Tributario e Fiscale

Friday 20 February 2004

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). Disposizioni in materia di sanatorie fiscali. Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 7 del 18.02.2004

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004). Disposizioni in materia di sanatorie fiscali.

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 7 del 18.02.2004

INDICE

1

  PREMESSA

2

  NUOVI TERMINI PER AVVALERSI DELLA DEFINIZIONE

3

  DEFINIZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002

3.1

  Proroga dei termini ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge n. 269 del 2003

3.1.1

  Ambito di applicazione

3.1.2 Versamenti, interessi e rateazione

3.2

  Estensione della definizione ai sensi dell’articolo 2, comma 44, della legge finanziaria 2004

3.2.1

  Ambito di applicazione

  3.2.2

  Criteri di definizione per l’annualità 2002

3.2.3

  Versamenti, interessi e rateazioni

3.3

  Annualità definibili

3.3.1

  Esercizi a cavallo

3.3.2

  Rinuncia agli effetti favorevoli della dichiarazione integrativa ex articolo 2 comma 8-bis

3.4

  Cause ostative alle definizioni

3.4.1

  Esclusioni derivanti dalla notifica degli atti

3.5

  Soci e Società di Persone

3.6

  Proroga dei termini di accertamento

  3.7

  Definizioni e concordato preventivo

4

  DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI (ARTICOLO 9-BIS)

5

  IMPOSTE INDIRETTE (ARTICOLO 11)

6

  CARICHI DI RUOLO PREGRESSI (ARTICOLO 12)

7

  SCRITTURE CONTABILI (ARTICOLO 14)

  8

  DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO, DEI PROCESSI VERBALI (ARTICOLO 15)

8.1.

  Modalità di calcolo e pagamento delle imposte dovute

8.2.

  Sospensione dei termini

9

  CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI (ARTICOLO 16)

9.1

  Proroga dei termini ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge n. 269 del 2003

9.2

  Liti pendenti al 1° gennaio 2004

9.3

  Somme da versare per le liti pendenti alla data del 1° gennaio 2003

9.4

  Somme da versare per le liti pendenti alla data del 1° gennaio 2004

9.5

  Istanza di trattazione

9.6

  Presentazione della domanda di definizione

10

  DEFINIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA TASSA AUTOMOBILISTICA ERARIALE (ARTICOLO 5-QUINQUIES)

11

  ELENCO DEI DOCUMENTI DI PRASSI AMMINISTRATIVA SULLE SANATORIE FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE N. 289

  12

  ELENCO RICOGNITIVO DELLE FONTI NORMATIVE DELLE SANATORIE FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE N. 289

1 PREMESSA

     Con legge 27 dicembre 2002, n. 289 (di seguito, legge n. 289) sono state emanate le disposizioni fondamentali per agevolare la definizione delle situazioni e delle pendenze tributarie per gli anni pregressi. In sintesi, la predetta legge disciplina:

       – la definizione automatica dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione (articolo 7);

       – l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (articolo 8);

       – la definizione automatica per gli anni pregressi (articolo 9);

       – la definizione dei ritardati od omessi versamenti (articolo 9-bis, introdotto dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 che ha convertito il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282);

       – l’adempimento di formalità omesse in materia di imposte indirette (imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, e sull’incremento di valore degli immobili, bollo, imposta sulle assicurazioni, articolo 11);

       – la definizione di ruoli per gli anni pregressi (articolo 12);

       – la regolarizzazione delle scritture contabili (articolo 14);

       – la definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (articolo 15);

        – la chiusura delle liti fiscali pendenti (articolo 16);

       – la definizione delle violazioni relative al canone RAI (art. 17, comma 1).

     Il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 prevede, inoltre, ulteriori procedure di definizione in materia di:

       – chiusura delle partite IVA inattive (articolo 5);

       – tassa automobilistica erariale (articolo 5-quinquies).

     La portata temporale e, in qualche caso, anche quella sostanziale delle richiamate norme sono state modificate nel tempo, ad opera dei seguenti provvedimenti:

       – decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27;

       – decreto ministeriale 28 febbraio 2003;

       – decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, non convertito;

       – decreto ministeriale 7 aprile 2003;

       – decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

       – decreto ministeriale 3 settembre 2003.

       – articolo 34 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

       – articolo 2, commi da 44 a 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

       – decreto ministeriale 16 gennaio 2004.

     L’evoluzione normativa delle procedure di definizione ed integrazione degli adempimenti e degli obblighi tributari, prima sinteticamente evidenziata, è stata seguita attentamente dalla scrivente che, al riguardo, è intervenuta con i documenti di prassi amministrativa riepilogati nell’allegato n. 1.

     Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alle novità recate da:

       – articolo 34, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, (di seguito, decreto), pubblicato nel supplemento ordinario n. 229 alla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2003, e convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario n. 274 del 25 novembre 2003, che ha prorogato al 16 marzo 2004 i termini per aderire alle definizioni degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge n. 289, nonché i termini per le definizioni previste agli articoli 5 e 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

       – articolo 2, commi da 44 a 51 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (di seguito, legge finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario n. 299 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, che disciplina l’estensione al periodo d’imposta 2002 delle norme concernenti le definizioni agevolate degli adempimenti tributari di cui alla legge n. 289.

     La circolare evidenzia altresì i termini connessi con le nuove scadenze previste dal decreto e dalla legge finanziaria 2004, così come rideterminati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004.

     In allegato alla presente circolare si riporta:

       – elenco dei documenti di prassi amministrativa sulle sanatorie fiscali previste dalla legge n. 289 (allegato n. 1);

       – elenco ricognitivo delle fonti normative delle sanatorie fiscali previste dalla legge n. 289 (allegato n. 2).

2 NUOVI TERMINI PER AVVALERSI DELLA DEFINIZIONE

     Le disposizioni concernenti le definizioni ed integrazioni degli obblighi e degli adempimenti tributari hanno più volte prorogato i termini per accedere alle relative procedure (dall’originario 16 marzo 2003 alle successive date del 16 aprile 2003, 16 maggio 2003, 16 ottobre 2003 ed, infine, 16 marzo 2004), a volte prevedendone anche l’ampliamento dell’ambito applicativo e la rideterminazione dei termini connessi alla rateazione delle somme dovute.

     In particolare, per individuare correttamente gli adempimenti e le modalità di versamento, occorre distinguere a seconda che l’adesione alla definizione sia intervenuta:

       1. prima del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto), per iniziativa di soggetti che hanno effettuato versamenti utili:

         – entro il 16 aprile 2003;

         – tra il 17 aprile 2003 e il 25 giugno 2003;

         – tra il 26 giugno 2003 e il 2 ottobre 2003; ovvero

       2. a decorrere dal 2 ottobre 2003, sulla base di adempimenti effettuati:

         – in applicazione delle disposizioni recate dal decreto; ovvero

          – in applicazione della legge finanziaria 2004.

     Come si dirà in seguito, la data di perfezionamento della sanatoria prescelta si riflette sul piano di rateazione delle somme dovute (v. comunicato stampa del 14 novembre 2003).

     Per la disciplina delle definizioni perfezionate prima del 2 ottobre 2003 (sub. n. 1) si rinvia alle circolari e risoluzioni richiamate nell’allegato n. 1, mentre di seguito sono illustrati gli adempimenti posti a carico dei soggetti che hanno aderito (o intendono aderire) entro il 16 marzo 2004 alle definizioni a decorrere dal 2 ottobre 2003 (sub. n. 2).

3 DEFINIZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 8 E 9 DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002

3.1 Proroga dei termini ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge n. 269 del 2003

3.1.1 Ambito di applicazione

     Per effetto delle modifiche recate dall’articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto, ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 143 del 2003, il termine per effettuare versamenti utili ai fini della definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7 (definizione automatica di redditi d’impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi), 8 (integrazione degli imponibili per gli anni pregressi), 9 (definizione automatica per gli anni pregressi) è stato prorogato al 16 marzo 2004.

     Pertanto, i contribuenti che non hanno effettuato versamenti utili al 2 ottobre 2003 possono accedere a tali definizioni versando gli importi dovuti entro il più ampio termine del 16 marzo 2004.

     Entro la predetta data possono essere definiti ai sensi dell’articolo 9 ovvero integrati ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 289 del 2002, i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, ossia – per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare – quelli compresi tra il 1997 (1996 in caso di omessa dichiarazione) ed il 2001 ai fini delle imposte sui redditi, tra il 1998 (1997 in caso di omessa dichiarazione) e il 2001 con riguardo all’IVA.

     La definizione ai sensi dell’articolo 7 della richiamata legge n. 289 potrà interessare, invece, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni siano state presentate entro il 31 ottobre 2002.

     Possono avvalersi della proroga anche coloro che, nei termini precedentemente fissati, abbiano già aderito ad una o più delle definizioni di cui alla legge n. 289, avvalendosi delle facoltà illustrate nella circolare n. 51/E del 25 settembre 2003. In particolare, per effetto della riapertura dei termini, è consentito:

       – correggere errori commessi in precedenza;

       – integrare le dichiarazioni già presentate.

     L’interpretazione sistematica delle disposizioni sulla proroga delle procedure di definizione di cui all’articolo 34 del decreto, induce ad escludere che la nuova opzione definitoria esercitata dal contribuente abbia efficacia sostitutiva della precedente scelta operata ai sensi della legge n. 289, essendo esclusa la possibilità di revocare gli effetti delle opzioni effettuate in occasione della presentazione dell’originaria istanza di definizione, fino ad invocare la restituzione delle somme versate. Ciò non esclude tuttavia che il contribuente possa far valere diverse o più ampie forme di sanatoria, anche riferite allo stesso settore impositivo e alla medesima annualità. In tal caso gli effetti conseguenti al perfezionamento della nuova procedura di definizione si sovrappongono, senza sostituirsi, a quelli prodotti dalla dichiarazione originariamente presentata. Poiché le scelte operate in materia di sanatorie fiscali sono irretrattabili, gli importi già corrisposti non possono essere scomputati dalle somme dovute per le nuove opzioni, né possono costituire oggetto di rimborso.

     Quanto sopra premesso, non è preclusa, ad esempio, la definizione automatica ai fini delle imposte sui redditi (ex articolo 9 della legge n. 289) qualora sia stata già perfezionata la procedura di integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (ex articolo 8 della legge n. 289) per le medesime imposte ed annualità. In tale ipotesi, le somme dovute per effetto della definizione automatica di cui all’articolo 9 sono calcolate sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate, senza tener conto della integrazione ex articolo 8, e gli importi in precedenza versati non possono essere scomputati da quelli dovuti in base alla definizione automatica. Per le imposte sui redditi, infatti, manca una disposizione analoga a quella prevista per l’IVA dall’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 143 del 2003.

     Allo stesso modo, è consentita la possibilità di integrare la precedente dichiarazione attraverso una nuova e diversa opzione definitoria riferita ad un diverso settore impositivo. Così, a titolo esemplificativo, un contribuente che abbia in precedenza aderito alla definizione automatica ai sensi dell’articolo 9 per il settore delle imposte dirette (per gli anni dal 1997 al 2001), può ora avvalersi, per il settore IVA, della definizione automatica mediante autoliquidazione ex articolo 7 per gli anni dal 1998 al 2000 e, nel contempo, integrare ai sensi dell’articolo 8 l’anno 2001. Si osserva che, in questo caso, la definizione di cui all’articolo 7, producendo effetti anche ai fini delle imposte sui redditi, si sovrappone alla definizione già operata ai sensi dell’articolo 9.

3.1.2 Versamenti, interessi e rateazione

     Il versamento in unica soluzione – entro il 16 marzo 2004 – delle somme dovute sulla base delle opzioni definitorie effettuate ai sensi dell’articolo 34 del decreto non comporta il pagamento di interessi.

     La rateazione è ammessa per le somme eccedenti gli importi di 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti. In tal caso, dopo aver versato entro il 16 marzo 2004 la somma di 3.000 o 6.000 euro, l’importo residuo – maggiorato degli interessi legali – andrà versato in due rate di pari importo alle scadenze del:

       – 21 giugno 2004 (posto che il 20 giugno cade di domenica);

       – 16 settembre 2004.

     Gli interessi legali si calcolano con decorrenza 17 ottobre 2003. I contribuenti che si sono avvalsi delle definizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 della legge n. 289 anteriormente al 2 ottobre 2003 e che – con riferimento a tali definizioni – hanno optato per il pagamento rateale delle somme dovute, sono tenuti, invece, ad effettuare i relativi versamenti in due rate costanti alle scadenze del:

       – 1° dicembre 2003 (posto che il 30 novembre cade di domenica);

       – 21 giugno 2004.

     E’ stato prima evidenziato come i contribuenti che, anteriormente al 2 ottobre 2003, abbiano già aderito ad una delle procedure di definizione di cui agli articoli 7, 8, 9 della legge n. 289, possono avvalersi della proroga al 16 marzo 2004 ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto per correggere, integrare o ampliare la precedente opzione.

     In tal caso, essi devono seguire due distinti piani di rateazione:

       a) per le somme dovute in base alla definizione perfezionata prima del 2 ottobre 2003, devono rispettare i precedenti termini di rateazione, e, quindi, versare alle scadenze del 1° dicembre 2003 e del 21 giugno 2004;

       b) per le somme dovute in base alle nuove opzioni, perfezionate entro il 16 marzo 2004, devono seguire le nuove scadenze previste dal D.M. del 16 gennaio 2004 e, quindi, versare le rate entro il 21 giugno 2004 e il 16 settembre 2004.

     In entrambi i casi sub a) e b), le somme rateizzate debbono essere maggiorate degli interessi legali, calcolati a decorrere dal 17 ottobre 2003 (v. articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto e l’articolo 1 del D.M. 3 settembre 2003). Il differimento del termine di versamento disposto dalla norma in commento, infatti, non influisce sulla decorrenza degli interessi che, in caso di pagamento rateale, sono calcolati dal 17 ottobre 2003.

     In sintesi per quanto riguarda il piano di rateazione e la decorrenza degli interessi, i soggetti che, avendo aderito alle definizioni con versamenti utili effettuati prima del 2 ottobre 2003, intendono ora correggere, integrare o estendere la definizione ad altri settori impositivi o ad altri periodi di imposta, sono equiparati a coloro che per la prima volta accedono alle procedure di definizione; pertanto, relativamente alle somme dovute per effetto di tali correzioni, integrazioni o ampliamenti, essi dovranno effettuare il versamento utile entro il 16 marzo 2004 e solo sugli importi rateizzati applicare gli interessi legali.

     Con specifico riferimento al computo degli interessi, da effettuarsi secondo il metodo commerciale, si fa presente che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1 dicembre 2003, la misura del saggio legale di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     Per il calcolo degli interessi dovuti, pertanto, si deve applicare il tasso di interesse pari al 3 per cento per il periodo 17 ottobre 2003 – 31 dicembre 2003, e quello del 2,50 per cento per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2004 alle scadenze del 21 giugno 2004 e del 16 settembre 2004 previste dal piano di rateizzazione.

Esempio n. 1

     Si ipotizzi, con riferimento ad una definizione che si è perfezionata entro il 2 ottobre 2003, un’eccedenza rateizzabile pari a 1.000 euro, di cui la prima rata di importo pari a 500 euro, versata entro il 1° dicembre 2003, la seconda di pari importo da versare entro il 21 giugno 2004, maggiorate entrambe degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

     Supponendo che il debitore abbia inteso pagare le rate alle previste scadenze del 1° dicembre 2003 e del 21 giugno 2004, egli ha versato la prima rata di importo pari a 501,87 euro (di cui 500 euro a titolo di capitale e 1,87 euro di interessi – calcolati in base alla formula “C*i*g/36.000” ossia 500,00*3*45/36.000) e verserà la seconda pari a 509,12 euro (di cui 500 euro a titolo di capitale e 9,12 euro a titolo di interessi (500*3*75/36.000 + 500*2,50*173/36.000).

     Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, delle eccedenze rateizzabili non determina l’inefficacia della definizione, atteso che la sanatoria si perfeziona con il versamento della somma dovuta entro il termine del primo o unico versamento. Le somme rateizzate (in scadenza dopo tale data), qualora non versate, sono iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, unitamente agli interessi legali e alla sanzione del 30 per cento degli importi non corrisposti o corrisposti tardivamente, ridotta alla metà ove il versamento sia eseguito entro trenta giorni successivi alle rispettive scadenze.

     Nel caso di specie, non trova applicazione l’istituto del c.d. ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cfr. circolare n. 12/E del 22 febbraio 2003, paragrafo 2.8.1).

3.2 Estensione della definizione ai sensi dell’articolo 2, comma 44, della legge finanziaria 2004

3.2.1 Ambito di applicazione

     L’articolo 2, comma 44, della legge finanziaria 2004 prevede la possibilità di estendere le disposizioni agevolative di cui agli articoli 7, 8, e 9 della legge n. 289 al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003.

     L’ambito applicativo delle norme che disciplinano le procedure di definizione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, contenute nella legge finanziaria 2004, non coincide perfettamente con quello del decreto.

     Si premette che possono accedere alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289, al fine di definire il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 (di seguito, anno 2002) sia coloro i quali, al 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2004) abbiano già definito – effettuando i versamenti utili – i periodi d’imposta precedenti al 2002, sia coloro che alla medesima data del 1° gennaio 2004 non hanno esercitato alcuna opzione definitoria.

     I contribuenti che al 1° gennaio 2004 non hanno usufruito delle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 e che intendano ora avvalersene, inserendo tra le annualità definibili anche il periodo d’imposta 2002, devono applicare le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 44, della legge finanziaria 2004.

     Di converso, ove si voglia definire soltanto i periodi d’imposta per i quali i termini di presentazione della dichiarazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, (ovvero, per la definizione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 289, le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002), con esclusione, quindi, dell’anno 2002, occorre fare riferimento esclusivamente alle disposizioni contenute nell’articolo 34 del decreto.

     Si evidenzia, al riguardo, che la condizione richiesta dal comma 44 in commento, secondo cui per definire il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 occorre aver presentato la relativa dichiarazione entro il 31 ottobre 2003, deve considerarsi realizzata qualora tale dichiarazione sia stata presentata per via telematica entro il 3 novembre 2003, in conformità al comunicato stampa del 31 ottobre 2003 diffuso dall’Agenzia delle entrate.

3.2.2 Criteri di definizione per l’annualità 2002

     Il dettato letterale del comma 44 dell’articolo 2, secondo cui per sanare l’anno di imposta 2002 occorre aver presentato la relativa dichiarazione entro il 31 ottobre 2003, induce a ritenere che il periodo d’imposta 2002 non possa essere integrato o definito qualora la relativa dichiarazione sia stata omessa ovvero presentata tardivamente, sia pure entro i novanta giorni previsti dall’articolo 2, comma 7, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

     Ai sensi della lettera c) del comma 44 in commento, coloro che si siano già avvalsi della definizione automatica ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 289 per i periodi d’imposta fino al 2001 ed intendano ora avvalersi, con riguardo al medesimo settore impositivo, della sanatoria anche per il periodo in corso al 31 dicembre 2002, devono necessariamente utilizzare la stessa procedura di definizione automatica di cui al citato articolo 9, essendo precluso il ricorso alla sanatorie previste agli articoli 7 e 8 della legge n. 289. Tale disposizione non trova applicazione tuttavia nell’ipotesi che il contribuente intenda integrare redditi soggetti a tassazione separata ovvero redditi conseguiti all’estero, regolarizzabili esclusivamente tramite presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 289 (vedi articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289)

     Coloro che abbiano optato per la definizione automatica delle annualità antecedenti il 2002 ai soli fini dell’IVA oppure ai soli fini delle imposte sul reddito, nel trattare l’anno 2002 possono, con riferimento all’altro settore impositivo, avvalersi della sanatoria di cui all’articolo 8.

     Occorre precisare che l’estensione delle disposizioni definitorie al periodo d’imposta 2002 operata dalla legge finanziaria 2004 determina non l’obbligo ma la semplice facoltà, per quanti si siano già avvalsi della definizione automatica di cui all’articolo 9 della legge n. 289 per i periodi d’imposta fino al 2001, di ricomprendere nella definizione automatica anche l’annualità 2002. Ciò in quanto, come già in precedenza indicato, le disposizioni in commento pur ricollegandosi – per espressa previsione normativa – alla disciplina recata dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 non comportano una mera riapertura dei termini di definizione di cui alla legge n. 289 (già disposta con l’articolo 34 del decreto), ma disciplinano in modo parzialmente autonomo le procedure di sanatoria per l’anno 2002.

     Il disposto della successiva lettera d) del comma 44, prevede, inoltre, per i contribuenti che intendano avvalersi della definizione automatica ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 289 con riguardo all’anno 2002, l’obbligo di presentare, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003. Pertanto, quanti abbiano definito i precedenti periodi d’imposta ai sensi degli articoli 7 ed 8 ed intendano accedere alla definizione di cui all’articolo 9 per l’anno d’imposta 2002, possono farlo a condizione di estendere la definizione automatica a tutte le annualità antecedenti il 2002 i cui termini per l’accertamento risultano ancora pendenti alla data del 1° gennaio 2004 (cfr. paragrafi 3.3 e 3.6). In tale ipotesi, tuttavia, poiché le scelte operate dal contribuente in materia di sanatorie fiscali sono irretrattabili, gli importi già corrisposti con le definizioni di cui agli articoli 7 e 8 non possono essere scomputati dalle somme dovute per la nuova sanatoria né possono costituire oggetto di rimborso.

     Ugualmente, coloro che per la prima volta accedono alla procedura di definizione automatica (articolo 9) per trattare l’anno 2002, devono presentare una dichiarazione concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, vale a dire i periodi d’imposta compresi tra il 1997 (1996 in caso di omessa dichiarazione) ed il 2002 ai fini delle imposte sui redditi, tra il 1998 (1997 in caso di omessa dichiarazione) e il 2002 con riguardo all’IVA.

     In altri termini, non è consentito definire automaticamente ai sensi dell’articolo 9 soltanto l’anno 2002, senza ricomprendervi anche i precedenti periodi di imposta come sopra individuati.

     In alcuni casi la disposizione in commento può riflettersi indirettamente sugli stessi presupposti della definizione. Così, il contribuente che non aveva potuto accedere alla definizione automatica (articolo 9) per le annualità dal 1997 al 2001, perché le relative dichiarazioni erano state tutte omesse (cfr. articolo 9, comma 14, lettera c) della legge n. 289), può ora definire dette annualità, unitamente al periodo d’imposta 2002, beninteso a condizione che per quest’ultimo periodo abbia presentato la relativa dichiarazione entro il 31 ottobre 2003.

     La lettera b) del comma 44 in commento, in parallelo con il disposto dell’articolo 8, comma 4 della legge n. 289, conferma l’impossibilità di avvalersi della integrazione degli imponibili ai sensi del citato articolo 8 attraverso la presentazione della dichiarazione in forma riservata, qualora per tutti i periodi d’imposta oggetto di definizione, compreso quello in corso al 31 dicembre 2002 (ossia dal 1997 al 2002 ai fini delle imposte sui redditi dal 1998 al 2002 ai fini IVA) siano state omesse le relative dichiarazioni. Ne consegue che per poter presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata è sufficiente aver presentato almeno una delle dichiarazioni dovute per gli anni dal 1997 al 2002 compreso.

3.2.3 Versamenti, interessi e rateazioni

     Ai fini della definizione degli obblighi e degli adempimenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289, riferita al periodo d’imposta 2002, la legge finanziaria 2004 prevede particolari modalità di determinazione delle somme dovute entro il 16 marzo 2004.

     L’articolo 2, comma 44, lettera a), in particolare, disciplina la determinazione degli importi dovuti da parte dei contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2004, abbiano effettuato versamenti utili per la definizione di annualità antecedenti il 2002.

     L’entità delle somme da corrispondere, determinata sulla base dei versamenti già effettuati in occasione della definizione dei precedenti periodi d’imposta, varia a seconda che i versamenti già effettuati siano superiori o inferiori ai limiti minimi previsti per la rateizzazione, ossia 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 euro per gli altri soggetti.

     Qualora le somme complessivamente versate siano inferiori a 3.000 o 6.000 euro, la norma dispone che entro il 16 marzo 2004 debba essere versato l’importo dovuto fino a concorrenza dei predetti limiti, e comunque una somma non inferiore a 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti.

     Se, invece, i versamenti già effettuati siano pari o superiori a 3.000 euro per le persone fisiche o a 6.000 euro per gli altri soggetti, entro il 16 marzo 2004 deve essere versata, in alternativa all’intero importo, una somma pari al dieci per cento di quanto dovuto sulla base della nuova opzione e, comunque, non inferiore a 100 euro per le persone fisiche ed a 200 euro per gli altri soggetti.

      L’eccedenza deve essere corrisposta in due rate di pari importo alle seguenti scadenze:

       – 21 giugno 2004;

       – 16 settembre 2004;

     con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004 nella misura del 2,5 per cento annuo.

Esempio n. 1

     Si consideri un contribuente persona fisica che, dopo aver definito, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 289, i periodi d’imposta dal 1997 al 2001, con un importo complessivamente dovuto di 2.950 euro, decida di avvalersi della medesima sanatoria anche per l’anno 2002.

     Il contribuente, dovendo pagare originariamente una somma inferiore a 3.000 euro e non potendo, quindi, avvalersi del pagamento rateale delle somme dovute, ha già versato 2.950 euro.

     Si ipotizzi che, relativamente al periodo d’imposta 2002, tale soggetto risulti congruo e coerente con riferimento agli studi di settore.

     L’annualità in questione può, pertanto, essere definita con il pagamento di 500 euro.

     In tal caso il contribuente deve versare, entro il 16 marzo 2004, 500 euro in unica soluzione ovvero 100 euro, (pari al maggior valore tra la somma per concorrere al raggiungimento del limite di 3.000 euro, pari a 50 euro, ed il limite minimo fissato dalla norma (100 euro)), mentre può, con riferimento alla restante somma dovuta, optare per la rateizzazione degli importi. In altre parole, il contribuente può versare la rimanente somma di 400 euro in due rate di pari importo (di 200 euro ciascuna), maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004, entro i nuovi termini fissati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004.

Esempio n. 2

     Si ipotizzi che, fermo restando tutti gli altri dati dell’esempio n. 1, la somma originariamente dovuta dallo stesso contribuente persona fisica, per la definizione delle annualità dal 1997 al 2001, sia di 5.000 euro anziché di 2.950 euro. Il soggetto ha versato alla prima scadenza 3.000 euro e ha optato per il pagamento frazionato della restante somma (2.000 euro) in due rate di 1.000 euro ciascuna, maggiorate degli interessi a decorrere dal 17 ottobre 2003. La prima rata è stata già versata entro il 1° dicembre 2003, mentre l’altra sarà pagata entro il 21 giugno 2004, essendo autonoma rispetto alle due nuove rate riferite all’anno 2002.

     In tale evenienza essendo già stato versato l’importo minimo per la rateizzazione, il contribuente deve effettuare, entro il 16 marzo 2004, il versamento del dieci per cento di quanto dovuto in relazione alla definizione del periodo d’imposta 2002, con un minimo di 100 euro.

     Entro il 16 marzo 2004, cioè, il contribuente deve pagare la somma di 100 euro (poiché il dieci per cento di 500 euro è pari a 50 euro, valore inferiore al minimo di 100 euro), mentre il restante importo dovuto per l’anno 2002, ossia 400 euro, può essere versato in due rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004, entro il 21 giugno 2004 e 16 settembre 2004.

     Coloro che alla data del 1° gennaio 2004 non si siano avvalsi delle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289, e intendano ora definire l’anno 2002, eventualmente anche assieme ad annualità precedenti, devono calcolare le somme dovute applicando le disposizioni ordinarie contenute nei menzionati articoli (cfr. circolare 21 febbraio 2003, n. 12) e provvedere al relativo versamento entro il 16 marzo 2004. In caso di pagamento rateizzato, le somme eccedenti i 3000 o i 6000 euro vanno maggiorate degli interessi a decorrere dal 17 ottobre 2003, per la parte corrispondente alla definizione dei periodi d’imposta fino al 2001, e a decorrere dal 17 marzo 2004, per le somme dovute in relazione alla definizione dell’anno 2002.

     In ogni caso le somme dovute devono essere corrisposte alle scadenze stabilite dal D.M. 16 gennaio 2004, ossia entro il:

       – 21 giugno 2004;

       – 16 settembre 2004.

Esempio

     Si ipotizzi un soggetto, persona fisica, che intende definire ai sensi dell’articolo 9, ai fini delle imposte sui redditi, l’anno d’imposta 2002. Per effetto delle disposizioni contenute nella lettera d) del comma 44 della legge finanziaria 2004, deve ricomprendere nella sanatoria anche i periodi d’imposta per i quali i termini di accertamento non sono ancora scaduti, ossia i periodi dal 1997 al 2001.

     Per ciascun anno d’imposta le somme dovute, calcolate con le modalità indicate nel richiamato articolo 9, ammontano rispettivamente a

PERIODO D’IMPOSTA IMPORTO DOVUTO

1997 2.000

1998 3.500

1999 3.000

2000 2.500

2001 3.000

2002 5.000

TOTALE 19.000

     Entro il 16 marzo 2004 il contribuente deve versare la somma di 3.000 euro. L’eccedenza, pari a 16.000 euro, è versata in due rate di 8.000 euro ciascuna, con scadenza il 21 giugno 2004 e il 30 settembre 2004.

     L’importo di ogni rata deve essere maggiorato degli interessi calcolati in parte a decorrere dal 17 ottobre 2003, in parte a decorrere dal 17 marzo 2004. La quota parte della rata cui applicare gli interessi legali dal 17 marzo 2004 è pari al 26,32 per cento, corrispondente al rapporto tra l’onere della definizione relativa al 2002 (5.000 euro) e quello complessivo (19.000 euro). Il 26, 32% di 8.000 euro (pari a 2.105,60 euro) deve essere maggiorato degli interessi del 2,5% annuo calcolati a decorrere dal 17 marzo 2004, mentre la differenza (pari a 5.894,40 euro) deve essere maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003 (pari al 3% fino al 31 dicembre 2003, e al 2,5% a decorrere dal 1° gennaio 2004).

     Per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 2, comma 51, della legge finanziaria 2004, al precedente comma 44, le stesse modalità di determinazione delle somme da versare con riferimento alla definizione dell’anno 2002, come sopra illustrate, si applicano anche ai soggetti che anteriormente al 2 ottobre 2003 “hanno effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi e adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed intendono avvalersi, ai sensi dell’articolo 34 del citato decreto legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione”.

     Pertanto, il contribuente che – ad esempio – abbia optato prima del 2 ottobre 2003 per la definizione automatica ai fini IVA per gli anni d’imposta fino al 2001, e decida di avvalersi della proroga prevista dall’articolo 34 del decreto al fine di definire per le medesime annualità anche il settore delle imposte sui redditi, determinerà le somme dovute al 16 marzo 2004 con i medesimi criteri – prima illustrati – stabiliti dal menzionato comma 44.

3.3 Annualità definibili

     Le annualità oggetto di definizione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, sono individuate secondo criteri diversi, a seconda che si intenda applicare la proroga disposta dal decreto, ovvero le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2004.

     In applicazione dell’articolo 34 del decreto che – come è noto – dispone una semplice proroga delle disposizioni contenute nella legge n. 289, possono essere definiti tutti i periodi d’imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002 (e, per la definizione ai sensi dell’articolo 7, i periodi d’imposta per i quali entro il 31 ottobre 2002 sono state presentate le dichiarazioni). In particolare, devono essere comprese nella definizione automatica, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 289, le annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 289) risultano ancora pendenti i relativi termini di accertamento, ossia i periodi d’imposta dal 1997 (1996 in caso di omessa dichiarazione) al 2001 ai fini delle imposte sui redditi e dal 1998 (1997 in caso di omessa dichiarazione) al 2001 ai fini IVA. Come già precisato nella circolare 28 aprile 2003, n. 22, infatti, non sussiste l’obbligo di includere nella definizione automatica i periodi di imposta per i quali alla data del 1° gennaio 2003 non era più possibile notificare avvisi di accertamento.

     In proposito è utile precisare che l’articolo 57, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (integrato dall’articolo 10 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313), nel disciplinare i termini dell’accertamento ai fini IVA, dispone che “…Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna”. Tale misura è stata introdotta al fine di contrastare il disegno di quei contribuenti che, non ottemperando alla richiesta di documentazione da parte dell’Ufficio, potevano raggiungere lo scopo di far decorrere i termini di decadenza previsti dalle vigenti disposizioni, e, quindi, legittimare posizioni irregolari o debitorie nei confronti dell’Ufficio, ormai privato della possibilità di effettuare i necessari controlli (cfr. circolare del 24 dicembre 1997, n. 328, al punto 5.5).

     Pertanto, per effetto del differimento dei termini previsto dal citato articolo 57, può verificarsi che l’annualità oggetto di richiesta di rimborso, benché antecedente al 1998, sia ancora suscettibile di accertamento e, quindi, di definizione ove ricorrano i presupposti per le sanatorie di cui alla legge n. 289.

     In adesione al principio già enunciato all’articolo 9, comma 1, della legge n. 289, anche l’articolo 2, comma 44, lettera d) della legge finanziaria 2004 prevede l’obbligo di estendere la definizione automatica a “tutti i periodi di imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003”.

     Non è consentito, in altri termini, invocare il disposto della legge finanziaria 2004 per avvalersi della definizione automatica limitatamente al periodo d’imposta 2002.

     Al fine di individuare correttamente i periodi d’imposta da definire automaticamente occorre tener conto, inoltre, delle disposizioni disciplinanti i termini dell’accertamento, essendo necessario ricomprendere nella definizione tutti i periodi d’imposta per i quali i predetti termini non siano ancora spirati alla data di entrata in vigore legge finanziaria 2004 (1° gennaio 2004), anche per effetto del disposto dell’articolo 10 della legge n. 289 che – come è noto – prevede la proroga di due anni dei predetti termini relativamente ai periodi d’imposta per i quali il contribuente non si sia avvalso delle definizioni ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289.

3.3.1 Esercizi a cavallo

     Anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre individuare correttamente i periodi d’imposta che possono costituire oggetto di definizione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289.

     Al riguardo si osserva che, per quanti si avvalgono della proroga disposta dall’articolo 34 del decreto, l’ultimo periodo definibile è quello relativo all’esercizio per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione è scaduto il 31 ottobre 2002. Nell’ambito della diversa procedura di definizione disposta dalla legge finanziaria 2004, invece, l’ultimo periodo d’imposta interessato è quello in corso al 31 dicembre 2002, per il quale la dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003.

     A maggior chiarimento di quanto affermato si riporta il seguente esempio.

     Un contribuente con esercizio a cavallo 1° agosto – 31 luglio, nel corso del 2003 ha già definito ai sensi dell’articolo 9 tutti i periodi d’imposta fino al 31 luglio 2001. Non è stato possibile, in quella circostanza, ricomprendere nella definizione l’esercizio 1° agosto 2001 – 31 luglio 2002, posto che il termine di presentazione della relativa dichiarazione era scaduto dopo il 31 ottobre 2002. Si nota che l’esercizio 1° agosto 2001 – 31 luglio 2002 non può essere definito neppure ai sensi dell’articolo 2, comma 44 della legge finanziaria 2004, le cui disposizioni possono essere invocate soltanto per definire (anche congiuntamente ad altri) il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale entro il 31 ottobre 2003 sia stata presentata la relativa dichiarazione. Il periodo d’imposta 1° agosto 2001 – 31 luglio 2002, infatti, non può dirsi “in corso al 31 dicembre 2002”.

3.3.2 Rinuncia agli effetti favorevoli della dichiarazione integrativa ex articolo 2 comma 8-bis

     Ai sensi dell’articolo 9, comma 16, della legge n. 289, i contribuenti che abbiano presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi della definizione automatica avendo riguardo ai dati esposti nella dichiarazione originaria, in tal modo rinunciando agli effetti favorevoli delle menzionate dichiarazioni integrative. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti di coloro che, per effetto della proroga di cui all’articolo 34 del decreto, effettuano la definizione automatica ai sensi dell’articolo 9, per i periodi d’imposta dal 1997 al 2001.

     Con previsione simmetrica a quella appena richiamata, la legge finanziaria 2004 dispone la caducazione degli effetti della dichiarazione integrativa presentata successivamente al 31 ottobre 2003, nei confronti del contribuente che intenda definire ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.

3.4 Cause ostative alle definizioni

3.4.1 Esclusioni derivanti dalla notifica degli atti

     L’accesso alle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289, nei termini stabiliti dall’articolo 34 del decreto, è interdetto nelle ipotesi in cui, con riguardo al periodo oggetto di definizione, siano stati notificati entro il 1° gennaio 2003 i seguenti atti:

       – processo verbale di constatazione con esito positivo;

       – avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

       – atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni;

       – invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione.

     Analogamente, il comma 44, lettera e), dell’articolo 2 della legge finanziaria 2004 prevede che il periodo d’imposta in corso al 31 gennaio 2002 non possa essere definito qualora, alla data di entrata in vigore della legge in commento (ossia al 1° gennaio 2004), sia stato notificato, per lo stesso periodo, uno degli atti prima richiamati.

     Pertanto la legge finanziaria 2004, con esclusivo riferimento alla definizione del periodo d’imposta in corso al 2002, sposta dal 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2004 il termine entro il quale la notificazione dei menzionati atti produce effetti preclusivi della sanatoria.

     Tali cause di esclusione possono essere rimosse, anche per il periodo in corso al 31 dicembre 2002, aderendo alle sanatorie disciplinate agli articoli 15 (chiusura liti potenziali) e 16 (chiusura liti pendenti) della legge n. 289, cui fanno espresso rinvio i commi 48 e 49 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2004.

     E’ opportuno ribadire che l’effetto preclusivo degli atti notificati al 1° gennaio 2004 è riferito esclusivamente alla definizione del periodo d’imposta 2002, mentre non rileva per i periodi d’imposta antecedenti.

     Ne consegue, per esempio, che un processo verbale di constatazione notificato nel corso del 2003, con rilievi riguardanti gli anni dal 2000 al 2002, preclude l’accesso alla definizione limitatamente all’anno 2002, mentre è consentito definire direttamente gli anni antecedenti al 2002, senza tenere conto dei rilievi relativi ai predetti anni, usufruendo della riapertura dei termini di cui all’articolo 34 del decreto.

     Resta inteso che, qualora si voglia estendere la sanatoria anche all’anno 2002 (ex articolo 2, comma 44, della legge finanziaria 2004), la causa ostativa, nell’esempio il processo verbale di constatazione notificato entro il 31 dicembre 2003, deve essere preventivamente rimossa, mediante le definizione a norma dell’articolo 15 della legge n. 289 (richiamato dai commi 48 e 49 del citato articolo 2).

     Gli avvisi di accertamento parziale di cui agli articoli 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2003, non ostacolano l’accesso alle procedure di definizione di cui agli articoli 7, 8 e 9, a condizione che il contribuente provveda, entro la prima data di pagamento degli importi dovuti ai fini della definizione, al versamento delle somme indicate nell’avviso di accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. E’ in ogni caso escluso il rimborso delle somme già versate.

     Analogamente, la lettera e) del comma 44 prevede che i medesimi atti, aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2002, divenuti definitivi alla data del 1° gennaio 2004, non inibiscono l’accesso alle procedure di definizione per il periodo d’imposta 2002, qualora il contribuente provveda entro il 16 marzo 2004 al versamento delle somme indicate nell’avviso di accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Anche in detta ipotesi è escluso il rimborso delle somme già versate.

     Con riguardo agli effetti conseguenti al perfezionamento della definizione automatica di cui all’articolo 9 della legge n. 289, torna applicabile al periodo d’imposta 2002 la disposizione recata dall’articolo 1, comma 2-terdecies del decreto-legge n. 143 del 2003, secondo cui gli effetti delle opzioni definitorie non vengono meno qualora siano stati esclusi dalla definizione i periodi di imposta interessati da avviso di accertamento in seguito annullato, ovvero da un processo verbale di constatazione i cui rilievi, successivamente, siano stati ritenuti infondati.

     Ne consegue che il contribuente ha la facoltà e non l’obbligo di inserire dette annualità, in precedenza escluse, nella sanatoria eseguita in applicazione delle disposizioni previste dalla legge finanziaria 2004.

     Resta inteso che per dette annualità, se escluse dalla definizione, l’Amministrazione finanziaria potrà far valere la proroga dei termini di accertamento di cui all’articolo 10 della legge n. 289 (cfr. circolare n. 51/E del 2003).

3.4.2 Esclusioni derivanti dall’esercizio dell’azione penale per particolari reati

     L’accesso alle procedure di definizione di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 è precluso qualora, alla data di presentazione della dichiarazione prevista dalla procedura di definizione, il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale per uno dei reati tassativamente elencati nei predetti articoli. In particolare, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, lettera b), e dell’articolo 9, comma 14, lettera b), della citata legge n. 289, sono esclusi dall’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi e dalla definizione automatica per gli anni pregressi, i contribuenti che hanno avuto, entro la data di presentazione della dichiarazione per accedere alle diverse forme di definizione, formale conoscenza dell’azione penale esercitata per:

       – i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

       – i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del Codice penale;

       – i reati indicati negli articoli 2621, 2622 e 2623 del Codice civile.

     Anche, la definizione ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera d), della legge n. 289 non è ammessa quando il contribuente abbia avuto formale conoscenza dei reati tributari di cui al citato decreto legislativo n. 74.

     Per l’elenco dettagliato delle ipotesi di reato ed il commento degli effetti preclusivi si rinvia al paragrafo 2.6.4 della circolare n. 12/E del 2003.

     La preclusione opera con esclusivo riguardo ai periodi d’imposta cui si riferiscono i procedimenti.

     Per effetto della proroga disposta dall’articolo 34 del decreto, nonché dell’ampliamento dei periodi d’imposta definibili ai sensi dell’articolo 2, comma 44 delle legge finanziaria 2004, il contribuente può accedere alle menzionate procedure di definizione a condizione che, alla data di presentazione delle previste dichiarazioni (il cui termine ultimo è fissato al 16 marzo 2004), non abbia avuto formale conoscenza dell’esercizio dell’azione penale per uno dei reati prima richiamati.

3.5 Soci e Società di Persone

     Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2004, le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 143 del 2003 (ossia al 25 giugno 2003), avevano ricevuto comunicazione (ai sensi degli articoli 7, comma 10, e 8, comma 11, della legge n. 289), da parte delle società e associazioni, di cui all’articolo 5 del TUIR, dell’avvenuta definizione o integrazione ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 8 della legge n. 289, e che intendano aderire alle medesime definizioni, devono eseguire il versamento degli importi dovuti entro il 16 marzo 2004. In caso di pagamento rateizzato, le due rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003, devono essere versate entro il:

       – 21 giugno 2004;

       – 16 settembre 2004.

     Analogamente, le richiamate società e associazioni che, avvalendosi della proroga disposta dall’articolo 34 del decreto, accedono ad una delle procedure di definizione o integrazione di cui agli articoli 7, e 8 a decorrere dal 2 ottobre 2003, devono rendere la menzionata comunicazione entro il 16 aprile 2004. Il medesimo termine deve essere, altresì, rispettato dalle società ed associazioni che, a norma dell’articolo 2, comma 44 della legge finanziaria 2004, intendono definire anche il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.

     A loro volta, le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, qualora – a seguito del ricevimento della comunicazione – intendano aderire ad una delle sanatorie di cui agli articoli 7 ed 8 della legge n. 289, devono eseguire il relativo versamento entro il 17 maggio 2004. In caso di pagamento frazionato, le due rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 18 maggio 2004, devono essere pagate alle seguenti scadenze:

      – 21 giugno 2004;

      – 16 settembre 2004.

3.6 Proroga dei termini di accertamento

     L’articolo 10 della legge n. 289 dispone la proroga di due anni del termine utile per accertare i periodi d’imposta non interessati dalle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289.

     In modo parallelo, l’articolo 2, comma 44, lettera f), della legge finanziaria 2004, prevede la medesima proroga nei confronti dei contribuenti che non si avvalgano delle stesse definizioni per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.

     Resta inteso che i termini dell’accertamento relativo al periodo d’imposta 2002, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, non sono suscettibili di proroga, posto che – come si è detto al paragrafo 3.2.2 – in tal caso viene meno la possibilità di avvalersi della definizione e, quindi, la stessa ratio della norma in commento.

Termini di accertamento per le dichiarazioni dei redditi

Periodo d’imposta

  Anno presentazione della dichiarazione

  Termine di accertamento Dichiarazione presentata

  Termine prorogato

  Termine di accertamento Dichiarazione omessa

  Termine prorogato

1996

  —–

  —–

  —–

  2003

  2005

1997

  1998

  2003

  2005

  2004

  2006

1998

  1999

  2003

  2005

  2004

  2006

1999

  2000

  2004

  2006

  2005

  2007

2000

  2001

  2005

  2007

  2006

  2008

2001

  2002

  2006

  2008

  2007

  2009

  2002

  2003

  2007

  2009

  2008

  ——

Termini di accertamento per le dichiarazioni iva

Periodo d’imposta

  Anno presentazione della dichiarazione

  Termine di accertamento dichiarazione presentata

  Termine prorogato

  Termine di accertamento dichiarazione omessa

  Termine prorogato

1997

  ——

  —–

  —–

  2003

  2005

1998

  1999

  2003

  2005

  2004

  2006

1999

  2000

  2004

  2006

  2005

  2007

  2000

  2001

  2005

  2007

  2006

  2008

2001

  2002

  2006

  2008

  2007

  2009

2002

  2003

  2007

  2009

  2008

  ——

3.7 Definizioni e concordato preventivo

     Al perfezionarsi delle procedure di definizione ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge n. 289, il comma 52 del citato articolo 2 della legge finanziaria 2004 riconnette un particolare effetto rilevante ai fini del concordato preventivo, contemplato all’articolo 33 del decreto.

     Esso prevede che la definizione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 dà possibilità al contribuente che intenda aderire al concordato preventivo di adeguare i ricavi ed il reddito relativi al 2001 alle risultanze degli studi di settore o parametri, senza assolvere le relative imposte. Per una più ampia disamina della disposizione si rimanda al paragrafo 2.4.2.1 della circolare 5/E del 4 febbraio 2004.

4 DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI (ARTICOLO 9-BIS)

     L’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 289 offre ai contribuenti che abbiano omesso di versare oppure abbiano tardivamente versato le imposte o le ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per il quale il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, l’opportunità di non pagare le relative sanzioni né gli interessi correlati, a condizione che essi provvedano al pagamento delle predette imposte o ritenute, maggiorate del 3 per cento annuo, a titolo di interessi.

     Qualora gli importi dovuti eccedano, per ciascun periodo d’imposta, 3000 euro per le persone fisiche o 6000 euro per gli altri soggetti, il contribuente ha facoltà di rateizzare le eccedenze in tre rate di pari importo maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

     Tanto premesso, i contribuenti che anteriormente al 2 ottobre 2003 si siano avvalsi della definizione in commento, avendo optato per il pagamento rateale delle somme dovute, sono tenuti ad effettuare i relativi versamenti entro il:

       – 1° dicembre 2003;

       – 30 giugno 2004;

       – 30 novembre 2004.

     Per effetto della proroga disposta dall’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto, il termine utile per definire gli omessi o tardivi versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2002, con le medesime modalità contemplate dall’articolo 9-bis, è stato differito al 16 marzo 2004. Conseguentemente, il D.M. 16 gennaio 2004 ha rideterminato il piano di rateazione delle somme eccedenti 3.000 o 6.000 euro, statuendo, con riferimento alle definizioni perfezionate a decorrere dal 2 ottobre 2003, che il pagamento delle rate, maggiorate degli interessi a decorrere dal 17 ottobre 2003, debba effettuarsi alle seguenti scadenze:

       – 21 giugno 2004;

       – 16 settembre 2004;

       – 30 novembre 2004.

      Al successivo comma 2, l’articolo 9-bis disciplina, altresì, la definizione dei ritardati ed omessi versamenti iscritti in ruoli già emessi alla data del 23 febbraio 2003 (data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2003, n. 27, che ha convertito il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introducendo l’articolo 9-bis della legge n. 289), prevedendo la possibilità di sanare, senza pagamento di sanzioni, le rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate, comprensive di interessi, siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

       L’articolo 2, comma 45, della legge finanziaria 2004 estende l’ambito applicativo dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, alle violazioni concernenti i pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data del 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2004). Pertanto, i contribuenti ed i sostituti di imposta hanno facoltà di sanare gli omessi, carenti o tardivi versamenti dovuti entro il 1° gennaio 2004, effettuando il relativo pagamento, senza sanzioni, entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli già emessi, alla scadenza prevista per legge.

Definizione ritardati od omessi versamenti dovuti al 1° gennaio 2004

     Le richiamate disposizioni della legge finanziaria 2004, ampliano, di fatto, la portata del citato articolo 9-bis, comma 1, in quanto la definizione degli omessi o tardivi versamenti è ora subordinata alla sola circostanza che il termine per il pagamento dei medesimi versamenti sia scaduto al 1° gennaio 2004.

     Ne consegue, ad esempio, che può essere definito anche l’omesso versamento dell’acconto IVA, dovuto entro il 27 dicembre 2003.

      Anche con riguardo alla definizione prevista dalla legge finanziaria 2004 è possibile rateizzare gli importi complessivamente dovuti, se superiori a 3.000 euro per le persone fisiche o a 6.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

     In tale evenienza, il D.M. 16 gennaio 2004 ha disposto che l’eccedenza può essere versata in tre rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004, entro le seguenti date:

       – 21 giugno 2004;

       – 16 settembre 2004;

       – 30 novembre 2004.

     Si rammenta che, per il calcolo degli interessi, il decreto ministeriale del 1° dicembre 2003 ha fissato la misura del saggio legale al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Definizione omessi versamenti iscritti a ruolo

     Per effetto dell’articolo 2 comma 45 della legge finanziaria 2004 viene ampliato anche l’ambito di applicazione della definizione prevista al comma 2 dell’articolo 9-bis della legge n. 289. Tale definizione infatti – già riferita ai ruoli emessi alla data del 23 febbraio 2003 le cui rate non fossero ancora scadute alla data del 16 aprile 2003 – viene estesa agli omessi versamenti iscritti in ruoli emessi al 1° gennaio 2004. Relativamente ai ruoli emessi entro quest’ultima data, pertanto, gli effetti della definizione rilevanti ai fini della disapplicazione della sanzione si producono sulle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte, le ritenute e i relativi interessi iscritti a ruolo siano pagati alla scadenza delle relative rate (cfr. circolare 21 marzo 2003, n. 17).

     Si rammenta al riguardo che l’articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede, per il debitore iscritto a ruolo o per il coobbligato nei confronti del quale si procede, l’obbligo di adempiere al pagamento dello stesso ruolo “..entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione..” della cartella di pagamento (cfr circolare del 28 febbraio 2003, n. 22). Ne consegue che, in relazione a tale termine, continuano ad essere escluse dalla sanatoria in commento le cartelle notificate prima del 15 febbraio 2003, le cui rate sono già scadute alla data del 16 aprile 2003.

     Si ritiene, quindi, che per aderire alla sanatoria di cui al citato articolo 9-bis comma 2, usufruendo dell’estensione della procedura definitoria introdotta dalla legge finanziaria 2004, il contribuente interessato possa definire gli omessi versamenti iscritti in ruoli emessi entro la data del 1° gennaio 2004, qualora le relative cartelle di pagamento siano state notificate in data successiva al 15 febbraio 2003.

     L’articolo 2, comma 45, della legge finanziaria 2004, non contiene, alcuna disposizione relativa alle modalità di effettuazione della definizione agevolata, le quali pertanto restano necessariamente disciplinate dall’articolo 9-bis della legge n. 289.

     Per tale motivo deve ritenersi che per gli omessi o ritardati versamenti delle imposte o ritenute dovute al 1° gennaio 2004 deve essere presentata la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 dell’articolo 9-bis. Allo stesso modo dovrà trovare applicazione il disposto del comma 4 dell’articolo 9-bis, in base al quale le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi, del 3 per cento.

5 IMPOSTE INDIRETTE (ARTICOLO 11)

     La proroga al 16 marzo 2004, disposta dall’articolo 34 del decreto, rileva anche per l’adesione alla definizione degli imponibili delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, delle imposte sulle successioni e donazioni e dell’INVIM di cui all’articolo 11 della legge n. 289.

     Peraltro, anche la legge finanziaria 2004 fissa al 16 marzo 2004 il termine per la definizione relativamente “agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini”, “a condizione che (al 1° gennaio 2004) non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta” (articolo 2, comma 46, legge finanziaria 2004).

     Deve ritenersi, quindi, che in linea di principio quanto disposto dalla legge finanziaria 2004 assorbe anche la proroga disposta con il decreto. In entrambi i casi, infatti, le modalità riferite alla presentazione delle istanze, ai versamenti e agli adempimenti originariamente omessi vanno effettuate entro il 16 marzo 2004.

     Nella sua originaria formulazione l’istituto agevolativo in esame, consentiva di definire gli imponibili delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e sulle donazioni e dell’INVIM, assoggettabili a valutazione da parte dell’Ufficio, con riferimento gli atti pubblici formati e alle scritture autenticate o registrate entro il 30 novembre 2002, nonché alle denunce o alle dichiarazioni presentate entro la stessa data. Tale definizione era preclusa, però, qualora al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 289) fosse stato notificato un avviso di rettifica e di liquidazione (definibile, eventualmente, in base all’articolo 15 della medesima legge n. 289).

     Il decreto non ha modificato tale disciplina, fatta eccezione per la proroga al 16 marzo 2004.

     La legge finanziaria 2004, invece, estende il beneficio in parola agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate o registrate entro il 30 settembre 2003, ed alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro la stessa data prevedendo, altresì, che la definizione non è consentita se entro il 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2004) sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione.

     Si può dunque osservare che il beneficio in esame vede ampliato il proprio ambito temporale di riferimento di dieci mesi (dal 30 novembre 2002 al 30 settembre 2003).

     L’ultimo periodo del comma 46 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2004 conferma che per tutti gli atti, le scritture, le denunce, ecc. per i quali non si richiede il condono, come anche nel caso di sua inefficacia nell’ipotesi or ora vista, i termini di accertamento e liquidazione sono prorogati di due anni.

     Così come originariamente previsto dall’articolo 11 della legge n. 289 (con riferimento agli adempimenti scaduti al 1° gennaio 2003), la legge finanziaria 2004 consente di sanare le irregolarità riferite ad alcune omissioni per le quali i termini per l’adempimento sono scaduti entro il 1° gennaio 2004. Le irregolarità in esame riguardano la registrazione di atti, la presentazione di denunce o dichiarazioni obbligatorie per legge, i versamenti annuali relativi alle locazioni immobiliari. In tal caso, il pagamento del tributo dovuto entro il 16 marzo 2004 impedisce l’irrogazione di sanzioni e l’applicazione di interessi.

6 CARICHI DI RUOLO PREGRESSI (ARTICOLO 12)

     La scrivente in diverse occasioni ha fornito chiarimenti in merito alla definizione disciplinata dall’articolo 12 della legge n. 289.

     Rispetto alla sua originaria formulazione, infatti, questo articolo ha subito rilevanti modifiche soprattutto ad opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212 (v. circolare 25 settembre 2003, n. 51).

     Tra le principali novità introdotte dal decreto-legge n. 143 del 2003 va segnalato l’inserimento – nell’articolo 12 della legge n. 289 – del comma 2-ter, in base al quale è possibile definire i ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari dal 1° gennaio al 30 giugno 2001. Come già anticipato, sono definibili anche i ruoli emessi prima del 1° gennaio 2001, a condizione, però, che essi siano stati affidati al concessionario entro il 30 giugno 2001.

     Con la circolare del 28 aprile 2003, n. 22/E, al punto 9.1 è stato precisato che per l’individuazione dei ruoli affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 2001 occorre aver riguardo al disposto dell’articolo 4 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, secondo cui “per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo”. Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo della norma in esame i ruoli la cui consegna si intende effettuata il giorno 10 luglio 2001, nel presupposto che gli stessi sono stati trasmessi al CNC entro il 30 giugno 2001.

     Il comma 2-ter dell’articolo 12 in esame, a seguito della proroga disposta dal decreto, prevede che i concessionari entro il 16 febbraio 2004 devono inviare ai debitori un’apposita comunicazione. Per l’estinzione del debito occorre, poi, sottoscrivere entro il 16 marzo 2004 l’atto di definizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 12 e, contestualmente, provvedere al pagamento di almeno l’80% delle somme dovute. L’importo residuo deve, in ogni caso, essere versato entro il 16 marzo 2005 con la maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

     La definizione in esame concerne tutte le tipologie di ruoli affidati ai concessionari della riscossione ivi compresi, ad esempio, quelli con i quali si chiede il pagamento di sanzioni non correlate ai tributi, quelli oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione, quelli emessi a seguito di liquidazione delle imposte ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché i ruoli emessi a seguito di controllo formale delle dichiarazioni ex articolo 36-ter del medesimo decreto.

     Peraltro, ai fini dell’articolo 12, per ruoli emessi da uffici statali devono intendersi quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che di natura non tributaria (in tal senso recita il comma 2-decies dell’articolo 1 del decreto-legge n. 143 del 2002).

     Avendo riguardo al disposto dell’articolo 12 della legge n. 289, secondo cui “i debitori possono estinguere il debito …con il pagamento…”, si ritiene che nonostante il tenore letterale della norma, la definizione del ruolo sia ammessa anche per il soggetto passivo della procedura esecutiva che non sia né debitore, né coobbligato (come ad esempio il proprietario dell’immobile gravato da privilegio), ma che abbia un interesse attuale e concreto a sottrarsi all’azione esecutiva mediante l’estinzione del debito. Costui, infatti, al momento dell’esercizio dell’azione esecutiva, ossia nella fase di riscossione in cui si colloca la definizione agevolata prevista dall’articolo 12, è responsabile di fatto del pagamento del tributo e non è pertanto estraneo al rapporto tributario.

7 SCRITTURE CONTABILI (ARTICOLO 14)

     Il comma 47 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2004 consente alle imprese che si siano avvalse della facoltà di estendere all’anno 2002 le procedure di definizione di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 289, la facoltà di procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 14 della stessa legge n. 289.

     Possono, pertanto, effettuare tale regolarizzazione contabile le imprese, con l’esercizio coincidente con l’anno solare, che si siano avvalse per il periodo d’imposta 2002:

       a) dell’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi ai sensi dell’articolo 8 (c.d. dichiarazione integrativa);

       b) dell’integrazione con riferimento a redditi ed imponibili conseguiti all’estero, sempre ai sensi dell’articolo 8;

       c) della definizione automatica per gli anni pregressi ai sensi dell’articolo 9 (c.d. condono tombale).

     In tal caso, le rettifiche contabili devono essere effettuate nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 con riferimento alla situazione patrimoniale al 1 gennaio 2003.

     La regolarizzazione contabile prevista dalla disposizione in commento riproduce sostanzialmente quella disciplinata dall’articolo 14 della legge n. 289, pertanto, salvo le differenze di seguito illustrate, si rimanda ai chiarimenti già forniti con le circolari n. 12/E del 21 febbraio 2003 e n. 26 del 6 maggio 2003 e n. 51 del 25 settembre 2003.

     La norma in esame consente di effettuare le regolarizzazioni contabili nel bilancio immediatamente successivo a quello relativo all’ultimo periodo d’imposta definibile da condono (2002). Ciò assicura la continuità dei valori contabili, dando rilevanza ai nuovi elementi attivi e passivi che si intende regolarizzare, a partire dal primo esercizio successivo all’ultimo condonabile.

     Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la continuità è garantita con la previsione che le rettifiche vanno effettuate nel bilancio relativo all’esercizio 2003 che viene approvato in epoca successiva alla definizione del periodo d’imposta 2002 ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 289.

     Ne consegue che restano escluse dalla possibilità di effettuare le regolarizzazioni contabili conseguenti al condono, le imprese che non possono far valere tale continuità. Si trovano in questa condizione i contribuenti che, avvalendosi delle procedure di definizione di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 289 prima dell’entrata in vigore delle norme della legge finanziaria 2004, avevano già approvato il bilancio relativo al periodo d’imposta 2002, senza aver potuto estendere la definizione allo stesso periodo.

     In questa ipotesi il contribuente può ora effettuare le regolarizzazioni contabili solo se si avvale delle norme, contenute nella legge finanziaria 2004, che consentono di definire il periodo d’imposta 2002 ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 289.

     Alle medesime condizioni può effettuare la regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio 2003, il contribuente che prima dell’entrata in vigore delle disposizioni della legge finanziaria 2004 abbia regolarmente effettuato nel bilancio 2002 le rettifiche contabili conseguenti al condono.

     In questo caso il contribuente, solo dopo aver definito anche il periodo d’imposta 2002, potrà procedere alle conseguenti regolarizzazioni contabili nel bilancio 2003.

     Per quanto concerne la possibilità di integrazione degli imponibili ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 289, si ricorda che in base all’articolo 14, comma 2, della stessa legge n. 289, è possibile regolarizzare le scritture contabili, senza ulteriori oneri, sulla base delle quantità e dei valori evidenziati in un prospetto e correlati agli imponibili, maggiori imponibili o minori perdite oggetto di integrazione.

     Si ricorda che il prospetto deve essere conservato ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Considerato, quindi, che la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2002 deve essere presentata nel 2004, il prospetto deve essere conservato fino al 31 dicembre 2008.

     La disposizione in commento consente, anche ai soggetti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 289 con riferimento a redditi e imponibili conseguiti all’estero, di effettuare la regolarizzazione delle scritture contabili delle corrispondenti attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2002.

     Si ricorda che per sanare i redditi e gli imponibili conseguiti all’estero, il contribuente è tenuto al pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte ordinarie nella misura del 6 per cento da versare entro il 16 marzo 2004.

     Anche la definizione automatica ai sensi dell’articolo 9 del periodo d’imposta 2002 consente di procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili. La regolarizzazione può riguardare, come è noto, l’eliminazione di attività o passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi, oppure l’iscrizione di attività in precedenza omesse. In questo caso, le imprese in contabilità ordinaria effettuano le regolarizzazioni nell’inventario o rendiconto chiuso al 31dicembre 2003 o in quello in corso a tale data.

     Si ricorda che l’iscrizione di attività deve riferirsi ad attività in precedenza omesse o parzialmente omesse e comporta l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 6 per cento sui “nuovi o maggiori valori dei beni iscritti”. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 marzo 2004.

     Al riguardo, si ricorda che la possibilità di far emergere in contabilità anche attività in precedenza omesse non può essere riferita a beni già iscritti in contabilità per un valore inferiore a quello effettivo: argomentando diversamente si finirebbe per consentire, di fatto, una rivalutazione estranea al sistema delle regolarizzazioni.

     Si precisa che il valore delle attività oggetto di regolarizzazione sia con riguardo alle regolarizzazioni delle scritture contabili relative alle attività detenute all’estero (articolo 14, comma 4) sia con riguardo alle regolarizzazioni contabili conseguenti al condono tombale (articolo 14, comma 5), si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003. Pertanto, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti opera, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2006.

     Per le regolarizzazioni contabili effettuate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 da soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il riconoscimento fiscale opera, come detto nella circolare n. 12/E del 2003, a decorrere dal periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2005.

     Si ricorda che il differimento degli effetti fiscali opera sia con riferimento alle attività immobilizzate sia con riferimento a quelle costituenti magazzino, ma valutate al costo specifico. Tale differimento non opera con riferimento ai beni costituenti oggetto dell’attività dell’impresa valutabili e, di fatto valutati, per massa, per i quali il riconoscimento fiscale non può che operare fin dal periodo d’imposta chiuso o in corso al 31 dicembre 2003.

     Alle regolarizzazioni contabili in commento si applica, per espresso rinvio, il comma 6 dell’articolo 14 della legge n. 289. Tale disposizione prevede il riconoscimento al contribuente di un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata, nel caso che, prima del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, i relativi beni vengano ceduti, assegnati ai soci, destinati all’autoconsumo o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

     Si ricorda che, a norma dell’articolo 55 del TUIR, tale credito d’imposta genera un componente positivo irrilevante ai fini fiscali, in quanto conseguito a fronte di un onere, l’imposta sostitutiva, che è indeducibile per disposizione di legge.

8 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI, DEGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO, DEI PROCESSI VERBALI (ARTICOLO 15)

     L’articolo 15 della legge n. 289 disciplina, con riguardo alle imposte sui redditi e le relative addizionali, le imposte sostitutive, l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette (diverse dall’IVA), la definizione degli atti di seguito elencati:

      – avvisi di accertamento, atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni notificati entro il 1° gennaio 2003 che, alla medesima data, non si sono resi definitivi né risultano interessati da ricorso giurisdizionale;

       – inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, notificati entro il 1° gennaio 2003 per i quali, alla medesima data, non sia ancora intervenuta la definizione;

      – processi verbali di constatazione, notificati entro il 1° gennaio 2003, relativamente ai quali, alla medesima data, non sia ancora stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio.

     L’articolo 34 del decreto non muta l’ambito applicativo delle disposizioni in commento ma ne differisce al 16 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della procedura di definizione, secondo le modalità originariamente previste (cfr. circolare n. 12/E del 2003).

     L’articolo 2, comma 48 della legge finanziaria 2004, estende agli atti relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002 l’ambito di applicazione della definizione prevista dall’articolo 15 della legge n. 289.

     Il richiamato istituto definitorio trova applicazione nei confronti degli atti notificati alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2004, ossia entro il 1° gennaio 2004, per i quali, se atti impugnabili, non siano scaduti alla stessa data i termini per la proposizione del ricorso e sempre che non sia stato proposto ricorso giurisdizionale. Qualora invece il provvedimento costituisca oggetto di controversia pendente al 1° gennaio 2004, è consentita esclusivamente la chiusura della lite.

     Occorre precisare che nell’ambito di applicazione della norma in commento non rientrano tutti gli atti elencati nell’articolo 15 della legge n. 289. Restano, infatti, esclusi dall’estensione operata dall’articolo 2, comma 48 della legge finanziaria 2004 gli atti che hanno per oggetto le altre imposte indirette diverse dall’IVA.

     Un problema particolare riguarda le ipotesi di atti astrattamente definibili ai sensi dell’articolo 15, in relazione ai quali nel corso del 2003 sia stato instaurato un giudizio. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di lite iniziata nel 2003 avverso un atto impugnabile preceduto da processo verbale di constatazione notificato al 1° gennaio 2003.

     In questa specifica ipotesi si ritiene che il contribuente possa avvalersi soltanto della definizione di cui all’articolo 16 per definire la controversia pendente ai sensi dell’articolo 2, comma 49, della legge finanziaria 2004, dovendosi tener conto della situazione in essere alla data di effettuazione della definizione. Occorre inoltre precisare che l’ambito di applicazione del comma 48 in esame è limitato agli atti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.

     Ne consegue che nell’ipotesi in cui un processo verbale di constatazione, notificato nel corso del 2003, contenga rilievi riguardanti i periodi d’imposta 2000, 2001 e 2002, lo stesso può essere definito solo in relazione ai rilievi del 2002. I rilievi afferenti al 2000 e al 2001 restano altresì esclusi dalla sanatoria di cui all’articolo 15 della legge n. 289, atteso che la definizione disciplinata da quest’ultimo articolo ha per oggetto solo i processi verbali notificati entro il 31 dicembre 2002. Resta inteso che questi ultimi rilievi non costituiscono cause ostative ai fini dell’accesso alle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della citata legge n. 289 (cfr. paragrafo 3.4).

8.1. Modalità di calcolo e pagamento delle imposte dovute

     I soggetti che, avvalendosi della proroga disposta dall’articolo 34 del decreto, definiscono, entro il 16 marzo 2004, gli atti elencati all’articolo 15 devono attenersi alle modalità di calcolo delle somme dovute stabilite dalle originarie disposizioni contenute nella legge n. 289, avendo presente che se si opta per il pagamento dilazionato le somme eccedenti l’importo di 3.000 o 6.000 euro, devono essere maggiorate degli interessi legali, con decorrenza dal 17 ottobre 2003. In particolare il D.M. 16 gennaio 2004, nel rideterminare i termini connessi alle procedure di definizione, dispone – per i soggetti che alla data del 2 ottobre 2003 non hanno effettuato versamenti utili ai sensi dell’articolo 15 – che le rate sono fissate alle seguenti scadenze:

       – 21 giugno 2004;

       – 16 settembre 2004.

     Si rammenta, inoltre, che i contribuenti i quali anteriormente al 2 ottobre 2003 si sono avvalsi delle definizioni previste dall’articolo 15 in commento, avendo optato per il pagamento rateale delle somme dovute, sono tenuti ad effettuare i relativi versamenti alle seguenti scadenze:

       – 1° dicembre 2003

       – 21 giugno 2004.

     I soggetti che, anteriormente al 2 ottobre 2003, hanno già aderito alla procedura di definizione di cui all’articolo 15, effettuando i relativi versamenti alle prescritte scadenze, possono avvalersi dell’ulteriore proroga di cui all’articolo 34 del citato decreto per accedere alla medesima definizione con riguardo, ad esempio, a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e processi verbali di constatazione.

     In tale circostanza per le originarie scelte definitorie devono essere rispettati i precedenti termini di rateazione, mentre per le definizioni perfezionate entro il 16 marzo 2004 devono essere applicate le nuove scadenze previste dal D.M. del 16 gennaio 2004.

     Al riguardo, l’articolo 2, comma 51 della legge finanziaria 2004, dispone che per l’esecuzione dei relativi versamenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2 comma 44, lettera a), numeri 1) e 2) della citata legge.

     Pertanto, fermo restando la decorrenza dal 17 ottobre 2003 degli interessi, gli importi dovuti saranno determinati tenendo conto dei versamenti in precedenza già effettuati e con le modalità sopra illustrate.

     Il differimento del termine di versamento disposto dalla norma in commento, infatti, non influisce sulla decorrenza degli interessi che, in caso di pagamento rateale, sono calcolati dal 17 ottobre 2003.

     Parimenti, anche coloro che, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 48 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2004, definiscono gli atti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, devono determinare le somme da corrispondere tenendo presente l’entità dei versamenti utili eventualmente effettuati per la definizione degli atti relativi ai precedenti periodi d’imposta (ex articolo 15).

     In particolare, il comma 51 del menzionato articolo 2 dispone che coloro i quali abbiano già effettuato versamenti utili per il perfezionamento delle definizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 289, calcolano le imposte dovute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2) del medesimo articolo 2, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza.

     Gli importi da corrispondere, pertanto, sono determinati sulla base dei versamenti già effettuati dal contribuente in occasione della definizione degli atti relativi a precedenti periodi d’imposta, e variano a secondo che i versamenti già effettuati siano superiori o inferiori ai limiti minimi previsti per la rateizzazione, ossia 3.000 euro per le persone fisiche ovvero 6.000 euro per gli altri soggetti.

     Si rinvia in proposito alle indicazioni fornite in sede di esame dei criteri di definizione (per l’annualità 2002) per i soggetti che avendo effettuato versamenti utili anteriormente al 2 ottobre 2003, intendano accedere alle definizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 289 (paragrafo 3.2.3).

     L’eccedenza di quando dovuto a seguito della nuova definizione, pari al novanta per cento, può essere corrisposta in due rate di pari importo entro le seguenti scadenze:

       – 21 giugno 2004;

       – 16 settembre 2004;

con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004 nella misura del 2,5 per cento annuo.

     In tale circostanza, il versamento della seconda rata delle somme dovute in base alle precedenti scelte definitorie resta anch’essa fissata al 21 giugno 2004.

8.2. Sospensione dei termini

     L’articolo 34, comma 1, lettera c) del decreto in commento reca disposizioni di coordinamento relative alla sospensione dei termini per ricorrere avverso gli atti dell’Amministrazione finanziaria.

     In particolare, la norma sopra citata, nel modificare l’articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge n. 143 del 2003, dispone, per i contribuenti che non provvedono ad effettuare versamenti utili per la definizione degli avvisi di accertamento di cui all’articolo 15 della legge n. 289, notificati alla data del 1° gennaio 2003, il termine per la proposizione del ricorso avverso i menzionati atti

dell’Amministrazione finanziaria è fissato al 18 marzo 2004 e non più al 18 ottobre 2003.

     Al riguardo si ricorda che il comma 8 dell’articolo 15 della finanziaria 2003 prevedeva la sospensione del termine per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi d’accertamento, di cui al precedente comma 1, ed avverso gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 15.

     Il decreto in esame, anziché intervenire sulla disciplina della sospensione, ha fissato direttamente il termine entro il quale presentare il ricorso, consentendo in tal modo ai contribuenti che non si avvalgono della sanatoria delle liti potenziali di impugnare fino al 18 marzo 2004 gli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 289 del 2002. In proposito si evidenzia che, non trattandosi di una sospensione dei termini di impugnazione – atteso il tenore letterale della norma – il ricorso va proposto perentoriamente entro la predetta data del 18 marzo 2004, in quanto l’ordinario termine di impugnazione pendente al 1° gennaio 2003 non ricomincia a decorrere dal 19 marzo 2003, come sarebbe invece avvenuto in caso di sospensione dei termini.

     Il medesimo comma 1, lettera c) dell’articolo 34 del decreto, inoltre, sospende fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della procedura dell’accertamento con adesione di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, con riguardo agli inviti al contraddittorio sanabili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 289.

     In proposito si rileva che la sospensione del termine per il perfezionamento dell’accertamento con adesione interessa tutti gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, per i quali alla data del 1° gennaio 2003 non era ancora intervenuta la definizione. Il termine per il perfezionamento della predetta definizione riprenderà a decorrere dal 19 marzo 2004.

     L’articolo 2, comma 48, ultimo periodo, della legge finanziaria 2004, dispone, a sua volta, che dal 1° gennaio 2004 e fino al 18 marzo 2004, sono sospesi i termini

       – per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni;

       – per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio.

     Si evidenzia che la sospensione dei termini opera esclusivamente per quegli atti i cui rilievi si riferiscono al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, atteso che i periodi d’imposta diversi dal 2002 non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione di cui al comma 48.

9 CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI (ARTICOLO 16)

9.1 Proroga dei termini ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge n. 269 del 2003

     L’articolo 34 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti di cui all’articolo 16 della legge n. 289 e al decreto-legge n. 143 del 2003.

     Il comma 1, lettera a) dello stesso articolo fissa il nuovo termine del 16 marzo 2004 per eseguire versamenti utili per la definizione delle liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003.

     Come già chiarito al punto 8 della circolare n. 51/E del 25 settembre 2003, in merito alla precedente proroga disposta dal decreto-legge n. 143 del 2003, si ribadisce che:

       – possono beneficiare della riapertura dei termini anche i soggetti che hanno già aderito alla definizione entro i termini precedentemente fissati e intendono definire altre liti;

       – qualora il contribuente rilevi che il precedente versamento risulta inferiore all’importo dovuto per la definizione, anche a causa di errore non scusabile, può integrare il pagamento.

      Con il comma 3 del citato articolo 34 sono stati differiti anche altri termini relativi alla definizione delle liti fiscali pendenti. In particolare, è stato disposto il differimento di diritto fino al 30 aprile 2004 della sospensione dei termini processuali e delle liti fiscali che possono formare oggetto di definizione, già fissata fino al 30 novembre 2003 dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2003.

     Inoltre, il termine entro cui gli uffici, ai sensi del comma 8 dell’articolo 16 della legge n. 289, devono trasmettere agli organi giurisdizionali gli elenchi delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione è stato spostato al 16 maggio 2004.

     L’articolo 34 in esame non modifica invece il termine previsto sia per la sospensione dei giudizi che hanno formato oggetto di domanda di definizione sia per la trasmissione delle comunicazioni attestanti la regolarità della definizione e il pagamento di quanto dovuto ovvero per l’eventuale diniego della definizione. Tale termine quindi, in base al comma 8 dell’articolo 16, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 2003, resta fissato, come già chiarito nel punto 8 della circolare n. 51/E del 25 settembre 2003, al 31 dicembre 2004 in caso di pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di sei rate. Nel caso, invece, di dilazione in un massimo di dodici rate trimestrali – che è consentita qualora le somme dovute superino l’importo di 50.000 euro – il predetto termine resta fissato al 30 aprile 2006.

9.2 Liti pendenti al 1° gennaio 2004

     Il comma 49 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2004 ha previsto che “le disposizioni dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16”, alla data del 1° gennaio 2004.

     Come è noto, il predetto articolo 16 consente la chiusura delle liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2003. Il citato comma 49 permette, attraverso l’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, la definizione delle liti instaurate con ricorso alla commissione tributaria provinciale notificato all’ufficio dell’Agenzia tra il 2 gennaio 2003 ed il 1° gennaio 2004. Si sottolinea che le disposizioni introdotte dal comma 49 in esame si applicano solo alle liti sorte nel predetto periodo.

     Per espressa previsione normativa, alle liti definibili ai sensi del comma 49 in commento si applicano, salvo le eccezioni risultanti dal medesimo comma 49, le disposizioni dell’articolo 16; conseguentemente si rendono applicabili le istruzioni impartite con le circolari e risoluzioni emanate in tale materia e richiamate nell’allegato n. 1.

     Il comma 49 del menzionato articolo 2 della legge finanziaria 2004 aggiunge che “si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”. Questo disposto normativo, quindi, consente di definire eccezionalmente anche le controversie per le quali sia intervenuta una pronuncia divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 31 dicembre 2003; circostanza peraltro poco probabile, trattandosi di giudicato relativo a controversia instaurata dopo il 1° gennaio 2003.

9.3 Somme da versare per le liti pendenti alla data del 1° gennaio 2003

     In relazione alle liti già pendenti al 1° gennaio 2003, ai sensi del comma 2-sexies, secondo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n. 143 del 2003, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto, i contribuenti che non hanno effettuato versamenti utili per la chiusura delle liti pendenti ed intendono avvalersi della rateazione di cui al comma 2 dell’articolo 16 della legge finanziaria 2003, devono versare entro il 16 marzo 2004 sia la prima che la seconda, la terza e la quarta rata trimestrale.

     Si evidenzia che sulla prima rata o in caso di versamento in unica soluzione non sono dovuti interessi, stante il tenore del menzionato comma 2 dell’articolo 16, il quale dispone che gli interessi legali sono calcolati sull’importo delle rate successive alla prima.

     Si aggiunge che sulle rate successive alla prima gli interessi sono dovuti dal 17 maggio 2003 fino alla data di versamento, in quanto il legislatore ha disposto espressamente, con il citato comma 2-sexies, che le rate trimestrali decorrono dal 16 maggio 2003.

     In sintesi, la seconda, la terza e la quarta rata scadono il 16 marzo 2004, a prescindere dalla data in cui è stato effettuato il versamento della prima. Per la decorrenza delle rate trimestrali successive bisogna fare riferimento – come si è detto – al 16 maggio 2003: la quinta rata, ad esempio, scade domenica 16 maggio 2004 (con automatica proroga al giorno successivo).

9.4 Somme da versare per le liti pendenti alla data del 1° gennaio 2004

     In relazione alla definizione delle liti di cui al più volte citato comma 49 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2004, il versamento delle somme dovute va effettuato entro il 16 marzo 2004. E’ prevista la possibilità di effettuare il pagamento rateale delle somme da versare in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo ovvero, se la somma da versare – al netto delle somme versate in pendenza di lite e scomputate – supera 50.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, sempre di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 16 marzo 2004 e le altre entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente (16 giugno 2004, 16 settembre 2004, 16 dicembre 2004 e così via).

     La norma, inoltre, dispone espressamente che in ipotesi di versamento rateale gli interessi da applicare alle rate successive alla prima decorrono dal 17 marzo 2004; pertanto la somma dovuta per ciascuna rata successiva alla prima deve essere maggiorata degli interessi legali, con decorrenza da tale data, fino a quella di pagamento.

     Si ribadisce che tale disposizione deve intendersi riferita alle sole liti di cui al comma 49. Ciò in quanto, come chiarito in precedenza, per le liti già pendenti alla data del 1° gennaio 2003 vale sul punto la diversa regolamentazione prevista dall’articolo 16 della legge n. 289 e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 143 del 2003, come modificato dall’articolo 34 del decreto.

9.5 Istanza di trattazione     La lettera b) del comma 12 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2004 ha inserito nel comma 6 dell’articolo 16 della legge n. 289 – che prevede la sospensione delle liti fiscali definibili – le parole “salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione”.

     Tale disposizione consente a coloro che hanno deciso di non avvalersi della definizione delle liti fiscali di attivarsi presso l’organo giudicante con la presentazione di un’istanza di trattazione, affinché non operi la sospensione prevista dal citato comma 6 dell’articolo 16 e la lite possa proseguire il normale iter senza attendere il decorso del periodo di sospensione.

     In proposito si ritiene che il contribuente possa rinunciare all’istanza di trattazione e optare per la definizione della lite, purché tale opzione venga esercitata prima della trattazione della controversia. Ciò può avvenire sia in modo espresso, sia attraverso un comportamento concludente. Ad esempio, il versamento delle somme dovute per la definizione della lite o della prima rata è sufficiente a manifestare la volontà del contribuente di definire la controversia.

9.6 Presentazione della domanda di definizione

     Il D.M. del 16 gennaio 2004 ha fissato al 22 marzo 2004 il termine di presentazione della domanda di definizione sia per le liti già pendenti al 1° gennaio 2003 sia per quelle instaurate successivamente e pendenti alla data del 1° gennaio 2004.

10 DEFINIZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA TASSA AUTOMOBILISTICA ERARIALE (ARTICOLO 5-QUINQUIES)

     L’articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 282 del 2002, riconosce al contribuente la facoltà di definire le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001 connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, tramite il pagamento della sola tassa, senza sanzioni ed interessi. Tale facoltà è riconosciuta anche nell’ipotesi in cui sia stata già notificata la cartella di pagamento. In tale circostanza, tuttavia, le somme dovute per la definizione devono essere versate direttamente al concessionario della riscossione (comma 2 dell’articolo 5-quinquies).

     L’articolo 34 del decreto prevede che il contribuente possa definire le violazioni in commento, commesse entro il 31 dicembre 2001, pagando la sola tassa automobilistica erariale entro il più ampio termine del 16 marzo 2004.

     Il comma 3 del D.M. 16 gennaio 2004, nel ribadire che il termine per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’articolo 5-quinquies è fissato al 16 marzo 2004, ridetermina al 29 marzo 2004 il termine per il pagamento al concessionario della menzionata tassa in caso di avvenuta notifica della cartella di pagamento.

Allegato n. 1

11 ELENCO DEI DOCUMENTI DI PRASSI AMMINISTRATIVA SULLE SANATORIE FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE N. 289

   Circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003 e Circolare n. 7/E del 5 febbraio 2003 (sostituite dalla circolare n. 12/E).

   Circolare n. 12/E del 21febbraio 2003 – Disposizioni in materia di sanatorie fiscali – legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003 e successive modifiche apportate con il decreto-legge del 24 dicembre 2002, n. 282.

   Circolare n. 13/E del 24 febbraio 2003 – Emersione di attività detenute all’estero – Riapertura dei termini – Articoli da 6 a 6-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

   Circolare 17/E del 21 marzo 2003: Chiarimenti in materia di sanatorie fiscali. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni.

   Circolare n. 18/E del 25marzo 2003: Risposte ai quesiti formulati dagli ordini professionali. Disposizioni sulle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

   Circolare n. 19/E del 27 marzo 2003: Risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate a quesiti formulati in occasione del convegno tenutosi a Torino in data 7 marzo 2003. Disposizioni sulle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

   Circolare n. 22/E del 28 aprile 2003 – Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Sanatorie fiscali – Profili interpretativi emersi nel corso dei convegni organizzati dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate.

   Circolare n. 23/E del 29 aprile 2003 – Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Sanatorie fiscali – Società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e aziende coniugali.

   Circolare n. 24/E del 30 aprile 2003 – Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Sanatorie fiscali -Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e pro – loco.

   Circolare n. 25/E del 30 aprile 2003 – Emersione di attività detenute all’estero. Scudo fiscale. Condono per gli imponibili conseguiti all’estero. Proroga dei termini. Ulteriori chiarimenti.

   Circolare n. 26/E del 6 maggio 2003 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Sanatorie fiscali – Regolarizzazioni delle scritture contabili conseguenti alle sanatorie fiscali (Articolo 14).

   Circolare n. 28/E del 12 maggio 2003 – Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Sanatorie fiscali – Profili interpretativi emersi nel corso di incontri con la stampa specializzata.

   Circolare n. 33/E del 13 giugno 2003 – Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Sanatorie fiscali – Articolo 8 e riduzione delle perdite fiscali.

   Circolare n. 51/E del 25 settembre 2003 – Decreto legge 24 giugno 2003, n. 143 – proroga dei termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari ai sensi della legge 24 dicembre 2002, n. 289.

   Risoluzione n. 92/E del 23 aprile 2003 – Richiesta di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

   Risoluzione n. 100/E dell’8 maggio 2003 – Chiusura liti fiscali pendenti – Articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) – Imposta di registro prenotata a debito.

   Risoluzione n. 101/E dell’8 maggio 2003 – Definizione ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei processi verbali di constatazione notificati a società di persone.

   Risoluzione n. 103 del 9 maggio 2003 – Procedura di liquidazione di gruppo dell’IVA – Omesso versamento periodico ed annuale da parte della società controllante – Utilizzabilità delle sanatorie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).

   Risoluzione n. 104 del 9 maggio 2003 – Chiusura liti fiscali pendenti – Articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni – Decisione della Commissione tributaria centrale di rinvio.

   Risoluzione n. 105 del 9 maggio 2003 – Legge n. 289 – Definizione in base all’articolo 9, comma 3-bis.

   Risoluzione n. 146/E del 1° luglio 2003 – Sanatorie fiscali – Articolo 15, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Ambito di operatività.

Allegato n. 2

12 ELENCO RICOGNITIVO DELLE FONTI NORMATIVE DELLE SANATORIE FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE N. 289

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

(legge finanziaria 2003)

  Art. 7: definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo mediante autoliquidazione;

Art. 8: integrazione degli imponibili per gli anni pregressi;

Art. 9: definizione automatica per gli anni pregressi (c.d. condono tombale);

Art. 9-bis: definizione dei ritardati o omessi versamenti;

Art. 11: definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e dell’INVIM;

Art. 12: definizione dei carichi di ruolo pregressi;

Art. 14: regolarizzazione contabile effettuata dai soggetti che abbiano proceduto alla definizione automatica ai sensi dell’art. 8 o dell’art. 9;

Art. 15: definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

Art. 16: chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio.  

D.L. 24 dicembre 2002, n. 282

(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)

  Art. 5: disposizioni in materia di chiusura di partite IVA inattive;

Art. 5 bis: modifica della legge 27.12.2002, n. 289; in particolare proroga al 16 aprile 2003 dell’originario termine (16 marzo 2003) entro il quale effettuare i versamenti per avvalersi delle definizioni;

Art. 5 quinquies: definizione della tassa automobilistica erariale.  

Decreto ministeriale

28 febbraio 2003

  Metodologia per il computo della somma dovuta dai contribuenti che non sono congrui rispetto a studi di settore e parametri

  D.L. 7 aprile 2003, n. 59

(non convertito in legge)

  Proroga al “16 maggio 2003” del termine per avvalersi del condono e dei termini connessi.

Decreto ministeriale

7 aprile 2003

  Proroga dei termini concernenti la decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali e dei termini connessi agli istituti definitori.

Decreto ministeriale 15 aprile 2003

  Rettifica al D.M. 7 aprile 2003

Provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate

15 aprile 2003

  Il termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli artt. 8, 9, 9-bis e 14, legge n. 289/2002 è fissato al 16 giugno 2003. La dichiarazione deve essere redatta su modello approvato con provvedimento 25 febbraio 2003, (pubb. nel S.O. n. 36 alla G.U. n. 56 dell’8 marzo 2003)

D.L. 24 giugno 2003, n. 143

(conv. con modif. dalla legge 1° agosto 2003, n. 212)

  Art. 1: c. 2: proroga al 16 ottobre 2003 dei termini per avvalersi delle definizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché per quelle di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del D.L. n. 282 del 2002;

c. 2-bis: Proroga al 16 ottobre 2003 dei seguenti adempimenti riferiti alla legge n.289/2002: presentazione delle istanze di cui agli articoli 11, c. 1 e 1-bis; sottoscrizione dell’atto di cui all’articolo 12, c. 2, primo periodo e contestuale versamento.

Decreto 3 settembre 2003

(Rideterminazione dei termini connessi ai nuovi termini delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari)

  Art. 1: rideterminazione al 17 ottobre 2003 dei termini di decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali di cui agli artt. 7, 8, 9, 9-bis, 15, 17, della legge n. 289/2002. Proroga degli ulteriori termini connessi contenuti nelle suddette disposizioni: a) al 23 ottobre 2003 (termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui all’art. 8, c. 4); b) al 17 novembre 2003 (termine per la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell’avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli artt. 7, c. 10 e 8, c. 11); c) al 16 gennaio 2004 (termine per il perfezionamento della definizione da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, di cui agli articoli 7, comma 10, secondo periodo, e 8, comma 11, secondo periodo); al 1° marzo 2004 e al 30 giugno 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, (artt. 7, c. 5, ottavo periodo, e 8, c. 3, quinto periodo); i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2004; d) al 21 ottobre 2003 (termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui all’art. 16, c. 4).

  D.L. 30 settembre 2003, n. 269

(conv. con modif. dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

  Art. 34, c. 1, modifiche all’art. 1 del D.L. n. 143 del 2003: lett. a): proroga al 16 marzo 2004 del termine di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 1 del D.L. n. 143 del 2003; lett. b): rideterminazione dei termini connessi contenuti nelle definizioni di cui alla legge n. 289 del 2002 nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003; lett. c) proroga al 18 marzo 2004 del termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria; sospensione, fino al 18 marzo 2004, del termine per l’accertamento con adesione; sostituzione del termine del 16 ottobre 2003 con 16 marzo 2004.

  Comunicato stampa del

14 novembre 2003

  I contribuenti che, prima del 2 ottobre scorso (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003), si sono avvalsi delle definizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, comma 12, 9-bis, comma 1, e 15 della legge n. 289/2002, e che, in relazione a tali definizioni, hanno optato per il pagamento rateale delle somme dovute, sono tenuti a effettuare i relativi versamenti alle scadenze stabilite dalle menzionate norme. Pertanto, il primo versamento rateale va eseguito entro il prossimo 1 dicembre, con decorrenza degli interessi da lunedì 17 ottobre 2003. Per le definizioni perfezionate a decorrere dal 2 ottobre 2003, qualora gli interessati non abbiano optato per il pagamento in unica soluzione, le relative rate dovranno essere versate nei termini che saranno fissati con il decreto previsto all’articolo 34, comma 1, lettera b) del richiamato D.L. n. 269.

  Legge 24 dicembre 2003, n. 350

(legge finanziaria 2004)

  Art. 2: 44. Le disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004. 45. Le disposizioni dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, della legge n. 289/2002, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. 46. Le disposizioni dell’art. 11 della legge n. 289/2002, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. 47. I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 14 della legge n. 289/2002, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289/2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le disposizioni dettagliatamente indicate nel presente comma.

48. Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’art. 15 della legge n. 289/2002, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. 49. Le disposizioni dell’art. 16 della legge n. 289/2002, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lett. a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. 50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge n. 289/2002, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze (cfr DM 16 gennaio 2004) e del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143. 51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli artt.7, 8, 9 e 15 della legge n. 289/2002, e intendono avvalersi, ai sensi dell’art. 34 del citato D.L. n. 269/2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli artt.5 e 11 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).

Decreto 16 gennaio 2004

Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari

  1. Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143/2003, come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a) del D.L. n. 269/2003, avevano già ricevuto la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, dell’avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo, della legge n. 289/2002, effettuano entro il 16 marzo 2004, il versamento utile per il perfezionamento della relativa definizione; per gli stessi soggetti, sono altresì rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, della legge n. 289 del 2002 e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003;

2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 143/2003, ad

effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n. 289/2002, nonché per i contribuenti che provvedono in base alle disposizioni dell’art. 2, commi da 44 a 49, della legge n. 350/2003, ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi previsti, è rideterminato al: a) 22 marzo 2004, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289/2002 e 2, comma 49, della legge n. 350/2003; b) 23 marzo 2004, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui agli articoli 8, comma 4, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera b), della legge n. 350 del 2003; c) 16 aprile 2004, il termine per la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell’avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8, comma 11, primo periodo, della legge n. 289/2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002; d) 17 maggio 2004, il termine per il perfezionamento della definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata; per i medesimi soggetti, sono altresì rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 18 maggio 2004; e) 21 giugno 2004, il termine di versamento della prima rata di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, comma 12, primo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo e 15, comma 5, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 21 giugno 2004, è fissato il termine di versamento della prima rata di cui all’art. 2, commi 44, lettera a), 45, secondo periodo e 48, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004. Ferme restando le rispettive decorrenze degli interessi, per i contribuenti indicati nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata è fissato al 16 settembre 2004; f) 30 novembre 2004, il termine di versamento della terza rata di cui all’art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289/2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269/2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 9-bis e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 30 novembre 2004, è fissato il termine di versamento della terza rata di cui all’art. 2, comma 45, secondo periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004; g) 16 marzo 2005, il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell’art. 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della legge n. 289/2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143/2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, primo periodo, del citato D.L. n. 143/2003 ad effettuare entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 5-quinquies del citato decreto-legge n. 282/2002, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, è rideterminato al 29 marzo 2004.

  Legge 27 dicembre 2002, n. 289

(legge finanziaria 2003)

  Art. 7: definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo mediante autoliquidazione;

Art. 8: integrazione degli imponibili per gli anni pregressi;

Art. 9: definizione automatica per gli anni pregressi (c.d. condono tombale);

Art. 9-bis: definizione dei ritardati o omessi versamenti;

Art. 11: definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e dell’INVIM;

Art. 12: definizione dei carichi di ruolo pregressi;

Art. 14: regolarizzazione contabile effettuata dai soggetti che abbiano proceduto alla definizione automatica ai sensi dell’art. 8 o dell’art. 9;

Art. 15: definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

Art. 16: chiusura delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio.  

D.L. 24 dicembre 2002, n. 282

(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)

  Art. 5: disposizioni in materia di chiusura di partite IVA inattive;

Art. 5 bis: modifica della legge 27.12.2002, n. 289; in particolare proroga al 16 aprile 2003 dell’originario termine (16 marzo 2003) entro il quale effettuare i versamenti per avvalersi delle definizioni;

Art. 5 quinquies: definizione della tassa automobilistica erariale.

  Decreto ministeriale

28 febbraio 2003

  Metodologia per il computo della somma dovuta dai contribuenti che non sono congrui rispetto a studi di settore e parametri

D.L. 7 aprile 2003, n. 59

(non convertito in legge)

  Proroga al “16 maggio 2003” del termine per avvalersi del condono e dei termini connessi.

  Decreto ministeriale

7 aprile 2003

  Proroga dei termini concernenti la decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali e dei termini connessi agli istituti definitori.

  Decreto ministeriale 15 aprile 2003

  Rettifica al D.M. 7 aprile 2003

Provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate

15 aprile 2003

  Il termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli artt. 8, 9, 9-bis e 14, legge n. 289/2002 è fissato al 16 giugno 2003. La dichiarazione deve essere redatta su modello approvato con provvedimento 25 febbraio 2003, (pubb. nel S.O. n. 36 alla G.U. n. 56 dell’8 marzo 2003)

  D.L. 24 giugno 2003, n. 143

(conv. con modif. dalla legge 1° agosto 2003, n. 212)

  Art. 1: c. 2: proroga al 16 ottobre 2003 dei termini per avvalersi delle definizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché per quelle di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del D.L. n. 282 del 2002;

c. 2-bis: Proroga al 16 ottobre 2003 dei seguenti adempimenti riferiti alla legge n.289/2002: presentazione delle istanze di cui agli articoli 11, c. 1 e 1-bis; sottoscrizione dell’atto di cui all’articolo 12, c. 2, primo periodo e contestuale versamento.

Decreto 3 settembre 2003

(Rideterminazione dei termini connessi ai nuovi termini delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari)

  Art. 1: rideterminazione al 17 ottobre 2003 dei termini di decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali di cui agli artt. 7, 8, 9, 9-bis, 15, 17, della legge n. 289/2002. Proroga degli ulteriori termini connessi contenuti nelle suddette disposizioni: a) al 23 ottobre 2003 (termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui all’art. 8, c. 4); b) al 17 novembre 2003 (termine per la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell’avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli artt. 7, c. 10 e 8, c. 11); c) al 16 gennaio 2004 (termine per il perfezionamento della definizione da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, di cui agli articoli 7, comma 10, secondo periodo, e 8, comma 11, secondo periodo); al 1° marzo 2004 e al 30 giugno 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, (artt. 7, c. 5, ottavo periodo, e 8, c. 3, quinto periodo); i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2004; d) al 21 ottobre 2003 (termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui all’art. 16, c. 4).

  D.L. 30 settembre 2003, n. 269

(conv. con modif. dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

  Art. 34, c. 1, modifiche all’art. 1 del D.L. n. 143 del 2003: lett. a): proroga al 16 marzo 2004 del termine di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 1 del D.L. n. 143 del 2003; lett. b): rideterminazione dei termini connessi contenuti nelle definizioni di cui alla legge n. 289 del 2002 nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003; lett. c) proroga al 18 marzo 2004 del termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria; sospensione, fino al 18 marzo 2004, del termine per l’accertamento con adesione; sostituzione del termine del 16 ottobre 2003 con 16 marzo 2004.

  Comunicato stampa del

14 novembre 2003

  I contribuenti che, prima del 2 ottobre scorso (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003), si sono avvalsi delle definizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, comma 12, 9-bis, comma 1, e 15 della legge n. 289/2002, e che, in relazione a tali definizioni, hanno optato per il pagamento rateale delle somme dovute, sono tenuti a effettuare i relativi versamenti alle scadenze stabilite dalle menzionate norme. Pertanto, il primo versamento rateale va eseguito entro il prossimo 1 dicembre, con decorrenza degli interessi da lunedì 17 ottobre 2003. Per le definizioni perfezionate a decorrere dal 2 ottobre 2003, qualora gli interessati non abbiano optato per il pagamento in unica soluzione, le relative rate dovranno essere versate nei termini che saranno fissati con il decreto previsto all’articolo 34, comma 1, lettera b) del richiamato D.L. n. 269.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

(legge finanziaria 2004)

  Art. 2: 44. Le disposizioni degli artt. 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004. 45. Le disposizioni dell’art. 9-bis, commi 1 e 2, della legge n. 289/2002, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. 46. Le disposizioni dell’art. 11 della legge n. 289/2002, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. 47. I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 14 della legge n. 289/2002, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289/2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le disposizioni dettagliatamente indicate nel presente comma.

48. Relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’art. 15 della legge n. 289/2002, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. 49. Le disposizioni dell’art. 16 della legge n. 289/2002, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lett. a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. 50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli artt. 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge n. 289/2002, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze (cfr DM 16 gennaio 2004) e del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143. 51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli artt.7, 8, 9 e 15 della legge n. 289/2002, e intendono avvalersi, ai sensi dell’art. 34 del citato D.L. n. 269/2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli artt.5 e 11 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).

Decreto 16 gennaio 2004

Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari

  1. Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143/2003, come modificato dall’art. 34, comma 1, lett. a) del D.L. n. 269/2003, avevano già ricevuto la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, dell’avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo, della legge n. 289/2002, effettuano entro il 16 marzo 2004, il versamento utile per il perfezionamento della relativa definizione; per gli stessi soggetti, sono altresì rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, della legge n. 289 del 2002 e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003;

2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 143/2003, ad

effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n. 289/2002, nonché per i contribuenti che provvedono in base alle disposizioni dell’art. 2, commi da 44 a 49, della legge n. 350/2003, ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi previsti, è rideterminato al: a) 22 marzo 2004, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289/2002 e 2, comma 49, della legge n. 350/2003; b) 23 marzo 2004, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui agli articoli 8, comma 4, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera b), della legge n. 350 del 2003; c) 16 aprile 2004, il termine per la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell’avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8, comma 11, primo periodo, della legge n. 289/2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002; d) 17 maggio 2004, il termine per il perfezionamento della definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata; per i medesimi soggetti, sono altresì rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 18 maggio 2004; e) 21 giugno 2004, il termine di versamento della prima rata di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, comma 12, primo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo e 15, comma 5, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 21 giugno 2004, è fissato il termine di versamento della prima rata di cui all’art. 2, commi 44, lettera a), 45, secondo periodo e 48, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004. Ferme restando le rispettive decorrenze degli interessi, per i contribuenti indicati nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata è fissato al 16 settembre 2004; f) 30 novembre 2004, il termine di versamento della terza rata di cui all’art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289/2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269/2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 9-bis e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 30 novembre 2004, è fissato il termine di versamento della terza rata di cui all’art. 2, comma 45, secondo periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004; g) 16 marzo 2005, il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell’art. 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della legge n. 289/2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143/2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 2, primo periodo, del citato D.L. n. 143/2003 ad effettuare entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all’art. 5-quinquies del citato decreto-legge n. 282/2002, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, è rideterminato al 29 marzo 2004.