Ambiente

Saturday 21 June 2008

DECRETO 29 aprile 2008, n. 110. Regolamento recante criteri, condizioni e modalita’ per l’attuazione dell’obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 368, punto 3, della l

DECRETO 29 aprile 2008, n. 110. Regolamento
recante criteri, condizioni e modalita’ per
l’attuazione dell’obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di
una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 368, punto
3, della legge n. 296/2006. GU n. 142 del 19-6-2008

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto
con IL MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
e IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la
direttiva del Parlamento
europeo e del
Consiglio2003/30/CE sulla promozione
dell’uso dei biocarburanti o di
altricarburanti rinnovabili nei trasporti;
Visto il decreto
legislativo 27 maggio 2005,
n. 102, che recadisposizioni
in materia di regolazioni dei mercati
agroalimentari,disciplinando, in particolare,
le intese di filiera e i
contrattiquadro utilizzati per la stipula
dei contratti di coltivazione eaventi,
tra l’altro, per scopo la
produzione, la trasformazione, lacommercializzazione e
la distribuzione di
biomasse agricole e dibiocarburanti di origine agricola; Visto
il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazionedella predetta
direttiva 2003/30/CE, recante,
tra l’altro,disposizioni finalizzate a
promuovere l’utilizzazione dibiocarburanti o
di altri carburanti rinnovabili
in sostituzione dicarburante diesel o di
benzina nei trasporti, al fine di contribuireal
raggiungimento degli obiettivi
nazionali in materia di riduzionedelle emissioni di gas a effetto serra; Visto
l’articolo 1, comma 368,
della legge 27 dicembre
2006,n. 296, con il
quale, nel modificare
alcune norme della legge11 marzo 2006,
n. 81, recante disposizioni in materia di interventinel settore
agroenergetico, si prevede
che, a decorrere
dal1° gennaio 2007, i
soggetti che immettono
in consumo benzina egasolio prodotti
a partire da
fonti non rinnovabili e
destinatiall’autotrazione debbano immettere
in consumo una quota minima
dibiocarburanti; Visto l’articolo
1, comma 371,
della legge 27 dicembre 2006,n. 296, con il quale,
nel modificare alcune
norme del decretolegislativo 26 ottobre
1995, n. 504, si prevede,
nell’ambito di unprogramma pluriennale,
sottoposto ad autorizzazione comunitaria, condecorrenza 1° gennaio
2007 e scadenza
31 dicembre 2010, uncontingente
annuo di 250.000
tonnellate di biodiesel al quale
siapplica un’aliquota di
accisa pari al 20% di quella applicata algasolio usato
come carburante; Considerato che
il contingente di
250.000 tonnellate di cui alpunto
precedente non copre
totalmente la quota
minima fissatadall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, diimmissione in consumo di biocarburanti e che quindi occorre
evitaresituazioni di disparita’ tra i soggetti tenuti all’obbligo,
tali dainfluire sulle condizioni
di concorrenzialita’ del
mercato deicarburanti; Visto
l’articolo 1, comma 372,
della legge 27 dicembre
2006,n. 296, con il
quale, nel modificare
alcune norme del decretolegislativo 26 ottobre
1995, n. 504, si prevede,
nell’ambito di unprogramma pluriennale,
sottoposto ad autorizzazione comunitaria, condecorrenza 1° gennaio
2008 e scadenza
31 dicembre 2010, unostanziamento di 73 milioni di euro annui
per la riduzione dell’accisaapplicata a bioetanolo, ETBE e additivi e riformulanti
impiegati comecarburante; Considerato
che il contingente di cui al punto precedente non copretotalmente la quota minima fissata dall’articolo 1,
comma 368, dellalegge 27 dicembre 2006,
n. 296, di immissione
in consumo dibiocarburanti e che
quindi occorre evitare situazioni di disparita’tra i soggetti tenuti all’obbligo, tali da
influire sulle condizionidi concorrenzialita’ del mercato dei carburanti; Ritenuto di dover individuare modalita’ per
perseguire obiettivi disviluppo di filiere
agroenergetiche e che
tengono conto dellasostenibilita’ dei biocarburanti anche
con riferimento alle quantita’di
prodotto proveniente da intese di
filiera, da contratti quadro ocontratti ad essi equiparati; Considerato
che, ai sensi dell’articolo 1,
comma 368, della legge27 dicembre
2006, n. 296, occorre
dettare criteri, condizioni emodalita’ per
l’attuazione del predetto
obbligo di immissione alconsumo di una quota minima di
biocarburanti; Visto l’articolo
17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988,n. 400;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2008)850 def., conla quale si
autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazionifiscali per il biodiesel, notificato dall’Italia ed al
contempo sirileva che l’obbligo
di immissione al consumo di cui al presentedecreto non
comporta il rischio
di una sovracompensazione con lapredetta misura; Udito
il parere del
Consiglio di Stato, espresso
dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 10 marzo
2008; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, anorma dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,effettuata con
nota n. 1689 del 2 aprile 2008 ed
il relativo nullaosta della Presidenza del Consiglio dei Ministri
trasmesso con notan. 1561 dell’8 aprile 2008; A d o t t
a il seguente
regolamento:
Art. 1.
Finalita’ 1. Il presente regolamento detta criteri, condizioni e
modalita’per l’attuazione degli
obblighi di cui
all’articolo 2-quater,comma
3, della
legge 11 marzo 2006,
n. 81, cosi’ come modificatodall’articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Art.
2.
Definizioni 1.
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) biocarburanti e
altri carburanti rinnovabili da immettere inconsumo: il
biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l’ETBE e ilbioidrogeno; ai
fini del presente decreto la percentuale in volume diETBE considerata
biocarburante e’ del 47 per cento; b)
benzina: quota parte minerale dei
prodotti ottenuti a partireda fonti
primarie non rinnovabili, conformi alle specifiche tecnicheEN 228 e immessi in
consumo nel territorio nazionale come carburanti; c) gasolio:
quota parte minerale dei prodotti ottenuti a partireda fonti primarie non rinnovabili, conformi alle
specifiche tecnicheEN 590 e immessi in consumo nel territorio nazionale come
carburanti; d) soggetti tenuti
all’obbligo in un
dato anno: soggetti chenell’anno
precedente hanno immesso
in consumo benzina e
gasolio,individuati secondo quanto previsto al comma 2; e) produttori di
biocarburanti: soggetti che
producono icarburanti di cui alla
lettera a); f) legge: la
legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi’
come modificatadall’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n.
296; g) quantitativo minimo:
la quantita’ di
biocarburanti daimmettere in
consumo in un dato anno da parte di ciascun
soggettotenuto all’obbligo ai fini del
rispetto della legge, calcolata sullabase della formula di cui all’articolo 3,
comma 5; h) intesa di filiera:
l’intesa stipulata ai sensi dell’articolo 9del
decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, che ha come scopol’integrazione di
filiera e la valorizzazione dei prodotti agricolied agroalimentari, o
intese equiparate, previa
verifica diconformita’ al
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, da partedel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
i) contratto quadro: il
contratto concluso ai sensi e per
gliscopi di cui agli articoli 10 e 11
del decreto legislativo 27 maggio2005, n. 102, tra le organizzazioni di
produttori e le organizzazionidi imprese di trasformazione, distribuzione e
commercializzazione, dicui alle lettere c)
e d) dell’articolo 1
del medesimo decretolegislativo n. 102 del 2005, relativo
ad uno o piu’ prodotti agricolied
avente per oggetto,
senza che derivi l’obbligo di praticare unprezzo determinato, la
produzione, la trasformazione, lacommercializzazione, la distribuzione dei
prodotti, nonche’ i criterie le condizioni generali che le parti si impegnano a
rispettare; j) biocarburanti fiscalmente agevolati: biocarburanti
sottopostiad accisa con aliquota ridotta.
2. Ai fini del presente decreto
l’immissione in consumo di benzinae gasolio e’ desunta dal verificarsi dei
presupposti per il pagamentodell’accisa.
3. Ai fini
del calcolo del
quantitativo minimo si assumono lespecifiche convenzionali dei
carburanti e dei biocarburanti riportatenella tabella allegato 1. Le specifiche
convenzionali del bioidrogenoe dei
derivati del bioetanolo
sono definite, in
relazioneall’effettiva disponibilita’ dei medesimi, con successivo
decreto delMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concertocon il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente
edella tutela del territorio e del mare
e il Ministro dell’economia edelle finanze.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22-bis del testo unicodelle
disposizioni legislative concernenti le imposte di produzione esui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative
di cui aldecreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, come modificato daldecreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 26,
le caratteristichefiscali del
biodiesel sono definite nella
tabella allegato 2a) delpresente
regolamento, mentre le
caratteristiche fiscali delbioetanolo
sono definite nella
tabella allegato 2b) del
presenteregolamento. Per il bioidrogeno,
l’ETBE e gli altri derivati
delbioetanolo, le stesse
caratteristiche sono definite, in
relazioneall’effettiva disponibilita’ dei medesimi, con successivo decreto
delMinistro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concertocon il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare e il
Ministro dell’economia edelle finanze.
Art. 3.Determinazione
delle quantita’ annue di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in
consumo 1. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presenteprovvedimento e successivamente entro il 31 gennaio
di ciascun anno,i soggetti tenuti all’obbligo comunicano al Ministero delle
politicheagricole alimentari e forestali:
a) i quantitativi complessivi,
espressi in Gcal, di benzina
egasolio come definiti
dall’articolo 2 comma 1,
lettere b) e c),immessi in consumo nel corso dell’anno precedente; b) i
quantitativi di biocarburanti, espressi
in Gcal, daimmettere
in consumo nell’anno in corso,
calcolati con le modalita’di cui al successivo comma 5. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presenteprovvedimento e successivamente entro il 31 gennaio
di ciascun anno,i soggetti tenuti all’obbligo comunicano al Ministero delle
politicheagricole alimentari e forestali i
quantitativi di
biocarburantiimmessi in consumo nell’anno precedente. I predetti quantitativi
sonocosi’ differenziati:
a1) prodotto,
fiscalmente non agevolato,
non derivante dacontratto quadro, intesa di filiera o
contratti ad essi equiparati; a2)
prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contrattoquadro,
intesa di filiera o contratti ad essi equiparati; a3) prodotto, fiscalmente
agevolato, non derivante da contrattoquadro, intesa di filiera o
contratti ad essi equiparati; a4)
prodotto, fiscalmente agevolato,
derivante da contrattoquadro, intesa di filiera o
contratti ad essi equiparati. 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2
sono effettuate secondoil formato di
cui all’allegato 3
del presente regolamento. Lemedesime comunicazioni hanno
valore di autocertificazione ai sensidel decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,e successive modifiche ed integrazioni. 4. I soggetti di
cui al comma 1,
che cessano l’attivita’
diimmissione in consumo
di benzina e gasolio, sono tenuti comunque agarantire il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1,
lettera b) perl’anno successivo all’ultimo anno solare di attivita’. 5. La quantita’ di biocarburanti da immettere in consumo ai
finidel rispetto dell’obbligo
e’ calcolata sulla base della seguenteformula: Bio = Q% x Bt-1 dove per:
Bio si intende il quantitativo minimo annuo di
biocarburanti daimmettere in consumo
obbligatoriamente, in un
determinato anno,espresso in Gcal;
Q% si intende
la quota minima
di biocarburanti da immettereobbligatoriamente, vigente
in un determinato
anno, espressa inpercentuale; Bt-1
si intende il
contenuto termico espresso
in Gcal delquantitativo di
benzina e gasolio,
immesso in consumo
nell’annoprecedente, da utilizzare come base di calcolo, espresso in
Gcal, ecalcolato sulla base della seguente formula: B t-1 = (Pb x Xb) + (Pg x Yg) dove per:
Pb si intende
il Potere calorifico
inferiore della benzinaespresso
in Gcal/tonn; Xb si
intende il quantitativo,
espresso in tonnellate, dellabenzina immessa in consumo nell’anno solare
precedente; Pg si intende il Potere
calorifico inferiore del gasolio espressoin Gcal/tonn; Yg si intende il quantitativo, espresso in
tonnellate, di gasolioimmesso in consumo nell’anno solare precedente. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,sulla base dei
dati disponibili e di quelli forniti dall’Agenziadelle dogane,
riscontra annualmente la
corrispondenza delleautocertificazioni di
cui ai commi 1 e 2, informando
degli esiti isoggetti interessati.
Art. 4. Modalita’ di
immissione in consumo dei biocarburanti 1.
L’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti puo’ essereassolto impiegando indifferentemente uno
o piu’ prodotti di cuiall’articolo 2,
comma 1, lettera a), dei quali siano state definitele specifiche
convenzionali e le caratteristiche fiscali. Resta fermoil rispetto dell’articolo 8 del decreto legislativo 30
maggio 2005,n. 128.
Art. 5.Certificazione
di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente non agevolati 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per le
erogazioniin agricoltura (AGEA), entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere
dal2008, rilascia ai
soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1,lettera d), che hanno immesso in consumo biocarburanti non
agevolati,«certificati di immissione
in consumo di biocarburanti» sulla basedelle comunicazioni relative
all’anno precedente, di cui all’articolo3, comma 2, lettera al) e a2). 2.
L’immissione in consumo
di 10 Gcal di biocarburanti di cuiall’articolo 3,
comma 2, lettere al)
ed a2), da’ diritto ad uncertificato. 3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, il
Ministerodelle politiche agricole
alimentari e forestali
arrotonda, concriterio commerciale,
a 10 Gcal,
le quantita’ complessive
dibiocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2. 4. I certificati di cui ai commi precedenti hanno, ai fini
dellacopertura dell’obbligo, un valore
unitario di 10
Gcal e sonocommerciabili. Entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore delpresente regolamento, il
Ministero delle politiche
agricolealimentari e forestali
promuove l’istituzione di una piattaforma perla contrattazione e lo scambio di
tali certificati e puo’ individuareun
soggetto idoneo alla
gestione della stessa,
sentite leAmministrazioni interessate.
I certificati sono altresi’ oggetto dilibero mercato anche al di fuori
di tale piattaforma. 5. A decorrere dal
2009, entro il 31
marzo di ciascun anno,l’emissione dei
certificati relativi all’anno
precedente e’effettuata compensando
la eventuale mancata corrispondenza tra
leautocertificazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, e le verifichedi cui
all’articolo 3, comma 6,
relative all’anno antecedente
aquello a cui si riferiscono i certificati.
Art. 6.Certificazione di
immissione in consumo
di biocarburanti fiscalmente agevolati 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, sulla base
dellecomunicazioni relative all’anno
precedente di cui all’articolo
3,comma 2, lettere a3) ed a4), emette a proprio favore i certificati
diimmissione in consumo
di biocarburanti fiscalmente
agevolati,corrispondenti
comunque al volume
effettivamente commercializzatonell’anno precedente. 2.
L’immissione in consumo
di 10 Gcal di biocarburanti di cuiall’articolo 3,
comma 2, lettere a3)
ed a4), corrisponde
a uncertificato. 3. Ai fini
di quanto disposto ai commi
precedenti, il Ministerodelle
politiche agricole alimentari
e forestali arrotonda,
concriterio commerciale, a
10 Gcal, le
quantita’ complessive dibiocarburanti immesse in consumo di cui al
comma 2. 4. A decorrere dal
2008, entro il 31 maggio di
ciascun anno, icertificati di cui ai
precedenti commi e relativi al bando dell’annoprecedente, sono
attribuiti dal Ministero delle
politiche agricolealimentari e forestali a ciascun soggetto che ha immesso
in consumobiocarburanti fiscalmente agevolati
sulla base dei
quantitativiimmessi in consumo e comunque in misura non superiore all’incidenzadell’obbligo
del singolo soggetto rispetto all’obbligo complessivo diimmissione in
consumo di biocarburanti previsto
per quellaannualita’. 5. A decorrere dal
2009, l’emissione dei certificati relativiall’anno precedente
e’ effettuata compensando la
eventuale mancatacorrispondenza tra le
autocertificazioni di cui
all’articolo 3,commi 1 e 2, e le
verifiche di cui all’articolo 3, comma 6, relativeall’anno antecedente a quello
a cui si riferiscono i certificati.
Art.
7. Verifica
dell’adempimento dell’obbligo
1. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 31
maggio ogni soggettotenuto agli obblighi
di immissione in
consumo di una quota dibiocarburanti trasmette
al Ministero delle
politiche agricolealimentari e
forestali i certificati
di immissione in consumo dibiocarburanti
in proprio possesso, relativi
all’anno precedente. Aifini
della verifica
dell’assolvimento dell’obbligo di immissione inconsumo sono
contabilizzati i quantitativi
di biocarburantiintrodotti nei
depositi fiscali e miscelati con benzine e gasoli dicui all’articolo 2,
lettere b) e c) destinati al mercato nazionale.
2. Ogni anno a partire dal 2009, entro il 30 settembre il Ministerodelle politiche agricole
alimentari e forestali, sulla base dei datidi
cui all’articolo 3,
commi 1 e 2, e dei certificati ricevuti daciascuno soggetto
sottoposto all’obbligo,
avvalendosi del supportotecnico
dell’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA),effettua la
verifica del rispetto
dell’obbligo complessivamente incapo
a ciascun soggetto nell’anno
precedente. Avvalendosi anche delsupporto della
Guardia di Finanza, effettua la
verifica a campionedelle autocertificazioni
fornite dagli operatori di cui all’articolo3, commi 1 e 2. 3.
Fatto salvo quanto previsto nel comma 5, l’obbligo si
intenderispettato se, nell’anno
oggetto di verifica, i certificati di cuiagli articoli 5
e 6, trasmessi
da ciascun soggetto uguagliano
osuperano il valore minimo dei
certificati di competenza del soggettostesso.
I relativi certificati
che concorrono alla
coperturadell’obbligo sono annullati.
L’esito della
verifica e’ comunicatoagli interessati.
4. In caso di mancato adempimento
dell’obbligo, sono comminate lesanzioni
previste dal decreto
di cui al
comma 2
dell’articolo2-quater della legge
81, cosi’ come
modificato dall’articolo 1,comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. 5.
A partire
dal 2009, qualora a seguito della verifica di cui aicommi precedenti, un
soggetto sottoposto all’obbligo consegua unaquota del
proprio obbligo di
ciascun anno superiore
al 75% einferiore al
100% puo’ compensare tale quota residua esclusivamentenell’anno successivo.
Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano inogni caso qualora il
soggetto sottoposto all’obbligo abbia conseguitouna quota
del proprio obbligo di ciascun anno inferiore o uguale al75%, per la
parte mancante al 75% stesso. 6. Qualora a seguito della verifica di cui ai
commi precedenti, unsoggetto
sottoposto all’obbligo disponga di certificati eccedenti
ilquantitativo minimo di
obbligo a lui riconducibile nell’anno, puo’far valere
tali certificati ai
fini del rispetto
dell’obbligorelativo all’anno
successivo, fino ad un massimo del 25% del proprioobbligo in tale anno
successivo.
Art. 8.Misure per il
rispetto degli obblighi
di tracciabilita’,rintracciabilita’, verifica
dei parametri di
emissione dei certificati e del bilancio
energetico netto 1. Ai fini del rispetto
degli obblighi di cui all’articolo 2-quaterdella legge
11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dall’articolo 1,comma 368,
della legge 27 dicembre
2006, n. 296, i produttori dibiocarburanti, per
il tramite del primo
trasformatore riconosciutocon il quale
hanno stipulato contratto di fornitura, assicurano ladisponibilita’ dei
dati relativi ai
produttori agricoli edall’identificazione delle particelle di terreno di provenienza
delleproduzioni oggetto di un
contratto quadro, di un’intesa di filieraovvero
di contratti ad
essi equiparati, nonche’
relativi allequantita’ acquistate
da ciascuno di essi. 2. Nei successivi passaggi commerciali dei
biocarburanti derivatidalle
produzioni di cui al comma
1 deve essere
assicurato iltrasferimento
dei dati di
cui al comma 1
fino ai soggetti cheimmettono in
consumo, nel territorio nazionale, benzina e gasolio. 3. Il mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilita’
dellamateria prima comporta
la non imputazione
del quantitativo dibiocarburante e/o
altro carburante rinnovabile
come prodotto apartire da materie prime oggetto di un
contratto quadro, di un’intesadi
filiera o contratti
ad essi equiparati
come definitiall’articolo 2,
comma 1, lettere h) ed i). 4. Ai fini della verifica dell’andamento del
rispetto dell’obbligoil
Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sullabase
dei dati disponibili
e di quelli forniti dall’Agenzia
delledogane, effettua un
monitoraggio infrannuale del
mercato deibiocarburanti per operatori e aree geografiche e ne
comunica l’esitoagli altri Ministeri concertanti il presente
provvedimento. 5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e delmare e il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestalideterminano
annualmente, a partire
dai dati di cui all’articolo 8comma 4, e di ulteriori approfondimenti
tecnici riferiti alle singolefiliere
di produzione, il
bilancio energetico netto conseguenteall’immissione in consumo
dei biocarburanti al fine di monitorare glieffetti ambientali
assoluti ed in
particolare l’apporto allariduzione delle
emissioni di CO2.
Dopo il secondo
anno diapplicazione del
presente regolamento, in base ai risultati di talemonitoraggio saranno
valutate e predisposte dai Ministeri concertantinecessarie modifiche. 6. A partire dal
2008, entro il 30
giugno di ogni anno, conriferimento all’obbligo
dell’anno successivo, il
Ministro dellepolitiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, il
Ministro dell’economia e delle finanze eil
Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare,procede
ad eventuali modifiche dei
parametri di cui all’articolo 5,comma
2, e all’articolo
6, comma 2, anche al fine di garantire ilcorretto livello di
incentivazione dei certificati di cui ai predettiarticoli.
Art. 9.
Bollettino annuale
1. A decorrere dal
2008, il Ministero delle
politiche agricolealimentari e forestali, sentite le Amministrazioni interessate,
ancheavvalendosi del supporto
tecnico dell’Agenzia per le erogazioni inagricoltura (AGEA),
pubblica un bollettino annuale
contenente datiaggregati, non riferibili al singolo soggetto tenuto
all’obbligo, conindicazione: a) dei dati
relativi a benzina
e gasolio immessi in
consumonell’anno precedente; b)
dei dati relativi
ai biocarburanti immessi
in consumonell’anno precedente,
riferiti a ciascuna
delle tipologie di cuiall’articolo 3, comma 2; c) dei certificati emessi per ciascuna
delle medesime tipologie; d) degli
esiti delle verifiche e delle compensazioni effettuate; e) delle
attivita’ eseguite in
attuazione del presenteregolamento; f) delle
notizie utili a
supportare il corretto funzionamentodelle contrattazioni di cui
all’articolo 5, comma 4, e articolo 6,comma 4.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana
ed entra in vigore il giorno
successivoalla sua pubblicazione. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inseritonella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblicaitaliana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Roma, 29 aprile 2008 Il Ministro delle
politiche agricole
alimentari e forestali De Castro Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e
del mare
Pecoraro Scanio Il Ministro dell’economia e delle
finanze Padoa
SchioppaVisto, il Guardasigilli: AlfanoRegistrato alla
Corte dei conti
il 10 giugno 2008
Ufficio dicontrollo atti
Ministeri delle attivita’ produttive, registro n. 3,foglio n. 79