Penale

Friday 16 July 2004

Dalla Cassazione un monito ai penalisti: la delicatezza delle indagini difensive impone il rigoroso rispetto delle forme prescritte dalla legge

Dalla Cassazione un monito ai penalisti: la delicatezza delle indagini difensive impone il rigoroso rispetto delle forme prescritte dalla legge

Cassazione Sezione terza penale (cc) sentenza 26 marzo-22 giugno 2004, n. 27931

Presidente Vitalone Relatore Fiale

Ricorrente Russo

Fatto e diritto

Con ordinanza del 22 settembre 2003 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile, ai sensi dellarticolo 634 Cpp, la richiesta di revisione della sentenza 13 gennaio 1994 pronunziata dal Pretore di Frattamaggiore nei confronti di Russo Gennaro, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 21 dicembre 1995, divenuta irrevocabile in data 8 novembre 1996.

La sentenza in oggetto ha condannato il Russo alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 1.000.000 di multa per il reato di cui agli articoli 81 cpv Cpp e 2 legge 638/83 (omesso versamento allInps nella qualità di rappresentante legale della srl Figem Casa di cura S. Antimo delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti dal gennaio al dicembre 1990).

Il Russo, nellistanza di revisione, formulata ai sensi dellarticolo 630 lettera c), Cpp premesso che, secondo la sentenza delle Su 27641/03, ric. Silvestri, il reato di cui allarticolo 2 della legge 638/83 non è configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione aveva prospettato che, nellanno 1990, la società da lui amministrata non aveva corrisposto ai lavoratori alcuna retribuzione, a causa di una grave crisi finanziaria, ed a dimostrazione di tale assunto aveva prodotto dichiarazioni rilasciate da alcuni lavoratori, nonché da un socio e da un direttore amministrativo della società, autenticata dallufficiale di anagrafe del Comune di Casandrino.

Linammissibilità di tale istanza veniva affermata dalla Corte di appello sui rilievi che:

– non era stata evidenziata la ragione della necessaria scoperta o sopravvenienza delle nuove prove in un tempo successivo al giudicato;

– le prove indicate non paiono astrattamente idonee a prevedere, ragionevolmente, che possano comportare un sovvertimento della pronuncia di condanna ed una rimozione del giudicato, trattandosi di testimonianze quanto mai generiche, oltre che uniformemente laconiche e predisposte, tese per di più a dimostrare circostanze che non potevano non essere ampiamente note al condannato antecedentemente al giudizio e ciononostante mai da lui addotte, neppure nei motivi di impugnazione, e che comunque non riguarderebbero  necessariamente tutti i soggetti attinenti allimputazione.

Il Russo ha proposto ricorso ex articolo 634, 2° comma, Cpp lamentando sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione che:

– secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per prove nuove rilevanti ai sensi dellarticolo 630 Cpp, devono intendersi non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna o scoperte successivamente ad essa, bensì anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente;

– la Corte territoriale avrebbe effettuato una vera e propria valutazione di merito, sulla attendibilità delle testimonianze e sulla loro genericità, non consentita nella fase rescindente del procedimento di revisione.

1. Le Su di questa Corte suprema con la sentenza 624/02 hanno affermato il principio secondo cui «in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dellarticolo 630 lettera c), Cpp, ai fini dellammissibilità della relativa istanza, devono intendesi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che lomessa conoscenza di parte di questultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dellerrore giudiziario».

2. Nel caso in esame, però pur attribuendo lanzidetta forza espansiva allespressione prove nuove di cui allarticolo 630, lettera c) Cpp non può mancare di constatarsi che:

– le dichiarazioni allegate allistanza di revisione, esaurentesi nella sottoscrizione di stampati ripetitivi, sono ad evidenza frutto di investigazioni difensive, disciplinate dal titolo VIbis del codice di rito ed il 2° comma dellarticolo 327bisCpp (introdotto dalla legge 397/00), ha espressamente attribuito al difensore la facoltà di svolgere attività investigativa anche per promuovere il giudizio di revisione, purché detta attività sia esercitata nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VIbis del presente libro;

– non è stata rispettata, però, alcuna delle formalità previste dallarticolo 391bis Cpp, per cui le predette dichiarazioni non possono essere utilizzate, come espressamente previsto dal comma 6 dello stesso articolo 391bis e le questioni di inutilizzabilità sono rilevabili anche di ufficio.

La inutilizzabilità delle prove dichiarative, poste a fondamento della domanda di revisione, giustifica certamente una valutazione prognostica di immediata inefficacia dimostrativa delle nuove prove rispetto al risultato finale voluto (incongruenza in astratto degli elementi su cui si basa la richiesta di revisione).

Nella specie, invero, non si è in presenza di documenti soltanto reperiti, acquisibili ai sensi dellarticolo 234 Cpp bensì di atti appositamente formati (verbalizzazione di dichiarazioni rese da soggetti informati) con elusione del modello legale tipico e la disciplina del titolo VIbis del codice di rito non può essere elusa con lespediente di fare autenticare (sia pure da soggetto abilitato allautentica) dichiarazioni assunte ad iniziativa del difensore.

Ciò risponde ad inderogabili esigenze non solo di legalità del procedimento probatorio ma anche di protezione dello stesso soggetto dichiarante, altrimenti esposto ad un serio rischio penale correlato allimproprio modus di acquisizione delle informazioni.

In tal senso si è già espressa la prima Sezione di questa Corte suprema, con la sentenza 45612/03, ric. Drozdkzik, e devono ritenersi superate in relazione alla più recente normativa le contrarie argomentazioni già svolte nelle decisioni assunte, in relazione allabrogato articolo 38 disp. att. Cpp, da Cassazione, Sezione sesta, 509/98, ric. Pittella e Sezione prima, 5369/00, ric. Cinacabilla.

3. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e tenuto conto della sentenza 186/00 della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – a norma dellarticolo 616 Cpp, a detta declaratoria consegue lonere del pagamento delle spese processuali, nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitataivamente fissata nella misura di euro 500 in ragione dei motivi dedotti.

PQM

La Corte suprema di cassazione, visti gli articoli 634, 607, 611 e 616 Cpp, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.