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Thursday 21 February 2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2008, n.23 Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’ articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 9 gennaio 2008, n.23 Regolamento recante norme in materia di
convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo 1-bis,
comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 1-bis, commi 6 e
7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Visto il testo unico delle leggi
in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, recante norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

Visto l’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, concernente l’istituzione del Ministero della pubblica
istruzione;

Visto l’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
ottobre 2007;

Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 5

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della
pubblica istruzione;

Emana

il
seguente regolamento:

Articolo 1.

Definizione

1. Il presente regolamento
disciplina le condizioni e le modalità per la stipula delle convenzioni con le
scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la
determinazione dell’importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti
prescritti per i gestori e per i docenti.

Articolo 2.

Convenzione

1. Le convenzioni di cui
all’articolo 1 sono stipulate tra i dirigenti preposti agli uffici scolastici
regionali ed i gestori delle scuole primarie paritarie, persone fisiche o
rappresentanti legali di enti o associazioni con o senza personalità giuridica,
che ne abbiano fatta richiesta, secondo quanto previsto dal presente
regolamento. Il gestore della scuola primaria paritaria deve essere fornito di
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea.

2. Con la stipula della
convenzione il gestore si obbliga ad osservare le condizioni ed i requisiti
prescritti, di cui alle dichiarazioni previste dall’articolo
3, commi 2 e 3, ed a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe
convenzionata.

3. Con la stipula della
convenzione l’amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare
l’adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si
obbliga a corrispondere all’ente gestore un contributo annuo; la misura del
contributo annuo è fissata, in via generale per tutte le scuole primarie
paritarie convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
nel limite dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa.

Articolo 3.

Istanza di convenzionamento

1. I gestori delle scuole
primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione prevista
dall’articolo 2 ne fanno richiesta all’Ufficio scolastico regionale competente
per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La convenzione
decorre dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

2. Il gestore della scuola
primaria paritaria, nel formulare l’istanza di convenzione, deve dichiarare:

a) che l’ente di cui ha la
rappresentanza, se persona giuridica, ha sede legale ovvero, se sprovvisto di personalità
giuridica, ha il domicilio, oppure, nel caso di persona fisica, ha la residenza
in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea;

b) che permangono i requisiti di
cui all’articolo 1, comma 4, della legge10 marzo 2000, n. 62;

c) che il coordinamento delle
attività educative e didattiche è affidato a soggetto in possesso di titoli
culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale
docente operante nella scuola;

d) che i contratti individuali di
lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore,
fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell’ambito
della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio
nell’ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto
dall’articolo l, comma 5, della legge 10 marzo 2000,n.
62.

3. Il gestore deve altresì
dichiarare che, entro trenta giorni dall’apertura dell’anno scolastico,
provvederà a:

a) fornire un prospetto con
l’indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe;

b) indicare il numero di alunni
iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) indicare, per gli alunni
certificati di cui sopra, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie
dal piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 12, comma 5, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) indicare la documentazione
idonea in ordine alla presenza di alunni con particolari difficoltà di
apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione,
indicando altresì il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.

Articolo 4.

Contributo a carico dello Stato

1. Il contributo annuo di cui
all’articolo 2, comma 3, viene assegnato alle scuole
primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a:

a) numero di classi con una
composizione minima di dieci alunni ciascuna;

b) numero di ore di sostegno per
gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;

c) numero di ore di insegnamento
integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto
aggiuntivo.

2. I criteri per l’assegnazione
dei contributi alle scuole primarie paritarie sono fissati con il decreto del
Ministro della pubblica istruzione di cui all’articolo 1, comma 636, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. L’Ufficio scolastico regionale
si impegna a corrispondere al gestore il contributo annuo fissato nella misura
fissata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all’articolo
2, comma 3.

4. L’Ufficio, in caso di risorse
residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, valuta la possibilità di
corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari
necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di
apprendimento.

5. I contributi annuali sono
corrisposti di norma a rate semestrali.

6. Le nuove convenzioni
assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate un contributo
non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in
corso alla data di entrata in vigore deldecreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Articolo 5.

Adempimenti dell’amministrazione
scolastica statale

1. Il dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale o, per sua delega, un dirigente dell’Ufficio
stesso, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai
sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello
predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Le spese per la registrazione
dell’atto di convenzione sono a carico del gestore.

Articolo 6.

Durata della convenzione

1. La convenzione, con la
decorrenza di cui all’articolo 3, ha una durata massima di
nove anni; il gestore della scuola paritaria può recedere anticipatamente dalla
convenzione, per giustificati e documentati motivi, previa apposita
comunicazione da far pervenire al competente Ufficio scolastico regionale
almeno tre mesi prima della chiusura dell’anno scolastico.

2. La convenzione si risolve di
diritto nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della
parità scolastica nei confronti della scuola convenzionata. La risoluzione di
diritto della convenzione ha effetto dalla data di adozione del provvedimento
di revoca della parità scolastica.

3. Nei casi di gravi irregolarità
di funzionamento della scuola convenzionata, il dirigente preposto all’ufficio
scolastico regionale dispone la sospensione dell’erogazione del contributo
statale con effetto dalla data di comunicazione al gestore della richiesta di
regolarizzazione, costituente avvio del procedimento di revoca della
convenzione, ai sensi dell’articolo 8, dellalegge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 7.

Modifiche della convenzione

1. Per l’aumento o la diminuzione
del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di
sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate
all’atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalità di cui
all’articolo 3, richiede l’atto modificativo della convenzione all’Ufficio
scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e
nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Si
provvede analogamente, mediante stipula di un atto modificativo della
convenzione, in caso di variazione del contributo erogabile dall’Ufficio scolastico
regionale.

Articolo 8.

Norme finali

1. Per l’applicazione delle norme
contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di
attuazione.

2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente
regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica
istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti
il 6 febbraio 2008

Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1,
foglio n. 119.