Lavoro e Previdenza

Friday 27 May 2005

Crediti contributivi e prescrizione. Gli approfondimenti dell’ Inps nella circolare 25.5.2005

Crediti contributivi e prescrizione. Gli approfondimenti dell’Inps nella circolare 25.5.2005

INPS CIRCOLARE N. 69 del 25.05.2005

OGGETTO: Prescrizione dei contributi
previdenziali ed assistenziali. Precisazioni e
chiarimenti.

SOMMARIO: La circolare illustra i più
recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di prescrizione ai sensi dell’art. 3, comma 9 della legge 335/1995.

1) Premessa.

Con circolari n. 262 del 13 ottobre
1995 e n.18 del 22 gennaio 1996 l’Istituto ha già
fornito indirizzi interpretativi in materia di prescrizione dei crediti
contributivi previdenziali e assistenziali di cui
all’articolo 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95.

In materia, la sentenza della Corte
di Cassazione n. 2100 del 12 febbraio 2003, oggetto
del messaggio n. 10 emesso dal Coordinamento Generale Legale l’8 maggio 2003, ha costituito
l’unica deroga agli indirizzi espressi nelle circolari citate in quanto
affermava che i crediti contributivi maturati prima del 1 gennaio 1996 non
possono mai considerarsi prescrivibili nel più breve termine dei cinque anni,
ritenendo che la durata del termine di prescrizione si dovesse determinare in
base al periodo di riferimento del credito.

Successivamente la Suprema Corte con le
sentenze 17.12.2003 n. 19334, 7.01.2004 n. 46 e 6.04.2004 n. 6706 ha nuovamente
affermato e consolidato il precedente orientamento.

Si rende, pertanto, indispensabile
fornire una interpretazione corretta dei canoni
essenziali della prescrizione del diritto dell’ ente previdenziale ai
contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, secondo le regole
poste dall’art.3, commi 9 e 10 della legge 335/1995,
così come interpretate dalla giurisprudenza più recente.

1. Decorrenza della prescrizione ed
efficacia degli atti interruttivi.

Si rammenta in primo luogo che, in
materia di diversa durata della prescrizione del credito contributivo, la legge
n. 335 del 1995 distingue tra atti posti in essere ad
iniziativa dell’Ente ed atti posti in essere su denuncia del lavoratore,
principio che non contrasta con quello generale stabilito dall’art. 55 del
R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, secondo il quale l’interruzione della
prescrizione dei contributi per l’ assicurazione obbligatoria si verifica solo
per effetto degli atti, indicati dall’art. 2943 codice civile, posti in essere
dall’INPS, titolare del relativo diritto di credito, e non quando anche uno di
tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell’ipotesi di azione
giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.

In base alla disposizione in parola,
anche la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti è
idonea a determinare in dieci anni il termine della prescrizione nei confronti
dell’INPS o degli altri Istituti previdenziali a condizione che l’Ente emetta
l’atto interruttivo di propria competenza.

Si ricorda in proposito che la legge
n. 335/95 è entrata in vigore il 17 agosto 1995 ed ha posto la data del 1
gennaio 1996 come decorrenza per la riduzione della prescrizione a cinque anni.

Quindi gli atti interruttivi
notificati e le procedure intese al recupero, iniziate prima del 17 agosto
1995, hanno efficacia interruttiva della prescrizione diversa (per dieci o
cinque anni) a seconda del tipo di contribuzione; tali
periodi vanno poi aumentati del periodo di sospensione triennale di cui
all’art. 2 della legge n. 638/83.

Ne discende che attualmente
si possono configurare tre differenti situazioni per calcolare con certezza il
decorso della prescrizione del credito contributivo, a seconda del momento
dell’eventuale esercizio (o mancato esercizio) di un atto interruttivo della
prescrizione stessa:

– la prima per il periodo fino al
31.12.1995 trascorso senza compimento di atti interruttivi;

– la seconda per il periodo dal 17
agosto 1995 e fino al 31.12.1995 trascorso col compimento di atti
interruttivi;

– l’ultima per periodi dal
01.01.1996.

Di conseguenza, la possibilità di
recuperare i contributi relativi ad anni precedenti si tradurrà in atti
concreti in modo diverso anche a seconda della data
dell’ultimo atto interruttivo dei termini (se posto in essere):

– se l’atto
è stato compiuto prima del 17 agosto 1995, possono essere recuperati i
contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti, in quanto gli stessi
restano assoggettati alla prescrizione decennale ed alla sospensione triennale
prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (in questi termini sentenza
Cassazione 7.1.2004 n. 46);

– se invece risulta
essere stato compiuto tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero
dei contributi potrà retroagire per soli dieci anni. Ovviamente in tal caso, per evitare
la perdita del diritto per prescrizione, il successivo atto interruttivo deve
intervenire entro i dieci anni dal precedente.

In ogni caso, ed ancorché si tratti
di contributi riferentesi a periodi successivi al 1°
gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte
del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e
continuativo comporta che il termine prescrizionale sia decennale, sempre che
l’Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente
efficacia interruttiva.

I contributi minori ( DS, TBC,
ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in cinque anni
anche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto
alle precedenti disposizioni.

È opportuno rammentare che hanno
efficacia interruttiva della prescrizione relativamente al
residuo debito, anche i pagamenti in acconto di un debito già denunciato come,
ad esempio, la contribuzione denunciata in occasione dei condoni. In
considerazione di ciò e per evitare la prescrizione del debito residuo, le Sedi
sono invitate a definire, con le relative procedure, i condoni per i quali risultano interrotti i pagamenti per oltre due rate e a
diffidare i debitori. Per l’area agricola, le diffide, relativamente
ai condoni, sono state emesse dalla Sede Centrale.

Prescrizione dei contributi dovuti
dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali
e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

I criteri di applicazione
dell’istituto della prescrizione in materia di contributi dovuti dagli
artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione
separata (c.d. professionisti non iscritti ad altre casse), nei termini
introdotti dalla citata legge n. 335/1995, sono stati illustrati dalla circolare
n. 104 del 16 maggio 1996.

Con detta circolare, in riferimento agli artigiani ed ai commercianti, veniva
ribadito il principio, già espresso in precedenti disposizioni, secondo il
quale per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale
imponibile di cui alla legge n. 233/1990, la prescrizione inizia a decorrere
dalla data in cui l’Amministrazione finanziaria dello Stato comunica
all’Istituto il reddito prodotto dal soggetto tenuto al pagamento della
relativa contribuzione previdenziale. E ciò in
considerazione dell’insussistenza di norme che impongano al contribuente di
comunicare all’Istituto il proprio reddito e della disposizione contenuta
nell’art. 2935 del Codice civile, in base al quale la prescrizione comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Si fa presente, a tal riguardo, che tale orientamento è stato recentemente censurato da numerose
sentenze di merito che hanno evidenziato l’insussistenza, nella fattispecie, di
un’impossibilità giuridica di riscuotere, ben potendo l’Istituto chiedere la
denuncia dei redditi agli interessati o all’Amministrazione finanziaria.

Alla luce del citato orientamento
giurisprudenziale, anche al fine di evitare la condanna dell’Istituto al
pagamento delle spese legali, si è giunti nella determinazione di applicare, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri in atto per i contributi
dovuti sul predetto minimale.

Conseguentemente il termine prescrizionale
decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti
secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato
il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

Il nuovo indirizzo sarà applicato a
tutte le situazioni non definite alla data di
emanazione della presente circolare, ivi comprese quelle relative ai lavoratori
autonomi di cui all’art. 50 del TUIR. I contributi iscritti a ruolo e
prescritti saranno sgravati d’ufficio, mentre i ricorsi amministrativi giacenti
riguardanti l’argomento saranno restituiti alle
rispettive strutture che, verificata l’assenza di atti interruttivi,
adotteranno i conseguenti provvedimenti di annullamento dell’imposizione.

Non appare superfluo evidenziare, a
tal riguardo, che le modalità di riscossione dei contributi introdotte dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, con la conseguente attribuzione
di competenze all’Amministrazione finanziaria dello Stato, sono pienamente compatibili
con il criterio di computo dei termini prescrizionali sin qui descritto.

L’attuale ripartizione delle
attribuzioni tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate limita, peraltro,
l’intervento dell’Istituto in materia alle sole fattispecie non coinvolte dall’azione
di recupero dell’Amministrazione finanziaria.