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Wednesday 19 May 2004

Concessione cittadinanza. Il TAR Piemonte ribadisce l’ assoluta discrezionalità della valutazione della P.A. Sent. n.813/04 – R.G. 1378/02

Concessione cittadinanza. Il TAR Piemonte ribadisce l’assoluta discrezionalità della valutazione della P.A.

Sent. n.813/04 – R.G. 1378/02

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

– I sezione –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1378 del 2002, proposto da L.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati Enrico Costa e Carlo Angeletti, elettivamente domiciliato in Torino via Brofferio 1 presso lo studio dell’Avv Angeletti.

contro

Ministero dell’Interno

per l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento del Ministero dell’Interno, del 22-7-2002, K 10/48107, con cui è stata respinta la domanda tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana;

nonché

di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi con il provvedimento impugnato;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Relatore, alla pubblica udienza del 5.5.2004 il ref. Cecilia Altavista

e udito, altresì, l’ Avvocato Alessandria per il ricorrente.

ESPOSIZIONE IN FATTO

In data 12-10-2000 L.A. presentava alla Prefettura di Cuneo istanza, ai sensi dell’art. 9 della legge 91 del 5-2-1992, ritenendo di rientrare nella previsione della lettera f) del comma 1 di tale articolo, per la concessione della cittadinanza italiana.

Con decreto del Ministro dell’Interno del 22-7-2002 l’istanza veniva respinta.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi :

violazione di legge in relazione all’art 7 legge 241 del 7-8-1990 ed in particolare all’art 3; violazione di legge con riferimento alla legge 91 del 5-2-1992 ed in particolare all’art 9 comma 1 lette f; eccesso di potere per sviamento; difetto di istruttoria; illogicità; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;

Alla Camera di Consiglio del 5-5-2004 il ricorso veniva ritenuto per la decisione .

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Infatti il provvedimento dell’Amministrazione non ha errato nella considerazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza, in quanto effettivamente dal certificato del casellario giudiziale risultano precedenti penali.

L’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art 9 è comunque un provvedimento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, la quale può tenere conto di un complesso di elementi di natura patrimoniale, di valutazione della persona del richiedente, sia di condanne al di là delle fattispecie previste dall’art.6 sia di procedimenti penali in corso.

La sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della cittadinanza italiana non obbliga l’Amministrazione ad adottare in ogni caso provvedimenti positivi, essendo tale concessione subordinata ad una valutazione degli interessi collettivi alla cui salvaguardia è preordinato il potere discrezionale della P.A. (TAR Lombardia Brescia n°603 del 5/7/99 e CdS IV n° 1474 del 16/9/99, per cui ai sensi dell’art. 9 L. 5 febbraio 1992 n. 91, il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale).

Nè si può ritenere il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Dal provvedimento impugnato risultano chiaramente i presupposti di fatto, rappresentati dal certificato del casellario giudiziale, e le valutazioni operate dall’Amministrazione, in relazione all’ interesse pubblico della collettività.

L’acquisto della cittadinanza ai sensi del successivo art. 9 è infatti subordinata ad una valutazione di opportunità politico amministrativa latamente discrezionale ( cfr. TAR Campania Napoli 4123 dell’8/11/2000).

Pertanto, l’Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ben poteva considerare valutazioni di opportunità, sia rispetto all’integrazione di una persona nella comunità nazionale sia, come evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato, dell’interesse pubblico della comunità all’inserimento della persona stessa.

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n.205, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5-5-2004, con l’intervento dei signori magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente

Bernardo Baglietto Primo referendario

Cecilia Altavista ref. Est.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

F.to A. Gomez de Ayala F.to C. Altavista

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

Il 11 maggio 2004

Firmato il Direttore di segreteria

M. Luisa Cerrato Soave