Ambiente

Saturday 25 March 2006

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n. 114 (in G.U. n. 69 del 23 marzo 2006) – Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n. 114 (in G.U. n. 69 del 23 marzo 2006) – Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in particolare l’articolo 13;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee, ed in particolare, gli articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l’Allegato B;

Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l’etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio;

Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;

Vista la direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Em a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Etichettatura degli ingredienti

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Gli ingredienti, elencati nell’Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell’Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell’ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.

2-quater. Gli ingredienti elencati all’Allegato 2, sezione III, devono figurare nell’etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L’indicazione dell’ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all’Allegato 2, sezione III, è preceduta dal termine “contiene”, se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell’elenco degli ingredienti.».

Art. 2.

Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi

1. Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di “frutta”, “ortaggi” o “funghi” immediatamente seguita dalla menzione “in proporzione variabile” e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell’elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.».

Art. 3.

Ingredienti sostituibili

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.

10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purchè costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell’Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti con la menzione “contiene … e/o …”, se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.».

Art. 4.

Deroghe per gli ingredienti composti

1. Il comma 12 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

a) se l’ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all’articolo 7, comma 1;

b) se l’ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all’articolo 7, comma 1;

c) se l’ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l’elenco degli ingredienti.».

Art. 5.

Ingredienti assimilati agli additivi

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

«d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.».

Art. 6.

Casi di esenzione

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all’Allegato 2, sezione III.».

Art. 7.

Abrogazioni

1. Nell’Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi» e le relative designazioni.

Art. 8.

Lista degli ingredienti allergenici

1. All’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all’Allegato I al presente decreto.

2. Le sostanze indicate nella sezione IV sono temporaneamente escluse dall’applicazione della sezione III fino al 25 novembre 2007.

3. Ogni modifica alla sezione IV dell’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è adottata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 9.

Prodotti contenenti acido glicirrizico

1. La sezione II dell’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è completata con l’aggiunta della categoria di prodotti indicata all’Allegato II al presente decreto.

Art. 10.

Sostanze diverse dagli ingredienti

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all’Allegato II e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all’esaurimento delle scorte.

Art. 12.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 13.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Scajola, Ministro delle attività produttive

Storace, Ministro della salute

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I
(previsto dall’art. 8, comma 1)
                             Sezione III
                        ALLERGENI ALIMENTARI
    Cereali  contenenti  glutine   (cioe’  grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
    Crostacei e prodotti derivati;
    Uova e prodotti derivati;
    Pesce e prodotti derivati;
    Arachidi e prodotti derivati;
    Soia e prodotti derivati;
    Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);
    Frutta  a guscio cioe’ mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole
(Corylus  avellana),  noci  comuni  (Juglans  regia), noci di acagiu’
(Anacardium  occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K.
Koch),  noci  del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia
vera),   noci   del  Queensland  (Macadamia  ternifolia)  e  prodotti
derivati;
    Sedano e prodotti derivati;
    Senape e prodotti derivati;
    Semi di sesamo e prodotti derivati;
    Anidride  solforosa  e  solfiti  in concentrazioni superiori a 10
mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
                             Sezione IV
              ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE
                       ESCLUSI DALLA SEZIONE III
 
                          |- Sciroppi di glucosio a base di frumento
Cereali contenenti glutine|compreso il destrosio (1)
---------------------------------------------------------------------
                          |- Maltodestrine a base di frumento (1)
---------------------------------------------------------------------
                          |- Sciroppi di glucosio a base di orzo
---------------------------------------------------------------------
                           |- Cereali utilizzati per la distillazione
                          |di alcool
---------------------------------------------------------------------
                          |- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato
Uova                      |come additivo del vino
---------------------------------------------------------------------
                          |- Albumina (prodotta da uovo) utilizzata
                          |come chiarificante del vino e del sidro
---------------------------------------------------------------------
                          |- Gelatina di pesce impiegata come
                          |supporto per la preparazione di vitamine o
Pesce                     |di carotenoidi e per gli aromi
---------------------------------------------------------------------
                          |- Gelatina di pesce utilizzata come
                          |chiarificante della birra, nel sidro e nel
                          |vino
---------------------------------------------------------------------
Soia                      |- Olio e grasso di soia raffinato (1)
---------------------------------------------------------------------
                          |- Tocoferoli misti naturali (E 306),
                          |tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo
                          |acetato D-alfa naturale, tocoferolo
                          |succinato D-alfa naturale a base di soia
---------------------------------------------------------------------
                          |- Oli vegetali derivati da fitosteroli e
                          |fitosteroli esteri a base di soia
---------------------------------------------------------------------
                          |- Estere di stanolo vegetale prodotto da
                          |steroli di olio vegetale a base di soia
---------------------------------------------------------------------
                          |- Siero di latte utilizzato nella
Latte                      |distillazione per alcool
---------------------------------------------------------------------
                          |- Lactitolo
---------------------------------------------------------------------
                          |- Prodotti a base di latte (caseine)
                          |utilizzati come chiarificanti nel vino e
                          |nel sidro
---------------------------------------------------------------------
                          |- Frutta a guscio utilizzata nei
Frutta a guscio           |distillati di alcool
---------------------------------------------------------------------
                          |- Frutta a guscio (mandorle e noci)
                          |utilizzate (come aromi) in alcool
---------------------------------------------------------------------
Sedano                    |- Olio di foglie e di semi di sedano
---------------------------------------------------------------------
                          |- Oleoresina di sedano
---------------------------------------------------------------------
Senape                    |- Olio di senape
---------------------------------------------------------------------
                          |- Olio di semi di senape
---------------------------------------------------------------------
                          |- Oleoresina di semi di senape
 
    (1)  e  prodotti  simili  sempre  che  il processo cui sono stati
sottoposti   non   aumenti  il  livello  di  allergenicita’  valutato
dall’EFSA per il prodotto da cui sono derivati.
 
     
Allegato II
(previsto dall’art. 9)
 
=====================================================================
   Tipo o categoria di prodotti   |
            alimentari            |     Indicazione obbligatoria
=====================================================================
                                  |  La dicitura "contiene
                                  |liquirizia" va aggiunta subito
                                  |dopo l’elenco degli ingredienti,
                                  |salvo nel caso in cui il termine
f) Dolciumi o bevande contenenti  |"liquirizia" figuri gia’
acido glicirrizico o il suo sale  |nell’elenco di ingredienti o nella
di ammonio in seguito all’aggiunta|denominazione di vendita del
delle sostanze stesse o di        |prodotto. In assenza dell’elenco
liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |di ingredienti, l’indicazione
una concentrazione pari o         |segue la denominazione di vendita
superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l.  |del prodotto.
---------------------------------------------------------------------
                                  |  All’elenco di ingredienti va
                                  |aggiunta la seguente indicazione:
g) Dolciumi contenenti acido      |"contiene liquirizia - evitare il
glicirrizico o il suo sale di     |consumo eccessivo in caso di
ammonio in seguito all’aggiunta   |ipertensione". In assenza
delle sostanze stesse o di        |dell’elenco di ingredienti,
liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |l’indicazione segue la
una concentrazione pari o         |denominazione di vendita del
superiore a 4 g/kg.               |prodotto.
---------------------------------------------------------------------
h) Bevande contenenti acido       |  All’elenco di ingredienti va
glicirrizico o il suo sale di     |aggiunta la seguente indicazione:
ammonio in seguito all’aggiunta   |"contiene liquirizia - evitare il
delle sostanze stesse o di        |consumo eccessivo in caso di
liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |ipertensione". In assenza
una concentrazione pari o         |dell’elenco di ingredienti,
superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in |l’indicazione segue la
caso di bevande contenenti piu’ di|denominazione di vendita del
1,2% per volume di alcool. (1)    |prodotto.
 
    (1)  Tale  livello  si applica ai prodotti proposti pronti per il
consumo  o  per  la  ricostituzione conformemente alle istruzioni del
produttore.