Lavoro e Previdenza

Friday 11 January 2008

“DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 Dicembre 2007. Esecuzione dell’accordo del 1° agosto 2007, recante: Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 Dicembre 2007. Esecuzione dell’accordo del 1° agosto
2007, recante: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei
luoghi di lavoro".

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1978,
n. 833;

Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 2007, n.
123;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 maggio 2007, n. 117;

Visto l’accordo 1° agosto 2007,
recante: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di
lavoro";

Sulla proposta del Ministro della
salute;

Decreta:

Articolo 1.

1. È reso esecutivo l’accordo 1°
agosto 2007, citato in premessa, di cui all’allegato 1 che costituisce parte
integrante del presente decreto nel quale si razionalizzano gli interventi, che
già sono effettuati a legislazione vigente, al fine di pervenire ad un utilizzo
efficace ed appropriato delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste
ed impiegate a legislazione vigente per la tutela della salute e la prevenzione
nei luoghi di lavoro.

2. Le disposizioni del presente
decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei
Ministri Prodi

Il Ministro della salute Turco

Allegato 1

(art. 1,
comma 1)

Accordo, ai sensi dell’art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il "Patto per la
tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro". Punto non all’o.d.g.
– Repertorio Atti n. 165/CSR – 1° agosto 2007.

Accordo, ai sensi dell’art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il "Patto per la
tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro".Rep. Atti n.
165/CSR del 1° agosto 2007

La conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nella odierna seduta del 1°
agosto 2007:

Visto l’art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,che attribuisce a
questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra il Governo e le regioni e
le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al
fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività
di interesse comune;

Visto il Piano nazionale della
prevenzione 2005-2007, di cui all’allegato 2
all’Intesa sancita nel corso della seduta di questa Conferenza del 23 marzo
2005 (Atto rep. n. 2271), con il quale sono stati esplicitati gli obiettivi e
le attività che devono essere realizzate al fine di migliorare le condizioni di
salute nei luoghi di lavoro;

Vista la lettera in data 2 maggio
2007, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un documento recante "Patto
per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";

Considerato che, nel corso della
riunione tecnica tenutasi il 29 maggio 2007, i rappresentanti del Ministero
della salute si sono impegnati ad inviare una nuova versione dello schema di
accordo, che tenga conto delle osservazioni formulate dalle regioni e province
autonome ed hanno convenuto sulla necessità che lo schema medesimo sia
concertato con gli altri Ministeri interessati;

Vista la nota pervenuta in data
1° agosto 2007, con la quale il Ministero della salute ha comunicato di aver
acquisito il concerto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su
una nuova versione dello schema di accordo trasmessa il 30 luglio 2007;

Considerato che, nel corso
dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero della salute ha consegnato
un’ulteriore nuova versione del documento recante "Patto per la tutela
della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro", rappresentando che su
quest’ultima versione è stato acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e
delle finanze;

Rilevato che, nel corso
dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze ha confermato il proprio parere favorevole;

Acquisito, nell’odierna seduta di
questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

tra il
Governo, le regioni e le province autonome nei termini di seguito riportati:

Patto per la tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Premesso che:

1) la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, è una specifica competenza del Sistema sanitario
nazionale, così come previsto dalla legge n. 833/1978, per il quale rappresenta
un tema di prioritaria importanza, anche realizzando le necessarie integrazioni
con le diverse competenze previste da altre norme;

2) il "cittadino che
lavora", quale portatore di diritti (le prestazioni essenziali) e di
doveri (partecipazione attiva ai programmi di prevenzione) costituisce il
riferimento centrale delle azioni previste dal Patto;

3) l’equità nell’accesso
all’assistenza sanitaria è obiettivo primario del Sistema sanitario nazionale;

4) i dati
statistico-epidemiologici descrivono un contesto in cui la capacità di
intervento e soluzione efficace delle problematiche è disomogenea sia nei vari
settori produttivi sia nei vari territori geografici;

5) negli ultimi anni si è
assistito alla evoluzione delle caratteristiche produttive, e quindi
occupazionali, del Paese (lavoratori a progetto, lavoratori stranieri, etc.),
con evidenti ricadute anche sulla capacità del "sistema" di
affrontare efficacemente le problematiche che da esse
derivano, accentuate queste anche dalla difficoltà di far emergere in maniera
adeguata le sacche di lavoro irregolare presenti in alcuni settori in maniera
prevalente rispetto ad altri;

