Assicurazione ed Infortunistica

Friday 28 January 2022

Cosa accade se il sinistro stradale si verifica in una strada privata?

Cosa accade se il sinistro stradale si verifica in una strada privata?

È possibile ottenere il risarcimento dei danni dall’assicurazione?

Ad entrambe le domande ha di recente fornito risposta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 30 luglio 2021 n. 21983.
La decisione assunta dalla Suprema Corte tra origine dalla richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice, avanzata dai congiunti di un minore deceduto all’esito di investimento avvenuto da parte del nonno materno, occorso in area recintata cortilizia interna tra il giardino e la rampa di accesso all’autorimessa dell’abitazione privata.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello ai quali i congiunti si sono rivolti per ottenere il risarcimento dei danni hanno rigettato la domanda in ragione della mancata copertura dall’assicurazione per la r.c.a. ex artt. 122 e 144 D.Lgs. n. 209 del 2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private) per essersi il sinistro verificato in luogo privato, difettando pertanto nella specie i presupposti dell’azione diretta spiegata nei confronti della compagnia assicuratrice.
Avverso la pronunzia della Corte d’Appello, i ricorrenti hanno proposto ricorso per Cassazione.
In particolare, i ricorrenti hanno lamentato il fatto che la Corte di merito abbia prestato adesione all’ “orientamento giurisprudenziale, per il quale la vittima di un sinistro da circolazione veicolare in Italia può vantare azione diretta, nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del veicolo responsabile, solo se il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o su aree a queste equiparate”.
Così argomentando la Corte di merito è pervenuta conseguentemente ad escluderne l’esperibilità “nel caso in esame, caratterizzato da un investimento di un bambino da parte del camper del nonno paterno, in un luogo privato, tra il giardino e la rampa di accesso del garage dell’abitazione degli attori sul quale non vigeva la copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 122 CdA”, non potendo il medesimo equipararsi in alcun modo a strada pubblica, non avendovi libero accesso un numero indeterminato di persone.
Lamentano altresì i ricorrenti che la Corte di merito ha del tutto apoditticamente escluso che tale orientamento giurisprudenziale sia in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza resa nella causa C-162/2013 e nelle pronunzie successive, là dove è pervenuta a delineare una nozione di “circolazione dei veicoli” estesa a “qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha accolto i motivi di ricorso dei ricorrenti, richiamando la giurisprudenza Eurounitaria, ed in particolare la direttiva 72/166/CEE del Consiglio del 24 aprile 1972 in base alla quale “l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva (c.d. prima direttiva auto), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso” (Corte di Giust., 04/09/2014, causa C162/13, pag. 10)”.
La Suprema Corte a Sezioni Unite è stata dunque chiamata a rispondere al seguente quesito di diritto:
“se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“.
La risposta è stata positiva.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dunque stabilito che in tema di responsabilità civile autoveicoli, l’azione diretta verso l’assicuratore spetta anche quando l’incidente è avvenuto in una strada privata”.

(avv. Alessandra Castorio)