Civile

Friday 28 April 2006

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2006, n. 151 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo
2006, n. 151 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte
aeronautica del codice della navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo 2, comma 1,
della legge 9 novembre 2004, n. 265, che delega il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica
del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, contenente la "Revisione
della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell’articolo 2
della legge 9 novembre 2004, n. 265";

Visto l’articolo 2, comma 3,
della legge 9 novembre 2004, n. 265,che consente,
entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi stessi;

Viste le
preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 22 dicembre 2005 e del 10 febbraio 2006;

Acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo
2006;

Sulla proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive;

Emana

il
seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

Degli organi amministrativi

e della
disciplina tecnica della navigazione

1. Nel primo comma dell’articolo
687 del codice della navigazione, le parole: "certificazione
e vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "certificazione,
vigilanza e controllo".

2. Il secondo
comma dell’articolo 687 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Le attribuzioni e
l’organizzazione dell’ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate
dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme
statutarie ed organizzative.".

3. L’articolo 688 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 688 (Competenze negli
aeroporti all’interno di porti marittimi). – Negli aeroporti situati
all’interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di
navi, galleggianti e aeromobili è esercitata,
d’intesa, dall’ENAC e dall’autorità marittima.".

4. Nel primo comma dell’articolo
690 del codice della navigazione dopo le parole: "in
via amministrativa," sono inserite le seguenti: "per le singole
materie,".

5. Nel secondo comma
dell’articolo 690 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonché delle disposizioni
tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali
collegati con gli annessi".

6. Dopo il
secondo comma dell’articolo 690 del codice della navigazione è inserito
il seguente:

"Ferme restando le
competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive
modificazioni, l’ENAC determina le condizioni di
applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito
aeroportuale.".

7. Nel terzo comma dell’articolo
690 del codice della navigazione, dopo la parola: "modificare"
sono inserite le seguenti: "o sostituire".

8. L’articolo 1273 del codice
della navigazione è abrogato.

Articolo 2.

Dei servizi della navigazione
aerea

1. L’articolo 691 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 691 (Servizi della
navigazione aerea). – I servizi della navigazione aerea, conformemente alla
normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo,
che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei
servizi di controllo di area, dell’avvicinamento e
dell’aeroporto; i servizi di informazioni
volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia
aeronautica;

c) servizi di informazioni
aeronautiche;

d) servizi di comunicazione,
navigazione e sorveglianza.".

2. L’articolo 691-bis del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 691-bis (Fornitura dei
servizi della navigazione aerea). – Fatta salva l’attuazione delle previsioni
della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da
Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di
competenza. I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione. Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con il
gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza,
la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area
di manovra e assicura l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa
cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di
assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà. L’Aeronautica
militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso,
specifici atti d’intesa con l’ENAC da sottoporre all’approvazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte
salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.".

Articolo 3.

Della proprietà e dell’uso degli aeroporti

1. L’articolo 692 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 692 (Beni del demanio
aeronautico statale). – Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aeroporti civili
appartenenti allo Stato;

b) ogni
costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al
servizio della navigazione aerea. Gli aeroporti militari fanno parte del
demanio militare aeronautico.".

2. In tutto il codice della navigazione le parole: "aerodromo" e:
"aerodromi" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti:
"aeroporto" e: "aeroporti".

3. Nel primo comma dell’artico1o
693 del codice della navigazione, le parole: "ai
fini dell’affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "per il
successivo affidamento".

4. Il terzo
comma dell’articolo 693 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"I beni del demanio militare
aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all’aviazione
civile in quanto strumentali all’attività del trasporto aereo, sono individuati
con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico
civile per l’assegnazione in uso gratuito all’ENAC ed il successivo affidamento
in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre,
compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di
parti di suolo od infrastrutture di aeroporti militari
per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.".

5. Nell’articolo
694 del codice della navigazione dopo le parole:

"delle leggi speciali"
sono inserite le seguenti: "e delle
convenzioni".

6. Nell’articolo
696 del codice della navigazione, le parole:

"all’istituzione" sono
sostituite dalle seguenti: "alla
realizzazione".

7. L’articolo 697 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 697 (Aeroporti aperti
al traffico civile). – Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione
d’idoneità al servizio da parte dell’ENAC:

a) gli
aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;

b) gli
aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d’intesa con il Ministro della difesa;

c) gli
aeroporti privati autorizzati ai sensi dell’articolo 694 e adibiti dal gestore
all’esercizio del traffico aereo.".

8. La rubrica
dell’articolo 698 del codice della navigazione è sostituita dalla
seguente: "(Aeroporti e sistemi aeroportuali d’interesse nazionale)".

9. Al primo comma dell’articolo
698 del codice della navigazione le parole: "gli
aeroporti di rilevanza nazionale" sono sostituite dalle seguenti:
"gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale".

10. Nel primo comma dell’articolo
699 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e, in particolare, delle disposizioni previste,
per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo".

11. Nell’articolo 700 del codice
della navigazione, le parole: "dell’esercente"
sono sostituite dalle seguenti: "del gestore".

12. L’articolo 701 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 701 (Aviosuperfici). –
Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli
aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle
norme speciali, ferme restando le competenze dell’ENAC in materia di sicurezza,
nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre
autorità secondo le rispettive attribuzioni. I comuni, nell’esercizio dei
poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità
aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel
proprio territorio.".

13. Il secondo
comma dell’articolo 702 del codice della navigazione è soppresso.

14. L’articolo 703 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 703 (Devoluzione delle
opere non amovibili). – Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime
demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della
concessione. Ove non diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando la
stessa venga a cessare, le opere non amovibili,
costruite sull’area demaniale, restano acquisite allo Stato. L’ENAC ha facoltà,
d’intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la
demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino
stato. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, l’ENAC, ove il concessionario
non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio ai sensi
dell’articolo 54. In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il
concessionario che subentra ha l’obbligo di rimborsare al precedente
concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non
amovibili. L’obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.".

Articolo 4.

Delle gestioni aeroportuali

e dei
servizi di assistenza a terra

1. Al primo comma dell’articolo
704 del codice della navigazione dopo le parole: "gestione
totale aeroportuale degli aeroporti" sono inserite le seguenti: "e
dei sistemi aeroportuali".

2. Il terzo
comma dell’articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Alle procedure di gara sono
ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che
istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato
in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di
reciprocità.".

3. Il quarto
comma dell’articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"L’affidamento in
concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore
aeroportuale e l’ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. L’ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo
esercizio finanziario successivo all’affidamento in concessione, un contratto
di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale
emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella
recata dall’articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.".

4. Nel quinto comma dell’articolo
704 del codice della navigazione, dopo le parole: "qualità
del servizio", sono inserite le seguenti:

"reso agli operatori e agli
utenti".

5. Il primo
comma dell’articolo 705 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Il gestore aeroportuale è
il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC,
insieme ad altre attività o in via esclusiva, il
compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non
discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare
le attività dei vari operatori privati presenti nell’aeroporto o nel sistema
aeroportuale considerato. L’idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel
rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione
rilasciata dall’ENAC.".

6. Nel secondo comma, alinea, dell’articolo
705 del codice della navigazione le parole: "prevenzione
incendi" sono sostituite dalle seguenti: "prevenzione degli incendi e
lotta agli incendi".

7. La lettera b) del secondo comma dell’articolo 705 del codice della
navigazione è sostituita dalla seguente:

"b) organizza l’attività
aeroportuale al fine di garantire l’efficiente ed ottimale utilizzazione delle
risorse per la fornitura di attività e di servizi di
livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi
in relazione alla tipologia di traffico;".

8. Nella lettera e) del secondo
comma dell’articolo 705 del codice della navigazione, le parole da: "al fine dell’emissione" a: "convenzionali"
sono soppresse.

9. Dopo la lettera e) del secondo comma dell’articolo 705 del codice della
navigazione, sono inserite le seguenti:

"e-bis) propone all’ENAC
l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per l’inosservanza delle
condizioni d’uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di
servizi aerei e aeroportuali;

e-ter)
applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell’ENAC, le misure
interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal
manuale di aeroporto;".

10. Nella lettera h) del secondo
comma dell’articolo 705 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", nonché la gestione degli
oggetti smarriti.".

11. All’articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.18, recante "Attuazione della
direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità",
dopo le parole: "il possesso di particolari requisiti" sono inserite
le seguenti: "professionali e".

Articolo 5.

Vincoli della proprietà privata

1. Il quinto
comma dell’articolo 707 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o
attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni
territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali
direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e
gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO.".

