Enti pubblici

Friday 22 July 2005

Dal primo settembre chiamare da fisso a cellulare costerà meno. Lo annuncia il Garante per le comunicazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Delibera n. 286/05/CONS

Dal primo settembre chiamare da fisso a cellulare costerà meno. Lo
annuncia il Garante per le comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni Delibera n. 286/05/CONS

Misure urgenti in materia di
fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole
reti mobili

L’Autorità

NELLA riunione di Consiglio del 19
luglio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.
249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni
elettroniche", ed in particolare l’articolo 12, comma 6 dello stesso, che
consente all’Autorità di adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari;

VISTA la Raccomandazione
della Commissione europea n. C(2003)497 sui mercati rilevanti dei prodotti e
dei servizi nell’ambito del nuovo quadro regolamentare
delle comunicazioni elettroniche, relativamente all’applicazione di misure ex
ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell’11 febbraio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell’8 maggio
2003;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del
5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al
nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e
le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04 e 2/04;

VISTA la delibera n. 399/02/CONS,
recante "Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori
notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della
contabilità regolatoria da parte degli
operatori mobili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 3 dell’8 gennaio 2003;

VISTA la delibera n. 47/03/CONS,
recante "Revisione e meccanismi di programmazione
dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile
notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile
praticati dagli operatori di rete fissa notificati" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 465/04/CONS,
recante "Consultazione pubblica sull’identificazione ed analisi del
mercato, della valutazione del significativo potere di
mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno
soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercato n. 16 fra quelli
identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei
servizi della Commissione Europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 2005;

VISTA la proposta del Dipartimento
Regolamentazione;

VISTO il parere
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sullo schema di
provvedimento, pervenuto in data 14 luglio 2005;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Il procedimento

1. L’Autorità, valutata la possibile
sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 12, comma 6, del Codice delle
comunicazioni elettroniche (di seguito Codice) ("In circostanze
straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di
urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di
salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può
adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato,
in coerenza con le disposizioni del Codice. L’Autorità comunica immediatamente
tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle
Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione
dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei
provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura
di cui ai commi 3 e 4"), nella riunione del Consiglio del 22 giugno 2005,
ha disposto, su proposta del Dipartimento Regolamentazione, l’avvio di un
"Procedimento per l’adozione di un eventuale provvedimento temporaneo
cautelare, ai fini della riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate
vocali originate dalle reti fisse e mobili e terminate sulle singole reti
mobili degli operatori".

Facendo seguito a tale decisione, in
data 24 giugno 2005, l’Autorità ha notificato l’avvio del procedimento agli
operatori H3G S.p.A. (di seguito H3G), Telecom Italia
S.p.A. (Telecom Italia), Tim
Italia S.p.A. (TIM), Vodafone Omnitel
NV (Vodafone) e Wind
Telecomunicazioni S.p.A. (Wind).

L’Autorità, considerato il carattere di urgenza della procedura cautelare, ha richiesto ai
soggetti interessati di far pervenire, entro cinque giorni dalla notifica
dell’avviso di avvio del procedimento, le loro memorie, con particolare
riguardo alla possibile adozione delle misure di cui all’articolo 12, comma 6,
del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sono pervenute e sono state acquisite
agli atti le memorie inviate dagli operatori Tim (30
giugno 2005) Vodafone (30 giugno
2005), Wind (29 giugno 2005), H3G (28 giugno 2005) e Telecom Italia (1° luglio 2005).

L’Autorità ha altresì convocato in
audizione, in data 5 luglio 2005, su loro espressa richiesta, gli operatori Tim, Vodafone, Wind, H3G, nonché le Associazioni
dei consumatori Adiconsum, Adoc,
Assortenti, Cittadinanzattiva, Federconsumatori,
Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione
Nazionale Consumatori. Gli operatori suindicati e le
associazioni Lega Consumatori, Cittadinanzattiva,
Unione Nazionale Consumatori ed Adoc hanno
partecipato all’audizione.

Lo schema di provvedimento, come
approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 6 luglio 2005, è stato trasmesso
in data 8 luglio 2005 all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di
seguito AGCM) per l’acquisizione di un parere, in considerazione del fatto che
la materia interessata presentava rilevanti profili di tutela della
concorrenza. Il parere sullo schema di provvedimento reso dall’AGCM è pervenuto
all’Autorità in data 14 luglio 2005.

B. Il quadro regolamentare di
riferimento

2. L’Autorità, con la delibera n.
47/03/CONS del 5 febbraio 2003, aveva fissato, a partire dal 1° giugno 2003, il
prezzo massimo di terminazione degli operatori TIM e Vodafone
al valore di 14,95 centesimi di euro al minuto.
Nell’ambito di tale delibera l’Autorità aveva altresì ritenuto ragionevole una
riduzione programmata di tale prezzo di un ulteriore
20% nel periodo 2004-2005, da distribuire in ragione del 10% l’anno al lordo
dell’inflazione. L’effettiva applicazione delle riduzioni era subordinata al
perfezionamento del sistema di contabilità a costi incrementali ed alla revisione degli obblighi regolamentari, in capo ai soggetti
operanti nella telefonia fissa e mobile, conseguenti all’entrata in vigore
delle norme nazionali di recepimento delle direttive
comunitarie di cui al nuovo quadro regolamentare. In particolare, la
ragionevolezza di tale riduzione era stata valutata sulla base dei prevedibili
incrementi di efficienza degli operatori di rete
mobile come rilevati dall’analisi dei dati pubblici di bilancio per gli anni
1999-2001. Successivamente alla decisione di cui alla
delibera n. 47/03/CONS, l’Autorità ha completato la verifica delle contabilità regolatorie degli operatori TIM e Vodafone
dell’anno 2001 ed ha esaminato le contabilità regolatorie
degli anni 2002 e 2003. L’ipotesi di una riduzione del 10% annuo per gli anni
2004-2005 è risultata nella media confermata
dall’analisi dei dati contabili sopra indicati. L’introduzione del nuovo quadro
regolamentare comunitario, con i relativi adempimenti (v. infra n.18), ha poi tuttavia ritardato un possibile intervento
dell’Autorità volto a rendere effettive le riduzioni previste nella predetta
delibera.

3. Con la successiva delibera n.
465/04/CONS, l’Autorità ha disposto l’avvio di una consultazione pubblica
sull’identificazione ed analisi del mercato della terminazione di chiamate
vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla
Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della
Commissione europea), sulla valutazione di sussistenza del significativo
potere di mercato per le imprese ivi operanti, e sugli obblighi regolamentari
cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere. Con tale
provvedimento, l’Autorità ha quindi avviato il processo di analisi
del mercato interessato secondo quanto previsto all’art. 19 del Codice, per
quanto attiene all’analisi del mercato rilevante, e dagli artt. 44 e 45 per ciò
che riguarda l’imposizione, la modifica e la revoca degli obblighi nei
confronti delle imprese designate come detentrici di un significativo
potere di mercato. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dello stesso
Codice, la proposta di provvedimento dell’Autorità è stata sottoposta ad una
consultazione pubblica, avviata con la pubblicazione della delibera.

4. La delibera n. 465/04/CONS delinea una serie di orientamenti relativi all’adozione di
misure regolamentari ed obblighi ex-ante, di alcune delle quali era prevista
l’applicazione a partire dal l° giugno 2005. Gli
orientamenti espressi nel provvedimento sono i seguenti:

in linea con quanto previsto dalla
Raccomandazione sui mercati rilevanti, l’Autorità ha individuato, per ogni rete
mobile operante in Italia, ed indipendentemente dalla tecnologia utilizzata
(GSM o UMTS), un singolo mercato nazionale della
terminazione vocale, suscettibile di regolamentazione ex ante, con riferimento
al servizio di terminazione su rete mobile delle chiamate vocali originate sia
da reti fisse sia da reti mobili.

Sulla base della definizione di
mercato individuata, ciascun operatore di rete mobile (mobile
network operator, MNO) risulta essere operatore dominante per la terminazione
sulla propria rete, in quanto detiene il 100% di ciascun mercato rilevante.
L’analisi ha inoltre evidenziato l’esistenza di elevate
barriere all’ingresso (anche per l’impossibilità di duplicare l’infrastruttura
di terminazione verso gli utenti di un determinato MNO) e la mancanza di
potenziali concorrenti. Relativamente all’andamento
dei prezzi, nonostante l’intervento regolamentare, le tariffe di terminazione
mobile in Italia risultano comprendere margini di extraprofitto. Alla luce di
tali motivazioni, l’Autorità ha indicato l’orientamento di identificare gli
operatori TIM, Vodafone, Wind,
e H3G come individualmente dominanti nella fornitura del servizio di
terminazione mobile vocale sulle proprie reti.

L’Autorità ha quindi proceduto alla individuazione dei rispettivi obblighi ex-ante ritenuti
necessari al fine di promuovere l’efficienza economica e la concorrenza
sostenibile, nonché di recare il massimo vantaggio ai consumatori. Considerando
il quadro concorrenziale emerso dall’analisi di mercato, gli obblighi sono
stati graduati in funzione delle diverse caratteristiche di ciascun operatore
secondo il seguente schema:

tutti gli operatori sono soggetti ad
obblighi di trasparenza e di non discriminazione e, quindi, di pubblicazione di
un’Offerta di Riferimento che includa, oltre al prezzo del servizio di
terminazione, anche le condizioni di interconnessione alla rete di ciascun
operatore;

relativamente all’obbligo di non discriminazione,
l’Autorità ritiene che tale previsione debba consentire di assicurare le
medesime condizioni economiche agli operatori terzi che acquistano servizi di
terminazione, e risulti pertanto giustificata dalla necessità di garantire a
tutti gli operatori le medesime condizioni concorrenziali nel mercato al
dettaglio. Il prezzo del servizio di terminazione offerto alle società
controllate, collegate ed alle divisioni commerciali dell’operatore mobile,
dovrà pertanto essere uguale a quello offerto agli operatori terzi;

con riguardo al controllo del prezzo di
terminazione, l’Autorità ha espresso la posizione di confermare, in capo agli
operatori TIM e Vodafone, l’obbligo di orientamento
al costo attraverso un meccanismo del network cap che
prevede un valore obiettivo, al 2007, del prezzo della terminazione di 8,70
centesimi di euro al minuto, valutato sulla base di un modello di contabilità a
costi incrementali. La riduzione annuale del prezzo di terminazione nel periodo
di applicazione del network cap
è valutata in misura pari al 15%. La proposta di provvedimento prevede che al
1° giugno 2005 gli operatori TIM e Vodafone riducano
il prezzo di terminazione di tutte le chiamate sulle proprie reti secondo il
meccanismo del network cap ad un valore che, in ogni
caso, non deve essere superiore a 12,60 centesimi di euro
al minuto;

l’obbligo di orientamento al costo
viene altresì esteso all’operatore WIND con l’applicazione del cd. delayed approach.
In particolare, il prezzo massimo previsto, a valere dal 1° giugno 2005, è
fissato in misura pari al valore attualmente praticato
dagli operatori TIM e Vodafone, ossia 14,95 centesimi
di euro al minuto. L’imposizione di un meccanismo di network cap consente di ridurre tale valore nel periodo 2005-2007,
prevedendo un valore obiettivo, da perseguire nel 2007, valutato sulla base di un modello di contabilità a costi
incrementali, tenendo conto delle specificità dell’operatore, stimato sempre
dell’ordine di 8,70 centesimi di euro al minuto;

gli operatori di rete mobile hanno la
possibilità di articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie di picco e
di fuori picco, nel rispetto del predetto vincolo sul prezzo medio di
terminazione;

in considerazione della differente
posizione di mercato, ed in particolare del recente ingresso sul mercato, nel
provvedimento viene inoltre proposto di non assoggettare, nel periodo
considerato, H3G all’obbligo di controllo dei prezzi di terminazione;

nel confermare per gli operatori TIM e Vodafone l’obbligo di predisposizione di un sistema di
contabilità regolatoria che, a partire dall’esercizio
2005, dovrà essere realizzato sulla base della metodologia a costi
incrementali, il provvedimento estende anche a WIND, dal 2005, tale obbligo con
l’utilizzazione della stessa metodologia contabile.

C. La posizione
espressa dai soggetti intervenuti nell’ambito del procedimento

5. Come sopra esposto, le società Telecom Italia, TIM, Vodafone, Wind e H3G hanno espresso le proprie argomentazioni
attraverso memorie scritte. Alcune di esse hanno fatto
richiesta e sono state sentite in audizione. L’Autorità ha altresì sentito in
audizione le seguenti associazioni dei consumatori: Lega Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione Nazionale Consumatori
ed Adoc.

6. Le argomentazioni delle predette
società riguardano, in sintesi, principalmente i seguenti aspetti:

la sussistenza dei presupposti per
l’adozione di una simile misura in materia di fissazione dei prezzi massimi di
terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili;

l’ambito del potere di adozione di un
provvedimento temporaneo cautelare, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del Codice;

l’ambito soggettivo ed oggettivo di
applicazione delle misure da adottare con tale provvedimento temporaneo
cautelare;

il valore del prezzo massimo di
terminazione da imporre in esito all’approvazione del provvedimento temporaneo
cautelare;

il calendario di attuazione e la
definizione del periodo di vigenza del provvedimento temporaneo cautelare.

a) la sussistenza
dei presupposti per l’adozione di un provvedimento cautelare

7. In merito alla sussistenza dei
presupposti per l’azione cautelare, parte dei soggetti intervenuti (Tim, Vodafone) esprime
perplessità in merito alla sussistenza di tali presupposti almeno per la
presunta assenza di circostanze straordinarie e la mancanza dei requisiti di urgenza, sebbene un operatore (Tim)
non si nasconda una specifica situazione di criticità derivata dal rinnovamento
del Consiglio dell’Autorità sovrapposto all’eccezionale impegno richiesto agli
Uffici per lo svolgimento delle analisi di mercato per la transizione dal
vecchio al nuovo quadro regolamentare. Tim e Vodafone ritengono che la mancata riduzione del prezzo di
terminazione a partire dal 1° giugno 2003, data prevista per l’applicazione del
valore massimo (14,95 centesimi di euro al minuto) del
prezzo di terminazione dalla delibera n. 47/03/CONS, non possa essere
considerata presupposto per un intervento straordinario da parte dell’Autorità,
atteso che tale provvedimento non imponeva alcuna riduzione, ma si limitava ad
indicare come ragionevole una riduzione programmata del prezzo di terminazione
del 20% nel biennio 2004-2005. Peraltro un operatore sottolinea
che nel periodo che va dal 1° giugno 2003 ad oggi, a fronte dell’invarianza nominale delle tariffe di terminazione, si è
comunque assistito, per effetto dell’inflazione, ad una riduzione, in termini
reali, di circa il 5% di tali valori. Un altro operatore (Wind)
sostiene che la mancata riduzione dei propri prezzi di terminazione nel biennio
successivo all’approvazione della delibera n. 47/03/CONS deriva dalla diversa
forza economica del medesimo operatore, non notificato, nei confronti degli
altri operatori notificati cui tale provvedimento era
rivolto. Infine, H3G ritiene corretto e necessario l’intervento cautelare da
parte dell’Autorità, in considerazione del ritardo della riduzione dei prezzi della terminazione su reti mobili e della non
applicazione della delibera n.47/03/CONS.

b) l’ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare

8. Con riguardo all’ambito di applicazione del potere di adozione di un provvedimento
cautelare, un operatore (Wind) ritiene che l’art. 12,
comma 6, del Codice non possa applicarsi a misure quali l’individuazione dei
mercati rilevanti, l’identificazione di operatori aventi significativo potere
di mercati o l’imposizione di nuovi obblighi regolamentari. Tale potere potrebbe essere utilizzato esclusivamente al fine di
precisare e/o ulteriormente specificare obblighi regolamentari già esistenti.
Un altro operatore (Vodafone) ritiene che in ogni
caso, anche nell’ambito del procedimento cautelare debba essere previsto, ai
sensi dell’art. 11 del Codice, un meccanismo di consultazione pubblica sulla
proposta di provvedimento, proposta che, secondo lo stesso operatore, non
risulta contenuta nella comunicazione di avvio del
procedimento in esame.

c) l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle misure

9. In merito all’ambito di applicazione delle misure, alcuni operatori (Tim, H3G) sottolineano che le misure che saranno contenute
nel provvedimento temporaneo cautelare non dovranno contenere elementi di
novità rispetto agli orientamenti espressi dalla delibera n. 465/04/CONS, sui
quali, come riconosciuto dagli stessi operatori, si è svolto un ampio
contraddittorio nel corso della consultazione pubblica. In tale ambito, tuttavia,
due operatori (Tim, Vodafone)
ritengono che quanto previsto dalla comunicazione di avvio,
ovvero una riduzione del prezzo di terminazione delle chiamate vocali
indipendentemente dalla rete di originazione (fissa o
mobile), costituisca un elemento di novità, in quanto, a loro parere, gli
orientamenti previsti dalla sunnominata delibera riguardano esclusivamente il
mercato della terminazione delle chiamate fisso-mobile.
Inoltre, gli stessi operatori assumono che una eventuale
riduzione dei prezzi di terminazione mobile-mobile non comporterebbe nessun
beneficio nei confronti degli utenti; ciò in mancanza di una specifica
regolamentazione dei prezzi finali delle chiamate originate da rete mobile,
prevista invece per quelle da rete fissa, destinata a ribaltare in maniera
puntuale tali riduzioni nel prezzo finale.

10. In tema di salvaguardia
della concorrenza, i citati operatori ritengono che un intervento in tema di
terminazione mobile-mobile, da un lato, non sarebbe giustificato, stante
l’elevata competitività del mercato radiomobile
nazionale, e dall’altro potrebbe provocare distorsioni competitive. Al
contrario, Wind e H3G ritengono opportuno che
l’intervento riguardi anche la terminazione mobile-mobile, sottolineando,
tra l’altro, come l’Autorità, nella delibera n. 465/04/CONS, abbia già
identificato un unico mercato della terminazione su singola rete mobile delle
chiamate vocali ed abbia dimostrato la sostanziale coincidenza tra i costi di
terminazione delle chiamate vocali originate da rete fissa e quelle originate
da rete mobile. Rimane tuttavia ferma la posizione da parte di uno di questi
operatori (Wind) circa l’applicabilità delle misure
temporanee ai soli operatori sino ad ora notificati quali detentori di significativo potere di mercato.

11. Sempre con riguardo ai profili
concorrenziali, due operatori (Tim e Vodafone) ritengono che nel caso di assoggettamento
a controllo di prezzo del servizio di terminazione mobile-mobile, la
differenziazione dei livelli di controllo proposta dalla delibera n.
465/04/CONS per Tim e Vodafone,
da una parte, e Wind, dall’altra, e l’assenza di
obbligo per H3G, non risulterebbero giustificate e introdurrebbero
un’asimmetria tra i prezzi dei servizi di terminazione (del tutto analoghi e
speculari) scambiati tra gli operatori. A parere di Tim
e Vodafone, il differenziale di prezzo tra loro e Wind non sarebbe sufficientemente motivato dalla differente
dotazione spettrale degli operatori in questione o dalla minore quota di
mercato di Wind. Quest’ultima,
secondo gli stessi operatori, non potrebbe essere a
questo punto considerata come nuovo entrante, avendo ricevuto la licenza nel
1998. Wind non avrebbe quindi più alcun titolo per
godere ancora di quelle misure asimmetriche (assenza di obblighi
regolamentari, differenziale dei prezzi di terminazione fisso-mobile,
condizioni agevolate per il roaming nazionale, etc.)
fino ad ora usufruite. Sempre per gli stessi operatori, una condizione di asimmetria tra i prezzi di terminazione costituirebbe
quindi una ingiustificata sovvenzione a favore di Wind
e metterebbe in discussione il "principio di simmetria" sino ad ora
adottato nella sottoscrizione degli accordi di interconnessione mobile-mobile e
giustificato dalla natura del servizio.

12.
A
quest’ultimo riguardo, per converso, Wind e H3G sottolineano che la
scelta della "reciprocità" nei contratti sia tuttavia stata loro
imposta dagli operatori con maggiore forza di mercato.

d) il valore del prezzo massimo di terminazione

13.
In
merito allo specifico valore del prezzo massimo di terminazione sulle singole
reti mobili sono state espresse, sempre in sintesi, le seguenti considerazioni.
In primo luogo, viene sottolineato da un operatore (Vodafone) che il riferimento, per la misura di riduzione,
alla rilevazione (benchmark) IRG non può sostituirsi
al criterio di orientamento al costo. Viene aggiunto
dal medesimo operatore che i propri dati di costo per il 2003 risulterebbero
coerenti con quelli del benchmark IRG laddove si
restringa lo stesso ai paesi UE15 ed all’area Euro. Peraltro, l’operatore
sostiene che il benchmark così valutato mostra una
media pari rispettivamente a 13,21 e 13,66 centesimi di euro
al minuto che non sarebbe molto distante dal prezzo attualmente praticato dallo
stesso (14,95 centesimi di euro al minuto); l’elevato valore del prezzo medio
nazionale avrebbe poi origine nei valori di terminazione di Wind
e H3G, tra i più alti d’Europa. Un altro operatore (Tim)
ritiene che i livelli delle tariffe di terminazione da applicarsi in via
temporanea cautelare dovranno, eventualmente, essere corrispondenti a quanto
previsto dalla delibera n. 465/04/CONS, ossia 12,60 centesimi di euro al minuto per Tim e Vodafone e 14,95 centesimi di euro al minuto per Wind, valori sui quali, sulla base di una attenta ed
articolata analisi, gli operatori hanno fatto affidamento per le proprie
pianificazioni delle scelte commerciali e degli investimenti. Un terzo
operatore (Wind) ritiene che i benchmark
tariffari possano fornire utili indicazioni in merito al livello di prezzo, in
particolare nel caso in cui le informazioni desumibili dai sistemi di
contabilità regolatoria degli operatori notificati
non siano considerate soddisfacenti.

14. Inoltre, alcuni operatori (Vodafone e Wind) ritengono che
debbano essere escluse dal provvedimento cautelare le misure di lungo periodo quali la definizione e durata del meccanismo di
programmazione pluriennale (network cap) ed i valori
finali dello stesso meccanismo; secondo un altro operatore (Tim)
dovrà comunque essere confermato il principio in base al quale i tre operatori Tim, Vodafone e Wind avranno lo stesso valore finale al termine (2007) del
periodo di network cap. In merito a tale ultimo aspetto, Wind
obietta peraltro che questa misura risulta eccessivamente penalizzante in
quanto comporterebbe una riduzione di oltre il 50% in due anni.

e) la definizione del periodo di
vigenza del provvedimento cautelare

15. Vodafone
ha evidenziato l’importanza di definire, nell’ambito del provvedimento
temporaneo cautelare, il periodo di vigenza dello stesso provvedimento, e
contestualmente i tempi di conclusione del procedimento di
cui alla delibera n. 465/04/CONS.

16. Quanto al calendario di attuazione delle misure previste dal provvedimento
cautelare, due operatori (Vodafone e Telecom Italia) ritengono che i tempi tecnici necessari per
implementare le modifiche di prezzo e gli adempimenti in tema di comunicazioni
di variazione dei prezzi dei servizi intermedi e finali non consentano di
applicare tale misura prima di 90 giorni dall’adozione del provvedimento, anche
se uno di questi operatori ipotizza la possibilità di contrarre i tempi sino al
1° ottobre 2005.

D. Le valutazioni dell’Autorità

I) Le ragioni e la fisionomia
essenziale dell’intervento

La sussistenza delle circostanze
straordinarie e delle motivazioni di urgenza

17. In via preliminare, l’Autorità
rileva la sussistenza di condizioni di straordinarietà e di urgenza
tali da esigere l’adozione di un provvedimento cautelare.

18. Secondo quanto previsto dal Nuovo
Quadro Regolamentare comunitario, recepito in sede
nazionale con il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), l’adozione di provvedimenti che riguardino
specifici ambiti, quali ad esempio l’individuazione di un mercato rilevante,
l’identificazione di un’impresa (o più) avente(i) significativo potere in un
mercato rilevante, o infine l’imposizione, modifica o revoca di obblighi
regolamentari in capo ad imprese detentrici di significativo potere di mercato,
viene effettuata a seguito di una laboriosa e approfondita procedura, descritta
ai commi 3 e 4 dell’art. 12 del Codice. Tale procedura prevede che la proposta
di provvedimento, oltre che essere sottoposta ad una fase di consultazione
nazionale, venga comunicata alla Commissione Europea
ed alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. Tuttavia, l’art.
12, comma 6, prevede altresì che "in circostanze straordinarie,
l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza,
in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la
concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati
provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le
disposizioni del Codice". L’Autorità, qualora intenda avvalersi di tale
potere, deve comunicare "immediatamente tali provvedimenti,
esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell’Autorità di
estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti
così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai
commi 3 e 4".

19. Orbene, l’Autorità ritiene che
nel caso di specie ricorrano le circostanze straordinarie ed i motivi di urgenza per l’adozione di un provvedimento temporaneo
cautelare nel mercato nazionale della terminazione di chiamate vocali su
singole reti mobili nei confronti dei seguenti operatori: Tim,
Vodafone, Wind e H3G. Ciò
in ragione delle motivazioni di seguito esposte.

20. Va innanzitutto dato conto della
straordinarietà della situazione in essere.

In primo luogo, l’Autorità evidenzia
che, come già rilevato nell’ambito della delibera n.465/04/CONS,
ma anche – e prima ancora – in quella n. 47/03/CONS, le attuali tariffe di
terminazione sulle reti mobili appaiono suscettibili di un ben maggior grado di orientamento ai costi.

21. Al fine di valutare
l’eccezionalità e la gravità dell’attuale situazione vale osservare come tali
tariffe risultino, in particolare, per entrambi gli
operatori già notificati (Tim e Vodafone),
superiori ai costi derivanti dalla loro contabilità regolatoria
già a partire da quella dell’anno 2001. La tariffa di terminazione del terzo
operatore, Wind, assume poi livelli anche maggiori, se si pensa che attualmente tale valore risulta
essere superiore a 18 centesimi di euro al minuto, a fronte dei 14,95 centesimi
di euro praticati da Tim e Vodafone.
Siffatte circostanze, in un contesto in cui i costi
tendono dinamicamente a decrescere, si traduce in un incremento, nel tempo,
della forbice tra prezzi e costi del servizio di terminazione su rete mobile, a
tutto detrimento del benessere dei consumatori e della salvaguardia della
concorrenza.

22. Questa considerazione è
avvalorata, in secondo luogo, dall’analisi del contesto
internazionale. L’Autorità ha infatti verificato che
lo scostamento rispetto alla media europea dei prezzi di terminazione praticati
dai predetti operatori si è sensibilmente incrementato nel corso del 2005 ed ha
raggiunto valori gravemente significativi, non giustificati da circostanze
specifiche del contesto nazionale. Ciò è dimostrato dalle rilevazioni
effettuate dalla Commissione in occasione del X
Rapporto sull’attuazione del quadro normativo nelle comunicazioni elettroniche,
nonché confermato dalle analisi condotte dal Gruppo Europeo dei Regolatori
Indipendenti (IRG), le quali mostrano come tali prezzi risultino
significativamente più elevati rispetto alla media europea. In particolare, la
più recente rilevazione effettuata dall’IRG rileva che, al
mese di febbraio 2005, il differenziale tra i prezzi praticati dagli operatori
nazionali e quelli medi rilevati nei venticinque paesi appartenenti all’Unione
Europea si è ulteriormente accresciuto rispetto ad un’analoga rilevazione
effettuata dallo stesso organismo nel 2004. La media europea relativa all’anno 2005 (valutata dall’Autorità a partire dai dati
forniti dall’IRG considerando il prezzo di terminazione medio, per ciascun
paese, dei soli operatori notificati ed escludendo da tale media gli operatori
italiani) si attesta ad un valore pari a 12,15 centesimi di euro al minuto,
mentre, nel luglio 2004, il corrispondente valore risultava pari a 13,03
centesimi di euro al minuto. La media europea risulta, quindi, diminuita del
6,8% nel corso dell’ultimo anno; per contro, il valore italiano è rimasto costante
(dal 1° giugno 2003) e pari a 14,95 centesimi di euro
al minuto relativamente agli operatori TIM e Vodafone.
La differenza tra il livello di prezzo italiano e quello
medio europeo si è quindi ulteriormente accresciuta, passando da 1,92 a 2,80 centesimi di
euro tra il 2004 ed il 2005.
A differenza di quanto rilevato da alcuni operatori,
inoltre i risultati testé esposti sostanzialmente non
mutano se si considera un diverso insieme di Paesi membri: sia che si
considerino i quattro Paesi europei comparabili per dimensione del mercato
all’Italia (Francia, Spagna, Regno Unito e Germania), ovvero i Paesi Euro 15,
nel 2005 la media europea, calcolata secondo la sopra esposta metodologia,
risulta essere rispettivamente pari a 12,30 e 12,36 centesimi di euro al minuto.
Vale inoltre rilevare che nello stesso periodo l’operatore Wind
ha mantenuto costante il proprio prezzo di terminazione che si attesta, come
detto, a valori superiori a 18 centesimi di euro al
minuto. Anche per tale operatore valgono, quindi, le
notazioni precedenti.

23. Va altresì ricordato che taluni
operatori nazionali sono integrati a livello europeo: non appare pertanto
giustificato che i prezzi dagli stessi praticati in sede nazionale si
discostino in misura così significativa da quelli
praticati dai medesimi operatori in altri paesi europei. Lo scostamento
rispetto alla media europea incide, inoltre, in modo
rilevante sulla spesa sostenuta dagli utenti finali, comportando una situazione
differenziale rispetto ai consumatori europei che, come detto, non trova
alcuna giustificazione rispetto ai parametri di costo sottostanti di fornitura
del servizio.

24. Per quanto più specificatamente
riguarda i sussistenti motivi di urgenza, l’Autorità
deve premettere che le misure di riduzione dei prezzi di terminazione delle
chiamate vocali proposte, quale semplice orientamento, nella delibera n.
465/04/CONS, non potrebbero essere deliberate prima della fine del 2005.
Infatti, il completamento del procedimento di cui alla delibera prevede, oltre
alle attività ancora necessarie al fine del perfezionamento dell’analisi di
mercato, che lo schema di provvedimento, come modificato in esito alla
procedura di consultazione pubblica, venga inviato
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che adotta un parere
entro 45 giorni, e notificato alla Commissione Europea. L’adozione finale del
provvedimento potrà essere effettuata solo trascorso
un mese dalla notifica alla Commissione europea oppure, qualora la stessa
Commissione ne faccia richiesta, entro ulteriori due mesi.

25. Sempre con riguardo alle
motivazioni di urgenza, vale ribadire che la proposta
di provvedimento di cui alla delibera 465/04/CONS prevedeva l’applicazione di
misure di riduzione del prezzo massimo di terminazione già a partire dal 1°
giugno 2005. Inoltre, nell’ambito della delibera n. 47/03/CONS, l’Autorità
aveva previsto una riduzione tariffaria, poi non attuata, del 10% annuo per gli
anni 2004-2005. In un contesto, quale quello appena
delineato, l’Autorità non può non ravvisare l’esistenza di straordinarie
circostanze di urgenza a tutela degli interessi affidati alle sue cure.

26. Con riguardo alla salvaguardia della concorrenza, l’Autorità osserva che una
riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate originate sia da reti
fisse che da reti mobili riveste una notevole importanza per gli operatori
mobili nuovi entranti. Essa infatti consente a questi
ultimi di competere in modo più efficace con gli operatori mobili maggiori, che
sempre più spesso offrono prezzi finali particolarmente vantaggiosi per le
chiamate on-net (e cioè originate e terminate sulla stessa rete mobile). Si
consideri che gli operatori mobili con maggior numero di utenti
possono offrire servizi finali di chiamata verso gli utenti della propria rete
con prezzi più vantaggiosi (la c.d. "terminazione interna" non
risulta infatti regolata) rispetto a quelli forniti dagli operatori di rete,
per i quali il costo di terminazione rappresenta una componente importante dei
costi sottostanti. Il beneficio pro-concorrenziale derivante da una riduzione
dei valori di terminazione si manifesta, quindi, evidente.

27. Relativamente
ai benefici per l’utenza, l’Autorità stima che una riduzione dei prezzi
massimi di terminazione degli operatori Tim, Vodafone e Wind, nei termini
disposti dal presente provvedimento, possa consentire un risparmio su base
annua per gli utenti che effettuano chiamate fisso-mobile
di almeno 300 milioni di euro. Vale sottolineare che
tale stima risulta prudenziale, sia perché non considera i potenziali incrementi
di traffico (stante l’aumento del numero di utenti di rete mobile) relativi
agli anni 2004 e 2005, sia perché la competizione porterà ad una riduzione
anche dei prezzi dei servizi fisso-mobile offerti
dagli operatori alternativi. Si consideri altresì che sulla base del dato sopra
esposto un rinvio di circa sei mesi della riduzione (quale discenderebbe dalla
mancata adozione dell’iniziativa cautelare) comporterebbe una maggiore spesa
per gli utenti dei servizi fisso-mobile di almeno 150
milioni di euro, e dunque un impoverimento collettivo
di fatto insuscettibile di riparazione. E va da sé che
discorso del tutto analogo vale per i benefici che l’utenza conseguirebbe sul
versante della direttrice mobile-mobile (su cui cfr. specialmente
infra, n.33). Le precedenti considerazioni dimostrano
come l’intervento dell’Autorità dia conto delle giuste esigenze di tutela
dell’utenza evidenziate dalle associazioni dei consumatori nel corso delle
audizioni.

28. Alla luce delle precedenti
considerazioni, l’Autorità ritiene dunque che sussistano circostanze
straordinarie e motivazioni di urgenza tali da rendere
necessario un intervento cautelare, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma
6 del Codice, finalizzato alla salvaguardia della concorrenza e alla tutela
degli interessi degli utenti.

L’ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare

29. Con riguardo all’ambito di applicazione e ai presupposti del provvedimento
cautelare, l’Autorità osserva come l’art. 12, comma 6, del Codice, nel
prevedere la possibilità di derogare alle procedure di cui ai commi 3 e 4, non
pone alcuna limitazione in merito alle tipologie di intervento regolamentare
assumibili mediante provvedimenti temporanei cautelari: in particolare, la
legge non esclude dall’area delle iniziative possibili aspetti quali
l’identificazione del mercato rilevante ovvero l’identificazione degli
operatori dotati di significativo potere di mercato, e – quel che più importa
in questa sede – tanto meno esclude la possibilità di interventi sui prezzi.

30. Nel caso di specie, inoltre,
l’identificazione del mercato rilevante e l’individuazione degli operatori
detentori di significativo potere di mercato che
vengono operate sono pienamente coerenti con le indicazioni fornite dalla
Commissione nella Raccomandazione sui mercati rilevanti. Non guasta ribadire poi che il provvedimento in esame introduce misure
che la delibera n. 465/04/CONS già prevedeva di applicare a partire dal 1°
giugno 2005, e che la relativa proposta di provvedimento è stata sottoposta a consultazione
pubblica nazionale. Le stesse misure sono infine del tutto
coerenti con le risultanze emergenti dall’analisi in corso di
svolgimento da parte degli uffici di questa Autorità relativa al mercato
interessato.

L’ambito soggettivo ed oggettivo delle
misure

31. L’Autorità, in coerenza con
quanto proposto nell’ambito della delibera n. 465/04/CONS, ritiene che
l’imposizione immediata di un obbligo di controllo di prezzo sull’operatore
H3G, alla luce del suo recente ingresso sul mercato, della sua ancora ridotta
base degli utenti, della necessità di salvaguardare il livello degli ingenti
investimenti effettuati e della sua situazione finanziaria, risulterebbe un
onere eccessivo per tale operatore, onere che potrebbe pregiudicare quindi la
sua possibilità di sviluppare la propria rete e la propria base di utenza e di consolidare la propria situazione
finanziaria. Tale onere, qualora imposto, potrebbe compromettere lo sviluppo di
tale operatore, e, in prospettiva, ridurre gli operatori operanti nel mercato,
a discapito, in ultima analisi, della salvaguardia
della concorrenza e della tutela degli utenti. Tali considerazioni giustificano
pertanto la non imposizione delle misure di controllo di
prezzo in esame all’operatore, per quanto notificabile nei termini di cui
all’articolo 1 del seguente dispositivo, riservandosi l’Autorità di poter
rivedere dette conclusioni secondo le modalità previste dalle norme vigenti,
una volta conclusa l’analisi del relativo mercato ed in ogni caso entro 12 mesi
dalla pubblicazione del presente provvedimento.

32. Venendo ad esaminare l’ambito
oggettivo di applicazione del provvedimento cautelare,
coerentemente con l’individuazione del mercato della Commissione, nonché con
l’analisi del contesto nazionale svolta dall’Autorità nell’ambito della
delibera 465/04/CONS, occorre ritenere che la misura debba investire la
terminazione di tutte le chiamate vocali su rete mobile, siano esse effettuate
da rete fissa ovvero da rete mobile. D’altra parte, come argomentato nella
citata delibera di consultazione pubblica, tale mercato non appare, alla luce
della struttura della domanda e dei costi, suscettibile di segmentazione nelle
due direttrici di traffico.

33. Non appare inoltre condivisibile
quanto evidenziato da alcuni operatori circa la non trasferibilità all’utenza
finale di riduzioni nelle tariffe di terminazione delle chiamate relative alla direttrice mobile-mobile. Infatti, se è vero
che a differenza della direttrice fisso-mobile
l’Autorità, per la parte mobile-mobile, non dispone di
un potere tariffario che consenta alle riduzioni di prezzo di trasferirsi
automaticamente sui valori pagati dagli utenti finali, non va però dimenticato
che una diminuzione del costo del servizio, anche in presenza di strutture di
mercato concentrate, tende spontaneamente a riflettersi sui prezzi finali: a
maggior ragione, se, come evidenziato dagli operatori, il mercato nazionale dei
servizi finali di comunicazione radiomobile è
caratterizzato da un certo grado di competizione. Peraltro, posto che l’intervento
cautelare dell’Autorità si sostanzia nella previsione di tariffe massime di interconnessione, non si può escludere che gli operatori
di telefonia mobile, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale,
addivengano – nei limiti consentiti dalle norme vigenti ed in particolare
quelle in materia di concorrenza – a pattuire tra loro l’applicazione di
livelli di terminazione inferiori a quelli stabiliti dal presente
provvedimento.

In conclusione anche rispetto al
servizio finale mobile-mobile è del tutto ragionevole prevedere, quale effetto
sufficientemente immediato del presente provvedimento cautelare, quello della
riduzione dei relativi prezzi agli utenti.

Il valore del prezzo massimo di terminazione

34. Quanto alla determinazione dello
specifico livello del prezzo massimo di terminazione
sulle singole reti mobili, l’Autorità osserva quanto segue. La delibera n.
465/04/CONS aveva previsto, come orientamento, l’applicazione di una prima
riduzione di prezzo per gli operatori Tim, Vodafone e Wind al 1° giugno
2005. Relativamente ai primi due operatori, il prezzo
massimo di terminazione a tale data era stato subordinato al consolidamento del
modello di contabilità a costi incrementali, proposto a consultazione
nell’allegato B1, ed alla relativa determinazione del valore obiettivo al 2007,
stimato nella stessa delibera pari a 8,70 centesimi di euro al minuto. In ogni
caso, l’Autorità aveva rilevato che il valore del prezzo di terminazione alla
data del 1° giugno 2005 non sarebbe risultato
superiore a 12,60 centesimi di euro al minuto, e che a partire da tale data
sarebbe stato introdotto un meccanismo di riduzione programmata di tale valore.
Ora, in considerazione del fatto che il procedimento di analisi
di mercato di cui alla summenzionata delibera non si è ancora concluso, e
quindi il modello di contabilità a costi incrementali non risulta ancora
completato, l’Autorità ritiene che, ai fini del presente provvedimento, risulti
appropriato fissare il prezzo di terminazione partendo dal valore massimo di
12,60 centesimi di euro al minuto previsto a partire dal 1° giugno 2005. Ciò in
considerazione sia della natura temporanea e cautelare del presente intervento,
sia del fatto che tale misura appare sufficientemente idonea a consentire il
perseguimento dei sopra illustrati obiettivi di salvaguardia
della concorrenza e di tutela degli interessi degli utenti. Come rilevato
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel proprio parere (vedi
infra n. 58), peraltro, il valore di prezzo massimo deve tenere conto dello
scostamento temporale determinato dal fatto che la misura in esame prenderà
effetto solo dal 1° settembre 2005, e non dal 1° giugno 2005. Tenendo conto
allora della percentuale di riduzione programmata (network cap),
prevista come orientamento nella delibera n. 465/04/CONS, e applicandola
all’evidenziato scostamento temporale pari a 3 mesi, l’Autorità ritiene
appropriato fissare, a far data dal 1° settembre 2005,
il prezzo massimo di terminazione per gli operatori Tim
e Vodafone al valore di 12,10 centesimi di euro al
minuto.

35. Il valore così identificato
risulta, inoltre, coerente con il benchmark
internazionale. Infatti, come indicato al precedente paragrafo 22, la media
europea al febbraio 2005 del prezzo di terminazione considerata, sui diversi
insiemi di Paesi, risulta compresa tra 12,15 e 12,36 centesimi di euro al minuto. In secondo luogo, come esposto
al paragrafo 2, i dati di contabilità regolatoria
confermano nella media la coerenza di tale valore con i costi sottostanti.

36. Per quanto attiene a Wind, l’Autorità intende analogamente definire il relativo
prezzo massimo di terminazione a partire da quello individuato nella delibera
465/04/CONS, ossia 14,95 centesimi di euro al minuto,
sulla base dell’applicazione del principio del "delayed
approach" a far data dal 1° giugno 2005.
Considerato quanto esposto al punto 34 relativamente alla
necessità di tener conto dello scostamento temporale trimestrale rispetto alla
prevista data del 1° giugno 2005, l’Autorità ritiene appropriato fissare, a far
data dal 1° settembre 2005, il prezzo massimo di terminazione per l’operatore Wind al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.

37. La contestuale riduzione della
tariffa di terminazione di Tim, Vodafone
e Wind appare idonea, invero, ad evitare il
verificarsi degli effetti distorsivi della
concorrenza che si potrebbero invece determinare nel
caso in cui si mantenesse costante il valore della terminazione di Wind. D’altra parte, il mantenimento, nell’immediato, di
una differenza tra i prezzi massimi di Tim e Vodafone da una parte e Wind
dall’altra consente di garantire una certa gradualità nel processo di riduzione
di tale differenziale, già previsto dall’Autorità nell’ambito della delibera n.465/04/CONS e che, secondo l’orientamento ivi espresso, dovrebbe
annullarsi entro l’anno 2007.

38. In conclusione, l’Autorità
intende fissare il prezzo massimo di terminazione degli operatori Tim, Vodafone e Wind ai livelli massimi indicati che risultano
coerenti con quelli già a suo tempo previsti dalla delibera n.465/04/CONS. Peraltro, va osservato come i prezzi massimi
di terminazione a far data dal 1° giugno 2005 ed il relativo meccanismo di
riduzione programmata sono da tempo noti, ancorché come orientamento, agli
operatori e sono stati oggetto di ampia partecipazione, nell’ambito della
consultazione, da parte degli operatori medesimi. L’Autorità si riserva comunque di rivedere tali valori sulla base delle
informazioni di contabilità regolatoria che saranno
disponibili al momento della conclusione dell’analisi del mercato in esame.

II) La definizione complessiva delle
misure cautelari

39. Alla luce delle considerazioni
fin qui esposte, l’Autorità ritiene necessario approvare un provvedimento
temporaneo cautelare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 6 del
Codice, che fissi, a partire dal 1° settembre 2005, i prezzi massimi di
terminazione delle chiamate vocali originate dalle reti fisse e mobili e
terminate sulle singole reti mobili degli operatori TIM e Vodafone,
in quanto operatori dotati di significativo potere di
mercato sulle proprie reti. Inoltre, l’Autorità intende, al contempo, designare
gli operatori Wind ed H3G quale detentori di significativo potere di mercato sul mercato delle chiamate
vocali terminate sulla propria rete, imponendo a Wind
un obbligo di controllo di prezzo, in termini di valore massimo della relativa
tariffa di terminazione. H3G non è invece sottoposta a quest’ultima
misura, per le ragioni esposte al paragrafo 31.

40. L’Autorità sottolinea
che siffatto intervento non pregiudica in alcun modo l’applicazione del nuovo
quadro comunitario. Nelle more, infatti, del completamento del procedimento di
cui alla delibera n. 465/04/CONS, tale intervento di natura eccezionale e
temporanea è anticipatore di alcune disposizioni già
previste dall’Autorità a partire dal 1° giugno 2005 nell’ambito della stessa
citata delibera (v. supra, n. 4), le quali sono state già sottoposte ad una
consultazione nazionale.

41. Relativamente
alle specifiche misure da introdurre attraverso il presente provvedimento
si osserva quanto segue. In primo luogo, risulta
necessario pervenire, a titolo provvisorio ed in via d’urgenza, alla
identificazione del mercato rilevante nonché alla identificazione degli
operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati individuati.
Concordemente alle valutazioni espresse dall’Autorità nell’ambito della
delibera n. 465/04/CONS, ed in accordo con l’orientamento della Commissione
definito nella Raccomandazione sui mercati rilevanti, l’Autorità procede,
pertanto, a:

i. individuare
quattro mercati rilevanti corrispondenti alla terminazione delle chiamate
vocali, originate da reti fisse e mobili, sulle reti di ciascun operatore
mobile operante allo stato operante in Italia: Tim, Vodafone, Wind e H3G;

ii. identificare
ciascun operatore (Tim, Vodafone,
Wind e H3G) quale detentore di significativo potere
di mercato sul relativo mercato rilevante.

42.
In
merito alla misura di cui al sub i), l’Autorità, con riferimento ai paragrafi
82-86 dell’allegato B alla delibera n. 465/04/CONS, che devono intendersi
ripresi integralmente in questa sede, ribadisce che
l’individuazione del mercato rilevante come mercato della terminazione vocale
su ogni singola rete mobile risulta pienamente coerente con quanto indicato
dalla Commissione nella Raccomandazione sui mercati rilevanti. Tale
definizione, così come espressamente individuato nella Raccomandazione ed
esposto nella citata delibera di avvio della
consultazione pubblica, risulta comprensiva di quanto specificato nella
comunicazione di avvio del procedimento, laddove si intende per terminazione
vocale l’insieme delle chiamate vocali terminate sulle singole reti degli
operatori mobili e originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili.

43. In merito alla misura di cui al
sub ii), l’Autorità, in coerenza con quanto indicato
al paragrafo 128 dell’allegato B alla delibera n. 465/04/CONS, ritiene di
identificare gli operatori Tim, Vodafone,
Wind ed H3G come individualmente dominanti nella
fornitura del servizi di terminazione vocale sulle
proprie reti. Ciò alla luce dell’analisi svolta nei paragrafi 87-127 del
summenzionato allegato B, che in questa sede devono
intendersi integralmente ripresi. Occorre al riguardo osservare che anche tale
individuazione degli operatori dotati di significativo
potere di mercato risulta coerente con quanto indicato dalla Commissione nella
Raccomandazione sui mercati rilevanti.

44. Alla luce dell’individuazione dei
mercati rilevanti e della designazione degli operatori mobili quali detentori
di significativo potere di mercato nelle singole reti
mobili, l’Autorità ritiene quindi necessario porre in capo agli operatori
dotati di significativo potere di mercato, in via cautelare e temporanea, i
seguenti obblighi:

iii. per Tim e Vodafone, la conferma dell’obbligo
di controllo del prezzo massimo di terminazione delle chiamate vocali sulle
proprie reti mobili, e la fissazione, a partire dal 1° settembre 2005, dello
stesso prezzo al valore di 12,10 centesimi di euro al minuto;

iv. per Wind,
l’imposizione dell’obbligo di controllo del prezzo massimo di terminazione
delle chiamate vocali sulla propria rete mobile, e la fissazione, a partire dal
1° settembre 2005, dello stesso prezzo al valore di 14,35 centesimi di euro al
minuto.

45.
In
merito all’obbligo di trasparenza previsto, come orientamento, dalla delibera n.465/04/CONS, l’Autorità, considerata la natura del
presente provvedimento, ritiene che tale obbligo possa sostanziarsi, in
applicazione delle misure, in una comunicazione all’Autorità ed agli operatori
interconnessi del prezzo massimo di terminazione.

In relazione ai rimanenti obblighi regolamentari,
l’Autorità si riserva di intervenire in esito al completamento dell’analisi di
mercato. Nelle more della puntuale definizione degli altri obblighi di natura regolamentare, come avverrà all’esito della
conclusione dell’analisi di mercato, gli operatori notificati sono naturalmente
tenuti al rispetto del regime regolamentare vigente in materia ed all’adozione
di comportamenti coerenti con il rispetto della concorrenza, con particolare
riferimento all’attuazione di comportamenti non discriminatori.

46.
In
ragione della natura cautelare del provvedimento, e della necessità che lo
stesso entri in vigore nel più breve tempo possibile, l’Autorità ritiene di fissare
il 1° settembre 2005 quale data di applicazione dei
prezzi di terminazioni disposti dal presente atto. Pertanto, nel sottolineare
la necessità che gli operatori riducano i tempi tecnici necessari per
l’attuazione delle modifiche tariffarie, si ritiene altresì necessario disporre
che gli stessi operatori comunichino i nuovi prezzi in adempimento del presente
provvedimento entro 5 giorni dalla notifica del medesimo, al fine di consentire
agli operatori che offrono servizi di comunicazione finale verso le reti
mobili, con particolare riferimento a Telecom Italia,
di adeguare i propri prezzi finali per la data del 1° settembre 2005, e di
fornire comunicazione agli utenti, con un preavviso di almeno 30 giorni, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 70 del Codice.

47.
In
merito alla definizione, da parte degli operatori mobili, dei nuovi prezzi di
terminazione, si osserva che, data la natura cautelare ed urgente del presente
provvedimento, appare ragionevole che gli stessi operatori determinino un
prezzo indipendente dalla fascia oraria (c.d. tariffa "flat")
nel rispetto dei valori massimi disposti. Tuttavia, qualora un operatore
intendesse avvalersi della facoltà di articolare il prezzo in fascia oraria di
picco e fuori picco, sulla base del paniere di traffico terminato sulla propria
rete e nel rispetto del valore massimo, l’Autorità al fine di conseguire
l’obiettivo della immediata entrata in vigore delle
misure in esame, ritiene ragionevole acconsentire che, in via straordinaria,
gli operatori possano fare uso del gradiente tariffario già utilizzato per la
determinazione dei prezzi articolati su fasce orarie. Ciò permetterà di
semplificare gli adempimenti in capo agli operatori mobili che intenderanno
articolare il proprio prezzo di terminazione in fasce orarie. Pertanto
l’Autorità ritiene che il termine di 5 giorni per la comunicazione dei nuovi
prezzi risulti congruo in relazione alla finalità del
presente provvedimento nonché agli adempimenti tecnici da svolgere nel periodo
indicato. Inoltre l’Autorità ritiene il termine del 1° settembre 2005 risulti adeguato per l’implementazione sulle reti di ciascun
operatore mobile dei nuovi prezzi di terminazione.

48.
In relazione alle modifiche dei prezzi finali delle
chiamate fisso-mobile originate dagli utenti di Telecom Italia, si osserva quanto segue. Telecom Italia, deve adeguare i prezzi delle chiamate fisso-mobile secondo le modalità previste dagli art. 3 e 4
della delibera n. 47/03/CONS e deve altresì fornire comunicazione agli utenti,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 del Codice, con un preavviso di almeno
30 giorni rispetto alla data di applicazione dei nuovi
prezzi. Considerato il ridotto periodo temporale compreso tra la data di
comunicazione da parte degli operatori mobili dei
nuovi prezzi di terminazione e la data del 1° agosto 2005, giorno ultimo per la
pubblicazione dei nuovi prezzi delle chiamate fisso-mobile
di Telecom Italia, ne consegue che nella
riformulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile
si dovrebbe mantenere inalterata l’attuale struttura dei prezzi adeguando gli
stessi in misura proporzionale all’entità delle riduzioni dei prezzi di
terminazione su rete mobile, ferme restando le riduzioni già previste dal
vigente sistema di price cap (delibera n.
289/03/CONS) per la quota di spettanza (c.d. retention)
dell’operatore medesimo. Ciò consentirà una più rapida definizione ed
approvazione dei prezzi fisso-mobile dell’operatore Telecom Italia, al fine del rispetto della data di entrata in vigore delle misure disposte dal presente
provvedimento, fissata al 1° settembre 2005.

49. Le misure di cui al presente
provvedimento sono, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 6, del
Codice, temporanee e cautelari, e saranno vigenti sino al completamento del
procedimento di analisi di mercato e di imposizione,
modifica o revoca degli obblighi regolamentari avviato con la delibera n.
465/04/CONS, completamento previsto entro la fine del mese di gennaio 2006.
Questa previsione risulta basata sui tempi presumibili
di completamento dell’analisi di mercato, nonché sulla necessità di sottoporre
lo schema di provvedimento finale alle valutazioni dell’Autorità Garante delle
Concorrenza e del Mercato, della Commissione Europea e delle Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri, secondo le vigenti tempistiche.
Sulla base delle risultanze di tale procedimento, le
misure di controllo di prezzo previste dal presente provvedimento saranno
confermate o modificate. In ogni caso, gli effetti del presente provvedimento cesseranno al più tardi alla data del 31 gennaio 2006.

III) L’impatto della regolamentazione

50. In merito all’impatto
dell’intervento regolamentare oggetto di illustrazione
l’Autorità osserva quanto segue. Con riguardo all’assetto concorrenziale,
merita di essere ribadito che una riduzione delle tariffe di terminazione per
chiamate originate sia da reti fisse che da reti mobili comporterà
una significativa riduzione dei costi dei servizi all’ingrosso necessari a
tutti gli operatori al fine della fornitura di servizi finali di comunicazione
verso le reti mobili, assumendo una importante valenza pro-concorrenziale. La
misura consentirà, come indicato al paragrafo 28, un risparmio su base annua
per gli utenti che effettuano chiamate fisso-mobile di almeno 300 milioni di euro.

51. Alla luce di tali considerazioni,
l’Autorità ritiene che i benefici attesi dall’adozione delle misure in oggetto,
con particolare riguardo all’utenza finale ed alla concorrenza, appaiono
incomparabilmente superiori ai costi per le imprese interessate dal provvedimento,
essenzialmente riconducibili ai loro minori ricavi.

IV) Il parere dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

52. Lo schema di provvedimento, come
approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 6 luglio 2005, è stato trasmesso
in data 8 luglio all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il
relativo parere. Il parere sullo schema di provvedimento reso dall’AGCM è
pervenuto all’Autorità in data 14 luglio 2005.

53. Con riferimento alla valutazione
generale, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato condivide
pienamente l’analisi di straordinarietà ed urgenza sopra esposta. In
particolare l’AGCM sottolinea, in adesione
all’intervento prospettato, come le attuali tariffe di terminazione appaiano
suscettibili di un maggior orientamento al costo e presentino un consistente
scostamento rispetto alla media europea. In definitiva, a parere dell’AGCM,
l’intervento cautelare appare indispensabile ad assicurare un’offerta più
concorrenziale dei servizi di comunicazione mobile, con effetti positivi, in ultima istanza, sul benessere dei consumatori.

54. Quanto alla definizione del
mercato rilevante, l’AGCM ritiene condivisibile ed in linea con la
Raccomandazione della Commissione, la definizione di un singolo mercato
nazionale all’ingrosso, per ogni rete mobile operante in Italia della
terminazione vocale. L’AGCM rappresenta che sarebbe altresì possibile una ulteriore distinzione dei mercati suddetti in relazione
alla tecnologia GSM o UMTS utilizzata per la terminazione delle chiamate.

55. Sempre con riferimento alla
definizione dell’ambito di mercato, l’AGCM esprime un giudizio positivo in merito all’inclusione nel mercato rilevante
delle chiamate originate sia da rete fissa che da rete mobile. A parere
dell’AGCM, la definizione di un’unica tariffa massima di terminazione appare,
inoltre, produttiva di effetti pro-concorrenziali
estremamente rilevanti. Al riguardo, l’AGCM considera altresì necessaria
un’attività volta ad eliminare il cosiddetto "principio di
reciprocità" nei contratti di interconnessione,
il cui mantenimento penalizzerebbe gli operatori minori.

56. Infine, con riguardo
all’individuazione dei prezzi massimi di terminazione, l’AGCM ribadisce la sua valutazione positiva circa l’utilizzo di
meccanismi di riduzione programmata dei prezzi nel tempo che tengano conto
degli incrementi attesi di produttività. L’AGCM concorda sull’utilità di usare,
in attesa del completamento dell’analisi del mercato
in esame e quindi del modello di contabilità regolatoria
a costi incrementali, una metodologia di determinazione del valore iniziale
basata anche sull’applicazione di un confronto europeo.

57. L’AGCM ritiene, sulla base del cd. metodo della best practice
(ossia del valor medio, sperimentato nel periodo di riferimento, dei tre Paesi
europei con i costi di terminazione più bassi), del principio di orientamento
ai costi nonché dei livelli di prezzo applicati nelle transazioni che si
sviluppano al di fuori degli usuali contratti di interconnessione, che i prezzi
massimi fissati per i tre operatori mobili Tim, Vodafone e Wind potrebbero essere
ancora più bassi rispetto a quelli individuati dall’Autorità nella bozza di
provvedimento inviata, e pari, per i primi due operatori, a 10 centesimi di
euro al minuto.

58. L’AGCM osserva altresì che se questa Autorità, in ragione della natura cautelare e
temporanea dell’intervento ed in virtù dell’affidamento creato, dovesse
ritenere più corretto definire, così come indicato nella bozza di provvedimento
inviata, i prezzi massimi di terminazione ai livelli indicati nella delibera n.
465/04/CONS, essa dovrebbe allora considerare due elementi. In primo luogo, la
determinazione dei livelli delle tariffe massime di terminazione dovrebbe tener
conto del fatto che la misura prenderà effetto dal 1°
settembre 2005, e non dal 1° giugno, come previsto dalla pregressa delibera (ne
consegue, a parere dell’AGCM, che, fronte di tale scostamento temporale, il
livello dei prezzi di terminazione dovrebbe essere leggermente inferiore a
quello indicato nella bozza di provvedimento). In secondo luogo, a partire dal
1° febbraio 2006 i valori delle tariffe dovrebbero comunque
essere ridefiniti in modo da non superare, almeno per gli operatori per i quali
sia disponibile una contabilità regolatoria, il
livello di 10 centesimi di euro al minuto.

V) Le
considerazioni dell’Autorità in merito al parere dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato

59.
In
merito alle considerazioni formulate dall’AGCM, l’Autorità rileva la
sostanziale uniformità di valutazione con riguardo ai principali aspetti
dell’intervento: indispensabilità, sussistenza dei requisiti di straordinarietà
e di urgenza, esistenza di rilevanti effetti positivi
sul processo concorrenziale e sul benessere degli utenti, natura ed ambito
soggettivo e oggettivo di applicazione della misura. In
relazione a tutti questi aspetti, quindi, il parere acquisito suffraga
l’impostazione seguita nel presente procedimento, fornendo ulteriori elementi a
sostegno.

60. L’AGCM ha peraltro evidenziato
anche ulteriori aspetti, cui non si può non dare
conto. In primo luogo, l’AGCM ha delineato la
possibile sussistenza di una segmentazione del mercato nazionale, per ogni rete
mobile operante in Italia, della terminazione vocale, a seconda della
tecnologia, GSM ovvero UMTS, utilizzata per la terminazione delle chiamate.
Premesso, però, che una siffatta articolazione dei mercati lascerebbe impregiudicate le valutazioni dell’Autorità, appare in ogni
caso opportuno rilevare al riguardo quanto segue. In primo luogo, l’ipotizzata
segmentazione non risulta suffragata dai precedenti
comunitari nazionali e comunitari, né dall’attuale quadro regolamentare
europeo, che non distingue affatto i mercati nazionali all’ingrosso della
terminazione su singole reti mobili a seconda del tipo di tecnologia
utilizzata. In secondo luogo, non appaiono emergere elementi che conducano, allo stato attuale, ad una simile individuazione
dei mercati. Le valutazioni dell’AGCM, tuttavia potrebbero dimostrarsi di una
certa utilità ai fini della determinazione dei costi da imputare al servizio di terminazione. In tal senso, allora, l’Autorità ritiene
opportuno riservarsi di valutare, nell’ambito del consolidamento del modello
contabile a costi incrementali di cui all’allegato B1 della delibera n.
465/04/CONS, le modalità di imputazione dei costi
derivanti dalle diverse tecnologie di terminazione, sulla base dei principi
contabili tra cui quelli di causalità e competenza, alla luce, tra l’altro,
dell’effettiva entrata in servizio delle tecnologie 3G e dell’impatto delle
stesse sul servizio di terminazione delle chiamate vocali.

61. Quanto all’avviso dell’AGCM che
la determinazione dei livelli delle tariffe massime di terminazione dovrebbe
tener conto del fatto che la misura prenderà effetto dal 1° settembre 2005, e non
dal 1° giugno, l’Autorità ritiene meritevole di recepimento
tale osservazione, come è stato già esposto ai
precedenti paragrafi 34 e 36.

62. Con riferimento, infine, alla
valutazione espressa dall’AGCM in materia di contratti di interconnessione,
l’Autorità, nel condividerne l’impostazione anche in ordine al possibile
rilievo della clausola di reciprocità sotto il profilo concorrenziale,
ribadisce, peraltro, che non si può escludere che gli operatori di telefonia
mobile, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano addivenire a
pattuire tra loro l’applicazione di livelli di terminazione inferiori a quelli
stabiliti dal presente provvedimento, i quali rappresentano soltanto un limite
massimo. A questo riguardo, si concorda pure con l’AGCM nel considerare senz’altro opportuna un’attività di monitoraggio dei
contratti di interconnessione che saranno stipulati da tutti gli operatori
successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, che dovranno in
ogni caso rispettare i limiti consentiti dalle norme vigenti, comprese quelle
in materia di concorrenza.

UDITA la relazione dei Commissari
Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni,
relatori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità;

RITENUTO che la complessiva
esposizione che precede evidenzia l’esistenza di circostanze straordinarie e
motivi di urgenza tali da esigere, ai fini della
salvaguardia della concorrenza e della tutela degli utenti, l’adozione delle
misure temporanee cautelari sopra descritte;

DELIBERA

Articolo 1

(Identificazione dei mercati rilevanti e degli
operatori aventi significativo potere di mercato)

1. Ai fini del presente provvedimento
vanno identificati quali mercati rilevanti la terminazione delle chiamate
vocali originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili su ogni singola
rete mobile, e devono essere considerati, a titolo provvisorio ed in via
d’urgenza, quali detentori di significativo potere di
mercato, nei mercati anzidetti, e con riferimento al traffico avente
terminazione sulle rispettive reti, gli operatori di rete mobile TIM, Vodafone, Wind e H3G.

Articolo 2

(Regolamentazione del prezzo di terminazione praticato
dagli operatori di rete mobile interessati)

1. A partire dal 1° settembre 2005,
il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli
operatori mobili TIM e Vodafone non può essere
maggiore di 12,10 centesimi di euro al minuto.

2. A partire dal 1° settembre 2005,
il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete
dell’operatore mobile Wind non può essere maggiore di
14,35 centesimi di euro al minuto.

3. Gli operatori mobili destinatari
del presente provvedimento possono articolare il prezzo di terminazione su
fasce orarie. Tale articolazione deve comunque
avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come
valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti
nelle singole fasce orarie con riferimento al paniere di traffico attualmente
in uso.

4. Ai fini della verifica del
rispetto del prezzo massimo di terminazione determinato dai precedenti commi,
si utilizzano i prezzi praticati dagli operatori di rete mobile notificati nei
contratti di interconnessione.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento ha
efficacia fino alla formale conclusione dell’Analisi di mercato della
terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili avviata con delibera
465/04/CONS, e comunque non oltre la data del 31
gennaio 2006.

2. Gli operatori di rete mobile
destinatari del presente provvedimento comunicano all’Autorità ed agli
operatori interconnessi, entro 5 giorni dalla notifica del presente
provvedimento, l’articolazione dei nuovi prezzi di terminazione. Entro il
medesimo termine, gli operatori di rete mobile destinatari del presente
provvedimento comunicano altresì all’Autorità il paniere di traffico di cui all’art. 2, comma 3.

3. Telecom
Italia comunica all’Autorità ed al pubblico, entro 5 giorni dalla comunicazione
dei nuovi prezzi di terminazione, la nuova
articolazione dei prezzi finali delle chiamate fisso-mobile,
sulla base dei nuovi prezzi di terminazione di cui al precedente comma 2 e
secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della delibera n. 47/03/CONS.
Entro il medesimo termine, Telecom Italia comunica
altresì all’Autorità le modalità di calcolo della quota di
propria spettanza. I nuovi prezzi delle chiamate finali fisso-mobile di Telecom
Italia entrano in vigore il 1° settembre 2005.

4. Gli operatori di rete mobile
trasmettono all’Autorità, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, gli accordi di interconnessione
conclusi successivamente alla pubblicazione stessa. 5. Il presente
provvedimento è notificato alle società TIM, Vodafone,
Wind e H3G e Telecom
Italia.

6. Il presente provvedimento è
notificato alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli
Stati membri dell’Unione Europea.

La presente delibera ha effetto dalla
notifica ai destinatari ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul
sito web dell’Autorità.

Avverso il presente
provvedimento può
essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1, commi 26 e 27,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 19 luglio 2005

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D’Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola