Lavoro e Previdenza

Friday 07 April 2006

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n.139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n. 80 del 5-4-2006- Suppl. Ordinario n.83)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006,
n.139 Riassetto delle disposizioni relative alle
funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU
n. 80 del 5-4-2006- Suppl. Ordinario n.83)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;

Visto
l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186; Visti gli articoli 107 e
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
dicembre 2005;

Acquisito il parere della
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26
gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, resi, rispettivamente, in data 7 febbraio 2006 e 8
febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 13 febbraio 2006;

Sentito il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli
affari regionali, per i beni e le attività culturali, della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze;

Emana

il
seguente decreto legislativo:

Capo I

ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 1.

Struttura e funzioni

(articoli
1, 3 e 9, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n.
225; articolo 14, comma 3, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. Il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo
nazionale", è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata
nel Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, di seguito denominato:
"Dipartimento", per mezzo della quale il Ministero dell’interno
assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di
prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonchè
lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e
dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.

2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai
sensi dell’articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Articolo 2.

Organizzazione centrale e
periferica del Corpo nazionale

(articoli
10, 11, 12, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 4, comma 4 e articolo 15,
comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. L’organizzazione a livello
centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del
Dipartimento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, dall’articolo 12 del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139, e dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 2. Le strutture
periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici:

a) direzioni regionali dei vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile,
di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito
regionale delle funzioni di cui all’articolo 1;

b) comandi provinciali, di
livello dirigenziale non generale, istituiti per l’espletamento in ambito provinciale
delle funzioni di cui all’articolo 1;

c) distretti, distaccamenti
permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei
comandi provinciali;

d) reparti e nuclei speciali, per
particolari attività operative che richiedano l’impiego di personale
specificamente preparato, nonchè l’ausilio di mezzi speciali o di animali.

3. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate l’organizzazione e la disciplina degli uffici di livello
dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a).
Con decreto del Ministro dell’interno di natura non
regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale
con l’indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera
c) e lettera d).

4. Fino all’adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

Dirigente generale – Capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(articolo
8, comma 9, legge 8 dicembre 1970, n. 996; articoli 1, 2, 8, legge 10 agosto
2000, n. 246; articolo 24, legge 5 dicembre 1988, n. 521; articolo 10, decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Al vertice del Corpo nazionale
è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di
dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e svolge le funzioni, già affidate all’Ispettore generale capo del Corpo,
ed in particolare:

a) sostituisce il Capo del
Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed
espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto
indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei
risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) presiede il Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

c) è componente
di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

d) è componente
di diritto del consiglio di amministrazione dell’Opera nazionale di assistenza
per il personale del Corpo nazionale, nonchè del consiglio di amministrazione
del Ministero dell’interno per la trattazione degli affari concernenti il
personale del Corpo nazionale;

e)
esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi
sull’attività tecnica.

Articolo 4.

Distaccamenti volontari

(articolo
10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Per lo svolgimento delle
attività di cui all’articolo l, il Ministero dell’interno, nell’ambito delle
ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di
distaccamenti volontari, d’intesa con le regioni e con gli enti locali
interessati, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell’articolo 9.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle intese di cui al comma 1,
possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti
volontari anche mediante l’assegnazione in uso gratuito di
strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di
soccorso pubblico.

Articolo 5.

Regioni a statuto speciale e
province autonome

1. Nella
regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le materie
di cui al presente decreto continuano ad essere disciplinate dai rispettivi
statuti.

Capo II

Sezione I

Personale

Articolo 6.

Disposizioni generali

(articolo
7, commi 1 e 2, articoli 8 e 17, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 14 e
16, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1 e 2, legge 30 settembre 2004, n.
252)

1. Il personale del Corpo
nazionale si distingue in permanente e volontario. Il rapporto d’impiego del
personale permanente è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le
disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario non è legato da
un rapporto d’impiego all’Amministrazione ed è
iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi
provinciali dei vigili del fuoco, secondo quanto previsto nel regolamento di
cui all’articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto
previsto nella sezione II del presente capo.

2. Nell’esercizio delle attività
istituzionali, il personale di cui al comma l svolge
funzioni di polizia giudiziaria. Al personale appartenente al ruolo di vigile
del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di
polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli dell’area
operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei
decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti,
nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l’utilizzo dei mezzi pubblici
di trasporto urbano e metropolitano.

Articolo 7.

Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

(articolo
17, legge 7 dicembre 1984, n. 818)

1. Il personale di cui
all’articolo 6, che esplica il servizio di istituto
nelle località ove hanno sede le strutture dipendenti dall’Opera nazionale di
assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, può
essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento
delle strutture stesse.

Sezione II

Personale volontario

Articolo 8.

Reclutamento del personale
volontario

(articolo
13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)

1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di
istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.

2. Con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d’impiego,
l’addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del
personale volontario. Fino all’emanazione di tale regolamento continua a
trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio
2004, n. 76.

3. Al personale volontario nel
periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale
permanente di corrispondente qualifica.

4. Le amministrazioni statali,
gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all’articolo 9, hanno l’obbligo della conservazione
del posto di lavoro.

Articolo 9.

Richiami in servizio del
personale volontario

(articolo
70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre
1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. Il personale volontario può
essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o
catastrofi e destinato in qualsiasi località.

2. Il personale
di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio: a) in caso di
particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale; b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale,
connesse al servizio di soccorso pubblico; c) per frequentare periodici corsi
di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell’interno.

3. I richiami in servizio di cui
al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all’anno per le emergenze di protezione civile e per le
esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale
volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalità di avvicendamento del
personale volontario richiamato in servizio.

4. Al personale volontario può
essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la
custodia dei distaccamenti. L’incaricato della custodia ha l’obbligo di
ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento
e di dare l’allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed
alla conservazione del materiale antincendio.

Articolo 10.

Trattamento economico ed
assicurativo

(articoli
71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n.
850)

1. Al personale volontario
richiamato in servizio temporaneo, per l’intera durata di tale richiamo, spetta
il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente
qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di
lavoro straordinario.

2. Il personale volontario è
assicurato contro gli infortuni in servizio e
le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando
esonerata l’amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di
servizio di infermità o lesioni è accertata ai sensi
delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello
Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di
ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio
sono a carico dello Stato.

3. I massimali
delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.

Articolo 11.

Disciplina

(articolo
35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)

1. Il personale
volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del
personale permanente ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari: a)
censura; b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni; c) radiazione.

2. Le modalità di
applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed i criteri direttivi che si traggono
dalle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo nazionale.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Anche prima che sia esaurito o
iniziato il procedimento disciplinare il personale
volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto
ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a
procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro
persone o beni o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalità organizzata.

Articolo 12.

Cessazione dal servizio

(articoli
72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)

1. Il personale volontario cessa
dal servizio al raggiungimento dei limiti di età
stabiliti per il personale permanente di corrispondente qualifica e negli altri
casi previsti dal regolamento di cui all’articolo 8.

2. Il personale volontario è
esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità
o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle
esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

Capo III

PREVENZIONE INCENDI

Articolo 13.

Definizione ed ambito di esplicazione

(articoli
1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23
agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a
conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione
e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di
azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso
comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione
incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di
incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori
della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della
protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.

Articolo 14.

Competenza e attività

(articoli
22 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 2, legge 26 luglio 1965, n.
966; articolo 14, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e
8, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero
dell’interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il
Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione
incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l’elaborazione di norme di
prevenzione incendi;

b) il rilascio del certificato di
prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di
benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati,
attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e
costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti,
prodotti, apparecchiature e simili;

c) il rilascio a professionisti,
enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione,
iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei
requisiti necessari o l’idoneità a svolgere attività di certificazione,
ispezione e prova nell’ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione
incendi;

d) lo studio, la ricerca, la
sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed
apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di
certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

e) la
partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi,
all’attività di produzione normativa nell’ambito dell’Unione europea e delle
organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito
nazionale;

f) la partecipazione alle
attività di organismi collegiali, istituiti presso le
pubbliche amministrazioni, l’Unione europea o le organizzazioni internazionali,
deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni
connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia
di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;

h) l’informazione,
la consulenza e l’assistenza;

i) i servizi di vigilanza
antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle
strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

l) la vigilanza sull’applicazione
delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera
a).

3. Il Corpo nazionale, oltre alle
attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di
prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari
attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e
attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni,
istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività
concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da
porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente
alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei
luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

4. Le attività di prevenzione
incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per
le attività produttive e per l’edilizia. 5. Sono fatte salve le disposizioni di
cui all’articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690. 6. Al fine del
conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa
organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul
territorio nazionale e principi di economicità,
efficacia ed efficienza.

Articolo 15.

Norme tecniche e procedurali di
prevenzione incendi

(articolo
3, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 1, comma 7, lettera e), legge 23
agosto 2004, n. 239; articoli 3 e 13, decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577)

1. Le norme tecniche di
prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su
presupposti tecnico-scientificigenerali in relazione alle
situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano: a) le misure, i
provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità
dell’insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti,
procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle
sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull’agente ossidante; b)
le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le
conseguenze dell’incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche
costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti,
compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di
prevenzione incendi relative ai beni culturali ed
ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino
all’adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni,
impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione
incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai
principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali
e costruttive delle attività interessate.

Articolo 16.

Certificato di prevenzione
incendi

(articolo
4, legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo 1, legge 7 dicembre 1984, n. 818;
articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
articoli 13, 14 e 17, decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577)

1. Il certificato di prevenzione
incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei
locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti
infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio
gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle
esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato
il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

2. Il certificato di prevenzione
incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco,
su istanza dei soggetti responsabili delle attività
interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame
ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all’accertamento della
rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e
l’effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i
fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa
di prevenzione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a
carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto
previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei
soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei
progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti
industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili
del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le
valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in
materia designati dal Comitato stesso, nonchè richiedere il parere del Comitato
centrale tecnico scientifico di cui all’articolo 21.

4. Ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei vigili del
fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce
dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e
le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di
prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o
professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a
domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle
autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso
dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

5. Qualora
l’esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme
tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al
rilascio del certificato, dandone comunicazione all’interessato, al sindaco, al
prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare
nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono
atti definitivi.

6. Indipendentemente dal periodo
di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento
di cui al comma 1, l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di
strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni
qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli
stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle
condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sono
dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento
per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del
provvedimento di deroga all’osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle
attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire
l’integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei
soggetti responsabili delle attività.

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell’allegato A della legge 24 novembre 2000, n.
340.

Articolo 17.

Formazione

(articoli
8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; articolo 3, commi 1,
2 e 3, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; articolo 7, decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000,
n. 246)

1. Il Dipartimento e il Corpo
nazionale promuovono la formazione nelle materie della prevenzione incendi e
del soccorso pubblico, nonchè la diffusione della cultura sulla sicurezza
antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione,
collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle
universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

2. In relazione
alle esigenze connesse all’espletamento delle attività in materia di
prevenzione incendi, di cui all’articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti
delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei
liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e
il Corpo nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i
contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell’attività
formativa ed addestrativa in materia. Le attività di cui al
presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di
richiesta dell’Amministrazione della difesa.

3. Le attività
didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per
la formazione del Dipartimento e dalle strutture territoriali del Corpo
nazionale. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Dipartimento fornisce le indicazioni attinenti
alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.

4. Il Corpo nazionale assicura
l’attività formativa del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attività
per le quali è richiesta al Corpo nazionale la
formazione e l’addestramento del personale addetto alla prevenzione,
all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
sono in particolare quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione
incendi ai sensi dell’articolo 16.

5. Ai lavoratori designati dai
datori di lavoro di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di
formazione svolti dal Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici e
privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell’interno sono
determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da
quelle di attestazione di idoneità.

Articolo 18.

Servizi di vigilanza antincendio

(articolo
2, lettera b), e articolo 3, lettera b), legge 26 luglio 1965, n. 966; articolo
4, comma 3, decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. La vigilanza antincendio è il
servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo
nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori
comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili
possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non
preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di
prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di
sicurezza peculiari dell’attività di prevenzione incendi, a prevenire
situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato intervento nel caso in cui si verifichi l’evento dannoso. 2. I soggetti responsabili
dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere
i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al
comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento sono effettuati in conformità alle
apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere
effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti,
laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al
comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale
e mezzi del Corpo nazionale. 5. Con decreto del Ministro dell’interno, da
adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio,
nonchè dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale

Articolo 19.