6) lo scenario produttivo
italiano è caratterizzato dall’essere costituito per più del 95% da aziende di
piccole e piccolissime dimensioni (cioè da 0 a 5 addetti), molte di queste artigiane e
fortemente frammentate sul territorio;

7) ogni anno in Italia si
registrano circa 1 milione di infortuni sul lavoro, di cui circa 1.200 con
esito mortale e più di 25.000 casi di patologia correlata al lavoro;

8) il miglioramento della salute
e della sicurezza dei lavoratori deve rispondere all’esigenza di operare in una
logica di"sistema", all’interno del quale siano individuate le
priorità di intervento, realizzate con appropriate ed efficaci azioni di
prevenzione ed assicurando il reale coinvolgimento di tutti gli attori del
sistema e siano prodotte e diffuse adeguate e fruibili informazioni per
migliorare la conoscenza e per indirizzare le scelte operative;

9) la stesura del nuovo testo
unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta lo strumento di
indirizzo funzionale ad un disegno omogeneo del sistema della prevenzione e di
quanto si muove al suo interno.

Preso atto che:

il
Ministero della salute, anche attraverso l’attività del CCM, le regioni, le
province autonome e le ASL, attraverso i Servizi dei Dipartimenti di
prevenzione, stanno realizzando un decisivo progresso nelle capacità di
approccio e soluzione delle problematiche di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;

tale
miglioramento riguarda le conoscenze sugli eventi e sulle loro cause, la
definizione e l’attuazione di programmi di prevenzione in tutto il territorio
nazionale rispondenti a criteri di efficacia e di concreto miglioramento delle
situazioni carenti;

è stato
avviato positivamente il reale coinvolgimento degli Enti istituzionali centrali
(Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, ISPESL,
INAIL), delle regioni e delle province autonome, delle rappresentanze dei
lavoratori e datoriali;

con il
Piano nazionale della prevenzione (PNP), secondo quanto definito nell’intesa
Stato, regioni e province autonome del 21 marzo 2005, i contraenti hanno
concordato che gli elementi strutturali per un progressivo miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori sono il sistema di sorveglianza
epidemiologica e la realizzazione di piani regionali di prevenzione mirati a
specifici comparti o rischi;

in
questi anni la pianificazione delle regioni e delle province autonome ha
perseguito obiettivi:

a) per migliorare la conoscenza
dei livelli di applicazione della normativa e di identificazione delle
criticità e, conseguentemente, delle azioni per risolverle;

b) per implementare la sorveglianza
epidemiologica degli infortuni e malattie professionali, in collaborazione con
INAIL ed ISPESL;

c) per migliorare l’efficacia
degli interventi sul territorio definendo e realizzando piani di prevenzione e
interventi di vigilanza, in coerenza con quanto definito a livello nazionale
con il PNP;

d) per adeguare l’azione di
prevenzione, attraverso la emanazione delle linee
guida sull’applicazione del decreto legislativo n. 676/1994 e lo sviluppo delle
"buone prassi" spesso redatte in collaborazione con le altre
istituzioni e le parti sociali;

e) per assicurare il sostegno
alle micro ed alle piccole imprese, attraverso la informazione
e l’assistenza offerta tramite sportelli informativi delle ASL italiane, numeri
verdi, siti internet diffusi nella rete dei servizi territoriali dei SS.SS.RR. e attraverso il sostegno alla formazione di datori di
lavoro, lavoratori, R.L.S., RSPP ed ASPP;

il
Ministero della salute sta realizzando, anche attraverso finanziamenti ad hoc,
in collaborazione con Enti ed istituzioni, attività che supportino e
contribuiscano al rafforzamento del sistema di prevenzione nei luoghi di
lavoro; tali progetti riguardano:

a) il supporto alla redazione del
testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,

b) la costruzione di una rete per
la promozione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro articolata nelle
regioni e nelle province autonome e basata sul confronto tra istituzioni e
parti sociali;

c) il miglioramento della
raccolta e la registrazione delle segnalazioni di patologie correlate al lavoro
da parte dei Servizi di prevenzione secondo un modello strutturato, denominato
MALPROF, già realizzato in alcune regioni, anche al fine di concorrere alle
finalità del decreto legislativo n. 38/2000[5];

d) la prosecuzione del progetto
ISPESL- Regioni-INAIL denominato "infortuni gravi e mortali" che
prevede la rilevazione e l’analisi delle dinamiche di accadimento degli
infortuni mortali attraverso l’applicazione del modello "Sbagliando s’impara";

e) una campagna informativa di
prevenzione dei tumori nei luoghi di lavoro;

f) il data
linkage archivi INAIL, INPS e IPSEMA;

g) la valutazione di efficacia
degli interventi di prevenzione per gli infortuni mortali sul lavoro;

Si conviene quanto segue:

1. Obiettivi strategici del SSN
per il consolidamento e lo sviluppo dell’attuale sistema.

Il presente Accordo è diretto a
razionalizzare gli interventi che già sono effettuati a legislazione vigente,
al fine di pervenire ad un utilizzo efficace, efficiente, ed appropriato delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste ed impiegate a legislazione
vigente per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro.

1.0 Migliorare l’omogeneità degli
interventi di prevenzione (informazione, formazione, assistenza, vigilanza) sia
come copertura quantitativa del territorio nazionale, sia come metodologia di
intervento.

1.1 Migliorare la conoscenza dei
fenomeni di salute legati all’attività lavorativa, attraverso l’utilizzo delle
informazioni delle fonti correnti ufficiali disponibili per una compiuta ed
efficace programmazione e valutazione dell’attività di prevenzione, attraverso
la definizione di priorità (di ambiti produttivi, geografici, di rischio,
etc.), di strategie e piani di intervento, sia a livello nazionale che a
livello locale delle regioni e province autonome e delle singole ASL.

1.2 Rafforzare la capacità di
programmare e realizzare le attività di prevenzione secondo
criteri di efficacia.

1.3 Sviluppare la capacità del
Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di concertare
una programmazione che individui, sulla base delle evidenze epidemiologiche,
obiettivi di salute nei luoghi di lavoro da perseguire in tutto il territorio
con programmi di azione nazionali.

1.4 Definire protocolli operativi
e linee guida di indirizzo per la realizzazione uniforme dei programmi
nazionali concordati.

1.5 Realizzarne ampia ed adeguata
diffusione informativa.

1.6 Condividere a livello
nazionale indicatori atti a misurare il processo, gli esiti, l’efficacia e
l’efficienza delle azioni realizzate.

1.7 Monitorare il raggiungimento
degli obiettivi dei programmi mediante indicatori di processo, di impatto e,
per quanto possibile, di esito, al fine di valutare sia l’efficienza del
sistema che l’efficacia delle attività svolte.

1.8 Favorire forme di
razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse rese disponibili da parte di
ciascuno dei soggetti titolari di poteri di intervento in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di potenziare tutte le
attività di iniziativa dei servizi pubblici, privilegiando la programmazione di
piani di intervento strutturati e a valenza territoriale ampia.

1.9 Realizzare una
efficace comunicazione delle dinamiche e dei contenuti che operano
all’interno del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche diffondendo
le informazioni disponibili, per vari soggetti, (in termini di rischi, di
danni, di soluzioni, etc.) utile alle specifiche attività.

1.10 Implementare programmi di
promozione della salute e della sicurezza, intesi come strumento efficace per
la crescita della cultura della prevenzione e per il sostegno al contenimento
dei rischi collegato con comportamenti corretti.

1.11 Definire i ruoli e i compiti
del Servizio sanitario nazionale e le sinergie con le altre Istituzioni, per
eliminare le differenze fra territorio e territorio, la non adeguata
integrazione operativa fra i vari soggetti, la sovrapposizione degli
interventi.

1.12 Disciplinare il
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza
svolto attraverso i Comitati regionali di coordinamento, di cui all’art.
27 del decreto legislativo n. 626/1994.

1.13 Condividere e analizzare le
informazioni disponibili, al fine di orientare la programmazione e l’attuazione
degli interventi in maniera omogenea, integrata, sinergica e mirata sulle
situazioni di rischio prioritario. La specificità di ciascun soggetto dovrà
permettere, in tale ottica di integrazione, la costruzione del quadro delle
problematiche e delle soluzioni attuate che comprenda
tutto lo scenario: la tutela della salute e la sicurezza, la regolarità del
lavoro, la corretta attuazione degli adempimenti normativi, etc.

1.14 Rafforzare il ruolo del
servizio pubblico, quale riferimento e "regolatore" del sistema,
assicurando chiarezza e certezza delle regole, indirizzo e assistenza verso
l’attuazione della normativa ed efficacia nella verifica del buon funzionamento
del "sistema sicurezza" delle aziende.

Il raggiungimento degli obiettivi
strategici deve rispettare criteri e vincoli di carattere generale, omogenei
per tutto il

territorio
nazionale e riguardanti:

I Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA).

I Livelli Essenziali di
Assistenza rappresentano l’interfaccia di riferimento riguardo le prestazioni erogabili da parte dei Servizi delle ASL, valutandone,
peraltro, la loro comprovata efficacia al fine di razionalizzare l’offerta
stessa di prestazioni obsolete e/o di non provata efficacia.

L’erogazione dei LEA rappresenta
la base strutturale delle prestazioni attraverso cui si realizzano i piani
mirati di prevenzione e, in generale, tutta l’attività di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Risorse.

Gli obiettivi e le attività
previste nel presente documento saranno realizzate attraverso la
razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse correnti.

Le regioni si impegnano ad
operare una razionalizzazione degli interventi che consenta una copertura di
almeno il 5% delle unità locali oggetto di intervento ispettivo in un anno e le
regioni che hanno già raggiunto l’obiettivo dovranno garantire almeno il
mantenimento dei livelli di attività erogati.

L’allocazione delle risorse è
modulata in base alla domanda di salute della popolazione lavorativa e su
espliciti criteri e ambiti di priorità concordati a livello nazionale e
contestualizzati a livello delle singole regioni e delle province autonome,
anche attraverso la realizzazione di piani mirati di prevenzione.

Gli indicatori di attuazione del
presente accordo rientrano nell’ordinaria verifica di erogazione del LEA.

Il potenziamento operativo dei
Servizi delle ASL, anche in seguito alla rilevazione dell’assetto organizzativo
e produttivo dei Servizi medesimi, coerente e funzionale in rapporto ai LEA ed
alle esigenze territoriali riguardo alla struttura produttiva/occupazionale, di
rischio, di dati epidemiologici sui danni alla salute della popolazione
lavorativa. Il potenziamento operativo, oltre che riguardare la consistenza
numerica e professionale dei Servizi, si realizzerà attraverso l’aggiornamento
continuo degli operatori al fine di adeguare l’attività di prevenzione alle
esigenze di tutela della salute all’interno del mercato del lavoro in continua
evoluzione. A tal fine il Ministero della salute si impegna a sostenere
progetti strategici di sistema tesi a conseguire obiettivi del Patto, utilizzando
le risorse del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie (CCM) di cui alla legge n. 138 del 2004.

Indicatori di monitoraggio e
valutazione delle attività.

L’attività di controllo e di
vigilanza necessita di una maggior omogeneità di copertura in tutto il
territorio nazionale, garantendo le regioni e province autonome, il
raggiungimento di standard minimi definiti nei piani nazionali. Obiettivo della
razionalizzazione degli interventi realizzati a legislazione vigente è
pervenire ad un livello di 250.000 interventi ispettivi all’anno,
proporzionati, per ciascuna regione e provincia autonoma alla consistenza
numerica delle unità locali delle imprese attive nei rispettivi territori.

La definizione degli standard
quantitativi di attività sono funzionali alla realizzazione dei piani di
prevenzione definiti in base a criteri di priorità e di efficacia.

La complessiva attività per il
raggiungimento degli obiettivi del patto è sottoposta a monitoraggio periodico
e a valutazione finale. Ciò al fine di apportare eventuali implementazioni di
quanto posto in essere e per trarre tutti gli elementi utili alla
programmazione del periodo successivo. A tal fine saranno definiti e condivisi
indicatori che permettano l’attività di monitoraggio e
valutazione sia al livello centrale del Ministero della salute che delle
singole regioni e province autonome.

Tali indicatori riguarderanno:

Le risorse impegnate: costo %
delle strutture deputate allo svolgimento di programmi/attività finalizzati
alla tutela della salute, sicurezza e promozione della salute nei luoghi di
lavoro sul costo totale del Servizio sanitario regionale.

Indicatori di bisogno:

tasso
grezzo di infortuni indennizzati;

tasso
standardizzato di infortuni indennizzati;

indice
di gravità degli infortuni del territorio=Infortuni con indennità
permanente+infortuni con esito morte/infortuni totali indennizzati.

Indicatori di attività/copertura:

numero
di Unità locali controllate/numero di Unità locali totali = %;

numero
cantieri controllati/numero notifiche (ex art. 11 del decreto legislativo n.
494/1996) = %;

altri
indicatori sul versante della promozione della salute e sicurezza, assistenza,
informazione e formazione da selezionare tra quelli previsti nel documento
tecnico conclusivo del Mattone 15 –

Assistenza sanitaria collettiva.

Indicatori di risultato: numero
prescrizioni ottemperate/numero prescrizioni totali= %.

2. Tematiche di particolare
rilevanza per il Servizio sanitario nazionale.

All’interno delle linee
strategiche delineate, si definiscono quali obiettivi specifici:

2.1 La costruzione del Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Tale obiettivo deve avvalersi,
quali strumenti operativi, degli attuali Flussi informativi INAIL-ISPESL-Regioni,
dei dati relativi al Repertorio nazionale infortuni mortali e gravi, delle
risultanze dell’attività di Monitoraggio nazionale 626, del Registro nazionale
mesoteliomi (ReNaM) e del costituendo Registro nazionale degli agenti chimici,
del Sistema informativo MALPROF sulle patologie correlate al lavoro, del
Registro nazionale malattie professionali (ex decreto legislativo n. 38/2000)
istituito presso INAIL e dei dati della Borsa continua nazionale del lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In relazione alle attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale (vigilanza, informazione e formazione, buone prassi, sorveglianza
sanitaria, promozione della salute, ecc…), si concorrerà alla gestione del
Sistema informativo integrato anche attraverso uno specifico protocollo
d’intesa tra Ministero della salute (CCM), regioni e province autonome
individuando una tecnostruttura operante presso l’ISPESL cui vengano
affidati il raccordo e la divulgazione dei risultati delle attività svolte;

2.1.a) per ottenere un diffuso ed
omogeneo utilizzo del patrimonio informativo esistente saranno realizzate
specifiche attività di aggiornamento del personale utilizzatore, valorizzando
le esperienze formative nazionali e regionali già consolidate;

2.1.b) si opererà per un nuovo
sistema informativo che, partendo dal protocollo d’intesa INAIL-ISPESL-Regioni
del luglio 2002 ed attualizzandone i contenuti e le attività, attraverso la
partecipazione diretta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale realizzi il Sistema informativo nazionale della
prevenzione;

2.1.c) saranno previsti, inoltre,
flussi bidirezionali sia con i medici competenti delle aziende sia con i medici
di medicina generale;

2.2 alla programmazione regionale
derivante dalle specificità territoriali, si affianca la programmazione di
azioni su tutto il territorio nazionale, concordate tra i livelli di governo
centrale e di governo territoriale, con il metodo indicato in questo documento;

2.2.1 i dati oggi disponibili
indicano che è di particolare urgenza avviare piani nazionali nei comparti
delle costruzioni edili, della agricoltura-selvicoltura e nei confronti del
rischio cancerogeno in relazione alla diffusione e/o gravità dei rischi connessi;

2.2.2 l’efficacia delle azioni
presuppone la condivisione e l’integrazione di tutti i soggetti, tenendo conto
di quelle degli altri Ministeri ed Enti operanti per la tutela del lavoro
competenti in materia, al fine di supportare le situazioni più carenti e
ottimizzare l’utilizzo delle risorse destinate alla tutela della salute sul
lavoro;

2.2.3 il coordinamento delle
attività di prevenzione e vigilanza è svolta dalle Regioni che si avvalgono dei
Comitati

regionali
di coordinamento ex art. 27 del decreto legislativo n. 626/1994.

L’attività di coordinamento
regionale dovrà svolgersi attraverso:

l’utilizzo
dei sistemi informativi correnti a supporto della definizione degli obiettivi e
delle strategie di intervento;

la
definizione dei settori prioritari per gli interventi di vigilanza;

l’attuazione
di piani di attività e di progetti operativi regionali da attuare a livello
territoriale;

la
verifica dei risultati;

2.2.4 le regioni e le province
autonome valuteranno l’opportunità di attivare, a livello provinciale,
ulteriori forme di coordinamento in risposta ad
eventuali esigenze territoriali.

2.3 Promuovere la partecipazione
dei vari soggetti del sistema, realizzando anche un adeguato sostegno alle
imprese.

Il raggiungimento di livelli di
efficacia degli interventi presuppone un altro basilare elemento di
funzionamento del sistema:

la
partecipazione di tutti i soggetti.

In tale filone si inserisce
l’attività di sostegno ed assistenza alle imprese, intesa questa come reale
coinvolgimento e partecipazione delle stesse al processo di sicurezza al loro
interno, attraverso:

la
realizzazione di adeguati strumenti informativi per le imprese, soprattutto le
più piccole, a cura dei soggetti pubblici in collaborazione con gli enti di
riferimento;

la
programmazione e svolgimento di attività formative per la prevenzione secondo
due direttrici:

1) continuare nelle attività di
formazione finalizzate alla conoscenza delle norme di legge e tecniche in
materia di prevenzione, anche in rapporto ai piani nazionali e regionali di
prevenzione;

2) inserendo il tema della
formazione in materia di prevenzione nei programmi di formazione professionale,
nei moduli di formazione per l’apprendistato e, in particolare, affermando il
principio e la pratica della formazione a questi scopi come parte della
formazione continua in coerenza con le norme del regolamento CE n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo. A questo scopo
vanno realizzati i necessari rapporti con i Fondi Interprofessionali secondo le
intese intercorse tra Regioni e parti sociali;

la
realizzazione di attività di "sportello" per i soggetti della
prevenzione presenti nelle imprese, attraverso cui veicolare i contenuti di cui
sopra e, comunque, costituire punti "fisici" di riferimento per le
stesse;

il
coinvolgimento delle associazioni dei lavoratori e datoriali nelle fasi
operative dei piani di prevenzione attuati dalle ASL;

la
condivisione delle informazioni ai fini di sinergie operative.

2.4 Diffondere le conoscenze,
anche per favorire l’attività di promozione della salute nei luoghi di lavoro e
nel territorio.

Diffusione e dell’utilizzo delle
conoscenze in merito ai fenomeni legati alla salute dei lavoratori come
strumento di rafforzamento e di sostegno alle attività dei piani di
prevenzione, attraverso:

informazione,
formazione ed assistenza svolte attraverso gli sportelli per la prevenzione
quale "servizio multidisciplinare per la salute e sicurezza nel
lavoro" integrando competenze e funzioni diverse dei soggetti pubblici
impegnati in materia, eventualmente coinvolgendo gli Organismi paritetici
costituiti ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994;

implementazione
dei flussi informativi esistenti e produzione di report periodici;

realizzazione
di campagne informative su situazioni di particolare rilevanza ed interesse
finalizzate a indirizzare adeguatamente le azioni di prevenzione e promozione
della salute e della sicurezza.

Una particolare attenzione deve
essere posta verso il mondo della scuola quale luogo e ambito privilegiato per
trasmettere e veicolare contenuti e tematiche che
permettano a chi si affaccia sul mondo del lavoro di essere adeguatamente
informato e protagonista della tutela della propria salute.

2.5 Implementare e rivisitare
l’attività complessiva di sorveglianza sanitaria in modo da renderla adeguata
all’evoluzione normativa e produttiva, eliminando pratiche inutili ai fini
prevenzionali.

2.5.a) Tale tematica, nel suo
sviluppo, dovrà tenere conto dei nuovi bisogni di salute dei lavoratori ed il
contributo che i professionisti devono assicurare.

2.5.b) Si deve pervenire ad una
struttura dell’offerta di servizi e prestazioni di sorveglianza sanitaria, che
sia orientata a:

sviluppare
l’attività di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per
un’analisi sistematica e globale delle problematiche di salute nei luoghi di
lavoro;

definire
protocolli sanitari mirati alle reali situazioni di rischio e alla loro rispondenza
a criteri di provata efficacia;

utilizzare
in maniera efficace i dati epidemiologici correnti e quelli derivanti
dall’esercizio dell’attività all’interno delle aziende;

assicurare
collaborazione e scambi informativi sulle situazioni di rischio nei riguardi
degli organi di vigilanza delle ASL;

migliorare,
anche attraverso la definizione di protocolli operativi locali e, comunque, in
coerenza con programmi nazionali già in essere, la rilevazione e la
trasmissione delle informazioni circa i casi di malattia professionale e
correlate al lavoro.

All’attuazione di quanto previsto
dal presente Accordo le amministrazioni coinvolte provvedono nell’ambito delle
risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia