Enti pubblici

Thursday 30 October 2003

Criteri per l’ attribuzione dei rimborsi per l’ iscrizione alle scuole paritarie. Pubblicato sulla G.U. il Decreto 28.8.2003 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze

Criteri per lattribuzione dei rimborsi per liscrizione alle scuole paritarie.

Pubblicato sulla G.U. il Decreto 28.8.2003 del Ministero dellEconomia e delle Finanze

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

  DECRETO 28 agosto 2003 

  Criteri per l’attribuzione alle persone fisiche di un contributo alle spese sostenute per l’iscrizione alle scuole paritarie. (GU n. 252 del 29-10-2003) 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

    IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l’art.

2,  comma 7, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 giugno

2003,  n. 147, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia

e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’istruzione,

dell’universita’  e  della  ricerca  sono  determinati  i criteri per

l’attribuzione  alle  persone  fisiche  di un contributo, finalizzato

alla  riduzione  degli  oneri  effettivamente  rimasti  a  carico per

l’attivita’   educativa  di  altri  componenti  del  medesimo  nucleo

familiare  presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di

30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

  Considerato che, ai sensi dell’art. 156 del regio decreto 26 aprile

1928,  n. 1297 e dell’art. 1, comma 2, dell’O.M. n. 215 del 26 giugno

1992,  per  l’iscrizione nelle scuole elementari paritarie parificate

non possono essere richieste rette scolastiche;

  Ritenuto,  che  ai fini dell’attuazione della predetta disposizione

legislativa gli oneri ammissibili debbano essere quelli sostenuti dai

genitori o dai soggetti esercenti la tutela sui minori per far fronte

al  pagamento  delle  rette  per l’iscrizione nelle scuole elementari

paritarie  non  parificate,  nelle scuole medie paritarie e nel primo

anno delle scuole secondarie superiori paritarie (di seguito definite

tutte quante: «scuole paritarie»);

  Ritenuta  l’opportunita’  di affidare il servizio di erogazione del

contributo  ai  beneficiari  a Poste Italiane S.p.A., in quanto unico

soggetto in possesso di una rete capillare di uffici diffusa su tutto

il territorio nazionale;

                              Decreta:

                               Art. 1.

           Soggetti beneficiari e ammontare del contributo

  1.  Alle  persone  fisiche,  iscritte all’anagrafe tributaria e con

domicilio  fiscale  in  Italia  che hanno iscritto i figli minori o i

minori  sui  quali  esercitano  la  tutela  ai  sensi dell’art. 343 e

seguenti  del  codice  civile, presso le scuole paritarie (di seguito

definiti: «beneficiari»), e’ riconosciuto il diritto ad un contributo

a  parziale  rimborso  delle  spese  sostenute per il pagamento delle

rette scolastiche.

  2.  Il  Ministro  dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

stabilisce  annualmente  con proprio decreto l’importo del contributo

di  cui al comma 1, sulla base del numero degli iscritti nelle scuole

paritarie,  come rilevato con le modalita’ di cui all’art. 2, comma 2

e   degli stanziamenti di bilancio dell’anno di riferimento. L’importo

del  contributo  puo’ variare in relazione al corso scolastico cui si

riferisce.

Art. 2.

Modalita’ di richiesta e di conseguimento del contributo. Adempimenti

                   a carico della scuola paritaria

  1.  Entro  il  15 settembre  di ogni anno ciascuna scuola paritaria

comunica al MIUR i dati anagrafici degli alunni iscritti, utilizzando

il   foglio  elettronico  presente  nell’apposito  sito  del  portale

«www.istruzione.it»  (di  seguito  denominato:  «sito») del Ministero

dell’istruzione,   dell’universita’   e  della  ricerca  (di  seguito

denominato: «MIUR»).

  2.  Al momento dell’iscrizione la scuola consegna ai beneficiari il

modulo per la domanda di contributo. Tale modulo e’ disponibile anche

sul sito di cui al comma 1.

  3.  Coloro  che  intendono  usufruire  del  contributo compilano il

modulo,  attestando mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre  2000,  n. 445, il possesso dei requisiti per accedere al

beneficio  e lo consegnano alla scuola d’iscrizione che attesta sullo

stesso  modulo  la regolarita’ dell’iscrizione e l’avvenuto pagamento

della relativa retta scolastica.

  4.  Entro  il  30 ottobre  dello stesso anno la scuola trasmette al

MIUR,   utilizzando  l’applicazione  accessibile  dal  sito,  i  dati

contenuti  nel  modulo.  Nel  caso in cui la scuola non assicuri tale

adempimento,  gli interessati possono rivolgersi ai centri di servizi

amministrativi competenti per territorio.

  5. Entro il 31 dicembre dello stesso anno il MIUR procede all’esame

delle  domande  pervenute  ed  alla concessione del contributo per un

importo  pari  a  quello determinato per l’anno ai sensi dell’art. 1,

comma  2,  ma  comunque  non superiore alla somma versata a titolo di

retta  di  iscrizione e invia l’elenco dei nominativi dei beneficiari

con  l’importo  del  contributo  spettante a ciascuno di essi a Poste

Italiane  S.p.A.,  che provvede all’erogazione delle somme dovute, al

netto delle commissioni postali pro-tempore vigenti.

Art. 3.

Attivita’  del  Ministero  dell’istruzione  dell’universita’  e della

                               ricerca

  1.  Il  MIUR,  sentito  il Ministero dell’economia e delle finanze,

provvede   a   stipulare   con   Poste  Italiane  S.p.A.  un’apposita

convenzione,  a  titolo  oneroso,  per  disciplinare le operazioni di

trasferimento,  di  prelevamento  e  di erogazione ai beneficiari dei

fondi necessari per la concessione dei contributi.

  2. Il MIUR provvede, inoltre:

    a) ad   attivare   un  piano  di  comunicazione  ed  informazione

finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;

    b) ad  acquisire  i  dati  degli alunni iscritti presso le scuole

paritarie;

    c) ad acquisire i dati dei beneficiari contenuti nei moduli;

    d) a    realizzare   le   procedure   informatizzate   necessarie

all’esercizio, controllo e monitoraggio dell’intervento agevolativo;

    e) ad  effettuare  il controllo a campione, ai sensi dell’art. 71

del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28  dicembre  2000,  n.  445,  in  ordine  alla veridicita’ di quanto

attestato nelle autocertificazioni di cui all’art. 2, comma 3.

                               Art. 4.

                      Disposizioni finanziarie

  1.  Gli  oneri  derivanti  dallo svolgimento delle attivita’ di cui

all’art.  3  sono a carico delle risorse assegnate dall’art. 2, comma

7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 5.

  Norme transitorie e finali

  1. In sede di prima applicazione del presente decreto il termine di

cui  all’art. 2, comma 1, e’ posticipato al 30 settembre 2003, quello

di  cui  all’art.  2,  comma  4, e’ posticipato al 30 novembre 2003 e

quelle di cui all’art. 2, comma 5 al 31 gennaio 2004.

  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione.

  3.  Il  presente  decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per la

registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

    Roma, 28 agosto 2003