Imprese ed Aziende

Tuesday 15 February 2005

Codice dei diritti di proprietà industriale.

Codice dei diritti di proprietà
industriale.

Presidenza del Consiglio dei
ministri Decreto legislativo firmato dal Capo dello Stato il 10 febbraio 2005

CAPO I

Disposizioni generali e principi
fondamentali

Articolo 1

(Diritti di proprietà
industriale)

1. Ai fini del presente codice,
l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni
aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Articolo 2

(Costituzione ed acquisto dei
diritti)

1. I diritti di proprietà
industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o
negli altri modi previsti nel presente codice. La brevettazione e la
registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione
le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione
i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.

4. Sono protetti, ricorrendone i
presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni
aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

5. L’attività amministrativa di
brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà
luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base
delle norme contenute nel presente codice.

Articolo 3

(Trattamento dello straniero)

1. Ai cittadini di ciascuno Stato
facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28
aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio, ed ai
cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano
domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul
territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al
presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In
materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini
italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione
internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra
del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di
topografie dei prodotti a seminconduttori, il trattamento accordato ai
cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la
protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella
prevista dal presente codice.

2. Ai cittadini di Stati non
facenti parte né della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà
industriale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto
attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la
protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al
presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al
quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di
trattamento.

3. Tutti i benefici che le
convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia riconoscono
allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente
codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai
sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio
registrato precedentemente all’estero, al quale si fa riferimento nella domanda
di registrazione, spetta al titolare del marchio all’estero, o al suo avente
causa.

5. Ai cittadini sono equiparate
le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.

Articolo 4

(Priorità)

1. Chiunque abbia regolarmente
depositato, in o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale
ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda
diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa,
fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per
effettuare il deposito di una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di
utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o
modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell’articolo 4
della Convenzione di Parigi.

2. Il termine di priorità è di
dodici mesi per i brevetti d’invenzione ed i modelli di utilità e le varietà
vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. E’ riconosciuto come idoneo a
far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito
nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda
è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale
è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la
sorte ulteriore di tale domanda.

Articolo 5

(Esaurimento)

1. Le facoltà esclusive
attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà
industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di
proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo
consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della
Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri
del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando
sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore
commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è
modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

3. Le facoltà esclusive
attribuite al costitutore di una varietà protetta e delle varietà
essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua
volta, una varietà essenzialmente derivata, al costitutore delle varietà che
non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e al costitutore delle varietà
la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si
estendono:

a) al materiale di riproduzione o
di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) al prodotto della raccolta,
comprese piante intere e parti di esse;

c) a qualsiasi prodotto
fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta e

d) ad ogni altro materiale
derivato da quelli indicati che siano stati venduti o commercializzati dallo
stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno
Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno
che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione
della varietà protetta oppure un’esportazione del materiale della varietà
stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del
genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale
esportato sia destinato al consumo.

Articolo 6

(Comunione)

1. Se un diritto di proprietà
industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo
convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla
comunione in quanto compatibili.

CAPO II

Norme relative all’esistenza,
all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale

SEZIONE I

MARCHI

Articolo 7

(Oggetto della registrazione)

1. Possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o
della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché
siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di
altre imprese.

Articolo 8

(Ritratti di persone, nomi e
segni notori)

1. I ritratti di persone non
possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo
la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o
dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o
dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da
quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi,
purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di
chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha
tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al
comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al
nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.

3. Se notori, possono essere
registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi,
o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo
artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e
sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità
economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

Articolo 9

(Marchi di forma)

1. Non possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla
forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto
necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore
sostanziale al prodotto.

Articolo 10

(Stemmi)

1. Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e
alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti
simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono
costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, a meno che
l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio
contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l’Ufficio italiano brevetti e
marchi, prima della registrazione, invia l’esemplare del marchio e quant’altro
possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per
sentirne l’avviso, in conformità di quanto è disposto nel comma 4.

3. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui
sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all’ordine pubblico o al
buon costume.

4. Se l’amministrazione
interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
registrazione del marchio, l’Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la
domanda.

Articolo 11

(Marchio collettivo)

1. I soggetti che svolgono la
funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti
o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi
collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l’uso dei marchi stessi a
produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti
l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, devono essere
allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono
essere comunicate a cura dei titolari all’Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e
2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel paese di
origine.

4. In deroga all’articolo 13,
comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel
commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti
o servizi. In tal caso, peraltro, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi
richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque
recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.
L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo
l’avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o
competenti. L’avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome
geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del
nome stesso, purché quest’uso sia conforme ai principi della correttezza
professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono
soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non
contrastino con la natura di essi.

Articolo 12

(Novità)

1. Non sono nuovi, ai sensi
dell’articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in
segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio;

b) siano identici o simili ad un
segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi
fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità
o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi
dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la proprietà industriale,
testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424,
sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza
della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio.
L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi
notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha
diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei
limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è
di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un
segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a
dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza
fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche
in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno,
quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non
toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo
dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici ad un marchio
già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a
domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un
marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità
o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni;

f) siano identici o simili ad un
marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in
seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio
anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e
quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o
recherebbe pregiudizio agli stessi;

g) siano identici o simili ad un
marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della
Convenzione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi
anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g).

h) nei casi di cui alle lettere
d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre
due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi
decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 26 al momento della proposizione
della domanda o dell’eccezione di nullità;

2. Ai fini previsti al comma 1,
lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori
registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

Articolo 13

(Capacità distintiva)

1. Non possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e
in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche
di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono,
come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la
qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica
ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio,
o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 e
all’articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione
come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a
seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere
distintivo.

3. Il marchio non può essere
dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o
dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso
che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il
fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio
denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua
capacità distintiva.

Articolo 14

(Liceità)

1. Non possono costituire oggetto
di registrazione come marchio d’impresa:

a) i segni contrari alla legge,
all’ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il
pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla
qualità dei prodotti o servizi;

c) i segni il cui uso
costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

2. Il marchio d’impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad
indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o
provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui
viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi
per i quali è registrato;

b) se sia divenuto contrario alla
legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

c) per omissione da parte del
titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del
marchio collettivo.

Articolo 15

(Effetti della registrazione)

1. I diritti esclusivi
considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.

2. Gli effetti della prima
registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di
rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della
registrazione precedente.

3. Salvo il disposto
dell’articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto
limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai
prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci
anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia
del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace
con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere
data notizia nel Bollettino Ufficiale.

Articolo 16

(Rinnovazione)

1. La registrazione può essere
rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di
prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e
dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio
1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. La rinnovazione si effettua
per periodi di dieci anni.

3. La rinnovazione della
registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte
dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza
e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso
l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

Articolo 17

(Registrazione internazionale)

1. Rimangono ferme, per la
registrazione dei marchi presso l’Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle
convenzioni internazionali.

2. I marchi internazionali
registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
(OMPI) di Ginevra, in base all’Accordo di Madrid concernente la registrazione
internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato
con legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo adottato a Madrid
il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, recanti la
designazione dell’Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono
rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.

3. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia
conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.

Articolo 18

(Protezione temporanea)

1. Entro i limiti ed alle
condizioni indicate nel comma 2, può essere accordata, mediante decreto del
Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi
apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente
riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che
accordi reciprocità di trattamento.

2. La protezione temporanea fa
risalire la priorità della registrazione, a favore del titolare o del suo
avente causa, al giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente
alla prestazione del servizio per l’esposizione, ed ha effetto sempre che la
domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data della
consegna ed in ogni caso non oltre sei mesi dall’apertura dell’esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta
in uno Stato estero, se ivi è stabilito un termine più breve, la domanda di
registrazione deve essere depositata entro questo termine.

4. Tra più marchi identici o
simili per prodotti o servizi identici o affini presentati per l’esposizione
nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio per il quale è stata
depositata prima la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e
4 devono essere indicate dall’interessato e menzionate nell’attestato di
registrazione, previa la loro verifica da parte dell’Ufficio italiano brevetti
e marchi.

Articolo 19

(Diritto alla registrazione)

1. Può ottenere una registrazione
per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella
fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della
propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.

2. Non può ottenere una
registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

3. Anche le amministrazioni dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere
registrazioni di marchio.

Articolo 20

(Diritti conferiti dalla
registrazione)

1. I diritti del titolare del
marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,
di usare nell’attività economica:

a) un segno identico al marchio
per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al
marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i
prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due
segni;

c) un segno identico o simile al
marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio
registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1
il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno
sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in
commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti
dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e
nella pubblicità.

3. Il commerciante può apporre il
proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il
marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le
merci.

Articolo 21

(Limitazioni del diritto di
marchio)

1. I diritti di marchio d’impresa
registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività
economica:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla
specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla
provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d’impresa se esso
è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in
particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l’uso sia conforme ai
principi della correttezza professionale.

2. Non è consentito usare il
marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di
imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o
servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere
un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto
esclusivo di terzi.

3. E’ vietato a chiunque di fare
uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata
dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del
marchio.

Articolo 22

(Unitarietà dei segni distintivi)

1. È vietato adottare come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno
uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità
tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi
per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i
due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1
si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e
nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato
per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se
l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli
stessi.

Articolo 23

(Trasferimento del marchio)

1. Il marchio può essere
trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è
stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto
di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei
servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del
territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il
licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in
commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal
titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio
d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro
il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza
relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura
dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui
il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei
servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento
e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei
prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico.

Articolo 24

(Uso del marchio)

1. A pena di decadenza il marchio
deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo
consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque
anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da
un motivo legittimo.

2. Ai fini di cui al presente
articolo sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma
modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione
nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini
dell’esportazione di essi.

3. Salvo il caso di diritti
acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non
può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la
proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso
l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per
l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo dopo aver saputo che sta
per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa
non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima
della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume
peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio
di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la
decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare,
in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno
dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi
prodotti o servizi.

Articolo 25

(Nullità)

1. Il marchio è nullo:

a) se manca di uno dei requisiti
previsti nell’articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti
dall’articolo 12;

b) se è in contrasto con il
disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;

c) se è in contrasto con il
disposto dell’articolo 8;

d) nel caso dell’articolo 118,
comma 3, lettera b).

Articolo 26

(Decadenza)

1. Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi
dell’articolo 13, comma 4;

b) per illiceità sopravvenuta ai
sensi dell’articolo 14, comma 2;

c) per non uso ai sensi
dell’articolo 24.

Articolo 27

(Decadenza e nullità parziale)

1. Se i motivi di decadenza o di
nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti
o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità
riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

Articolo 28

(Convalidazione)

1. Il titolare di un marchio
d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di
preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante
cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio
posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione
di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i
prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla
base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui
il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio
posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del
preuso.

2. La disciplina del comma 1 si
applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e
14, comma 1, lettera c).

SEZIONE II

Indicazioni geografiche

Articolo 29

(Oggetto della tutela)

1. Sono protette le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una
regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne
è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo
dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Articolo 30

(Tutela)

1. Salva la disciplina della
concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i
diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede è vietato quando sia
idoneo ad ingannare il pubblico, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni
di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione
di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da
una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta
le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località
designata da un’indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1
non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio
nome, o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale
nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

SEZIONE III

Disegni e modelli

Articolo 31

(Oggetto della registrazione)

1. Possono costituire oggetto di
registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una
sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei
materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano
nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende
qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti
che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi,
le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i
programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si
intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti,
consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Articolo 32

(La novità)

1. Un disegno o modello è nuovo
se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data
di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi
la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si
reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per
dettagli irrilevanti.

Articolo 33

(Carattere individuale)

1. Un disegno o modello ha
carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato
differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da
qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la
priorità, prima della data di quest’ultima.

2. Nell’accertare il carattere
individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di
libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Articolo 34

(Divulgazione)

1. Ai fini dell’applicazione
degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato
reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo,
ovvero, se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a
meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli
ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel
corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione
della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima
della data di quest’ultima.

2. Il disegno o modello non si
considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato
rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell’applicazione
degli articoli 32 e 33 non si considera reso accessibile al pubblico il disegno
o modello divulgato dall’autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi
terzo in virtù di informazioni o di atti
compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data
di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la
priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.

4. Non costituisce altresì
divulgazione, ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il
disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi
precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò
risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti
dell’autore o del suo avente causa.

5. Non è presa altresì in
considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o
ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le
esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive
modificazioni.

Articolo 35

(Prodotto complesso)

1. Il disegno o modello applicato
od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti
della novità e del carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta
incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale
utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale,
esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili
del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Articolo 36

(Funzione tecnica)

1. Non possono costituire oggetto
di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell’aspetto del
prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
stesso.

2. Non possono formare oggetto di
registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell’aspetto del
prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e
dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è
incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente
con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a
contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria
funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o
modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale
quando hanno lo scopo di consentire l’unione o la connessione multipla di
prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Articolo 37

(Durata della protezione)

1. La registrazione del disegno o
modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di
cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione
della domanda di registrazione.

Articolo 38

(Diritto alla registrazione ed
effetti)

1. I diritti esclusivi sui
disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione.

2. Il diritto alla registrazione
spetta all’autore del disegno o modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la
registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto
tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo
restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del
disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.

4. Gli effetti della
registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa
documentazione è resa accessibile al pubblico.

5. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni
grafiche o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il
richiedente non abbia escluso nella domanda l’accessibilità per un periodo che
non può essere superiore a trenta mesi dalla data di deposito o da quella di
priorità.

6. Nei confronti delle persone
alle quali la domanda con la riproduzione del disegno o modello e l’eventuale
descrizione è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti della
registrazione decorrono dalla data di tale notifica.

Articolo 39

(Registrazione multipla)

1. Con una sola domanda può
essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli purché destinati ad
essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della
classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle
disposizioni di cui all’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, e successive
modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del comma 1
e dell’articolo 40 non è ammessa la domanda concernente più registrazioni
ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è
ammissibile l’Ufficio italiano brevetti e marchi invita l’interessato,
assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con
facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande
che avranno effetto dalla data della prima domanda.

3. La registrazione concernente
più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più
di essi.

4. La domanda o la registrazione
concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su
istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l’Ufficio
italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello
conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale
rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull’attestato di
registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della
registrazione stessa.

Articolo 40

(Registrazione contemporanea)

1. Se un disegno o modello
possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità
dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente
il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma
l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.

2. Se la domanda di registrazione
comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e
individuale e nello stesso tempo ne accresca l’utilità, è applicabile la
procedura di limitazione di cui all’articolo 39, comma 2, apportando le
necessarie modifiche.

Articolo 41

(Diritti conferiti dal disegno o
modello)

1. La registrazione di un disegno
o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo, e di
vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare
atti di utilizzazione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione,
l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o
modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale
prodotto per tali fini.

3. I diritti esclusivi conferiti
dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o
modello che non produca nell’utilizzatore informato
una impressione generale diversa.

4. Nel determinare l’estensione
della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella
realizzazione del disegno o modello.

Articolo 42

(Le limitazioni del diritto su
disegno o modello)

1. I diritti conferiti dalla
registrazione del disegno o modello non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito
privato e per fini non commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di
sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione
necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i
principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente
l’utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti
dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

a) all’arredo e alle
installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri
paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;

b) all’importazione nello Stato
di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di
trasporto di cui alla lettera a);

c) all’esecuzione delle
riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

Articolo 43

(Nullità)

1. La registrazione è nulla:

a) se il disegno o modello non è
registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

b) se il disegno o modello è
contrario all’ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può
essere considerato contrario all’ordine pubblico o al buon costume per il solo
fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;

c) se il titolare della
registrazione non aveva diritto di ottenerla e l’autore non si sia avvalso
delle facoltà accordategli dall’articolo 118;

d) se il disegno o modello è in
conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la
data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo
la data di quest’ ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data
precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale
ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello è tale
che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di
un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore;

f) se il disegno o modello
costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati
nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con
legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da
quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse
pubblico nello Stato.

2. La nullità della registrazione
del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma
1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali
diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione
del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli
elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la
protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un
particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente
dall’ interessato alla utilizzazione

Articolo 44

(Durata del diritto di utilizzazione
economica per diritto d’autore)

1. I diritti di utilizzazione
economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita
dell’autore e sino al termine del venticinquesimo anno solare dopo la sua morte
o dopo la morte dell’ultimo dei coautori.

