Enti pubblici

Wednesday 10 May 2006

Con il D.lgs. 5.4.2006 n. 160 riformata la disciplina per le modalità di accesso alla magistratura

Con il D.lgs. 5.4.2006 n. 160 riformata la disciplina per le modalità di accesso
alla magistratura

Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n.160:
Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché
in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006, n.160
– Suppl. Ordinario n. 106

Capo I

Disposizioni in tema di ammissione
in magistratura e uditorato

Articolo 1.

Concorso per uditore giudiziario

1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante
concorso per esame, bandito con cadenza annuale.

2. L’esame
consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

3. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti
materie:

a) diritto civile;

b) diritto penale;

c) diritto amministrativo.

4. La prova orale verte su ciascuna
delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

b) procedura civile;

c) diritto penale;

d) procedura penale;

e) diritto amministrativo,
costituzionale e tributario;

f) diritto commerciale e industriale;

g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

h) diritto comunitario;

i) diritto internazionale ed elementi di informatica
giuridica; l) di lingua straniera, scelta dal candidato fra quelle ufficiali
dell’Unione europea.

5. Sono ammessi alla prova orale i
candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle
materie della prova scritta. Conseguono la idoneità
i candidati che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova
orale di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e), f) g) h) e i), e comunque
una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia
di cui alla lettera l), non inferiore a centocinque punti. Non sono ammesse
frazioni di punto.

6. Il candidato deve indicare nella domanda di
partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità,
se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione
requirente. Deve indicare, inoltre, la lingua straniera sulla quale intende
essere esaminato. Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del
Consiglio superiore della magistratura, terminata la valutazione degli
elaborati scritti, sono nominati componenti della
commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai
candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati
partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero
di una o entrambe le sotto commissioni, se formate, limitatamente alle prove
orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Il voto sulla
conoscenza della lingua straniera, espresso in decimi, si aggiunge a quello
complessivo ottenuto dal candidato ai sensi del comma 5.

7. Nell’ambito delle prove orali di cui al comma 4, i
candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di
magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda
di ammissione. La valutazione dell’esito del colloquio, condotto dal professore
universitario incaricato di cui all’articolo 5, comma 1, è operata collegialmente dalla commissione.

Articolo 2.

Requisiti per l’ammissione al concorso

1. Al concorso sono ammessi coloro che:

a) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
diploma presso le scuole di specializzazione nelle
professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni. Il numero dei laureati da
ammettere alle scuole di specializzazione per le
professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5
dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non
superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi
tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

d) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto,
dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche
amministrazioni per almeno tre anni;

e) hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno
quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente
sanzionati;

f) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
il diploma di specializzazione in una disciplina
giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due
anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. sono ammessi al concorso i
candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, risultano di età non inferiore agli anni ventuno e non
superiore ai quaranta e, soddisfino alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l’esercizio dei diritti civili;

c) possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi
vigenti.

3. Si applicano le disposizioni vigenti per l’elevamento del
limite massimo di età nei casi stabiliti dalle
disposizioni stesse.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al
concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano
di condotta incensurabile. Qualora non si provveda alla ammissione
con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli
interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

5. Ai concorsi per l’accesso in magistratura indetti fino al
quinto anno successivo alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,
sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei requisiti per
l’ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999. L’accesso al concorso
avviene con le modalità di cui al presente articolo.

Articolo 3.

Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il concorso ha luogo in Roma, di regola nei giorni immediatamente
prossimi al 15 settembre di ogni anno e, comunque, nei trenta giorni prima o
dopo la predetta data.

2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura,
che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della
giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il
calendario di svolgimento della prova scritta.

3. In
considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma ed in altre sedi,
assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le
diverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo
contemporaneamente in più

sedi, la commissione esaminatrice
espleta presso la sede di

svolgimento della prova in Roma le
operazioni inerenti alla

formulazione, alla scelta dei temi
ed al sorteggio della materia oggetto della prova. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare
espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza
nominato con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del
Consiglio superiore della magistratura, e composto da cinque magistrati, dei
quali uno con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni con
funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’area C,
così come definita dal contratto collettivo nazionale del comparto
Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999, con
funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni
seduta con la presenza di non meno di tre componenti.
In caso di assenza o impedimento, il presidente
è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti
magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali, prevista dall’articolo 5,
limitatamente alla durata dell’attività del comitato.

Articolo 4.

Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore
giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è
presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il
termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di
indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le
cui domande sono presentate oltre il termine di cui al comma 1.

3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello
Stato possono presentare la domanda, entro lo stesso termine, alla autorità, consolare competente o al procuratore
della Repubblica di Roma.

Articolo 5.

Commissione di concorso

1. La commissione di concorso è nominata nei dieci
giorni che precedono quello di inizio della prova
scritta con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio
superiore della magistratura, ed è composta da magistrati, aventi almeno
cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile
fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di
prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un
massimo di otto; il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale di cui all’articolo 1, comma 7, è
scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche
psicologiche, di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica

del 4 agosto 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del

19 ottobre 2000 – supplemento ordinario n. 170 – e
successive modificazioni. La funzione di presidente è attribuita ad un
magistrato che esercita da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di
legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e
quella di vicepresidente da un magistrato che esercita funzioni di
legittimità; il numero dei componenti è
determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza
di rispettare le scadenze indicate nell’articolo 7; il numero dei componenti
professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei
componenti magistrati. Non può essere nominato componente
chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi
precedentemente banditi.

2. Nella delibera di cui al comma 1, il Consiglio superiore
della magistratura designa, tra i componenti della
commissione, due magistrati e tre docenti universitari delle materie oggetto
della prova scritta, ed altrettanti supplenti, i quali, unitamente al
presidente ed al vicepresidente, si insediano immediatamente. I restanti componenti si insediano dopo l’espletamento della prova
scritta e prima che si dia inizio all’esame degli elaborati.

3. Nella seduta di insediamento di
tutti i suoi componenti, la commissione definisce i criteri per la valutazione
degli elaborati scritti e delle prove orali dei candidati.

4. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere
nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni, che,
all’atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e
che, all’atto della cessazione dal servizio, esercitavano le funzioni richieste
per la nomina.

5. Il presidente della commissione può essere sostituito
dal vice presidente o, in caso di assenza o
impedimento di quest’ultimo, dal più anziano
dei magistrati presenti.

6. Insediatisi tutti i componenti,
la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite,
svolgono la loro attività in ogni seduta con la presenza di almeno nove
di essi, compreso il presidente, dei quali almeno uno professore universitario.
In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Nella
formazione del calendario dei lavori il presidente della
commissione assicura, per quanto possibile, la periodica variazione della
composizione delle sottocommissioni e dei collegi di cui all’articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni.

7. Possono far parte della commissione esaminatrice
esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all’esonero
totale dall’esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

8. L’esonero
dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore
della magistratura contestualmente alla nomina a componente
della commissione, ha effetto dall’insediamento del magistrato sino alla
formazione della graduatoria finale dei candidati.

9. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero
di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio
superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che
non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni giudiziarie o
giurisdizionali.

10. Le funzioni di segreteria della commissione sono
esercitate da personale amministrativo di area C,
così come definita nel contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, stipulato il 16 febbraio 1999
e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero della giustizia.

Articolo 6.

Lavori della commissione

1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli
elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in modo da
formare la graduatoria entro il termine di nove mesi a decorrere dal primo
giorno successivo a quello di espletamento dell’ultima
prova scritta.

2. L’intera
procedura concorsuale è espletata in modo da consentire l’inizio del
tirocinio degli uditori entro dodici mesi dalla data di conclusione delle prove
scritte del relativo concorso.

3. I lavori della commissione sono articolati in ragione di
un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane
e cinque pomeridiane, salvo assoluta
impossibilità della commissione stessa.

4. Il presidente o, in sua mancanza, il vicepresidente possono in ogni caso disporre la convocazione di sedute
supplementari qualora ciò risulti necessario per assicurare il rispetto
delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7.

5. I componenti della commissione
esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la
pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l’inizio delle prove orali.
L’eventuale residuo periodo di congedo ordinario è goduto al termine
della procedura concorsuale.

6. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora
ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire
motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

7. La commissione, o ciascuna delle sottocommissioni formate
ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e
successive modificazioni, esamina ogni mese gli elaborati scritti di non meno
di quattrocento candidati ed esegue l’esame orale di non meno di cento
candidati.

8. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 7 può costituire motivo per la revoca
della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del Consiglio
superiore della magistratura.

9. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le indennità
spettanti ai professori universitari componenti della
commissione.

Articolo 7.

Limiti di ammissibilità ed esclusioni
in relazione a successivi concorsi in magistratura

1. Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte
in concorsi per l’ammissione in magistratura non
possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.

2. Agli effetti dell’ammissibilità ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun
concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.

3. L’espulsione
del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneità.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito
l’interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi
chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato
espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare
informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

Articolo 8.

Nomina ad uditore giudiziario

1. I concorrenti dichiarati idonei sono
classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso
ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, uditore giudiziario,
nei limiti dei posti messi a concorso.

2. Espletata la procedura di cui al
comma 1, l’indicazione
di cui all’articolo 1, comma 6, primo periodo, costituisce titolo preferenziale
su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per la attribuzione della sede di
prima destinazione nell’ambito della funzione indicata. In caso di
parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali
vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

3. I documenti comprovanti il possesso di titoli di
preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono
presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova
orale.

Articolo 9.

Tirocinio degli uditori e ammissibilità all’esame per
l’esercizio della professione di avvocato

1. Gli uditori giudiziari svolgono il periodo di tirocinio
con le modalità stabilite dal decreto legislativo emanato in attuazione
della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera
b) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli
effetti dell’ammissibilità all’esame per l’esercizio della professione
di avvocato.

Capo II

Funzioni dei magistrati

Articolo 10.

Funzioni dei magistrati

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato
in attuazione della delega di cui agli articoli 1,
comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le
funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di
legittimità e sono le seguenti:

a) giudicanti di primo grado;

b) requirenti di primo grado;

c) giudicanti di secondo grado;

d) requirenti di secondo grado;

e) semidirettive giudicanti di
primo grado;

f) semidirettive requirenti di primo grado;

g) semidirettive giudicanti di secondo grado;

h) semidirettive requirenti di secondo grado;

i) direttive giudicanti o requirenti di
primo grado e di primo grado elevato;

l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

m) giudicanti di legittimità;

n) requirenti di legittimità;

o) direttive giudicanti o
requirenti di legittimità;

p) direttive superiori giudicanti o requirenti di
legittimità;

q) direttive superiori apicali di legittimità.

Articolo 11.

Funzioni di merito e di legittimità

1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di
giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i
minorenni e di magistrato di sorveglianza.

2. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di
consigliere di corte di appello.

4. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di
sostituto procuratore generale presso la Corte di appello
nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono
quelle di presidente di sezione di tribunale.

6. Le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono
quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado
sono quelle di presidente di sezione di corte di appello.

8. Le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado
sono quelle di avvocato generale della Procura
generale presso la corte di appello.

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono
quelle di presidente di tribunale e di presidente del
tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono
quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato
sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le
indagini preliminari dei tribunali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di
presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A
allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

12. Le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato
sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989,
n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive
modificazioni.

13. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono
quelle di presidente della Corte di appello.

14. Le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono
quelle di procuratore generale presso la corte di appello
e di procuratore nazionale antimafia.

15. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle
di consigliere della Corte di cassazione.

16. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle
di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

17. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità
sono quelle di presidente di sezione della Corte di
cassazione.

18. Le funzioni direttive requirenti di legittimità
sono quelle di avvocato generale della procura
generale presso la Corte
di cassazione.

19. Le funzioni direttive superiori giudicanti di
legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle
acque pubbliche.

20. Le funzioni direttive superiori requirenti di
legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di
procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione;

21. Le funzioni direttive superiori apicali di
legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione.

Capo III

Della progressione nelle funzioni

Articolo 12.

Progressione nelle funzioni

1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a
seguito del positivo espletamento del periodo di
tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della
delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge 25
luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell’ottavo anno dalla nomina a
uditore giudiziario di cui all’articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o
giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per
mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti
elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il
Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni, giudicanti o
requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed
esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni
dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle
funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura
attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso
per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo
concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per
l’attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i
magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno
esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le
funzioni semidirettive o direttive previo concorso per
titoli.

Capo IV

Passaggio di funzioni

Articolo 13.

Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti

1. Entro il terzo anno di esercizio
delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di
tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi
per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per
l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è
bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con
riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo
bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della
magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l’assegnazione dei
posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La
Commissione esaminatrice è quella prevista
all’articolo 28, comma 2.

Articolo 14.

Passaggi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti

1. Entro il terzo anno di esercizio
delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di
tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi
per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per
l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. Se non è
bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con
riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo
bando di concorso ad essa successivo.

2. Si applica il comma 2 dell’articolo 13.

3. La
Commissione esaminatrice è quella prevista
all’articolo 28, comma 1.

Articolo 15.

Periodicità dei passaggi

1. Il Consiglio superiore della magistratura individua
annualmente e, comunque, con priorità assoluta,
i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine
di consentire il passaggio di funzione di cui agli articoli 13 e 14.

2. Fuori dai casi indicati agli
articoli 13 e 14 e, in via transitoria, dall’articolo 16, non è
consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e
viceversa.

3. Salvo quanto previsto, in via
transitoria, dall’articolo 16, il mutamento delle funzioni da giudicanti
a requirenti e viceversa deve avvenire per posti disponibili in ufficio
giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello
competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

Articolo 16.

Regime transitorio

1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della
magistratura, dei corsi di formazione di cui all’articolo 13,comma
2, non è richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa banditi in
data anteriore alla effettiva entrata in funzione della Scuola.

2. Entro tre mesi dalla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,
n. 150, i magistrati in servizio a tale data possono presentare domanda per il
passaggio, nello stesso grado, dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e
viceversa.

3. Il mutamento effettivo di funzioni è disposto,
previa valutazione positiva del Consiglio superiore
della magistratura, nel limite dei posti vacanti annualmente individuati dallo
stesso Consiglio nei cinque anni successivi a quello di acquisto di efficacia
del decreto legislativo di cui al comma 2.

4. Per i magistrati che si trovano in posizione di fuori del
ruolo organico al momento dell’acquisto di efficacia
del decreto legislativo di cui al comma 2, salvo che il mutamento di funzioni
sia già avvenuto all’atto del ricollocamento in ruolo, il termine di cui
medesimo comma 2 decorre dalla data di ricollocamento medesimo. In tale ipotesi, il termine quinquennale di cui al comma 3 decorre
da quest’ultima data. Si applicano le
modalità di cui ai commi 3, 5 e 6.

5. Ai fini del passaggio di funzioni, il Consiglio superiore
della magistratura forma la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base
dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali
è richiesto il passaggio e, a parità o in assenza di anzianità in tali funzioni, sulla base
dell’anzianità di servizio. 6. Nell’ambito dei posti vacanti, i
magistrati richiedenti scelgono, secondo l’ordine di graduatoria, un ufficio
avente sede in un diverso circondario, nell’ipotesi di esercizio
di funzioni di primo grado, ed un ufficio avente sede in un diverso distretto,
con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado. Il
rifiuto del magistrato richiedente di operare la scelta
secondo l’ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di
mutamento delle funzioni.

Capo V

Assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado

Articolo 17.

Posti vacanti nella funzione giudicante

1. Ferma l’esigenza di assicurare numericamente il passaggio
di funzioni di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti
nella funzione giudicante di primo grado vengono
individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all’esito delle determinazioni
adottate dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Assegnati annualmente i posti, secondo l’anzianità
di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1,
il Consiglio superiore della magistratura provvede poi
sulle domande di trattamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno
tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, previa acquisizione, sulla
domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.

3. Per la parte residua i posti
vengono messi a concorso per l’accesso in magistratura.

Articolo 18.

Posti vacanti nella funzione requirente

1. Ferma l’esigenza di assicurare numericamente il passaggio
di funzioni di cui agli articoli 13, comma 1, e 15, comma 1, i posti vacanti
nella funzione requirente di primo grado vengono
individuati, quanto alle sedi giudiziarie, all’esito delle determinazioni
adottate dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Assegnati annualmente i posti, secondo l’anzianità
di servizio, al fine di assicurare il passaggio di funzioni di cui al comma 1,
il Consiglio superiore della magistratura provvede poi
sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da
almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, previa acquisizione,
sulla domanda, del parere motivato del consiglio giudiziario.

3. Per la parte residua i posti
vengono messi a concorso per l’accesso in magistratura.

Articolo 19.

Permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i
magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in
servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell’ambito delle stesse
funzioni, per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga
del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio
superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento
dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione
eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato
sia impegnato alla scadenza del termine.

2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di
permanenza di cui al comma 1, nonché nel corso
del biennio di cui al comma 2, ai magistrati non possono essere assegnati
procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di
permanenza nell’incarico.

Capo VI

Assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado

Articolo 20.

Posti vacanti nella funzione giudicante

1. I posti vacanti nella funzione
giudicante di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio
superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo
sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni
le funzioni giudicanti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda,
del parere motivato del consiglio giudiziario.

2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal
Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

a) per il 30 per cento, ai magistrati giudicanti che hanno
conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dall’articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale
formulato al termine dell’apposito corso di formazione
alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1,
comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del
giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

b) per il 70 per cento, ai magistrati giudicanti che abbiano
conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto
dall’articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al
termine dell’apposito corso di formazione alle
funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al decreto
legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di
idoneità formulato all’esito del concorso;

c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati valutati positivamente nel concorso per
soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato
nello stesso anno;

d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli
ed esami, scritti e orali, indicato alla lettera a), ed espletato nello stesso
anno.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori
elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b),
c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed
esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.

4. I magistrati che hanno assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possono presentare domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della
legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno
assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni, hanno diritto a che la loro
domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo
quanto previsto dal comma 6.

6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle
domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.

Articolo 21.

Posti vacanti nella funzione requirente

1. I posti vacanti nella funzione
requirente di secondo grado, individuati, quanto alle sedi, dal Consiglio
superiore della magistratura, sono annualmente assegnati dal Consiglio medesimo
sulle domande di tramutamento dei magistrati che esercitano da almeno tre anni
le funzioni requirenti di secondo grado, previa acquisizione, sulla domanda,
del parere motivato del Consiglio giudiziario.

2. Tutti i posti residuati sono annualmente assegnati dal
Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

a) per il 30 per cento, ai magistrati requirenti che hanno
conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dall’articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale
formulato al termine dell’apposito corso di formazione
alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli,
comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, e del
giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

b) per il 70 per cento, ai magistrali requirenti che hanno
conseguito l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto
dall’articolo 12, comma 3, tenuto conto del giudizio finale formulato al
termine dell’apposito corso di formazione alle
funzioni di secondo grado presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al decreto
legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e del giudizio di
idoneità formulato all’esito del concorso;

c) i posti di cui alla lettera a) messi a concorso e non
coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel
concorso per soli titoli indicato alla lettera b) ed espletato
nello stesso anno;

d) i posti di cui alla lettera b) messi a concorso e non
coperti, sono assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera a) ed
espletato nello stesso anno.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori
elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui al comma 2, lettere a), b),
c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed
esami, scritti ed orali, o per soli titoli, formando la relativa graduatoria.

4. I magistrati che hanno assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al comma 3 possano presentare domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni dalla data di assunzione delle funzioni.

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, della
legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, i magistrati che hanno
assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al
comma 3 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni dalla data di assunzione delle funzioni hanno diritto a che la loro
domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre, salvo
quanto previsto dal comma 6.

6. Il Consiglio superiore della magistratura valuta specificatamente la laboriosità con riguardo alle
domande di tramutamento presentate ai sensi dei commi 4 e 5.

Articolo 22.

Regime transitorio

1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della
magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di
secondo grado, di cui agli articoli 20 e 21, non è richiesta ai fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti vacanti
residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti
residuati nella funzione requirente di secondo grado, di cui ai medesimi
articoli, messi a concorso in data anteriore all’effettivo funzionamento della
Scuola medesima. 2. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 non si applicano ai
magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, hanno
già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro mesi, tredici
anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.

3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi,
le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni di secondo grado ai
magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un periodo di tempo non
superiore a tre anni dalla data di acquisto di
efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell’ambito dei
posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli
articoli 20 e 21, e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a
seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai
magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di
secondo grado. Il termine triennale resta sospeso dalla data
di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell’esito della
medesima.

Capo VII

Assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità

Articolo 23.

Posti vacanti nella funzione giudicante

1. I posti vacanti nelle funzioni giudicanti di
legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità presentate dai magistrati che, avendo
già esercitato funzioni di legittimità, svolgono incarichi
direttivi o semidirettivi giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione
conseguente alla scadenza dell’incarico direttivo o semidirettivo rivestito,
previa acquisizione, sulle domande o sulla riassegnazione
conseguente alla scadenza dell’incarico, del parere motivato del Consiglio
giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal
Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da
almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che hanno conseguito l’idoneità
nel concorso per soli titoli previsto dall’articolo 12, comma 4, tenuto conto
del giudizio finale formulato al termine dell’apposito
corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega
di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25
luglio 2005, n. 150, e del giudizio di idoneità formulato all’esito del
concorso;

b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni
giudicanti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai
magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno
esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che abbiano
conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed
orali, previsto dall’articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale
formulato al termine dell’apposito corso di formazione
alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150 del 2005 e
del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli
ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato
nello stesso anno;

d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli
titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori
elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 1, lettere
a), b), c), d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli
titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa
graduatoria.

Articolo 24.

Posti vacanti nella funzione requirente

1. I posti vacanti nelle funzioni requirenti di
legittimità sono annualmente assegnati dal Consiglio superiore della
magistratura sulle domande di riassegnazione alle
funzioni di legittimità presentate dai
magistrati che, avendo già esercitato funzioni di legittimità,
svolgono incarichi direttivi o semidirettivi requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza dell’incarico
direttivo o semidirettivo rivestito, previa acquisizione, sulla domanda o sulla
riassegnazione conseguente alla scadenza
dell’incarico, del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione.

2. Tutti i posti residui sono annualmente assegnati dal
Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

a) per il 70 per cento, ai magistrati che esercitano da
almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che hanno conseguito
l’idoneità nel concorso per soli titoli previsto dall’articolo 12, comma
4, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di
legittimità presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al decreto
legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1,
lettera b) e 2, comma 2, della legge n. 50 del 2005 e del giudizio di
idoneità formulato all’esito del concorso;

b) per il 30 per cento, ai magistrati con funzioni
requirenti che hanno svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai
magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, hanno
esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che hanno
conseguito l’idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,
previsto dall’articolo 12, comma 4, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dell’apposito corso di formazione alle
funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega
di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge n. 150
del 2005 e del giudizio di idoneità formulato all’esito del concorso;

c) i posti di cui alla lettera a), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli
ed esami, scritti ed orali, indicato alla lettera b) ed espletato
nello stesso anno;

d) i posti di cui alla lettera b), messi a concorso e non
coperti, sono assegnati ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli
titoli indicato alla lettera a) ed espletato nello stesso anno;

3. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori
elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di legittimità, assegna i posti di cui al comma 2, lettere
a), b), c) e d), ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli
titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali, formando la relativa
graduatoria.

Articolo 25.

Regime transitorio

1. La frequentazione, presso la Scuola superiore della
magistratura, dei corsi di formazione alle funzioni giudicanti e requirenti di
legittimità, di cui agli articoli 23 e 24, non è richiesta ai
fini della assegnazione, rispettivamente, dei posti
vacanti residuati nella funzione giudicante di legittimità e dei posti
vacanti residuati nella funzione requirente di legittimità, di cui ai
medesimi articoli, messi a concorso in data anteriore all’effettivo
funzionamento della Scuola medesima. 2. Le disposizioni degli articoli 23 e 24
non si applicano ai magistrati che, alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,
n. 150, hanno già compiuto, o compiranno nei successivi ventiquattro
mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario.

3. Fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi,
le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni di
legittimità ai magistrati di cui al comma 2, sono disposte, per un
periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data di acquisto
di efficacia del decreto legislativo di cui al medesimo comma, nell’ambito dei
posti vacanti da attribuire a domanda di cui agli alinea dei commi 2 degli
articoli 23 e 24. Il termine triennale resta sospeso dalla
data di presentazione della domanda sino alla data di comunicazione dell’esito
della medesima.

Capo VIII

Concorsi e commissioni

Articolo 26.

Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami

1. La valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti
dagli articoli 13, 14, 20, 21, 23 e 24 deve porre in evidenza la
professionalità del magistrato.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, si deve tener
conto, in via prevalente, della attività
prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, denotata
dal numero dei provvedimenti emessi, dalla rilevanza e complessità delle
fattispecie esaminate e delle questioni giuridiche trattate, da verificare
anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei
provvedimenti medesimi, nonché dall’eventuale autorelazione
e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e gradi di giudizio. Nella
valutazione delle risultanze statistiche relative al
lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della sede dell’ufficio cui
il magistrato è stato assegnato, con esame comparativo rispetto alle
statistiche medie nazionali nonché dei magistrati in servizio presso lo
stesso ufficio. La professionalità del magistrato è
altresì desunta dalle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente
apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonché
da titoli di studio oda ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze
tecnico-professionali.

3. È utilizzato ogni mezzo idoneo a mantenere
l’anonimato dell’estensore del provvedimento o dell’autore della pubblicazione.

4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla
valutazione dei titoli solamente in caso di esito
positivo della prova di esame. La valutazione dei titoli deve incidere nella
misura del 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria.

5. Nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione
delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale
antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale
dall’articolo 76-bis, quarto comma, dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte
in modo da assicurare l’anonimato del candidato, consistono nella risoluzione
di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e
implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali
relative alle funzioni richieste.

7. Le prove orali dei concorsi di cui al
comma 6 consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della
prova scritta.

8. I magistrati che, prima
dell’espletamento di uno dei concorsi di cui all’articolo 12, hanno ricevuto
l’applicazione di una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento, sono
ammessi ai medesimi concorsi dopo il maggior numero di anni
specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva. Detto periodo
di maggiorazione temporale non può essere, comunque,
inferiore a due nè superiore a quattro anni,
rispetto a quanto previsto dall’articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII.

Articolo 27.

Corsi di formazione

1. La valutazione conseguita all’esito dei corsi di formazione
alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di
legittimità ha una validità di sette anni, salva la
facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo
corso.

Articolo 28.

Commissioni di concorso

1. La commissione di concorso istituita per l’assegnazione
dei posti di cui all’articolo 20 è composta da
un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità
ovvero funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che
esercita funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che
esercitano funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura.

2. La commissione di concorso istituita per l’assegnazione
dei posti di cui all’articolo 21 è composta da
un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità
ovvero funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che
esercita funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che
esercitano funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio superiore della magistratura.

3. La commissione di concorso istituita per l’assegnazione
dei posti di cui all’articolo 23 è composta da
un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità,
da tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da
almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

4. La commissione di concorso istituita per l’assegnazione
dei posti di cui all’articolo 24 è composta da
un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità,
da tre magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da
almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

5. Le commissioni sono nominate per due anni e sono
automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in
via di espletamento.

6. I componenti delle predette
commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitano funzioni direttive
requirenti di legittimità, non sono immediatamente confermabili e non
possono essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla
cessazione dell’incarico.

Capo IX

Incarichi semidirettivi e direttivi

Articolo 29.

Individuazione dei posti vacanti negli incarichi
semidirettivi e direttivi di merito

1. I posti vacanti negli incarichi semidirettivi giudicanti
e requirenti di primo e secondo grado, negli incarichi direttivi, giudicanti e
requirenti, di primo grado e di primo grado elevato, nonché
degli incarichi direttivi di secondo grado, sono individuati, quanto alle sedi,
all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della
magistratura.

Articolo 30.

Attribuzione degli incarichi semidirettivi di primo grado

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di tre
anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di tre
anni.

Articolo 31.

Attribuzione degli incarichi semidirettivi di secondo grado

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi semidirettivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento
delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di sei anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi semidirettivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di sei
anni.

Articolo 32.

Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da non meno di cinque
anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da non meno di cinque
anni.

Articolo 33.

Attribuzione degli incarichi direttivi di primo grado elevato

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado da almeno otto anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di primo grado elevato i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado da almeno otto anni.

Articolo 34.

Attribuzione degli incarichi direttivi di secondo grado

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità da almeno cinque
anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di secondo grado i magistrati che hanno superato il concorso per il
conferimento delle funzioni requirenti di legittimità da almeno cinque
anni.

Articolo 35.

Conferimento degli incarichi direttivi di merito

1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34
possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della
data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni
di servizio prima della data di ordinario collocamento
a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, hanno frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni
direttive presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in
attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma
2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato
dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati
nel concorso per titoli previsto all’articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della
magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del
conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore
all’effettivo funzionamento della Scuola medesima.

Articolo 36.

Magistrati ai quali è stato
prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3,
commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2004, n. 126.

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui
agli articoli 32, 33 e 34 ai magistrati ai quali è stato prolungato o
ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli
articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma
3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo
indicata nell’articolo 35, comma 1, è aggiunto un periodo pari a quello
della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per
l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Articolo 37.

Titolo preferenziale per il
conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito

1. I magistrati che hanno superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui
all’articolo 12, commi 4 e 5, possono partecipare ai concorsi per gli incarichi
semidirettivi e direttivi indicati agli articoli 30, 31, 32, 33.

2. L’esercizio
di funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisce, a
parità di graduatoria, costituisce titolo preferenziale
per il conferimento degli incarichi direttivi di cui all’articolo 33.

Articolo 38.

Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e
direttivi superiori di legittimità

1. Il numero dei posti vacanti negli incarichi direttivi e
direttivi superiori di legittimità è individuato dal Consiglio
superiore della magistratura.

Articolo 39.

Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità

1. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti di legittimità
i magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità da
almeno quattro anni.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi requirenti di legittimità
i magistrati che esercitano funzioni requirenti di legittimità da
almeno quattro anni.

Articolo 40.

Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori
apicali di legittimità

1. Sono legittimati a partecipare a concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi superiori giudicanti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi
direttivi giudicanti di legittimità.

2. Sono legittimati a partecipare al concorso per titoli per
il conferimento degli incarichi direttivi superiori requirenti di legittimità i magistrati che esercitano incarichi
direttivi requirenti di legittimità.

3. Oltre a quanto previsto dal
comma 2, il magistrato che esercita l’incarico di procuratore generale aggiunto
presso la Corte
di cassazione è legittimato a partecipare al concorso per titoli per il
conferimento dell’incarico di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i magistrati che
esercitano incarichi direttivi e i magistrati che esercitano incarichi
direttivi superiori giudicanti di legittimità sono legittimati a
partecipare al concorso per titoli per il conferimento dell’incarico direttivo
superiore apicale di legittimità.

Articolo 41.

Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità

1. Gli incarichi direttivi di cui all’articolo 39 possono
essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della
vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio
prima della data di ordinario collocamento a riposo,
prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
hanno frequentato l’apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso
la Scuola
superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in
attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma
2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato
dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati
nel concorso per titoli previsto all’articolo 12, comma 6.

2. Gli incarichi direttivi di cui
all’articolo 40 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che sono
stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dall’articolo 12,
comma 6.

3. La frequentazione presso la Scuola superiore della
magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del
conferimento degli incarichi direttivi di legittimità da conferire in
data anteriore all’effettivo funzionamento della Scuola medesima.

Articolo 42.

Magistrati ai quali è stato
prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3,
commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2004, n. 126.

1. Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui
all’articolo 39 ai magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato
il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3,
commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata
nell’articolo 41, comma 1, e aggiunto un periodo pari a quello della
sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l’anticipato
collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Articolo 43.

Concorsi per gli incarichi direttivi

1. I concorsi per gli incarichi direttivi determinano una
dichiarazione di idoneità allo svolgimento
delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui
all’articolo 47, dei titoli, della laboriosità del magistrato,
nonché della sua capacità organizzativa.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei
consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, forma la graduatoria
fra gli idonei e propone al Ministro della giustizia, secondo le
modalità del concerto di cui all’articolo 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195, e successive modificazioni, le nomine nell’ambito dei candidati
dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio
espresso al termine del medesimo.

3. Il Ministro della giustizia, fuori dai
casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in
relazione a quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
e successive modificazioni, può ricorrere esclusivamente al giudice
amministrativo contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di
incarichi direttivi.

4. Nell’ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli
sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della
verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni
direttive.

5. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il
conferimento delle funzioni direttive, costituisce titolo preferenziale
il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive.

6. In
ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26,
commi da 1 a
5.

7. Nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione
delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto
previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis,
comma 2, primo periodo, del1’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12.

Articolo 44.

Concorsi per l’attribuzione degli incarichi semidirettivi

1. I concorsi per gli incarichi semidirettivi determinano
una dichiarazione di idoneità allo svolgimento
delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui
all’articolo 47, in
via prevalente, della laboriosità del magistrato

e della sua capacità
organizzativa Ai fini della predetta valutazione di idoneità, possono
essere altresì valutati, sebbene in via non prevalente, i titoli.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei
consigli giudiziari, assegna l’incarico semidirettivo nell’ambito dei candidati
dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di
idoneità espresso al termine del medesimo.

3. Nell’ambito della valutazione di cui al comma 1, i titoli
sono individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della
verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni
semidirettive.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per il
conferimento delle funzioni semidirettive, costituisce titolo preferenziale il pregresso esercizio di funzioni
semidirettive o direttive.

5. Ai fini dell’individuazione e della valutazione dei
titoli, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26,
commi da 1 a
5. 6. Per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate si deve
tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato
nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla Sezione di
tribunale o di Corte di appello la cui presidenza
è messa a concorso.

Articolo 45.

Temporaneità degli incarichi direttivi

1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione
di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e
sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito
il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte
del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due
anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma
1, permane nell’incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere
per il conferimento di altri incarichi direttivi di
uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi
direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza,
con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari
grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di
primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il
magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il
conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di
reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo
esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra
sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,
ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1,
mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso
tale periodo, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni
non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da
riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo
della magistratura.

Articolo 46.

Temporaneità degli incarichi semidirettivi

1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di
secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei
anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive
requirenti, allo scadere del termine di cui ai comma 1, permane nell’incarico,
egli può concorrere per il conferimento di altri
incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo
grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché
di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di
provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del
codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il
magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di
domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero
in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non
direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se
vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005,
n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1,
mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso
tale periodo, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni
non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da
riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo
della magistratura.

5. In tutti i casi non
previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 19.

Articolo 47.

Commissioni di concorso

1. La commissione di concorso istituita per l’assegnazione
dei posti relativi alle funzioni direttive giudicanti
e alle funzioni semidirettive giudicanti è composta da un magistrato che
esercita le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a
cinque magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di legittimità e
da due magistrati che esercitano le funzioni giudicanti di secondo grado,
nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

2. La commissione di esame alle
funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti è
composta da un magistrato che esercita le funzioni direttive requirenti di
legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitano le funzioni
requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitano le funzioni
requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di
prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura.

3. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 28.

Articolo 48.

Concorso per l’incarico di Procuratore nazionale antimafia

1. Le disposizioni degli articoli 43,
commi 1, 2, e 3, 45, commi 1 e 4, e 47, comma 2, si applicano anche per
il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia.

2. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 45, comma
1, il magistrato che ha esercitato le funzioni di Procuratore nazionale
antimafia può concorrere per il conferimento di altri
incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello
competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

Articolo 49.

Regime transitorio

1. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, ai fini del
conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi di cui agli articoli 30,
31, 32 e 33, per i magistrati di cui agli articoli 22,
comma 2 e 25, comma 2, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del
decreto di nomina ad uditore giudiziario equivale al superamento del concorso
per l’attribuzione delle funzioni di secondo grado.

2. Ferma restando la partecipazione
ai concorsi, ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui
all’articolo 34, per i magistrati di cui all’articolo 25, comma 2, il
compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad
uditore giudiziario equivale al superamento del concorso per l’attribuzione
delle funzioni di legittimità.

3. Ferma restando la partecipazione ai concorsi, per i
magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,
abbiano già compiuto o compiranno nei successivi ventiquattro mesi venti
anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, per un periodo di
tempo non superiore a cinque anni, il conferimento degli incarichi direttivi di
cui agli articoli 39 e 40 può avvenire anche in assenza dei requisiti di
esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle
funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità, ovvero delle
funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità, rispettivamente
previsti nei suddetti articoli. Il termine quinquennale resta
sospeso dalla data di presentazione della domanda fino alla data di
comunicazione dell’esito della medesima.

Capo X

Magistrati fuori ruolo

Articolo 50.

Ricollocamento in ruolo

1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori
dal ruolo organico della magistratura è equiparato all’esercizio
delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima
sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso
di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il
magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale
antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in
una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui
è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da
quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della
circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.

2. Il collocamento fuori ruolo non può superare il
periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al
Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo
massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo
antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto.

3. In
ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo
organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai
concorsi previsti dal presente decreto.

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo
comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del
primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150,
avviene:

a) per i magistrati in aspettativa
per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda
parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti
vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo;

b) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in
ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le
modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di
provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra
sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti vacanti all’atto del
ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato;

c) per i magistrati che, all’atto del ricollocamento in
ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le
modalità previste dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio
2001, n. 48, quando è richiesta dal magistrato la destinazione alla sede
di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta,
con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell’ambito dei posti
vacanti all’atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 3.

6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e
dal comma 1, nonché, in via transitoria, dal
comma 5, non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale,
salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest’ultimo caso non è consentito il successivo
tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi
cinque anni.

Capo XI

Progressione economica dei magistrati

Articolo 51.

Classi di anzianità

1. La progressione economica dei magistrati si articola
automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità,
salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento
economico eventualmente conseguito:

a) prima classe: dalla data del decreto di
nomina a sei mesi;

b) seconda classe: da sei mesi a due anni;

c) terza classe: da due a cinque anni;

d) quarta classe: da cinque a tredici anni;

e) quinta classe: da tredici a
venti anni;

f) sesta classe: da venti a ventotto
anni;

g) settima classe: da ventotto
anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado
a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui
all’articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di
legittimità a seguito dei concorsi di cui all’articolo 12, comma 4,
conseguono la sesta classe di anzianità.

Capo XII

Disposizioni finali e ambito di applicazione

Articolo 52.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica
esclusivamente alla magistratura ordinaria.

Articolo 53.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 13,
comma 3, 14, comma 3, 28, commi 1, 2, 3 e 4, e 47, commi 1 e 2, pari a 646.950
euro annui a decorrere dall’anno 2006, e a quelli derivanti dall’attuazione
dell’articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere
dall’anno 2006, si provvede a valere delle risorse
previste dall’articolo 2, comma 35, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Si applica la clausola di salvaguardia
di cui all’articolo 2, comma 42, della legge 25 luglio 2005, n.150.

Articolo 54.

Abrogazioni

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono abrogati, dalla data di acquisto di
efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:

a) gli articoli 8, 121, 123, 123-ter, 124, 125, 125-bis,
125-ter,

125-quater, 125-quinques, 126, 126-bis,
126-ter, 127, 128, commi secondo e terzo, 129-ter, 131, 136, 140, 141, 142,
143, 144, 145, primo comma, 147, primo comma, 149, 150,151, 152, commi
secondo, terzo e quarto, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 e 174, 190, 191, 197, 198,
200, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274,
275 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni;

b) la legge 25 luglio 1966, n. 570;

c) la legge 20 dicembre 1973, n. 831.

Articolo 55.

Disposizione transitoria

1. In
deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 19, i magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
25 luglio 2005, n. 150, svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico
nell’ambito dello stesso ufficio, possono ulteriormente permanervi per un
biennio, decorrente dalla suddetta data. Ottenuto il passaggio ad altro
incarico o il tramutamento ad altro ufficio, anche nei
confronti dei magistrati di cui al presente articolo si applica quanto previsto
dal comma 1 dell’articolo 19.

Articolo 56.

Decorrenza di efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.