Ambiente

Wednesday 21 June 2006

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 216 (in G.U. n. 140 del 19 giugno 2006 – Suppl. Ord. n. 150) – Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità , con riferimento ai m

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 216 (in G.U. n. 140 del 19 giugno 2006 – Suppl. Ord. n. 150) – Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea, ed in particolare l’articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Vista la segnalazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalità di adozione della direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute sui prezzi finali dell’energia e sulla concorrenzialità;

Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Considerato che nelle more dell’approvazione del presente decreto legislativo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive hanno predisposto il Piano nazionale di assegnazione ai sensi all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE;

Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato notificato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004;

Considerato che il Piano nazionale di assegnazione è stato successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;

Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e nelle modalità di dispacciamento e l’esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell’energia elettrica conseguenti all’attuazione della direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentirà, a partire dal 2005, ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unità di riduzione delle emissioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio 2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonchè il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 febbraio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle attività produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell’allegato A ed ai gas ad effetto serra elencati nell’allegato B.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) attività di attuazione congiunta: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell’allegato I ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;

b) attività di meccanismo di sviluppo pulito: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell’allegato I ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

c) attività di progetto: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse nell’allegato I ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;

d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 4;

e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;

f) gas a effetto serra: i gas di cui all’allegato B;

g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo;

h) impianto: un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato A e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;

i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore termoelettrico così come definito nell’ambito del Piano nazionale di assegnazione;

l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;

m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato A, entrato in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o più attività indicate nell’allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell’impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;

o) pubblico: una o più persone nonchè le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;

p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;

q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un’unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;

r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell’allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;

s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell’articolo 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall’articolo 16;

t) parte inclusa nell’allegato I: una parte elencata nell’Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all’articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;

u) unità di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un’unità di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.

2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:

a) autorità nazionale competente: l’autorità competente ai fini dell’attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all’articolo 8;

b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

d) entrata in esercizio: l’avvio o il riavvio dell’attività dell’impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l’entrata in esercizio corrisponde con la data di primo parallelo dell’impianto;

e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell’impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;

g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;

h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;

i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all’articolo 10;

l) quantità di emissioni: quantità di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;

m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto definito nell’articolo 14.

Art. 4.

Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nell’allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall’autorità nazionale competente.

Art. 5.

Domanda di autorizzazione

1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell’autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell’allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all’autorità nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.

2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all’autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell’impianto.

3. L’autorità nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalità per l’invio della domanda. L’allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonchè le modalità di trasmissione delle stesse.

4. Per la raccolta e l’elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l’autorità nazionale competente si avvale del supporto operativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

Art. 6.

Rilascio e contenuto dell’autorizzazione

1. L’autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell’autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell’impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2. L’autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del gestore;

b) descrizione delle attività e delle emissioni dell’impianto;

c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso;

d) disposizioni in tema di comunicazioni;

e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 7, verificate ai sensi dell’articolo 16;

f) termine di durata stabilito dall’autorità nazionale competente.

Art. 7.

Aggiornamento dell’autorizzazione

1. Il gestore richiede l’aggiornamento dell’autorizzazione, con le modalità e nelle forme definite dall’autorità nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell’impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell’identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell’autorizzazione, è presentata dal gestore dell’impianto all’autorità nazionale competente almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l’ampliamento ha effetto.

2. L’autorità nazionale competente verifica la completezza e la correttezza della richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione e rilascia l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dell’autorità nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell’impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.

3. L’autorità nazionale competente aggiorna altresì le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario.

Art. 8.

Autorità nazionale competente

1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, nel seguito denominato «Comitato», che svolge la funzione di autorità nazionale competente.

2. Il Comitato ha il compito di:

a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all’articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

d) disporre l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell’ambito del PNA;

e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonchè i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all’articolo 4;

g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 7;

h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;

i) approvare ai sensi dell’articolo 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un’attività elencata nell’allegato A;

l) impartire disposizioni all’amministratore del registro di cui all’articolo 14;

m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell’articolo 17;

n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall’allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

o) irrogare le sanzioni di cui all’articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell’articolo 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;

p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all’allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;

q) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

r) definire le modalità per la predisposizione e l’invio della dichiarazione di cui all’articolo 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all’allegato F;

s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall’articolo 15, commi 8 e 9;

t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all’articolo 23.

3. Il Comitato è composto da sei membri, di cui tre nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e tre dal Ministro delle attività produttive. Il direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed il direttore generale della Direzione per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive sono membri permanenti del Comitato. I rimanenti membri sono scelti tra i funzionari delle due amministrazioni, e rimangono in carica per quattro anni.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:

a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;

c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;

e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2.

6. Per le attività di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e degli uffici della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonchè dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA); al fine di assicurare il coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato può istituire apposito gruppo di lavoro. Per garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati all’attuazione del presente decreto, il Comitato promuove l’istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche.

7. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non dà luogo alla corresponsione di indennità, emolumenti, compensi o rimborsi spese.

Art. 9.

Coordinamento con altri dispositivi di legge

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:

a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2.

Art. 10.

Piano nazionale di assegnazione

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell’inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonchè le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 22 e degli impianti in stato di chiusura o sospensione di cui all’articolo 21. Il PNA si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell’allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per l’attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA è predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico.

2. Nel definire le modalità di assegnazione delle quote di emissioni ai singoli impianti, il PNA:

a) salvaguarda la sicurezza ed economicità del sistema energetico nazionale e degli approvvigionamenti energetici;

b) tutela la competitività del sistema produttivo, evitando effetti distorsivi della concorrenza fra imprese;

c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati dall’attuazione della direttiva 2003/87/CE;

d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell’efficienza energetica e di miglioramento ambientale intraprese nei settori interessati dall’attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) prevede modalità che assicurino che, per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote di emissioni siano assegnate a titolo gratuito.

3. Le modalità di assegnazione delle quote di emissione agli impianti termoelettrici tengono altresì conto delle trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e delle modalità di dispacciamento di merito economico, al fine di contenerne gli effetti sui prezzi dell’energia elettrica.

4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto previsto al comma 1.

Art. 11.

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell’ambito del PNA.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell’assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all’articolo 21.

3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l’assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione. Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attività dell’impianto o di parte di esso.

4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell’impianto e all’amministratore del registro di cui all’articolo 14, comma 2.

Art. 12.

Raccolta dati per l’assegnazione delle quote di emissione

1. Ai fini dell’assegnazione delle quote d’emissione, i gestori degli impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalità da questo stabilite, almeno le informazioni di cui all’allegato H.

2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste di cui all’allegato H.

Art. 13.

Monitoraggio delle emissioni

1. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell’articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all’allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130.

Art. 14.

Registro nazionale delle emissioni e delle quote d’emissioni

1. È istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell’accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel Registro sono annotati i dati contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni di ciascun impianto di cui all’articolo 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall’articolo 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l’attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro.

2. Sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di cui all’articolo 8 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio svolge per mezzo della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo le funzioni di amministratore del registro di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004.

3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti, il Registro contiene contabilità separata per ciascun impianto.

4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell’allegato A, nonchè qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell’articolo 15 ha l’obbligo di presentare all’amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall’amministratore del Registro.

5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dall’Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.

6. Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell’ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Art. 15.

Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni

1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.

2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea possono essere utilizzate per l’adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

3. L’amministratore del registro di cui articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.

4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell’impianto nell’anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall’attestato di verifica di cui all’articolo 16.

6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non è corredata dall’attestato di verifica, l’amministratore del registro provvede affinchè il gestore dell’impianto o, nel caso in cui l’impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all’articolo 19, l’amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l’impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.

7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall’impianto nell’anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l’annotazione nel Registro a proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell’ambito del PNA l’amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell’obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l’immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L’amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.

9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell’obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell’ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l’immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.

10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:

a) fatto salvo l’obbligo per i gestori di astenersi dall’utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell’ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;

e

b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d’uso del territorio e silvicoltura.

11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonchè a porre in essere le attività connesse all’applicazione dell’articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.

12. L’amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.

Art. 16.

Verifica delle comunicazioni delle emissioni

1. La verifica della dichiarazione accerta l’affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall’impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.

2. L’attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all’articolo 17, comma 1.

3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell’articolo 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all’articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui all’articolo articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato contestualmente al rilascio dell’attestato di verifica.

4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serietà ed obiettività.

5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al verificatore l’accesso all’impianto ed a tutti i documenti ed informazioni relativi all’attività oggetto della verifica. Il verificatore è tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attività.

Art. 17.

Accreditamento dei verificatori

1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata professionalità e che dimostrino di conoscere:

a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE, nonchè le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;

b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;

c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

2. Per l’espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato si avvale del supporto tecnico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.

3. È istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo il Registro dei verificatori accreditati. Tale registro viene gestito sulla base di disposizioni impartite dal Comitato.

4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocità, degli attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea.

5. Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell’ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Art. 18.

Validità delle quote

1. Le quote hanno validità per le emissioni rilasciate durante il periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.

2. Entro il 30 aprile del 2008 l’amministratore del registro cancella le quote assegnate per il primo periodo di riferimento che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 11.

3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun periodo di riferimento, l’amministratore del registro cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 11. Il Comitato procede a sostituire le quote così cancellate tramite rilascio di quote valide per il periodo di riferimento in corso.

Art. 19.

Raggruppamenti

1. I gestori degli impianti che svolgono un’attività elencata nell’allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l’adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l’istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull’istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

3. All’amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

4. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6, all’amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell’articolo 15, comma 5.

5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 7, nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l’amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell’impianto nell’ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall’articolo 15, comma 7.

6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20, comma 7, relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l’amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’articolo 20, comma 7. La responsabilità dell’amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l’amministratore fiduciario.

7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell’ambito delle procedure che regolano l’Italian Carbon Fund stabilisce le modalità attraverso le quali i crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell’Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 15.

Art. 20.

S a n z i o n i

1. Chiunque esercita un’attività regolata dal presente decreto senza l’autorizzazione di cui all’articolo 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 4 entro trenta giorni dalla data d’accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell’attività dell’impianto.

3. Il gestore dell’impianto che non comunichi le informazioni di cui all’articolo 12 nei tempi e con le modalità ivi previsti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa dell’attività dell’impianto.

4. Nel caso in cui le informazioni di cui all’articolo 12 risultino false o non veritiere, il gestore dell’impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso l’obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all’atto della restituzione delle quote nell’anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

5. Nel caso in cui le informazioni di cui all’articolo 12, verificate ai sensi dell’articolo 16, risultino non congruenti il gestore dell’impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso l’obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all’atto della restituzione delle quote nell’anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.

6. Il gestore dell’impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all’articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all’articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.

7. Il gestore dell’impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all’articolo 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all’articolo 16 comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All’accertamento della violazione consegue in ogni caso l’obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate.

8. Il gestore dell’impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell’articolo 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 21.

9. Il gestore dell’impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell’articolo 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro.

10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui all’articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive è soggetto al ritiro dell’accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall’impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.

Art. 21.

Chiusure e Sospensioni

1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva.

2. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui l’impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea.

3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione devono:

a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;

b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla quantità di emissioni rilasciate dall’impianto fino alla data della chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di verifica di cui all’articolo 16;

c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall’impianto così come da dichiarazione di cui alla lettera a).

4. L’amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c).

5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell’impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione.

6. Il PNA di cui all’articolo 10, definisce i criteri per l’individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.

Art. 22.

Nuovi entranti

1. L’assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:

a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;

b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività;

c) le capacità di produzione e previsione di attività dell’impianto;

d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell’ambito del settore di appartenenza.

2. Il Comitato definisce, nell’ambito del PNA di cui all’articolo 10, i criteri per l’individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.

Art. 23.

Relazione alla Commissione europea

1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente decreto. La relazione riserva un’attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell’assegnazione delle quote di emissioni, dell’impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri dell’applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

Art. 24.

Accesso all’informazione

1. Le decisioni concernenti l’assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall’autorizzazione all’emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dal Comitato, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, è abrogato fatte salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

1. Alle attività di cui agli articoli 4, 7 e 17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le tariffe del comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate ogni due anni; l’aggiornamento deve tener conto dell’indice ISTAT del costo della vita e dell’effettiva complessità delle prestazioni richieste.

3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate alle predette attività.

Art. 27.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all’articolo 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, che può avvalersi a tale fine dell’APAT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l’autorizzazione di cui all’articolo 4 è rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive.

3. Il PNA predisposto ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall’articolo 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 7 in materia di aggiornamento dell’autorizzazione.

5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.

6. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2006.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Scajola, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato A

CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA

RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.

2. Nell’ambito di attività energetiche di cui al punto 1.1 viene definito come impianto di combustione un impianto adibito alla produzione di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza ad esso asserviti, classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 così come previsti dal sistema comunitario Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il calore generato da tali impianti può essere trasferito all’utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi industriali in diversi processi produttivi.

3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

=====================================================================

                    Attivita’                     |    Gas serra

=====================================================================

1. Attivita’ energetiche                          |

———————————————————————

1.1 Impianti di combustione con una potenza       |

calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi |

gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) (1) |anidride carbonica

———————————————————————

1.2 Raffinerie di petrolio                        |anidride carbonica

———————————————————————

1.3 Cokerie                                       |anidride carbonica

———————————————————————

2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi|

———————————————————————

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di |

minerali metallici compresi i minerali solforati  |anidride carbonica

———————————————————————

2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio     |

(fusione primaria o secondaria), compresa la      |

relativa colata continua di capacita’ superiore a |

2,5 tonnellate all’ora                            |anidride carbonica

———————————————————————

3. Industria dei prodotti minerali                |

———————————————————————

3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker |

(cemento) in forni rotativi la cui capacita’ di   |

produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure |

di calce viva in forni rotativi la cui capacita’  |

di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in|

altri tipi di forni aventi una capacita’ di       |

produzione di oltre 50 tonnellate al giorno       |anidride carbonica

———————————————————————

3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro       |

compresi quelli destinati alla produzione di fibre|

di vetro, con capacita’ di fusione di oltre 20    |

tonnellate al giorno                              |anidride carbonica

———————————————————————

3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti     |

ceramici mediante cottura, in particolare tegole, |

mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,    |

porcellane, con una capacita’ di produzione di    |

oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacita’ |

di forno superiore a 4 m3 e con una densita’ di   |

colata per forno superiore a 300 kg/m3            |anidride carbonica

———————————————————————

4. Altre attivita’                                |

———————————————————————

4.1 Impianti industriali destinati alla           |

fabbricazione:                                    |

———————————————————————

  a) di pasta per carta a partire dal legno o da  |

altre materie fibrose   b) di carta e cartoni con |

capacita’ di produzione superiore a 20 tonnellate |

al giorno                                         |anidride carbonica

    (1) Qualora  le  definizioni  utilizzate  dai  codici  NOSE-P non

risultino  sufficientemente  dettagliate per classificare il processo

associato  ad  un  impianto  di  combustione,  si  deve  proceda  per

esclusione:  se  il  processo  di combustione in questione non appare

altrove   nella   classificazione   NOSE-P,   esso   va  classificato

nell’ambito dei codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05.

Allegato B

GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE

Anidride carbonica (CO2)

Metano (CH4)

Protossido di azoto (N2O)

Idrofluorocarburi (HFC)

Perfluorocarburi (PFC)

Esafluoro di zolfo (SF6)

Allegato C

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA

1. Dati identificativi del gestore (2) dell’impianto.

2. Dati identificativi dell’impianto.

3. Descrizione:

– dell’impianto e le sue attività compresa la capacità il funzionamento e la tecnologia utilizzata;

– delle materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell’allegato B;

– delle fonti di emissioni di gas dell’impianto elencate nell’allegato A, e

– delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell’art. 14.

4. Sintesi non tecnica.

MODALITÀ PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.

In un’apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l’impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d’azienda, usufrutto di ramo d’azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.

Allegato D

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 15

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell’allegato I sono soggette a verifica.

2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell’art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell’anno precedente. L’esercizio deve riguardare l’affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a. dati presentati relativamente all’attività e misurazioni e calcoli connessi;

b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;

c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e

d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.

3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:

a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;

b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e

c. i registri dell’impianto siano completi e coerenti.

4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l’oggetto della verifica.

5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l’impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Metodologia Analisi strategica

6. La verifica si basa su un’analisi strategica di tutte le attività svolte presso l’impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell’impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l’affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi. Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell’impianto per verificare l’affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell’impianto.

9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonchè altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.

10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l’incertezza. Rapporto

11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all’art. 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell’indicazione delle emissioni complessive.

Allegato E

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 13

Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

Le emissioni vengono monitorate attraverso l’applicazione di calcoli o in base a misurazioni. Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

Dati relativi all’attivita \times Fattore di emissione \times Fattore di ossidazione.

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l’UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall’IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l’ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Allegato F

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15 COMMA 5 A.

Dati identificativi del gestore dell’impianto B. Informazioni che identificano l’impianto, compresi:

– nome dell’impianto,

– indirizzo, codice postale e paese,

– tipo e numero di attività dell’allegato I svolte presso l’impianto,

– indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e

– nome del proprietario dell’impianto e di altre eventuali società capogruppo. C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:

a. Per ciascuna attività inserita nell’allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

– dati relativi all’attività,

– fattori di emissione,

– fattori di ossidazione,

– emissioni complessive, e

– elementi di incertezza.

b. Per ciascuna attività inserita nell’allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

– emissioni complessive,

– informazioni sull’affidabilità dei metodi di misurazione, e

– elementi di incertezza. D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all’attività non abbia già tenuto conto dell’ossidazione.

Allegato G

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l’obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall’altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell’obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.

5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell’elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.

8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.

9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.

10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell’esistenza di concorrenza tra Paesi/entità esterne all’Unione.

12. Il piano specifica l’importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell’ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità.

Allegato H

ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA PRESENTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 12, COMMA 2

1. Dati identificativi del gestore (3) dell’impianto

2. Dati identificativi dell’impianto

3. Informazioni relativi all’attività dell’impianto, alle produzioni, alle emissioni di combustione ed alle emissioni di processo

4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione

5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra

6. Informazioni sull’impiego di materie prime ed ausiliarie il cui impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra

7. Informazioni sulla tecnologia, sulla capacità e sul funzionamento dell’impianto

MODALITÀ PRINCIPALE DI INVIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, COMMA 1

I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.

(3) In un’apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l’impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo d’azienda, usufrutto di ramo d’azienda, locazione. In caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.