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Wednesday 22 October 2008

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008, n. 158 (GU n. 246 del 20-10-2008). Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008, n.
158 (GU n. 246 del 20-10-2008). Misure urgenti per
contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria
necessita’ ed urgenza di ulteriormente garantire il contenimento del disagio
abitativo relativamente a particolari categorie sociali di conduttori
assoggettati a procedure esecutive di rilascio nei comuni
capoluogo delle aree metropolitane, nonche’ nei comuni ad alta tensione
abitativa con essi confinanti;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana

il
seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di ridurre il disagio
abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie
sociali individuate dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in
attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano
nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, l’esecuzione
dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad
uso abitativo, gia’ sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo
22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e’ ulteriormente differita
al 30 giugno 2009, limitatamente ai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 148.

2. Fino alla scadenza del termine
di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni
dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8 febbraio 2007, n. 9,
nonche’ i benefici fiscali di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 9 del
2007.

3. Alle minori entrate derivanti
dall’attuazione del presente articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per
l’anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.

4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo,
anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 20 ottobre
2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano