Lavoro e Previdenza

Thursday 08 July 2004

Criteri di accertamento del reddito per l’ erogazione delle provvidenze a favore degli invalidi civili, dal compimento del 65° anno di età .

Criteri di accertamento del reddito per lerogazione delle provvidenze a favore degli invalidi civili, dal compimento del 65° anno di età.

INPS CIRCOLARE N. 101 del 06.07.2004

SOMMARIO: Premessa – Le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché del Ministero dellEconomia e delle Finanze – Disposizioni applicative dal compimento del 65° anno di età

Premessa

     E stata posta allattenzione dei competenti Ministeri la posizione di coloro che non hanno ottenuto la liquidazione dellassegno sociale sostitutivo della invalidità civile al compimento del 65° anno di età per superamento, nello stesso anno di compimento dei 65 anni, dei limiti di reddito stabiliti per legge, riferiti allanno precedente, per corresponsione di arretrati.

     Le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dellEconomia e delle Finanze.

     Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con risposta del 27/5/2003 prot. N. 782/VII PP/NOM, ha evidenziato, in premessa, la circostanza che il superamento del limite reddituale, intervenuto nellanno di compimento del 65° anno di età vale a dire contestualmente alla sostituzione della pensione di invalidità civile con lassegno sociale ed al subentro dellINPS nella gestione del trattamento avrebbe comportato per gli interessati, pur permanendo lo stato di invalidità, lo stralcio della posizione attiva, per il venir meno delle condizioni reddituali per accedere alla prestazione economica.

     Loriginario diritto allassistenza economica collegata al particolare status permane comunque, sebbene siano mutati la prestazione ed il soggetto erogatore.

     Pertanto, come avvalorato anche dalla giurisprudenza, lo status di invalido civile è lesclusivo fondamento della prestazione sostitutiva ex art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.118, agli invalidi civili ultrasessantacinquenni.

     Il mutamento del nomen iuris della prestazione, al raggiungimento del 65° anno di età, ha rilevanza meramente economica, in quanto è diretto a parametrare limporto della pensione degli invalidi civili a quello della pensione o dellassegno sociale della generalità dei soggetti che invalidi non sono, fermi restando i requisiti reddituali e le modalità di computo dei redditi previsti prima del compimento dei 65 anni di età.

     Secondo il parere ministeriale, lINPS, nellesercizio delle funzioni di erogazione dei trattamenti di invalidità civile, attribuite dallart. 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, ove la prestazione sia revocata ( rectius sospesa ), se si rideterminano le condizioni reddituali che lo consentono, deve ripristinarla.

     Anche il Ministero dellEconomia e delle Finanze Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro, subentrato, in attuazione dellart. 42, comma 9, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al Ministero dellInterno nellesercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, con lettera del 26 novembre 2003 prot.n. 391105, ha ritenuto che il diritto alle provvidenze di invalidità civile si costituisce con il riconoscimento sanitario dello status di invalido civile, mentre la mancanza del requisito reddituale si pone come elemento ostativo, non del riconoscimento del diritto al beneficio, ma della erogazione dello stesso

Disposizioni applicative

     In relazione a quanto esposto, le Sedi provvederanno immediatamente alla sospensione della provvidenza per lanno interessato, dandone adeguata e preventiva comunicazione allinteressato e, contestualmente, avranno cura di richiedere una nuova domanda di ripristino della provvidenza dal primo giorno dellanno successivo corredata da dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei limiti reddituali per lanno considerato.

     Per quanto attiene eventuali cause in corso sulla specifica questione, si invita a chiedere la cessazione della materia del contendere, con pagamento della prestazione da quando è cessata la situazione reddituale ostativa.

     Nello stesso modo, fermo restando quanto disposto con circolare n. 86 del 27/4/2000 in merito al reddito da prendere in considerazione per laccertamento o la verifica delle condizioni reddituali (reddito percepito dallinteressato nellanno precedente in rapporto al limite stabilito per lanno di riferimento della prestazione ), anche per gli ultrasessantacinquenni sono applicabili le disposizioni indicate dai Ministeri del Lavoro e dellEconomia, come sopra riportate per coloro che compiono il 65° anno di età.

     Conclusivamente e ad integrazione di quanto comunicato con messaggio n. 1338 del 12/11/1994, laddove vengano superati i limiti di reddito previsti dalla legge per un periodo di tempo determinato, lerogazione della pensione sociale ovvero dellassegno sociale ad invalidi civili ultrasessantacinquenni dovrà essere sospesa fino a che permanga tale situazione, per poi essere riattivata non appena il reddito rientri nei limiti previsti, a far tempo dal 1° gennaio dellanno successivo a quello della sospensione, secondo le modalità indicate nel primo capoverso.

     Ove, invece, il limite reddituale sia superato non per cause contingenti ma in via definitiva ( ad es. per liquidazione di altro trattamento pensionistico a carico dellinvalido), la pensione ovvero lassegno sociale, erogati ad invalidi civili, vanno revocati con decorrenza dal 1° gennaio dellanno successivo a quello in cui si è verificato levento di superamento dei redditi.