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Friday 24 April 2020

“Con permesso…”, la Cassazione si pronuncia sui requisiti richiesti dall’art. 4-bis ord.pen. in tema di permesso

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 10551/20; depositata il 23 marzo)

Il caso. La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte tra origine dal ricorso formulato avverso ordinanza resa da Tribunale di Sorveglianza in relazione ad un reclamo proposto in tema di permesso premio, lui negato, da un detenuto.
La pena in espiazione in regime di cumulo, ergastolo, comprendeva reati ricompresi nella fra quelli menzionati nell’articolo 4bis comma l’ordinamento penitenziario.
Il ricorrente non risulta aver collaborato con la giustizia e, a parere del Tribunale di Sorveglianza, neppure sussistevano i presupposti in fatto della collaborazione impossibile o inesigibile (art. 4-bis comma 1-bis), e il ricorrente risultava aver dato corso alla propria condotta, ovviamente riferita ai reati lui ascritti, al fine di agevolare l’associazione mafiosa di riferimento.
Alla luce delle considerazioni svolte il Tribunale di sorveglianza riteneva ferma l’inaccessibilità al permesso derivante dai contenuti della previsione di legge di cui all’art.4-bis comma 1 ordinamento penitenziario.
Il ricorrente deduceva, nel proprio ricorso, l’erronea applicazione di legge o vizio di motivazione, sostenendo come non potesse dirsi ostativo il reato commesso in virtù di omessa contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 7 del d.l. 152/91.
La Corte, decidendo sul ricorso formulato, disponeva annullamento con rinvio dell’ordinanza, sulla scorta della recentissima pronuncia del Giudice delle leggi in tema di costituzionalità dell’articolo 4-bis. ord.pen..

La pronuncia della Corte Costituzionale. Come è noto la materia è stata riscritta” dalla pronuncia della Corte Costituzionale (n. 253/2019) che si è occupata dalla legittimità della norma per contrasto con gli articoli 3 e 27 comma 3 della Carta fondamentale.
La pronuncia resa dal Giudice delle leggi, attraverso una sentenza additiva, ha profondamente innovata la materia eliminando, in radice, qualsiasi giudizio automatico in tema di fruibilità di permessi o misure anticipatorie della remissione in libertà od alternative o sostitutive della detenzione.
La Corte Costituzionale con tale sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti e ha altresì dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416-bis c.p. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ord.pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Le regole probatorie. Sulla scorta dell’augusto insegnamento reso dalla Corte Costituzionale, gli ermellini rilevano come non possa più configurarsi alcuna presunzione legale assoluta di pericolosità sociale – tale da inibire la concessione del permesso – correlata alla scelta di non prestare collaborazione con la giustizia.
La collaborazione effettiva non può – dunque – essere più ritenuta quale unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza.
Detta presunzione assoluta è stata espunta dal quadro normativo e, a ben vedere, sostituita da una presunzione relativa (di perduranza del rapporto con il contesto in cui è maturata la commissione del particolare reato, in chiave di attuale pericolosità soggettiva, con analoga portata preclusiva del permesso) vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie.
Regole probatorie che, di fatto, impongono al detenuto richiedente di fornire la prova della inesistenza di detti collegamenti e rapporti.

La soluzione applicata. In ragione della segnalata differenza di oggetto della prova, abrogata per incompatibilità la previsione di legge (art. 4-bis comma 1-bis) in tema di collaborazione impossibile o inesigibile, gli Ermellini affermano come in presenza di un simile accertamento positivo (spettante ex lege al Tribunale) “la scelta di non prestare collaborazione assume un significato del tutto neutro, il che – nella logica proposta dalla Corte Costituzionale – consente di circoscrivere la dimostrazione probatoria al parametro  della  ‘esclusione  di  attualità  dei collegamenti.
Lì dove vi sia l’opzione del silenzio (con richiesta di accesso al beneficio basata in via esclusiva sulla assenza di attuale pericolosità) la dimostrazione probatoria è – come si è notato – più complessa ed include il parametro aggiuntivo (sia pure di problematica aderenza a canoni epistemologici basati sulla materialità dell’oggetto della prova), della assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti.

Avv. Claudio Bossi