Civile

Monday 05 November 2007

DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007, n.
181 Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale
per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire
l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti
con esigenze imperative di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della
giustizia;

E m a n a

il
seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All’articolo
20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è
sostituita dalla seguente: "Limitazioni al diritto di ingresso e di
soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza";

b) al comma 4 le parole: "solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza
pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "solo per gravi motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza";

c) al comma 5 le parole: "possono essere allontanati solo per motivi di pubblica
sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato," sono
sostituite dalle seguenti: "possono essere allontanati solo per motivi di
sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,";

d) il comma 7 è sostituito dal
seguente:

"7. I provvedimenti di
allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato, nonchè i provvedimenti di allontanamento dei cittadini
dell’Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell’interno con atto
motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla
sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato

all’interessato
e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul
territorio nazionale, che non puo’ essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di
allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica,
fatti salvi i casi di comprovata urgenza.";

e) dopo il comma 7, sono inseriti
i seguenti:

"7-bis. Il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è
adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la
residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è
notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che

non puo’
essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine
stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore
ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento
è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica
sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto
comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti
fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua
permanenza sul

territorio
nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.";

f) al comma 8 le parole: "è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con
l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti:
"è punito con la reclusione fino a tre anni";

g) al comma 9 le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7," sono sostituite
dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis," e le
parole: "quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza
che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato," sono sostituite dalle
seguenti: "quando il provvedimento è

fondato
su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica
sicurezza,".

2. Al decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis (Allontanamento
del cittadino dell’Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento
penale.). – 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per
motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 13,
commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286.

2. Non si dà luogo alla sentenza
di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, nell’ipotesi dei reati di cui all’articolo 380 del codice di
procedura penale.

3. Per i reati di cui
all’articolo 380 del codice di procedura penale, puo’ procedersi
all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa,
non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.".

3. All’articolo
21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole:
"che non puo’ essere inferiore ad un mese." sono inserite le seguenti: "Unitamente al provvedimento
di allontanamento è consegnata all’interessato una attestazione di obbligo di
adempimento dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del
Ministro dell’interno e del Ministro degli

affari
esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza
dell’allontanato.";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:

"2-bis. Qualora il cittadino
dell’Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello
Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver
provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al
comma 2, è punito con l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda da
200 a
2.000 euro.".

4. All’articolo
22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di cui all’articolo 20" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all’articolo 20, comma 7,";

b) al comma 3 sono soppresse le
seguenti parole: "pubblica sicurezza che mettano
a repentaglio la";

c) al comma 4 le parole: "di cui all’articolo 21" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all’articolo 20, comma 7-bis, e all’articolo 21";

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti
dai seguenti:

"7. Contestualmente al
ricorso di cui al comma 4 puo’ essere presentata istanza di sospensione
dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all’esito
dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato resta
sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente
decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al
suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la
sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda,
l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi
essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine
pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell’interessato.".

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì
1° novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell’interno Mastella, Ministro della
giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella