Penale

Friday 02 April 2004

Da rifare il processo per la morte di Ayrton Senna. Cassazione Sezione quarta penale (up) sentenza 14 gennaio-1 aprile 2004, n. 15461

Da rifare il processo per la morte di Ayrton Senna.

Cassazione – Sezione quarta penale (up) – sentenza 14 gennaio-1 aprile 2004, n. 15461

Presidente Pioletti – Relatore Spagnuolo

Pm Iadecola – ricorrente Pg in proc. Williams ed altri

La Corte rileva

1. Il 1° maggio 1994 nell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, nel corso del 14° gran premio automobilistico di San Marino giunto al secondo giro dopo la cd. partenza lanciata e il rientro della safety car, l’autovettura Williams FW 16 guidata dal pilota Ayrton Senna (che in quel momento si trovava in testa alla corsa) usciva di pista all’altezza della curva ed. del Tamburello abbandonando appunto la traiettoria curvilinea e, superata la linea bianca delimitante il bordo esterno della stessa pista, si schiantava contro il muretto di protezione in cemento armato, posto sul confine fra l’area del circuito e l’alveo del fiume Santerno. Il pilota, rimasto nell’abitacolo della vettura gravemente danneggiata, riportava lesioni e, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, ivi decedeva.

Il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bologna avviava indagini dirette a verificare se fossero ravvisabili ipotesi di responsabilità penali in relazione alla morte del pilota Senna e del suo collega Roland Ratzenberger (deceduto a sua volta durante le prove di qualificazione per la stessa gara svoltesi il giorno precedente, a seguito di un incidente che aveva visto l’autovettura dell’interessato uscire di pista ed urtare violentemente contro il muro nel tratto immediatamente successivo alla riferita curva cd. del Tamburello).

Concluse le indagini (con l’effettuazione fra l’altro di accertamenti tecnici relativamente alla pavimentazione della pista, alle misure di sicurezza a protezione dei piloti e allo stato di alcuni componenti dell’autovettura guidata da Senna), il Pm, dopo aver chiesto e ottenuto l’archiviazione del procedimento nei confronti delle persone indagate di omicidio colposo per la morte del pilota Ratzenberger, citava a giudizio, dinanzi al pretore di Bologna – sezione distaccata di Imola perché rispondessero del reato di omicidio colposo per la morte di Ayrton Senna, Francis Owen Williams, Patrick Head, Adrian Neweey, Federico Bendinelli, Giorgio Poggi e Roland Bruynseraede.

A Williams, Head e Newey, rispettivamente direttore generale direttore tecnico e capo progettista della casa costruttrice “Williams Grand Prix Engincering LTD”, era imPutato di aver modificato nella vettura in questione, agendo con negligenza e imprudenza, il piantone dello sterzo (la cui rottura aveva determinato l’incidente fatale) mediante il taglio di una parte dello stesso piantone (costituito originariamente da un unico p sostituita da un tubo di diametro inferiore, modifica progettata ed eseguita:

a) senza valutare adeguatamente lo sforzo cui il piantone sarebbe stato sottoposto per effetto delle sollecitazioni da torsione e da flessione originate dalla guida del pilota;

b) senza predisporre un adeguato raggio di raccordo fra i pezzi di differente diametro;

c)utilizzando per il pezzo di diametro ridotto un materiale di qualità diversa ed inferiore rispetto a quella del pezzo originario;

d) lasciando sul pezzo così modificato segni di utensile, che ne avevano diminuito la resistenza allo sforzo;

e) predisponendo la riduzione del diametro del piantone in corrispondenza del punto dove si sarebbero verificate le maggiori sollecitazioni.

A Bendinelli (amministratore delegato della società avente la gestione dell’autodromo), Poggi (direttore dello stesso autodromo) e Bruynseraede (ispettore della Federazione internazionale automobilistica) era invece contestato di aver consentito lo svolgimento della corsa in un circuito, che non rispondeva a tutti i requisiti di sicurezza richiesti per lo svolgimento di gare automobilistiche.

All’esito del giudizio il pretore, con decisione del 16 dicembre 1997, assolveva gli imputati Williams, Head e Newey per non aver commesso il fatto e Bendinelli, Poggi e Bruynsereade perché il fatto non sussiste. Il pretore, dopo aver individuato nel cedimento del piantone dello sterzo (dovuto al sottodimensionamento del pezzo) la causa dell’incidente, osservava che il direttore generale Williams si occupava essenzialmente dei rapporti commerciali della società e non aveva avuto alcun ruolo nella realizzazione della colonna dello sterzo montata sulla vettura di Senna e più in generale in ordine alle decisioni di carattere tecnico-ingegneristico. Quanto poi a Head e Newey, sempre secondo il giudice di primo grado, le emergenze processuali non consentivano di assegnare loro con certezza il ruolo di progettista del piantone. D’altra parte l’operazione sul piantone era certamente avvenuta all’interno degli stabilimenti aziendali a cura dell’ufficio specializzato in questo tipo di interventi, sulle cui capacità tecniche, per quanto emerso, non erano in passato sorti dubbi o perplessità.

Con riferimento agli altri tre imputati il pretore perveniva alla sua decisione sulla base del mancato accertamento tra la condotta contestata (mancata realizzazione della cd. complanarità tra la pista e la banchina) e l’evento mortale, giacché, anche nella ipotesi di perfétta complanarità, i dati di conoscenza acquisiti non consentivano di ritenere che, con alta probabilità, l’evento lesivo non si sarebbe verificato.

Proponevano appello gli imputati Williams e Head, chiedendo il proscioglimento con formula migliore, nonché il Procuratore della Repubblica e il Pg della Repubblica nel confronti dello stesso Head e di Newey, prospettando l’attribuibilità, a causa del loro ruolo di preminenza nella scuderia, della responsabilità diretta per la ideazione e progettazione della contestata modifica meccanica.

Con la sentenza in epigrafie la Corte di appello di Bologna ha assolto gli imputati Williams, Head e Newey, al sensi dell’articolo 530 comma 2 Cpp, perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale ha innanzitutto affermato la parità di rango, nella fattispecie di tutti i possibili elementi di accusa, senza che ad alcuno possa essere assegnato un valore primario. In tal modo è stata quindi disattesa la valutazione del pretore, che aveva escluso alcuni profili di responsabilità, ravvisando una ipotesi di colpa nella condotta commissiva della scuderia Williams, quale soggetto d’impresa, pur senza una individuazione a carico di uno degli imputati. E a riprova di quanto affermato la stessa Corte dà ampio spazio a numerosi stralci della istruttoria dibattimentale, dai quali ricava la sussistenza di carenze istruttorie e l’ipotizzabilità di eventuali concause, tali da far dubitare dell’assorbente efficacia deterministica della rottura del piantone sull’evento lesivo. E ciò in quanto i dati tecnici emersi in giudizio non hanno appunto consentito una inconfutabile ricostruzione causate del sinistro. Tutto ciò per concludere che nel caso in esame vi sarebbe stata la prospettazione di un unico presupposto, senza esaminare altri angoli visuali, con l’accertamento di un fatto colposo, al quale peraltro gli imputati sono stati ritenuti estranei. Pertanto l’approfondimènto tecnico della rottura del piantone, con la contemporanea sottovalutazione delle questioni emergenti, si sarebbe risolto in un inutiliter gestum. Anche perché, sempre secondo la Corte distrettuale, non compete al giudice individuare, in un contesto dall’accentuato tasso tecnico, le cause specifiche che hanno determinato l’evento, spettando tale compito alla parte, che può avvalersi, nella dialettica processuale, di collaboratori con funzioni di supporto scientifico. Né sarebbe potuta intervenire una nuova perizia, stante da un lato l’elaborata indagine già effettuata e dall’altro la difettosità di elementi suscettibili dall’inizio di indagini effettuabili.

3. Propone ricorso per cassazione il Pg della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna deducendo due mezzi di annullamento.

3.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza delle norme processuali, giacché la Corte bolognese, nonostante la puntuale eccezione, non ha dichiarato inammissibili gli appelli di Williams e Head ai sensi dell’att. 593 comma 2 Cpp, che prevede l’inappellabilità, da parte dell’imputato, anche della sentenza assolutoria, come nella fattispecie, per non aver commesso il fatto.

La censura è fondata. Infatti, posto che nessun interesse tutelabile ha l’imputato ad appellarsi contro sentenze di proscioglimento che affermano la sua completa innocenza, la Corte distrettuale, per l’inequivocità della riferita disposizione, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello di Williams. La questione invece non rileva per Head, la cui posizione è stata investita dall’appello del Pm.

Conseguentemente l’impugnata sentenza va annullata sul punto senza rinvio e con declaratoria d’inammissibilità dell’appello del Williams.

3.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte del merito, prescindendo sostanzialmente dai fatti oggetto dell’imputazione, in ordine solo ai quali il Pm aveva esercitato l’azione penale, avrebbe sottolineato supposte carenze istruttorie esaminando ipotesi alternative, rispetto a quella contestata agli imputati e concludendo apoditticamente nel senso della ritenuta equivalenza delle opposte tesi dell’accusa e della difesa e della impossibilità di assegnare preponderanza a un solo elemento deterministico. Con tale conclusione, peraltro, sarebbe stato commesso anche un errore logico, laddove è stato ritenuto il venir meno della rilevanza giuridica del nesso causale tra la condotta contestata e l’evento per il solo fatto del possibile emergere di altre concause.

Anche tale doglianza è fondata. Osserva preliminarmente il collegio che, ai sensi dell’articolo 597 comma 1 Cpp, l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i proposti motivi. Oggetto del giudizio di appello non è quindi il motivo, ma il punto della decisione cui il motivo fa riferimento. Peraltro il concetto di punto pacificamente non coincide con quello di questione, poiché ogni punto, riguardando uno specifico tema enucleabile dalla decisione, può involgere molteplici questioni. Da ciò consegue che, avendo l’appello natura di gravame, il giudice di secondo grado, chiamato ad accertare la correttezza dell’operato del primo giudice con riferimento al punto impugnato, non è tenuto a (imitarsi a quanto prospettato dall’appellante, ma, rispettando il principio di divieto di reformatio in peius in caso di appello del solo imputato, ha cognizione e poteri non dissimili da quelli del primo giudice. E poiché nella fattispecie i motivi di appello riguardanti gli imputati Head e Newey, per essere incentrati sull’attribuibilità dell’evento a causa della rottura del piantone dello sterzo, riguardavano il punto della causazione dello stesso evento, non può essere censurato il fatto in sé che la Corte emiliana si sia occupata delle possibili concause. il problema è che con la decisione di secondo grado per un verso non sono state fornite puntuali e sostanziali risposte ai motivi dedotti con l’appello e per l’altro non sono mancate enunciazioni di fatto fra loro non coincidenti e (implicite) affermazioni giuridiche non condivisibili. Nella sentenza impugnata innanzitutto vi sono passaggi contraddittori circa la rottura del piantone, a proposito della quale dapprima (pag. 139) si dichiara l’indubbia valenza causale (con un giudizio sembra di capire non .sotto un mero profilo ipotetico, ma formale e concreto) senza ulteriori specificazioni e successivamente si afferma (pag. 278) la permanenza “in radice” del dubbio circa la stessa valenza. Nella stessa decisione viene poi presa in rassegna una serie di possibili concause anche con riferimento alle relative fonti di prova, senza peraltro un puntuale giudizio su ciascuna di esse e sul reciproco interferire fra di loro e anche con la causa indicata nel capo d’imputazione. Si fa così riferimento, sottolineando anche carenze istruttorie, alla efficienza della vettura avuto riguardo alle modifiche apportate alle sospensioni, allo stato manutentivo del fondo, alla irregolare sostituzione delle gomme, alla collisione pneumatico-muretto per giungere alla conclusione, come già riferito, di una parità di rango di ciascun elemento di accusa senza che ad alcuno.di essi possa essere assegnato un valore primario ed essenziale nel determinismo dell’evento letale. In tal modo la Corte bolognese non ha fornito un giudizio effettivo sui temi, che il capo di accusa e la conseguente problematica dibattimentale ponevano con riferimento ai motivi di appello e che possono essere indicati nel modo che segue:

1) il piantone dello sterzo era stato (e da chi) erroneamente e/o inadeguatamente modificato, come riportato in imputazione?;

2) tale imperita modifica ha determinato la rottura del piantone o quest’ultima è stata causata da altro?;

3) la rottura del piantone ha determinato la perdita di controllo dell’autovettura o è stata conseguenza di quest’ultima e del successivo impatto (o di altro)?;

4) ove ricorresse la prima ipotesi,. eventuali altre cause si posero come cause concorrenti o da sole sufficienti a determinare l’evento?

S’impone pertanto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna perché su tali temi vi sia una compiuta pronuncia di merito alla luce dei principi consolidati in tema di causalità e desumibili dalla lettura costituzionalmente orientata degli articoli 40 e 41 Cp: 1a) equivalenza delle cause, nel senso che costituisce causa penalmente rilevante ogni condotta che si ponga come condizione senza la quale l’evento, da cui dipende l’esistenza del reato non si sarebbe verificato; 2a) verifica della causalità mediante utilizzazione del cd. giudizio controfattuale, diretto ad accertare se, in assenza della condotta in questione, l’evento si sarebbe ugualmente realizzato; 3a) ancoraggio del giudizio controfattuale ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge avente validità scientifica (Su, 10 luglio 2002, Franzese).

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’appello proposto da Williams Francis Owen Garbett avverso la sentenza in data 16 dicembre 1997 del pretore di Bologna – sezione distaccata di Imola e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dello stesso Williams; annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di Head Patrick e Newey Adrian con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna