Civile

Thursday 10 January 2008

“COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, DELIBERAZIONE 13 Dicembre 2007(GU n. 3 del 4-1-2008). Valutazione di idoneita’ del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli

COMMISSIONE DI GARANZIA PER
L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI,
DELIBERAZIONE 13 Dicembre 2007(GU n. 3 del 4-1-2008). Valutazione
di idoneita’ del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle
udienze degli avvocati", adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC (pos.
20698). (Deliberazione n. 07/749).

LA COMMISSIONE DI
GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI

su
proposta del commissario prof. Vincenzo Lippolis, delegato per il settore;

Premesso:

1. Che le astensioni collettive
dalle udienze degli avvocati sono attualmente disciplinate dalla regolamentazione
provvisoria adottata dalla Commissione con delibera n. 02/137 del 4 luglio
2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002;

2. Che l’esperienza applicativa
della suddetta disciplina ha dimostrato come la stessa possa essere migliorata
al fine di realizzare l’equo contemperamento tra i diversi diritti
costituzionali il cui godimento la Commissione e’
chiamata a tutelare anche risolvendo alcuni dubbi interpretativi reiteratamente
insorti;

3. Che, peraltro, la Commissione ha ritenuto
opportuno sollecitare le organizzazioni rappresentative dell’Avvocatura a
dotarsi di un codice di autoregolamentazione, da sottoporre alla Commissione ai
fini del giudizio di idoneita’, onde superare il regime "provvisorio"
dell’attuale regolamentazione;

4. Che, allo scopo, la Commissione in data 3
febbraio 2005 ha
convocato il Consiglio nazionale forense, l’Organismo unitario dell’avvocatura
italiana, l’Unione delle camere penali italiane, l’Unione delle camere civili,
l’Associazione italiana giovani avvocati e l’Associazione nazionale forense;

5. Che, nonostante detta
audizione, tenutasi in data 3 marzo 2005, si sia conclusa con l’invito rivolto
dalla Commissione agli organismi di rappresentanza dell’Avvocatura a
predisporre un codice di autoregolamentazione che valesse a superare sia il
regime provvisorio ed eteronomo della regolamentazione vigente, sia i problemi
determinati da alcuni punti controversi dell’attuale disciplina, nessuna
notizia successivamente perveniva circa gli intendimenti di tali organismi;

6. Che la Commissione ritenendo,
pertanto, di dover procedere ad una revisione complessiva della disciplina
vigente ha formulato, con delibera n. 07/26 del 25 gennaio 2007, ai sensi
dell’art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990 e successive modifiche, una
proposta di modifica della predetta regolamentazione provvisoria;

7. Che la proposta in parola e’
stata notificata all’Organismo unitario dell’avvocatura italiana, all’Unione
delle camere penali italiane, all’Unione delle camere civili, all’Associazione
italiana giovani avvocati ed all’Associazione nazionale forense;

8. Che, a seguito della notifica
della proposta da parte della Commissione, i predetti organismi di
rappresentanza dell’Avvocatura hanno trasmesso un "Codice di
autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati"
adottato, in data 4 aprile 2007, congiuntamente, dall’Organismo unitario dell’avvocatura italiana, dall’Unione camere penali italiane,
dall’Associazione nazionale forense, dall’AIGA nonche’ dall’Unione nazionale
delle camere civili per sollecitarne "un giudizio di conformita’ ai
principi dell’ordinamento in materia di astensione dall’attivita’
giudiziaria";

9. Che, pertanto, la Commissione, esaminato
il testo del codice, ritenuto di dover sottoporre ai suddetti soggetti
collettivi alcune osservazioni e proposte di modifica, ha convocato le predette
associazioni per un incontro;

10. Che la suddetta audizione si
e’ svolta il 19 settembre 2007, con esito interlocutorio, registrandosi una
favorevole convergenza di opinioni, tra i rappresentanti delle diverse
organizzazioni, sulla necessita’ di rivedere alcune disposizioni della citata
disciplina;

11. Che, pertanto, in data 22
ottobre 2007 i predetti organismi di rappresentanza dell’Avvocatura hanno
ritrasmesso alla Commissione il predetto codice del 4 aprile 2007 modificato a
seguito di quanto emerso in occasione dell’audizione del 19 settembre 2007;

12. Che, con nota del 9 novembre
2007, la Commissione
ha inviato il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze
degli avvocati alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne il parere,
come prescritto dall’art. 13, lettera a), legge n. 146/1990, come modificato
dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine del 26
novembre 2007 per l’invio del predetto parere;

13. Che, in data 27 novembre
2007, sono pervenute le osservazioni dell’Assoutenti con le quali e’ stata
segnalata l’opportunita’ della previsione, nella disciplina in esame, di un
obbligo di comunicazione diretta e preventiva verso il cliente da parte
dell’avvocato che intende aderire all’astensione;

Considerato:

1. Che la legge n. 146/1990, all’art. 1, comma 1, lettera a), individua
"l’amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai
provvedimenti restrittivi della liberta’ personale ed a quelli cautelari ed
urgenti, nonche’ ai processi penali con imputati in stato di detenzione",
come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della
legge medesima;

2. Che, successivamente, la legge
n. 83/2000 ha espressamente incluso, nell’art. 2 (divenuto art. 2-bis della
legge n. 146/1990)

nel
campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni
collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;

3. Che il comma 1 del citato art.
2-bis della legge n. 146/1990, cosi’ come novellata
dalla menzionata legge di riforma n. 83/2000 prevede l’obbligo nei casi in
esame del "rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle
prestazioni indispensabili" di cui all’art. 1, ed afferma che la Commissione "promuove
l’adozione da parte delle associazioni e degli organismi di
rappresentanza" del lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai
professionisti "di codici di autoregolamentazione che "devono in ogni
caso prevedere un termine di preavviso non inferiore" a quello, tipico, di
dieci giorni, nonche’ l’indicazione della durata e delle motivazioni
dell’astensione collettiva" e debbono altresi’ "assicurare in ogni
caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita’ di cui al comma 2 dell’art.
1";

4. Che il codice di
autoregolamentazione in esame contiene:

l’indicazione
di un preavviso di "almeno dieci giorni" nonche’ la previsione di
precisi obblighi di comunicazione delle astensioni (art. 2, comma 1);

la
fissazione del termine per la comunicazione della revoca dell’astensione (art.
2, comma 2);

la
determinazione della durata massima nonche’ la previsione di un intervallo di
tempo tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva
(art. 2, comma 4);

l’individuazione
analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l’astensione
(articoli 4, 5, 6);

5. Che il rilievo formulato da
Assoutenti, in quanto relativo al rapporto fiduciario che intercorre tra
professionista e cliente, puo’ trovare piu’ adeguata soluzione, nell’ambito
delle norme deontologiche che regolano la professione forense e non in sede di
regolamentazione generale dell’astensione collettiva;

6. Che pertanto l’insieme delle
norme contenute nel codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili
dell’esercizio del diritto degli avvocati di astenersi dalle udienze e
dall’attivita’ giudiziaria si puo’ ritenere coerente
con le regole della legge n. 146/1990 e successive modifiche nonche’ con gli
orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

Valuta idoneo ai sensi dell’art.
13, lettera a) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge
11 aprile 2000, n. 83, il codice di autoregolamentazione in esame in tutte le
sue parti;

Dispone la comunicazione della
presente delibera all’Organismo unitario dell’avvocatura italiana, all’Unione
nazionale camere civili, all’Unione camere penali italiane, all’Associazione
italiana giovani avvocati, all’Associazione nazionale forense, al Ministro
della giustizia nonche’, ai sensi dell’art. 13, lettera n), della legge n.
146/1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri;

Dispone inoltre la pubblicazione
del Codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ l’inserimento sul sito
internet della Commissione.

Roma, 13 dicembre 2007

Il presidente: Martone

——————————————————————————–

Allegato

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI

L’Organismo unitario
dell’avvocatura (O.U.A.)

e
l’Associazione nazionale giovani avvocati (AIGA)

l’Associazione
nazionale forense (A.N.F.)

l’Unione
nazionale camere civili (U.N.C.C.)

l’Unione
camere penali italiane (U.C.P.I.)

congiuntamente
sottopongono alla Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, il presente

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione
disciplina le modalita’ dell’astensione collettiva dall’attivita’ giudiziaria
degli avvocati.

Art. 2.

Proclamazione e durata delle
astensioni

1. La proclamazione
dell’astensione, con l’indicazione della specifica motivazione e della sua
durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data
dell’astensione al presidente della Corte d’appello e ai dirigenti degli uffici
giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonche’
anche quando l’astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al
Ministro della giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali e al Consiglio nazionale forense. L’organismo proclamante assicura
la comunicazione al pubblico della astensione con modalita’ tali da determinare
il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l’iniziativa il piu’
tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l’effettuazione
dell’astensione non puo’ intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.

2. La revoca della proclamazione
deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’astensione medesima, salva
la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di
fatti significativi.

3. Le disposizioni in tema di
preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui
l’astensione è proclamata ai sensi dell’art. 2, comma 7
della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Ciascuna proclamazione deve
riguardare un unico periodo di astensione. L’astensione non puo’ superare otto
giorni consecutivi con l’esclusione dal computo della domenica e degli altri
giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non puo’ comunque essere
superata la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il
termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva deve intercorrere
un intervallo di almeno quindici giorni.

Tali limitazioni non si applicano
nei casi in cui e’ prevista la proclamazione dell’astensione senza preavviso.
Nel caso di piu’ astensioni proclamate in difformita’
dalla presente norma, la
Commissione di garanzia provvedera’ in via preventiva alla
valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Art. 3.

Effetti dell’astensione

1. Nel processo civile, penale,
amministrativo e tributario la mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o
all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il
quale sia prevista la sua presenza, ancorche’ non
obbligatoria, affinche’ sia considerata in adesione all’astensione regolarmente
proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque
considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:

a) dichiarata – personalmente o
tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio
dell’udienza o dell’atto di indagine preliminare;

b) comunicata con atto scritto
trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del
pubblico ministero, oltreche’ agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni
prima della data stabilita.

2. Nel rispetto delle modalita’
sopra indicate l’astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora
avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all’astensione stessa.
La presente disposizione si applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi
compresi i difensori della persona offesa, ancorche’ non costituita parte
civile.

3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti
assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi,
conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare
gli altri colleghi interessati all’udienza o all’atto di indagine preliminare
quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed e’
tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.

4. Il diritto di astensione puo’ essere esercitato in ogni stato e grado del
procedimento, sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili in
materia penale

1. L’astensione non e’
consentita nella materia penale in riferimento:

a) all’assistenza al compimento
degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell’arresto
e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art.
294 del codice di procedura penale, all’incidente probatorio ad eccezione dei
casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, come ad esempio di accertamento
peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti
di cui all’art. 467 del codice di procedura penale, nonche’ ai procedimenti e
processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di
astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro
trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta
giorni, se pendenti nel giudizio di legittimita’, entro novanta giorni;

b) nei procedimenti e nei
processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia
cautelare o di detenzione, ove l’imputato chieda espressamente, analogamente a
quanto previsto dall’art. 420-ter, comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999)
del codice di procedura penale, che si proceda malgrado
l’astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d’ufficio,
non puo’ legittimamente astenersi ed ha l’obbligo di assicurare la propria
prestazione professionale.

Art. 5.

Prestazioni indispensabili in
materia civile

1. L’astensione non e’
consentita, in riferimento alla materia civile, nei
procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari,
provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19, decreto legislativo
n. 5/2003, allo stato e alla capacita’ delle persone, ad alimenti, alla
comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei
procedimenti modificativi e all’affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della
condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall’art. 28
della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto
licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai
sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali e’
stata dichiarata l’urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 2,
del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla
revoca dei fallimenti;

e) alla convalida di sfratto,
alla sospensione dell’esecuzione, alla sospensione o revoca dell’esecutorieta’
di provvedimenti giudiziali;

f) alla materia elettorale.

Art. 6.

Prestazioni indispensabili nelle
altre materie

1. L’astensione non e’
consentita, in riferimento alla materia amministrativa
e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e
urgenti;

b) nei procedimenti relativi alla
materia elettorale.

Art. 7.

Controllo deontologico

1. Quanto alle violazioni delle
disposizioni concernenti la proclamazione e l’attuazione dell’astensione, oltre
a quanto previsto dagli articoli 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, cosi’ come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma
anche l’eventuale valutazione dei consigli dell’ordine in sede di esercizio
dell’azione disciplinare. Gli stessi ordini professionali vigilano sul rispetto
individuale delle regole e modalita’ di astensione.

Gli organismi forensi si
impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative
concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e
disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessita’
di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.