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Saturday 16 June 2007

Dal 1° luglio mercato libero per l’elettricità

Dal 1° luglio mercato libero per l’elettricità

Decreto-legge recante Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dellenergia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto larticolo 117, comma 2, della Costituzione;

Visto il parere motivato reso dalla Commissione europea nella procedura dinfrazione 2006/2057;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per lattuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dellenergia, in vista dellapertura del mercato libero anche ai clienti domestici a decorrere dal 1° luglio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del &&. 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Art.1

Disposizioni per la gestione delle attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica e per la tutela dei consumatori finali

1. Dal 1° luglio 2007, lattività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto allattività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgono alla data del 30 giugno 2007, lattività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi allattività di vendita. LAutorità per lenergia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche per lo stoccaggio di gas e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono laccesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dallattività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.

2. Dal 1° luglio 2007, i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dallAutorità per lenergia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, lerogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dallimpresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dallAcquirente Unico Spa. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al presente comma.

3. LAutorità per lenergia elettrica e il gas indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dellAutorità per lenergia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta.

4. Il Ministro dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dellAutorità per lenergia elettrica e il gas, adotta disposizioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino alloperatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori.

5. Le imprese di vendita di energia elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dellenergia elettrica fornita nellanno precedente e indicano le fonti informative disponibili sullimpatto ambientale della produzione, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dellAutorità per lenergia elettrica e il gas, entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente decreto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico dispone iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali ed attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, per lattuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare