Enti pubblici

Monday 09 July 2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 Giugno 2007 Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 Giugno 2007 Decentramento delle funzioni catastali ai
comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n.
59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’art. 1,
comma 194, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto, in particolare, l’art. 66
del decreto legislativo n. 112 del 1998, che prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione,
utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto
edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli
estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato,
dall’art. 65 del predetto decreto legislativo n. 112, in materia di gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro
utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

Visto l’art. 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59 e l’art. 7 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla
individuazione del complesso di risorse da destinare all’esercizio delle
funzioni catastali;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante "Riforma
dell’organizzazione del governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59" e, in particolare, l’art. 64 che ha istituito l’Agenzia del
territorio;

Visto il decreto ministeriale 28
dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state
rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste
dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 14,
concernente l’affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla
conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l’esercizio delle stesse;

Visto l’art. 32 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 in
ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali;

Visto il decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82, recante il "Codice dell’amministrazione digitale" e
successive modificazioni;

Visto l’art. 1, commi 194 – 200
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l’emanazione di uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra
l’Agenzia del territorio e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, recante
l’individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento
delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione
del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica
dei Comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d’utenza;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla
Corte dei Conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397,
concernente l’attribuzione all’on.le prof.
Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell’economia e
delle finanze;

Considerate le indicazioni
contenute nel protocollo d’intesa sottoscritto dall’Agenzia del territorio e
dall’ANCI in data 4 giugno 2007;

Sentita la Conferenza Stato-Città
ed Autonomie locali;

Sentite le
organizzazione sindacali maggiormente rappresentative;

Su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli
affari regionali ed autonomie locali ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

Articolo 1.

Finalità e contenuti del
provvedimento

1. Il presente decreto individua
le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l’esercizio delle funzioni
catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per
il convenzionamento con l’Agenzia del territorio, ed i criteri di ripartizione,
tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle
risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle
funzioni assunte, nell’ambito di quelle conferite dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in
materia di catasto, come modificate dall’art. 1, comma 194,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche allo scopo di realizzare un effettivo
e totale censimento dei beni immobili ed un completo recupero dei dati
catastali ed integrazione della relativa banca dati.

Articolo 2.

Modalità di gestione delle
funzioni catastali assegnate ai Comuni

1. I Comuni provvedono alla
gestione di tutte o parte delle funzioni catastali assegnate dalla legge
attraverso una delle seguenti modalità: gestione diretta autonoma, gestione
diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative, gestione diretta
da parte della Comunità Montana di appartenenza, gestione affidata all’Agenzia
del territorio.

2. I Comuni
individuano la forma gestionale ritenuta più adeguata allo specifico contesto
di competenza, con riferimento alle proprie politiche di servizio ai cittadini
ed alle imprese; alle politiche di gestione del complesso delle funzioni
comunali; allo stato della propria organizzazione interna e
dell’infrastrutturazione informatica e telematica di cui sono dotati, della
infrastrutturazione tecnologica e telematica sviluppata sul territorio
nell’ambito dei piani di e-government.

3. Ai sensi dell’art.
1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia del
territorio ed i Comuni, singoli o associati, nonché le Comunità Montane che
abbiano deliberato la gestione parziale delle funzioni assegnate secondo le
opzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 3, stipulano apposita
convenzione con cui definiscono la gestione delle funzioni, nonché i termini
generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il
funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.

4. L’Agenzia del territorio ed
i Comuni, singoli o associati, nonché le Comunità Montane, che abbiano
deliberato la gestione completa delle funzioni assegnate secondo l’opzione di
cui alla lettera c), comma 2, dell’art. 3, stipulano apposita convenzione con
cui definiscono i termini generali della cooperazione e della collaborazione
reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario
nazionale, con particolare riferimento all’assistenza ed al supporto operativi
che saranno forniti dall’Agenzia del territorio nella fase iniziale della
gestione diretta comunale. Nel caso in cui è stata scelta la gestione diretta,
singola o associata, di tutte le funzioni catastali, la convenzione ha la
finalità di consentire, nella collaborazione reciproca tra le parti,
all’Agenzia del territorio, la salvaguardia del mantenimento degli attuali
livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, ai sensi dei
commi 197 e 199 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le convenzioni devono
consentire la chiara e distinta individuazione delle rispettive competenze
dell’Agenzia del territorio e degli Enti locali, ai sensi dell’art.
4, comma 3, lettera e) della legge 15 marzo 1997, n. 59. Allo scopo di
assicurare il mantenimento dei livelli di servizio, la convenzione richiama i
livelli prestazionali, tenendo conto delle previsioni recepite nella Carta
della Qualità dei Servizi dell’Agenzia del territorio, come adottata
dall’Ufficio provinciale di riferimento, nonché in relazione alle previsioni e
livelli individuati nella convenzione conclusa tra Ministero dell’economia e
delle finanze e Agenzia del territorio.

6. Nel caso in cui il Comune non
manifesti la volontà di scelta di una delle opzioni di esercizio delle funzioni
catastali nei termini previsti dall’art. 10, o non sottoscriva la convenzione a
seguito della propria delibera, intervenuta nei termini previsti, nella quale
si individua l’opzione di esercizio delle funzioni catastali, si intende
operante la convenzione con l’Agenzia del territorio per la gestione affidata
di tutte le funzioni catastali.

7. Nei casi di gestione affidata,
l’Agenzia del territorio promuove e facilita l’attivazione presso gli uffici
comunali del servizio autogestito di consultazione della banca dati catastale unitaria
nazionale, con il rilascio delle visure catastali informatizzate, per le quali
le norme vigenti non prevedono il pagamento di oneri o diritti.

8. L’allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, definisce lo schema tipo delle
convenzioni da adottare.

Articolo 3.

Funzioni e processi catastali
gestibili in forma diretta dai Comuni

1. I Comuni, in funzione della
propria capacità organizzativa e tecnica, assumono la gestione diretta e
completa, in forma singola, associata o attraverso la Comunità Montana
di appartenenza, di una delle seguenti opzioni di aggregazione di funzioni, in
ordine progressivo di complessità ed eventualmente assunte con gradualità
crescente, relative al territorio di propria competenza.

2. I Comuni possono optare per
una delle seguenti aggregazioni di funzioni:

a) opzione di primo livello:

1.
consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di
visura catastale;

2.
certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati
informatizzata;

3. aggiornamento della banca dati
del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle
intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese
quelle inerenti la toponomastica;

4. riscossioni erariali per i
servizi catastali.

b) opzione di secondo livello,
oltre alle funzioni di cui alla lettera a):

1. verifica formale, accettazione
e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto
fabbricati;

2. confronto,
con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di
aggiornamento e segnalazione degli esiti all’Agenzia del territorio per la
definizione dell’aggiornamento del Catasto fabbricati;

3. verifica formale e
accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del
Catasto terreni;

4. verifica formale, accettazione
e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto
terreni.

c) opzione di terzo livello,
oltre alle funzioni di cui alla lettera a):

1. verifica formale, accettazione
e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto
fabbricati;

2. verifica formale, accettazione
e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del
Catasto terreni;

3. verifica formale, accettazione
e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto
terreni;

4. definizione
dell’aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di
parte, ovvero sulla base di adempimenti d’ufficio.

3. I Comuni assicurano la tenuta
degli archivi cartacei relativi all’esercizio delle funzioni catastali gestite
in forma diretta, a far data dall’avvio dell’operatività, secondo i parametri
ed i livelli prestazionali recepiti nella convenzione prevista dall’art. 2, comma 5, nonché la conservazione degli atti
secondo termini e modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all’art. 1, comma 196, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.

4. Al fine di assicurare la
realizzazione degli obiettivi di miglioramento della qualità della base dati
catastale, l’Agenzia del territorio, nell’ambito delle proprie competenze di
presidio dell’unitarietà del sistema catastale nazionale, formula
programmi di intervento articolati per aree e macroaree territoriali, da
realizzare con iniziative di cooperazione concordate in sede locale con i
Comuni, indipendentemente dalle opzioni funzionali scelte ai sensi del
precedente comma 2. I programmi di intervento saranno definiti in coerenza con
gli obiettivi fissati nella convenzione tra Ministero dell’economia e delle
finanze e la stessa Agenzia del territorio, nonché delle priorità definite nel
Protocollo d’intesa concluso tra l’Agenzia del territorio e l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

5. L’espletamento delle
funzioni catastali da parte dei Comuni avviene mediante la esecuzione
delle attività previste dai corrispondenti processi operativi, che tengono
conto delle opportunità connesse al rapporto telematico con l’utenza e fra le
amministrazioni. Detti processi sono descritti nel Protocollo d’intesa concluso
tra l’Agenzia del territorio e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani in data
4 giugno 2007.

Articolo 4.

Regole tecniche, procedure
operative e supporti applicativi

1. In applicazione del
disposto di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 65 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
l’Agenzia del territorio, con le modalità di cui
all’art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni, provvede ad individuare, nel rispetto delle norme
vigenti, le metodologie necessarie alla gestione unitaria e certificata della
banca dati catastale nazionale e dei flussi di aggiornamento delle
informazioni, con riferimento al controllo della qualità dei dati e dei
processi di aggiornamento degli atti, assicurando il coordinamento operativo
per la loro utilizzazione a fini istituzionali.

2. Ai sensi dell’art. 67, comma
1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, l’Agenzia del
territorio provvede al coordinamento delle funzioni mantenute dallo Stato e di
quelle attribuite ai Comuni.

3. I Comuni espletano le funzioni
catastali ed erogano i relativi servizi, in forma singola o associata, nel
rispetto delle norme vigenti e delle metodologie predette come individuate
dalla Agenzia del territorio.

4. Fermo restando quanto previsto
al comma 3, i Comuni rapportano le procedure operative
degli Uffici Provinciali dell’Agenzia del territorio al proprio specifico
contesto organizzativo, autonomamente definito per la gestione delle funzioni e
dei processi di servizio.

Articolo 5.

Infrastruttura tecnologica a
disposizione dei Comuni

1. Al fine di assicurare
l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale, i Comuni utilizzano
per la gestione dei processi di cui abbiano assunto la
gestione diretta, in termini esclusivi e gratuiti, l’infrastruttura
tecnologica, le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a
disposizione dall’Agenzia del territorio, tramite la Società Generale
d’Informatica del Ministero dell’economia e delle finanze, attualmente
descritti nel Protocollo d’intesa concluso tra l’Agenzia del territorio e
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007, adottando le
previste regole di accesso e di utilizzo ed assicurandone il rispetto.

2. In attuazione dei principi
di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i Comuni
fruiscono dei servizi d’interscambio predisposti dall’Agenzia del territorio,
sia al fine della integrazione dei dati catastali nei propri sistemi
informativi, sia per contribuire al miglioramento ed aggiornamento costante e
sistematico della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche ed operative
formalizzate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio
previsto dall’art. 1, comma 198, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6.

Requisiti dimensionali per la
gestione diretta delle funzioni

catastali

1. Al fine di garantire i livelli
minimi di qualità dei servizi, l’esercizio delle funzioni catastali da parte
dei Comuni, nel rispetto della loro autonomia decisionale, avviene a seguito
della allegazione da parte dei Comuni medesimi dei requisiti, indicati nel
Protocollo d’intesa concluso tra l’Agenzia del territorio e l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani in data 4 giugno 2007.

Articolo 7.

Livelli di qualità dei servizi e
dei processi di gestione diretta,

controlli
e misure conseguenti

1. Ai sensi dell’art.
1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia del
territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di
servizio all’utenza in tutte le fasi del processo di decentramento, tenendo
conto delle previsioni recepite nella Carta della Qualità dei Servizi della
Agenzia del territorio, per come adottata dall’Ufficio provinciale di
riferimento, nonché in relazione alle previsioni e livelli individuati nella
convenzione conclusa tra Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia del
territorio.

2. L’Agenzia del territorio
fornisce ai Comuni la reportistica periodica di specifico interesse, derivante
dall’attività di monitoraggio effettuata con riguardo a tutte le strutture
operative eroganti servizi catastali.

3. I Comuni, con riferimento alle
attività direttamente gestite, effettuano rilevazioni di customer satisfaction
nell’ambito delle iniziative periodicamente promosse dall’Agenzia del
territorio, di norma con cadenza biennale.

4. Le criticità relative alla qualità
dei servizi erogati e le azioni di miglioramento intraprese o da sviluppare per
la loro rimozione sono verificate congiuntamente dai Comuni e dall’Agenzia del
territorio, attraverso i Comitati tecnici di cui all’art. 1 del Protocollo
d’intesa concluso tra l’Agenzia del territorio e l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani in data 4 giugno 2007, con la frequenza concertata e con
cadenza almeno semestrale.

5. Successivamente alle verifiche
congiunte di cui al comma 4, qualora il Comune non rispetti i livelli di
servizio definiti per due annualità successive, l’Agenzia del territorio
segnala le disfunzioni rilevate al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle politiche fiscali che, previo parere della Conferenza Stato
– Città ed Autonomie locali, invita il Comune a rimuovere le criticità emerse
entro un termine determinato.

6. Qualora perduri da parte del
Comune il mancato rispetto dei livelli di servizio definiti nell’ambito della
convenzione e formalizzato nella segnalazione inviata al Ministero
dell’economia e delle finanze, il Dipartimento delle politiche fiscali, previo
parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dispone che l’Agenzia
del territorio sostituisca il Comune nell’espletamento delle funzioni gestite
direttamente con le modalità convenzionali di cui all’art. 1,
comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui le
criticità rilevate siano superate mediante specifica e motivata attività del
Comune, il Dipartimento delle politiche fiscali, previo parere della Conferenza
Stato – Città ed Autonomie locali, con proprio provvedimento, dispone il
riavvio dell’esercizio delle funzioni catastali secondo le modalità
originariamente previste.

Articolo 8.

Sistemi di controllo della
qualità delle informazioni e dei processi

di
aggiornamento degli atti

1. L’Agenzia del territorio
effettua il costante adeguamento e controllo della qualità
della base dati e dei processi di aggiornamento riguardanti i Comuni
convenzionati nelle varie possibilità previste dal presente decreto, secondo i
programmi, gli obiettivi e gli indicatori definiti nella convenzione stipulata
con il Ministero dell’economia e delle finanze.

2. I Comuni che esercitano le
funzioni catastali, in forma diretta, singola o associata, assicurano il
costante adeguamento della qualità della base dati e
dei processi di aggiornamento di propria competenza, in applicazione degli
standard individuati nella convenzione stipulata con l’Agenzia del territorio.

Articolo 9.

Supporto formativo all’assunzione
delle funzioni

1. L’Agenzia del territorio e
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, promuovono incontri e seminari con i
Comuni al fine di supportarli nella fase di scelta iniziale riguardante le
modalità di gestione delle funzioni. A tale scopo, il soggetto costituito
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani ai sensi dell’art. 1 del decreto
ministeriale del 22 novembre 2005 recante modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 7 del decreto le 5 dello
stesso decreto ministeriale per attività di supporto formativo e informativo ai
Comuni, anche di carattere strumentale, in materia di gestione delle funzioni
catastali e sugli aspetti organizzativi e gestionali ad essa
collegati.

2. L’Agenzia del territorio,
sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 199,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fornisce ai Comuni la documentazione di
supporto per la fase di formazione del proprio personale; promuove, inoltre, lo
sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale ai
fini della corretta gestione delle funzioni catastali di cui si sia assunta la
gestione diretta, anche attraverso l’affiancamento temporaneo con proprio
personale esperto.

3. L’Agenzia del territorio
provvede ad erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli
aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di
supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici
provinciali.

Articolo 10.

Modalità e termini di espressione
e comunicazione delle scelte

comunali

1. Entro e non oltre 90 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i Comuni
provvedono ad inviare, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante), all’Agenzia del territorio, sede centrale di Roma, specifica
deliberazione esecutiva di Consiglio comunale, indicante la modalità con cui
intendono esercitare, dal 1° novembre 2007, le funzioni catastali assegnate,
con riferimento alle opzioni di cui agli articoli 2 e 3; entro e non oltre i
successivi 90 giorni l’Agenzia del territorio e i Comuni, in forma singola o
associata o attraverso le Comunità Montane e Unioni di Comuni, procedono alla
sottoscrizione della convenzione.

2. I Comuni che abbiano optato per l’esercizio in forma diretta associata
delle funzioni catastali, sono tenuti ad inviare all’Agenzia del territorio,
nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo, tutti gli atti
richiesti dall’ordinamento vigente per le forme di gestione associata previste
dai Capi IV e V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "testo unico degli enti
locali". I Comuni che intendono gestire la funzione in forma diretta
associata devono altresì indicare nella delibera consigliare adottata il Comune
al quale destinare le risorse di cui all’art. 11 ad essi
spettanti ai sensi del presente decreto.

3. L’Agenzia del territorio
acquisisce le deliberazioni pervenute al fine di giungere nei termini previsti
alla sottoscrizione della convenzione.

4. L’Agenzia del territorio
predispone, per ciascuna provincia, la mappatura delle scelte gestionali
comunali, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
dandone comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
per le politiche fiscali, anche al fine della programmazione necessaria in
ordine alla ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie e di personale, ai
sensi dell’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’art. 7 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla mappatura è acquisito il parere della
Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

5. I Comuni che non abbiano
deliberato nei termini di cui a comma 1, ovvero che abbiano deliberato
l’assunzione della gestione diretta delle funzioni di cui all’art. 3, possono
deliberare entro il 15 luglio 2009
l’esercizio diretto di nuove ed ulteriori funzioni, che
potranno essere operativamente esercitate a decorrere dal 15 dicembre 2009.

Articolo 11.

Modalità e criteri per
l’assegnazione di risorse e la loro

correlazione
con le funzioni assunte

1. Le risorse finanziarie del
bilancio dello Stato da trasferire ai Comuni per spese di funzionamento sono
provvisoriamente quantificate nella misura massima di euro 46.033.000 come
specificato nella annessa tabella A e saranno attribuite ai Comuni con le
seguenti modalità:

a) per le spese variabili di
produzione, mediante trasferimento, a valere sulle dotazioni dell’Agenzia del
territorio, nel limite complessivo risultante dall’ultimo bilancio approvato,
pari ad euro 5.629.000, di un importo in ragione del numero di dipendenti
dell’Agenzia trasferiti o distaccati e quantificato in
1900 euro pro-capite, secondo le stime di cui alla tabella A;

b) per la conduzione dei locali,
mediante trasferimento, a valere sulle dotazioni dell’Agenzia del territorio,
di un importo determinato nel limite massimo complessivo risultante dall’ultimo
bilancio approvato, pari a euro 15.404.000, secondo le stime di cui alla
tabella A, a condizione dell’effettivo subentro dei Comuni nei locali stessi;

c) per tutti gli altri oneri
derivanti dalle effettive situazioni logistico-operative connesse al concreto
esercizio delle opzioni prescelte dai Comuni ed a seguito della mappatura delle
stesse, si provvederà ai sensi dell’art. 1, comma 197,
della legge n. 296 del 2006 mediante attribuzione di quota parte dei tributi
speciali catastali in misura variabile, di norma, dal 5 al 15%, nel limite
massimo complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore a euro
25.000.000 annui.

2. In applicazione dell’art.
7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del comma 197 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ai fini della attribuzione di risorse finanziarie ai
Comuni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni compensative di bilancio, con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell’unità previsionale di base 6.1.2.10 – Agenzia del
territorio – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze a decorrere dall’anno 2007.

3. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro la data del 30 giugno
2007, allo scopo di finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni
delle funzioni catastali, ai sensi dell’art. 2, comma 66, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 286, con particolare riferimento al miglioramento della qualità della
banca dati, vengono individuate ulteriori risorse
correlate alle opzioni prescelte nell’esercizio delle funzioni catastali.

4. L’Agenzia del territorio e
l’ANCI, anche sulla base degli elementi forniti dai Comitati tecnici costituiti
a livello regionale, formulano, in relazione alle effettive situazioni
logistico-operative connesse al concreto esercizio delle opzioni prescelte dai
Comuni ed a seguito della mappatura delle stesse, proposte al Ministero
dell’economia e delle finanze in ordine alle risorse finanziarie da trasferire
ai Comuni ai sensi dei precedenti comma 1, lettera c)
e comma 3.

5. Il Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con decreto ad
attribuire le risorse finanziarie di cui al comma 1 lettere a) e b) nonché, nel
limite complessivo fissato provvisoriamente in misura non superiore ad euro 25
milioni annui, le risorse di cui all’art. 1, comma 197,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle proposte di cui al
precedente comma 4.

6. Il contingente di personale
strumentale all’esercizio delle funzioni catastali, di cui all’art. 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è individuato nella annessa tabella
B, nella misura massima di 2.955 unità.

7. L’attribuzione delle
risorse finanziarie, relative al predetto personale, avrà luogo mediante
trasferimento, da parte dell’Agenzia del territorio, di un importo in euro, per
ciascuna unità di personale, corrispondente alla media delle retribuzioni dei
diversi livelli di personale interessati, sulla base dei dati ufficiali forniti
dall’Agenzia stessa. L’attribuzione di risorse finanziarie non avrà luogo nel
caso in cui la messa a disposizione del personale avverrà mediante l’istituto
del distacco. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 10,
comma 1, verranno individuate le unità di personale da
trasferire o distaccare ai Comuni in relazione alle opzioni esercitate ai sensi
dell’art. 3, comma 2. Nel medesimo decreto sono definiti i criteri per
l’individuazione del personale da assegnare ai comuni, previa consultazione con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2007

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti
il 28 giugno 2007

Ministeri istituzionali –
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 121