Penale

Tuesday 09 May 2006

Commette il reato di interferenze illecite nella vita privata per chi scatta MMS contro la volontà di chi ha lo ius excludendi Cassazione – Sezione quinta penale (cc) – sentenza 5 dicembre 2005-27 marzo 2006, n. 10444 Presidente Lattanzi – Relatore Amato

Commette il reato di interferenze
illecite nella vita privata per chi scatta MMS contro la volontà di chi
ha lo ius excludendi

Cassazione – Sezione quinta penale (cc) – sentenza 5 dicembre 2005-27 marzo 2006, n. 10444

Presidente Lattanzi –
Relatore Amato

Pg Cesqui
– Ricorrente Teli

Motivi della decisione

Teli Augustin è
stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con provvedimento del Gip del Tribunale di Trento per i reati di cui agli
articoli 610, 612, 660 e 615bis Cp.

Il Tribunale del riesame ha confermato, sulla scorta delle
dichiarazioni della persona offesa, degli accertamenti di Pg
e delle foto, scattate col telefono cellulare dall’indagato, che
ritraggono la querelante su di un autobus, donde la verosimiglianza della
doglianza della stessa di essere stata fotografata
all’interno del negozio ove lavora.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha evidenziato
che la persona offesa De Cataldo è costretta a subire una vera
persecuzione, che il Teli attua con minacce, molestie
e finanche violenza sessuale. Per tali reati, infatti, è stata di
recente pronunciata sentenza ex articolo 444 Cpp. Il
giudice della libertà ha pure sottolineato che
l’indagato ha violato la misura del divieto di dimora nell’ambito
della provincia di Trento, per porre in atto le sue vessazioni in danno della
De Cataldo.

Ricorre personalmente il Teli,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione:

a) non v’è prova che egli abbia
scattato foto dall’esterno della vetrina dell’esercizio ove
lavora la querelante. In ogni caso, difetta un elemento
costitutivo del reato di cui all’articolo 615bis Cp,
poiché l’ambiente di lavoro non può essere considerato
luogo di privata dimora, essendo questo aperto al pubblico.

L’avverbio “indebitamente” designa
l’illecito procacciamento di notizie, ottenuto “penetrando in un
ambiente in cui l’accesso dei terzi è limitato”;

b) erroneamente il Tribunale, richiamando i
precedenti penali, ritiene che non sia concedibile il beneficio ex
articolo 163 Cp. Al contrario, esso potrà
essere riconosciuto, poiché i fatti di cui al presente procedimento
potranno essere avvinti in continuazione con quelli oggetto del procedimento
definito ai sensi dell’articolo 444 Cpp,
richiamato dal giudice del riesame;

c) il Tribunale non ha fornito motivazione circa la
possibilità di applicare misure meno rigorose.

Esso indagato non ha violato la misura del divieto di
dimora, poiché questa fu notificata solo al
momento dell’imbarco per l’Albania, suo paese natale.

Le censure formulate sono infondate.

È da escludere che l’integrazione del delitto
ipotizzato dall’articolo 615bis Cpp postuli
l’intrusione fisica in uno dei luoghi indicati dall’articolo 614 Cp, poiché una tale condotta è sanzionata dal reato di violazione di domicilio. Al
contrario, l’illecito gravato al Teli punisce le
intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici
(strumenti di ripresa visiva o sonora) all’insaputa o contro la
volontà di chi ha lo ius excludendi.

Il legislatore sanziona,
così, le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con
strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati
e preclusi all’osservazione indiscreta dei terzi. Né può dubitarsi che la lesione della riservatezza possa consumarsi, con le illecite interferenze, anche nei
locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante,
bar, osteria, negozio in genere). La facoltà di accesso
da parte del pubblico non fa venir meno nel titolare il diritto di escludere
singoli non autorizzati ad entrare o a rimanere.

Non sussiste alcun vizio di motivazione: la persecuzione di
cui è vittima la De Cataldo denota il carattere
torbidamente ossessivo della condotta del Teli, che capziosamente tende a
sminuire la propria responsabilità, discettando anche del quantum di
aumento di pena a titolo di continuazione, adagiandosi nella prospettiva di una
sorta di beneficio che gli consente di reiterare lo stillicidio delle torture
nei confronti della parte lesa.

L’elevata gravità della condotta, che si colora
anche di improntitudine, la perdurante attività
vessatoria e la personalità dell’indagato danno conto del pericolo
di reiterazione criminosa, non infrenabile con una
misura cautelare diversa da quella adottata.

Il ricorso va rigettato con la condanna del
Teli alle spese del procedimento. La cancelleria curerà gli
adempimenti di rito.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione ex
articolo 94 Disp. att. Cpp