Lavoro e Previdenza

Thursday 15 November 2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 30 OTTOBRE 2007.P rogrammazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello stato per l’anno 2007. (In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficial

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, 30 OTTOBRE 2007.P rogrammazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello
stato per l’anno 2007. (In attesa di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale)

Visto il decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed
integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull
immigrazione;

Visto, in particolare, l’articolo
3 del Testo unico sull’immigrazione, che dispone che la determinazione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
avviene sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi
d’ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
prevede che, "in caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere
in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per
l’anno precedente";

Considerato che il Documento
programmatico per il triennio 2007-2009, ancorché in fase di avanzata
predisposizione, non è stato ancora emanato in quanto necessita dei conclusivi
passaggi istruttori previsti dalla legge;

Ritenuta l’urgenza di definire,
per le esigenze del mercato del lavoro italiano, la quota di lavoratori
extracomunitari non stagionali da ammettere nel territorio dello Stato per
l’anno 2007;

Visti i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 e 25 ottobre 2006, con i quali la
quota complessiva massima dei lavoratori extracomunitari non stagionali ammessi
in Italia per l’anno 2006 è stata determinata in 470.000 unità;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2007, concernente la Programmazione
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e
dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007;

Vista la relazione in data 12
ottobre 2007 del Gruppo Tecnico di lavoro istituito presso il Ministero
dell’interno ai sensi dell’art. 2-bis del Testo unico sull’immigrazione;

Visto l’articolo 21 del Testo
unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate ai lavoratori
di origine italiana, nonché a favore di Paesi che collaborano nelle politiche
di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione;

Tenuto conto delle necessità e
delle esigenze dei settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori
stranieri anche in posizione dirigenziale o altamente qualificati, nonché del
fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall’estero, in particolari
settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali
nel territorio dello Stato per l’anno 2007, sono ammessi in Italia, per motivi
di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini
stranieri non comunitari, entro una quota massima di 170.000 unità da ripartire
tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della solidarietà
sociale.

Art. 2.

1. Nell’ambito della quota di cui
all’articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale, 47.100 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per
sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così
ripartiti:

a) 4.500 cittadini albanesi;

b) 1.000 cittadini algerini;

c) 3.000 cittadini del
Bangladesh;

d) 8.000 cittadini egiziani;

e) 5.000 cittadini filippini;

f) 1.000 cittadini ghanesi;

g) 4.500 cittadini marocchini;

h) 6.500 cittadini moldavi;

i) 1.500 cittadini nigeriani;

l) 1.000 cittadini pakistani;

m) 1.000 cittadini senegalesi;

n) 100 cittadini somali;

o) 3.500 cittadini dello Sri
Lanka;

p) 4.000 cittadini tunisini;

q) 2.500 cittadini di altri Paesi
non appartenenti all’Unione europea che concludano accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 3.

1. Nell’ambito della quota di cui
all’articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non
stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero
provenienti dai paesi non elencati all’articolo 2, entro una quota di 110.900
unità così ripartite:

a) 65.000 ingressi per motivi di
lavoro domestico o di assistenza alla persona;

b) 14.200 ingressi per il settore
edile;

c) 1.000 ingressi per dirigenti o
personale altamente qualificato;

d) 500 ingressi per conducenti,
muniti di patente europea, per il settore dell’autotrasporto e della
movimentazione di merci;

e) 200 ingressi per il settore
della pesca marittima;

f) 30.000 ingressi per i restanti
settori produttivi.

Art. 4.

1. Nell’ambito della quota di cui
all’articolo 1, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno

per
lavoro subordinato di:

a) 3.000 permessi di soggiorno
per studio;

b) 2.500 permessi di soggiorno
per tirocinio;

c) 1.500 permessi di soggiorno
per lavoro stagionale.

2. Nell’ambito della quota di cui
all’articolo 1, è riservata una quota di 1.500 ingressi ai cittadini stranieri
non comunitari residenti all’estero che abbiano completato
i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In caso di esaurimento della
predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive

richieste
di lavoratori formati ai sensi del citato articolo 23 e dell’articolo 34 del
D.P.R. 31 agosto

1999, n. 394.

Art. 5.

Nell’ambito della quota di cui
all’articolo 1, è consentito l’ingresso di 3.000 cittadini stranieri non
comunitari residenti all’estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti
alle seguenti categorie: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di
interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori
di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

All’interno della quota di cui al
comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di
permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in
permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 6.

1. Nell’ambito della quota di cui
all’articolo 1, per l’anno 2007 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unità,
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e
Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un
apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in
Argentina, Uruguay e Venezuela.

Art. 7.

1. I termini per la presentazione
delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:

a) per i lavoratori provenienti
dai Paesi indicati all’articolo 2, dalle ore 08.00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;

b) per i lavoratori provenienti
dai Paesi diversi da quelli indicati all’articolo 2:

dalle
ore 08.00 del diciottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza alla
persona;

dalle
ore 08.00 del ventunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto, per tutti i restanti settori.

2. Nel limite della quota
complessiva di cui all’articolo 1, sono ammesse le domande di nulla osta al
lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 8.

1. Trascorsi sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote
significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma
restando la quota massima di cui all’articolo 1, possono essere diversamente
ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del
lavoro.

Roma, 30 ottobre 2007.