Civile

Tuesday 14 October 2008

DECRETO-LEGGE 13 ottobre 2008, n. 157 – Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilita’ del sistema creditizio. Gazzetta ufficiale 13.10.2008

DECRETO-LEGGE 13 ottobre 2008, n.
157 – Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilita’ del sistema
creditizio. Gazzetta ufficiale 13.10.2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Visto il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58; Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e in particolare l’articolo 3;

Considerate le conclusioni del
Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell’Unione europea per
l’adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Considerato l’accordo raggiunto
il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’area Euro su
un piano d’azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria;

Valutata la straordinaria
necessita’ e urgenza di garantire la stabilita’ del sistema creditizio e la
continuita’ nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori,
nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Ritenuta la straordinaria
necessita’ e urgenza di integrare il programma per la protezione del pubblico
risparmio e per la tutela della stabilita’ finanziaria, definito con il
decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2008; Sulla
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; E m a n a
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e’ autorizzato a concedere la garanzia
dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passivita’ delle banche italiane,
con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e’ autorizzato ad effettuare
operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari
detenuti dalle banche italiane o passivita’ delle
banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di
titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9
ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al
riguardo dalla legislazione vigente. L’onere di tali operazioni per le banche
controparti e’ definito tenuto conto delle condizioni di mercato.

3. Il Ministero dell’economia e
delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e’ autorizzato a concedere la garanzia
dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche
italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilita’ di titoli
utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema. 4. I
crediti del Ministero dell’economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio
generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio. 5.
Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate
sulla base della valutazione da parte della Banca d’Italia dell’adeguatezza
della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita’ di
fare fronte alle obbligazioni assunte. 6. Il Ministero dell’economia e delle
finanze puo’ effettuare le operazioni di cui ai commi
1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti
di capitale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

Articolo 2.

1. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono
stabiliti criteri, condizioni e modalita’ delle operazioni di cui all’articolo
1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui all’articolo 1,
commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto.

2. La garanzia dello Stato di cui
agli articoli 1, commi 1 e 3, sara’ elencata
nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi
eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 8.1.7.

3. Le maggiori entrate derivanti
dal presente decreto sono riassegnate all’apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 13 ottobre
2008

NAPOLITANO Matteoli,

Il Ministro incaricato di
presiedere il Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano