Ambiente

Monday 21 February 2005

Con il D.lgs. 13/2005 attuata la direttiva UE 30/2003 in tema di rumore negli aeroporti

Con il D.lgs. 13/2005 attuata la direttiva UE 30/2003 in tema di rumore negli aeroporti

DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n.13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17-2-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare

l’articolo 1 e l’allegato B;

Vista la direttiva 2002/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del

26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di

restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli

aeroporti della Comunita’;

Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio, del

25 giugno 2002 relativa alla determinazione ed alla gestione del

rumore ambientale;

Visto il regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio

1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunita’ alle rotte

intracomunitarie;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni,

e in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera m);

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente in data 31 ottobre

1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre

1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,

n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999,

n. 476;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,

adottata nella seduta del 7 maggio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta

del 1° luglio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della

Repubblica non hanno espresso il prescritto parere a termine di

legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 10 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con

i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e

delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivi

1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalita’ per

l’adozione, negli aeroporti di cui all’articolo 2, delle restrizioni

operative individuate all’articolo 3, comma 1, lettera e), volte a

ridurre o vietare l’accesso di velivoli in un determinato aeroporto,

nonche’ delle altre misure ritenute utili a favorire il

raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell’inquinamento

acustico a livello dei singoli aeroporti, tenuto conto, in

particolare, della popolazione esposta.

2. Nell’affrontare i problemi dell’inquinamento acustico negli

aeroporti si adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare

le misure piu’ idonee ad ottenere il massimo beneficio ambientale al

minor costo, salvaguardando le esigenze del mercato interno, e

possono essere presi in considerazione, se del caso, incentivi di

ordine economico.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli aeroporti, come definiti

dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti militari

aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli

civili, nei quali e’ rilevato un superamento dei limiti acustici

stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in

attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della

legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle

emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini

di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di

emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e

militari.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definisce:

a) aeroporto: superficie delimitata di terreno o di acqua,

inclusa ogni costruzione, installazione ed impianto, usata in tutto o

in parte per l’arrivo e la partenza di velivoli, avente un traffico

superiore a 50.000 movimenti di velivoli subsonici civili a reazione

per anno solare riferito alla media nei tre anni solari precedenti

l’applicazione delle disposizioni del presente decreto allo specifico

aeroporto. L’elenco di detti aeroporti e’ pubblicato con cadenza

annuale dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, di seguito

denominato: «E.N.A.C.», entro il primo semestre di ogni anno, tenuto

conto dei dati disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente. Per

movimento si intende il decollo o l’atterraggio dei veicoli subsonici

civili a reazione;

b) aeroporto metropolitano: un aeroporto situato nel centro di un

grande agglomerato urbano, nessuna pista del quale ha lunghezza

disponibile al decollo superiore a 2.000 metri, che fornisce solo

collegamenti da punto a punto tra gli Stati europei o all’interno del

territorio italiano e in cui un numero elevato di persone soffre

obiettivamente per il rumore provocato dai velivoli. Detti aeroporti

sono elencati nell’allegato 1, in conformita’ alle decisioni

dell’Unione europea;

c) velivolo subsonico civile a reazione: velivolo la cui massa

massima certificata al decollo e’ pari o superiore a 34.000 kg, o con

un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il

tipo di aereo in questione superiore a 19, esclusi i sedili riservati

all’equipaggio;

d) velivolo marginalmente conforme: un velivolo subsonico civile

a reazione che soddisfa i limiti di certificazione definiti nel

volume 1, parte II, capitolo 3, dell’annesso 16 della convenzione

sull’Aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il

7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo

6 marzo 1948, n. 616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561,

con margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB (Effective Perceived

Noise in decibels – unita’ di misura del livello effettivo di

rumorosita’ percepita). Per margine cumulativo si intende la cifra

espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze, cioe’ le

differenze tra il livello di rumore certificato e il livello di

rumore massimo autorizzato, misurate in ciascuno dei tre punti di

riferimento per la misurazione del rumore, quali definiti nel volume

1, parte II, capitolo 3, del citato annesso 16;

e) superamento dei limiti acustici: un superamento dei limiti

acustici determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m),

della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni,

nelle zone di rispetto individuate in attuazione dello stesso

articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della citata legge n. 447

del 1995, e successive modificazioni;

f) restrizioni operative: misure relative alle emissioni

acustiche mediante le quali viene limitato, ridotto, ovvero vietato

nel caso dei velivoli marginalmente conformi, l’accesso di velivoli

subsonici civili a reazione in uno specifico aeroporto. Dette

restrizioni sono parziali quando incidono sull’attivita’ dei velivoli

per un tempo determinato;

g) soggetti interessati: le persone fisiche o giuridiche

interessate o che possono essere interessate dall’introduzione di

misure di riduzione del rumore, comprese le restrizioni operative o

che hanno un legittimo interesse all’introduzione di dette misure;

h) approccio equilibrato: il metodo in base al quale sono prese

in considerazione le misure disponibili per affrontare il problema

dell’inquinamento acustico in un aeroporto e, in particolare, la

riduzione alla fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e

la gestione del territorio, procedure operative di riduzione del

rumore e restrizioni operative, tenuto conto dei criteri e delle

linee guida pubblicati dall’Organizzazione internazionale per

l’aviazione civile, di seguito denominata: «ICAO», e comunque degli

obiettivi di cui all’articolo 1.

Art. 4.

Criteri generali relativi all’adozione di restrizioni operative

1. Le restrizioni operative disciplinate dal presente decreto sono

adottate previa valutazione da effettuare in conformita’ alle

prescrizioni dell’allegato 2, tenuto conto del rapporto tra costi e

benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonche’ delle

caratteristiche dell’aeroporto interessato.

2. Per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di

valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente,

la valutazione di cui al comma 1 e’ ricompresa nell’ambito di detta

procedura qualora la stessa tenga conto, per quanto possibile, delle

prescrizioni definite nell’allegato 2.

3. E’ fatto divieto di introdurre restrizioni operative basate

sulla nazionalita’ o sull’identita’ del vettore aereo o del

costruttore di velivoli.

4. Ai fini dell’adozione di restrizioni operative basate sulle

prestazioni di un velivolo si fa riferimento ai limiti di

certificazione definiti nell’annesso 16, volume 1, della citata

Convenzione sull’aviazione civile internazionale, terza edizione del

luglio 1993, e successive modificazioni.

5. Le restrizioni operative sono adottate, tenuto conto

dell’approccio equilibrato, come definito all’articolo 3, comma 1,

lettera h), esclusivamente nel caso in cui la valutazione effettuata

ai sensi del comma 1, abbia dimostrato che l’attuazione di ogni altra

misura di contenimento dell’inquinamento acustico prevista dalla

normativa vigente in attuazione della citata legge n. 447 del 1995

non consente di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente

decreto.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le restrizioni operative

intese a ridurre o vietare l’accesso di velivoli marginalmente

conformi sono adottate solo successivamente all’introduzione di

restrizioni operative parziali.

7. Nell’introdurre restrizioni operative parziali si tiene conto,

in particolare, della fascia oraria relativa ai voli notturni. A tale

fine sono utilizzati i descrittori acustici notturni relativi ai

disturbi del sonno previsti dalla normativa comunitaria vigente

nell’ordinamento nazionale, i cui metodi di valutazione ed i valori

limite sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica,

emanato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei

trasporti e della salute.

8. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 sono

utilizzati i descrittori acustici previsti dalle norme nazionali

vigenti.

Art. 5.

Criteri relativi all’introduzione di restrizioni

operative per i velivoli marginalmente conformi

1. Le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l’accesso di

velivoli marginalmente conformi sono attuate con le seguenti

modalita’:

a) per sei mesi, a decorrere dalla data di applicazione della

restrizione operativa determinata ai sensi dell’articolo 10, comma 3,

lettera a), gli operatori aerei non possono impiegare detti velivoli

per un numero di voli superiore a quello effettuato nell’aeroporto

interessato nel corrispondente periodo dell’anno precedente;

b) decorso il periodo di cui al lettera a), E.N.A.C., puo’

richiedere, ai sensi dell’articolo 6, agli operatori aerei di ridurre

il numero totale iniziale di movimenti di detti velivoli fino al 20

per cento all’anno, sulla base di un piano di interventi adottato ai

sensi dell’articolo 4, comma 1.

2. Fermo restando quanto disposto all’articolo 4, commi 1 e 3,

l’E.N.A.C. puo’ adottare negli aeroporti metropolitani, presenti sul

territorio nazionale, individuati nell’allegato 1 misure piu’

restrittive di quelle stabilite dal presente articolo, con

riferimento alla definizione di velivoli marginalmente conformi.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai velivoli in

possesso della certificazione originale o della ricertificazione

attestante la conformita’ alle norme acustiche di cui al volume 1,

parte II, capitolo 4, dell’annesso 16 alla citata Convenzione

sull’aviazione civile internazionale.

Art. 6.

Adozione di restrizioni operative

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, e’ istituito, presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al fine

di emanare linee di indirizzo per l’adozione delle restrizioni

operative di cui al presente decreto, nonche’ per individuare e

proporre all’E.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative

ritenute idonee, alla luce delle valutazioni di cui all’articolo 4,

comma 1, ad evitare il ripetersi del superamento dei limiti acustici

di cui all’articolo 2. Il Comitato tecnico-consultivo opera tenendo

conto delle eventuali proposte delle Commissioni aeroportuali

competenti, nonche’ delle osservazioni dei soggetti interessati di

cui all’articolo 10 e stabilisce le modalita’ idonee a garantire

l’adeguata pubblicita’ di cui all’articolo 10, comma 1, in accordo

con l’E.N.A.C.

2. La Commissione aeroportuale, verificato il superamento dei

limiti acustici di cui all’articolo 2, ne da’ tempestiva

comunicazione al Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1,

nonche’ all’E.N.A.C., formulando eventuali proposte e fornendo la

documentazione necessaria.

3. Le restrizioni operative previste dal presente decreto sono

adottate dall’E.N.A.C., con proprio provvedimento emanato entro 60

giorni dalla proposta del Comitato tecnico-consultivo di cui al comma

1, tenendo conto delle eventuali indicazioni operative della

competente commissione aeroportuale.

4. Il Comitato di cui al comma 1 e’ composto da dieci tecnici

indicati rispettivamente:

a) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con

funzioni di presidente;

b) dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

c) dall’E.N.A.C.;

d) da ENAV S.p.a.;

e) dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente ed i servizi

tecnici;

f) dalle Regioni e Province autonome;

g) dall’Unione delle province d’Italia;

h) dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;

i) dalle associazioni dei vettori aerei piu’ rappresentative a

livello nazionale;

j) dall’associazione delle societa’ di gestione aeroportuale.

5. I componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 durano in

carica due anni e possono essere confermati.

6. Gli oneri connessi allo svolgimento della attivita’ di

valutazione prevista dal comma 1 ed i costi inerenti al funzionamento

del Comitato, ivi compreso il trattamento economico di missione

eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato, sono

posti a carico del gestore dell’aeroporto interessato.

Art. 7.

Restrizioni operative esistenti

1. Le disposizioni dell’articolo 4 non si applicano:

a) alle restrizioni operative adottate prima della data di

entrata in vigore del presente decreto;

b) alle modificazioni tecniche di ordine minore che non hanno

incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e

che sono apportate a restrizioni operative parziali introdotte dopo

la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Restrizioni operative esistenti

1. Le disposizioni dell’articolo 4 non si applicano:

a) alle restrizioni operative adottate prima della data di

entrata in vigore del presente decreto;

b) alle modificazioni tecniche di ordine minore che non hanno

incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e

che sono apportate a restrizioni operative parziali introdotte dopo

la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Deroga per singole attivita’

1. In deroga alle disposizioni del presente decreto, l’E.N.A.C.

puo’ autorizzare singole attivita’ anche di velivoli marginalmente

conformi nei seguenti casi:

a) per attivita’ di carattere eccezionale, a condizione che la

deroga sia temporanea;

b) per voli non aventi fini di lucro effettuati per

trasformazioni, per riparazioni o per attivita’ di manutenzione.

Art. 10.

Consultazione, termine di preavviso e mezzi di impugnazione

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 6, comma

2, il gestore dell’aeroporto interessato, secondo le modalita’

stabilite dal Comitato di cui all’articolo 10, da’ adeguata

pubblicita’ dell’eventuale superamento dei limiti acustici,

consentendo la partecipazione dei soggetti interessati, secondo le

modalita’ di cui al comma 2.

2. I soggetti interessati possono presentare, entro trenta giorni

dalla pubblicazione della notizia di cui al comma 1, al Comitato di

cui all’articolo 6, comma 1 ed all’E.N.A.C., memorie scritte e

documenti.

3. L’atto di adozione di una restrizione operativa e’ motivato e

comunicato, con indicazione contestuale del termine e dell’autorita’

cui e’ possibile ricorrere alla parte interessata, nonche’ agli altri

soggetti interessati mediante pubblicazione dell’estratto dell’atto

di adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,

recante l’indicazione che il testo integrale dell’atto stesso e’

pubblicato sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a) almeno sei mesi prima della sua applicazione, nel caso di

restrizione operativa parziale e di restrizione operativa di cui

all’articolo 5, comma 1, lettera a);

b) almeno un anno prima della applicazione, nel caso di

restrizioni operative previste all’articolo 5, comma 1, lettera b), e

comma 2;

c) fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b), comunque

due mesi prima della Conferenza internazionale per gli orari dei

vettori aerei, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento

(CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive

modificazioni, relativa alla stagione di traffico a cui la

restrizione operativa si riferisce.

Art. 11.

Informazione

1. L’E.N.A.C. comunica immediatamente le restrizioni operative

adottate ai sensi del presente decreto ai Ministeri dell’ambiente e

della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti,

alla regione ed agli enti locali interessati.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa la

Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure di cui al

comma 1.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita’ alle

modifiche tecniche introdotte a livello comunitario.

2. L’E.N.A.C. provvede ad adeguare le convenzioni stipulate con le

societa’ aeroportuali alle previsioni del presente decreto.

3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 17 gennaio 2005

Allegato 1

(articolo 3, comma 1, lettera b)

AEROPORTI METROPOLITANI

Berlin – Tempelhof

Stockholm Bromma

London City

Belfast City