Civile

Friday 19 May 2006

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 166 Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonchè in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile
2006, n. 166 Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio
professionale, nonché in materia di coadiutori
notarili in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005,
n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87,
quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005,
n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005;

Visto, in particolare, l’articolo
7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il
riassetto normativo in materia di ordinamento del
notariato e degli archivi notarili;

Visto
l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913,
n. 89, recante ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 6 agosto 1926, n.
1365, recante norme per il conferimento dei posti notarili;

Visto il regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953, recante disposizioni sul conferimento dei
posti di notaro;

Vista la legge 30 aprile 1976, n.
197, recante disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 gennaio 2006;

Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica resi, rispettivamente, in data 15 marzo 2006 e in data
22 marzo 2006;

Acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, espresso in data 9 febbraio
2006;

Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo
2006;

Sulla proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il
seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

Modifiche all’articolo 5 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All’articolo
5, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) i numeri 4° e 5° sono
sostituiti dai seguenti:

"4° essere fornito della
laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza date o confermate da una università
italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio
2002, n. 148; 5° avere ottenuto l’iscrizione fra i praticanti presso un
Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno
per un anno continuativamente dopo la laurea. La pratica si effettua,
dopo l’iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto,
designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l’approvazione
del Consiglio. Su richiesta dell’interessato spetta al
consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica.
L’iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l’iscrizione
all’ultimo anno del corso di laurea o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall’iscrizione nel
suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo
effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo
anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del
raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un
massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro
che sono stati funzionari dell’ordine giudiziario almeno per un anno, per gli
avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo
continuativo di otto mesi;".

b) dopo il numero 6° è aggiunto,
in fine, il seguente:

"6°-bis aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l’avvenuto
superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno
o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere
registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene
effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al
presidente del consiglio notarile del distretto nel quale
è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello
stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente.
L’eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio
obbligatorio.".

Articolo. 2.

Modifiche all’articolo 5-bis
della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. All’articolo 5-bis della legge
16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dai
seguenti:

"5. Sono comunque
esonerati dalla prova di preselezione informatica
coloro che hanno conseguito l’idoneità in un precedente concorso.

5-bis. Il superamento della prova
di preselezione informatica dà diritto
all’espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la
prova e dei due successivi.

5-ter. Prima dell’inizio di
ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a
disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere
restituiti.".

Articolo 3.

Modifiche all’articolo 5-ter
della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il comma 3 dell’articolo 5-ter
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

"3. Oltre ai candidati di
cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 5-bis, è comunque
ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i
posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la
graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella
prova di preselezione.".

Articolo 4.

Modifiche all’articolo 45 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. L’articolo 45 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. – 1. Un coadiutore
può essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del
delegato di cui all’articolo 44, in sostituzione del
notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina
è il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora
il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.

2. Il coadiutore esercita tutte
le funzioni notarili in nome e nell’interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di
successione.

3. Il notaio coadiuvato ha
facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell’esercizio delle
funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

4. Il notaio che svolge le
funzioni di commissario nel concorso notarile ha
diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un
coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell’espletamento dell’incarico.

5. La presenza in commissione del
notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del
consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.

6. I periodi durante i quali il
coadiutore del notaio componente della commissione di
concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del
coadiutore ad altri fini.".

Articolo 5.

Composizione della commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice
del concorso per notaio di cui all’articolo1, primo comma, della legge 6 agosto
1926, n. 1365 [12], da nominarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio della
prova con decreto del Ministro della giustizia, è unica ed è composta da:

a) un magistrato di cassazione
dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle
funzioni direttive superiori, con funzioni di
legittimità, che la presiede;

b) un
magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo
ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
cassazione con funzioni di vice presidente;

c) quattro magistrati con
qualifica di magistrato di appello;

d) tre professori universitari,
ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) sei notai, anche se cessati
dall’esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità
nella professione.

2. I notai sono scelti tra
diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso,
dal consiglio nazionale del notariato.

3. I commissari che hanno partecipato,
anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella
commissione dei due concorsi successivi.

4. La commissione esaminatrice
sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni.

5. La commissione, durante le
sessioni della prova di preselezione e di correzione degli elaborati, nonché durante le prove orali, opera con la presenza di
cinque membri:

a) il presidente o il vice presidente;

b) un magistrato con qualifica di
magistrato di appello;

c) un docente universitario;

d) due notai.

6. I magistrati e i docenti
universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di
lavoro, dall’inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione.
L’esonero dei magistrati è disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura.
L’esonero dei docenti universitari è disposto dall’università di appartenenza.

Articolo 6.

Prove scritte

1. L’esame scritto del concorso
per notaio consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto
commerciale.

2. In ciascun tema sono richiesti
la compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti
giuridici relativi all’atto stesso.

Articolo 7.

Prove orali

1. L’esame orale del concorso per
notaio consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile, commerciale e
volontaria giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in
rapporto ai quali si esplica l’ufficio di notaio;

b) disposizioni sull’ordinamento
del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti i
tributi sugli affari.

Articolo 8.

Svolgimento delle prove scritte

1. La commissione del concorso
per notaio è validamente insediata con la presenza del presidente e del vice
presidente, o anche di uno solo di essi, di almeno due
magistrati, due docenti universitari e quattro notai. Essa si riunisce il
giorno di ciascuna prova scritta nel luogo ove questa si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui
verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente
chiusi e sigillati in altrettante buste uguali.

2. Il
presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste
contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei
segretari e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio
ai concorrenti.

3. Chi non è presente al momento
in cui inizia la dettatura del tema è escluso dal concorso.

4. Su ciascun foglio utilizzato
per le prove scritte è apposto il timbro di riconoscimento della commissione.

5. Nel termine di
otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli
elaborati.

6. Il presidente assicura ed
organizza la vigilanza in ogni sala in cui si svolgono le prove. Durante il
tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi
presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della commissione,
uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I membri della
commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo l’estrazione a
sorte della materia e, qualora questi si allontanano successivamente
dai locali, non vi possono rientrare.

Articolo 9.

Operazioni di raggruppamento
delle buste

1. Entro dieci giorni dalla
chiusura delle prove scritte, la commissione con la presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati, designata dal
presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrità dei sigilli e
delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste
aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in
un’unica busta più grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver
accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse
viene apposto un numero progressivo.

Articolo 10

Funzionamento della commissione

1. Compiute le operazioni
previste nell’articolo 9, la commissione è convocata nel termine di giorni
quindici per avviare le operazioni di correzione degli elaborati.

2. La commissione, prima di
iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli
elaborati e l’ordine di correzione delle prove stesse.

3. Il presidente, sentito il
vicepresidente, stabilisce il calendario delle riunioni.

4. Il presidente organizza la
commissione in due sottocommissioni, nella composizione prevista dall’articolo
5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.

5. Ciascuna sottocommissione
procede alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non
inferiore a quattro ore.

6. È compito del presidente
assicurare all’interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione,
una periodica variazione dei componenti,
compatibilmente con le esigenze organizzative.

7. Allo scopo di garantire
omogeneità di valutazioni il presidente ha facoltà di convocare riunioni
plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere
alla correzione anche altri commissari che, nell’occasione, non hanno diritto
di voto e di intervento.

8. Verificata la
integrità dei pieghi e delle singole buste il segretario, all’atto
dell’apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti gli
elaborati il numero già segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sarà poi
trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio
o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.

9. Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in
tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla
l’esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

10. Deve essere pure annullato
l’esame dei concorrenti che comunque si siano fatti
riconoscere.

11. Al fine di garantire la
celerità dei lavori, la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un
commissario a due sedute consecutive della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce
motivo per la revoca della nomina.

12. Il mancato
rispetto delle modalità di cui al presente articolo e di cui all’articolo 8
costituisce motivo per la revoca del presidente e del vice presidente
dall’incarico.

Articolo 11.

Correzione delle prove scritte

1. La sottocommissione di cui
all’articolo 10 procede, collegialmente e nella
medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di
esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione alla prova
orale.

2. Salvo
il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la
sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l’idoneità.

3. Il giudizio di
idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a
ciascuna delle tre prove scritte.

4. In caso di idoneità,
la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il
punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo
di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone
di un voto da zero a tre punti.

5. Il giudizio di non idoneità è
motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio vale
motivazione.

6. Il segretario annota la
votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare
dal processo verbale, per ciascun elaborato.

7. Nel caso in cui dalla lettura
del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze,
secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell’articolo 10, comma
2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura
degli elaborati successivi.

Articolo 12.

Svolgimento
delle prove orali

1. La commissione del concorso
per notaio, prima dell’inizio delle prove orali,
definisce i criteri di valutazione delle prove.

2. L’esame orale è pubblico.

3. Il presidente, in ogni seduta,
indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando
ferma la facoltà di ogni membro della sottocommissione
di intervenire su qualunque materia.

4. La sottocommissione, terminata
la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in
base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di
cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento
della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per
ciascun gruppo di materie.

5. La mancata approvazione è
motivata. Nel caso di valutazione positiva il
punteggio vale motivazione.

6. Il segretario annota la
votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.

Articolo 13.

Modifiche alla legge 6 agosto
1926, n. 1365

1. Alla legge 6 agosto 1926, n.
1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, terzo comma,
come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge
26 luglio 1995, n. 328, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) non aver compiuto gli
anni cinquanta alla data del bando di concorso;";

b) dopo l’articolo 2, è inserito
il seguente:

"Art. 2-bis. – 1. I
vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l’adozione del decreto
con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo
concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sarà esercitata
nell’ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione
in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.".

Articolo 14.

Modifiche alla legge 30 aprile
1976, n. 197

1. Dopo l’articolo 1 della legge
30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

a) "Art. 1-bis
(Trasferimento dei notai perdenti posto). – 1. I notai perdenti posto a seguito
di sentenza irrevocabile che determina l’attribuzione del posto ad altro concorrente sono trasferiti in soprannumero nel
capoluogo.".

Articolo 15.

Abrogazioni

1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti norme:

a) l’articolo 1
del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

b) gli articoli 13, 14, primo
comma, 15, 16, 17, 19, ottavo comma, 22, 24 e 25 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953,

c) il numero 22
dell’allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Articolo 16.

Disposizione transitoria

1. Il diritto di cui al comma
5-bis dell’articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito
dall’articolo 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che
hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica
tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con
decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando
di concorso per la nomina a notaio.

Articolo 17.

Oneri finanziari

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della
giustizia

Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli