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Monday 03 January 2005

Come sarà il nuovo passaporto europeo REGOLAMENTO (CE) N. 2252/2004 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagl

Come sarà il nuovo “passaporto europeo”

REGOLAMENTO (CE) N.
2252/2004 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle
caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di
viaggio rilasciati dagli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Salonicco
del 19 e 20 giugno 2003 ha ribadito la necessità di una strategia coerente a
livello dell’Unione europea in relazione agli identificatori
biometrici ovvero ai dati biometrici
per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei
cittadini dell’Unione europea e per i sistemi d’informazione (VIS e SIS II).

(2) Le norme minime di sicurezza per i
passaporti sono state introdotte dalla risoluzione dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 17 ottobre 2000. È
ora opportuno aggiornare tale risoluzione con un provvedimento comunitario, per
rafforzare e uniformare le norme di sicurezza dei passaporti e dei documenti di
viaggio onde tutelarli dalla falsificazione. Al
contempo dovrebbero essere introdotti nei passaporti o nei documenti di viaggio
identificatori biometrici,
onde creare un collegamento affidabile tra il legittimo titolare e il
documento.

(3) L’armonizzazione delle
caratteristiche di sicurezza e l’inserimento di identificatori
biometrici costituiscono una tappa importante verso
l’utilizzo di nuovi elementi, in prospettiva di futuri sviluppi a livello
europeo, atti a rendere più sicuro il documento di viaggio e a creare un
collegamento più affidabile tra il titolare e il passaporto e il documento di
viaggio, in quanto contribuiscono in maniera significativa alla protezione
contro l’uso fraudolento. Dovrebbero essere tenute in considerazione le
specifiche dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) e,
in particolare, quelle di cui al documento 9303 sui
documenti di viaggio leggibili a macchina.

(4) Il presente regolamento si limita
ad armonizzare le caratteristiche di sicurezza che comprendono identificatori biometrici per i
passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri. La designazione delle
autorità e degli organismi autorizzati ad accedere ai
dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti è di competenza
nazionale, fatte salve eventuali pertinenti disposizioni di diritto
comunitario, di diritto dell’Unione europea o di accordi internazionali.

(5) Il presente regolamento dovrebbe
fissare esclusivamente le specifiche non segrete. Tali specifiche devono essere
completate da specifiche che possono rimanere segrete
al fine di prevenire il rischio di contraffazione e falsificazione. Tali
specifiche complementari dovrebbero essere adottate secondo la decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione.

(6) La Commissione dovrebbe essere
assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n.
1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme
per i visti.

(7) Onde limitare allo stretto
necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui
trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro designi un solo
organismo responsabile della produzione dei passaporti e dei documenti di
viaggio, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di
cambiare organismo. Per motivi di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe
comunicare il nome dell’organismo competente alla Commissione e agli altri
Stati membri. Al trattamento dei dati personali nel quadro
del rilascio di passaporti e documenti di viaggio si applicano le
disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Occorrerebbe garantire che sul passaporto non siano
memorizzate informazioni diverse dalle informazioni previste nel
presente regolamento, nel relativo allegato o da quelle indicate nel
corrispondente documento di viaggio.

(9) In ottemperanza al principio di
proporzionalità, per conseguire lo scopo fondamentale costituito
dall’introduzione di norme comuni di sicurezza e di identificatori
biometrici interoperativi, è necessario e opportuno
fissare norme per tutti gli Stati membri che diano effetto alla convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno
1985. A norma dell’articolo 5, comma terzo del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
lo scopo perseguito.

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa
all’adozione del presente regolamento, non è da esso
vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di
Schengen in applicazione delle disposizioni della
Parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma
dell’articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi
dall’adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende
recepirlo nel proprio diritto interno.

(11) Il presente regolamento costituisce
uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi
della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la
richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad
alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua
adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto
alla sua applicazione.

(12) Il presente regolamento costituisce
uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa ai sensi della
decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la
richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non
partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso
vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(13) Per quanto riguarda l’Islanda e la
Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai
sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica
d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1,
punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

(14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi
dell’accordo firmato tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis
di Schengen, che rientrano nel settore di cui
all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE letto in combinato
disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio del 25
ottobre 2004 sulla firma a norma dell’Unione europea e sulla firma della
Comunità europea, nonché sull’applicazione provvisoria di talune disposizioni
di detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I passaporti e i documenti di
viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle
norme minime di sicurezza specificate nell’allegato.

2. I passaporti e i documenti di
viaggio hanno un supporto di memorizzazione che
contiene un’immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre le impronte
digitali in formato interoperativo. I dati debbono
essere protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità
sufficiente e della capacità di garantire l’integrità, l’autenticità e la
riservatezza dei dati.

3. Il presente regolamento
si applica ai passaporti e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati
membri. Non si applica alle carte di identità
rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, o a passaporti e documenti di
viaggio temporanei di validità pari o inferiore a 12 mesi.

Articolo 2

Le specifiche tecniche complementari
per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti
elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui
all’articolo 5, paragrafo 2:

a) ulteriori
caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare
la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;

b) specifiche
tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;

c) requisiti qualitativi
e norme comuni relativi all’immagine del volto e alle impronte digitali.

Articolo 3

1. Secondo la procedura
di cui all’articolo 5, paragrafo 2, può essere deciso che le specifiche
menzionate nell’articolo 2 siano segrete e non destinate alla pubblicazione.
In tal caso esse sono comunicate solo agli organismi designati dagli Stati
membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da
uno Stato membro o dalla Commissione.

2. Ciascuno Stato membro designa un
organismo responsabile della stampa dei passaporti e dei documenti di viaggio.
Esso comunica il nome dell’organismo alla Commissione e agli altri Stati
membri. Lo stesso organismo può essere designato a tal fine da due o più Stati membri. Ogni Stato membro conserva la facoltà di
cambiare l’organismo da esso designato, provvedendo a
informarne la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, le persone alle quali è
stato rilasciato un passaporto o un documento di viaggio hanno il diritto di
verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di chiederne la rettifica
o cancellazione.

2. Il passaporto o il documento di
viaggio non contiene alcuna informazione leggibile a
macchina diversa da quelle previste nel presente regolamento o nel relativo
allegato, ovvero da quelle indicate nel passaporto o nel documento di viaggio
dallo Stato membro che lo rilascia in conformità del suo diritto interno.

3. Ai fini del presente regolamento,
gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e
nei documenti di viaggio possono essere usati solo al fine di verificare:

a) l’autenticità del documento;

b) l’identità del
titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili
allorquando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro
documento di viaggio.

Articolo 5

1. La Commissione è
assistita dal comitato istituito dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri applicano il
presente regolamento:

a) per quanto riguarda l’immagine del
volto: al più tardi 18 mesi

b) per quanto riguarda le impronte
digitali: al più tardi 36 mesi dall’adozione delle misure di cui all’articolo
2. Tuttavia, la validità dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati
in precedenza rimane impregiudicata.

Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce
la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, addì 13
dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

ALLEGATO

NORME MINIME DI
SICUREZZA DEI PASSAPORTI E DEI DOCUMENTI DI VIAGGIO RILASCIATI DAGLI STATI
MEMBRI

Introduzione

Il presente allegato stabilisce il
livello minimo di sicurezza che i passaporti e i documenti di viaggio degli
Stati membri sono tenuti a fornire. Le disposizioni del presente allegato
riguardano essenzialmente la pagina contenente i dati anagrafici. Le
caratteristiche generiche di sicurezza si applicano parimenti alle altre
sezioni dei passaporti e dei documenti di viaggio.

La pagina contenente i dati
anagrafici può consistere di vari materiali di base.
Il presente allegato specifica il livello minimo di
sicurezza per il materiale specifico utilizzato.

1. Materiali

La carta utilizzata per le sezioni
del passaporto o del documento di viaggio contenenti i dati personali o altre
informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti
minimi:

assenza di azzurrante ottico,

filigrana bitonale,

reagenti di sicurezza contro i tentativi di
cancellatura chimica,

fibre colorate (parzialmente visibili e
parzialmente fluorescenti ai raggi UV o invisibili e fluorescenti in almeno due
colori),

si raccomanda l’uso di piastrine
fluorescenti agli UV (d’obbligo per gli autoadesivi),

si raccomanda l’utilizzo del filo di
sicurezza.

Se la pagina contenente i dati
anagrafici è in forma di autoadesivo, si può fare a
meno della filigrana in quella pagina e anche per la carta utilizzata per
l’interno della copertina del passaporto o del documento di viaggio. I reagenti
di sicurezza sono necessari nelle pagine interne della copertina soltanto se vi
figurano indicazioni. Il filo di legatura dovrebbe essere protetto contro la
sostituzione.

Se una carta incorporata nel passaporto
o nel documento di viaggio e riservata all’iscrizione dei dati personali è
composta esclusivamente di un supporto sintetico, non è generalmente possibile
applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la pagina cartacea del
passaporto o del documento di viaggio. In caso di targhette autoadesive e di
carte incorporate, l’assenza di elementi di sicurezza
a livello di materiale deve essere compensata da misure di sicurezza a livello
di stampa, di impiego di un dispositivo anticopiatura o di tecniche di emissione
in conformità dei punti 3, 4 e 5 che vadano oltre le norme minime elencate in
prosieguo.

2. Pagina dei dati anagrafici

Il passaporto o il documento di
viaggio contiene una pagina contenente i dati anagrafici leggibili a macchina,
conforme alla parte 1 (passaporti leggibili a macchina) del documento ICAO 9303
e le procedure di emissione devono essere conformi
alle specifiche per i passaporti leggibili a macchina contenute in detto
documento. Su questa pagina è apposta anche un’immagine del titolare, che non
va applicata bensì incorporata nel materiale della pagina dei dati anagrafici
in base alle tecniche di emissione di cui al punto 5.
I dati anagrafici sono inseriti nella pagina successiva alla pagina
di frontespizio del passaporto o del documento di viaggio.

In ogni caso la pagina interna della
copertina non deve più essere utilizzata per l’iscrizione dei dati anagrafici.

La presentazione della pagina
contenente i dati anagrafici deve permettere una
differenziazione rispetto alle altre pagine.

3. Tecniche di stampa

Devono essere utilizzate le seguenti
tecniche di stampa:

A. Stampa di fondo:

arabeschi bicolori o elementi equivalenti,

colorazione iridata se possibile fluorescente,

sovrastampa fluorescente agli UV,

motivi che costituiscano una efficace
protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione (in particolare nella
pagina contenente i dati anagrafici), con utilizzo facoltativo della
microstampa,

sulle pagine del passaporto o del
documento di viaggio e sugli autoadesivi devono essere impiegati inchiostri
reattivi,

se la carta del passaporto o del
documento di viaggio è ben protetta contro i tentativi di manomissione,
l’utilizzo di inchiostro reattivo è facoltativo.

B. Stampa del testo prestampato:

Con microstampa integrata (se non già
integrata nella stampa di fondo).

C. Numerazione:

Su tutte le pagine all’interno del
passaporto o del documento di viaggio dovrebbe essere impresso un numero unico
di documento (per quanto possibile, con caratteri speciali e con inchiostro
fluorescente agli UV), o applicando una tecnica di perforazione o, nelle carte
incorporate nel passaporto, dovrebbe essere incorporato un numero unico di
documento usando la tecnica impiegata per l’iscrizione dei dati anagrafici. Si
raccomanda che nelle carte incorporate nel passaporto il numero unico di
documento sia visibile su entrambi i lati della carta. Se
per i dati anagrafici si utilizza un autoadesivo, il numero unico di documento
dovrebbe essere stampato con inchiostro fluorescente ed è obbligatorio utilizzare
caratteri speciali.

Qualora siano utilizzati autoadesivi
o pagine interne cartacee non plastificate per i dati anagrafici, sono
necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine
latente, la microstampa e un inchiostro con proprietà otticamente variabili e
un DOVID (elemento di diffrazione ottica di immagini variabili). Per le carte
integrate nei passaporti composte interamente di materiale sintetico sono
impiegati anche elementi supplementari di sicurezza otticamente variabili,
almeno mediante l’uso di DOVID o con misure equivalenti.

4. Tecniche di protezione contro la riproduzione

Un elemento otticamente variabile
(OVD) o equivalente, che offre il medesimo grado di identificazione
e sicurezza del modello uniforme dei visti, è usato per la pagina dei dati
anagrafici e consiste di microstrutture di diffrazione ottica variabili a
seconda dell’angolatura ottica impiegata (DOVID) e che sono integrate nella
pellicola di protezione apposta a caldo o in una pellicola equivalente (la più
sottile possibile) o applicate come copertura OVD o, sugli autoadesivi o su una
pagina interna cartacea non plastificata, quale OVD metallizzato o
semi-metallizzato (con calcografia in sovrastampa) o elementi equivalenti.

Gli elementi otticamente variabili
dovrebbero essere incorporati nel documento come parte
di una struttura stratificata in grado di proteggere efficacemente contro la
contraffazione e la falsificazione. Nei documenti cartacei essi dovrebbero
essere integrati su una superficie quanto più estesa possibile come parte della
pellicola di protezione apposta a caldo o di una pellicola equivalente (la più
sottile possibile), ovvero applicati come strato di
sicurezza sovrapposto, come descritto al punto 5. Nei documenti composti di un
supporto sintetico dovrebbero essere inseriti nella pellicola del documento su
una superficie quanto più estesa possibile.

Se un documento in materiale
sintetico viene personalizzato con incisione laser e
vi viene incorporata una scritta al laser otticamente variabile, va applicato
l’elemento di diffrazione ottica variabile (OVD), perlomeno sotto forma di
DOVID metallizzato o trasparente appositamente posizionato per conseguire una
maggiore protezione contro la riproduzione. Se una pagina contenente i dati
anagrafici è composta di un supporto sintetico con
un’anima cartacea, va applicato l’elemento di diffrazione ottica variabile
(OVD), perlomeno sotto forma di DOVID metallizzato o trasparente appositamente
posizionato per conseguire una maggiore protezione contro la riproduzione.

5. Tecnica di emissione

Per assicurare un’adeguata protezione
dei dati contenuti nei passaporti o nei documenti di viaggio contro tentativi
di contraffazione e di falsificazione, i dati anagrafici, compresi l’immagine e
la firma del titolare, nonché i dati essenziali devono
essere integrati nel materiale di base del documento. La fotografia non deve
più essere apposta secondo i metodi tradizionali.

È possibile utilizzare le seguenti
tecniche:

stampa laser,

procedimento di termotrasferimento,

stampa a getto d’inchiostro,

procedimento fotografico,

incisione laser che penetri effettivamente
negli strati del documento, che contengono le caratteristiche di sicurezza.

Per garantire un’adeguata protezione
dei dati anagrafici e di quelli relativi all’emissione
contro tentativi di manomissione, occorre imperativamente prevedere una
laminatura a caldo o equivalente (quanto più possibile sottile) con dispositivo
anticopiature nei casi di stampa laser, termotrasferimento
o procedimenti fotografici. I documenti di viaggio devono essere leggibili a
macchina. La pagina dei dati anagrafici deve essere conforme alle specifiche di
cui alla parte 1 del documento ICAO 9303 e le procedure di emissione
devono attenersi alle specifiche ivi stabilite per i documenti leggibili a
macchina.