2. Il sesto comma
dell’articolo 707 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Per gli aeroporti militari
le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della
difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.".

3. Nel primo comma dell’articolo
709 del codice della navigazione, dopo le parole: "le
opere che" sono inserite le seguenti: ", anche in virtù delle loro
destinazioni d’uso,".

4. Il secondo
comma dell’articolo 712 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Il monitoraggio
dell’efficienza dei segnali nelle zone di cui
all’articolo 707 compete al gestore aeroportuale.".

5. Nel primo comma dell’articolo
715 del codice della navigazione, le parole: "le
comunita" sono sostituite dalle seguenti: "alle comunita".

Articolo 6.

Della polizia degli aeroporti

1. Nel primo comma dell’articolo
718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",unitamente all’applicazione delle sanzioni e
alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all’articolo 705,
secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).".

2. Nel secondo
comma dell’articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "Ferme restando le competenze delle forze di
polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso
e sotto la supervisione dell’ENAC.".

Articolo 7.

Del personale aeronautico

1. In tutte le disposizioni del
codice della navigazione le parole:

"gente dell’aria" sono
sostituite dalle seguenti: "personale
aeronautico".

2. Nell’articolo
733 del codice della navigazione è aggiunta la seguente lettera:

e) il personale addetto ai
controlli di sicurezza.". Dalla presente modifica non possono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Nel secondo
comma dell’articolo 734 del codice della navigazione sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", coordinando le attività per il conseguimento
e il mantenimento dell’idoneità psicofisica.".

4. L’articolo 736 del codice
della navigazione, abrogato dall’articolo 4,comma 2,
del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è ripristinato nella formulazione
seguente:

"Art. 736 (Albi e registro
d’iscrizione del personale aeronautico). – Gli albi e il registro d’iscrizione
del personale di volo, di cui all’articolo 732, sono
tenuti dall’ENAC, che ne determina i requisiti d’iscrizione.".

5. Nell’articolo
899 del codice della navigazione, le parole:

"indicati nell’articolo
739" sono soppresse.

6. Il secondo
comma dell’articolo 900 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Le modalità per le visite
sono stabilite ai sensi del secondo comma dell’articolo 734.".

7. Il primo
comma dell’articolo 901 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Il minore di anni diciotto iscritto tra il personale addetto ai
servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà
o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo,
stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne
derivano.".

Articolo 8.

Delle distinzioni degli
aeromobili

1. L’articolo 743 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 743 (Nozione di aeromobile). – Per aeromobile si intende
ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì
considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali
dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai
decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le
loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite
dall’ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla
normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto
o sportivo, compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla legge 25
marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della
parte seconda del presente codice.".

2. L’articolo 1 dellalegge 25
marzo 1985, n. 106, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. Agli apparecchi
costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati
nell’allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del
libro primo della parte seconda del presente codice.

2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina
le modifiche e le integrazioni da apportare all’Allegato annesso alla presente
legge, che si rendano necessarie in relazione all’evoluzione della tecnica e
alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.".

3. Il primo
comma dell’articolo 744 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Sono aeromobili di Stato
gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello
Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato,
della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della
protezione civile o in altro servizio di Stato.".

4. Il quarto
comma dell’articolo 744 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Sono equiparati agli aeromobili
di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti
pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela
della sicurezza nazionale.".

5. L’articolo 745 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 745 (Aeromobili
militari). – Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali
e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo
caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari. Gli
aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati
nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.".

6. Il quarto
comma dell’articolo 746 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e
le modalità per l’attribuzione della qualifica di volo di Stato all’attività di
volo esercitata nell’interesse delle autorità e delle istituzioni
pubbliche.".

7. Il secondo
comma dell’articolo 748 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"L’utilizzazione degli
aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto
comma, e 746, comporta l’esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell’utilizzazione delle strutture
aeroportuali.".

8. Nel terzo comma dell’articolo
748 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di
cui al quarto comma dell’articolo 744, d’intesa con l’ENAC".

Articolo 9.

Dell’ammissione dell’aeromobile
alla navigazione

1. Il terzo
comma dell’articolo 749 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Le condizioni per
l’effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti
dell’ENAC.".

2. Nel secondo comma
dell’articolo 754 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "Il periodo di utilizzabilità
delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall’ENAC
all’atto dell’assegnazione.".

3. Nel primo comma dell’articolo
755 del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: "l’aerodromo di abituale ricovero dell’aeromobile,".

4. Il secondo
comma dell’articolo 759 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"L’ENAC, ricevuta la
comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le
modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro
aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano
gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall’annotazione i loro
diritti.".

5. Il terzo
comma dell’articolo 760 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Nei casi di cui alle
lettere c) e d) del primo comma, l’ENAC, ricevuta la richiesta di
cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con
proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale,
di un avviso col quale si invitano gli interessati a
far valere entro sessanta giorni dall’annotazione i loro diritti.".

6. Nel sesto comma dell’articolo
760 del codice della navigazione le parole da: "pubblicità"
a: "nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicità,
secondo le modalità stabilite con regolamento dell’ENAC e mediante annotazione
nel registro aeronautico nazionale.".

7. L’articolo 859 del codice
della navigazione, abrogato dall’articolo 7,comma 7,
del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è ripristinato nella formulazione
seguente:

"Art. 859 (Annotazione delle
trascrizioni nel registro aeronautico nazionale). – L’autorità alla quale è richiesta l’iscrizione dell’aeromobile nel registro
aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare
sul certificato d’immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle
costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.".

8. Il secondo
comma dell’articolo 869 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Se, trovandosi l’aeromobile
in altra località, non è possibile esibire il certificato d’immatricolazione,
l’ENAC esegue la trascrizione nel registro e ne dà comunicazione all’autorità
consolare del luogo nel quale l’aeromobile si trova o verso il quale è diretto, perché sia ivi eseguita l’annotazione sul
certificato d’immatricolazione.".

9. Nel secondo comma
dell’articolo 870 del codice della navigazione, le parole: "o iscritto" sono soppresse.

10. Nel primo comma dell’articolo
871 del codice della navigazione, le parole: "o
nel registro matricolare" sono soppresse.

Articolo 10.

Dei documenti dell’aeromobile

1. Nell’articolo
773 del codice della navigazione dopo le parole:

"dell’elica," sono inserite le seguenti: "nonché del quaderno
tecnico di bordo,".

Articolo 11.

Dell’ordinamento dei servizi
aerei

1. Il primo, il secondo e il
terzo comma dell’articolo 778 del codicedella navigazione
sono sostituiti dai seguenti:

"La licenza di esercizio è rilasciata dall’ENAC, a norma del regolamento
(CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in
Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione
societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell’Unione europea
o da cittadini di Stati membri dell’Unione europea e la cui attività principale
consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con
qualsiasi altra attività commerciale che comporti l’esercizio oppure la
riparazione o la manutenzione di aeromobili. Il soggetto richiedente
il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei
requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE)
n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni,
nonché di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004.".

2. Nel terzo comma dell’articolo
779 del codice della navigazione, le parole: "cinque
anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

3. L’articolo 780 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 780
(Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). –
Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di
volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le
regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonché
ad assolvere gli obblighi di informazione di
cui all’articolo 943.".

4. L’articolo 782 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 782 (Oneri di servizio
pubblico e servizi aerei di interesse regionale o
locale). – L’imposizione di oneri di servizio pubblico
è effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie. I servizi pubblici di
trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale
o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.".

5. L’articolo 783 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 783 (Tutela del
consumatore). – Fatte salve le prescrizioni del codice del consumo, approvato
con decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché
le altre della normativa di settore, la qualità dei servizi di trasporto aereo
offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è indicata nella
carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla
base di un modello predisposto dall’ENAC. L’ENAC verifica il rispetto della
qualità promessa e, in caso di inosservanza, adotta le
misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento,
fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE)
n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4
febbraio 1991.".

6. L’articolo 784 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 784 (Servizi di
trasporto aereo di linea extracomunitari). – Fatte salve le competenze
dell’Unione europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di
scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di
passeggeri, posta o merci che si effettuano, in tutto
od in parte, all’esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da
accordi internazionali con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorità per
l’aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di
sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a
garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione
internazionale per l’aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,
resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la
legge 17 aprile 1956, n. 561.".

7. Il primo
comma dell’articolo 785 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"I servizi di trasporto
aereo, di cui all’articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più
vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida
licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC o da uno
Stato membro dell’Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e
assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti
in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del
cittadino.".

8. Nel quarto comma dell’articolo
785 del codice della navigazione, le parole: "dell’esercizio"
sono sostituite dalle seguenti: "dall’esercizio".

9. L’articolo 786 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 786 (Riserva di
cabotaggio comunitario). I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali,
di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a
vettori muniti di licenza comunitaria. I servizi di trasporto aereo tra
aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono
riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.".

10. Nel secondo comma
dell’articolo 787 del codice della navigazione, le parole: "può imporre" sono sostituite dalla seguente: "impone".

11. La rubrica del capo III del
titolo VI del libro I della parte II del codice della
navigazione è sostituita dalla seguente: "Del lavoro aereo".

Articolo 12.

Della polizia della navigazione

1. Il terzo
comma dell’articolo 800 del codice della navigazione è abrogato.

2. Nel secondo comma
dell’articolo 802 del codice della navigazione, le parole da: "pagamento" a: "Enav" sono sostituite dalle
seguenti: "pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di
Enav S.p.a.".

3. Il terzo comma
dell’articolo 805 del codice della navigazione è abrogato.

4. Nell’articolo
807 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

"Si applica, altresì, la
disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente
applicabili.".

Articolo 13.

Degli atti di stato civile in
corso di navigazione

1. L’articolo 834 del codice
della navigazione, abrogato dall’articolo 14,comma 1,
del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, è ripristinato nella formulazione
seguente:

"Art. 834 (Matrimonio in
imminente pericolo di vita). – Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l’intervento della
competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all’estero, il
comandante dell’aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel
caso e con le forme di cui all’articolo 101 del codice civile. L’atto di
matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di
bordo e consegnato nell’aeroporto di primo approdo alla struttura periferica
dell’ENAC o all’autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di
bordo.".

2. Nell’articolo 836 del codice
della navigazione, le parole: "degli atti di
matrimonio e", soppresse dall’articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono ripristinate dopo le parole:
"L’autorità aeronautica o consolare trasmette copia".

Articolo 14.

Dei contratti di
utilizzazione dell’aeromobile

1. Nel secondo comma
dell’articolo 939-ter del codice della navigazione, la parola: "privato" è soppressa.

2. L’articolo 940-ter del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 940-ter
(Sostituibilità dell’aeromobile). – Il noleggiante ha facoltà di sostituire in
ogni momento l’aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche
e capacità equivalenti o superiori.".

3. La rubrica dell’articolo
940-quater del codice della navigazione è sostituita
dalla seguente: "Responsabilità verso i terzi".

4. Il primo comma dell’articolo
940-quater del codice della navigazione è sostituito
dal seguente:

"La responsabilità verso i
terzi per le obbligazioni contratte in relazione all’impiego
commerciale dell’aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali
vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del
vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà.".

5. Nel primo comma dell’articolo
941 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le parole: "in vigore nella Repubblica.".

6. Il secondo
comma dell’articolo 941 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Al trasporto di bagagli si
applica, inoltre, l’articolo 953.".

7. Il terzo
comma dell’articolo 942 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"L’assicuratore non può
opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni
derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l’eventuale contributo
dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia rivalsa
verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.".

8. Il terzo
comma dell’articolo 943 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione
di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9
ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono vietati l’atterraggio e il
decollo nel territorio nazionale.".

9. Nell’articolo
945 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

"Quando
il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione, si applicano i commi primo
e secondo dell’articolo 454, in quanto compatibili.".

10. Nel secondo comma
dell’articolo 947 del codice della navigazione, le parole: "le misure da applicare in caso di violazione" sono
sostituite dalle seguenti: "le modalità di presentazione dei reclami da
parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla
legge".

11. Dopo l’articolo 949-bis del
codice della navigazione è aggiunto l’articolo seguente:

"Art. 949-ter
(Prescrizione). – I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e
di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla
normativa internazionale di cui all’articolo 941. Gli
stessi diritti non sono assoggettati alle norme che regolano la
prescrizione.".

12. L’articolo 94 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 94 (Responsabilità per
danni alla persona). – 1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o
dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle
convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte
l’Italia o l’Unione europea, così come recepite nell’ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del
danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione
delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico
si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di
partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico
per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al
comma 1.".

13. L’articolo 951 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 951 (Norme
applicabili). – Il trasporto aereo di cose, compresa
la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle
norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai
trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria. Si applicano
inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto
compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.".

14. L’articolo 952 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 952 (Responsabilità
del vettore per mancata esecuzione del trasporto). – Il vettore è responsabile
dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno
che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte
le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il
danno oppure che era loro impossibile adottarle. Il risarcimento dovuto dal
vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa
internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità
per ritardo.".

15. L’articolo 953 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 953 (Riconsegna delle
cose). – Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto
fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della
riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse
del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento
aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro
ausiliario.".

16. L’articolo 954 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 954 (Prescrizione). –
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle
norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all’articolo 951. Gli stessi diritti non sono
assoggettati alle norme che regolano la prescrizione.".

17. Gli articoli da 955 a 964 del
codice della navigazione sono abrogati.

Articolo 15.

Della responsabilità per danni a
terzi

sulla
superficie e per danni da urto

1. Il titolo II del libro III
della parte II del codice della navigazione è
sostituito dal seguente:

"Titolo II

DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI A
TERZI

SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA
URTO

Art. 965 (Responsabilità
dell’esercente per danni a terzi sulla superficie). – La responsabilità
dell’esercente per i danni causati dall’aeromobile a persone ed a cose sulla
superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica,
che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da
aeromobili immatricolati in Italia. La stessa disciplina si applica anche agli
aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.

Art. 966 (Danni da urto). – In
caso di urto fra aeromobili in volo o fra un
aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a
487. L’aeromobile si considera in volo dall’inizio delle manovre per

l’involo
al termine di quelle di approdo.

Art. 967 (Danni da spostamento
d’aria o altra causa analoga). – Le stesse norme di cui all’articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d’aria
o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l’aeromobile
in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.

Art. 968 (Danni a terzi sulla
superficie in seguito a urto). – In caso di danni a
terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti
fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle
colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e
preposti e secondo l’entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si
ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date
le circostanze, non è possibile accertare l’esistenza di colpa ovvero la
gravità delle colpe rispettive e l’entità delle relative conseguenze.

Art. 969 (Limitazione del debito
nei rapporti fra gli esercenti). – I limiti previsti nell’articolo 971 si
applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.

Art. 970 (Decadenza e
prescrizione del diritto di regresso). – Nel caso previsto
dall’articolo 968, l’esercente decade dal diritto di regresso verso gli
altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l’intimazione ricevuta
dal terzo danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un
anno dal giorno del pagamento del risarcimento al
terzo danneggiato.

Art. 971 (Limiti del risarcimento
complessivo). – Il risarcimento complessivo dovuto dall’esercente, responsabile
ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla
normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità
verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

Art. 972 (Limitazione del
risarcimento per danni da urto). – Tutte le norme che
regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di
responsabilità per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla
responsabilità per danni da urto, spostamento d’aria o altra causa analoga.".

2. Gli articoli da 973 a 980 del
codice della navigazione sono abrogati.

3. Nel primo comma dell’articolo
1048 del codice della navigazione, le parole: "sulla
base dei criteri indicati negli articoli 967, 975" sono soppresse.

Articolo 16.

Indennità e compenso per assistenza

o
salvataggio di persone

1. L’articolo 493 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 493 (Compenso per
salvataggio di persone). – Il salvataggio di persone che abbia
conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando
l’ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato
effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.

Il compenso è
dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall’assicurazione o,
rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso
relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi
corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché
del pericolo in cui versavano le persone salvate.".

2. Nel primo
comma dell’articolo 985 del codice della navigazione, le parole da: ",
ovvero" a: "941" sono soppresse.

3. Nel secondo comma
dell’articolo 985 del codice della navigazione le parole: "o dalla responsabilità del vettore" sono soppresse.

Articolo 17.

Delle assicurazioni per danni a
terzi

sulla
superficie e per danni da urto

1. Nell’articolo 1011 del codice
della navigazione, le parole: "a 967" sono
sostituite dalle seguenti: "e 971".

2. Il secondo
comma dell’articolo 1012 del codice della navigazione è abrogato.

3. Il terzo
comma dell’articolo 1012 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Sono esclusi
dall’assicurazione i danni derivati da dolo dell’esercente o dei suoi
dipendenti e preposti, purchè questi ultimi abbiano agito nell’esercizio delle
loro funzioni e nei limiti delle loro
attribuzioni".

4. Nel primo comma dell’articolo
1017 del codice della navigazione, le parole: "nell’articolo
977" sono sostituite dalle seguenti: "nel secondo comma dell’articolo
1012".

5. Il secondo
comma dell’articolo 1020 del codice della navigazione è sostituito dal
seguente:

"Il diritto di risarcimento
per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine
in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro
l’esercente.".

Articolo 18.

Dei privilegi e dell’ipoteca

1. Nel primo comma, numero 5,
dell’articolo 1023 del codice dellanavigazione, le parole: "nell’articolo 974" sono sostituite dalle seguenti:
"negli articoli 966 e 967".

2. Nell’articolo 1031 del codice
della navigazione, le parole: "nel secondo comma
dell’articolo 866" sono sostituite dalle seguenti: "nell’articolo
866".

3. Nell’articolo 1035 del codice
della navigazione, le parole: "o
d’iscrizione" sono soppresse.

Articolo 19.

Delle infrazioni penali e
amministrative

1. Nel primo comma, numero 1,
dell’articolo 1082 del codice dellanavigazione, le parole: ", 739"
sono sostituite dalle seguenti: "e 734".

2. Nel primo e nel terzo comma
dell’articolo 1083 del codice dellanavigazione, le parole: ", 739"
sono sostituite dalle seguenti: "e 734".

3. Nel primo
comma dell’articolo 1083-ter del codice della navigazione, la parola:
"739" è sostituita dalla seguente: "734".

4. Il secondo comma dell’articolo
1163 del codice della navigazione è sostituito dal segue:

"Chiunque impianta o
esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze
infiammabili o esplosive, senza l’autorizzazione prescritta nel secondo comma
dell’articolo 52 e nel terzo comma dell’articolo 59, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a
euro 15.493.".

5. Nel primo
comma, numero 1, dell’articolo 1165 del codice dellanavigazione le parole:
"50, 57" sono sostituite dalle seguenti: "50 e 57".

6. Gli articoli 1176 e 1177 del
codice della navigazione sono abrogati.

7. Nell’articolo 1197 del codice
della navigazione, le parole: "ovvero di perdita
dell’aeromobile" sono soppresse.

8. Nel primo comma, numero 2,
dell’articolo 1201 del codice dellanavigazione, le parole: "negli articoli 799, 841, 844" sono sostituite dalle
seguenti: "nell’articolo 799".

9. Nell’articolo
1205 del codice della navigazione, la parola: "835" è sostituita
dalle seguenti: "818, 834, 835".

10. Nell’articolo 1214 del codice
della navigazione, le parole: "1204, secondo comma,"
sono soppresse.

11. Nell’articolo 1216, secondo
comma, del codice della navigazione, le parole: "o
di collaudo" sono soppresse.

12. Nell’articolo 1219, secondo
comma, del codice della navigazione, le parole: "o
di collaudo" sono soppresse.

13. Nell’articolo 1229 del codice
della navigazione, le parole: "articoli 713 e
715" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 712 e 714".

Articolo 20.

Disposizioni processuali

1. L’articolo 1236 del codice
della navigazione, è sostituito dal seguente:

"Art. 1236 (Obbligo di
denuncia e di relazione). – I funzionari e gli agenti delle capitanerie di
porto, dell’amministrazione della navigazione interna, dell’ENAC e le persone
dell’equipaggio hanno l’obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia
giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i
quali si debba procedere d’ufficio, commessi nel porto, nell’aeroporto od a
bordo, anche durante la navigazione.

I comandanti delle navi e quelli
degli aeromobili hanno l’obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro
funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell’ENAC
nell’aeroporto di primo approdo".

2. Nel secondo comma
dell’articolo 1240 del codice della navigazione, le parole: "o di abituale ricovero dell’aeromobile" sono soppresse.

3. L’articolo 1259 del codice
della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. l259 (Potere
disciplinare in caso di perdita della nave). – Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l’equipaggio restano soggetti alle
norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le
operazioni di ricupero".

Articolo. 21.

Norme finali

1. All’attuazione del presente
decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le disposizioni del codice
della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo
entrano in vigore trascorsi trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consigliodei Ministri

Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

La Malfa,
Ministro per le politiche comunitarie

Martino, Ministro della difesa

Castelli, Ministro della
giustizia

Scajola, Ministro delle attività produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli