Civile

Tuesday 11 September 2007

DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 145 Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita’ ingannevole.(GU n. 207 del 6-9-2007)

DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto
2007, n. 145 Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE
che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita’ ingannevole.(GU n. 207 del 6-9-2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo 14, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 25 gennaio 2006,
n. 29, recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – legge comunitaria
2005", ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato A;

Vista la direttiva 2005/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonche’ il regolamento (CE)
n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle
pratiche commerciali sleali"), ed in particolare l’articolo 14;

Vista la direttiva 2006/114/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente la
pubblicita’ ingannevole e comparativa (versione codificata);

Visto il decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il
seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita’

1. Le disposizioni del presente
decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla
pubblicita’ ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonche’ di stabilire le
condizioni di liceita’ della pubblicita’ comparativa.

2. La pubblicita’ deve essere
palese, veritiera e corretta.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto
legislativo si intende per:

a) pubblicita’: qualsiasi forma
di messaggio che e’ diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attivita’
commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere
il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di
servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;

b) pubblicita’ ingannevole:
qualsiasi pubblicita’ che in qualunque modo, compresa la sua presentazione e’
idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e’
rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole,
possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea a ledere un concorrente;

c)
professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro
della sua attivita’ commerciale, industriale, artigianale o professionale; e
chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

d) pubblicita’ comparativa:
qualsiasi pubblicita’ che identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;

e) operatore pubblicitario: il
committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonche’, nel caso in
cui non consenta all’identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con
cui il messaggio pubblicitario e’ diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.

Art. 3.

Elementi di valutazione

1. Per determinare se la
pubblicita’ e’ ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con
riguardo in particolare ai suoi riferimenti:

a) alle caratteristiche dei beni
o dei servizi, quali la loro disponibilita’, la natura, l’esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
l’idoneita’ allo scopo, gli usi, la quantita’, la descrizione, l’origine
geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro
uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;

b) al prezzo o al modo in cui
questo e’ calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono
forniti;

c) alla categoria, alle
qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identita’, il
patrimonio, le capacita’, i diritti di proprieta’ intellettuale e industriale,
ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi o
riconoscimenti.

Art. 4.

Condizioni di liceita’ della
pubblicita’ comparativa

1. Per quanto riguarda il
confronto, la pubblicita’ comparativa e’ lecita se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:

a) non e’ ingannevole ai sensi
del presente decreto legislativo o degli articoli 21, 22 e 23 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo";

b) confronta beni o servizi che
soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronta oggettivamente una o
piu’ caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingenera confusione sul
mercato tra i professionisti o tra l’operatore pubblicitario ed un concorrente
o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o
i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causa discredito o
denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi,
beni, servizi, attivita’ o posizione di un
concorrente;

f) per i prodotti recanti
denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;

g) non trae indebitamente
vantaggio dalla notorieta’ connessa al marchio, alla denominazione commerciale
ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di
origine di prodotti concorrenti;

h) non presenta un bene o un
servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un
marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2. Il requisito della
verificabilita’ di cui al comma 1, lettera c), si
intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica
del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.

3. Qualunque raffronto che fa
riferimento a un’offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco
il termine finale dell’offerta oppure, nel caso in cui l’offerta speciale non
sia ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che
l’offerta speciale dipende dalla disponibilita’ dei beni e servizi.

Art. 5.

Trasparenza della pubblicita’

1. La pubblicita’ deve essere
chiaramente riconoscibile come tale.

La pubblicita’ a
mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di
comunicazione al pubblico, con modalita’ grafiche di evidente percezione.

2. I termini
"garanzia", "garantito" e simili possono essere usati solo
se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalita’ della
garanzia offerta. Quando la brevita’ del messaggio pubblicitario non consente
di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al
contenuto ed alle modalita’ della garanzia offerta deve essere integrato
dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui
siano riportate integralmente le precisazioni
medesime.

3. E’ vietata ogni forma di
pubblicita’ subliminale.

Art. 6.

Pubblicita’ di prodotti
pericolosi per la salute e la sicurezza

1. E’ considerata ingannevole la
pubblicita’ che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la
salute e la sicurezza dei soggetti che essa raggiunge, omette di darne notizia
in modo da indurre tali soggetti a trascurare le normali regole di prudenza e
vigilanza.

Art. 7.

Bambini e adolescenti

1. E’ considerata ingannevole la
pubblicita’ che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti,
abusa della loro naturale credulita’ o mancanza di esperienza o che, impiegando
bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, fermo quanto disposto dall’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa
dei naturali sentimenti degli adulti per i piu’ giovani.

2. E’ considerata ingannevole la
pubblicita’, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti,
puo’, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

Art. 8.

Tutela amministrativa e
giurisdizionale

1. L’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato, di seguito chiamata Autorita’, esercita le
attribuzioni disciplinate dal presente articolo.

2. L’Autorita’, d’ufficio o su
istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la
continuazione ed elimina gli effetti della pubblicita’ ingannevole e
comparativa illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l’Autorita’ puo’ avvalersi
della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa
attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta
sui redditi.

3. L’Autorita’ puo’ disporre
con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicita’ ingannevole
e comparativa illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica
l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non e’
conosciuto, puo’ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il
messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorita’
puo’, altresi’, richiedere ad ogni soggetto le informazioni ed i documenti
rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. In caso di inottemperanza,
senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorita’ ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorita’ applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora
le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L’Autorita’ puo’ disporre
che il professionista fornisca prove sull’esattezza
materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicita’ se, tenuto conto dei
diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra
parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze
del caso specifico. Se tale prova e’ omessa o viene
ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti.

6. Quando la pubblicita’ e’ stata
o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per
via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorita’,
prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di
manifesta scorrettezza e gravita’ l’Autorita’ puo’ ottenere dal professionista
responsabile della pubblicita’ ingannevole e comparativa illecita l’assunzione
dell’impegno a porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o
modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita’. L’Autorita’
puo’ disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell’impegno
in questione, a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorita’,
valutata l’idoneita’ di tali impegni, puo’ renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento
dell’infrazione.

8. L’Autorita’, se ritiene la
pubblicita’ ingannevole o il messaggio di pubblicita’
comparativa illecito, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a
conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia gia’ iniziata. Con il
medesimo provvedimento puo’ essere disposta, a cura e
spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto,
nonche’, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da
impedire che la pubblicita’ ingannevole o il messaggio di pubblicita’
comparativa illecito continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta
la diffusione della pubblicita’, l’Autorita’ dispone inoltre l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro,
tenuto conto della gravita’ e della durata della violazione. Nel caso di
pubblicita’ che possono comportare un pericolo per la salute o la sicurezza,
nonche’ suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o
adolescenti, la sanzione non puo’ essere inferiore a 50.000,00 euro.

10. Nei casi riguardanti
pubblicita’ inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorita’, nell’adottare i
provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un
termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari
per l’adeguamento.

11. L’Autorita’ garante della
concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina
la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di
inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione
degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli
impegni assunti ai sensi del comma 7,
l’Autorita’ applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000,00
a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ d’impresa per un
periodo non superiore a trenta giorni.

13. I ricorsi avverso
le decisioni adottate dall’Autorita’ sono soggetti alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie
conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione
I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell’Autorita’.

14. Ove la pubblicita’ sia stata
assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non ingannevole della stessa o di liceita’ del messaggio di
pubblicita’ comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi
abbiano interesse, e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice
amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. E’ comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a
norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonche’, per quanto concerne la
pubblicita’ comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e del marchio d’impresa protetto a norma del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche’ delle
denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni
distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

16. Al fine di consentire
l’esercizio delle competenze disciplinate dal presente decreto, il numero dei
posti previsti per la pianta organica del personale di ruolo dell’Autorita’
garante della concorrenza e del mercato dall’articolo 11, comma 1, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, e’ incrementato di venti unita’, di cui due di livello
dirigenziale. Ai medesimi fini, e’ altresi’ incrementato di dieci unita’ il
numero dei contratti di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, e l’Autorita’ potra’ avvalersi dell’istituto del comando per un
contingente di dieci unita’ di personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla
presente disposizione si fara’ fronte con le risorse
raccolte ai sensi dell’articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287.

Art. 9.

Autodisciplina

1. Le parti interessate possono
richiedere che sia inibita la continuazione degli atti
di pubblicita’ ingannevole o di pubblicita’ comparativa ritenuta illecita,
ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina.

2. Iniziata la procedura davanti
ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall’adire l’Autorita’ fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere
la sospensione del procedimento innanzi all’Autorita’, ove lo stesso sia stato
attivato, anche da altro soggetto legittimato, in
attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorita’, valutate
tutte le circostanze, puo’ disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 10.

Neutralita’ finanziaria

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche
europee

Bersani, Ministro dello sviluppo
economico

D’Alema, Ministro degli affari
esteri

Mastella, Ministro della
giustizia

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella