Enti pubblici

Thursday 21 July 2005

Con DPR 1 luglio 2005 istituito il comitato nazionale per il turismo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2005

Con DPR 1 luglio 2005 istituito il comitato nazionale per il turismo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2005

Istituzione del Comitato nazionale per il turismo, in Roma. (GU n. 167 del 20-7-2005)

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l’orgnizzazione

della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni,  recante  riforma  dell’organizzazione  del Governo, a

norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto  il  decreto  legislativo  22 gennaio  2004,  n.  34, recante

modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005,

con  il  quale l’on. Claudio Scajola e’ stato nominato Ministro delle

attivita’ produttive;

  Visto  il  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni

urgenti  nell’ambito  del  Piano di azione per lo sviluppo economico,

sociale  e  territoriale,  convertito, con modificazioni, dalla legge

14 maggio 2005, n. 80;

  Visto   in   particolare,   l’art.   12,   comma  1,  del  predetto

decreto-legge  14 marzo  2005, n. 35, concernente l’istituzione di un

Comitato nazionale per il turismo;

  Ritenuta  la  necessita’ di istituire tale Comitato, avente compiti

di   orientamento   e   coordinamento  delle  politiche  nel  settore

turistico;

  Su  proposta  del  Ministro delle attivita’ produttive, on. Claudio

Scajola;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                      Istituzione del Comitato

  1.  E’  istituito il Comitato nazionale per il turismo, con sede in

Roma,  presso  il  Ministero delle attivita’ produttive, che assicura

per lo scopo le occorrenti strutture di supporto.

  2.  Il  Comitato  stabilisce,  all’atto  del  suo  insediamento, le

necessarie modalita’ di funzionamento operativo.

                                 Art. 2.

                            Composizione

  1. Il Comitato e’ costituito come segue:

    organo di presidenza:

      Ministro   delle   attivita’   produttive,   con   funzioni  di

presidente,  o  suo  delegato  nelle  persone del Vice Ministro delle

attivita’ produttive o del Sottosegretario con delega al turismo;

      Presidente  della  Conferenza  dei  presidenti, con funzioni di

vice presidente vicario, o suo delegato;

    componenti:

      Ministro per gli affari regionali;

      Ministro per l’innovazione e le tecnologie;

      Ministro dell’economia e delle finanze;

      Ministro per l’ambiente e la tutela del territorio;

      Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

      Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

      Coordinatore   degli  assessori  regionali  al  turismo  o  suo

delegato;

      quattro rappresentanti delle regioni, indicati dalla Conferenza

permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano;

      tre  rappresentanti delle principali associazioni di categoria,

designati      rispettivamente      da      ConfturismoConfcommercio,

Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti;

      un  rappresentante  delle  camere  di  commercio,  designato da

Unioncamere.

  2.  Il presidente del Comitato, in relazione a specifiche tematiche

in  trattazione,  puo’ richiedere la partecipazione di altri Ministri

rispettivamente   competenti   in   materia,  o  loro  Sottosegretari

delegati.

  3.  In rappresentanza dei Ministri componenti del Comitato, possono

partecipare i Sottosegretari delegati.

  4. Partecipano alle sedute del Comitato:

    il presidente dell’ANCI o suo delegato;

    il presidente dell’UPI o suo delegato.

                                Art. 3.

                               Compiti

  1.  Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di orientamento

per  il  settore turistico ed assicura il coordinamento stabile delle

politiche di indirizzo del settore medesimo in sede nazionale e della

sua promozione all’estero.

  2.  Il  Comitato  nazionale  per  il  turismo,  in  armonia  con le

direttive  del  Ministro  per  le attivita’ produttive, ha compiti di

indirizzo  per l’attivita’ dell’Agenzia nazionale del turismo, di cui

all’art.  12,  comma  2,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

  3. Il Comitato medesimo promuove, altresi’, il coordinamento:

    dei  provvedimenti che interessano, in forma diretta o indiretta,

l’industria  e  l’economia  turistica  complessivamente intese, anche

attraverso  il  raccordo  con  il  Consiglio dei Ministri, tramite il

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio;

    degli  interventi  di infrastrutturazione con valenza sul sistema

turistico;

    delle  iniziative  di  promozione  turistica all’estero, poste in

essere  dai  vari  soggetti  istituzionali  nell’ambito delle proprie

competenze, ivi compreso il Progetto Scegli Italia.

                                      Art. 4.

                          Entrata in vigore

  1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della

sua adozione.

  2.  Il  medesimo provvedimento e’ trasmesso alla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.

    Roma, 1° luglio 2005

                                              p. Il Presidente: Letta