2. Il Ministero per i beni e le
attività culturali comunica, con cadenza periodica, all’Ufficio italiano
brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell’articolo
103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione
dell’oggetto ed all’autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti,
alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.

3. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino Ufficiale, pubblicato ai
sensi dell’articolo 189 del presente codice.

SEZIONE IV

Invenzioni

Articolo 45

(Oggetto del brevetto)

1. Possono costituire oggetto di
brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva
e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

2. Non sono considerate come
invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie
scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i
metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i
programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2
escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in
cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani,
principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni
considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come
invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo
umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare
alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei metodi
nominati;

5. Non possono costituire oggetto
di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per
l’ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti
microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Articolo 46

(La novità)

1. Un’invenzione è considerata nuova
se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è
costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio
dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di
brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un
qualsiasi altro mezzo.

3. E’ pure considerato come
compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto
nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi
effetto per l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di
deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate
o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2
e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di
sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una
nuova utilizzazione.

Articolo 47

(Divulgazioni non opponibili)

1. Per l’applicazione
dell’articolo 46, una divulgazione dell’invenzione non è presa in
considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della
domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso
evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in
considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o
ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le
esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive
modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali
si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la
sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data
alla quale risale la priorità.

Articolo 48

(Attività inventiva)

1. Un’invenzione è considerata
come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo,
essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della
tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell’articolo 46, questi
documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività
inventiva.

Articolo 49

(Industrialità)

1. Un’invenzione è considerata
atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere
fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella
agricola.

Articolo 50

(Liceità)

1. Non possono costituire oggetto
di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o
al buon costume.

2. L’attuazione di un’ invenzione
non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per
il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Articolo 51

(Sufficiente descrizione)

1. Alla domanda di concessione di
brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni
necessari alla sua intelligenza.

2. L’invenzione deve essere
descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona
esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo
corrispondente al suo oggetto.

3. Se un’invenzione riguarda un
procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e
implica l’utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che
non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del
ramo di attuare l’invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare,
quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

Articolo 52

(Rivendicazioni)

1. La descrizione deve iniziare
con un riassunto che ha solo fini di informazione
tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono
determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i
disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2
deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al
titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Articolo 53

(Effetti della brevettazione)

1. I diritti esclusivi
considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto
decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali
disegni è resa accessibile al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto
mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero
dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha
dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile
al pubblico, l’Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del
pubblico la domanda con gli allegati.

4. Nei confronti delle persone
alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata
notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione
industriale decorrono dalla data di tale notifica.

Articolo 54

(Effetti della domanda di
brevetto europeo)

1. La protezione conferita dalla
domanda di brevetto europeo ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26
maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa
accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una
traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l’abbia notificata
direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto
europeo sono considerati nulli dall’origine quando la domanda stessa sia stata
ritirata o respinta, ovvero quando la designazione dell’Italia sia stata
ritirata.

Articolo 55

(Effetti della designazione o
dell’elezione dell’Italia)

1. La domanda internazionale
depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o
l’elezione dell’Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale
sia stata designata l’Italia e ne produce gli effetti ai sensi della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26
maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

Articolo 56

(Diritti conferiti dal brevetto
europeo)

1. Il brevetto europeo rilasciato
per l’Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime
dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino
Europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora a
seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata,
i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono
confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della
decisione concernente l’opposizione.

2. Le contraffazioni sono
valutate in conformità della legislazione italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire
all’Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del
testo del brevetto concesso dall’Ufficio europeo nonché del testo del brevetto
mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione.

4. La traduzione, dichiarata
perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal
suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna
delle pubblicazioni di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin
dall’origine, senza effetto in Italia.

Articolo 57

(Testo della domanda o del
brevetto europeo che fa fede)

1. Il testo della domanda di
brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura
davanti l’Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne
l’estensione della protezione, salvo il disposto dell’articolo 70, paragrafo 2,
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge
26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in
lingua italiana degli atti relativi al deposito della domanda ed alla
concessione del brevetto europeo è considerata facente fede nel territorio
dello Stato qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita
dal testo redatto nella lingua di procedura dell’Ufficio europeo dei brevetti.

3. La disposizione di cui al
comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

4. Una traduzione rettificata può
essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del
brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile
al pubblico presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al
presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia
cominciato ad attuare in Italia un’invenzione, ovvero abbia fatto effettivi
preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca
contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione
inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento
dell’invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la
traduzione rettificata ha preso effetto.

Articolo 58

(Trasformazione della domanda di
brevetto europeo)

1. La domanda di brevetto
europeo, nella quale sia stata designata l’Italia, può essere trasformata in
domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti
dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto
europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del
termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto
europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua
italiana.

2. E’ consentita la
trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di
brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto
europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità previsti
dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

3. A coloro che richiedano la
trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente
l’eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi
dell’articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di
trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all’Ufficio
italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come
depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto
europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all’Ufficio
europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa
data.

Articolo 59

(Preminenza del brevetto europeo
in caso di cumulo delle protezioni)

1. Qualora, per la medesima
invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano
stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data
di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso
tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi
effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere
l’opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta
opposizione, ovvero

b) la procedura di opposizione si
è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo,
ovvero

c) il brevetto italiano è stato
rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni del comma 1
rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato
o decada.

3. Alla scadenza dei termini di
cui al comma 1, colui che ha promosso un’azione a tutela del brevetto italiano
può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto
europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il
periodo anteriore.

Articolo 60

(Durata)

1. Il brevetto per invenzione
industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e
non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

Articolo 61

(Certificato complementare)

1. Ai certificati complementari
di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica
il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del
brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti
del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di
esso relative al medicamento oggetto dell’autorizzazione all’immissione in
commercio.

2. Gli effetti del certificato
complementare di protezione, decorrono dal momento in cui il brevetto perviene
al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al
periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data
del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all’immissione in
commercio del medicamento.

3. La durata del certificato
complementare di protezione, non può in ogni caso essere superiore a diciotto
anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua
durata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente
la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla
normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
349, ed al regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992,
trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari
a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al
completo allineamento alla normativa europea.

5. Le aziende che intendono
produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale
possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il
principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura
brevettuale complementare del principio attivo.

Articolo 62

(Diritto morale)

1. Il diritto di essere
riconosciuto autore dell’invenzione può essere fatto valere dall’inventore e,
dopo la sua morte, dal coniuge, e dai discendenti fino al secondo grado; in
loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in
mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado
incluso.

Articolo 63

(Diritti patrimoniali)

1. I diritti nascenti dalle
invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per
invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi
causa.

Articolo 64

(Invenzioni dei dipendenti)

1. Quando l’invenzione
industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un
rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come
oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti
dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto
spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita
una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva e l’invenzione è fatta
nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o
di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di
lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto
autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio
per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza della protezione
conferita all’invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha
ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.

3. Qualora non ricorrano le
condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che
rientri nel campo di attività del datore di lavoro quest’ultimo ha il diritto
di opzione per l’uso esclusivo, o non esclusivo, dell’invenzione, o per
l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per
la medesima invenzione, brevetti all’estero, verso corresponsione del canone o
del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti
che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire
all’invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione
entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuto deposito della
domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si
risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il
corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del
giudice ordinario relativa all’accertamento della sussistenza del diritto
all’equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l’accordo circa
l’ammontare degli stessi, anche se l’inventore è un dipendente di
amministrazione statale, alla determinazione dell’ammontare provvede un
collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle
parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal
Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il
prestatore d’opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in
quanto compatibili le norme degli articoli 806 e seguenti del codice di
procedura civile.

5. Il collegio degli arbitratori
può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della
sussistenza del diritto all’equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal
caso, l’esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza
sull’accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con
equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la
determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e
3, si considera fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di
lavoro o d’impiego l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il
brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o
l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Articolo 65

(Invenzioni dei ricercatori delle
università e degli enti pubblici di ricerca)

1. In deroga all’articolo 64,
quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica
amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il
ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione
brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle
università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in
parti uguali, salvo diversa pattuizione. L’inventore presenta la domanda di
brevetto e ne dà comunicazione all’amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche
amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo
massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione,
spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a
privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti
reciproci.

3. In ogni caso, l’inventore ha
diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento
dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche
non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il
trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla
data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne
abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da
cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui
l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e
i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo
il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in
parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti
di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione
di appartenenza del ricercatore.

Articolo 66

(Diritto di brevetto)

1. I diritti di brevetto per
invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare
l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed
alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare il brevetto
conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un
prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di
produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il
prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un
procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di
applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in
questione.

Articolo 67

(Brevetto di procedimento)

1. Nel caso di brevetto di
procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento
brevettato si presume ottenuto, salva prova contraria, mediante tale
procedimento, alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto
mediante il procedimento è nuovo;

b) se risulta una sostanziale
probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il
procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso
ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria,
deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla
protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un
brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad
altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l’oggetto del brevetto, si
presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo
purché non esistano patti contrari.

Articolo 68

(Limitazioni del diritto di
brevetto)

1. La facoltà esclusiva
attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto
dell’invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito
privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti
all’ottenimento, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la
preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a
ciò strettamente necessarie;

b) alla preparazione
estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai
medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati
industrialmente.

2. Il brevetto per invenzione
industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da
precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere
attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici
mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di
priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può continuare
ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme
all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della
sua estensione è a carico del preutente.

Articolo 69

(Onere di attuazione)

1. L’invenzione industriale che
costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato
in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese.

2. Le invenzioni riguardanti
oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o
ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano
attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della
medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di
esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

3. L’introduzione o la vendita
nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli
membri della unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli
membri dell’Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione
dell’invenzione.

Articolo 70

(Licenza obbligatoria per mancata
attuazione)

1. Trascorsi tre anni dalla data
di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda
se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del
brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari,
non abbia attuato l’invenzione brevettata, producendo nel territorio dello
Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della unione europea o
dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell’Organizzazione
mondiale del commercio, ovvero l’abbia attuata in misura tale da risultare in
grave sproporzione con i bisogni del paese, può essere concessa licenza
obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni
interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui
al comma 1 può ugualmente venire concessa qualora l’attuazione dell’invenzione
sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in
grave sproporzione con i bisogni del paese.

3. La licenza obbligatoria non
viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause
indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa.
Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il
prodotto stesso sia diffuso all’estero, la mancanza di richiesta nel mercato
interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza
obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa,
dall’onere di attuare l’invenzione. Il brevetto decade qualora l’invenzione non
sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza
obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del paese.

Articolo 71

(Brevetto dipendente)

1. Può essere concessa licenza
obbligatoria se l’invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata
senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a
domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del
brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione, purché
questa rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un importante
progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è
cedibile se non unitamente al brevetto sull’invenzione dipendente. Il titolare
del brevetto sull’invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione
di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’invenzione
dipendente.

Articolo 72

(Disposizioni comuni)

1. Chiunque domandi la
concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve
provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non
avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria può
essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a
favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e
purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad
una soddisfacente attuazione dell’invenzione a norma delle condizioni fissate
nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non
può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il
brevetto a meno che non dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria può
essere concessa per uno sfruttamento dell’invenzione diretto prevalentemente
all’approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è
concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo
che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può
essere trasferita soltanto con l’azienda del licenziatario o con il ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza
obbligatoria non pregiudica l’esercizio, anche da parte del licenziatario,
dell’azione giudiziaria circa la validità del brevetto, o l’estensione dei
diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione
della licenza vengono determinati l’ambito, la durata, le modalità per
l’attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la
concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di
pagamento del compenso. In caso di opposizione la misura e le modalità di
pagamento del compenso sono determinate a norma dell’articolo 80.

8. Le condizioni della licenza
possono, con decreto del Ministero delle attività produttive, essere variate su
richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi
al riguardo.

9. Per la modificazione del
compenso si applica l’articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare
del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria, o il suo
avente causa, conceda a terzi l’uso del brevetto medesimo a condizioni più
vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni
stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

Articolo 73

(Revoca della licenza obbligatoria)

1. La licenza obbligatoria è
revocata con decreto del Ministero delle attività produttive qualora non
risultino adempiute le condizioni stabilite per l’attuazione dell’invenzione,
oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del
compenso nella misura e con le modalità prescritte.

2. La licenza obbligatoria è
altresì revocata con decreto del Ministero delle attività produttive se e
quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere
ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle
parti.

3. La revoca può essere richiesta
dal titolare del brevetto con istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti
e marchi che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla
revoca, con istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca colui che
aveva ottenuto la licenza può attuare l’invenzione alle stesse condizioni, nei
limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

Articolo 74

(Invenzioni militari)

1. Le disposizioni relative alla
concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione
delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle
invenzioni brevettate appartenenti all’amministrazione militare o a quelle
sottoposte dall’amministrazione militare al vincolo del segreto.

Articolo 75

(Decadenza per mancato pagamento
dei diritti.)

1. Il brevetto per invenzione
decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza del diritto annuale
dovuto, subordinatamente all’osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

2. Trascorso il mese di scadenza
del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei
quali il pagamento è ammesso con l’applicazione di un diritto di mora, e
comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l’Ufficio italiano
brevetti e marchi notifica all’interessato, con comunicazione raccomandata, che
non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento del diritto
dovuto. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla
comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita
annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del
diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino Ufficiale la notizia della
decadenza stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove
provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con
ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del Bollettino Ufficiale, l’annullamento della anzidetta
annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione
procede, udita la parte interessata, o i suoi incaricati, e tenute presenti le
loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso,
quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei
brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino Ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione
di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il
ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di
chiunque dal compimento dell’ultimo anno per il quali sia stato pagato
utilmente il diritto.

Articolo 76

(Nullità)

1. Il brevetto è nullo:

a) se l’invenzione non è
brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell’articolo 51,
l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da
consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l’oggetto del brevetto si
estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

d) se il titolare del brevetto
non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle
facoltà accordategli dall’articolo 118.

2. Se le cause di nullità
colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità
parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

3. Il brevetto nullo può produrre
gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e
che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto
la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado
del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso
brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto
convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di
conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L’Ufficio,
verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al
pubblico.

4. Qualora la conversione
comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i
licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto
investimenti seri ed effettivi per utilizzare l’oggetto del brevetto hanno
diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il
periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo può essere
dichiarato nullo per l’Italia ai sensi del presente articolo, ed altresì quando
la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.

Articolo 77

(Effetti della nullità)

1. La declaratoria
di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di
sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto
l’invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza
che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In
questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare
un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;

c) i pagamenti già effettuati ai
sensi degli articoli 64 e 65 a titolo di equo premio, canone o prezzo.

Articolo 78

(Rinuncia)

1. Il titolare può rinunciare al
brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi da annotare
sul Registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al
brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti
patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si
chiede l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza
effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

Articolo 79

(Limitazione)

1. Il brevetto può essere
limitato su istanza del titolare alla quale devono unirsi la descrizione, le
rivendicazioni e i disegni modificati.

2. Ove l’Ufficio italiano
brevetti e marchi accolga l’istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare
nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei
disegni qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente
concesso.

3. L’istanza di limitazione non
può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché
non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta
in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che
attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le
quali si chiede l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti.

4. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

Articolo 80

(Licenza di diritto)

1. Il richiedente o il titolare
del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga
all’Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva,
può offrire al pubblico licenza per l’uso non esclusivo dell’invenzione.

2. Gli effetti della licenza
decorrono dalla notificazione al titolare dell’accettazione dell’offerta, anche
se non è accettato il compenso.

3. In quest’ultimo caso alla
determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede
un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno
delle parti, ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal
presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve
procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua
od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio
arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.

4. Il compenso può essere
modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello
originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire
manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

5. Il richiedente o titolare del
brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla
riduzione alla metà dei diritti annuali.

6. La riduzione è concessa
dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene
annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di
essa perdurano finché non è revocata.

Articolo 81

(Licenza volontaria sui principi
attivi mediata dal Ministro)

1. E’ consentito a soggetti terzi
che intendano produrre per l’esportazione principi attivi coperti da
certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19
ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti,
presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di
licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della
legislazione vigente in materia.

2. Le licenze di cui al comma 1
sono comunque valide unicamente per l’esportazione verso Paesi nei quali la
protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste,
è scaduta ovvero nei quali l’esportazione del principio attivo non costituisce
contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei
Paesi di destinazione.

3. La licenza cessa di avere
effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

SEZIONE V

I modelli di utilità

Articolo 82

(Oggetto del brevetto)

1. Possono costituire oggetto di
brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare
efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di
esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli
consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o
combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine
nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per
modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché
utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Articolo 83

(Il diritto alla brevettazione)

1. Il diritto al brevetto spetta
all’autore del nuovo modello di utilità e ai suoi aventi causa.

Articolo 84

(Brevettazione alternativa)

1. È consentito a chi chiede il
brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di
presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da
valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

2. Se la domanda ha per oggetto
un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio italiano brevetti e
marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda
stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

3. Se la domanda di brevetto per
modello di utilità contiene anche un’invenzione o viceversa, è applicabile
l’articolo 161.

Articolo 85

(Durata ed effetti della
brevettazione)

1. Il brevetto per modello di
utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

2. I diritti conferiti e la
decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all’articolo
53.

Articolo 86

(Rinvio)

1. Le disposizioni della Sezione
IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto
anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili.

2. In particolare sono estese ai
brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei
dipendenti e licenze obbligatorie.

SEZIONE VI

Topografie dei prodotti a
semiconduttori

Articolo 87

(Oggetto della tutela)

1. E’ prodotto a semiconduttori
ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di
materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati
composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo
uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere,
esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2. La topografia di un prodotto a
semiconduttori è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema
tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna
immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a
semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Articolo 88

(Requisiti della tutela)

1. Possono costituire oggetto di
diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo
del loro autore che non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei
prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di
diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi
comuni o familiari, purché nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma
1.

Articolo 89

(Diritto alla tutela)

1. I diritti esclusivi sulle
topografie dei prodotti a semiconduttori che presentano i requisiti di
proteggibilità spettano all’autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga
creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica
l’articolo 64.

3. Qualora la topografia venga creata
nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto diverso da un contratto di
lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga
diversamente, al committente la topografia.

Articolo 90

(Contenuto dei diritti)

1. I diritti esclusivi sulle
topografie dei prodotti a semiconduttori consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o
forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente,
ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione, ovvero importare
una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. Lo sfruttamento commerciale è
costituito dalla vendita, l’affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di
distribuzione commerciale o l’offerta per tali scopi.

Articolo 91

(Limitazione dei diritti
esclusivi)

1. La tutela concessa alle
topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi,
sistemi, tecniche o informazioni codificate,
incorporati nelle topografie stesse.

2. I diritti esclusivi di cui
all’articolo 90 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato,
in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della
topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse
nella topografia stessa.

3. I diritti esclusivi non
possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla
base di un’analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 2, qualora
tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità.

Articolo 92

(Registrazione)

1. La topografia dei prodotti a
semiconduttori è proteggibile a condizione che:

a) ne sia richiesta la
registrazione in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di
precedente sfruttamento commerciale ovunque nel mondo, ne sia richiesta la
registrazione entro il termine di due anni dalla data di tale primo
sfruttamento, purché tale data sia precisata in apposita dichiarazione scritta.
A tali effetti lo sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in
condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore
distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga
secondo le condizioni di riservatezza imposte dall’adozione di misure ritenute
necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e
che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico;

b) al momento del primo
sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario
della topografia sia cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero,
sia rispondente ai requisiti indicati nell’articolo 3 del Capo I.

2. Il diritto di richiedere la
registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della
prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato
oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo
stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si intende quello
non comprensivo dello sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le
indicazioni contenute nel comma 1, lettera a).

Articolo 93

(Decorrenza e durata della
tutela)

1. I diritti esclusivi di cui
all’articolo 90 sorgono alla prima, in ordine di tempo, delle date seguenti:

a) la data del primo sfruttamento
commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;

b) la data in cui è stata
presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

2. I diritti esclusivi di cui al
comma 1 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle
seguenti date:

a) la fine dell’anno civile in
cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una
qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell’anno civile in
cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

3. Agli effetti del presente
articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamento
in condizioni di riservatezza secondo le indicazioni contenute nell’articolo
92, comma 1, lettera a).

Articolo 94

(Menzione di riserva)

1. La topografia, il prodotto a
semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita
da:

a) il segno T racchiuso da un
cerchio;

b) la data in cui per la prima
volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;

c) il nome, la denominazione o la
sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l’avvenuta
registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla
topografia, o l’intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due
anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

3. La menzione non può essere
riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata
presentata entro i due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale
ovunque nel mondo o sia stata rifiutata definitivamente.

Articolo 95

(Contraffazione)

1. Costituisce atto di
contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei
prodotti a semiconduttori l’esercizio, senza il consenso del titolare,delle
seguenti attività, anche per interposta persona:

a) la riproduzione in qualsiasi
modo e con qualsiasi mezzo della topografia;

b) la fissazione con qualsiasi
mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;

c) l’utilizzazione,
l’importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la
commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è
fissata la topografia.

2. Non costituiscono atti di
contraffazione l’importazione, la distribuzione, la commercializzazione o
l’utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza
sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l’esistenza dei diritti
esclusivi di cui all’articolo 90.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2
è consentita la prosecuzione dell’attività intrapresa, nei limiti dei contratti
già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha
diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in
cui abbia adeguatamente avvisato l’acquirente in buona fede che la topografia è
stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la
determinazione e le modalità di pagamento dell’equo corrispettivo ragguagliato
al prezzo di mercato, si applicano le disposizioni previste alla Sezione IV per
la licenza di diritto.

Articolo 96

(Risarcimento del danno ed equo
compenso)

1. Chiunque, dopo la
registrazione della topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la
domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui
all’articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni
del Capo III.

2. Se gli atti di cui al comma 1
avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a
semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il
responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della
topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle
lettere a) e b) dell’articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento
commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il
titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l’autore
della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per
continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell’uso fatto prima che essa
fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di
rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla
Sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle
modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

4. Chi ha acquistato un prodotto
a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che
il prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo
sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo
avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a
semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L’avente
causa dell’acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed
obblighi.

5. Agli effetti del presente
articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello
sfruttamento in condizione di riservatezza secondo le indicazioni di cui
all’articolo 92, comma 1.

Articolo 97

(Nullità della registrazione)

1. La domanda diretta ad ottenere
la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può
essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è
omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti
requisiti:

a) i requisiti di proteggibilità
di cui all’articolo 88;

b) proprietario della topografia
non sia alcuno dei soggetti indicati all’articolo 92, comma 1, lettere b);

c) non sia stata chiesta la
registrazione in Italia entro il termine all’uopo previsto all’articolo 92,
comma 1, lettera a) e, qualora trattisi di topografie il cui sfruttamento
commerciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la
registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;

d) non sia stata precisata la
data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;

e) la domanda di registrazione
non presenta i requisiti richiesti.

SEZIONE VII

Informazioni segrete

Articolo 98

(Oggetto della tutela)

1. Costituiscono oggetto di
tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al
legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che
non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei
loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;

b) abbiano valore economico in
quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte
delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto
di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata
l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici
o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

Articolo 99

(Tutela)

1. Salva la disciplina della
concorrenza sleale è vietato rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare
le informazioni e le esperienze aziendali di
cui all’articolo 98.

SEZIONE VIII

Nuove varietà vegetali

Articolo 100

(Oggetto del diritto)

1. Può costituire oggetto del
diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico
del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle
condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore può essere:

a) definito in base ai caratteri
risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme
vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c) considerato come un’entità
rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

Articolo 101

(Costitutore)

1. Ai fini del presente codice si
intende per costitutore:

a) la persona che ha creato o che
ha scoperto e messo a punto una varietà;

b) la persona che è il datore di
lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

c) l’avente diritto o avente
causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

Articolo 102

(Requisiti)

1. Il diritto di costitutore è
conferito quando la varietà è nuova, distinta, omogenea e stabile.

Articolo 103

(Novità)

1. La varietà si reputa nuova
quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della
varietà, non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o
con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:

a) sul territorio italiano da
oltre un anno dalla data di deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da
oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

Articolo 104

(Distinzione)

1. La varietà si reputa distinta
quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza,
alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

2. In particolare un’altra
varietà si reputa notoriamente conosciuta quando:

a) per essa è stata depositata,
in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore
o l’iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come
effetto il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione nel registro
ufficiale delle varietà;

b) è presente in collezioni
pubbliche.

Articolo 105

(Omogeneità)

1. La varietà si reputa omogenea
quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai
fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza
delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua
moltiplicazione vegetativa.

Articolo 106

(Stabilità)

1. La varietà si reputa stabile
quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono
invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso
di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni
ciclo.

Articolo 107

(Contenuto del diritto del
costitutore)

1. E’ richiesta l’autorizzazione
del costitutore per i seguenti atti compiuti in relazione al materiale di
riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta:

a) produzione o riproduzione;

b) condizionamento a scopo di
riproduzione o moltiplicazione;

c) offerta in vendita, vendita o
qualsiasi altra forma di commercializzazione;

d) esportazione o importazione;

e) detenzione per uno degli scopi
sopra elencati.

2. L’autorizzazione del
costitutore è richiesta per gli atti menzionati al comma 1 compiuti in
relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante,
ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o
di moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore non abbia
potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto
materiale di riproduzione o di moltiplicazione. L’utilizzazione si presume non
autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e
2 si applicano anche:

a) alle varietà essenzialmente
derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà
essenzialmente derivata;

b) alle varietà che non si
distinguono nettamente dalla varietà protetta conformemente al requisito della
distinzione;

c) alle varietà la cui produzione
necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera
a), si considera che una varietà è essenzialmente derivata da un’altra varietà,
definita varietà iniziale, quando:

a) deriva prevalentemente dalla
varietà iniziale, o da una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata
dalla varietà iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali
che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà
iniziale;

b) si distingue nettamente dalla
varietà iniziale e, salvo per quanto concerne le differenze generate dalla
derivazione, risulta conforme alla varietà iniziale nell’espressione dei
caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei
genotipi della varietà iniziale.

5. Le varietà essenzialmente
derivate possono essere ottenute, tra l’altro, mediante selezione di un mutante
naturale o indotto o da una variante somaclonale, mediante selezione di una
variante individuale fra piante della varietà iniziale, mediante retroincroci o
mediante trasformazione attraverso l’ingegneria genetica.

6. Durante il periodo compreso
tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il
costitutore ha diritto ad una equa remunerazione da parte di colui che, nel
periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto,
richiedono l’autorizzazione del costitutore.

Articolo 108

(Limitazioni del diritto del
costitutore)

1. Il diritto di costitutore non
si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti
compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre
varietà, nonché, ove non siano applicabili le disposizioni dell’articolo 107,
comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti
rispetto a tali altre varietà.

2. Fermo quanto disposto
dall’articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in
vista della certificazione, di materiale proveniente da varietà oggetto di
privativa per nuova varietà vegetale, è tenuto a darne preventiva comunicazione
al titolare del diritto.

Articolo 109

(Durata della protezione.)

1. Il diritto di costitutore,
concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della
sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent’anni dalla
sua concessione.

2. Gli effetti della privativa
decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è
resa accessibile al pubblico.

3. Nei confronti delle persone
alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata
a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di
tale notifica.

Articolo 110

(Diritto morale)

1. Il diritto di essere
considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere
dall’autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge, e dai discendenti fino al
secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli
altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti
fino al quarto grado incluso.

Articolo 111

(Diritti patrimoniali)

1. I diritti nascenti dalla
costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne
riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varietà
vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di
impiego, si applica l’articolo 64.

Articolo 112

(Nullità del diritto)

1. Il diritto di costitutore è
nullo se è accertato che:

a) le condizioni fissate dalle
norme sulla novità e sulla distinzione non erano effettivamente soddisfatte al
momento del conferimento del diritto di costitutore;

b) le condizioni fissate dalle
norme sulla omogeneità e sulla stabilità non sono state effettivamente
soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il
diritto di costitutore è stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni
o documenti forniti dal costitutore;

c) il diritto di costitutore è
stato conferito a chi non aveva diritto, e l’avente diritto non si sia valso
delle facoltà accordategli dall’articolo 118.

Articolo 113

(Decadenza del diritto.)

1. Il diritto di costitutore
decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneità e alla
stabilità non sono più effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se
il costitutore, previa messa in mora da parte dell’Amministrazione competente:

a) non presenta, entro il termine
di trenta giorni le informazioni, i documenti
o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietà;

b) non ha pagato i diritti dovuti
per il mantenimento del proprio diritto;

c) non propone, in caso di
cancellazione della denominazione della varietà successivamente al conferimento
del diritto, un’altra denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2,
lettere a) e c), la decadenza è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi,
su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Articolo 114

(Denominazione della varietà)

1. La varietà deve essere
designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione
generica.

2. La denominazione deve permettere
di identificare la varietà. Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno
che non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà. Essa
non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare confusione quanto
alle sue caratteristiche, al valore o alla identità della varietà o alla
identità del costitutore. In particolare, essa deve essere diversa da ogni
altra denominazione che designi, sul territorio di uno Stato aderente
all’Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), una varietà
preesistente, della stessa specie vegetale o di una specie simile, a meno che
quest’altra varietà non esista più e la sua denominazione non abbia assunto
alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti
anteriormente da terzi non sono pregiudicati.

4. La denominazione deve essere
uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all’Unione per la
protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.

5. La denominazione depositata
che risponde ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.

6. La denominazione depositata e
registrata, nonché le relative variazioni sono comunicate alle autorità
competenti degli Stati aderenti all’UPOV.

7. La denominazione registrata
deve essere utilizzata per la varietà anche dopo l’estinzione del diritto di
costitutore, nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale utilizzazione.

8. E’ consentito associare alla
denominazione varietale un marchio d’impresa, un nome commerciale o una simile
indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso,
facilmente riconoscibile.

Articolo 115

(Licenze obbligatorie ed
espropriazione)

1. Il diritto di costitutore può
formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di
interesse pubblico.

2. Alle licenze obbligatorie per
mancata attuazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
contenute in questa Sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui
alla Sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e
delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. La mancanza, la sospensione o
la riduzione dell’attuazione prevista all’articolo 70 si verifica quando il
titolare del diritto di costitutore o il suo avente causa, direttamente o a
mezzo di più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel
territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della
varietà vegetale protetta in misura adeguata alle esigenze dell’economia
nazionale.

4. Con le stesse modalità
previste al comma 2, possono altresì, indipendentemente dalla attuazione
dell’oggetto del diritto di costitutore, essere concesse, in qualunque momento,
mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze
obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di nuove varietà
vegetali protette che possono servire all’alimentazione umana o del bestiame,
nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

5. Le licenze previste ai commi
1, 2, 3 e 4 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche
agricole e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la
concessione delle licenze.

6. Il decreto di concessione
della licenza può prevedere l’obbligo per il titolare del diritto di mettere a
disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di
moltiplicazione necessario.

7. L’espropriazione ha luogo, per
le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e
forestali.

Articolo 116

(Rinvio)

1. Sono applicabili alle nuove
varietà vegetali le disposizioni della sezione IV in quanto non contrastino con
le disposizioni della presente sezione.

CAPO III

Tutela giurisdizionale dei
diritti di proprietà industriale

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Articolo 117

(Validità ed appartenenza)

1. La registrazione e la
brevettazione non pregiudicano l’esercizio delle azioni circa la validità e
l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale.

Articolo 118

(Rivendica)

1. Chiunque ne abbia diritto ai
sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure
una domanda di brevetto.

2. Qualora con sentenza passata
in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione oppure al brevetto
spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda, questi può,
se il titolo di proprietà industriale non è stato ancora rilasciato ed entro
tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:

a) assumere a proprio nome la
domanda di brevetto o la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli
effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda
di brevetto oppure di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il
contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un
oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data
di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di
avere effetti; depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di
registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il marchio contenuto in essa
sia sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla data di
deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere
effetti;

c) ottenere il rigetto della
domanda.

3. Se il brevetto è stato
rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa
dall’avente diritto, questi può in alternativa:

a) ottenere con sentenza il
trasferimento a suo nome del brevetto oppure dell’attestato di registrazione a
far data dal momento del deposito;

b) far valere la nullità del
brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni
dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per
modello di utilità, per una nuova varietà vegetale, oppure dalla pubblicazione
della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a
semiconduttori, senza che l’avente diritto si sia valso di una delle facoltà di
cui al comma 3, la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia
interesse.

5. La norma del comma 4 non si
applica alle registrazioni di marchio e di disegni e modelli.

6. Salva l’applicazione di ogni
altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione
dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente
diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di
registrazione.

Articolo 119

(Paternità)

1. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o
dell’autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche
previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Avanti l’Ufficio
italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del
diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta od
errata può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una
dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora
l’istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o
della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest’ultimo.

3. Se un terzo presenta
all’Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla
quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto
a designarlo come inventore o come autore l’Ufficio lo annota sul registro e ne
dà notizia nel Bollettino Ufficiale.

Articolo 120

(Giurisdizione e competenza)

1. Le azioni in materia di
proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si
propongono avanti l’Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la
cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l’azione di nullità è
proposta quando il titolo non è stato ancora concesso la sentenza può essere
pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto
sulla domanda esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data
anteriore.

2. Le azioni previste al comma 1
si propongono davanti all’Autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha
la residenza o il domicilio e, se questI sono sconosciuti, del luogo in cui il
convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto
non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni
sono proposte davanti all’Autorità giudiziaria del luogo in cui l’attore ha la
residenza o il domicilio. Qualora né l’attore, né il convenuto abbiano nel
territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l’Autorità
giudiziaria di Roma.

3. L’indicazione di domicilio
effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel
registro vale come elezione di domicilio esclusivo ai fini della determinazione
della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad
autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto
può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da
annotarsi sul registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di
diritti di proprietà industriale appartiene ai Tribunali espressamente indicati
a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per Tribunali dei marchi e dei
disegni e modelli comunitari ai sensi dell’articolo 91 del regolamento CE n.
40/94 e dell’articolo 80 del regolamento CE n. 2002/6 si intendono quelli di
cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che
si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche
dinanzi all’Autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui
circoscrizione i fatti sono stati commessi.

Articolo 121

(Ripartizione dell’onere della
prova)

1. L’onere di provare la nullità
o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi
impugna il titolo. Salvo il disposto dell’articolo 67 l’onere di provare la
contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per
non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni
semplici.

2. Qualora una parte abbia
fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o informazioni detenuti
dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice
ne disponga l’esibizione oppure che richieda le informazioni
alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli
elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei
diritti di proprietà industriale.

3. Il giudice, nell’assumere i
provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle
informazioni riservate, sentita la
controparte.

4. Il giudice desume argomenti di
prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al
presente codice il consulente tecnico d’ufficio può ricevere i documenti
inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa
rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un
consulente.

Articolo 122

(Legittimazione all’azione di
nullità e di decadenza)

1. Fatto salvo il disposto
dell’articolo 188, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere
esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico
ministero. In deroga all’articolo 70 del codice di procedura civile
l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.

2. L’azione diretta ad ottenere
la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti
anteriori, oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo
di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome
oppure al ritratto, oppure perché la registrazione del marchio è stata
effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal
titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall’avente diritto.

3. L’azione diretta ad ottenere
la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei
diritti anteriori di cui all’articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure
perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure
perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli
elementi elencati nell’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale – testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che
rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere
rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal
suo avente causa o dall’avente diritto oppure da chi abbia interesse
all’utilizzazione.

4. L’azione di decadenza o di
nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio
di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto.

5. Le sentenze che dichiarano la
nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel
registro a cura dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Una copia dell’atto
introduttivo di ogni giudizio civile in materia di diritti di proprietà
industriale deve essere comunicata all’Ufficio italiano brevetti e marchi a
cura di chi promuove il giudizio.

7. Ove alla comunicazione
anzidetta non si sia provveduto, l’Autorità giudiziaria, in qualunque grado del
giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga
effettuata.

8. Il cancelliere deve
trasmettere all’Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in
materia di diritti di proprietà industriale.

Articolo 123

(Efficacia erga omnes)

1. Le decadenze o le nullità
anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei
confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

Articolo 124

(Sanzioni civili)

1. Con la sentenza che accerta la
violazione di un diritto di proprietà industriale può essere disposta
l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto
costituisce violazione del diritto.

2. Pronunciando l’inibitoria il
giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del
provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la
violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione. Non può essere ordinata
la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio
all’economia nazionale. Nel caso della violazione di diritti di marchio la
distruzione concerne il marchio ma può comprendere le confezioni e, quando
l’Autorità giudiziaria lo ritenga opportuno , anche i prodotti o i materiali
inerenti alla prestazione dei servizi se ciò sia necessario per eliminare gli
effetti della violazione del diritto.

4. Con la sentenza che accerta la
violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli
oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto, e i mezzi
specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo
tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso fermo
restando il diritto al risarcimento del danno.

5. E’ altresì in facoltà del
giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione
di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà
industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a
spese dell’autore della violazione, fino all’estinzione del titolo, degli
oggetti e dei mezzi di produzione. In quest’ultimo caso, il titolare del
diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli
siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà
stabilito dal giudice dell’esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti
violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la
rimozione o la distruzione né può esserne interdetto l’uso quando appartengono
a chi ne fa uso personale o domestico.

7. Sulle contestazioni che
sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con
ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni
sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Articolo 125

(Risarcimento del danno)

1. Il risarcimento dovuto al
danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e
1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo
conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che
l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza
dal titolare del diritto.

2. La sentenza che provvede sul
risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una
somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne
derivano.

Articolo 126

(Pubblicazione della sentenza)

1. L’autorità giudiziaria può
ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprietà industriale, sia pubblicata, integralmente o in sunto o
nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o
più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

Articolo 127

(Sanzioni penali e
amministrative)

1. Salva l’applicazione degli
articoli 473, 474 e 517 del codice penale chiunque fabbrica, vende, espone,
adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo
di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è
punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.

2. Chiunque appone, su un
oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far
credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure
topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato
registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46
euro.

3. Salvo che il fatto costituisca
reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche
quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato,
dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio, oppure sopprima il marchio
del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a
fini commerciali.

Articolo 128

(Descrizione)

1. Il titolare di un diritto
industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti
costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla
produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata
violazione e la sua entità.

2. L’istanza si propone con
ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per
il giudizio di merito, ai sensi dell’articolo 120.

3. Il Presidente della sezione
specializzata fissa con decreto l’udienza di comparizione e stabilisce il
termine perentorio per la notificazione del decreto.

4. Lo stesso giudice, sentite le
parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni,
provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, indica le
misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni
riservate e autorizza l’eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui
al comma 1. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l’attuazione del provvedimento, provvede sull’istanza con decreto, motivato, in
deroga a quanto previsto al comma 3.

5. L’ordinanza di accoglimento,
ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve
fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l’inizio del
giudizio di merito.

6. Il provvedimento perde di
efficacia se non è eseguito nel termine di cui all’articolo 675 del codice di
procedura civile.

7. Si applica anche alla
descrizione il disposto dell’articolo 669-undicies del codice di procedura
civile.

Articolo 129

(Sequestro)

1. Il titolare di un diritto di
proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli
oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla
produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata
violazione. Sono adottate in quest’ultimo caso le misure idonee a garantire la
tutela delle informazioni riservate.

2. Il procedimento di sequestro è
disciplinato dalle norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.

3. Salve le esigenze della
giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli
oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà
industriale, finché figurino nel recinto di un’esposizione, ufficiale o
ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in
transito da o per la medesima.

Articolo 130

(Disposizioni comuni)

1. La descrizione e il sequestro
vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove
occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra natura.

2. Gli interessati possono essere
autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e
ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

3. Decorso il termine
dell’articolo 675 del codice di procedura civile possono essere completate le
operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne
iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere
al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel
corso del procedimento di merito.

4. La descrizione e il sequestro
possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel
ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o
messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti
provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

5. Il verbale delle operazioni di
sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere
notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o
sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.

Articolo 131

(Inibitoria)

1. Il titolare di un diritto di
proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell’uso di quanto costituisce violazione del
diritto secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l’inibitoria il
giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del
provvedimento.

Articolo 132

(Anticipazione della tutela
cautelare)

1. I provvedimenti di cui agli
articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi anche in corso di brevettazione
o di registrazione purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico
oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

Articolo 133

(Tutela cautelare dei nomi a
dominio)

1. L’Autorità giudiziaria può
disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso del nome a dominio
aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio,
subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da
parte del beneficiario del provvedimento.

Articolo 134

(Norme di procedura)

1. Nei procedimenti giudiziari in
materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle
sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio
dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti
all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui
cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza
delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di
connessione anche impropria si applicano le norme dei Capi I e IV del Titolo II
e quelle del Titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per
quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l’applicabilità
dell’articolo 121, comma 5.

2. Negli arbitrati sulle materie
di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del Titolo V del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

3. Tutte le controversie nelle
materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64
e 65 e dagli articoli 98 e 99 sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate previste dall’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
come integrato dall’articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni
specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione
dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.

Articolo 135

(Commissione dei ricorsi)

1. Contro i provvedimenti
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o
parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che
impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal
presente codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione
dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi,
istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di
grado non inferiore a quello di consigliere d’appello, sentito il Consiglio
superiore della magistratura o tra i professori di materie giuridiche delle
università o degli istituti superiori dello Stato.

3. La Commissione si articola in
due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il
presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati
con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica due anni.
L’incarico è rinnovabile.

4. Alla Commissione possono
essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle
Università e degli Istituti superiori e tra i Consulenti in proprietà
industriale iscritti all’Ordine aventi una comprovata esperienza come Consulenti
tecnici d’ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I
tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la
Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in
attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di
funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

6.- La Commissione dei ricorsi è
assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso
decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti
della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell’Ufficio italiano
brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente
normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha
funzione consultiva del Ministero delle attività produttive nella materia della
proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del
Ministero delle attività produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva
non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri
aventi voto deliberativo.

8. I compensi per i componenti la
Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici
aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 136

(Procedura avanti la Commissione
dei Ricorsi)

1. Il ricorso deve essere
notificato tanto all’Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai
controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce entro il termine di
sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
comunicazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia
richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o
di regolamento, salvo l’obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli
altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il
ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provvedimento
impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente
intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di
trenta giorni dall’ultima notifica, presso gli uffici di cui all’art. 147 o
inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della
Commissione dei Ricorsi, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Insieme al ricorso, deve
presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002, n. 115.

3. All’originale del ricorso
devono essere unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti della
Commissione e le controparti, salva, tuttavia, la facoltà del Presidente della
Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

4. La mancata produzione della
copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso
non implica decadenza. L’Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre,
mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della
Commissione, l’eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti
in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che
l’ufficio ritiene utili al giudizio.

5. Il Presidente della Commissione
assegna il ricorso alla sezione competente. Il Presidente o il Presidente
aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si
tratti di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori
aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.

6. Il Presidente, o il relatore
da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni,
per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il
deposito dei relativi documenti.

7. Scaduti i termini di cui al
comma 6, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni,
stabilendo le modalità della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da
lui delegato, durante il corso dell’istruttoria, può sentire le parti per eventuali
chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo
l’espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi
alla Commissione.

8. Le sezioni della Commissione,
quando decidono sui ricorsi, giudicano con l’intervento di un Presidente e di
due membri aventi voto deliberativo.

9. La Commissione ha facoltà di
chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.

10. Il ricorrente, o il suo
mandatario se vi sia, che ne faccia domanda in tempo utile e comunque almeno
due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre
oralmente le sue ragioni. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente o
può farsi assistere da un legale ed anche da un tecnico. L’Ufficio può costituirsi
in giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario. Aperta
la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i
loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri
della Commissione, il direttore dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o il
funzionario dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce
le notizie ed i documenti richiesti.

11. Ogni interessato, prima della
chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie
esplicative. Se, durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla
decisione essi devono essere contestati alle parti.

12. La Commissione ha sempre
facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresì
facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche
della discussione, ad altra seduta.

13. La Commissione decide dopo
che le parti si sono allontanate.

14. La Commissione dei ricorsi,
ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza;
se riconosce che il ricorso è infondato, lo
rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l’atto in tutto o in
parte.

15. Il relatore, od un altro
membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i
motivi della decisione.

16. La sentenza è notificata, per
raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione,
all’interessato od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della
Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel
detto bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la
pubblicazione non possa recare pregiudizio.

17. Se il ricorrente, allegando
un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto
impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
chiede l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze,
più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia sull’istanza con ordinanza
emessa in Camera di Consiglio. Prima della trattazione della domanda cautelare,
in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la
dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, il ricorrente può,
contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle
controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla
sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie.
Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di
contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui
l’istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di Consiglio utile. In sede
di decisione della domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la
completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti,
sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a
norma dei precedenti commi.

18. La domanda di revoca o
modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda
cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti
sopravvenuti.

19. Nel caso in cui
l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari
concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con
istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei
ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi
esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all’art. 27, I comma, n. 4) del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni, e dispone l’esecuzione dell’ordinanza cautelare indicandone le
modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

Articolo 137

(Esecuzione forzata e sequestro
dei titoli di proprietà industriale)

1. I diritti patrimoniali di
proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.

2. All’esecuzione si applicano le
norme stabilite dal codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni
mobili.

3. Il pignoramento del titolo di
proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di
ufficiale giudiziario. L’atto deve contenere:

a) la dichiarazione di
pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli
elementi atti ad identificarlo;

b) la data del titolo e della sua
spedizione in forma esecutiva;

c) la somma per cui si procede
all’esecuzione;

d) il cognome, nome e domicilio,
o residenza, del creditore e del debitore;

e) il cognome e nome
dell’ufficiale giudiziario.

4. Il debitore, dalla data della
notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di
proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I
frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione
d’uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della
vendita, ai fini della successiva attribuzione.

5. Si osservano, nei riguardi
della notificazione dell’atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di
procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l’atto
di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello
Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso
l’Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest’ultimo caso, copia dell’atto è
affissa nell’Albo dell’Ufficio ed inserita nel Bollettino Ufficiale.

6. L’atto di pignoramento del
diritto di proprietà industriale deve essere trascritto, a pena di inefficacia,
entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell’atto di
pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finché il pignoramento
stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti valgono come
opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore
procedente.

7. La vendita e l’aggiudicazione
dei diritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti
norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le
disposizioni particolari del presente codice.

8. La vendita del diritto di
proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni
dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita,
dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la
vendita e l’aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le
forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per
l’annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di
procedura civile. All’uopo il giudice può stabilire che l’annunzio sia affisso
nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell’Ufficio italiano
brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprietà
industriale.

9. Il verbale di aggiudicazione
deve contenere gli estremi del diritto di proprietà industriale giuste le
risultanze dei relativi titoli.

10. Il creditore istante,
nell’esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve notificare
almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di
garanzia, trascritti, l’atto di pignoramento e il decreto di fissazione del
giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella
cancelleria dell’autorità giudiziaria competente, le loro domande di
collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla
vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

11. Trascorso il termine di
quindici giorni, previsto nel comma 8, il giudice, su istanza di una delle
parti, fissa l’udienza nella quale proporrà lo stato di graduazione e di
ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il
giudice, nell’udienza, accertata l’osservanza delle disposizioni del comma 8,
ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato dei
frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale
ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di
procedura civile per l’esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o
condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile.

12. L’aggiudicatario del diritto
di proprietà industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le
trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando,
presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di
aggiudicazione e attestato del cancelliere dell’avvenuto versamento del prezzo
di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.

13. I diritti di proprietà
industriale, ancorché in corso di concessione o di registrazione, possono
essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le
disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo
ed altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.

14. Le controversie in materia di
esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà industriale si
propongono davanti all’autorità giudiziaria dello Stato competente a norma
dell’articolo 120.

Articolo 138

(Trascrizione)

1. Debbono essere resi pubblici
mediante trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo
oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli
di proprietà industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo
oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti
personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia,
costituiti ai sensi dell’ articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di
società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle
lettere a) e b);

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione
in seguito a vendita forzata;

f) il verbale di sospensione
della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per
essere restituiti al debitore a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione
per causa di pubblica utilità;

h) le sentenze che dichiarano
l’esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non
siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità,
l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto
devono essere annotate in margine alla trascrizione dell’atto al quale si
riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad
ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della
trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della
domanda giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che
provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione
di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la
conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande
giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette
ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti
della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della
domanda giudiziale.

2. La trascrizione è soggetta al
pagamento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione,
il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di
domanda, allegando copia autentica dell’atto pubblico, ovvero l’originale o la
copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra
documentazione prevista dall’articolo 195.

4. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo,
alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

5. L’ordine delle trascrizioni è
determinato dall’ordine di presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze
che non inducano incertezza assoluta sull’atto che si intende trascrivere o sul
titolo di proprietà industriale a cui l’atto si riferisce, non comportano l’
invalidità della trascrizione.

Articolo 139

(Effetti della trascrizione)

1. Gli atti e le sentenze, tranne
i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l)
dell’articolo 138 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai
terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti
sul titolo di proprietà industriale.

