Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 20 November 2004

Dal 1 ottobre le nuove regole per il collocamento delle polizze di assicurazione.

Dal 1 ottobre le nuove regole per il collocamento delle polizze di assicurazione.

ISVAP Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Roma 4 giugno 2004

Prot. n.
418028 Allegati 1

Alle Imprese di
assicurazione e riassicurazione

LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per
l’Italia delle Imprese estere di assicurazione e
riassicurazione

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

Piazza Colonna,
370

00187 ROMA

Al Ministero delle Attività
Produttive

Gabinetto del Ministro

Via Molise, 2

00187 ROMA

Al Consiglio Nazionale dei

Consumatori e degli Utenti

C/o Ministero delle Attività
Produttive

Via Molise, 2

00187 ROMA

All’Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici

Via della Frezza, 70

00187 ROMA

Oggetto: Circolare n. 533/D in
materia di distribuzione di polizze di assicurazione,
incasso dei premi e pubblicità dei prodotti assicurativi.

Si rende noto che l’Istituto ha
emanato la Circolare n. 533/D del 4 giugno 2004 con la quale
si stabiliscono regole di indirizzo cui le imprese di assicurazione ed i
relativi intermediari abilitati devono attenersi nella distribuzione di polizze
di assicurazione.

Con l’atto in oggetto si introducono, nella distribuzione e nella intermediazione
assicurativa, regole di correttezza e cautele a favore degli assicurati anche
in ordine al pagamento dei premi, adempimenti per le imprese in ordine alla
formazione professionale dei soggetti incaricati della commercializzazione
delle polizze, principi generali ai quali ispirarsi per la pubblicità delle
garanzie assicurative, sia nel settore delle assicurazioni sulla vita che in
quello dell’assicurazione contro i danni.

L’allegato testo della circolare
è comunque disponibile sul sito internet www.isvap.it.

Il Presidente

(Giancarlo
Giannini)

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARE N. 533/D del 4 giugno
2004

Oggetto: Distribuzione di polizze
di assicurazione. Incasso dei premi. Pubblicità dei
prodotti assicurativi.

Premessa

1. Con la presente circolare,
emanata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.c-bis
della legge 12 agosto 1982, n. 576, si stabiliscono specifiche disposizioni sui
doveri di correttezza e diligenza nella distribuzione e nella intermediazione
delle polizze di assicurazione, da osservarsi da parte sia delle imprese, sia
degli intermediari abilitati. Si dispongono inoltre regole di comportamento e
specifiche cautele da osservare in occasione della pubblicità dei prodotti
assicurativi.

2. Gli intermediari abilitati,
nelle more del recepimento della Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, si
attengono nella distribuzione di polizze di assicurazione
ai principi di seguito indicati, in aggiunta agli altri specificamente
stabiliti con precedenti circolari dell’Istituto.

PARTE I

DISTRIBUZIONE ED INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA

Articolo 1 –
Doveri nella distribuzione ed intermediazione di polizze

1. La distribuzione e la intermediazione di polizze di assicurazione si conformano
in via generale, sia per i rami vita che per i rami danni, ai doveri di
correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità nei confronti del
contraente; la violazione di tali doveri costituisce, per i soggetti iscritti
nei relativi albi, comportamento valutabile sotto il profilo disciplinare.

Articolo 2 –
Formazione e controllo delle reti commerciali

1. Le imprese sono tenute al
costante controllo ed all’adeguata formazione delle reti commerciali, con la
finalità di garantire l’efficace applicazione dei principi indicati
nell’articolo 1 nei rapporti con gli assicurati. In particolare, predispongono
procedure idonee a garantire:

a) una preventiva attività di
formazione del personale incaricato della distribuzione, compresi gli agenti ed
i suoi collaboratori, affinché lo stesso raggiunga un livello di preparazione
adeguata prima della distribuzione dei prodotti, nonché
un livello di affidabilità professionale nei rapporti con gli assicurati;

b) il rispetto dell’obbligo di informativa e di
consegna dei documenti informativi al
contraente;

c) il preventivo gradimento da
parte dell’impresa preponente in merito alla nomina di subagenti da parte
dell’agente; nelle lettere di incarico successive alla
data di entrata in vigore della presente circolare deve essere espressamente
indicata la responsabilità dell’agente per l’operato dei suoi collaboratori.

2. Gli accordi distributivi
conclusi con imprese di altri settori, che devono in
ogni caso conformarsi alle disposizioni già impartite dall’Istituto e in
particolare limitarsi alla distribuzione di prodotti standardizzati, devono
altresì prevedere modalità e tempi in base ai quali dette imprese garantiscono
la corretta e puntuale formazione del proprio personale per la distribuzione
dei prodotti assicurativi. Per gli accordi già in essere, le compagnie
provvedono alla loro necessaria integrazione alla prima scadenza utile degli
stessi.

3. Le iniziative attuate e le
verifiche sull’adeguatezza della formazione e sull’osservanza delle regole di
correttezza, trasparenza e professionalità devono
risultare da un rapporto annuale trasmesso dall’unità organizzativa a ciò
delegata al responsabile dell’internal auditing il quale la sottopone, con
eventuali osservazioni di merito, agli organi amministrativi della società che
lo inoltrano all’ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell’anno solare.

Articolo 3 – Informazioni sul
sito internet

1. Al fine di fornire adeguata e
tempestiva informativa ai consumatori le
imprese pubblicano nel proprio sito internet con riferimento alle polizze
individuali a maggiore diffusione quali polizze vita, sanitarie (infortuni
e malattia), assicurazioni relative alla casa (furto,
incendio, responsabilità civile del capo famiglia) la seguente documentazione:

a) le condizioni di assicurazione e la nota informativa
delle polizze, non appena disposta la relativa commercializzazione;

b) per le polizze vita, la valorizzazione delle quote del fondo (unit linked) e degli
attivi (index linked) a cui sono collegate le prestazioni assicurate, con la
medesima periodicità prevista nelle condizioni di polizza;

c) l’articolazione della propria
rete distributiva, con la relativa localizzazione territoriale e l’indicazione nominativa degli agenti.

2. Il sito internet, a regime, è
aggiornato tempestivamente e fornisce immediata evidenza dei cambiamenti nel
frattempo intervenuti.

3. Per la documentazione relativa ai prodotti già in commercio, le compagnie
provvedono alla necessaria integrazione del sito entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente circolare.

Articolo 4 – Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie

1. Nei casi di cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo
intermediario, le imprese ne forniscono agli assicurati tempestiva informativa.

2. Nei casi di trasferimento di
portafoglio ad altra impresa, le imprese cessionarie forniscono agli assicurati
specifica informativa sulla nuova
denominazione sociale e sede dell’impresa cessionaria, sull’intermediario cui viene assegnato il contratto e sul diritto di recesso dei
contraenti.

3. Analoga informativa
è resa agli assicurati in caso di fusione e scissione di imprese
ed, altresì, in presenza di modifiche statutarie attinenti al cambio di
denominazione sociale o al trasferimento della sede sociale.

4. Di tutte le informazioni
predette deve essere data tempestiva notizia anche sul
sito internet.

PARTE II

INCASSO DEI PREMI

Articolo 5 – Modalità di incasso dei premi

1. Al fine di garantire un
miglior livello di tutela del consumatore le imprese adeguano le proprie
procedure affinché l’incasso dei premi delle polizze venga
attuato con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che abbiano quale
diretta beneficiaria l’impresa assicuratrice (es.: assegno bancario o circolare
muniti di clausola di non trasferibilità, bonifico bancario, bollettino di
conto corrente postale, vaglia postale e similari, carte di credito o di
debito).

2. Ove necessario è consentito
anche il pagamento in contanti ovvero con assegni intestati agli agenti di assicurazione; in questi casi all’assicurato deve essere
consegnata quietanza riportante la firma del responsabile di direzione e/o
dell’agente che gestisce il contratto e l’impresa non può opporre
all’assicurato l’eventuale mancata rimessa dei premi versati.

3. Resta in vigore il divieto di incasso per contanti dei premi relativi a polizze di
assicurazione sulla vita distribuite con la tecnica del multilevel marketing,
network marketing e similari, stabilito dalla circolare Isvap del 24 ottobre
2002, n. 487/D.

PARTE III

PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI
ASSICURATIVI

Articolo 6 – Caratteristiche
generali

1. La pubblicità di prodotti
assicurativi trasmessa attraverso mezzi di comunicazione tradizionali
(depliant, stampa, radio, televisione), oppure diffusa tramite internet, e-mail
e similari, è effettuata in modo da risultare ben
distinguibile e chiaramente riconoscibile come tale rispetto ad ogni altra
forma di comunicazione al cliente, nel rispetto dei principi determinati dal d.
lgs. 25 febbraio 2000, n.67.

2. Nei messaggi pubblicitari sono
indicate con chiarezza ed evidenza la denominazione dell’impresa di assicurazione e le caratteristiche della polizza.

3. Il messaggio pubblicitario
deve essere costruito così da non ingenerare confusione sulle caratteristiche
delle polizze, in modo che le prestazioni pubblicizzate corrispondano a quelle
previste in polizza e che i loro contenuti siano conformi a quelli descritti
nei documenti informativi distribuiti al
cliente; devono altresì essere utilizzate forme espressive e caratteri
tipografici chiari, ben visibili e leggibili.

Articolo 7 – Pubblicità delle polizze
sulla vita

1. I messaggi pubblicitari
riportano, con caratteri che consentano un’agevole
lettura, la dizione: "prima della sottoscrizione leggere la nota informativa
e le condizioni di polizza". Tale indicazione viene
riprodotta in video e/o in audio, in caso di utilizzazione di mezzi televisivi
o radiofonici.

2. Le imprese utilizzano
espressioni quali "garanzia", "garantito", o termini
similari che comunque inducono a ritenere sussistente
il diritto dell’assicurato ad una prestazione certa, con riferimento al
capitale assicurato o ai rendimenti, solo se prestano direttamente le
specifiche garanzie.

3. Con riferimento alle polizze
vita le cui prestazioni siano direttamente collegate
al valore di un fondo, di un indice o di un altro valore di riferimento, il
messaggio pubblicitario non deve contenere informazioni
sulla conservazione del capitale e sui rendimenti futuri, a meno che non siano
garantiti dalle imprese di assicurazione.

4. Con specifico riferimento alle
polizze di assicurazione sulla vita unit-linked, le
imprese, quando forniscono indicazioni sui rendimenti conseguiti in passato,
inseriscono nel messaggio l’avvertenza che non esiste nessuna certezza di
conseguire tali rendimenti anche nel futuro.

Articolo 8 –
Pubblicità effettuata attraverso canali distributivi

1. Le imprese vigilano sul
rispetto delle disposizioni precedenti e sulla correttezza dei messaggi
pubblicitari predisposti dagli agenti e dagli altri canali di distribuzione,
che sono soggetti alla preventiva autorizzazione delle imprese medesime.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. La presente circolare entra in
vigore il 1° ottobre 2004.

Il Presidente

(Giancarlo
Giannini)