Vigilanza

(articolo
23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Il Corpo nazionale esercita,
con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza
sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi in
relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite
tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa
dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi
settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di
situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell’esercizio
dell’attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di
amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica
competenza.

2. Al personale incaricato delle
visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è
consentito: l’accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l’esercizio; l’accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e
uso di apparecchiature e prodotti; l’acquisizione delle informazioni
e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l’esecuzione di esami e
prove e ogni altra attività necessaria all’esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell’esercizio
dell’attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l’inosservanza
della normativa di prevenzione incendi ovvero l’inadempimento di prescrizioni e
obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale
adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza
per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell’esito degli
accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle
altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da
assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 20.

Sanzioni penali e sospensione
dell’attività

(articoli
1, 5, commi 1 e 2, legge 7 dicembre 1984, n. 818; articolo 2, legge 26 luglio
1965, n. 966)

1. Chiunque, in
qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del
certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il
rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con
l’ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano
la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti,
da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita
e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall’articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni
e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al
vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103
euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le
certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni
penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la
sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del
certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori.
La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.

Articolo 21.

Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

(articoli
10 e 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Nell’ambito del Dipartimento è
istituito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi,
quale organo tecnico consultivo e propositivo sulle questioni riguardanti la
prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti
compiti: a) concorre all’elaborazione e esprime il
parere preliminare sulle norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi e
su ogni altra questione inerente alla prevenzione incendi ad esso rimessa; b)
propone agli organi del Dipartimento l’effettuazione di studi, ricerche,
progetti e sperimentazioni e l’elaborazione di atti di normazione tecnica nella
specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti,
enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

2. Con decreto del Presidente
della Repubblica da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’interno, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al
funzionamento del Comitato.

Articolo 22.

Comitato tecnico regionale per la
prevenzione incendi

(articolo
19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; articolo 19, lettera c), e
articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577)

1. Nell’ambito di ciascuna
Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile è istituito un Comitato tecnico regionale per la
prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle
questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in
particolare i seguenti compiti:

a) su
richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione
sui progetti e designa gli esperti per l’effettuazione delle visite tecniche,
nell’ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi
riguardanti insediamenti industriali ed attività di tipo complesso;

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all’osservanza della normativa di
prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui
attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della
normativa stessa.

2. Fino all’emanazione da parte
delle regioni della disciplina per l’esercizio delle competenze amministrative
in materia di incidenti rilevanti ai sensi
dell’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Comitato,
nella composizione integrata prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, provvede a svolgere l’istruttoria per gli stabilimenti
soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza indicati nell’articolo 8
dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed a formulare le relative
conclusioni.

3. Con il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all’articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato
di cui al comma 1.

Articolo 23.

Oneri per l’attività di
prevenzione incendi

(articolo
1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. I servizi relativi
alle attività di prevenzione incendi di cui all’articolo 14, comma 2,
sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel
comma 2.

2. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
individuate le attività di prevenzione incendi rese a
titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione
incendi effettuati dal Corpo nazionale. L’aggiornamento delle tariffe è
annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre
dell’anno precedente.

3. I decreti di cui al comma 2
prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l’onere finanziario
per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in
relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature
necessarie.

Capo IV

SOCCORSO PUBBLICO

Articolo 24.

Interventi di soccorso pubblico

(articoli
24, 25 e 30, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 1 e 2, legge 13 maggio
1961, n. 469; articolo 11, legge 24 febbraio 1992, n. 225; articoli 3, 7, comma
3, lettera a), legge 21 novembre 2000, n. 353; articolo 52, legge 28 dicembre
2001, n. 448)

1. Il Corpo nazionale, al fine di
salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli
interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della
prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto
contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello
specifico settore.

2. Sono compresi tra gli
interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale: a) l’opera tecnica
di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati
rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane,
di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità; b) l’opera tecnica di
contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di
sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

3. Gli interventi tecnici di
soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai
compiti di carattere strettamente urgente e cessano al
venir meno della effettiva necessità.

4. In caso di eventi
di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale
del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell’ambito delle proprie
competenze tecniche di cui all’articolo 1, la direzione degli interventi
tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti
dalla vigente legislazione.

5. Il Corpo nazionale,
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa
civile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante
presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti
criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l’uso di armi nucleari,
batteriologiche, chimiche e radiologiche;

b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

c) concorre alla predisposizione
dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

d) provvede all’approntamento dei
servizi relativi all’addestramento e all’impiego delle
unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa
l’attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

e)
partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in
materia di difesa civile.

6. Ferme restando le competenze
delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento
degli incendi boschivi, di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale
assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi
tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia
dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni. Sulla
base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone,
inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di
programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun
territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere
a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili
attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della
componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri
telecomunicazioni, nonchè di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura
nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa
tecnologica ed organizzativa idonea all’assolvimento dei compiti di istituto.

Articolo 25.

Oneri per i servizi di soccorso
pubblico

(articolo
1, legge 26 luglio 1965, n. 966 articolo 18, legge 10 agosto 2000, n. 246)

1. I servizi di soccorso pubblico
resi dal Corpo nazionale non comportano oneri finanziari per il soggetto o
l’ente che ne beneficia. Qualora non sussista un
imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferme restando la
priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l’ente che richiede
l’intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo al Ministero
dell’interno. Alla determinazione e all’aggiornamento delle tariffe si provvede
con il decreto di cui all’articolo 23, comma 2.

Articolo 26.

Soccorso aeroportuale e portuale

(articoli
1, 2 e 10, legge 13 maggio 1940, n. 690; articolo 1, comma 1, lettera b), e
comma 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articoli 1, 2, 3, legge 23 dicembre
1980, n. 930)

1. Il Corpo nazionale assicura con personale, mezzi e materiali propri il servizio di
soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico aereo civile
negli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale ed assume la
direzione tecnica dei relativi interventi, secondo la normativa dell’aviazione
civile applicabile agli aeroporti nazionali.

2. Con regolamento di cui
all’articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati
gli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo
nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso
pubblico e di contrasto agli incendi.

3. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono apportate le modificazioni all’elencazione degli aeroporti individuati ai
sensi del comma 2.

4. Negli aeroporti diversi da
quelli indicati dal comma 2 il servizio di soccorso
pubblico e di contrasto agli incendi è assicurato dal titolare della
concessione della gestione aeroportuale o altro soggetto autorizzato dall’ENAC.
Ferme restando le disposizioni del codice della navigazione, con decreto del
Ministro dell’interno sono disciplinate le modalità per l’istituzione del
servizio, nonchè fissati i requisiti e le caratteristiche per il suo
svolgimento e le procedure per il rilascio delle abilitazioni previste
dall’articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

5. Il Corpo nazionale assicura, con personale mezzi e materiali propri, il servizio di
soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia
a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, assumendone la direzione
tecnica, fatto salvo il potere di coordinamento degli altri servizi portuali di
sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con regolamento di cui all’articolo 17, comma l, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede alla classificazione dei porti ai fini
dell’espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

6. Fino all’emanazione dei
regolamenti di cui al comma 2 e 5, da adottarsi, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, continuano
ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di
cui alle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 2 dicembre 1991, n. 384, nonchè, per
quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio
1940, n. 690.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Articolo 27.

Introiti derivanti da servizi a
pagamento

(articolo
3, comma 2, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609)

1. Gli introiti derivanti dai
servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale sono
versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed
affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
dell’entrata, per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base
della spesa del Ministero dell’interno. Gli introiti derivanti dai servizi a
pagamento e dall’attività di addestramento e
formazione svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del comma 4 dell’articolo 17,
sono destinati ad incrementare il fondo unico di amministrazione relativo al
personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall’articolo
8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall’articolo 43 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 28.

Norme in materia di amministrazione e contabilità

(articolo
5, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609; decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1999, n. 550)

1. Con regolamento da emanare a
norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e finanze, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità
del Corpo nazionale, anche in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato, allo scopo di conseguire obbiettivi di snellimento ed
accelerazione delle procedure, per l’acquisto dei beni e per la prestazione dei
servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di
soccorso tecnico urgente. Fino alla data di entrata in
vigore di tale regolamento si applicano le disposizioni di cui decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, e successive
modificazioni, recante il regolamento per l’amministrazione e contabilità
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per quanto
non previsto nel regolamento da emanare ai sensi del comma 1 e nel decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, continuano a trovare
applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384,
e la legge e il regolamento di contabilità di Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Articolo 29.

Materiali e caserme

(articoli
20 e 21, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articolo 107, legge 13 maggio 1961,
n. 469; articolo 13, comma 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. Il Ministero dell’interno
fornisce le caserme e gli altri locali necessari ai servizi di
istituto del Corpo nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti.

2. I progetti relativi
alla costruzione e all’adattamento di immobili da destinare ai servizi
di istituto di cui al comma 1, sono approvati dal Ministero dell’interno; ad
essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed
indifferibilità.

3. Il materiale destinato al
servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compreso il materiale delle
officine e dei laboratori e quello di casermaggio e di mobilio, è di proprietà
del Ministero dell’interno, con esclusione del
materiale concesso dalle regioni a titolo di comodato.

4. L’immatricolazione
degli automezzi e degli aeromobili del Corpo nazionale curata dal Ministero
dell’interno ai sensi dell’articolo 138 del codice della strada e
dell’articolo 748 del codice della navigazione.

Articolo 30.

Alloggi di servizio

(articolo
129, regio decreto 16 marzo 1942, n. 699; articolo 21, legge 27 dicembre 1941,
n. 1570; articolo 3, decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284; articolo 8, legge 10 agosto
2000, n. 246)

1. Gli alloggi di servizio sono
attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all’incarico
ricoperto ed all’esigenza di garantire una immediata presenza in servizio,
secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.

2. Gli alloggi
di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al dirigente generale – Capo
del Corpo nazionale, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di
direttori centrali nell’ambito del Dipartimento, al dirigente della Scuola di
formazione di base del Dipartimento, ai direttori regionali ed ai direttori
interregionali, ai comandanti provinciali, nonchè al personale volontario con
incarico di custode dei distaccamenti volontari.

3. L’assegnazione a titolo
gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l’assunzione da parte della Amministrazione degli
oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni
causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell’immobile.

4. Con decreto del Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione
e di rilascio degli alloggi di servizio, nonchè i criteri per il calcolo del
canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri.
Fino all’adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre
2003, n. 296.

Articolo 31.

Uniformi ed equipaggiamento

(articolo
70, legge 27 dicembre 1941, n. 1570; articoli 101 e 102, regio decreto 16 marzo
1942, n. 699)

1. Le uniformi e gli
equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del
Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto
sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

2. Il personale
di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza
delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonchè di un distintivo
metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del
servizio d’istituto in abito civile.

3. Con decreto del Ministro
dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso
delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonchè le
caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino
all’adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni
vigenti.

Articolo 32.

Ricompense (articoli 62-72, regio
decreto 16 marzo 1942, n. 699 articolo 80, legge 13 maggio 1961, n. 469)

1. Al personale del Corpo
nazionale, oltre alle ricompense al valore ed al merito civile, possono essere
concessi per meriti di servizio e per atti di coraggio
compiuti nell’attività di soccorso pubblico speciali segni di benemerenza ed
insegne.

2. Con decreto del Ministro
dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di
conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza
e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione
di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

Articolo 33.

Associazione nazionale dei vigili
del fuoco

1. Il Dipartimento promuove,
anche mediante la stipula di apposite convenzioni,
l’attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo
nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro, in
quanto rivolta a mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale
in congedo del Corpo.

2. Le convenzioni di cui al comma
1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello
Stato.

Articolo 34.

Disposizioni di
attuazione

1. Fatte salve le ipotesi in cui
la disciplina di specifici istituti è espressamente demandata a decreti
ministeriali o interministeriali, all’attuazione ed esecuzione delle
disposizioni del presente decreto si provvede con uno o più decreti del
Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’interno.

Articolo 35.

Norme abrogate

1. Sono e restano abrogate le
seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti già prodotti:

regio
decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472;

b) regio decreto 10 ottobre 1935,
n. 1971;

c) legge 10
aprile 1936, n. 833; regio decreto 16 aprile 1940, n. 454;

d) legge 27 dicembre 1941, n.
1570, ad eccezione degli articoli 7, quarto comma; 8, primo comma; 9 fino alla attuazione dei decreti legislativi di cui all’articolo
6, comma 1; 13, quarto comma; 18; 19; 22; 24; 30;

e) regio
decreto 16 marzo 1942, n. 699, ad eccezione degli articoli da 62 a 72
limitatamente alle parti ancora in vigore e fino all’emanazione del regolamento
di cui all’articolo 32;

f) regio decreto 16 marzo 1942,
n. 702;

g) regio decreto 30 novembre
1942, n. 1502;

h) decreto legislativo C.P.S. 2
ottobre 1947, n. 1254;

i) decreto legislativo 21 aprile
1948, n. 641;

l) legge 24 ottobre 1955, n.
1077;

m) legge 14 marzo 1958, n. 251;

n) legge 13
maggio 1961, n. 469, ad eccezione degli articoli 2 primo comma, lettera c),
limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334; 6; 11; 12; 17; 19 e 20, primo comma, fino all’emanazione dei decreti
legislativi di cui all’articolo 6, comma 1; 21, secondo comma; 25, secondo
comma; 78; 80; 84; 85; 106; 107;

o) legge
31 ottobre 1961, n. 1169;

p) legge 4 gennaio 1963, n. 10;

q) legge 2 marzo 1963, n. 364;

r) legge 26
luglio 1965, n. 966, ad eccezione dell’articolo 2, primo comma, lettera c); 4
limitatamente agli aspetti non compresi nel decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334;

s) legge 21 novembre 1966, n.
1046;

t) legge 9 marzo 1967, n. 212;

u) legge 8
dicembre 1970, n. 996, limitatamente agli articoli 8, dal primo al quarto
comma; 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, primo comma;

v) legge 2 luglio 1971, n. 599;

z) legge 27 dicembre 1973, n.
850, ad eccezione degli articoli 9, 14, 19 e 20;

aa)
legge 15 febbraio 1974, n. 42;

bb)
decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 agosto 1976, n. 557;

cc)
decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 868, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 45;

dd)
legge 11 gennaio 1979, n. 14;

ee)
legge 5 agosto 1978, n. 472;

ff)
legge 8 luglio 1980, n. 336;

gg)
legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione degli articoli 2, 3, 7, secondo
comma; 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38;

hh)
decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1982, n. 86;

ii)
legge 4 marzo 1982, n. 66;

ll)
legge 7 dicembre 1984, n. 818, ad eccezione degli articoli 2, dal primo al
quarto comma, e 3 da mantenere in vigore fino all’emanazione delle direttive
del Ministro dell’interno previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, secondo quanto in esse espressamente
disposto; 16, 17;

mm)
legge 13 maggio 1985, n. 197;

nn)
decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 1987, n. 149, ad eccezione dell’articolo 5;

oo)
decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 402, limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

pp)
legge 5 dicembre 1988, n. 521, limitatamente agli articoli, 9, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, mantenuto in vigore fino
alla emanazione del regolamento di cui all’articolo 11;

qq)
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7;
1-ter, 2; 3;

rr)
legge 10 agosto 2000, n. 246, limitatamente all’articolo 10, commi 1 e 2; ss)
legge 21 marzo 2001, n. 75;

tt)
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, limitatamente
agli articoli 1; 2; 3, commi 1 e 2, numeri 1) e 2); 7; 8; 10, successivamente
all’emanazione del decreto di cui all’articolo 21, comma 2, del presente
decreto legislativo; 11, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in
vigore fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 21, comma 2, del
presente decreto legislativo; 12; 17; 20, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5,
da mantenere in vigore fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 22,
comma 3.

Articolo 36.

Norma finale

1. Eccetto i casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento,
contenuto in leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, a
disposizioni espressamente abrogate dall’articolo 35, si intende effettuato
alle corrispondenti disposizioni del presente decreto, come riportato nella
rubrica di ciascun articolo.

2. Fino all’emanazione dei
regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto
continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti.

3. Sono fatte salve le competenze
del Ministero della difesa negli aeroporti e nelle infrastrutture militari, ai
sensi del terzo comma dell’articolo 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonchè le competenze di cui alla legge 3 aprile 1989, n. 147 (legge di ratifica
della Convenzione di Amburgo 1979), ed al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, relativi alla salvaguardia
della vita umana in mare.