Civile

Friday 22 June 2007

DECRETO-LEGGE 18 Giugno 2007, n. 73 Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia.

DECRETO-LEGGE 18 Giugno 2007, n.
73 Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell’energia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Visto l’articolo 117, secondo e
terzo comma, della Costituzione;

Visto il parere motivato C (2006)
6116 reso dalla Commissione europea in data 12 dicembre 2006 nella procedura
d’infrazione 2006/2057;

Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di adottare immediate misure, in
attesa del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE [3] del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, per l’attuazione delle
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell’energia in vista dell’apertura del mercato libero anche ai clienti
domestici a decorrere dal 1° luglio 2007;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro per le politiche europee;

Emana

il
seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l’attività di
distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno
100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto
all’attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data
del 30 giugno 2007 l’attività
di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o
più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all’attività di vendita.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la
separazione funzionale, anche per lo stoccaggio di gas, secondo le direttive
2003/54/CE e 2003/55/CE[4] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di
energia elettrica o di gas naturale garantiscono l’accesso tempestivo e non
discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall’attività
di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete,
strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la
gestione dei contratti di fornitura.

2. A decorrere dal 1° luglio
2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente
contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio
distributore. In mancanza di tale scelta, l’erogazione del servizio per i
clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero
è garantita dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di
vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta
dall’Acquirente Unico Spa di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 16marzo 1999, n. 79 [5]. Le imprese connesse in bassa
tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10
milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

3. L’Autorità per l’energia
elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e
definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per
le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le
forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione
o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono
fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di
verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni
del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di
scelta.

4. Il Ministro dello sviluppo
economico emana indirizzi e, su proposta dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per
assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel
comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il
proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a
condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di
gradualità. Fino all’operatività di tale servizio, la continuità della
fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle
società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente
resi pubblici e non discriminatori.

5. Le imprese di vendita di
energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale
inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix
energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita
nell’anno precedente e indicano le fonti informative disponibili sull’impatto
ambientale della produzione, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il Ministero dello sviluppo
economico adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la
confrontabilità dei prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in
materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro
delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti
dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di
programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive
23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006,
per l’attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008
per pari importi.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2007

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Bonino, Ministro per le politiche
europee

Visto, il Guardasigilli: Mastella