Lavoro e Previdenza

Friday 02 March 2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2007(GU n. 45 del 23-2-2007).Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 35, commi 4 e 4-bis, del d

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 gennaio 2007(GU n. 45 del 23-2-2007).Autorizzazione
a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato e procedure selettive
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 35, commi 4 e 4-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in favore di Ministeri, Enti pubblici non economici ed
Agenzie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004,
n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Vista la legge 23 dicembre 2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che conferma, per le
Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici non economici, Agenzie ed enti di
ricerca, la disciplina prevista dall’art. 1, commi 95, 96 e 97 della citata
legge n. 311/2004;

Vista la legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n.
233, concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto in particolare, l’art. 1,
comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 che, nel modificare il
secondo periodo del comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, subordina l’avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli
enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle
200 unita’, all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Viste le richieste di
autorizzazione a bandire trasmesse dal1e Amministrazioni ai sensi del citato art. 1, comma 104, della legge n. 311/2004;

Viste le note n. 263778 del 17
luglio 2006, n. 0351820 e n. 0351822 del 27 settembre 2006 con le quali il Ministero degli affari esteri ha chiesto
l’autorizzazione a bandire, rispettivamente, concorsi per venticinque posti di
segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica, per venticinque
posti di funzionario amministrativo, consolare e sociale, posizione economica
C2 e per venti posti di funzionario tecnico aggiunto per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra, posizione economica C1;

Vista la nota n. 0076585 del 6
ottobre 2006, con la quale l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali ha chiesto l’autorizzazione a bandire un
corso-concorso per trecento segretari comunali ai fini dell’iscrizione all’albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali;

Considerato che, con riferimento
alla suddetta richiesta dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali, all’atto dell’effettiva assunzione dei
segretari comunali e provinciali gli oneri saranno posti a carico dell’ente
territoriale con cui verra’ ad instaurarsi il rapporto di servizio, nei limiti
di spesa previsti dalle disposizioni finanziarie vigenti per gli enti locali;

Vista la nota n. 3.579 dei 15
maggio 2006, con la quale il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili
del fuoco, ha chiesto l’autorizzazione a bandire concorsi per la copertura di
milleventuno posti nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Vista la richiesta di
autorizzazione a bandire procedure concorsuali trasmessa dall’Istituto
nazionale previdenza sociale che riguardano particolari professionalita’ quali
avvocati, medici e ispettori;

Visto l’art. 1,
comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la
rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui
all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sulla base
dei principi e criteri di cui all’art. 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all’art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto
comunque conto del processo di innovazione tecnologica;

Visto l’art. 11 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo
2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», che, nel
modificare l’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che le
amministrazioni, nell’individuazione delle dotazioni organiche, non possono
determinare, in presenza di vacanze di organico,
situazioni di soprannumerarieta’ di personale, anche temporanea, nell’ambito
dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale;

Visto l’art. 4 del ripetuto
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge
del 9 marzo 2006, n. 80, il quale prevede che l’avvio delle procedure
concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, di cui al comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si
applica anche procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti
superiori alle cinque unita’;

Vista la nota n. 684 del 24
ottobre 2006 con la quale il Ministero della giustizia
– Dipartimento organizzazione giudiziaria, ha chiesto l’autorizzazione ad
avvalersi, a tempo determinato, di cinquecentocinquantotto operatori
giudiziari, posizione economica B1, al fine di far fronte alle particolari
situazioni di necessita’ in cui versa l’amministrazione giudiziaria in
conseguenza delle significative riforme normative e organizzative attuate negli
ultimi anni;

Ritenuto, pertanto, di poter
autorizzare un numero di procedure di reclutamento in favore delle
amministrazioni di cui al comma 4 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, compatibilmente con i limiti assunzionali previsti, a decorrere
dall’anno 2008, dal citato art. 1, comma 103 della
legge n. 311/2004;

Ritenuto di autorizzare in favore
delle amministrazioni richiedenti un numero di posti sulla base delle richieste
strettamente indispensabili subordinatamente alla verifica del rispetto delle
previsioni di cui al citato art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di
rideterminazione delle dotazioni organiche, nonche’ dell’espletamento delle
procedure di mobilita’ volontaria, anche con riferimento all’acquisizione di
dipendenti provenienti dalla trasformazione di amministrazioni pubbliche e di
dipendenti in situazione di eccedenza o disponibilita’, a cui
successivamente dovra’ seguire la comunicazione di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001;

Considerato che le
amministrazioni dello Stato devono procedere, ai sensi dall’art.
1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, al riordino dei rispettivi assetti organizzativi
e delle dotazioni organiche, tenuto conto che la medesima disposizione
legislativa ha previsto un’espressa delega in favore del Governo rivolta ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione n. 233/2006, uno o piu’ decreti
legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con
le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato
dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto, altresi’, di
autorizzare l’avvio di procedure di reclutamento per un numero di posti
compatibili con i vincoli assunzionali previsti, relativamente al triennio
2007/2009, dalla normativa finanziaria, tenuto conto della scarsita’ delle
risorse finanziarie disponibili ai fini della relativa autorizzazione ad
assumere previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di autorizzare il
Ministero degli affari esteri ad avviare procedure concorsuali per venticinque posti
di segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica, per venticinque
posti di funzionario amministrativo, consolare e sociale, posizione economica
C2 e per venti posti di funzionario tecnico aggiunto per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra, posizione economica C1;

Ritenuto, altresi’, di
autorizzare l’Agenzia autonoma dell’albo dei segretari comunali e provinciali
ad avviare procedure concorsuali al fine di assicurare la presenza di segretari
comunali e provinciali in tutti gli enti locali che si trovano ad operare in
condizioni di estrema difficolta’, anche in considerazione che il numero dei
segretari comunali in posizioni di disponibilita’ si e’ notevolmente ridotto;

Ritenuto di autorizzare
l’Istituto nazionale della previdenza sociale ad avviare procedure concorsuali
concernenti il reclutamento di medici, avvocati ed ispettori al fine di
fronteggiare il preoccupante contenzioso in atto presso l’Istituto, nonche’
fronteggiare la lotta all’evasione ed all’elusione contributiva;

Ritenuto di autorizzare il
Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, ad avviare le
citate procedure di reclutamento per la copertura di milleventuno posti nei
ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto dell’urgente
necessita’ di provvedere alla copertura di qualifiche operative di specifica e
diretta attinenza con lo svolgimento delle attivita’ del Corpo dei Vigili del
fuoco in materia di soccorso tecnico urgente e prevenzione incendi;

Ritenuto, infine, di autorizzare,
ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il Ministero della giustizia – Dipartimento organizzazione giudiziaria,
ad avviare procedure selettive a tempo determinato per cinquecentocinquantotto
operatori giudiziari, posizione economica B1, al fine di far fronte alle
particolari situazioni di necessita’ in cui versa l’amministrazione giudiziaria
in conseguenza delle significative riforme normative e organizzative attuate
negli ultimi anni;

Vista la nota n. 48836 del 9
novembre 2006 del Ministro della funzione pubblica con la quale si chiede il
parere del Ministro dell’economia e delle finanze in ordine alle richieste di
autorizzazione a bandire delle predette ulteriori amministrazioni;

Acquisito il parere del Ministro
dell’economia e delle finanze concernente le suindicate richieste di
autorizzazione a bandire con nota n. 26850 del 19 dicembre 2006;

Visti gli articoli 30 e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e
modificato;

Ritenuto, pertanto, che le
predette amministrazioni possano, ai sensi dell’art. 1, comma
104, del decreto legislativo 30 dicembre 2005, n. 311, essere
autorizzate ad avviare le citate procedure di reclutamento;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, concernente «Delega di funzioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione
nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi
Nicolais»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Amministrazioni di cui alla
tabella allegata al presente decreto sono autorizzate, ai sensi dell’art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e nel rispetto delle disposizioni e degli adempimenti previsti, in particolare
in materia di organici, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad avviare, nel
triennio 2007/2009, procedure di reclutamento per complessivi seimilaquattrocentottantacinque
posti cosi’ come suddivisi tra le amministrazioni di cui alla citata tabella.

2. Nell’ambito del contingente di
posti di cui alla ripetuta tabella, il Ministero dei beni culturali, il
Ministero dell’interno e l’INAIL sono, altresi’, autorizzati ad avviare
procedure selettive interne relative a progressioni verticali di passaggio da
un’area professionale all’altra, rispettivamente, per un totale di
millecentosessanta, seicentodieci e settecentotrentotto unita’ di personale per
l’accesso ai profili professionali delle posizioni economiche C1 e B1.

3. L’avvio delle procedure di
reclutamento di cui al comma 1 restano, comunque, subordinate al rispetto delle
previsioni di cui all’art. 1, comma 93, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dell’art. 11 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, nella legge del 9 marzo 2006, n. 80, nonche’
degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
successivamente modificato ed integrato, nonche’ alla trasmissione al
Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio personale pubblica
amministrazione, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, della copia dell’atto di
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Le procedure di reclutamento
di cui al comma 1 del presente articolo possono, altresi’, essere avviate
tenendo conto dell’effettiva vacanza dei posti in organico relativi
alle singole posizioni alla data di emanazione dei relativi bandi di concorso.

5. Le medesime Amministrazioni
sono, altresi’, tenute a trasmettere il provvedimento di nomina delle relative
commissioni di concorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il Ministero degli affari
esteri e’ autorizzato ad avviare procedure concorsuali per complessivi
venticinque posti di segretari di legazione in prova nella carriera
diplomatica, venticinque posti di funzionario amministrativo, consolare e
sociale (posizione C2) e venti posti di funzionario aggiunto tecnico-informatico
(posiz. C1).

2. L’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e’ autorizzata ad
avviare procedure concorsuali per trecento posti di segretario comunale e
provinciale ai fini dell’iscrizione all’albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali.

3. Il Ministero dell’interno –
Dipartimento dei Vigili del fuoco, e’ autorizzato ad avviare procedure
concorsuali per la copertura di milleventuno posti nei ruoli del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.

Art. 3.

Il Ministero della giustizia –
Dipartimento organizzazione giudiziaria, e’ autorizzato, ai sensi dell’art. 35,
commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare
procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato per
cinquecentocinquantotto operatori giudiziari, posizione economica B1, al fine
di far fronte alle particolari situazioni di necessita’ in cui versa
l’amministrazione giudiziaria in conseguenza delle significative riforme
normative e organizzative attuate negli ultimi anni.

Il presente decreto, previa
registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2007.

p. Il
Presidente

del
Consiglio dei Ministri

Nicolais

Registrato alla Corte dei conti
il 9 febbraio 2007.

Ministeri istituzionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 21.