Ambiente

Tuesday 02 May 2006

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n.156. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. Gazzetta Ufficiale N. 97 del 27 Aprile 2006

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo
2006, n.156. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. Gazzetta Ufficiale N. 97
del 27 Aprile 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e
118 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, recante

istituzione del Ministero per i
beni e le attivita’ culturali, a

norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il

Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10

della legge 6 luglio 2002, n.
137;

Visto l’articolo 10, comma 4,
della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 18
novembre 2005;

Acquisito il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi

dell’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni del Senato della

Repubblica e della Camera dei
deputati;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per i
beni e le attivita’ culturali, di

concerto con il Ministro per gli
affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla Parte prima

1. Alla Parte prima del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

recante il codice dei beni
culturali e del paesaggio, di seguito

denominato: «decreto legislativo
n. 42 del 2004», sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all’articolo 5:

1) il comma 2 e’ sostituito dal
seguente:

«2. Le funzioni di tutela
previste dal presente codice che abbiano

ad oggetto manoscritti,
autografi, carteggi, incunaboli, raccolte

librarie, nonche’ libri, stampe e
incisioni, non appartenenti allo

Stato, sono esercitate dalle
regioni. Qualora l’interesse culturale

delle predette cose sia stato
riconosciuto con provvedimento

ministeriale, l’esercizio delle
potesta’ previste dall’articolo 128

compete al Ministero.»;

2) al comma 3, le parole: «anche
su raccolte librarie private,

nonche» sono soppresse;

b) al comma 1 dell’articolo 6
dopo le parole: «del patrimonio

stesso» sono inserite le
seguenti: «, al fine di promuovere lo

sviluppo della cultura».

Avvertenza:

Il testo delle note qui
pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente
per materia, ai sensi

dell’art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e’
operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi

qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 76 della Costituzione
stabilisce che

l’esercizio della funzione
legislativa non puo’ essere

delegato al Governo se non con
determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per

oggetti definiti.

– L’art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l’altro,

al Presidente della Repubblica,
il potere di promulgare le

leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i

regolamenti.

– Si riporta il testo degli
articoli 117 e 118 della

Costituzione:

«Art. 117. – La potesta’
legislativa e’ esercitata

dallo Stato e dalle regioni nel
rispetto della

Costituzione, nonche’ dei vincoli
derivanti

dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti

materie:

a) politica estera e rapporti
internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con
l’Unione europea; diritto

di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non

appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e
le confessioni

religiose;

d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;

armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema

tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle

risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative
leggi elettorali;

referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici
nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza,
ad esclusione della

polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;

l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento

civile e penale; giustizia
amministrativa;

m) determinazione dei livelli
essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;

n) norme generali
sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale,
organi di governo e

funzioni fondamentali di comuni,
province e citta’

metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini
nazionali e

profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione
del tempo;

coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati

dell’amministrazione statale,
regionale e locale; opere

dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni

culturali.

Sono materie di legislazione
concorrente quelle

relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea

delle regioni; commercio con
l’estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva
l’autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione
della istruzione e della

formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori

produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti

e aeroporti civili; grandi reti
di trasporto e di

navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione,

trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia;

previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei

bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e

del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e

ambientali e promozione e
organizzazione di attivita’

culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di

credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e

agrario a carattere regionale.
Nelle materie di

legislazione concorrente spetta
alle regioni la potesta’

legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potesta’
legislativa in

riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata

alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome
di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle

decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi

comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione

degli accordi internazionali e
degli atti dell’Unione

europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da

legge dello Stato, che disciplina
le modalita’ di esercizio

del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.

La potesta’ regolamentare spetta
allo Stato nelle

materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle

regioni. La potesta’
regolamentare spetta alle regioni in

ogni altra materia. I comuni, le
province e le citta’

metropolitane hanno potesta’
regolamentare in ordine alla

disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle

funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che

impedisce la piena parita’ degli
uomini e delle donne nella

vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la

parita’ di accesso tra donne e
uomini alle cariche

elettive.

La legge regionale ratifica le
intese della regione con

altre regioni per il migliore
esercizio delle proprie

funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza
la regione puo’

concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali

interni ad altro Stato, nei casi
e con le forme

disciplinati da leggi dello
Stato.».

«Art. 118. – Le funzioni
amministrative sono attribuite

ai comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario,

siano conferite a province,
citta’ metropolitane, regioni e

Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta’,

differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le citta’
metropolitane sono

titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle

conferite con legge statale o
regionale, secondo le

rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme
di coordinamento fra

Stato e regioni nelle materie di
cui alle lettere b) e h)

del secondo comma dell’art. 117,
e disciplina inoltre forme

di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei

beni culturali.

Stato, regioni, citta’
metropolitane, province e comuni

favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e

associati, per lo svolgimento di
attivita’ di interesse

generale, sulla base del
principio di sussidiarieta’.».

– Il testo dell’art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), pubblicata

nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 214

del 12 settembre 1988, e’ il
seguente:

«Art. 14 (Decreti legislativi). –
1. I decreti

legislativi adottati dal Governo
ai sensi dell’art. 76

della Costituzione sono emanati
dal Presidente della

Repubblica con la denominazione
di "decreto legislativo" e

con l’indicazione, nel preambolo,
della legge di

delegazione, della deliberazione
del Consiglio dei Ministri

e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla

legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto
legislativo deve avvenire

entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il

testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e’

trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la

emanazione, almeno venti giorni
prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si
riferisce ad una

pluralita’ di oggetti distinti
suscettibili di separata

disciplina, il Governo puo’
esercitarla mediante piu’ atti

successivi per uno o piu’ degli
oggetti predetti. In

relazione al termine finale
stabilito dalla legge di

delegazione, il Governo informa
periodicamente le Camere

sui criteri che segue
nell’organizzazione dell’esercizio

della delega.

4. In ogni caso, qualora il
termine previsto per

l’esercizio della delega ecceda i
due anni, il Governo e’

tenuto a richiedere il parere
delle Camere sugli schemi dei

decreti delegati. Il parere e’
espresso dalle Commissioni

permanenti delle due Camere
competenti per materia entro

sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali

disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive

della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni

successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue

osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle

Commissioni per il parere
definitivo che deve essere

espresso entro trenta giorni.».

– Il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368

(Istituzione del Ministero per i
beni e le attivita’

culturali, a norma dell’art. 11
della legge 15 marzo 1997,

n. 59), e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del

26 ottobre 1998.

– Il decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice

dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell’art. 10

della legge 6 luglio 2002, n.
137), e’ pubblicato nel

supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 45 del

24 febbraio 2004.

– Il comma 4 dell’art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n.

137 (Delega per la riforma
dell’organizzazione del Governo

e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche’ di

enti pubblici), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 158

dell’8 luglio 2002, come
modificato dall’art. 1-bis del

decreto-legge 18 febbraio 2003,
n. 24, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18
febbraio 2003 e convertito,

con modificazioni, nella legge 17
aprile 2003, n. 82,

pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile

2003, e’ il seguente:

«4. Disposizioni correttive ed
integrative dei decreti

legislativi di cui al comma 1
possono essere adottate, nel

rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e con le

medesime procedure di cui al
presente articolo, entro due

anni dalla data della loro
entrata in vigore.».

– Il testo dell’art. 8 del
decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle

attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e

Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di

interesse comune delle regioni,
delle province e dei

comuni, con la Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie

locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto

1997, n. 202, e’ il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-citta’
ed autonomie locali e

Conferenza unificata). – 1. La
Conferenza Stato-citta’ ed

autonomie locali e’ unificata per
le materie ed i compiti

di interesse comune delle
regioni, delle province, dei

comuni e delle comunita’ montane,
con la Conferenza

Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’

presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per

gli affari regionali; ne fanno
parte altresi’ il Ministro

del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica,

il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici,

il Ministro della sanita’, il
presidente dell’Associazione

nazionale dei comuni d’Italia –
ANCI, il presidente

dell’Unione province d’Italia –
UPI ed il presidente

dell’Unione nazionale comuni,
comunita’ ed enti montani –

UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati

dall’ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall’UPI.

Dei quattordici sindaci designati
dall’ANCI cinque

rappresentano le citta’
individuate dall’art. 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle
riunioni possono essere

invitati altri membri del
Governo, nonche’ rappresentanti

di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali e’

convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la
necessita’ o qualora ne faccia

richiesta il presidente
dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui
al comma 1 e’

convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le

sedute sono presiedute dal Presidente
del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non
e’ conferito, dal

Ministro dell’interno.».

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 5
del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 5 (Cooperazione delle
regioni e degli altri enti

pubblici territoriali in materia
di tutela del patrimonio

culturale). – 1. Le regioni,
nonche’ i comuni, le citta’

metropolitane e le province, di
seguito denominati "altri

enti pubblici territoriali",
cooperano con il Ministero

nell’esercizio delle funzioni di
tutela in conformita’ a

quanto disposto dal titolo I
della Parte seconda del

presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste
dal presente codice

che abbiano ad oggetto
manoscritti, autografi, carteggi,

incunaboli, raccolte librarie,
nonche’ libri, stampe e

incisioni, non appartenenti allo
Stato, sono esercitate

dalle regioni. Qualora
l’interesse culturale delle predette

cose sia stato riconosciuto con
provvedimento ministeriale,

l’esercizio delle potesta’
previste dall’art. 128 compete

al Ministero.

3. Sulla base di specifici
accordi od intese e previo

parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e

Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni",

le regioni possono esercitare le
funzioni di tutela su

carte geografiche, spartiti
musicali, fotografie, pellicole

o altro materiale audiovisivo,
con relativi negativi e

matrici, non appartenenti allo
Stato.

4. Nelle forme previste dal comma
3 e sulla base dei

principi di differenziazione ed
adeguatezza, possono essere

individuate ulteriori forme di
coordinamento in materia di

tutela con le regioni che ne
facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese
possono prevedere

particolari forme di cooperazione
con gli altri enti

pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di
tutela dei beni

paesaggistici sono conferite alle
regioni secondo le

disposizioni di cui alla Parte
terza del presente codice.

7. Relativamente alle funzioni di
cui ai commi 2, 3, 4,

5 e 6, il Ministero esercita le
potesta’ di indirizzo e di

vigilanza e il potere sostitutivo
in caso di perdurante

inerzia o inadempienza.».

– Si riporta il testo dell’art. 6
del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 6 (Valorizzazione del
patrimonio culturale). – 1.

La valorizzazione consiste
nell’esercizio delle funzioni e

nella disciplina delle attivita’
dirette a promuovere la

conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le

migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica

del patrimonio stesso al fine di
promuovere lo sviluppo

della cultura. Essa comprende
anche la promozione ed il

sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio

culturale.

2. La valorizzazione e’ attuata
in forme compatibili

con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e
sostiene la partecipazione

dei soggetti privati, singoli o
associati, alla

valorizzazione del patrimonio
culturale.».

Art. 2.

Modifiche alla Parte seconda

1. Alla Parte seconda del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10:

1) al comma 2, lettera c), dopo
le parole: «ente e istituto

pubblico» sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «, ad eccezione delle

raccolte delle biblioteche
indicate all’articolo 47, comma 2, del

decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di

quelle ad esse assimilabili»;

2) al comma 3, lettera e), dopo
le parole: «e particolari

caratteristiche ambientali,» sono
inserite le seguenti: «ovvero per

rilevanza artistica, storica,
archeologica, numismatica o

etnoantropologica,» e le parole:
«artistico o storico» sono

soppresse;

3) al comma 4, lettera b), dopo
le parole: «le cose di

interesse numismatico» sono
inserite le seguenti: «che, in rapporto

all’epoca, alle tecniche e ai
materiali di produzione, nonche’ al

contesto di riferimento, abbiano
carattere di rarita’ o di pregio,

anche storico»;

4) al comma 4, lettera l), le
parole: «le tipologie di

architettura rurale» sono
sostituite dalle seguenti: «le architetture

rurali»;

b) all’articolo 11, comma 1,
lettera a), le parole: «e gli altri

ornamenti» sono sostituite dalle
seguenti: «ed altri elementi

decorativi»;

c) all’articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «del
presente Titolo» sono sostituite

dalle seguenti: «della presente
Parte»;

2) al comma 6, le parole: «Le
cose di cui al comma 3 e quelle

di cui al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «Le cose di cui al

comma 4 e quelle di cui al comma
5»;

3) il comma 10 e’ sostituito dal
seguente:

«10. Il procedimento di verifica
si conclude entro centoventi

giorni dal ricevimento della
richiesta.»;

d) all’articolo 14, comma 3, la
parola: «o» e’ sostituita dalla

seguente: «e»;

e) all’articolo 16, comma 1, dopo
la parola: «Avverso» sono

inserite le seguenti: «il
provvedimento conclusivo della verifica di

cui all’articolo 12 o»;

f) all’articolo 17, comma 5, dopo
le parole: «beni culturali»

sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «in ogni sua articolazione»;

g) all’articolo 20, comma 2, dopo
le parole: «Gli archivi» sono

inserite le seguenti: «pubblici e
gli archivi privati per i quali sia

intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13»;

h) all’articolo 21:

1) al comma 1, lettera d), dopo
le parole: «ai sensi

dell’articolo 13» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «, nonche’ lo

scarto di materiale bibliografico
delle biblioteche pubbliche, con

l’eccezione prevista all’articolo
10, comma 2, lettera c), e delle

biblioteche private per le quali
sia intervenuta la dichiarazione ai

sensi dell’articolo 13»;

2) al comma 1, lettera e), le
parole: «di soggetti giuridici

privati» sono sostituite dalle
seguenti: «privati per i quali sia

intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell’articolo 13»;

3) al comma 4, dopo le parole:
«del soprintendente.» e’

aggiunto il seguente periodo: «Il
mutamento di destinazione d’uso dei

beni medesimi e’ comunicato al
soprintendente per le finalita’ di cui

all’articolo 20, comma 1.»;

4) al comma 5 e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Se i

lavori non iniziano entro cinque
anni dal rilascio

dell’autorizzazione, il
soprintendente puo’ dettare prescrizioni

ovvero integrare o variare quelle
gia’ date in relazione al mutare

delle tecniche di
conservazione.»;

i) all’articolo 22:

1) al comma 3, le parole: «Ove la
soprintendenza proceda ad

accertamenti di natura tecnica,
dandone preventiva comunicazione al

richiedente,» sono sostituite
dalle seguenti: «Ove sorga l’esigenza

di procedere ad accertamenti di
natura tecnica, la soprintendenza ne

da’ preventiva comunicazione al
richiedente ed»;

2) il comma 4 e’ sostituito dal
seguente:

«4. Decorso inutilmente il
termine stabilito, il richiedente puo’

diffidare l’amministrazione a
provvedere. Se l’amministrazione non

provvede nei trenta giorni
successivi al ricevimento della diffida,

il richiedente puo’ agire ai
sensi dell’articolo 21-bis della legge

6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni.»;

l) all’articolo 28, comma 4, le
parole: «di opere pubbliche» sono

sostituite dalle seguenti: «di
lavori pubblici» e le parole:

«dell’opera pubblica» sono soppresse;

m) all’articolo 29:

1) al comma 8 le parole: «previo
parere della Conferenza

Stato-regioni» sono soppresse;

2) al comma 9, secondo periodo,
le parole: «previo parere della

Conferenza Stato-regioni» sono
soppresse; dopo le parole: «dell’esame

finale,» sono inserite le
seguenti: «abilitante alle attivita’ di cui

al comma 6 e avente valore di
esame di Stato,»; dopo le parole: «un

rappresentante del Ministero,»,
sono inserite le seguenti: «il titolo

accademico rilasciato a seguito
del superamento di detto esame, che

e’ equiparato al diploma di
laurea specialistica o magistrale,» ed,

in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: «Il procedimento di

accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta

giorni dalla presentazione della
domanda corredata dalla prescritta

documentazione.»;

3) dopo il comma 9 e’ inserito il
seguente:

«9-bis. Dalla data di entrata in
vigore dei decreti previsti dai

commi 7, 8 e 9, agli effetti
dell’esecuzione degli interventi di

manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate

di beni architettonici, nonche’
agli effetti del possesso dei

requisiti di qualificazione da
parte dei soggetti esecutori di detti

lavori, la qualifica di
restauratore di beni culturali e’ acquisita

esclusivamente in applicazione
delle predette disposizioni.»;

4) al comma 11 le parole: «o
intese» sono soppresse; dopo le

parole: «possono essere altresi’
istituite,» sono inserite le

seguenti: «ove accreditate,»; e’
aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «All’attuazione del
presente comma si provvede nell’ambito

delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza

pubblica.»;

n) all’articolo 30, comma 4, e’
aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Copia degli inventari e
dei relativi aggiornamenti e’

inviata alla soprintendenza,
nonche’ al Ministero dell’interno per

gli accertamenti di cui
all’articolo 125.»;

o) all’articolo 37, comma 1, la
parola: «immobili» e’ soppressa;

p) all’articolo 38:

1) nella rubrica, le parole:
«Apertura al pubblico degli

immobili» sono sostituite dalle
seguenti: «Accessibilita’ del

pubblico ai beni culturali»;

2) al comma 1, le parole: «Gli
immobili» sono sostituite dalle

seguenti: «I beni culturali»;

q) all’articolo 44:

1) al comma 1, la parola:
«importanza» e’ sostituita dalla

seguente: «pregio»;

2) al comma 4 e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo:

«L’assicurazione puo’ essere
sostituita dall’assunzione dei relativi

rischi da parte dello Stato, ai
sensi dell’articolo 48, comma 5.»;

r) all’articolo 46, comma 3, la
parola: «o» e’ sostituita dalla

seguente: «e»;

s) all’articolo 50, comma 1, le
parole: «ed altri ornamenti» sono

sostituite dalle seguenti: «ed
altri elementi decorativi di edifici»;

t) all’articolo 54:

1) al comma 2, lettera a), le
parole: «fino a quando non sia

intervenuta, ove necessario, la
sdemanializzazione a seguito del

procedimento di verifica previsto
dall’articolo 12» sono sostituite

dalle seguenti: «fino alla
conclusione del procedimento di verifica

previsto dall’articolo 12. Se il
procedimento si conclude con esito

negativo, le cose medesime sono
liberamente alienabili, ai fini del

presente codice, ai sensi
dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6»;

2) al comma 2, lettera d), le
parole: «quali testimonianze

dell’identita’ e della storia
delle istituzioni pubbliche,

collettive, religiose» sono
soppresse;

u) all’articolo 55, comma 2, la
lettera a) e’ sostituita dalla

seguente: «a) l’alienazione
assicuri la tutela, la fruizione pubblica

e la valorizzazione dei beni;»;

v) all’articolo 57, comma 2,
secondo periodo, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «e sono
trascritte su richiesta del

soprintendente nei registri
immobiliari»;

z) all’articolo 59, comma 2,
lettera c), le parole:

«dall’apertura della successione»
sono sostituite dalle seguenti:

«dalla comunicazione notarile
prevista dall’articolo 623 del codice

civile»;

aa) all’articolo 60, comma 1, le
parole: «al medesimo prezzo

stabilito nell’atto di
alienazione» sono sostituite dalle seguenti:

«o conferiti in societa’,
rispettivamente, al medesimo prezzo

stabilito nell’atto di
alienazione o al medesimo valore attribuito

nell’atto di conferimento»;

bb) all’articolo 62:

1) al comma 2, la parola:
«trenta» e’ sostituita dalla

seguente: «venti»; le parole: «la
proposta» sono sostituite dalle

seguenti: «una proposta»; la
parola: «motivata» e’ soppressa e dopo

le parole: «della spesa» sono
aggiunte, in fine, le seguenti:

«indicando le specifiche
finalita’ di valorizzazione culturale del

bene»;

2) al comma 3, il primo periodo
e’ sostituito dal seguente: «Il

Ministero puo’ rinunciare
all’esercizio della prelazione,

trasferendone la facolta’
all’ente interessato entro venti giorni

dalla ricezione della denuncia.»;

cc) all’articolo 70, comma 3, le
parole: «, in materia di

copertura finanziaria della spesa
e assunzione del relativo impegno»

sono soppresse;

dd) all’articolo 106:

1) al comma 1, le parole: «Il
Ministero» sono sostituite dalle

seguenti: «Lo Stato»;

2) dopo il comma 2, e’ aggiunto
il seguente:

«2-bis. Per i beni diversi da
quelli indicati al comma 2, la

concessione in uso e’ subordinata
all’autorizzazione del Ministero,

rilasciata a condizione che il
conferimento garantisca la

conservazione e la fruizione
pubblica del bene e sia assicurata la

compatibilita’ della destinazione
d’uso con il carattere

storico-artistico del bene
medesimo. Con l’autorizzazione possono

essere dettate prescrizioni per
la migliore conservazione del bene.»;

ee) all’articolo 107, comma 2,
secondo periodo, dopo le parole:

«gia’ esistenti» sono inserite le
seguenti: «nonche’ quelli ottenuti

con tecniche che escludano il
contatto diretto con l’originale»;

ff) l’articolo 112 e’ sostituito
dal seguente:

«Art. 112 (Valorizzazione dei
beni culturali di appartenenza

pubblica). – 1. Lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici

territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli

istituti e nei luoghi indicati
all’articolo 101, nel rispetto dei

principi fondamentali fissati dal
presente codice.

2. Nel rispetto dei principi
richiamati al comma 1, la legislazione

regionale disciplina le funzioni
e le attivita’ di valorizzazione dei

beni presenti negli istituti e
nei luoghi della cultura non

appartenenti allo Stato o dei
quali lo Stato abbia trasferito la

disponibilita’ sulla base della
normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni
culturali pubblici al di fuori degli

istituti e dei luoghi di cui
all’articolo 101 e’ assicurata, secondo

le disposizioni del presente
Titolo, compatibilmente con lo

svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali

stipulano accordi per definire
strategie ed obiettivi comuni di

valorizzazione, nonche’ per
elaborare i conseguenti piani strategici

di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali

di pertinenza pubblica. Gli
accordi possono essere conclusi su base

regionale o subregionale, in
rapporto ad ambiti territoriali

definiti, e promuovono altresi’
l’integrazione, nel processo di

valorizzazione concordato, delle
infrastrutture e dei settori

produttivi collegati. Gli accordi
medesimi possono riguardare anche

beni di proprieta’ privata,
previo consenso degli interessati. Lo

Stato stipula gli accordi per il
tramite del Ministero, che opera

direttamente ovvero d’intesa con
le altre amministrazioni statali

eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del
Ministero e delle altre

amministrazioni statali
eventualmente competenti, le regioni e gli

altri enti pubblici territoriali
possono costituire, nel rispetto

delle vigenti disposizioni,
appositi soggetti giuridici cui affidare

l’elaborazione e lo sviluppo dei
piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di
cui al comma 4, ciascun soggetto

pubblico e’ tenuto a garantire la
valorizzazione dei beni di cui ha

comunque la disponibilita’.

7. Con decreto del Ministro sono
definiti modalita’ e criteri in

base ai quali il Ministero
costituisce i soggetti giuridici indicati

al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5
possono partecipare privati

proprietari di beni culturali
suscettibili di essere oggetto di

valorizzazione, nonche’ persone
giuridiche private senza fine di

lucro, anche quando non
dispongano di beni culturali che siano

oggetto della valorizzazione,
anche quando non dispongano di beni

culturali che siano oggetto della
valorizzazione, a condizione che

l’intervento in tale settore di
attivita’ sia per esse previsto dalla

legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli
accordi di cui al comma 4, possono

essere stipulati accordi tra lo
Stato, per il tramite del Ministero e

delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le

regioni, gli altri enti pubblici
territoriali e i privati

interessati, per regolare servizi
strumentali comuni destinati alla

fruizione e alla valorizzazione
di beni culturali. Con gli accordi

medesimi possono essere anche
istituite forme consortili non

imprenditoriali per la gestione
di uffici comuni. All’attuazione del

presente comma si provvede
nell’ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»;

gg) il comma 1 dell’articolo 114
e’ sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero, le regioni e
gli altri enti pubblici

territoriali, anche con il
concorso delle universita’, fissano i

livelli minimi uniformi di
qualita’ delle attivita’ di valorizzazione

su beni di pertinenza pubblica e
ne curano l’aggiornamento

periodico.»;

hh) l’articolo 115 e’ sostituito
dal seguente:

«Art. 115 (Forme di gestione). –
1. Le attivita’ di valorizzazione

dei beni culturali di
appartenenza pubblica sono gestite in forma

diretta o indiretta.

2. La gestione diretta e’ svolta
per mezzo di strutture

organizzative interne alle
amministrazioni, dotate di adeguata

autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, e

provviste di idoneo personale
tecnico. Le amministrazioni medesime

possono attuare la gestione
diretta anche in forma consortile

pubblica.

3. La gestione indiretta e’
attuata tramite concessione a terzi

delle attivita’ di
valorizzazione, anche in forma congiunta e

integrata, da parte delle
amministrazioni cui i beni appartengono o

dei soggetti giuridici costituiti
ai sensi dell’articolo 112,

comma 5, qualora siano
conferitari dei beni ai sensi del comma 7,

mediante procedure di evidenza
pubblica, sulla base della valutazione

comparativa di specifici
progetti. I privati che eventualmente

partecipano ai soggetti indicati
all’articolo 112, comma 5, non

possono comunque essere
individuati quali concessionari delle

attivita’ di valorizzazione.

4. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali

ricorrono alla gestione indiretta
al fine di assicurare un miglior

livello di valorizzazione dei
beni culturali. La scelta tra le due

forme di gestione indicate ai
commi 2 e 3 e’ attuata mediante

valutazione comparativa in
termini di sostenibilita’

economico-finanziaria e di
efficacia, sulla base di obbiettivi

previamente definiti. La gestione
in forma indiretta e’ attuata nel

rispetto dei parametri di cui
all’articolo 114.

5. Le amministrazioni cui i beni
pertengono e, ove conferitari dei

beni, i soggetti giuridici
costituiti ai sensi dell’articolo 112,

comma 5, regolano i rapporti con
i concessionari delle attivita’ di

valorizzazione mediante contratto
di servizio, nel quale sono

determinati, tra l’altro, i
contenuti del progetto di gestione delle

attivita’ di valorizzazione ed i
relativi tempi di attuazione, i

livelli qualitativi delle
attivita’ da assicurare e dei servizi da

erogare, nonche’ le
professionalita’ degli addetti. Nel contratto di

servizio sono indicati i servizi
essenziali che devono essere

comunque garantiti per la
pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione
a terzi delle attivita’ di

valorizzazione sia attuata dai
soggetti giuridici di cui

all’articolo 112, comma 5, in
quanto conferitari dei beni oggetto

della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e’

esercitata anche dalle
amministrazioni cui i beni pertengono. Il

grave inadempimento, da parte del
concessionario, degli obblighi

derivanti dalla concessione e dal
contratto di servizio, oltre alle

conseguenze convenzionalmente
stabilite, determina anche, a richiesta

delle amministrazioni cui i beni
pertengono, la risoluzione del

rapporto concessorio e la
cessazione, senza indennizzo, degli effetti

del conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono
partecipare al patrimonio dei

soggetti di cui all’articolo 112,
comma 5, anche con il conferimento

in uso dei beni culturali che ad
esse pertengono e che siano oggetto

della valorizzazione. Al di fuori
dell’ipotesi prevista al comma 6,

gli effetti del conferimento si
esauriscono, senza indennizzo, in

tutti i casi di cessazione dalla
partecipazione ai soggetti di cui al

primo periodo o di estinzione dei
medesimi. I beni conferiti in uso

non sono assoggettati a garanzia
patrimoniale specifica se non in

ragione del loro controvalore
economico.

8. Alla concessione delle
attivita’ di valorizzazione puo’ essere

collegata la concessione in uso
degli spazi necessari all’esercizio

delle attivita’ medesime,
previamente individuati nel capitolato

d’oneri. La concessione in uso
perde efficacia, senza indennizzo, in

qualsiasi caso di cessazione
della concessione delle attivita’.

9. Alle funzioni ed ai compiti
derivanti dalle disposizioni del

presente articolo il Ministero
provvede nell’ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.»;

ii) l’articolo 116 e’ sostituito
dal seguente:

«Art. 116 (Tutela dei beni
culturali conferiti o concessi in uso).

– 1. I beni culturali che siano
stati conferiti o concessi in uso ai

sensi dell’articolo 115, commi 7
e 8, restano a tutti gli effetti

assoggettati al regime giuridico
loro proprio. Le funzioni di tutela

sono esercitate dal Ministero in
conformita’ alle disposizioni del

presente codice. Gli organi
istituzionalmente preposti alla tutela

non partecipano agli organismi di
gestione dei soggetti giuridici

indicati all’articolo 112, comma
5.»;

ll) all’articolo 122:

1) al comma 1, dopo la lettera b)
e’ aggiunta la seguente:

«b-bis) di quelli versati ai
sensi dell’articolo 41, comma 2, fino

allo scadere dei termini indicati
al comma 1 dello stesso articolo.»;

2) al comma 2, dopo la parola:
«provvede» sono inserite le

seguenti: «, ove ancora
operante,».

Note all’art. 2:

– Si riporta il testo dell’art.
10 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 10 (Beni culturali). – 1.
Sono beni culturali le

cose immobili e mobili appartenenti
allo Stato, alle

regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonche’ ad

ogni altro ente ed istituto
pubblico e a persone giuridiche

private senza fine di lucro, che
presentano interesse

artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei,
pinacoteche, gallerie e

altri luoghi espositivi dello
Stato, delle regioni, degli

altri enti pubblici territoriali,
nonche’ di ogni altro

ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti
dello Stato,

delle regioni, degli altri enti
pubblici territoriali

nonche’ di ogni altro ente ed
istituto pubblico;

c) le raccolte librarie delle
biblioteche dello

Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici,

territoriali, nonche’ di ogni
altro ente e istituto

pubblico ad eccezione delle
raccolte delle biblioteche

indicate all’art. 47, comma 2,
del decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e di quelle ad

esse assimilabili.

3. Sono altresi’ beni culturali,
quando sia intervenuta

la dichiarazione prevista
dall’art. 13:

a) le cose immobili e mobili che
presentano interesse

artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico

particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi

da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli
documenti, appartenenti a

privati, che rivestono interesse
storico particolarmente

importante;

c) le raccolte librarie,
appartenenti a privati, di

eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a
chiunque appartenenti

che rivestono un interesse
particolarmente importante a

causa del loro riferimento con la
storia politica,

militare, della letteratura,
dell’arte e della cultura in

genere, ovvero quali
testimonianze dell’identita’ e della

storia delle istituzioni
pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di
oggetti, a chiunque

appartenenti che, per tradizione,
fama e particolari

caratteristiche ambientali,
ovvero per rilevanza

artisitica, storica,
archeologica, numismatica o

etnoantropologica, rivestono come
complesso un eccezionale

interesse.

4. Sono comprese tra le cose
indicate al comma 1 e al

comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la
paleontologia, la

preistoria e le primitive
civilta’;

b) le cose di interesse numismatico
che, in rapporto

all’epoca, alle tecniche e ai
materiali di produzione,

nonche’ al contesto di
riferimento, abbiano carattere di

rarita’ o di pregio, anche
storico;

c) i manoscritti, gli autografi,
i carteggi, gli

incunaboli, nonche’ i libri, le stampe
e le incisioni, con

relative matrici, aventi
carattere di rarita’ e di pregio;

d) le carte geografiche e gli
spartiti musicali

aventi carattere di rarita’ e di
pregio;

e) le fotografie, con relativi
negativi e matrici, le

pellicole cinematografiche ed i
supporti audiovisivi in

genere, aventi carattere di
rarita’ e di pregio;

f) le ville, i parchi e i
giardini che abbiano

interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie,
strade e altri spazi

aperti urbani di interesse
artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse
storico od

etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti
aventi interesse

artistico, storico od
etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi
interesse storico od

etnoantropologico quali
testimonianze dell’economia rurale

tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli
articoli 64 e 178, non

sono soggette alla disciplina del
presente titolo le cose

indicate al comma 1 e al comma 3,
lettere a) ed e), che

siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non

risalga ad oltre cinquanta
anni.».

– Si riporta il testo dell’art.
11 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 11 (Beni oggetto di
specifiche disposizioni di

tutela). 1. Fatta salva
l’applicazione dell’art. 10,

qualora ne ricorrano presupposti
e condizioni, sono beni

culturali, in quanto oggetto di
specifiche disposizioni del

presente titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i
graffiti, le lapidi,

le iscrizioni, i tabernacoli ed
altri elementi decorativi,

di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, di cui

all’art. 50, comma 1;

b) gli studi d’artista, di cui
all’art. 51;

c) le aree pubbliche di cui
all’art. 52;

d) le opere di pittura, di
scultura, di grafica e

qualsiasi oggetto d’arte di
autore vivente o la cui

esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni, di cui agli

articoli 64 e 65;

e) le opere dell’architettura
contemporanea di

particolare valore artistico, di
cui all’art. 37;

f) le fotografie, con relativi
negativi e matrici,

gli esemplari di opere cinematografiche,
audiovisive o di

sequenze di immagini in
movimento, le documentazioni di

manifestazioni, sonore o verbali,
comunque realizzate, la

cui produzione risalga ad oltre
venticinque anni, di cui

all’art. 65;

g) i mezzi di trasporto aventi
piu’ di settantacinque

anni, di cui agli articoli 65 e
67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di
interesse per la storia

della scienza e della tecnica
aventi piu’ di cinquanta

anni, di cui all’art. 65;

i) le vestigia individuate dalla
vigente normativa in

materia di tutela del patrimonio
storico della Prima guerra

mondiale, di cui all’art. 50,
comma 2.».

– Si riporta il testo dell’art.
12 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 12 (Verifica dell’interesse
culturale). – 1. Le

cose immobili e mobili indicate
all’art. 10, comma 1, che

siano opera di autore non piu’
vivente e la cui esecuzione

risalga ad oltre cinquanta anni,
sono sottoposte alle

disposizioni della presente Parte
fino a quando non sia

stata effettuata la verifica di
cui al comma 2.

2. I competenti organi del
Ministero, d’ufficio o su

richiesta formulata dai soggetti
cui le cose appartengono e

corredata dai relativi dati
conoscitivi, verificano la

sussistenza dell’interesse
artistico, storico, archeologico

o etnoantropologico nelle cose di
cui al comma 1, sulla

base di indirizzi di carattere
generale stabiliti dal

Ministero medesimo al fine di
assicurare uniformita’ di

valutazione.

3. Per i beni immobili dello
Stato, la richiesta di cui

al comma 2 e’ corredata da
elenchi dei beni e dalle

relative schede descrittive. I
criteri per la

predisposizione degli elenchi, le
modalita’ di redazione

delle schede descrittive e di
trasmissione di elenchi e

schede sono stabiliti con decreto
del Ministero adottato di

concerto con l’Agenzia del
demanio e, per i beni immobili

in uso all’amministrazione della
difesa, anche con il

concerto della competente
Direzione generale dei lavori e

del demanio. Il Ministero fissa,
con propri decreti i

criteri e le modalita’ per la
predisposizione e la

presentazione delle richieste di
verifica, e della relativa

documentazione conoscitiva, da
parte degli altri soggetti

di cui al comma 1.

4. Qualora nelle cose sottoposte
a schedatura non sia

stato riscontrato l’interesse di
cui al comma 2, le cose

medesime sono escluse
dall’applicazione delle disposizioni

del presente titolo.

5. Nel caso di verifica con esito
negativo su cose

appartenenti al demanio dello
Stato, delle regioni e degli

altri enti pubblici territoriali,
la scheda contenente i

relativi dati e’ trasmessa ai
competenti uffici affinche’

ne dispongano la
sdemanializzazione, qualora, secondo le

valutazioni dell’amministrazione
interessata, non vi ostino

altre ragioni di pubblico
interesse.

6. Le cose di cui al comma 4 e
quelle di cui al comma 5

per le quali si sia proceduto
alla sdemanializzazione sono

liberamente alienati ai fini del
presente codice.

7. L’accertamento dell’interesse
artistico, storico,

archeologico o etnoantropologico,
effettuato in conformita’

agli indirizzi generali di cui al
comma 2, costituisce

dichiarazione ai sensi dell’art.
13 ed il relativo

provvedimento e’ trascritto nei
modi previsti dall’art. 15,

comma 2. I beni restano
definitivamente sottoposti alle

disposizioni del presente titolo.

8. Le schede descrittive degli
immobili di proprieta’

dello Stato oggetto di verifica
con esito positivo,

integrate con il provvedimento di
cui al comma 7,

confluiscono in un archivio informatico
accessibile al

Ministero e all’Agenzia del
demanio, per finalita’ di

monitoraggio del patrimonio
immobiliare e di programmazione

degli interventi in funzione
delle rispettive competenze

istituzionali.

9. Le disposizioni del presente
articolo si applicano

alle cose di cui al comma 1 anche
qualora i soggetti cui

esse appartengono mutino in
qualunque modo la loro natura

giuridica.

10. Il procedimento di verifica
si conclude entro

centoventi giorni dal ricevimento
della richiesta.».

– Si riporta il testo dell’art.
14 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 44 (Procedimento di
dichiarazione). – 1. Il

soprintendente avvia il
procedimento per la dichiarazione

dell’interesse culturale, anche
su motivata richiesta della

regione e di ogni altro ente
territoriale interessato,

dandone comunicazione al
proprietario, possessore o

detentore a qualsiasi titolo
della cosa che ne forma

oggetto.

2. La comunicazione contiene gli
elementi di

identificazione e di valutazione
della cosa risultanti

dalle prime indagini,
l’indicazione degli effetti previsti

dal comma 4, nonche’
l’indicazione del termine, comunque

non inferiore a trenta giorni,
per la presentazione di

eventuali osservazioni.

3. Se il procedimento riguarda
complessi immobiliari,

la comunicazione e’ inviata anche
al comune e alla citta’

metropolitana.

4. La comunicazione comporta
l’applicazione, in via

cautelare, delle disposizioni
previste dal capo II, dalla

sezione I del capo III e dalla
sezione I del capo IV del

presente titolo.

5. Gli effetti indicati al comma
4 cessano alla

scadenza del termine del
procedimento di dichiarazione, che

il Ministero stabilisce a norma
dell’art. 2, comma 2, della

legge 7 agosto 1990, n. 241.

6.La dichiarazione dell’interesse
culturale e’ adottata

dal Ministero.».

– Si riporta il testo dell’art.
16 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 16 (Ricorso amministrativo
avverso la

dichiarazione). – 1. Avverso il
provvedimento conclusivo

della verifica di cui all’art. 12
o la dichiarazione di cui

all’art. 13 e’ ammesso ricorso al
Ministero, per motivi di

legittimita’ e di merito, entro
trenta giorni dalla

notifica della dichiarazione.

2. La proposizione del ricorso
comporta la sospensione

degli effetti del provvedimento
impugnato. Rimane ferma

l’applicazione, in via cautelare,
delle disposizioni

previste dal capo II, dalla
sezione I del capo III e dalla

sezione I del capo IV del
presente titolo.

3. Il Ministero, sentito il
competente organo

consultivo, decide sul ricorso
entro il termine di novanta

giorni dalla presentazione dello
stesso.

4. Il Ministero, qualora accolga
il ricorso, annulla o

riforma l’atto impugnato.

5. Si applicano le disposizioni
del decreto del

Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199.».

– Si riporta il testo dell’art.
17 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 17 (Catalogazione). – 1. Il
Ministero, con il

concorso delle regioni e degli
altri enti pubblici

territoriali, assicura la
catalogazione dei beni culturali

e coordina le relative attivita’.

2. Le procedure e le modalita’ di
catalogazione sono

stabilite con decreto
ministeriale. A tal fine il

Ministero, con il concorso delle
regioni, individua e

definisce metodologie comuni di
raccolta, scambio, accesso

ed elaborazione dei dati a
livello nazionale e di

integrazione in rete delle banche
dati dello Stato, delle

regioni e degli altri enti
pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni,
anche con la

collaborazione delle universita’,
concorrono alla

definizione di programmi
concernenti studi, ricerche ed

iniziative scientifiche in tema
di metodologie di

catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici

territoriali, con le modalita’ di
cui al decreto

ministeriale previsto al comma 2,
curano la catalogazione

dei beni culturali loro
appartenenti e, previe intese con

gli enti proprietari, degli altri
beni culturali.

5. I dati di cui al presente
articolo affluiscono al

catalogo nazionale dei beni
culturali in ogni sua

articolazione.

6. La consultazione dei dati
concernenti le

dichiarazioni emesse ai sensi
dell’art. 13 e’ disciplinata

in modo da garantire la sicurezza
dei beni e la tutela

della riservatezza.».

– Si riporta il testo dell’art.
20 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

Art. 20 (Interventi vietati). –
1. I beni culturali non

possono essere distrutti,
danneggiati o adibiti ad usi non

compatibili con il loro carattere
storico o artistico

oppure tali da recare pregiudizio
alla loro conservazione.

2. Gli archivi pubblici e gli
archivi privati per i

quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell’art.

13 non possono essere sembrati.».

– Si riporta il testo dell’art.
21 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

Art. 21 (Interventi soggetti ad
autorizzazione). – 1.

Sono subordinati ad
autorizzazione del Ministero:

a) la demolizione delle cose
costituenti beni

culturali, anche con successiva
ricostituzione;

b) lo spostamento, anche
temporaneo, dei beni

culturali, salvo quanto previsto
ai commi 2 e 3;

c) lo smembramento di collezioni,
serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli
archivi pubblici e

degli archivi privati per i quali
sia intervenuta la

dichiarazione ai sensi dell’art.
13, nonche’ lo scarto di

materiale bibliografico delle
biblioteche pubbliche, con

l’eccezione prevista all’art. 10,
comma 2, lettera c), e

delle biblioteche private per le
quali sia intervenuta la

dichiarazione ai sensi dell’art.
13;

e) il trasferimento ad altre
persone giuridiche di

complessi organici di
documentazione di archivi pubblici,

nonche’ di archivi privati per i
quali sia intervenuta la

dichiarazione ai sensi dell’art.
13.

2. Lo spostamento di beni
culturali, dipendente dal

mutamento di dimora o di sede del
detentore, e’

preventivamente denunciato al
soprintendente, che, entro

trenta giorni dal ricevimento
della denuncia, puo’

prescrivere le misure necessarie
perche’ i beni non

subiscano danno dal trasporto.

3. Lo spostamento degli archivi
correnti dello Stato e

degli enti ed istituti pubblici
non e’ soggetto ad

autorizzazione.

4. Fuori dei casi di cui ai commi
precedenti,

l’esecuzione di opere e lavori di
qualunque genere su beni

culturali e’ subordinata ad
autorizzazione del

soprintendente. Il mutamento di
destinazione d’uso dei beni

medesimi e’ comunicato al
soprintendente per le finalita’

di cui all’art. 20, comma 1.

5. L’autorizzazione e’ resa su
progetto o, qualora

sufficiente, su descrizione
tecnica presentati dal

richiedente, e puo’ contenere
prescrizioni. Se i lavori non

inziano entro cinque anni dal
rilascio dell’autorizzazione

il soprintendente puo’ dettare
prescrizioni ovvero

integrare o variare quelle gia’
date in relazione al mutare

delle tecniche di
conservazione.».

– Si riporta il testo dell’art.
22 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 22 (Procedimento di
autorizzazione per interventi

di edilizia). – 1. Fuori dei casi
previsti dagli

articoli 25 e 26,
l’autorizzazione prevista dall’art. 21,

comma 4, relativa ad interventi
in materia di edilizia

pubblica e privata e’ rilasciata
entro il termine di

centoventi giorni dalla ricezione
della richiesta da parte

della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza
chieda chiarimenti o

elementi integrativi di giudizio,
il termine indicato al

comma 1 e’ sospeso fino al
ricevimento della documentazione

richiesta.

3. Ove sorga l’esigenza di
procedere ad accertamenti di

natura tecnica, la soprintendenza
ne’ da’ comunicazione al

richiedente ed il termine
indicato al comma 1 e’ sospeso

fino all’acquisizione delle
risultanze degli accertamenti

d’ufficio e comunque per non piu’
di trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine
stabilito, il

richiedente puo’ diffidare
l’amministrazione a provvedere.

Se l’amministrazione non provvede
nei trenta giorni

successivi al ricevimento della
diffida, il richiedente

puo’ agire ai sensi dell’art.
21-bis della legge 6 dicembre

1971, n. 1034 e successive
modificazioni.».

– Si riporta il testo dell’art.
28 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 28 (Misure cautelari e
preventive). – 1. Il

soprintendente puo’ ordinare la
sospensione di interventi

iniziati contro il disposto degli
articoli 20, 21, 25, 26 e

27 ovvero condotti in difformita’
dall’autorizzazione.

2. Al soprintendente spetta
altresi’ la facolta’ di

ordinare l’inibizione o la
sospensione di interventi

relativi alle cose indicate
nell’art. 10, anche quando per

esse non siano ancora intervenute
la verifica di cui

all’art. 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all’art.

13.

3. L’ordine di cui al comma 2 si
intende revocato se,

entro trenta giorni dalla
ricezione del medesimo, non e’

comunicato, a cura del
soprintendente, l’avvio del

procedimento di verifica o di
dichiarazione.

4. In caso di realizzazione di
lavori pubblici

ricadenti in aree di interesse
archeologico, anche quando

per esse non siano intervenute la
verifica di cui all’art.

12, comma 2, o la dichiarazione
di cui all’art. 13, il

soprintendente puo’ richiedere
l’esecuzione di saggi

archeologici preventivi sulle
aree medesime a spese del

committente.».

– Si riporta il testo dell’art.
29 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 29 (Conservazione). – 1. La
conservazione del

patrimonio culturale e’
assicurata mediante una coerente

coordinata e programmata
attivita’ di studio, prevenzione,

manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il
complesso delle

attivita’ idonee a limitare le
situazioni di rischio

connesse al bene culturale nel
suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il
complesso delle

attivita’ e degli interventi
destinati al controllo delle

condizioni del bene culturale e
al mantenimento

dell’integrita’, dell’efficienza
funzionale e

dell’identita’ del bene e delle
sue parti.

4. Per restauro si intende
l’intervento diretto sul

bene attraverso un complesso di
operazioni finalizzate

all’integrita’ materiale ed al
recupero del bene medesimo,

alla protezione ed alla
trasmissione dei suoi valori

culturali. Nel caso di beni
immobili situati nelle zone

dichiarate a rischio sismico in
base alla normativa

vigente, il restauro comprende
l’intervento di

miglioramento strutturale.

5. Il Ministero definisce, anche
con il concorso delle

regioni e con la collaborazione
delle universita’ e degli

istituti di ricerca competenti,
linee di indirizzo, norme

tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di

conservazione dei beni culturali.

6. Fermo quanto disposto dalla
normativa in materia di

progettazione ed esecuzione di
opere su beni

architettonici, gli interventi di
manutenzione e restauro

su beni culturali mobili e
superfici decorate di beni

architettonici sono eseguiti in
via esclusiva da coloro che

sono restauratori di beni
culturali ai sensi della

normativa in materia.

7. I profili di competenza dei
restauratori e degli

altri operatori che svolgono
attivita’ complementari al

restauro o altre attivita’ di
conservazione dei beni

culturali mobili e delle
superfici decorate di beni

architettonici sono definiti con
decreto del Ministro

adottato ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, d’intesa
con la Conferenza

Stato-regioni.

8. Con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell’art.

17, comma 3, della legge n. 400
del 1988 di concerto con il

Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca,

sono definiti i criteri ed i
livelli di qualita’ cui si

adegua l’insegnamento del
restauro.

9. L’insegnamento del restauro e’
impartito dalle

scuole di alta formazione e di
studio istituite ai sensi

dell’art. 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n.

368, nonche’ dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri

soggetti pubblici e privati
accreditati presso lo Stato.

Con decreto del Ministro adottato
ai sensi dell’art. 17,

comma 3, della legge n. 400 del
1988 di concerto con il

Ministro dell’istruzione,
del-l’universita’ e della

ricerca, sono individuati le
modalita’ di accreditamento, i

requisiti minimi organizzativi e
di funzionamento dei

soggetti di cui al presente
comma, le modalita’ della

vigilanza sullo svolgimento delle
attivita’ didattiche e

dell’esame finale abilitante alle
attivita’ di cui al comma

6 e avente valore di esame di
Stato, cui partecipa almeno

un rappresentante del Ministero,
il titolo accademico

rilasciato a seguito del
superamento di detto esame, che e’

equiparato al diploma di laurea
specialistica o magistrale,

nonche’ le caratteristiche del
corpo docente. Il

procedimento di accreditamento si
conclude con

provvedimento adottato entro
novanta giorni dalla

presentazione della domanda
corredata dalla prescritta

documentazione.

9-bis. Dalla data di entrata in
vigore dei decreti

previsti dai commi 7, 8 e 9, agli
effetti dell’esecuzione

degli interventi di manutenzione
e restauro su beni

culturali mobili e superfici
decorate di beni

architettonici, nonche’ agli
effetti del possesso dei

requisiti di qualificazione da
parte dei soggetti esecutori

di detti lavori, la qualifica di
restauratore di beni

culturali e’ acquisita
esclusivamente in applicazione delle

predette disposizioni.

10. La formazione delle figure
professionali che

svolgono attivita’ complementari
al restauro o altre

attivita’ di conservazione e’
assicurata da soggetti

pubblici e privati ai sensi della
normativa regionale. I

relativi corsi si adeguano a
criteri e livelli di qualita’

definiti con accordo in sede di
Conferenza Stato-regioni,

ai sensi dell’art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto

1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il
Ministero e le

regioni, anche con il concorso
delle universita’ e di altri

soggetti pubblici e privati,
possono istituire

congiuntamente centri, anche a
carattere interregionale,

dotati di personalita’ giuridica,
cui affidare attivita’ di

ricerca, sperimentazione, studio,
documentazione ed

attuazione di interventi di
conservazione e restauro su

beni culturali, di particolare
complessita’. Presso tali

centri possono essere altresi’
istituite, ove accreditate,

ai sensi del comma 9, scuole di
alta formazione per

l’insegnamento del restauro.

All’attuazione del presente comma
si provvede

nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.».

– Si riporta il testo dell’art.
30 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 30 (Obblighi conservativi).
– 1. Lo Stato, le

regioni, gli altri enti pubblici
territoriali nonche’ ogni

altro ente ed istituto pubblico
hanno l’obbligo di

garantire la sicurezza e la
conservazione dei beni

culturali di loro appartenenza.

2. I soggetti indicati al comma 1
e le persone

giuridiche private senza fine di
lucro fissano i beni

culturali di loro appartenenza,
ad eccezione degli archivi

correnti, nel luogo di loro
destinazione nel modo indicato

dal soprintendente.

3. I privati proprietari,
possessori o detentori di

beni culturali sono tenuti a
garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1
hanno l’obbligo di

conservare i propri archivi nella
loro organicita’ e di

ordinarli, nonche’ di
inventariare i propri archivi

storici, costituiti dai documenti
relativi agli affari

esauriti da oltre quaranta anni.
Allo stesso obbligo sono

assoggettati i proprietari,
possessori o detentori, a

qualsiasi titolo, di archivi
privati per i quali sia

intervenuta la dichiarazione di
cui all’art. 13.

Copia degli inventari e dei
relativi aggiornamenti e’

inviata alla soprintendenza,
nonche’ al Ministero

dell’interno per gli accertamenti
di cui all’art. 125.».

– Si riporta il testo dell’art.
37 del decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 37 (Contributo in conto
interessi). – 1. Il

Ministero puo’ concedere
contributi in conto interessi sui

mutui accordati da istituti di
credito ai proprietari,

possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni culturali

per la realizzazione degli
interventi conservativi

autorizzati.

2. Il contributo e’ concesso
nella misura massima

corrispondente agli interessi
calcolati ad un tasso annuo

di sei punti percentuali sul capitale
erogato a titolo di

mutuo.

3. Il contributo e’ corrisposto
direttamente dal

Ministero all’istituto di credito
secondo modalita’ da

stabilire con convenzioni.

4. Il contributo di cui al comma
1 puo’ essere concesso

anche per interventi conservativi
su opere di architettura

contemporanea di cui il
soprintendente abbia riconosciuto,

su richiesta del proprietario, il
particolare valore

artistico.».

– Si riporta il testo dell’art.
38 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 38 (Accessibilita’ del
pubblico ai beni culturali

oggetto di interventi
conservativi). – 1. I beni culturali

restaurati o sottoposti ad altri
interventi conservativi

con il concorso totale o parziale
dello Stato nella spesa,

o per i quali siano stati
concessi contributi in conto

interessi, sono resi accessibili
al pubblico secondo

modalita’ fissate, caso per caso,
da appositi accordi o

convenzioni da stipularsi fra il
Ministero ed i singoli

proprietari all’atto della
assunzione dell’onere della

spesa ai sensi dell’art. 34 o
della concessione del

contributo ai sensi dell’art. 35.

2 Gli accordi e le convenzioni
stabiliscono i limiti

temporali dell’obbligo di
apertura al pubblico, tenendo

conto della tipologia degli
interventi, del valore

artistico e storico degli
immobili e dei beni in essi

esistenti. Accordi e convenzioni
sono trasmessi, a cura del

soprintendente, al comune o alla
citta’ metropolitana nel

cui territorio si trovano gli
immobili.».

– Si riporta il testo dell’art.
44 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 44 (Comodato e deposito di
beni culturali). – 1.

I direttori degli archivi e degli
istituti che abbiano in

amministrazione o in deposito
raccolte o collezioni

artistiche, archeologiche,
bibliografiche e scientifiche

possono ricevere in comodato da
privati proprietari, previo

assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali

mobili al fine di consentirne la
fruizione da parte della

collettivita’, qualora si tratti
di beni di particolare

pregio o che rappresentino
significative integrazioni delle

collezioni pubbliche e purche’ la
loro custodia presso i

pubblici istituti non risulti
particolarmente onerosa.

2. Il comodato non puo’ avere
durata inferiore a cinque

anni e si intende prorogato
tacitamente per un periodo pari

a quello convenuto, qualora una
delle parti contraenti non

abbia comunicato all’altra la
disdetta almeno due mesi

prima della scadenza del termine.
Anche prima della

scadenza le parti possono
risolvere consensualmente il

comodato.

3. I direttori adottano ogni
misura necessaria per la

conservazione dei beni ricevuti
in comodato, dandone

comunicazione al comodante. Le
relative spese sono a carico

del Ministero.

4. I beni sono protetti da idonea
copertura

assicurativa a carico del
Ministero. L’assicurazione puo’

essere sostituita dall’assunzione
dei relativi rischi da

parte dello Stato, ai sensi
dell’art. 48, comma 5.

5. I direttori possono ricevere
altresi’ in deposito,

previo assenso del competente
organo ministeriale, beni

culturali appartenenti ad enti
pubblici. Le spese di

conservazione e custodia
specificamente riferite ai beni

depositati sono a carico degli
enti depositanti.

6. Per quanto non espressamente
previsto dal presente

articolo, si applicano le
disposizioni in materia di

comodato e di deposito.».

– Si riporta il testo dell’art.
46 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 46 (Procedimento per la
tutela indiretta). – 1.

Il soprintendente avvia il
procedimento per la tutela

indiretta, anche su motivata
richiesta della regione o di

altri enti pubblici territoriali
interessati, dandone

comunicazione al proprietario,
possessore o detentore a

qualsiasi titolo dell’immobile
cui le prescrizioni si

riferiscono. Se per il numero dei
destinatari la

comunicazione personale non e’
possibile o risulta

particolarmente gravosa, il
soprintendente comunica l’avvio

del procedimento mediante idonee
forme di pubblicita’.

2. La comunicazione di avvio del
procedimento individua

l’immobile in relazione al quale
si intendono adottare le

prescrizioni di tutela indiretta
e indica i contenuti

essenziali di tali prescrizioni.

3. Nel caso di complessi
immobiliari, la comunicazione

e’ inviata anche al comune e alla
citta’ metropolitana.

4. La comunicazione comporta, in
via cautelare, la

temporanea immodificabilita’
dell’immobile limitatamente

agli aspetti cui si riferiscono
le prescrizioni contenute

nella comunicazione stessa.

5. Gli effetti indicati al comma
4 cessano alla

scadenza del termine del relativo
procedimento, stabilito

dal Ministero ai sensi dell’art.
2, comma 2, della legge

7 agosto 1990, n. 241.».

– Si riporta il testo dell’art.
50 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 50 (Distacco di beni
culturali). – 1. E’ vietato,

senza l’autorizzazione del
soprintendente, disporre ed

eseguire il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti,

lapidi, iscrizioni, tabernacoli
ed altri elementi

decorativi di edifici esposti o
non alla pubblica vista.

2. E’ vietato, senza
l’autorizzazione del

soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di stemmi,

graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli nonche’ la

rimozione di cippi e monumenti,
costituenti vestigia della

Prima guerra mondiale ai sensi
della normativa in

materia.».

– Si riporta il testo dell’art.
54 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 54 (Beni inalienabili). –
1. Sono inalienabili i

beni culturali demaniali di
seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di
interesse archeologico;

b) gli immobili riconosciuti
monumenti nazionali con

atti aventi forza di legge;

c) le raccolte di musei,
pinacoteche; gallerie e

biblioteche;

d) gli archivi.

2. Sono altresi’ inalienabili:

a) le cose immobili e mobili
appartenenti ai soggetti

indicati all’art. 10, comma 1,
che siano opera di autore

non piu’ vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre

cinquanta anni, fino alla
conclusione del procedimento di

verifica previsto dall’art. 12.
Se il procedimento si

conclude con esito negativo, le
cose medesime sono

liberamente alienabili, ai fini
del presente codice, ai

sensi dell’art. 12, commi 4, 5 e
6;

b) le cose mobili che siano opera
di autore vivente o

la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, se

incluse in raccolte appartenenti
ai soggetti di cui

all’art. 53;

c) i singoli documenti
appartenenti ai soggetti di

cui all’art. 53, nonche’ gli
archivi e i singoli documenti

di enti ed istituti pubblici
diversi da quelli indicati al

medesimo art. 53;

d) le cose immobili appartenenti
ai soggetti di cui

all’art. 53 dichiarate di
interesse particolarmente

importante ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera d).

3. I beni e le cose di cui ai
commi 1 e 2 possono

essere oggetto di trasferimento
tra lo Stato, le regioni e

gli altri enti pubblici
territoriali.

4. I beni e le cose indicati ai
commi 1 e 2 possono

essere utilizzati esclusivamente
secondo le modalita’ e per

i fini previsti dal Titolo II
della presente Parte.».

– Si riporta il testo dell’art.
55 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 55 (Alienabilita’ di
immobili appartenenti al

demanio culturale). – 1. I beni
culturali immobili

appartenenti al demanio culturale
e non rientranti tra

quelli elencati nell’art. 54,
commi 1 e 2, non possono

essere alienati senza
l’autorizzazione del Ministero.

2. L’autorizzazione di cui al
comma 1 puo’ essere

rilasciata a condizione che:

a) l’alienazione assicuri la
tutela, la fruizione

pubblica e la valorizzazione dei
beni;

b) nel provvedimento di
autorizzazione siano indicate

destinazioni d’uso compatibili
con il carattere storico ed

artistico degli immobili e tali
da non recare danno alla

loro conservazione.

3. L’autorizzazione ad alienare
comporta la

sdemanializzazione dei beni
culturali cui essa si

riferisce. Tali beni restano
sottoposti a tutela ai sensi

dell’art. 12, comma 7.».

– Si riporta il testo dell’art.
57 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 57 (Regime
dell’autorizzazione ad alienare). – 1.

La richiesta di autorizzazione ad
alienare e’ presentata

dall’ente cui i beni appartengono
ed e’ corredata dalla

indicazione della destinazione
d’uso in atto e dal

programma degli interventi
conservativi necessari.

2. Relativamente ai beni di cui
all’art. 55, comma 1,

l’autorizzazione puo’ essere
rilasciata dal Ministero su

proposta delle soprintendenze,
sentita la regione e, per

suo tramite, gli altri enti
pubblici territoriali

interessati, alle condizioni
stabilite al comma 2 del

medesimo art. 55. Le prescrizioni
e le condizioni contenute

nel provvedimento di
autorizzazione sono riportate

nell’atto di alienazione e sono
trascritte su richiesta del

soprintendente nei registri
immobiliari.

3. Il bene alienato non puo’
essere assoggettato ad

interventi di alcun genere senza
che il relativo progetto

sia stato preventivamente
autorizzato ai sensi dell’art.

21, comma 4.

4. Relativamente ai beni di cui
all’art. 56, comma 1,

lettera a), e ai beni degli enti
ed istituti pubblici di

cui all’art. 56, comma 1, lettera
b) e comma 2,

l’autorizzazione puo’ essere
rilasciata qualora i beni

medesimi non abbiano interesse
per le raccolte pubbliche e

dall’alienazione non derivi danno
alla loro conservazione e

non ne sia menomato il pubblico
godimento.

5. Relativamente ai beni di cui
all’art. 56, comma 1,

lettera b) e comma 2, di
proprieta’ di persone giuridiche

private senza fine di lucro,
l’autorizzazione puo’ essere

rilasciata qualora dalla
alienazione non derivi un grave

danno alla conservazione o al
pubblico godimento dei beni

medesimi.».

– Si riporta il testo dell’art.
59 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 59 (Denuncia di
trasferimento). – 1 Gli atti che

trasferiscono, in tutto o in
parte, a qualsiasi titolo, la

proprieta’ o la detenzione di
beni culturali sono

denunciati al Ministero.

2. La denuncia e’ effettuata
entro trenta giorni:

a) dall’alienante o dal cedente
la detenzione, in

caso di alienazione a titolo
oneroso o gratuito o di

trasferimento della detenzione;

b) dall’acquirente, in caso di
trasferimento avvenuto

nell’ambito di procedure di
vendita forzata o fallimentare

ovvero in forza di sentenza che
produca gli effetti di un

contratto di alienazione non
concluso;

c) dall’erede o dal legatario, in
caso di successione

a causa di morte. Per l’erede, il
termine decorre

dall’accettazione dell’eredita’ o
dalla presentazione della

dichiarazione ai competenti
uffici tributari; per il

legatario, il termine decorre
dalla comunicazione notarile

prevista dall’art. 623 del codice
civile, salva rinuncia ai

sensi delle disposizioni del
codice civile.

3. La denuncia e’ presentata al
competente

soprintendente del luogo ove si
trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi delle
parti e la

sottoscrizione delle medesime o
dei loro rappresentanti

legali;

b) i dati identificativi dei
beni;

c) l’indicazione del luogo ove si
trovano i beni;

d) l’indicazione della natura e
delle condizioni

dell’atto di trasferimento;

e) l’indicazione del domicilio in
Italia delle parti

ai fini delle eventuali
comunicazioni previste dal presente

Titolo.

5. Si considera non avvenuta la
denuncia priva delle

indicazioni previste dal comma 4
o con indicazioni

incomplete o imprecise.».

– Si riporta il testo dell’art.
60 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 60 (Acquisto in via di
prelazione). – 1. Il

Ministero o, nel caso previsto
dall’art. 62, comma 3, la

regione o l’altro ente pubblico
territoriale interessato,

hanno facolta’ di acquistare in
via di prelazione i beni

culturali alienati a titolo
oneroso o conferiti in

societa’, rispettivamente, al
medesimo prezzo stabilito

nell’atto di alienazione o al
medesimo valore attribuito

nell’atto di conferimento.

2. Qualora il bene sia alienato
con altri per un unico

corrispettivo o sia ceduto senza
previsione di un

corrispettivo in denaro ovvero
sia dato in permuta, il

valore economico e’ determinato
d’ufficio dal soggetto che

procede alla prelazione ai sensi
del comma 1.

3. Ove l’alienante non ritenga di
accettare la

determinazione effettuata ai
sensi del comma 2, il valore

economico della cosa e’ stabilito
da un terzo, designato

concordemente dall’alienante e
dal soggetto che procede

alla prelazione. Se le parti non
si accordano per la nomina

del terzo, ovvero per la sua
sostituzione qualora il terzo

nominato non voglia o non possa
accettare l’incarico, la

nomina e’ effettuata, su
richiesta di una delle parti, dal

presidente del tribunale del
luogo in cui e’ stato concluso

il contratto. Le spese relative
sono anticipate

dall’alienante.

4. La determinazione del terzo e’
impugnabile in caso

di errore o di manifesta
iniquita’.

5. La prelazione puo’ essere
esercitata anche quando il

bene sia a qualunque titolo dato
in pagamento.».

– Si riporta il testo dell’art.
62 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 62 (Procedimento per la
prelazione). – 1. Il

soprintendente, ricevuta la
denuncia di un atto soggetto a

prelazione, ne da’ immediata
comunicazione alla regione e

agli altri enti pubblici
territoriali nel cui ambito si

trova bene. Trattandosi di bene
mobile, la regione ne da’

notizia sul propio Bollettino
ufficiale ed eventualmente

mediante altri idonei mezzi di
pubblicita’ a livello

nazionale, con la descrizione
dell’opera e l’indicazione

del prezzo.

2. La regione e gli altri enti
pubblici territoriali,

nel termine di venti giorni dalla
denuncia, formulano al

Ministero una proposta di
prelazione, corredata dalla

deliberazione dell’organo
competente che predisponga, a

valere sul bilancio dell’ente, la
necessaria copertura

finanziaria della spesa indicando
le specifiche finalita’

di valorizzazione culturale del
bene.

3. Il Ministero puo’ rinunciare
all’esercizio della

prelazione, trasferendone la
facolta’ all’ente interessato

entro venti giorni dalla
ricezione della denuncia. Detto

ente assume il relativo impegno
di spesa, adotta il

provvedimento di prelazione e lo
notifica all’alienante ed

all’acquirente entro e non oltre
sessanta giorni dalla

denuncia medesima. La proprieta’
del bene passa all’ente

che ha esercitato la prelazione
dalla data dell’ultima

notifica.

4. Nei casi di cui all’art. 61,
comma 2, i termini

indicati al comma 2 ed al comma
3, primo e secondo periodo,

sono, rispettivamente, di
novanta, centoventi e centottanta

giorni dalla denuncia tardiva o
dalla data di acquisizione

degli elementi costitutivi della
denuncia medesima.».

– Si riporta il testo dell’art.
70 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 70 (Acquisto coattivo). –
1. Entro il termine

indicato all’art. 68, comma 3,
l’ufficio di esportazione

puo’ proporre al Ministero l’acquisto
coattivo della cosa o

del bene per i quali e’ richiesto
l’attestato di libera

circolazione, dandone contestuale
comunicazione alla

regione e all’interessato, al
quale dichiara altresi’ che

l’oggetto gravato dalla proposta
di acquisto resta in

custodia presso l’ufficio
medesimo fino alla conclusione

del relativo procedimento. In tal
caso il termine per il

rilascio dell’attestato e’
prorogato di sessanta giorni.

2. Il Ministero ha la facolta’ di
acquistare la cosa o

il bene per il valore indicato nella
denuncia. Il

provvedimento di acquisto e’
notificato all’interessato

entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla

denuncia. Fino a quando non sia
intervenuta la notifica del

provvedimento di acquisto,
l’interessato puo’ rinunciare

all’uscita dell’oggetto e
provvedere al ritiro del

medesimo.

3. Qualora il Ministero non
intenda procedere

all’acquisto, ne da’
comunicazione, entro sessanta giorni

dalla denuncia, alla regione nel
cui territorio si trova

l’ufficio di esportazione
proponente. La regione ha

facolta’ di acquistare la cosa o
il bene nel rispetto di

quanto stabilito all’art. 62,
commi 2 e 3. Il relativo

provvedimento e’ notificato
all’interessato entro il

termine perentorio di novanta
giorni dalla denuncia.».

– Si riporta il testo dell’art.
106 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 106 (Uso individuale di
beni culturali). – 1. Lo

Stato, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali

possono concedere l’uso dei beni
culturali che abbiano in

consegna, per finalita’
compatibili con la loro

destinazione culturale, a singoli
richiedenti.

2. Per i beni in consegna al
Ministero, il

soprintendente determina il
canone dovuto e adotta il

relativo provvedimento.

2-bis. Per i beni diversi da
quelli indicati al

comma 2, la concessione in uso e’
subordinata

all’autorizzazione del Ministero,
rilasciata a condizione

che il conferimento garantisca la
conservazione e la

fruizione del bene e sia
assicurata la compatibilita’ della

destinazione d’uso con il
carattere storico-artistico del

bene medesimo. Con
l’autorizzazione possono essere dettate

prescrizioni per la migliore
conservazione del bene.».

– Si riporta il testo dell’art.
107 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 107 (Uso strumentale e
precario e riproduzione di

beni culturali). – 1. Il
Ministero, le regioni e gli altri

enti pubblici territoriali
possono consentire la

riproduzione nonche’ l’uso
strumentale e precario dei beni

culturali che abbiano in
consegna, fatte salve le

disposizioni di cui al comma 2 e
quelle in materia di

diritto d’autore.

2. E’ di regola vietata la
riproduzione di beni

culturali che consista nel trarre
calchi dagli originali di

sculture e di opere a rilievo in
genere, di qualunque

materiale tali beni siano fatti.
Sono ordinariamente

consentiti, previa autorizzazione
del soprintendente, i

calchi da copie degli originali
gia’ esistenti nonche’

quelli ottenuti con tecniche che
escludano il contatto

diretto con l’originale. Le
modalita’ per la realizzazione

dei calchi sono disciplinate con
decreto ministeriale.».

– Si riporta il testo dell’art.
114 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 114 (Livelli di qualita’
della valorizzazione). –

1. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici

territoriali, anche con il
concorso delle universita’,

fissano i livelli minimi uniformi
di qualita’ delle

attivita’ di valorizzazione su
beni di pertinenza pubblica

e ne curano l’aggiornamento
periodico.

2. I livelli di cui al comma 1
sono adottati con

decreto del Ministro previa
intesa in sede di Conferenza

unificata.

3. I soggetti che, ai sensi
dell’art. 115, hanno la

gestione delle attivita’ di
valorizzazione sono tenuti ad

assicurare il rispetto dei
livelli adottati.».

– Si riporta il testo dell’art.
122 del citato decreto

legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente

decreto:

«Art. 122 (Archivi di stato e
archivi storici degli

enti pubblici: consultabilita’
dei documenti). – 1. I

documenti conservati negli
archivi di Stato e negli archivi

storici delle regioni, degli
altri enti pubblici

territoriali nonche’ di ogni
altro ente ed istituto

pubblico sono liberamente
consultabili, ad eccezione:

a) di quelli dichiarati di
carattere riservato, ai

sensi dell’art. 125, relativi
alla politica estera o

interna dello Stato, che
diventano consultabili cinquanta

anni dopo la loro data;

b) di quelli contenenti i dati
sensibili nonche’ i

dati relativi a provvedimenti di
natura penale

espressamente indicati dalla
normativa in materia di

trattamento dei dati personali,
che diventano consultabili

quaranta anni dopo la loro data.
Il termine e’ di settanta

anni se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute,

la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare.

b-bis) di quelli versati ai sensi
dell’art. 41,

comma 2, fino allo scadere dei
termini indicati al comma 1

dello stesso articolo.

2. Anteriormente al decorso dei
termini indicati nel

comma 1, i documenti restano
accessibili ai sensi della

disciplina sull’accesso ai
documenti amministrativi.

Sull’istanza di accesso provvede,
ove ancora operante,

l’amministrazione che deteneva il
documento prima del

versamento o del deposito.

3. Alle disposizioni del comma 1
sono assoggettati

anche gli archivi e i documenti
di proprieta’ privata

depositati negli archivi di Stato
e negli archivi storici

degli enti pubblici, o agli
archivi medesimi donati o

venduti o lasciati in eredita’ o
legato. I depositanti e

coloro che donano o vendono o
lasciano in eredita’ o legato

i documenti possono anche
stabilire la condizione della non

consultabilita’ di tutti o di
parte dei documenti

dell’ultimo settantennio. Tale
limitazione, cosi’ come

quella generale stabilita dal
comma 1, non opera nei

riguardi dei depositanti, dei
donanti, dei venditori e di

qualsiasi altra persona da essi
designata; detta

limitazione e’ altresi’
inoperante nei confronti degli

aventi causa dai depositanti,
donanti e venditori, quando

si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai

quali essi siano interessati per
il titolo di acquisto.».

Art. 3.

Modifiche alla Parte quarta

1. Alla Parte quarta del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 163, comma 1,
dopo le parole: «del Capo V» sono

inserite le seguenti: «del Titolo
I della Parte seconda»;

b) all’articolo 173, comma 1,
lettera c), le parole: «diritto di»

sono soppresse;

c) all’articolo 179, comma 1, le
parole: «od imitazione» sono

sostituite dalle seguenti: «od
imitazioni».

Note all’art. 3:

– Si riporta il testo degli
articoli 163, 173 e 179 del

citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato

dal presente decreto:

«Art. 163 (Perdita di beni
culturali). – 1.1. Se, per

effetto della violazione degli
obblighi stabiliti dalle

disposizioni della sezione I del
Capo IV e della sezione I

del Capo V del Titolo I della
Parte seconda, il bene

culturale non sia piu’
rintracciabile o risulti uscito dal

territorio nazionale, il
trasgressore e’ tenuto a

corrispondere allo Stato una
somma pari al valore del bene.

2. Se il fatto e’ imputabile a
piu’ persone, queste

sono tenute in solido al
pagamento della somma.

3. Se la determinazione della
somma fatta dal Ministero

non e’ accettata dall’obbligato,
la somma stessa e’

determinata da una commissione
composta di tre membri da

nominarsi uno dal Ministero, uno
dall’obbligato e un terzo

dal presidente del tribunale. Le
spese relative sono

anticipate dall’obbligato.

4. La determinazione della
commissione e’ impugnabile

in caso di errore o di manifesta
iniquita’.».

«Art. 173 (Violazioni in materia
di alienazione). – 1.

E’ punito con la reclusione fino
ad un anno e la multa da

euro 1.549,50 a euro 77.469:

a) chiunque, senza la prescritta
autorizzazione,

aliena i beni culturali indicati
negli articoli 55 e 56;

b) chiunque, essendovi tenuto,
non presenta, nel

termine indicato all’art. 59,
comma 2, la denuncia degli

atti di trasferimento della proprieta’
o della detenzione

di beni culturali;

c) l’alienante di un bene
culturale soggetto a

prelazione che effettua la
consegna della cosa in pendenza

del termine previsto dall’art.
61, comma 1.».

«Art. 179 (Casi di non
punibilita). – 1. Le

disposizioni dell’art. 178 non si
applicano a chi

riproduce, detiene, pone in
vendita o altrimenti diffonde

copie di opere di pittura, di
scultura o di grafica, ovvero

copie od imitazioni di oggetti di
antichita’ o di interesse

storico od archeologico, dichiarate
espressamente non

autentiche all’atto della
esposizione o della vendita,

mediante annotazione scritta
sull’opera o sull’oggetto o,

quando cio’ non sia possibile per
la natura o le dimensioni

della copia o dell’imitazione,
mediante dichiarazione

rilasciata all’atto della
esposizione o della vendita. Non

si applicano del pari ai restauri
artistici che non abbiano

ricostruito in modo determinante
l’opera originale.».

Art. 4.

Modifiche alla Parte quinta

1. Alla Parte quinta del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 182:

1) il comma 1 e’ sostituito dai
seguenti:

«1. In via transitoria, agli
effetti indicati all’articolo 29,

comma 9-bis, acquisisce la
qualifica di restauratore di beni

culturali:

a) colui che consegua un diploma
presso una scuola di restauro

statale di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre

1998, n. 368, purche’ risulti
iscritto ai relativi corsi prima della

data del 1° maggio 2004;

b) colui che, alla data di
entrata in vigore del decreto del

Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,
abbia conseguito un diploma presso

una scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a

due anni ed abbia svolto, per un
periodo di tempo almeno doppio

rispetto a quello scolare
mancante per raggiungere un quadriennio e

comunque non inferiore a due
anni, attivita’ di restauro dei beni

suddetti, direttamente e in
proprio, ovvero direttamente e in

rapporto di lavoro dipendente o
di collaborazione coordinata e

continuativa con responsabilita’
diretta nella gestione tecnica

dell’intervento, con regolare
esecuzione certificata dall’autorita’

preposta alla tutela dei beni o
dagli istituti di cui all’articolo 9

del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di
entrata in vigore del decreto del

Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,
abbia svolto, per un periodo di

almeno otto anni, attivita’ di
restauro dei beni suddetti,

direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di

lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con

responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica dell’intervento, con

regolare esecuzione certificata
dall’autorita’ preposta alla tutela

dei beni o dagli istituti di cui
all’articolo 9 del decreto

legislativo 20 ottobre 1998, n.
368.

1-bis. Puo’ altresi’ acquisire la
qualifica di restauratore di beni

culturali, ai medesimi effetti
indicati all’articolo 29, comma 9-bis,

previo superamento di una prova
di idoneita’ con valore di esame di

stato abilitante, secondo
modalita’ stabilite con decreto del

Ministro da emanarsi di concerto
con il Ministro dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca,
entro il 30 ottobre 2006:

a) colui che, alla data di
entrata in vigore del decreto del

Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,
abbia svolto, per un periodo almeno

pari a quattro anni, attivita’ di
restauro dei beni suddetti,

direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di

lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con

responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica dell’intervento, con

regolare esecuzione certificata
dall’autorita’ preposta alla tutela

dei beni o dagli istituti di cui
all’articolo 9 del decreto

legislativo 20 ottobre 1998, n.
368;

b) colui che abbia conseguito o
consegua un diploma in restauro

presso le accademie di belle arti
con insegnamento almeno triennale,

purche’ risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del

1° maggio 2004;

c) colui che abbia conseguito o
consegua un diploma presso una

scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a due

anni, purche’ risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del

1° maggio 2004;

d) colui che consegua un diploma
di laurea specialistica in

conservazione e restauro del
patrimonio storico-artistico, purche’

risulti iscritto ai relativi
corsi prima della data del 1° maggio

2004.

1-ter. Ai fini dell’applicazione
dei commi 1, lettere b) e c), e

1-bis, lettera a):

a) la durata dell’attivita’ di
restauro e’ documentata dai

termini di consegna e di
completamento dei lavori, con possibilita’

di cumulare la durata di piu’
lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della
responsabilita’ diretta nella gestione

tecnica dell’intervento deve
risultare esclusivamente da atti di data

certa anteriore alla data di
entrata in vigore del presente decreto

emanati, ricevuti o comunque
custoditi dall’autorita’ preposta alla

tutela del bene oggetto dei
lavori o dagli istituti di cui

all’articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i

competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati le

necessarie attestazioni entro
trenta giorni dalla richiesta.

1-quater. La qualifica di
restauratore di beni culturali e’

attribuita, previa verifica del
possesso dei requisiti ovvero previo

superamento della prova di
idoneita’, secondo quanto disposto ai

commi precedenti, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo

all’inserimento in un apposito
elenco, reso accessibile a tutti gli

interessati. Alla tenuta
dell’elenco provvede il Ministero medesimo,

nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, sentita una
rappresentanza degli iscritti.

L’elenco viene tempestivamente
aggiornato, anche mediante inserimento

dei nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai sensi

dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9.

1-quinquies. Nelle more
dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10,

ai medesimi effetti di cui al
comma 9-bis dello stesso articolo,

acquisisce la qualifica di
collaboratore restauratore di beni

culturali:

a) colui che abbia conseguito un
diploma di laurea universitaria

triennale in tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni

culturali, ovvero un diploma in
restauro presso le accademie di belle

arti con insegnamento almeno
triennale;

b) colui che abbia conseguito un
diploma presso una scuola di

restauro statale o regionale di
durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di
entrata in vigore del decreto del

Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,
abbia svolto lavori di restauro di

beni ai sensi dell’articolo 29,
comma 4, anche in proprio, per non

meno di quattro anni. L’attivita’
svolta e’ dimostrata mediante

dichiarazione del datore di
lavoro, ovvero autocertificazione

dell’interessato ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dal visto di buon esito degli

interventi rilasciato dai
competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo
ammesso in via definitiva a

sostenere la prova di idoneita’
di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi

risultato non idoneo ad acquisire
la qualifica di restauratore di

beni culturali, venga nella
stessa sede giudicato idoneo ad acquisire

la qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.»;

2) il comma 2 e’ sostituito dal
seguente:

«2. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 29, comma 11, ed in

attesa della emanazione dei
decreti di cui ai commi 8 e 9 del

medesimo articolo, con decreto
del Ministro dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca,
di concerto con il Ministro, la

Fondazione "Centro per la
conservazione ed il restauro dei beni

culturali La Venaria Reale"
e’ autorizzata ad istituire ed attivare,

in via sperimentale, per un ciclo
formativo, in convenzione con

l’Universita’ di Torino e il
Politecnico di Torino, un corso di

laurea magistrale a ciclo unico
per la formazione di restauratori dei

beni culturali ai sensi del comma
6 e seguenti dello stesso

articolo 29. Il decreto predetto
definisce l’ordinamento didattico

del corso, sulla base dello
specifico progetto approvato dai

competenti organi della
Fondazione e delle universita’, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»;

b) all’articolo 183:

1) al comma 2, le parole: «degli
articoli 5 e 44» sono

sostituite dalle seguenti: «degli
articoli 5, 44 e 182, commi 1,

1-quater e 2,»;

2) al comma 5, dopo le parole:
«in attuazione» sono inserite le

seguenti: «degli articoli 44,
comma 4, e».

Note all’art. 4:

– Si riporta il testo degli
articoli 182 e 183 del

citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato

dal presente decreto:

«Art. 182 (Disposizioni
transitorie). – 1. In via

transitoria, agli effetti
indicati all’art. 29,

comma 9-bis, acquisisce la
qualifica di restauratore di

beni culturali:

a) colui che consegua un diploma
presso una scuola di

restauro statale di cui all’art.
9 del decreto legislativo

20 ottobre 1998, n. 368, purche’
risulti iscritto ai

relativi corsi prima della data
del 1° maggio 2004;

b) colui che, alla data di
entrata in vigore del

decreto ministeriale 24 ottobre
2001, n. 420, abbia

conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale

o regionale di durata non
inferiore a due anni e abbia

svolto, per un periodo di tempo
almeno doppio rispetto a

quello scolare mancante per
raggiungere un quadriennio e

comunque non inferiore a due
anni, attivita’ di restauro

dei beni suddetti, direttamente e
in proprio, ovvero

direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di

collaborazione coordinata e
continuativa con

responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica

dell’intervento, con regolare
esecuzione certficata

dall’autorita’ preposta alla
tutela dei beni o dagli

istituti di cui all’art. 9 del
decreto legislativo

20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di
entrata in vigore del

decreto del Ministro 24 ottobre
2001, n. 420, abbia svolto,

per un periodo di almeno otto
anni, attivita’ di restauro

dei beni suddetti, direttamente e
in proprio, ovvero

direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di

collaborazione coordinata e
continuativa con

responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica

dell’intervento, con regolare
esecuzione certificata

dall’autorita’ preposta alla
tutela dei beni o dagli

istituti di cui all’art. 9 del
decreto legislativo

20 ottobre 1998, n. 368.

1-bis. Puo’ altresi’ acquisire la
qualifica di

restauratore di beni culturali,
ai medesimi effetti

indicati all’art. 29, comma
9-bis, previo superamento di

una prova di idoneita’ con valore
di esame di Stato

abilitante secondo modalita’
stabilite con decreto del

Ministro da emanarsi di concerto
con il Ministro

dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, entro il

30 ottobre 2006:

a) colui che, alla data di
entrata in vigore del

decreto del Ministro 24 ottobre
2001, n. 420, abbia svolto,

per un periodo almeno pari a
quattro anni, attivita’ di

restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio,

ovvero direttamente e in rapporto
di lavoro dipendente o di

collaborazione coordinata e
continuativa con

responsabilita’ diretta nella
gestione tecnica

dell’intervento, con regolare
esecuzione certificata

dall’autorita’ preposta alla
tutela dei beni o dagli

istituti di cui all’art. 9 del
decreto legislativo

20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o
consegua un diploma

in restauro presso le accademie
di belle arti con

insegnamento almeno triennale,
purche’ risulti iscritto ai

relativi corsi prima della data
del 1° maggio 2004;

c) colui che abbia conseguito o
consegua un diploma

presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata

non inferiore a due anni, purche’
risulti iscritto ai

relativi corsi prima della data
del 1° maggio 2004.

d) colui che consegna un diploma
di laurea

scpecialistica in conservazione e
restauro del patrimonio

storico-artistico, purche’
risulti iscritto ai relativi

corsi prima della data del 1°
maggio 2004.

1-ter. Ai fini dell’applicazione
dei commi 1,

lettere b) e c) e 1-bis, lettera
a):

a) la durata dell’attivita’ di
restauro e’

documentata dai termini di
consegna e di completamento dei

lavori, con possibilita’ di
cumulare la durata di piu’,

lavori eseguiti nello stesso
periodo;

b) il requisito della
responsabilita’ diretta nella

gestione tecnica dell’intervento
deve risultare

esclusivamente da atti di data
certa anteriore alla data di

entrata in vigore del presente
decreto emanati, ricevuti o

comunque custoditi dall’autorita’
preposta alla tutela del

bene oggetto dei lavori o dagli
istituti di cui all’art. 9

del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368; i

competenti organi ministeriali
rilasciano agli interessati

le necessarie attestazioni entro
trenta giorni dalla

richiesta.

1-quater. La qualifica di
restauratore di beni

culturali e’ attribuita, previa
verifica del possesso dei

requisiti ovvero previo
superamento della prova di

idoneita’, secondo quanto
disposto ai commi precedenti, con

provvedimenti del Ministero che
danno luogo all’inserimento

in un apposito elenco, reso
accessibile a tutti gli

interessati. Alla tenuta dell’elenco
provvede il Ministero

medesimo, nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sentita una

rappresentanza degli iscritti.
L’elenco viene

tempestivamente aggiornato, anche
mediante inserimento dei

nominativi di coloro i quali
conseguono la qualifica ai

sensi dell’art. 29, commi 7, 8 e
9.

1-quinquies. Nelle more
dell’attuazione dell’art. 29,

comma 10, ai medesimi effetti di
cui al comma 9-bis dello

stesso articolo, acquisisce la
qualifica di collaboratore

restauratore di beni culturali:

a) colui che abbia conseguito un
diploma di laurea

universitaria triennale in
tecnologie per la conservazione

e il restauro dei beni culturali,
ovvero un diploma in

restauro presso le accademie di
belle arti con insegnamento

almeno triennale;

b) colui che abbia conseguito un
diploma presso una

scuola di restauro statale o
regionale di durata non

inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di
entrata in vigore del

decreto del Ministro 24 ottobre
2001, n. 420, abbia svolto

lavori di restauro di beni ai
sensi dell’art. 29, comma 4,

anche in proprio, per non meno di
quattro anni. L’attivita’

svolta e’ dimostrata mediante
dichiarazione del datore di

lavoro, ovvero autocertificazione
dell’interessato ai sensi

del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, accompagnate dal
visto di buon esito degli

interventi rilasciato dai
competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo
ammesso in via

definitiva a sostenere la prova
di idoneita’ di cui al

comma 1-bis ed essendo poi
risultato non idoneo ad

acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali,

venga nella stessa sede giudicato
idoneo ad acquisire la

qualifica di collaboratore
restauratore di beni culturali.

2. In deroga a quanto previsto
dall’art. 29, comma 11,

ed in attesa della emanazione dei
decreti di cui ai commi 8

e 9 del medesimo articolo, con
decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’universita’
e della ricerca, di

concerto con il Ministro, la
Fondazione «Centro per la

conservazione ed il restauro dei
beni culturali La Venaria

Reale» e’ autorizzata ad
istituire ed attivare, in via

sperimentale, per un ciclo
formativo, in convenzione con

l’Universita’ di Torino e il
Politecnico di Torino, un

corso di laurea magistrale a
ciclo unico per la formazione

di restauratori dei beni
culturali ai sensi del comma 6 e

seguenti dello stesso art. 29. Il
decreto predetto

definisce l’ordinamento didattico
del corso, sulla base

dello specifico progetto
approvato dai competenti organi

della Fondazione e delle
universita’, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del

presente codice, le regioni e gli
altri enti pubblici

territoriali adottano le
necessarie disposizioni di

adeguamento alla prescrizione di
cui all’art. 103, comma 4.

In caso di inadempienza, il
Ministero procede in via

sostitutiva, ai sensi dell’art.
117, quinto comma, della

Costituzione.».

«Art. 183 (Disposizioni finali).
– 1. I provvedimenti

di cui agli articoli 13, 45, 141,
143, comma 10, e 156,

comma 3, non sono soggetti a
controllo preventivo ai sensi

dell’art. 3, comma 1, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.

2. Dall’attuazione degli articoli
5, 44 e 182, commi 1,

1-quater e 2 non derivano nuovi o
maggiori oneri per la

finanza pubblica.

3. La partecipazione alle
commissioni previste dal

presente codice e’ assicurata
nell’ambito dei compiti

istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da’

luogo alla corresponsione di
alcun compenso e, comunque, da

essa non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

4. Gli oneri derivanti
dall’esercizio da parte del

Ministero delle facolta’ previste
agli articoli 34, 35 e 37

sono assunti nei limiti degli
stanziamenti di bilancio

relativi agli appositi capitoli
di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo
Stato in attuazione degli

articoli 44, comma 4, e 48, comma
5, sono elencate in

allegato allo stato di previsione
del Ministero

dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’art. 13 della

legge 5 agosto 1978, n. 468. In
caso di escussione di dette

garanzie il Ministero trasmette
al Parlamento apposita

relazione.

6. Le leggi della Repubblica non
possono introdurre

deroghe ai principi del presente
decreto legislativo se non

mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in
vigore il giorno

1° maggio 2004.».

Art. 5.

Modifiche all’Allegato A

1. All’Allegato A del decreto
legislativo n. 42 del 2004 sono

apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole:
«Previsto dagli» sono sostituite

dalle seguenti: «Integrativo
della disciplina di cui agli»;

b) alla lettera A, il punto b)
del numero 13 e’ sostituito dal

seguente: «b) Collezioni aventi
interesse storico, paleontologico,

etnografico o numismatico.»;

c) alla lettera A, in fine, dopo
il numero 15, il periodo che

inizia con le parole: «I beni
culturali» e finisce con le parole:

«alla lettera B» e’ soppresso.

Note all’art. 5:

– Si riporta il testo
dell’allegato A del citato

decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal

presente decreto:

«Allegato A

Integrativo della disciplina di
cui agli articoli 63,

comma 1; 74, commi 1 e 3; 75,
comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi
piu’ di cento anni

provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o
sottomarine;

b) siti archeologici;

c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte
integrante di monumenti

artistici, storici o religiosi e
provenienti dallo

smembramento dei monumenti
stessi, aventi piu’ di cento

anni.

3. Quadri e pitture diversi da
quelli appartenenti alle

categorie 4 e 5 fatti interamente
a mano su qualsiasi

supporto e con qualsiasi
materiale.

4. Acquerelli, guazzi e pastelli
eseguiti interamente a

mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli
delle categorie 1 e 2

realizzati interamente a mano con
qualsiasi materiale e

disegni fatti interamente a mano
su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie
e litografie originali

e relative matrici, nonche’
manifesti originali.

7. Opere originali dell’arte
statuaria o dell’arte

scultorea e copie ottenute con il
medesimo procedimento

dell’originale diverse da quelle
della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi
negativi.

9. Incunaboli e manoscritti,
compresi le carte

geografiche e gli spartiti
musicali, isolati o in

collezione.

10. Libri aventi piu’ di cento
anni, isolati o in

collezione.

11. Carte geografiche stampate
aventi piu’ di duecento

anni.

12. Archivi e supporti,
comprendenti elementi di

qualsiasi natura aventi piu’ di
cinquanta anni.

13. a) Collezioni ed esemplari
provenienti da

collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse
storico,

paleontologico, etnografico o
numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi
piu’ di settantacinque

anni.

15. Altri oggetti di antiquariato
non contemplati dalle

categorie da 1 a 14, aventi piu’
di cinquanta anni.

B. Valori applicabili alle
categorie indicate nella lettera

A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore:

1. Reperti archeologici.

2. Smembramento di monumenti.

9. Incunaboli e manoscritti.

12. Archivi.

2) 13.979,50:

5. Mosaici e disegni.

6. Incisioni.

8. Fotografie.

11. Carte geografiche stampate.

3) 27.959,00:

4. Acquerelli, guazzi e pastelli.

4) 46.598,00:

7. Arte statuaria.

10. Libri.

13. Collezioni.

14. Mezzi di trasporto.

15. Altri oggetti.

5) 139.794,00:

3. Quadri.

Il rispetto delle condizioni
relative ai valori deve

essere accertato al momento della
presentazione della

domanda di restituzione.».

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:

a) decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, limitatamente agli

articoli 154 e 155;

b) decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, limitatamente

all’articolo 10;

c) decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, limitatamente

all’articolo 27, commi da 1 a 12;

d) decreto-legge 26 aprile 2005,
n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25
giugno 2005, n. 109, limitatamente

all’articolo 2-decies.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio

dei Ministri

Buttiglione, Ministro per i beni
e le

attivita’ culturali

La Loggia, Ministro per gli
affari

regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all’art. 6:

– Gli articoli 154 e 155 del
decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti

locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997,

n. 59), pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 92 del 21 aprile
1998, abrogati dal presente

decreto, recavano:

«Art. 154 (Commissione per i beni
e le attivita’

culturali).».

«Art. 155 (Funzioni della
commissione).».

– L’art. 10 del citato decreto
legislativo n. 368 del

1998, abrogato dal presente
decreto, recava:

«Art. 10 (Accordi e forme
associative).».

– Si riporta l’art. 27 del
decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo

e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici),

pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,

supplemento ordinario e
convertito in legge, con

modificazioni, dall’art. 1, legge
24 novembre 2003, n. 326

(Gazzetta Ufficiale 25 novembre
2003, n. 274, supplemento

ordinario), come modificato dal
presente decreto:

«Art. 27 (Verifica dell’interesse
culturale del

patrimonio immobiliare pubblico).
– 1.-12. (Abrogati).

13. Le procedure di
valorizzazione e dismissione

previste dai commi 15 e 17
dell’art. 3 del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351,
convertito con modificazioni,

dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, nonche’ dai commi dal

3 al 5 dell’art. 80 della legge
27 dicembre 2002, n. 289,

si applicano anche ai beni
immobili di cui al comma 3 del

presente articolo, nonche’ a
quelli individuati ai sensi

del comma 112, dell’art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n.

662, e successive modificazioni,
e del comma 1, dell’art.

44 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. All’art. 44 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni,

sono soppressi i commi 1-bis e 3.

13-bis. L’Agenzia del demanio, di
concerto con la

Direzione generale dei lavori e
del demanio del Ministero

della difesa, individua beni
immobili in uso

all’Amministrazione
della difesa non piu’ utili ai fini

istituzionali da inserire in
programmi di dismissione per

le finalita’ di cui all’art. 3,
comma 112, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni.

13-ter. In sede di prima applicazione
dei commi 13 e

13-bis, il Ministero della difesa
– Direzione generale dei

lavori e del demanio, di concerto
con l’Agenzia del

demanio, individua entro il 28
febbraio 2005 beni immobili

comunque in uso all’Amministrazione
della difesa, non piu’

utili ai fini istituzionali, da
dismettere e, a tal fine,

consegnare al Ministero
dell’economia e delle finanze e,

per esso, all’Agenzia del
demanio. [Entro i centoventi

giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’elenco

dei beni immobili da dismettere,
l’Agenzia del demanio

provvede alla ripubblicazione
dello stesso elenco nella

Gazzetta Ufficiale, nonche’ sul
sito Internet dell’Agenzia,

con l’indicazione del valore base
degli immobili medesimi].

13-quater. Gli immobili
individuati e consegnati ai

sensi del comma 13-ter entrano a
far parte del patrimonio

disponibile dello Stato per
essere assoggettati alle

procedure di valorizzazione e di
dismissione di cui al

decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e di

cui ai commi da 6 a 8 nonche’
alle procedure di cui ai

commi 436, 437 e 438 dell’art. 1
della 30 dicembre 2004, n.

311, e alle altre procedure di
dismissioni previste dalle

norme vigenti ovvero alla vendita
a trattativa privata

anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a

cura dell’Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di

diritto in cui si trovano.
L’elenco degli immobili

individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e’

sottoposto al Ministro per i beni
e le attivita’ culturali,

il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di

pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede,

attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali

tra detti beni siano soggetti a
tutela ai sensi del codice

dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, dandone comunicazione

al Ministro dell’economia e delle
finanze. L’Agenzia del

demanio apporta le conseguenti
modifiche all’elenco degli

immobili.

13-quinquies. La Cassa depositi e
prestiti concede,

entro trenta giorni dalla data di
individuazione degli

immobili di cui al comma 13-ter,
anticipazioni finanziarie

della quota come sopra
determinata, pari al valore degli

immobili individuati, per un importo
complessivo non

inferiore a 954 milioni di euro
e, comunque, non superiore

a 1.357 milioni di euro. Le
condizioni generali ed

economiche delle anticipazioni
sono stabilite in

conformita’ con le condizioni
praticate sui finanziamenti

della gestione separata di cui
all’art. 5, comma 8. Il

Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al rimborso

delle somme anticipate e dei
connessi oneri finanziari a

valere sui proventi delle
dismissioni degli immobili. Le

anticipazioni concesse dalla
Cassa depositi e prestiti sono

versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere

riassegnate al Dicastero della
difesa su appositi fondi

relativi ai consumi intermedi e
agli investimenti fissi

lordi, da ripartire, nel corso
della gestione, sui capitoli

interessati, con decreto del
Ministro della difesa da

comunicare, anche con evidenze informatiche,
a Ministero

dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale

del bilancio, nonche’ alle
Commissioni parlamentari

competenti e alla Corte dei
conti. Sull’obbligo di rimborso

alla Cassa depositi e prestiti
delle somme ricevute in

anticipazione e dei relativi
interessi puo’ essere

prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita’ da

stabilire con decreto di natura
non regolamentare del

Ministro dell’economia e delle
finanze, la garanzia dello

Stato. Tale garanzia e’ elencata
nell’allegato allo stato

di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze

di cui all’art. 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. Ai

relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell’art. 7,

secondo comma, numero 2), della
medesima legge n. 468 del

1978, con imputazione nell’ambito
dell’unita’ previsionale

di base 3.2.4.2 dello stato di
previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005 e

corrispondenti per gli anni
successivi.

13-sexies. Fermo restando quanto
previsto al

comma 13-quinquies, a valere
sulle risorse derivanti

dall’applicazione delle procedure
di valorizzazione e

dismissione dei beni immobili
dell’Amministrazione della

difesa, non piu’ utili ai fini
istituzionali, ai sensi dei

commi 13 e 13-bis, e individuati
dal Ministero della difesa

– Direzione generale dei lavori e
del demanio, di concerto

con l’Agenzia del demanio, per
ciascuno degli anni dal 2005

al 2009 una somma di 30 milioni
di euro e’ destinata

all’ammodernamento e alla
ristrutturazione degli arsenali

della Marina militare di Augusta,
La Spezia e Taranto.

Inoltre, una somma di 30 milioni
di euro per l’anno 2005 e’

destinata al finanziamento di un
programma di edilizia

residenziale in favore del
personale delle Forze armate dei

ruoli dei sergenti e dei
volontari in servizio

permanente.».

– L’art. 2-decies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n.

63 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo e la coesione

territoriale, nonche’ per la
tutela del diritto d’autore, e

altre misure urgenti), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale

n. 96 del 27 aprile 2005,
convertito, con modificazioni,

nella legge 25 giugno 2005, n.
109, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25
giugno 2005, abrogato dal

presente decreto, recava:

«Art. 2-decies (Collezioni
numismatiche).».