Lavoro e Previdenza

Monday 26 September 2005

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 186 Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 186

Attuazione della direttiva 2002/74/CE
concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n.
306, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge
comunitaria 2003);

Vista la direttiva 2002/74/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del23 settembre 2002, che modifica la
direttiva 80/987/CEE del Consiglio, concernente il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati
in caso di insolvenza del datore di lavoro;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio
2005;

Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
2005;

Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

Modifiche al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80

1. All’articolo 2
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:

"2-bis. L’intervento del Fondo
di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia
un’impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato
sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia
abitualmente svolto la sua attività in Italia. Agli eventuali maggiori oneri
che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi
dell’articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n.
297.".

2. All’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) e’ soppressa.

Articolo 2.

Modifica alla legge 29 maggio 1982,
n. 297

1. All’articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. L’intervento del Fondo
di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia
un’impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato
sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia
abitualmente svolto la sua attività in Italia.".

Articolo 3.

Notifiche e termini di applicazione

1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonché tutte le modifiche normative
che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’
19 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie

Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli