Enti pubblici

Tuesday 18 January 2005

Consigliere comunale. L’ efficacia delle dimissioni non è subordinata alla presentazione di personaConsiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 6 luglio 2004-10 gennaio 2005, n. 29

Consigliere comunale. Lefficacia delle dimissioni non è subordinata alla presentazione di persona

Consiglio di Stato Sezione quinta decisione 6 luglio 2004-10 gennaio 2005, n. 29

Presidente Iannotta Estensore Corradino

Ricorrente Della Ratta ed altri

Fatto

Con la sentenza n.. 7300/03 il Tar Campania – Napoli ha accolto il ricorso iscritto al n. 12859/2002 R.G. proposto dai Sig.ri Antonio Frogiero (in veste di Sindaco), Silvio Antonio Iannotta, Giovanni De Masi, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino, Salvatore Augliese, Mario Meccariello e Valentino Carmine (in veste di consiglieri comunali non dimissionari) per lannullamento del decreto del 5 novembre 2002 del Presidente della Repubblica, di scioglimento del Consiglio Comunale di SantAgata dei Goti per dimissioni della metà più uno dei relativi consiglieri e del decreto prefettizio prot. n.. 1570/Gab. 13.69.1 in data 9 ottobre 2002 con il quale il Prefetto di Benevento disponeva la sospensione dello stesso Consiglio Comunale.

La sentenza è stata appellata, con i ricorsi iscritti ai n..  7197/03 e 8136/03 R.G. proposti, rispettivamente, dai Signori Domenico Della Ratta, Michele Pasquale Meccariello, Antonio Carmine Di Stasi, Michele Razzano, Alessandro Della Ratta e Stefano Di Donato e dai Signori Antonio Biscardi, Alfonso Ciervo, Pasquale Oropallo, Renato Lombardi, Giovanni Maddaloni che contrastano le argomentazioni del TAR Campania – Napoli.

Con la sentenza n. 2583/04 il medesimo Giudice di prime cure ha respinto il ricorso n. 5128/03 R. G., proposto dai Sig.ri Antonio Frogiero, Silvio Antonio Iannotta, Giovanni De Masi, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino, Salvatore Augliese, Mario Meccariello, Valentino Carmine, Mario Ascierto Della Ratta e Maria Razzano per lannullamento quanto al ricorso introduttivo, del decreto prefettizio prot. n. 776/13/69/1 in data 4.aprile 2003 in pari data notificato, mediante il quale il Prefetto di Benevento ha sospeso il Consiglio comunale di SantAgata de Goti ai sensi dellarticolo 141, comma 1, lettera b) n. 3 del D.Lgs 267/00 ed ha contestualmente nominato il dott. Vincenzo Lubrano commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dellente; della nota prefettizia di pari protocollo e data nuova proposta di scioglimento del consiglio comunale destinata al ministero dellInterno, Gabinetto del Ministro e Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le autonomie; dellatto contenente le dimissioni a firma di Cervo Alfonso, Biscardi Antonio, Lombardi Renato, Oropallo Pasquale, Razzano Michele, Della Ratta Alessandro, Di Donato Stefano, Della Ratta Domenico, Maddaloni Giovanni, Di Stasi Carmine Antonio e Meccariello Michele Pasquale, assunta al protocollo del Comune di SantAgata de Goti al n. 4802 del 3 aprile 2003; del fonogramma prefettizio n. 1500/gab odierno del 3 aprile 2003; ove occorra, della nota a firma del Segretario generale dellente prot. n. 4808 del 4 aprile 2003 di trasmissione al Prefetto dellatto contenente le dimissioni; di ogni altro atto e/o provvedimento ai primi connesso e conseguente se ed in quanto lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti; quanto al ricorso per motivi aggiunti, della nota ministero dellInterno prot. 15911/70 a firma Cicala del 27 giugno 2003 e dellallegata copia del solo Dpr di Scioglimento del consiglio comunale di SantAgata de Goti e nomina del Commissario Straordinario del 24 giugno 2003, notificato il 4 luglio 2003; del Dpr di Scioglimento del consiglio comunale di SantAgata de Goti e nomina del Commissario Straordinario del 24 giugno 2003 e della relativa relazioni ministeriale a firma Pisanu in data 19 giugno 2003 pubblicati sulla Gu n. 156 dell8 luglio 2003; della nota a firma del Direttore centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dellInterno prot. 15911/70 in data 1 luglio 2003 notificata in data 22 luglio 2003; della nota prefettizia prot. n. 1375/Gab 13.69.1 del 4 luglio 2003 successivamente comunicata; della nota in data 24 luglio 2003 a firma del Consigliere del Presidente della Repubblica Sechi; di ogni altro atto e/o provvedimento ai primi connesso e conseguente se ed in quanto lesivi della posizione giuridica dei ricorrenti nuovamente incluso il provvedimento di sospensione prefettizia in data 4. aprile 2003.

La sentenza è stata appellata con ricorso iscritto al n.. 2483/2004 R.G. dai Sig.ri Antonio Frogiero, Silvio Antonio Iannotta, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino, Salvatore Augliese e Mario Meccariello.

Con le ordinanze in data 28 agosto 2003 e 20 aprile 2004 sono state respinte le istanze cautelari, proposte per la sospensione dellefficacia delle sentenze gravate.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2004, i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

Diritto

1. I tre appelli in epigrafe possono essere riuniti e definiti con ununica decisione stante la loro connessione.

2. I ricorsi pongono il problema, di frequente trattazione giurisprudenziale, concernente la fattispecie dissolutiva dei consigli comunali, per dimissione dei componenti, prevista dal D.Lgs 267/00 (Tu delle leggi sullordinamento degli enti locali).

3. Pare opportuno riassumere, per sommi capi, la vicenda per la quale è causa. Mediante atti depositati contemporaneamente il 9 ottobre 2002 (prot. nn. 12720, 12721, 12722, 12723 e 12724) i consiglieri del consesso civico del Comune di SantAgata de Goti Domenico Della Ratta, Giovanni Maddaloni, Pasquale Michele Meccariello, Antonio Carmine Di Stasi, Michele Razzano, Alessandro Della Ratta, Stefano Di Donato, Alfonso Cervo, Antonio Biscardi, Pasquale Oropallo e Renato Lombardi rassegnarono le dimissioni dalla carica. Dalle dimissioni discesero i provvedimenti di sospensione, nomina di commissario e successivo scioglimento del consiglio comunale (con conferma della nomina del commissario). Tali atti furono gravati dai Sig.ri Antonio Frogiero (nella veste di Sindaco), Silvio Antonio Iannotta, Giovanni De Masi, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino, Salvatore Augliese, Mario Meccariello e Valentino Carmine (nella qualità di consiglieri non dimissionari) innanzi al Tar Campania Napoli, che, con sentenza n. 7300/03, in accoglimento del ricorso, li annullò con la motivazione della irritualità, rispetto allo schema prefigurato dallarticolo 141 Tuel, dellatto dimissorio così come presentato in quella occasione. Successivamente, dopo uno scambio di comunicazioni fra i Sig.ri Frogiero e Della Ratta ed il Prefetto di Benevento, in data 3 aprile 2003, con unico atto contestuale presentato al protocollo comunale (n. 4802) il 3 aprile 2003, gli undici consiglieri comunali (già dimissionari in data 9 ottobre 2002) hanno rassegnato nuovamente le proprie dimissioni. Da ciò ladozione degli atti gravati in primo grado con ricorso n. 5128/03 R.G. proposto dai signori Antonio Frogiero, Silvio Antonio Iannotta, Giovanni De Masi, Antonio Della Ratta, Mario Maddaloni, Antonio Buffolino, Salvatore Augliese, Mario Meccariello, Carmine Valentino, Mario Ascierto Della Ratta e Maria Razzano, respinto dal TAR Campania Napoli con la sentenza n. 2583/04.

4. In primo luogo, merita di essere disattesa leccezione di irricevibilità del ricorso iscritto al n.. 7197/03 R.G. sollevata dalla difesa dei Sig.ri Frogiero e altri; invero, questo Consesso ha costantemente affermato linammissibilità dellappello in materia elettorale qualora il deposito avvenga oltre il termine di quindici giorni dallultima notifica (cfr.: CdS, Sezione quinta, 15/10/1986, n.555). Ebbene, nel caso che ci occupa, lultima notifica è intervenuta in data 16 luglio 2003, mentre il deposito è stato effettuato in data 30 luglio 2003; ne discende il pieno rispetto del termine perentorio dimezzato fissato dalla legge. Del pari priva di base è leccezione di inammissibilità del ricorso per linesistenza della notificazione agli appellati ed ai controinteressati Ciervo ed altri, per lasserita inesistenza dellUfficio notifiche; invero, la relata di notificazione è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso e che è dotato di presunzione di legittimità; pertanto, è a carico di chi eccepisce la falsità lonere di proporre querela. Infine, la notifica eseguita presso lAvvocatura distrettuale e non presso lAvvocatura generale non implica linammissibilità dellimpugnativa, attesa lintegrità del contraddittorio da riferire ai tre ricorsi riuniti.

5. In ordine al giudizio introdotto dal ricorso iscritto al n. 8136/03 R.G., la difesa dei Sig.ri Frogiero e altri ha eccepito limproponibilità del gravame (per consumazione del potere di impugnazione ex articolo 358 Cpc) nonché la sua improcedibilità ed inammissibilità per violazione dellarticolo 335 Cpc Tali eccezioni non meritano adesione; invero, ai sensi dellarticolo 333 Cpc, la parte che abbia ricevuto la notificazione dellappello proposto contro una sentenza ha lonere di impugnarla in via incidentale se vuole evitare di incorrere nella decadenza nellipotesi di mancata riunione dei giudizi, ma ciò non toglie alla parte stessa la facoltà di proporre unimpugnazione autonoma (cfr.: CdS, Sezione sesta, 200/03; CdS, Sezione sesta, 2537/02; CdS, Sezione quinta, 1520/01; CdS, Sezione quinta, 661/00, CdS Sezione sesta, 835/97); in secondo luogo, dal combinato delle disposizioni contenute negli articoli 348 comma 1 e 358 Cpc, si ricava che la consumazione del potere di impugnazione presuppone necessariamente lintervenuta dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame (CdS, Sezione quarta, 4077/01; CdS, Sezione quarta, 2558/01; CdS, Sezione quinta, 691/1993): nella fattispecie difetta una simile declaratoria.

6. In ordine allincidente di falso proposto dal Sig. Antonio Frogiero nellambito del ricorso iscritto al n.. 8136/2003 R.G va ricordato che secondo larticolo 41 del Rd 17 agosto 1907 n. 642 «chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente». Nel caso in esame, tuttavia, lintegrità del contraddittorio (testimoniata dalla costituzione delle parti, private e pubblica, evocate in giudizio) rende priva di rilievo lasserita falsità.

7. Venendo al merito della questione, va preliminarmente osservato che, in base al principio tempus regit actum non può farsi riferimento alle modifiche normative recate allarticolo 38, comma 8 del Tu degli enti locali di uci al D.Lgs 267/00, recate dalla legge 140/04, di conversione del Dl 80/04,(disposizioni urgenti in materia di enti locali). Non avendo tale ultima normativa valore di interpretazione autentica, va riconosciuta, in base agli ordinari principi che regolano lapplicazione della legge nel tempo, che essa dispone per lavvenire. La questione va pertanto valutata alla luce della normativa allepoca vigente. Al riguardo, deve essere osservato che gli articoli. 38, comma 8, e 141, comma 1 lettera b), n. 3, del D.Lgs. 267/00, disciplinano due distinte ipotesi relativamente alle dimissioni dei consiglieri comunali (e provinciali). Larticolo 38, comma 8, disciplina le dimissioni individuali che, secondo quanto emerge testualmente dalla norma in esame, danno luogo alla surrogazione dei dimissionari. In tale ipotesi, non si pone un problema di revocabilità delle dimissioni: infatti, secondo larticolo citato, le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione e risultano irrevocabili, non necessitando di presa datto essendo immediatamente efficaci. Non vi è dubbio che la protocollazione delle dimissioni stesse fa sì che la dichiarazione di volontà del dimissionario esca dalla sua sfera di disponibilità, dal momento in cui viene registrata, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea – da quel momento – a produrre – tra laltro – leffetto della successiva surrogazione dei consiglieri dimissionari da parte dei rispettivi consigli (in presenza dei presupposti indicati nello stesso articolo 38, comma 8). Ciò comporta che limmediata efficacia ope legis dellatto delle dimissioni non consenta, neanche da parte del presentatore, alcuna possibilità di differimento delle stesse a data futura rispetto a quella della presentazione, garantendo la norma anche lesercizio dello jus ad officium del consigliere subentrante (cfr.: CdS, 3049/02). In altri termini, le dimissioni finché non sono assunte al protocollo comunale, e quindi acquisite al Consiglio comunale, al quale devono essere indirizzate, restano disponibili alla sfera soggettiva del singolo consigliere comunale. Con la presentazione dellatto al protocollo del Comune, le dimissioni, secondo quanto testualmente stabilisce la disposizione in esame, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Una successiva contraria manifestazione di volontà diretta a rimuovere gli effetti delle dimissioni è dunque, per legge, priva di efficacia (cfr.: CdS, Sezione quinta, 1371/97). Dalla data di presentazione delle dimissioni, del resto, scattano le procedure per la sostituzione del consigliere dimissionario, da concretizzarsi in tempi ristretti, volendosi dal legislatore ripristinare immediatamente la compiutezza del massimo organo deliberativo dellente. La data di presentazione delle dimissioni, infatti, costituisce il termine a quo per ladozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione per la surroga del consigliere dimissionario, che, secondo la disposizione in esame, deve essere effettuata entro e non oltre dieci giorni. La registrazione al protocollo, infine, nel caso in cui i consiglieri dimissionari siano più di uno (senza peraltro raggiungere il numero previsto per lo scioglimento del Consiglio), vale anche a determinare, con lordine progressivo di iscrizione nel registro di protocollo dei vari atti di dimissioni, anche lordine delle deliberazioni di surroga, disponendo la norma in esame che il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo lordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

8. Larticolo 141 del D.Lgs 267/00, contempla la diversa ipotesi della sospensione e dello scioglimento del consiglio comunale (o provinciale). Stabilisce, infatti, la norma in parola, al comma 1, lettera b), n.3, che il consiglio viene sciolto per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dellente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia. Come è noto, tale disposizione, che ricalca larticolo 39 della legge 140/1990, nel testo modificato dallarticolo 5 della legge 127/97, è la versione più recente e perfezionata di una norma già vigente nellordinamento degli enti locali dovuta allesigenza di codificare regole e criteri certi per la trattazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, quando queste superino, nel loro insieme, il numero minimo che, secondo il legislatore, è necessario a mantenere la conformità dellorgano alla volontà espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni elettorali. In precedenza, sia larticolo 8 del Tu delle leggi elettorali amministrative approvato con il Dpr 570/60, che prevedeva lo scioglimento dei consigli comunali per dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali, sia lo stesso articolo. 39 della legge 140/90, che nella sua formulazione originaria stabiliva che i consigli comunali vengono sciolti per decadenza o dimissioni di almeno la metà dei consiglieri, avevano dato luogo ad interpretazioni giurisprudenziali oscillanti, particolarmente controverse sul punto relativo alle dimissioni ultra dimidium rese in tempi diversi e con motivazioni diverse. Con il nuovo dato normativo il legislatore ha cercato di sopire i contrasti, ancorando, con maggior nisus definitorio, lo scioglimento del consiglio comunale per dimissioni ultra dimidium al dato oggettivo e reale della contestualità ovvero della contemporaneità della presentazione delle medesime, la quale denota la mutua implicazione delle singole dichiarazioni di volontà dimissoria – con vicendevole consapevolezza da parte dei singoli consiglieri dimissionari delle altrui dimissioni – ed il perseguimento dellunico disegno di provocare la dissoluzione dellorgano consiliare. Sul punto merita di essere ricordato lintervento interpretativo dellAp del CdS 15/1997, secondo cui «le dimissioni dei consiglieri comunali sono da considerare ultra dimidium, e danno luogo allo scioglimento del Consiglio comunale, se simultanee, cioè se presentate nello stesso giorno, mentre vanno considerate infra dimidium negli altri casi, a nulla rilevando che le dimissioni presentate in giorni diversi raggiungano successivamente la soglia di depauperamento della metà dei consiglieri»

9. È stato affermato da questa Sezione (CdS, Sezione quinta, 2382/03) che larticolo 5 della legge 127/97, che ha introdotto allarticolo 39 della legge 140/90 il testo successivamente riprodotto dallarticolo 141 del Tu 267/00, allo scopo di superare tali incertezze, ha previsto, come presupposto per il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, da adottarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta del ministro dellInterno, che le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio comunale (sindaco o presidente della provincia escluso) debbano essere presentate in un unico contesto temporale. La norma, pertanto, dispone che le dimissioni debbono essere rassegnate o con un unico atto (ipotesi nella quale la contestualità temporale è data dallunicità del documento), ovvero, anche con più atti che, peraltro, siano presentati tutti insieme (contemporaneamente, cioè in fascio), al protocollo comunale: «ciò vuol dire, in concreto, che detti atti devono essere registrati dal relativo Ufficio (tenuto ex articolo 38 dello stesso D.Lgs n. 267/00 ad assumerle immediatamente nellordine temporale di presentazione), con protocolli in entrata relativi allo stesso giorno e alla medesima ora, in stretta sequenza numerica» (CdS, Sezione prima, par. 3049/02). Nella prefata decisione si prosegue affermando che solo la contestualità delle dimissioni in un unico atto ovvero la sostanziale contestualità della protocollazione degli atti separati contenenti le dimissioni della metà più uno dei membri del consiglio risulta idonea a costituire la prova, sorretta da presunzione legale, della volontà concordata ed irrevocabile della maggioranza indicata dalla legge di provocare lo scioglimento del consiglio comunale. La contestualità vale anche a scongiurare lo scioglimento del consiglio comunale per una casuale sommatoria di dimissioni dovute a motivi diversi non certamente aventi finalità dissolutorie del consiglio comunale se non addirittura a manovre surrettizie delle minoranze dirette a determinare il risultato politico dello scioglimento dellorgano e un nuovo ricorso al corpo elettorale (come può accadere se consiglieri di minoranza, approfittando delle dimissioni di membri della maggioranza, ovviamente non motivate da intenti dissolutori, aggiungono a queste le proprie dimissioni, per raggiungere il numero di consiglieri dimissionari stabilito dallarticolo 141 per lo scioglimento del consiglio). La norma è diretta, quindi, alla maggiore stabilità e alla conservazione, per quanto possibile, della amministrazione ordinaria del Comune, e a mantenere inalterata, nonostante le surrogazioni, la fisionomia che ad essa è stata democraticamente assegnata dal corpo elettorale (sulla contestualità , nel senso da ultimo descritto cfr.: CdS, Sezione quinta, n. 696/98; CdS Sezione quinta, 2382/03, cit.; contra, tuttavia, CdS, Sezione quarta, 1131/00, secondo cui «le dimissioni di almeno metà dei consiglieri in carica determina lo scioglimento del Consiglio comunale solamente se simultanee, ovvero presentate nello stesso giorno»).

10. Nel richiamato parere della sezione I di questo Consesso (cfr., negli stessi termini, ministero dellInterno, nota prot. n. 15900 TU/00/38 DIU URAEL del 2/8/2002), si condivide la tesi patrocinata dallAmministrazione dellInterno secondo cui «la materiale e personale consegna del documento al protocollo da parte dellinteressato, con la connessa identificazione da parte del personale addetto, sia stata individuata dal legislatore (ancorchè implicitamente) come lunica modalità ammissibile per dare giuridica rilevanza alla volontà di dismettere il mandato, con la conseguenza di dover ritenere le dimissioni eventualmente presentate per interposta persona o inoltrata per posta o con altri mezzi improcedibili e comunque prive di efficacia». Tale ricostruzione viene ricondotta alla ratio legis, la quale «impone di ritenere che la normativa di settore intenda rispettare lesigenza (riferibile al principio costituzionale della salvaguardia della volontà dellelettorato) di assicurare la massima garanzia alla certezza e veridicità dellatto di dimissioni in questione, tenuto conto del suo irreversibile riflesso sullesercizio delle pubbliche funzioni nonchè la sua possibile incidenza sullo scioglimento della rappresentanza elettiva dellente e sul conseguente affidamento temporaneo della amministrazione ad un commissario straordinario. Diversamente opinando, infatti, lincidenza di eventuali accertamenti giurisdizionali a posteriori in ordine ad una reale diversa volontà dellagente (o alla presenza di pur possibili falsificazioni) non potrebbe non riflettersi negativamente sulla funzionalità dellente locale e in definitiva sul principio costituzionale del suo buon andamento desumibile ex articolo 97 della Costituzione con evidente danno per la collettività interessata».

11. La tesi interpretativa esposta, tuttavia, non è stata condivisa da questa Sezione. Invero, nelle decisioni CdS, Sezione quinta 2975/03, e CdS, Sezione quinta, 5157/04, decisioni alle quali il Collegio intende aderire,  si è ritenuto di non condividere la posizione assunta dalla prima sezione del Cds nel parere n. 4269 dell11 dicembre 2002. In esso, modificando un precedente orientamento espresso dalla medesima Sezione (cfr. il citato parere n. 3049 del 10 ottobre 2002), in cui addirittura si era ritenuta necessaria la materiale e personale consegna del documento al protocollo da parte dellinteressato, con la connessa identificazione da parte del personale addetto con la conseguenza di dover ritenere le dimissioni eventualmente presentate per interposta persona o inoltrata per posta o con altri mezzi improcedibili e comunque prive di efficacia, è stato affermato che, ferma restando la necessità in via generale della presenza fisica del consigliere al momento delle dimissioni, sono da ritenersi valide le dimissioni presentate dal consigliere impedito purchè previamente autenticate ed in data certa e con lindicazione (contestuale o a sua volta separatamente autenticata) delle generalità di questultimo. E stato, in particolare, escluso che in tale materia trovi applicazione il principio della libertà delle forme ritenuto non idonea, evidentemente, a garantire la esigenza legale della certezza e della veridicità dellatto di dimissioni ed è stato ritenuto che linterpretazione della vigente normativa di settore non può certamente prescindere dalla considerazione della effettiva volontà degli interessati al riguardo, ove questa anche in ragione della sua definitività e delle sue conseguenze si manifesti comunque con unadeguata e sufficiente garanzia della certezza e veridicità delle dimissioni pur in mancanza della materiale presentazione delle medesime da parte dei predetti. Tuttavia, a parere del Collegio, si è incluso tra i presupposti previsti dalla legge lelemento alternativo della presenza fisica del consigliere dimissionario e dellautenticazione della sua sottoscrizione che non è in alcun modo previsto dalla legge che, come si è visto, si limita a richiedere la contestualità delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri e il loro essere rivolte al Consiglio quali unici requisiti per il determinarsi delleffetto dello scioglimento comunale. E, peraltro, anche lonere formale dellautentica della firma, individuato quale strumento necessario per garantire la veridicità delle dichiarazioni di dimissioni risulta in assenza di espressa richiesta normativa quale quella introdotta dallart. 3 della richiamata legge 140/04 – al tempo stesso superfluo ed insufficiente. Superfluo tutte le volte in cui, come nel caso in questione, la veridicità della sottoscrizione non risulta disconosciuta dal consigliere dimissionario. Insufficiente, in generale, in quanto il pubblico ufficiale che autentica la firma non è affatto chiamato ad indagare sulla volontà del dichiarante ma solo ad attestare che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza. Nè, infine, detta autenticazione è indicativa dellattualità della volontà dal momento che, in assenza di una norma espressa che ne sancisca lirrevocabilità per un certo tempo dalla data di autenticazione della sottoscrizione, ben potrebbe linteressato modificare le sue determinazioni in relazione al mutato assetto politico nellintervallo di tempo intercorrente tra lautentica e la presentazione delle dimissioni al protocollo dellente. Nel silenzio della legge, dalla natura politica dellatto di dimissioni, che è atto di esercizio, sia pure in negativo, di un diritto politico costituzionalmente garantito, non possono trarsi conseguenze sugli oneri formali da rispettare. In conclusione, non può linterprete introdurre oneri formali che il legislatore non aveva, al momento dei fatti, previsto o che disposizioni sublegislative non avevano allo stesso momento fissato con certezza, ciò indipendentemente dalla verifica sulla legittimità di tali disposizioni. Per le esposte ragioni la sentenza appellata n.. 7300/03 non può essere condivisa.

12. Infine, non possono trovare accoglimento i motivi proposti in primo grado dai Sig.ri Frogiero ed altri, dichiarati assorbiti in prime cure e riproposti in secondo grado. In particolare, risultano infondati  i motivi di eccesso di potere per contraddittorietà in atti e illogicità manifesta e di violazione dellarticolo 97 della Costituzione e violazione dei principi in tema di salvaguardia elettorale. Invero, merita di essere precisato, che la fattispecie che ci occupa è anteriore alla circolare del ministero dellInterno n. 10/2002 acquisita al protocollo del Comune di SantAgata de Goti solo in data 9 dicembre 2002 e, a differenza di quanto sostenuto dalla prefata difesa, il richiamato parere del Consiglio di Stato in sede consultiva non è vincolante: ne discende la non accoglibilità del motivo di illegittimità prospettato. Né risulta necessaria la contestazione del parere espresso dal Consiglio di Stato, come, al contrario, afferma la difesa dei Sig.ri Frogerio ed altri.

Infine, in ordine alle ulteriori censure assorbite in primo grado va precisato che il richiamo in un atto del giudizio di appello a tutte le censure e le argomentazioni di cui agli di primo grado, data la sua genericità, non può essere qualificato come rituale riproposizione dei motivi di gravame assorbiti in primo grado, il cui esame, in grado di appello, è intanto possibile solo se interviene unapposita iniziativa della parte interessata (CdS, sezione sesta, 379/02). Lonere di riproposizione dei motivi rimasti assorbiti dalla decisione impugnata esige, invero, per il suo rituale assolvimento, che la parte appellata indichi specificamente le censure che intende siano devolute alla cognizione del giudice di secondo grado, allevidente fine di consentire a questultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse. Ne consegue che un indeterminato rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel thema decidendum del giudizio dappello i motivi in tal modo dedotti (CdS, Sezione quinta, 5322/03).

Va altresì osservato che alcuni motivi assorbiti in primo grado, richiamati brevemente, appaiono generici e, dunque, parimenti inammissibili.

Per le ragioni esposte i ricorsi in appello iscritti ai n.. 7197/03 e 8136/03 R.G. vanno accolti. Deve essere, di conseguenza, dichiarata limprocedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in appello iscritto al n.. 2483/2004 R.G.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta

riunisce i ricorsi in epigrafe;

accoglie i ricorsi in appello iscritti ai n.. 7197/2003 e 8136/2003 R.G. e per leffetto riforma la sentenza gravata n.. 7300/2003;

dichiara limprocedibilità del ricorso in appello iscritto al n. 2483/2004 R.G..

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallautorità amministrativa.