2. Nel conflitto di più
acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare,
è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di
pignoramento, finché dura la sua efficacia , sospende gli effetti delle
trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di
tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di
aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione
stessa.

4. I testamenti e gli atti che
provano l’avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono
trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli
atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti
inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati
trascritti nel registro italiano dei brevetti europei.

Articolo 140

(Diritti di garanzia)

1. I diritti di garanzia sui
titoli di proprietà industriale devono essere costituiti per crediti di denaro.

2. Nel concorso di più diritti di
garanzia, il grado è determinato dall’ordine delle trascrizioni.

3. La cancellazione delle
trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione
dell’atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero
quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero
in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a seguito di
esecuzione forzata.

4. Per la cancellazione è dovuto
lo stesso diritto prescritto per la trascrizione.

Articolo 141

(Espropriazione)

1. Con esclusione dei diritti sui
marchi, i diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di registrazione
o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell’interesse della
difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

2. L’espropriazione può essere
limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni
in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.

3. Con l’espropriazione
anzidetta, quando sia effettuata nell’interesse della difesa militare del Paese
e riguardi titoli di proprietà industriale di titolari italiani, è trasferito
all’amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di
proprietà industriale all’estero.

Articolo 142

(Decreto di espropriazione)

1. L’espropriazione viene
disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell’economia e finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento
interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei
ricorsi.

2. Il decreto di espropriazione
nell’interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima
della stampa dell’attestato di brevettazione o di registrazione, può contenere
l’obbligo e stabilire la durata del segreto sull’oggetto del titolo di
proprietà industriale.

3. La violazione del segreto è
punita ai sensi dell’articolo 262 del codice penale.

4. Nel decreto di espropriazione
è fissata l’indennità spettante al titolare del diritto di proprietà
industriale, determinata sulla base del valore di mercato dell’invenzione,
sentita la Commissione dei ricorsi.

5. Contro i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso il ricorso al Tribunale
amministrativo regionale competente per territorio il quale provvede con
giurisdizione esclusiva e con applicazione del rito speciale di cui
all’articolo 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Articolo 143

(Indennità di espropriazione)

1. Ove il titolare del diritto
espropriato non accetti l’indennità fissata ai sensi dell’articolo 142, ed in
mancanza di accordo fra il titolare e l’amministrazione procedente, l’indennità
è determinata da un collegio di arbitratori.

2. All’inventore o all’autore, il
quale provi di avere perduto il diritto di priorità all’estero per il ritardo
della decisione negativa del Ministero in merito all’espropriazione, è concesso
un equo indennizzo, osservate le norme relative all’indennità di
espropriazione.

3. I decreti di espropriazione
devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprietà industriale a cura
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

SEZIONE II

Misure contro la pirateria

Articolo 144

(Atti di pirateria)

1. Agli effetti delle norme
contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le
usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente
in modo sistematico.

Articolo 145

(Comitato Nazionale Anti
contraffazione)

1. Presso il Ministero delle
attività produttive è costituito il Comitato nazionale anticontraffazione con
funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di
proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai
disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad
contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le
pratiche commerciali sleali.

2. Le modalità di composizione e
di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali,
dell’interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali in modo da
garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

3. Il funzionamento del Comitato
di cui al comma 1 non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 146

(Interventi contro la pirateria)

1. Qualora ne abbia notizia, il
Ministero delle attività produttive segnala alla procura della repubblica,
competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di
pirateria.

2. Fatta salva la repressione dei
reati e l’applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia,
di competenza dell’Autorità doganale, il Ministero delle attività produttive,
per il tramite del Prefetto della provincia interessata, e i sindaci,
limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d’ufficio, il
sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa
autorizzazione dell’autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua
distruzione, a spese del contravventore. E’ fatta salva la facoltà di
conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.

3. Competente ad autorizzare la
distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all’articolo
120, nel cui territorio è compiuto l’atto di pirateria, su richiesta
dell’amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.

4. L’opposizione avverso il
provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui
agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del
provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

CAPO IV

Acquisto e mantenimento dei
diritti di proprietà industriale e relative procedure

SEZIONE I

DOMANDE IN GENERALE

Articolo 147

(Deposito delle domande e delle
istanze)

1. Tutte le domande, le istanze,
gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice
sono depositati, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere
di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici
determinati con decreto del Ministro delle attività produttive. Con decreto
dello stesso Ministro sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese
quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici
o enti anzidetti, all’atto del ricevimento rilasciano l’attestazione
dell’avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono
all’Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli
atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a
ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
l’osservanza del segreto d’ufficio.

3. Non possono, né direttamente,
né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o
divenire cessionari, gli impiegati addetti all’Ufficio italiano brevetti e
marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro
ufficio.

Articolo 148

(Ricevibilità ed integrazione
delle domande)

1. Le domande di brevetto e di
registrazione di cui all’articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il
richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi,
anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l’elenco dei
prodotti ovvero dei servizi. L’irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma
3, è dichiarata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un
diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi
dalla data della comunicazione se constata che:

a) alla domanda di invenzioni
industriali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere
assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un
disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della
descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il
numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati
identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varietà
vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un
esemplare delle fotografie in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e
disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non
è allegato un documento che ne consenta l’identificazione;

e) non sono consegnati i
documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di
cui all’articolo 226.

3. Se il richiedente ottempera
all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede
spontaneamente alla relativa integrazione, l’Ufficio riconosce quale data del
deposito, da valere a tutti gli effetti, la data di ricevimento della integrazione
richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera
all’invito dell’ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in
cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della
descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l’Ufficio
dichiara l’irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se il richiedente provvede
spontaneamente all’integrazione di cui al comma 2, l’Ufficio riconosce quale
data del deposito, da valere a tutti gli effetti, la data di ricevimento
dell’integrazione e ne dà comunicazione al richiedente.

5. Tutte le domande, le istanze
ed i ricorsi di cui all’articolo 147, con gli atti allegati, devono essere
redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall’italiana, deve
essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se la descrizione è presentata
in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve
essere depositata entro il termine fissato dall’Ufficio.

Articolo 149

(Deposito delle domande di
brevetto europeo)

1. Le domande di brevetto europeo
possono essere depositate presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni
dell’ articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell’applicazione di tali
disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e
delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali
disegni.

3. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi informa immediatamente l’Ufficio
europeo dei brevetti dell’avvenuto deposito della domanda.

Articolo 150

(Trasmissione della domanda di
brevetto europeo)

1. Le domande di brevetto europeo
il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della
difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per
motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell’Ufficio italiano
brevetti e marchi, all’Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine
possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di
brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell’articolo 77, paragrafo 5,
della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla
ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della
domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

3. Salvo che le disposizioni
della tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del
Paese non lo consentano, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, qualora non
siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità,
trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi
centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima allegando una
copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall’istante.

Articolo 151

(Deposito della domanda
internazionale)

1. Le persone fisiche e
giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia
possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni
presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio
ricevente ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda può essere
presentata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto
dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene
determinata a norma dell’articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti.

3. La domanda internazionale può
essere depositata anche presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nella sua
qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell’articolo 151 della Convenzione sul
brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260, e presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di
Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell’articolo 198,
commi 1 e 2.

Articolo 152

(Requisiti della domanda
internazionale)

1. La domanda internazionale deve
essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del
suo regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell’applicazione
dell’articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da una copia
della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli
eventuali disegni.

3. La domanda internazionale e
ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il
pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le
copie mancanti sono approntate dall’Ufficio italiano brevetti e marchi a spese
del richiedente.

Articolo 153

(Segretezza della domanda
internazionale)

1. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la
domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia
pervenuta all’ufficio designato la comunicazione di cui all’articolo 20 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 119 giugno 1970, ratificato
con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all’articolo 22 del
medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

2. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi può dare comunicazione di essere stato designato, rivelando unicamente
il nome del richiedente, il titolo dell’invenzione, la data del deposito e il
numero della domanda internazionale.

Articolo 154

(Trasmissione della domanda
internazionale)

1. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi trasmette all’Ufficio internazionale e all’amministrazione che viene
incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti
dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione
in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della
scadenza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della domanda
internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del
trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero
della difesa l’imposizione del vincolo del segreto, l’Ufficio ne dà
comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2, può essere chiesta la trasformazione della
domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di
quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si
intende ritirata.

Articolo 155

(Deposito di domande
internazionali di disegni e modelli)

1. Le persone fisiche e
giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione
in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei
disegni o modelli direttamente prezzo l’Ufficio internazionale oppure presso
l’Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
dell’accordo dell’Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli
industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge
24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato Accordo.

2. La domanda presso l’Ufficio
italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con
avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della
domanda è quella dell’articolo 6, comma 2, dell’Accordo.

4. La domanda internazionale deve
essere conforme alle disposizioni dell’Accordo e del relativo regolamento di
esecuzione oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall’Ufficio
internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari
predisposti dall’Ufficio internazionale.

Articolo 156

(Domanda di registrazione di
marchio)

1. La domanda di registrazione di
marchio deve contenere:

a) l’identificazione del
richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione
della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in
seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di
registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’accordo di
Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

c) la riproduzione del marchio;

d) l’elenco dei prodotti o dei
servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le
classi della classificazione di cui all’accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei
marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile
1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla
domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

Articolo 157

(Domanda di registrazione di
marchio collettivo)

1. Alla domanda di registrazione
per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all’articolo 156,
comma 1, anche copia dei regolamenti di cui all’articolo 11.

Articolo 158

(Divisione della domanda di
registrazione di marchio)

1. Ogni domanda deve aver per
oggetto un solo marchio.

2. Se la domanda riguarda più
marchi, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato,
assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà
di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto
dalla data della domanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione,
avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in
più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della
domanda iniziale, nei seguenti casi:

a) prima della decisione
dell’ufficio relativo alla registrazione del marchio;

b) durante ogni procedura di
opposizione alla decisione dell’ufficio di registrazione del marchio;

c) durante ogni procedura di
ricorso contro la decisione di registrare il marchio.

4. Le domande parziali conservano
la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del
diritto di priorità.

5. Il ricorso alla Commissione
dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’ufficio.

Articolo 159

(Domanda di rinnovazione di
marchio)

1. La domanda di rinnovazione di
marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

2. La domanda, accompagnata dal
versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici
mesi precedenti la scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la
domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese
di scadenza con l’applicazione di una soprattassa.

3. Quando vi sia mandatario, alla
domanda deve essere unito l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

4. Per i marchi registrati sulla
base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o
di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento CE n. 40/94 del
Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario e successive modifiche,
ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione
internazionale, presentata ai sensi dell’articolo 9-quinquies del protocollo
relativo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del
27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della
prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente
dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di
registrazione internazionale.

5. Se il marchio precedente
appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una
soltanto, nell’interesse di tutte.

6. Se la domanda di rinnovazione
o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi
per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata
soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

Articolo 160

(Domanda di brevetto per
invenzione e per modello di utilità)

1. La domanda deve contenere:

a) l’identificazione del
richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l’indicazione dell’invenzione
o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con
precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può
contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più
invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere
uniti:

a) la descrizione dell’invenzione
effettuata ai sensi dell’articolo 51;

b) i disegni dell’invenzione, ove
sia possibile;

c) la designazione
dell’inventore;

d) quando vi sia mandatario,
anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di
priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell’invenzione
o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione
tecnica, e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

Articolo 161

(Unicità dell’invenzione e
divisione della domanda)

1. Ogni domanda deve avere per
oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende più
invenzioni, l’Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l’interessato,
assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con
facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che
avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Il ricorso alla Commissione
dei ricorsi sospende il termine assegnato dall’Ufficio.

Articolo 162

(Procedimento microbiologico)

1. Una domanda di brevetto
riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale
procedimento sarà considerata descritta qualora:

a) una coltura del microrganismo
sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda
di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;

b) la domanda depositata contenga
le informazioni pertinenti di cui il
richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;

c) la domanda venga completata
con l’indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale
una coltura del microrganismo sia stata depositata, nonché con il numero e la
data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l’Ufficio italiano
brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito.

2. Si considerano centri
abilitati quelli riconosciuti ai fini dell’ottenimento di un brevetto europeo o
un’autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata
dall’Italia.

3. Le indicazioni di cui alla
lettera c) possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere
dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di questa indicazione
è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della
domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona
che, a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al
pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il
microrganismo è stato depositato.

4. La richiesta di cui al comma 3
dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere
completata dalle seguenti indicazioni:

a) il nome e l’indirizzo di chi
fa la richiesta;

b) l’impegno di chi presenta la
richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto
di non rendere accessibile la coltura a qualsiasi terzo;

c) l’impegno ad effettuare
l’utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato
nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in
cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia
definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi
possibilità di reintegrazione in forma specifica a favore del richiedente o del
titolare del brevetto.

5. L’esperto designato per
l’utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal
richiedente.

Articolo 163

(Domanda di certificato
complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari)

1. La domanda di certificato deve
essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi che ha rilasciato
il brevetto di base con riferimento alla autorizzazione di immissione in
commercio del prodotto.

2.- L’Ufficio italiano brevetti e
marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

a) nome e indirizzo del
richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell’invenzione;

d) numero o data
dell’autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto
la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data
della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

Articolo 164

(Domanda di privativa per varietà
vegetale)

1. La domanda di privativa per
varietà vegetale deve contenere:

a) l’identificazione del richiedente
ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l’indicazione in italiano ed
in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;

c) la denominazione proposta,
specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;

d) il nome e la nazionalità dell’autore
della varietà vegetale;

e) l’eventuale rivendicazione
della priorità;

f) l’elenco dei documenti
allegati.

2. Alla domanda devono essere
uniti:

a) la descrizione della varietà
vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni
relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico
dall’ufficio ricevente;

b) la riproduzione fotografica
della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;

c) ogni informazione
e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in
particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in
Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata
da una traduzione in lingua italiana dichiarata conforme dal richiedente o dal
suo mandatario;

d) la dichiarazione di cui
all’articolo 165;

e) i documenti comprovanti le
priorità eventualmente rivendicate;

f) quando vi sia mandatario,
l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

g) il documento comprovante il pagamento
della tassa di domanda, della tassa per la lettera d’incarico o per la relativa
autocertificazione.

3. I documenti indicati al comma
2, lettere b), d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non
oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati
al comma 2, lettere c) e g), possono essere presentate successivamente ma non
oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà.

4. La varietà è descritta in modo
da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e
quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano
da altre varietà similari conosciute.

5. Nella descrizione è indicata
anche la denominazione proposta dal costitutore.

6. Se trattasi di varietà
essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la
varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati
l’origine e la natura della modifica genetica.

Articolo 165

(Dichiarazione del costitutore.)

1. Il costitutore dichiara che:

a) la varietà di cui chiede la
protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi
dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;

b) ha ottenuto l’autorizzazione
dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la
produzione di quella richiesta;

c) s’impegna a fornire, a
richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e
forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi
stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della
varietà destinato a consentire l’esame della stessa;

d) è stata depositata per la
stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato
l’esito;

e) rinuncia al marchio d’impresa
eventualmente utilizzato qualora sia identico alla denominazione proposta per
la varietà.

Articolo 166

(Domanda di denominazione
varietale)

1. La denominazione proposta per
la nuova varietà:

a) deve essere conforme alle
linee guida del consiglio di amministrazione dell’ufficio comunitario delle
varietà vegetali;

b) non deve risultare contraria
alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;

c) non deve contenere nomi
geografici.

Articolo 167

(Domanda di registrazione di
disegni e modelli)

1. La domanda deve contenere:

a) l’identificazione del
richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l’indicazione del disegno o
modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle
caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere
uniti:

a) la riproduzione grafica del
disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui
fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei
prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente
due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o
modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo;

c) quando vi sia mandatario,
l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

d) in caso di rivendicazione di
priorità i documenti relativi.

Articolo 168

(Domanda di registrazione delle
topografie)

1. Ogni domanda deve avere per
oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi
una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia
esistente in detta data.

2. Alla domanda di registrazione
debbono essere allegati:

a) una documentazione che
consenta l’identificazione della topografia, in conformità alle prescrizioni
del regolamento;

b) una dichiarazione attestante
la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora
questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il
richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di
sfruttamento commerciale deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con
quest’ultimo;

c) quando vi sia un mandatario
l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

d) l’eventuale designazione
dell’autore o degli autori della topografia.

3. E’ consentita l’utilizzazione
di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.

Articolo 169

(Rivendicazione di priorità)

1. Quando si rivendichi la
priorità di un deposito ai sensi dell’articolo 4 si deve unire copia della
domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l’entità e
l’estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito
è avvenuto.

2. Se il deposito è stato
eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore
o avente causa del primo depositante.

3. Quando all’estero siano state
depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso
marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per
ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi
separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni
o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove
domande separate si applica l’articolo 158, commi 1, e 2.

4. Quando siano state depositate
separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione,
il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia
unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più
depositi e non si riscontri l’unità inventiva, alle nuove domande separate è
applicabile l’articolo 161.

5. Quando sia intervenuto il
decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su
prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio che hanno
figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale
protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di
registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della
presidenza dell’esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo
regolamento.

6. La brevettazione o la
registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità qualora entro
sei mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i
documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il
termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della
domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più
favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorità di un
deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga
comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga
annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorità
nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è
effettuata dopo il termine di dodici mesi dal deposito della prima domanda e se
il richiedente non ne ha diritto. Qualora la priorità sia rifiutata non se ne
fa menzione nella privativa.

Articolo 170

(Esame delle domande)

1. L’esame delle domande, delle
quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se può trovare
applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola,
figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7,
8, 9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b);
se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3;

b) per le invenzioni ed i modelli
di utilità che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli
articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validità fino a quando non sarà disciplinata
la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale a meno che la loro
assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed
allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

c) per i disegni e modelli che
l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31;

d) per le varietà vegetali, i
requisiti di validità previsti nella sezione VIII del Capo II del presente
codice, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 della
stessa sezione. L’esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle
politiche agricole e forestali il quale formula parere vincolante avvalendosi
della commissione consultiva istituita dall’articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La Commissione opera
osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di
funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti il Ministero
delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente
causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per
effettuare il controllo;

e) per le topografie dei prodotti
a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto
dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia
provveduto a disciplinare l’esame con decreto ministeriale.

2. Per i marchi relativi a
prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che
utilizzano denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del
marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali,
che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dal ricevimento della
relativa richiesta.

3. Qualora non si riscontrino le
condizioni sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai
sensi dell’articolo 173, comma 7.

Articolo 171

(Esame dei marchi internazionali)

1. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia
conformemente alle norme relative ai marchi nazionali ai sensi dell’articolo
170, comma 1, lettera a).

2. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in
parte, ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi
dell’articolo 176, provvede, ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo di Madrid per
la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del
27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all’emissione di un
rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne dà comunicazione
all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai
sensi del comma 2 è emesso entro un anno per le registrazioni internazionali
basate sull’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e
diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono
dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

4. In caso di rifiuto
provvisorio, la protezione del marchio è la medesima di quella di una domanda
di marchio depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio
all’uopo fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una
registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato
all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale un rifiuto
provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell’articolo 201, può
presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell’atto di
opposizione sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale
ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la
copia nel termine prescritto, l’Ufficio comunica alle parti l’avviso di cui
all’articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di
opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di
cui al comma 5 il titolare della registrazione internazionale non presenti le
proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell’atto di opposizione secondo
le modalità prescritte, l’Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto
definitivo.

7. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi comunica all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale le
decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l’Italia.

8. Nel caso che il marchio
designante l’Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato
in tutto o in parte su richiesta dell’ufficio di proprietà industriale
d’origine, il suo titolare può depositare una domanda di registrazione per lo
stesso segno presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha
effetto dalla data di registrazione internazionale, con l’eventuale priorità
riconosciuta, o da quella dell’iscrizione dell’estensione territoriale concernente
l’Italia.

9. La domanda è depositata nel
termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della
registrazione internazionale e può riguardare solo i prodotti e servizi in essa
compresi relativamente all’Italia.

10. Alla domanda si applicano le
disposizioni vigenti per le domande nazionali.

Articolo 172

(Ritiro, rettifiche, integrazioni
della domanda)

1. Il richiedente può sempre
ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche
durante la procedura di opposizione, prima che l’Ufficio italiano brevetti e
marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che
l’Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del
titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima
che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso
abbia provveduto, ha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali, la
domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa,
nonché, nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, di
integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o
i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare
o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare o rettificare la
documentazione ove sia necessario per l’intelligenza del diritto di proprietà
industriale o per meglio determinare l’ambito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli
accertamenti di cui all’articolo 170, comma 1, lettera d), il Ministero delle
politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale
di riproduzione o di moltiplicazione della varietà e, nel caso di varietà
ibride, può richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei
componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti
rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale è consegnato
in quantità insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli
enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero
delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche
agricole e forestali, di concerto con gli enti e gli organismi responsabili
delle prove può, anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi,
disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione
delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle
prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a
visitare i campi prova. L’ente o l’organismo designato trasmette, al termine
delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche
agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, può
disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali, sulla base del rapporto d’esame, redige la descrizione ufficiale
della varietà. L’Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e
forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore assegnandogli
un termine per le osservazioni.

6. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare
risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni, ed adottare ogni
altra opportuna modalità cautelare.

Articolo 173

(Rilievi)

1. I rilievi ai quali dia luogo
l’esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all’interessato
con l’assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla
data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i
rilievi ai quali dia luogo l’esame della domanda di privativa per nuova varietà
vegetale sono comunicati all’interessato con l’assegnazione di un termine, non
superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la
denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa
includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1,
dell’articolo 165. L’ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni e i rilievi trasmessi al
richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di
irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all’articolo 201, il mancato
adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze
connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso
senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l’istanza è respinta
con provvedimento da notificare al titolare della domanda stessa o dell’istanza
con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia se il rilievo concerne la
rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta
esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per
nuova varietà vegetale è rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai
rilievi dell’ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei
termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna
dei materiali per le prove varietali ai sensi dell’articolo 165, comma 1,
lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza
maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei
requisiti previsti dall’articolo 170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per
nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto
per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i
controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o
in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano
stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e
marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare
osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni
o l’Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o
l’istanza è respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto
internazionale l’Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l’accertamento di
cui all’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19
giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente
ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi,
fissando all’uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando
l’osservanza del termine per la trasmissione dell’esemplare originale della
domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L’Ufficio italiano
brevetti e marchi dichiara che la domanda s’intende ritirata nelle ipotesi previste
dall’articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia
accolta, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del
titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei
documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono
conservati dall’Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo
l’estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine
l’Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell’Archivio centrale
di Stato, previa acquisizione informatica su
dispositivi non alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e
dei singoli disegni ad esse allegati.

SEZIONE II

Osservazioni sui marchi d’impresa
e opposizioni alla registrazione dei marchi

Articolo 174

(Osservazioni e opposizioni alla
registrazione del marchio)

1. Le domande di marchio ritenute
registrabili ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni
di marchio effettuate secondo la procedura di cui all’articolo 179, comma 2, ed
i marchi internazionali, designanti l’Italia, possono essere oggetto di
osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi
articoli.

Articolo 175

(Deposito delle osservazioni dei
terzi)

1. Qualsiasi interessato può,
senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione,
indirizzare all’Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte,
specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d’ufficio
dalla registrazione entro il termine perentorio di due mesi:

a) dalla data di pubblicazione di
una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell’articolo 170,
comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di
accoglimento passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione
della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai
sensi dell’articolo 179, comma 2;

c) dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio
internazionale nella Gazette de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle des Marques Internationales.

2. Le osservazioni, se ritenute
pertinenti e rilevanti, sono dall’Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate
al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di
trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio
internazionale, le osservazioni sono considerate dall’Ufficio italiano brevetti
e marchi solo al fine dell’esame di cui all’articolo 170, comma 1, lettera a).

Articolo 176

(Deposito dell’opposizione)

1. I soggetti legittimati ai
sensi dell’articolo 177 possono presentare all’Ufficio italiano brevetti e
marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta,
motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date
indicate nell’ articolo 175, comma 1, lettere a), b), e c), avverso gli atti
ivi indicati.

2. L’opposizione, che può
riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena
di inammissibilità:

a) in relazione al marchio
oggetto dell’opposizione, l’identificazione del richiedente, il numero e la
data della domanda della registrazione e i prodotti e i servizi contro cui è
proposta l’opposizione;

b) in relazione al marchio o
diritto dell’opponente, l’identificazione del marchio o dei marchi anteriori di
cui all’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi
sui quali è basata l’opposizione oppure del diritto di cui all’articolo 8;

c) i motivi su cui si fonda
l’opposizione.

3. L’opposizione si considera
ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i
termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 226.

4. Chi presenta l’opposizione,
deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla scadenza del
termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui
all’articolo 178, comma 1:

a) copia della domanda o del
certificato di registrazione del marchio su cui è basata l’opposizione, ove non
si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la
documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso
beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della
preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda
od a registrazione di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a
prova dei fatti addotti;

c) la documentazione necessaria a
dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio
anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall’Ufficio italiano
brevetti e marchi;

d) l’atto di nomina ai sensi
dell’articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

5. Con l’opposizione possono
farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti
dall’articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei
prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza
del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui
all’articolo 8.

Articolo 177

(Legittimazione all’opposizione)

1. Sono legittimati
all’opposizione

a) il titolare di un marchio già
registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato
nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente
effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di
una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell’uso
esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le
associazioni di cui all’articolo 8.

Articolo 178

(Esame dell’opposizione e
decisioni)

1. Scaduto il termine di cui
all’articolo 176, comma 1, l’Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la
ricevibilità e l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi degli articoli 148,
comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla scadenza del termine per il
pagamento dei diritti di cui all’articolo 225, comunica l’opposizione al
richiedente la registrazione con l’avviso, anche all’opponente, della facoltà
di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della
comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.

2. In assenza di accordo ai sensi
del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui
all’articolo 176, comma 2, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le
proprie deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall’Ufficio.

3. Nel corso del procedimento di
opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento,
invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti,
deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente,
l’opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque
anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di
uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per
i quali è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano i
motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da
fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’istanza da parte
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, l’opposizione è respinta. Se l’uso
effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell’esame
dell’opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o
servizi.

5. L’istanza del richiedente per
ottenere la prova dell’uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre
la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni
relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite
a questa.

7. Al termine del procedimento di
opposizione, l’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione stessa
respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il
marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei
prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge
l’opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano
brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge
l’opposizione dandone comunicazione all’ Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale (OMPI).

Articolo 179

(Estensione della protezione)

1. Se il richiedente intende
estendere la protezione del marchio all’estero ai sensi dell’Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, l’Ufficio italiano
brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un’opposizione, procede alla
registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di
cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della
registrazione è accompagnata, in tal caso, dall’avviso che tale pubblicazione è
termine iniziale per l’opposizione. L’accoglimento dell’opposizione determina
la radiazione totale o parziale del marchio.

Articolo 180

(Sospensione della procedura di
opposizione)

1. Il procedimento di opposizione
è sospeso:

a) durante il periodo concesso
alle parti al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi
dell’articolo 178, comma 1;

b) se l’opposizione è basata su una
domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l’opposizione è basata su
un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il
rifiuto o la presentazione di un’opposizione avverso la registrazione di tale
marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di
opposizione;

d) se l’opposizione è proposta
avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di
cui all’articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo
procedimento di riesame;

e) se è pendente un giudizio di
nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l’opposizione o relativo
alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell’articolo 118, fino
al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la
registrazione depositi apposita istanza;

2. Su istanza del richiedente la
registrazione, la sospensione di cui comma 1, lettera e), può essere
successivamente revocata.

3. Se l’opposizione è sospesa ai
sensi del comma 1, lettere c) e d), l’Ufficio italiano brevetti e marchi
esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio
internazionale.

Articolo 181

(Estinzione della procedura di
opposizione)

1. La procedura di opposizione si
estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda
l’opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in
giudicato;

b) le parti hanno raggiunto
l’accordo di cui all’articolo 178, comma 1;

c) l’opposizione è ritirata;

d) la domanda, oggetto di
opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione
cessa di essere legittimato a norma dell’articolo 177.

Articolo 182

(Ricorso)

1. Il provvedimento col quale
l’Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge
l’opposizione, è comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla
data della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione
dei ricorsi, di cui all’articolo 135.

Articolo 183

(Nomina degli esaminatori)

1. Le opposizioni sono decise da
funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore
generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.

2. La nomina all’incarico di
esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con
compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è riservata a coloro
che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito
favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari
nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizioni
depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale
del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione,
oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei
funzionari designati per l’esame delle opposizioni non può superare le trenta
unità.

Articolo 184

(Entrata in vigore della
procedura di opposizione)

1. Le norme sul procedimento di
opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle
attività produttive che ne stabilisce le modalità di applicazione.

SEZIONE III

Pubblicità

Articolo 185

(Raccolta dei titoli di proprietà
industriale)

1. I titoli originali di
proprietà industriale devono essere firmati dal Dirigente dell’ufficio
competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprietà
industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di
concessione, contengono:

a) la data e il numero della
domanda;

b) il cognome, il nome, il
domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la
ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona
giuridica;

c) il cognome, il nome, il
domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome
dell’autore;

e) gli estremi della priorità
rivendicata;

f) nel caso delle varietà
vegetali il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e
la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di
proprietà industriale sono raccolti in registri.

4. Una copia certificata conforme
del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle
privative per varietà vegetali l’ufficio informa
il MIPAF della concessione.

Articolo 186

(Visioni e pubblicazioni)

1. La raccolta dei titoli di
proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal
pubblico, dietro autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, in
seguito a domanda.

2. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi, a partire dai termini stabiliti per l’accessibilità al pubblico delle
domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere
consultate, le domande di brevettazione o di registrazione. Il pubblico può
pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i disegni relativi ai
titoli di proprietà industriale e gli allegati alle domande nelle quali si sia
rivendicata la priorità di precedenti depositi.

3. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e
dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al
pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano
ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a
disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si
chiede l’autenticazione di conformità all’esemplare messo a disposizione del
pubblico devono essere in regola con l’imposta di bollo. Il Ministero delle
attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla
riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda
esclusivamente l’Ufficio previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei
titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi
dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti
esclusivamente dall’Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza
nella quale sia indicato il numero d’ordine del titolo del quale si chiede la
copia o l’estratto.

6. La certificazione di
autenticità delle copie è soggetta all’imposta di bollo e al pagamento dei
diritti di segreteria da corrispondersi all’Ufficio italiano brevetti e marchi
per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti
dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sono
determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli
di riproduzione fotografica ai quali provvede l’Ufficio italiano brevetti e
marchi.

8. I titoli di proprietà
industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati,
almeno mensilmente, nel Bollettino Ufficiale previsto per ciascun tipo di
titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le
indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle
domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici
analitici dei diritti di proprietà industriale sia gli indici alfabetici dei
titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino può essere
distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati
in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive.

Articolo 187

(Bollettino Ufficiale dei marchi
d’impresa)

1. Il Bollettino Ufficiale dei
marchi d’impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie
relative a:

a) domande ritenute registrabili
ai sensi dell’articolo 170, comma 1, lettera a), con l’indicazione
dell’eventuale priorità;

b) domande conseguenti alla
richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l’indicazione della data
di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate
dall’avviso di cui all’articolo 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli
atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi delle
domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere
a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all’articolo
156.

3. Il Bollettino Ufficiale è
corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per
classi.

Articolo 188

(Bollettino Ufficiale delle nuove
varietà vegetali)

1. La comunicazione al pubblico
prevista dall’articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione
delle novità vegetali (UPOV) – testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata
con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un
"Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali" edito a cura
dell’Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza
almeno semestrale e contiene:

a) l’elenco delle domande di
privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito
della domanda, il nome e l’indirizzo del richiedente ed il nome dell’autore se
persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta e una descrizione
succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;

b) l’elenco delle privative
concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della
corrispondente domanda, il nome e l’indirizzo del titolare e la denominazione
varietale definitivamente attribuita;

c) ogni altra informazione
di pubblico interesse.

3. Il Bollettino è inviato
gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri
dell’Union pour la protection des obtentions végétales (U.P.O.V.)

Articolo 189

(Bollettino Ufficiale di brevetti
d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli,

topografie di prodotti a
semiconduttori)

1. Il Bollettino ufficiale di
brevetti d’invenzione e modelli d’utilità, registrazioni di disegni e modelli,
topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile
da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti
notizie relative a:

a) domande di brevetto o di
registrazione con l’indicazione dell’eventuale priorità o richiesta di
differimento dell’accessibilità al pubblico;

b) brevetti e registrazioni
concessi;

c) brevetti e registrazioni
decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento
annuale;

d) brevetti e registrazioni
offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni
oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni
oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli
atti di cui all’articolo 138 e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi di
domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1,
lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli
articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino Ufficiale è
corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per
classi.

Articolo 190

(Bollettino Ufficiale dei
certificati complementari

per i medicinali e per i prodotti
fitosanitari)

1. Il Bollettino Ufficiale delle
domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti
fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall’articolo
11 dei regolamenti CE n. 1768/92 del 18 giugno 1992 e n. 1610/96 del 23 luglio
1996.

SEZIONE IV

Termini

Articolo 191

(Scadenza dei termini)

1. I termini previsti nel
presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro
scadenza all’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia
indicato come improrogabile.

2. Su richiesta motivata la
proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla scadenza o
dalla comunicazione con cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il
termine.

Articolo 192

(Continuazione della procedura)

1. Quando il richiedente o il
titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine
fissato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura
di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza
o la decadenza di un diritto, la procedura è ripresa su richiesta del
richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell’avvenuta osservanza di
quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto.

2. La richiesta deve essere
presentata entro due mesi dal termine non osservato.

3. La disposizione di cui al
presente articolo non è applicabile ai termini riguardanti la procedura di
opposizione.

Articolo 193

(Reintegrazione)

1. Il richiedente o il titolare
di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza
richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti
dell’Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è
reintegrato nei suoi diritti se l’impedimento ha per conseguenza diretta il
rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza
del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o
di una facoltà di ricorso.

2. Nel termine di due mesi dalla
cessazione dell’impedimento deve essere compiuto l’atto omesso e deve essere
presentata l’istanza di reintegrazione con l’indicazione dei fatti e delle
giustificazioni e con la documentazione idonea. L’istanza non è ricevibile se
sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di
mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un
anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il
versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l’attestazione
comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

3. Prima del rigetto della
istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può,
entro il termine fissato dall’Ufficio, presentare proprie argomentazioni o
deduzioni.

4. Le disposizioni di questo
articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine
assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione,
nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione
degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

5. Se il richiedente la
registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle
circostanze, non ha potuto osservare il termine per la rivendicazione del
diritto di priorità, é reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata
entro due mesi dalla scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica,
altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di
priorità.

6. Chiunque in buona fede abbia
fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l’oggetto
dell’altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la
perdita dell’esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai
sensi del comma 1, può:

a) se si tratta di invenzione,
modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di
prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale
risultano dai preparativi;

b) se si tratta di marchio
chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.

CAPO V

Procedure speciali

Articolo 194

(Procedura di espropriazione)

1. Il decreto di espropriazione è
trasmesso in copia all’Ufficio italiano brevetti e marchi e notificato, nelle
forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, agli
interessati. Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della
espropriazione vengono acquisiti dall’amministrazione espropriante, che ha,
senz’altro, facoltà di avvalersene. All’amministrazione stessa è anche
trasferito l’eventuale onere del pagamento dei diritti prescritti per il
mantenimento in vigore del diritto di proprietà industriale. Salvo il caso che
la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di
quelli che modificano o revocano i precedenti decreti, l’Ufficio italiano
brevetti e marchi dà notizia nel Bollettino Ufficiale e fa annotazione nel
titolo o nella domanda.

2. Nel decreto di espropriazione
della sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale deve essere
indicata la durata dell’utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata
espropriata la sola utilizzazione del diritto di proprietà industriale, la
brevettazione e la registrazione, nonché la pubblicazione dei relativi titoli
si effettuano secondo la procedura ordinaria.

3. Ai soli fini della
determinazione dell’indennità da corrispondersi per l’espropriazione, se non si
raggiunge l’accordo circa l’ammontare della stessa, provvede un Collegio di
arbitratori composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente della
sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli arbitratori devono essere scelti
fra coloro che abbiano acquisito professionalità ed esperienza nel settore
della proprietà industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme
dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il Collegio degli arbitratori
deve procedere con equo apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio
competitivo che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.

5. Le spese dell’arbitraggio, gli
onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati
nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare
l’onere relativo. Tale onere grava, in ogni caso, sull’espropriato quando
l’indennità venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente
dall’amministrazione.

6. La determinazione degli
arbitratari può essere impugnata davanti alla sezione specializzata del
Tribunale di Roma che provvede alla quantificazione dell’indennità. Il termine
dell’impugnazione è di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la
determinazione dell’indennità viene comunicata alle parti.

Articolo 195

(Domande di trascrizione)

1. Le domande di trascrizione
devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al
richiedente con la dichiarazione dell’avvenuta trascrizione, secondo le
prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive.

2. La domanda deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio
del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare
del diritto di proprietà industriale;

c) la natura dell’atto o il
motivo che giustifica la trascrizione richiesta;

d) l’elencazione dei diritti di
proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di
titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare
ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo
titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale
effettivo e serio.

Articolo 196

(Procedura di trascrizione)

1. Alla domanda di trascrizione,
di cui al comma 2, debbono essere uniti:

a) copia dell’atto da cui risulta
il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce o modifica o estingue
i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1,
lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b),
osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto
dell’atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal
Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di
cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal
cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione;
oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal
titolare; l’Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia
dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico
ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente.

b) il documento comprovante il
pagamento dei diritti prescritti.

2. E’ sufficiente una sola
richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale
sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il
beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o
garanzia o dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i
numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati
nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario, si
dovrà unire anche l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

4. Sul registro per ogni
trascrizione si deve indicare:

a) la data di presentazione della
domanda, che è quella della trascrizione;

b) il cognome, nome e domicilio
dell’avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di
ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

c) la natura dei diritti ai quali
la trascrizione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze,
presentati per la trascrizione, vengono conservati dall’Ufficio italiano
brevetti e marchi.

6. Le richieste di cancellazione
delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse
modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono
essere eseguite mediante annotazione a margine.

7. Qualora, per la trascrizione
dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l’ammontare del credito in
moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del
giorno in cui la garanzia è stata concessa.

Articolo 197

(Annotazioni)

1. Il richiedente o il suo
mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo
domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a
norma del presente codice.

2. I mutamenti del nome o del
domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo
mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell’Ufficio per
l’annotazione sul registro di cui all’articolo 185.

3. La domanda di annotazione di
cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo
le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.

4. E’ sufficiente una sola
richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia
allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del
mandatario di cui all’articolo 201.

6. Le sentenze che pronunciano la
nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti
all’Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di
esse deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale.

Articolo 198

(Procedure di segretazione
militare)

1. Coloro che risiedono nel
territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle
attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o
l’Ufficio brevetti europeo o l’Ufficio internazionale dell’organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro
domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di
topografia né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta
giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione
dell’istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di
autorizzazione, previo nulla-osta del Ministero della difesa. Trascorso il
termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di
rifiuto, l’autorizzazione deve intendersi concessa.

2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con
l’ammenda non inferiore a 77.47 euro o con l’arresto. Se la violazione è
commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si applica l’arresto in
misura non inferiore ad un anno.

3. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi mette con immediatezza a disposizione della servizio militare brevetti
del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali,
per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso
pervenute.

4. Qualora la sezione predetta
ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del
Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente
delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede
dell’Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.

5. Tutti coloro che hanno preso
visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto
notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all’obbligo del segreto.

6. Entro novanta giorni
successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa può
chiedere all’Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della
concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione
relativa. L’Ufficio dà comunicazione della richiesta all’interessato,
diffidandolo ad osservare l’obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data
del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all’Ufficio
e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello
Stato, la notizia di voler procedere all’espropriazione, si dà seguito alla
procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel
termine predetto, il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente
differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della
domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione
relativa. In tal caso l’inventore o il suo avente causa ha diritto ad
un’indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in
materia di espropriazione.

8. Per i modelli di utilità
l’ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo
non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri
che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può
richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della
concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all’invenzione per
domande di brevetto già depositate all’estero e ivi assoggettate a vincolo di
segreto.

10. Le indennità eventuali sono a
carico dello Stato estero richiedente.

11. L’invenzione deve essere
tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per
tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della
espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l’obbligo del segreto.

12. L’invenzione deve essere,
altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata
comunicata all’interessato la determinazione di promuovere l’espropriazione con
imposizione del segreto.

13. L’obbligo del segreto cessa
qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto è
punita ai termini dell’articolo 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa può
chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi
dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione
interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda
o, nell’ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del
brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero,
in forma segreta. In tal caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si
consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da
tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà,
mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame
degli oggetti e dei trovati consegnati per l’esposizione che possano ritenersi
utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie
e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di
esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi
completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non
protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali
di cui al comma 17 possono imporre all’ente stesso il divieto di esposizione
degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza
dell’esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli
circa l’obbligo del segreto. La presidenza dell’esposizione deve conservare gli
oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla
loro natura.

21. Nel caso che il divieto di
esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti
stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo
del segreto.

22. E’ fatta salva, in ogni caso,
la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad
invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere
all’espropriazione dei diritti derivanti dall’invenzione ai sensi delle norme
relative all’espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il
divieto di esposizione i responsabili dell’abusiva esposizione sono puniti con
la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

Articolo 199

(Procedura di licenza
obbligatoria)

1. Chiunque voglia ottenere la
licenza obbligatoria di cui agli articoli 70 e 71 del Capo II, sezione IV, per
l’uso non esclusivo di invenzione industriale o di modello di utilità deve
presentare istanza motivata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando
la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L’Ufficio dà pronta
notizia dell’istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al
titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in
base ad atti trascritti o annotati.

2. Entro sessanta giorni dal
ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne
hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi
all’accoglimento dell’istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le
modalità di pagamento del compenso. L’opposizione deve essere motivata.

3. In caso di opposizioni, entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
stesse, l’Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di
conciliazione l’istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno
diritti in base ad atti trascritti o annotati. L’atto di convocazione è inviato
ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite
altri mezzi, anche informatici, purché
siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell’avvenuto
ricevimento della comunicazione.

4. Nell’atto di convocazione
l’Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all’istante
copia delle opposizioni presentate.

5. L’istante può presentare
controdeduzioni scritte all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto
giorno antecedente allo svolgimento della riunione.

6. Nei quarantacinque giorni
successivi alla riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle
attività produttive concede la licenza o respinge l’istanza.

7. Il termine per la conclusione
del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di
presentazione della domanda.

Articolo 200

(Procedura di licenza volontaria
sui principi attivi)

1. La domanda di richiesta di
licenza volontaria sui principi attivi, corredata dell’attestazione comprovante
l’avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del
Ministro delle attività produttive di cui all’articolo 226, deve contenere le
seguenti informazioni:

a) nome o ragione sociale e
domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;

b) nome del principio attivo;

c) estremi di protezione, numero
del brevetto e del certificato complementare di protezione;

d) indicazione dell’officina
farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai
sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.

2. Il richiedente deve inoltrare,
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che
garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, all’Ufficio italiano
brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese,
corredata dagli elementi previsti dal comma 8.

3. L’UIBM dà pronta notizia,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che
garantiscano l’avvenuto ricevimento della comunicazione, dell’istanza alle
parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero
sul certificato complementare di protezione in base ad atti trascritti o
annotati.

4. Qualora entro novanta giorni
dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d’intesa tra le parti, le
stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello
stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero delle
attività produttive – UIBM. Se nei trenta giorni successivi l’Ufficio non
comunica rilievi alle parti, l’accordo di licenza volontaria si intende
perfezionato.

5. Nel caso in cui le parti
comunichino all’UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo,
l’Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui al comma 15.

6. Il Ministero delle attività
produttive, nomina, con proprio decreto, una Commissione avente il compito di
valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è stato possibile
raggiungere un accordo tra parti.

7. La Commissione è composta da
sei componenti e da altrettanti supplenti di cui:

a) due rappresentanti del
Ministero delle attività produttive;

b) un rappresentante del
Ministero della salute;

c) un rappresentante della
Agenzia italiana del farmaco;

d) un rappresentante dei
detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative;

e) un rappresentante dei
produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative.

8. La Commissione di cui al comma
14, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall’UIBM del
mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine
di individuare un’ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze
delle parti medesime, garantendo, comunque, un’equa remunerazione del soggetto
che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty
contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di
competizione internazionale dei produttori di principi attivi.

9. Qualora, nonostante la
mediazione ministeriale, l’accordo di licenza non venga concluso, il Ministero
delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la
trasmissione degli atti del procedimento all’Autorità garante della concorrenza
e del mercato.

CAPO VI

Ordinamento professionale

Articolo 201

(Rappresentanza)

1. Nessuno è tenuto a farsi
rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all’Ufficio
italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per
mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato, o per mezzo di un
dipendente di altra società collegata ai sensi dell’articolo 205, comma 3.

2. La nomina di uno o più
mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto,
autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d’incarico, soggetta al
pagamento della tassa prescritta.

3. L’atto di nomina o la lettera
d’incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza
professionale per ogni procedura di fronte all’Ufficio italiano brevetti e
marchi ed alla Commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi
carattere giurisdizionale. In tal caso, in ogni successiva domanda, istanza e
ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera
d’incarico.

4. Il mandato può essere
conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all’uopo istituito presso il
Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

5. Il mandato può anche essere
conferito a cittadini dell’Unione europea in possesso di una qualifica corrispondente
a quella dei mandatari abilitati in materia di brevetti o di marchi iscritti
all’Albo italiano dei consulenti in proprietà industriale, riconosciuta
ufficialmente nello Stato membro dell’Unione europea ove essi hanno il loro
domicilio professionale, a condizione che nell’attività svolta il mandatario
utilizzi esclusivamente il titolo professionale dello Stato membro in cui
risiede, espresso nella lingua originale, e che l’attività di rappresentanza
dei propri mandanti sia prestata esclusivamente a titolo temporaneo. Il
mandatario invia la documentazione, comprovante il possesso della qualifica nel
proprio Stato membro, all’Ufficio e al Consiglio dell’ordine, cui spetta
l’attività di controllo del rispetto delle condizioni per l’esercizio dell’attività
di rappresentanza professionale previste in questo articolo.

6. Il mandato può essere anche
conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

Articolo 202

(Albo dei consulenti)

1. Fermo quanto disposto dall’
articolo 201, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure
di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla Commissione dei
ricorsi può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un
albo istituito presso il Consiglio dell’ordine e denominato Albo dei consulenti
in proprietà industriale abilitati nonché da coloro che siano iscritti negli
albi degli avvocati.

2. L’Albo è costituito da due
sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate
la prima ai consulenti agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di
utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di
disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche.

3. Gli iscritti all’Albo
costituiscono l’ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4. La vigilanza sull’esercizio
della professione viene esercitata dal Ministero delle attività produttive,
tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Articolo 203

(Requisiti per l’iscrizione.)

1. Può essere iscritta all’Albo
dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti
civili nell’ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e
morale;

b) sia cittadino italiano ovvero
cittadino degli Stati membri dell’Unione europea ovvero cittadino di Stati
esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

c) abbia la residenza ovvero un
domicilio professionale in Italia o nell’Unione europea se si tratta di
cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito della residenza in Italia
non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che
consentano ai cittadini italiani l’iscrizione a corrispondenti albi senza tale
requisito;

d) abbia superato l’esame di
abilitazione, di cui all’articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale
prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell’articolo 6
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L’iscrizione è effettuata dal
Consiglio dell’Ordine su presentazione di un’istanza accompagnata dai documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni previste per legge. L’avvenuta iscrizione è prontamente
comunicata dal Consiglio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. I soggetti indicati nel comma
5 dell’articolo 201 che esercitano l’attività di rappresentanza a titolo
temporaneo si considerano automaticamente inseriti all’albo dei consulenti in
proprietà industriale ai fini dell’esercizio dei diritti ed all’osservanza
degli obblighi previsti nell’ordinamento professionale in quanto compatibili,
ma non partecipano all’assemblea degli iscritti all’albo e non possono essere
eletti quali componenti del Consiglio dell’Ordine.

4. I soggetti indicati nel comma
3 che abbiano residenza ovvero domicilio professionale in uno Stato membro
dell’Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 120, comma 3, del presente codice.

Articolo 204

(Titolo professionale oggetto
dell’attività)

1. Il titolo di consulente in
proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell’albo dei
consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono
utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone
iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di
consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono
utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori
specificazioni.

2. Le persone indicate
nell’articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti
gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti
rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di
utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei
prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli
e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

3. Essi inoltre, su mandato ed in
rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia
affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4. Se l’incarico è conferito a
più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche
separatamente. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti
in associazione o società, l’incarico si considera conferito ad ognuno di essi
in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

Articolo 205

(Incompatibilità)

1. L’iscrizione all’Albo dei
consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione
di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego
od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche
rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia
autonomi che organizzati nell’ambito di enti o imprese, e dell’attività di
insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l’esercizio del commercio, con
la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di
agente di cambio o di esattore dei tributi.

2. L’iscrizione all’Albo dei
consulenti in proprietà industriale abilitati e l’esercizio della professione
di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto
altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l’iscrizione in altri
albi professionali e con l’esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprietà
industriale abilitati, che esercitano la loro attività in uffici o servizi
organizzati nell’ambito di enti o di imprese, ovvero nell’ambito di consorzi o
gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto:

a) dell’ente o impresa da cui
dipendono;

b) delle imprese appartenenti al
consorzio o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti;

c) di imprese o persone che siano
con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente
abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di
ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

Articolo 206

(Obbligo del segreto
professionale)

1. Il consulente in proprietà
industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si
applica l’articolo 200 del codice di procedura penale .

Articolo 207

(Esame di abilitazione)

1. L’abilitazione è concessa
previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta
per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

b) da un membro della commissione
dei ricorsi designato dal presidente della stessa con funzione di
vice-presidente;

c) da due professori universitari
rispettivamente di materie giuridiche e tecniche designati dal Ministro delle
attività produttive;

d) da quattro consulenti in
proprietà industriale abilitati designati dal Consiglio di cui all’articolo
215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano
la professione in modo autonomo;

e) da membri supplenti che
possono sostituire quelli di cui alla lettere b), c) e d) se impossibilitati.

2. E’ ammessa all’esame di
abilitazione qualsiasi persona che:

a) abbia conseguito:

1) la laurea o un titolo
universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;

2) un diploma o un titolo
rilasciato da un Paese membro dell’Unione europea includenti l’attestazione che
il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di
durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in
un’università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto
dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia
indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività di consulente in
proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione e modelli ovvero in
materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell’abilitazione richiesta;

b) abbia compiuto presso società,
uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di
tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

3. E’ ammessa all’esame di
abilitazione per l’iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che
abbia superato l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso
l’Ufficio europeo dei brevetti.

4. Il periodo di tirocinio è
limitato a diciotto mesi se il candidato all’esame di abilitazione dimostri di
aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti
abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell’abilitazione
richiesta.

5. L’esame di abilitazione per
l’iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi
consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione
teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà
industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e
linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità
stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

6. L’esame di abilitazione per
l’iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l’iscrizione nella
sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività
produttive.

Articolo 208

(Esonero dall’esame di
abilitazione)

1. Sono esonerati dall’esame di
abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero delle attività
produttive, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni
direttive presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Sono anche esonerati, ai fini
dell’iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano
prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso
l’Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 209

(Albo dei consulenti in proprietà
industriale abilitati)

1. L’Albo istituito ai sensi
dell’articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il
domicilio professionale o i domicili professionali oppure la sede dell’ente o
impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione
determina l’anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti
all’albo hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata
dell’interruzione.

Articolo 210

(Cancellazione dall’albo e
sospensione di diritto)

1. Il consulente abilitato è
cancellato dall’albo:

a) quando è venuto meno uno dei
requisiti dell’iscrizione, di cui all’articolo 203;

b) quando ricorre uno dei casi di
incompatibilità previsti dall’articolo 205;

c) quando ne è fatta richiesta
dall’interessato.

2. Il consulente abilitato può
chiedere la reiscrizione nell’albo quando sono cessate le cause della
cancellazione senza necessità di nuovo esame.

3. Il consulente abilitato è
dichiarato sospeso di diritto dall’esercizio professionale dal momento della
sottoposizione alle misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III
del Capo IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della
revoca delle misure stesse, nonché in caso di mancato pagamento entro il
termine fissato, del contributo annuo, sino alla data dell’accertato
adempimento.

Articolo 211

(Sanzioni disciplinari)

1. I consulenti abilitati sono
soggetti a censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla
sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in
caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità
professionale.

Articolo 212

(Assemblea degli iscritti
all’Albo)

1. L’assemblea è convocata dal
presidente su delibera del Consiglio dell’ordine. Essa è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
iscritti ed in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno
fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli
iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto
degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato
iscritto all’Albo può farsi rappresentare da un altro consulente abilitato
iscritto all’albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non può
rappresentare più di cinque iscritti.

3. Le modalità di convocazione e
di svolgimento dell’assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle
attività produttive.

Articolo 213

(Compiti dell’assemblea)

1. L’assemblea si riunisce almeno
una volta all’anno entro il mese di marzo, per l’approvazione del conto
preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell’ammontare del
contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo,
per l’elezione del Consiglio dell’ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire
almeno un mese prima della sua scadenza.

2. L’assemblea si riunisce
inoltre ogni volta il Consiglio dell’ordine lo reputi necessario, nonché quando
ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare
da almeno un decimo degli iscritti all’Albo.

Articolo 214

(Assemblea per l’elezione del
Consiglio dell’ordine)

1. I componenti del Consiglio
dell’ordine di cui all’articolo 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti
segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi
non superiore alla metà più uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i
dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di
parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che
abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Ciascuna categoria dei
consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente
che nell’ambito di società, uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei
consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell’ambito di enti
o imprese di cui all’articolo 205, comma 3, dall’altra, non può essere
rappresentata in seno al Consiglio dell’ordine con più di otto componenti.
Parimenti ciascuna sezione dell’albo non può essere rappresentata in seno al
Consiglio dell’ordine con più di sette componenti, ad essa iscritti in via
esclusiva.

3. Non sono ammesse le
partecipazioni e votazioni per delega. E’ ammessa la votazione mediante
lettera.

4. Le modalità di svolgimento
delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti
sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive.

Articolo 215

(Consiglio dell’ordine dei
consulenti in proprietà industriale)

1. L’ordine dei consulenti in
proprietà industriale è retto da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è
composto da dieci membri con non meno di tre anni di anzianità eletti
dall’assemblea. A sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima
della scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che, dopo
quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme restando le
disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 214.

2. In caso di mancato tempestivo
rinnovo, il Consiglio dell’ordine continua a funzionare sino alla nomina del
nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell’ordine si
riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e
delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del
presidente. In materia disciplinare il Consiglio dell’ordine delibera con la
presenza di almeno tre quarti dei componenti.

Articolo 216

(Attribuzioni del presidente del
Consiglio dell’ordine)

1. Il Consiglio dell’ordine
nomina tra i suoi componenti un presidente il quale ne ha la rappresentanza,
adotta in casi urgenti i provvedimenti necessari salva ratifica del Consiglio
nella prima seduta successiva ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui
conferite dal presente codice.

2. Il presidente può delegare a
componenti il Consiglio attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresì
fra i suoi componenti un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in
sua assenza o impedimento, oppure su delega dello stesso per singoli atti.

Articolo 217

(Attribuzioni del Consiglio
dell’Ordine)

1. Il Consiglio dell’ordine:

a) provvede tempestivamente agli
adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da
eseguire nell’Albo, dandone immediata comunicazione all’Ufficio italiano
brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del
titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone
all’assemblea le iniziative all’uopo necessarie;

c) interviene, su concorde
richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli
iscritti all’albo in dipendenza dell’esercizio della professione;

d) propone modifiche ed
aggiornamenti della tariffa professionale;

e) su richiesta del cliente o
dello stesso consulente abilitato esprime parere sulla misura delle spettanze
dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti
all’esercizio della professione;

f) adotta i provvedimenti
disciplinari;

g) designa i quattro consulenti
in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di
esame di cui all’articolo 207;

h) adotta le iniziative più
opportune per conseguire il miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti
nello svolgimento dell’attività professionale;

i) stabilisce la propria sede e
predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il
contributo annuo degli iscritti;

m) predispone il conto preventivo
e redige il conto consuntivo della gestione;

n) riceve le domande di
ammissione all’esame di abilitazione di cui all’articolo 207 e ne verifica la
rispondenza alle condizioni per l’ammissione;

o) mantiene i rapporti e
collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della
proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa
formulando ove opportuno proposte o pareri;

p) svolge gli altri compiti
definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano
carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente
codice.

Articolo 218

(Decadenza dalla carica di
componente il Consiglio dell’ordine, scioglimento e mancata costituzione del
Consiglio dell’ordine.)

1. I componenti che, senza
giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del
Consiglio dell’ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio può essere
sciolto dal Ministro delle attività produttive, se non è in grado di funzionare
ed in ogni caso se sono cessati o decaduti più di quattro degli originari
componenti, ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarità.

3. In caso di scioglimento del
Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro
delle attività produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad
indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l’assemblea deve riunirsi
non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell’atto di
convocazione.

Articolo 219

(Sedute del Consiglio
dell’ordine)

1. Il Consiglio dell’ordine è
convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene
opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato
segretario all’inizio di ogni seduta.

Articolo 220

(Procedimento disciplinare)

1. Quando perviene notizia di
fatti che possono condurre all’applicazione di una delle sanzioni disciplinari
di cui all’articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un
relatore.

2. Il Consiglio, previa
contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 gg. l’audizione
dell’interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la
decisione più favorevole all’incolpato.

3. Se l’interessato non si
presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza
a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve
contenere l’indicazione dei fatti, i motivi e l’enunciazione sintetica della
decisione.

5. I membri del Consiglio devono
astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall’articolo 51, comma 1, del
codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per
gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio
prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente
del Consiglio dell’ordine l’autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la
commissione dei ricorsi.

Articolo 221

(Ricorso contro i provvedimenti
del Consiglio dell’ordine)

1. Contro tutti i provvedimenti
del Consiglio dell’ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei
ricorsi.

2. Il direttore dell’Ufficio
italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell’operato e la
funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata,
alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla comunicazione della
delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 222

(Tariffa professionale)

1. Il Ministro delle attività
produttive approva, con proprio decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della
tariffa professionale proposti dal Consiglio dell’ordine, ai sensi
dell’articolo 217, comma 1, lettera d).

2. Lo svolgimento delle attività
relative all’ordinamento professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico
del bilancio statale.

CAPO VII

Gestione dei servizi e diritti

Articolo 223

(Compiti)

1. Ai servizi attinenti alla
materia regolata da questo codice provvede l’Ufficio italiano brevetti e
marchi.

2. Fatte salve le competenze
istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprietà
industriale e l’attività di coordinamento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività
produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi
comunitari ed internazionali competenti in materia, nonché con gli uffici nazionali
della proprietà industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione
delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei
gruppi di lavoro.

3. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

a) creazione e gestione di banche
dati e diffusione delle informazioni
brevettuali con particolare riferimento all’aggiornamento sullo stato della
tecnica;

b) promozione della preparazione
tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel
campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro
che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà
industriale;

c) promozione della cultura e
dell’uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare
presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

d) effettuazione di studi,
ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà
industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l’analisi competitiva
dell’Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche,
istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

e) effettuazione di prestazioni a
titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a
condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad
essa attribuito.

4. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo
svolgimento dei propri compiti.

Articolo 224

(Risorse finanziarie)

1. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della
ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di
previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i
corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà
industriale.

2. Il Ministero delle attività
produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento
dell’ammontare delle tasse di cui al comma 1 all’Ufficio europeo dei brevetti
così come previsto dall’articolo 30 della Convenzione di Monaco del 5 ottobre
1973, ratificata dalla legge 260 del 1978.

3. L’Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede all’assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i
rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà
industriale ai quali l’Italia partecipa e con ogni altro provento derivante
dalla sua attività.

Articolo 225

(Diritti di concessione e di
mantenimento)

1. Per le domande presentate al
Ministero delle attività produttive al fine dell’ottenimento di titoli di
proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il
rinnovo è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo, nonché delle tasse di
concessione governativa e dei diritti la cui determinazione in relazione a
ciascun titolo o domanda ed all’intervallo di tempo al quale si riferiscono
viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di
designazione dell’Italia nella domanda di registrazione internazionale di
marchio, nella designazione posteriore o nell’istanza di rinnovo applicabile ai
marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano
tramite l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai
sensi del Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è
fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito
della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

Articolo 226

(Termini e modalità di pagamento)

1. Il pagamento dei diritti e
delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato
nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive con
proprio decreto.

Articolo 227

(Diritti per il mantenimento in
vita dei titoli di proprietà industriale)

1. Tutti i diritti previsti per
il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere
pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata
depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.

2. Trascorso questo termine di
scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l’applicazione di
un diritto di mora il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di
proprietà industriale dal Ministero delle attività produttive, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Possono pagarsi
anticipatamente più diritti annuali.

4. Nel caso di cui all’articolo
6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti
di mantenimento.

Articolo 228

(Esenzione e sospensione del
pagamento dei diritti)

1. All’inventore, il quale
dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro delle attività
produttive può concedere l’esenzione dai diritti di concessione e la
sospensione dal pagamento dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo
scadere del quinto anno l’inventore che intende mantenere in vigore il brevetto
deve pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli arretrati.
In caso contrario il brevetto decade e l’inventore non è tenuto al pagamento
dei diritti degli anni anteriori.

Articolo 229

(Diritti rimborsabili)

1. In caso di rigetto della
domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata
effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati,
ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di
opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell’opposizione ai sensi
dell’articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi dei diritti sono
autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L’autorizzazione viene
disposta d’ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda
di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso
accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta
dell’avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività
produttive.

3. I rimborsi devono essere
annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o
respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

Articolo 230

(Pagamento incompleto od
irregolare)

1. Se per evidente errore, o per
altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque
irregolarmente, l’Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all’articolo 223
può ammettere come utile l’integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del
pagamento.

2. Se si tratta di un diritto
annuale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza
dell’interessato. Se l’istanza viene respinta, l’interessato può ricorrere alla
Commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
della comunicazione.

3. Il ritardo nel pagamento che
sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà
industriale.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

SEZIONE I

MARCHI

Articolo 231

(Domande anteriori)

1. Le domande di registrazione di
marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo
le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità
formale, sono soggette alle norme preesistenti.

Articolo 232

(Limiti al diritto esclusivo sul
marchio rinomato)

1. Il diritto di fare uso
esclusivo di un marchio registrato prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non
consente al titolare di opporsi all’ulteriore uso nel commercio di un segno
identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui
esso è stato registrato.

Articolo 233

(Nullità)

1. I marchi di impresa registrati
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 480, sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge
anteriori.

2. Non può essere dichiarata la
nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale
o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato
fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3. Non può essere dichiarata la
nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni,
ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto
per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullità.

4. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 48 del regio decreto 29 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre
dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 234

(Trasferimento e licenza del
marchio)

1. Le norme del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano il trasferimento e la
licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi ma non ai
contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

Articolo 235

(Decadenza per non uso)

1. Le norme del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che disciplinano la decadenza per non uso
si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo, purché non ancora decaduti a tale data.

Articolo 236

(Decadenza per uso ingannevole)

1. Le norme del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 che disciplinano la decadenza del marchio
per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data
di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, in relazione ad un uso
ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

SEZIONE II

Disegni e modelli

Articolo 237

(Domande anteriori)

1. Le domande di brevetto per
disegno o modello ornamentale e le domande di trascrizione depositate prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95,
sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono
soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarità formale.

Articolo 238

(Proroga della privativa)

1. I brevetti per disegno o
modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, purché non scaduti né decaduti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati fino
al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della domanda di
brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano
compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare il disegno o modello
hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il
periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei
brevetti non ancora scaduti.

2. Le tasse di concessione
corrisposte in un’unica soluzione valgono per le prime due proroghe. Le tasse
sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far
data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio prevista dall’articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere c) ed f),
della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Articolo 239

(Limiti alla protezione accordata
dal diritto d’autore)

1. Per un periodo di dieci anni
decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai disegni e modelli ai
sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n.
633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta
data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di
prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano
divenuti di pubblico dominio. I diritti di fabbricazione, di offerta e di
commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall’azienda.

Articolo 240

(Nullità)

1. I brevetti per disegni e
modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di
nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria
di nullità, alla norma di cui all’articolo 77 del presente codice.

Articolo 241

(Diritti esclusivi sulle
componenti di un prodotto complesso)

1. Fino a che la direttiva
98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata
su proposta della Commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva
medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non
possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei
componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di
ripristinarne l’aspetto originario.

SEZIONE III

Nuove varietà vegetali

Articolo 242

(Durata della privativa)

1. Le disposizioni dell’articolo
109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali
concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

2. I licenziatari e coloro che,
alla data di entrata i vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455,
hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l’utilizzo delle nuove
varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere
licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata.
Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

SEZIONE IV

Invenzioni

Articolo 243

(Invenzioni dei ricercatori delle
università e degli enti pubblici di ricerca)

1. La disciplina di cui
all’articolo 65 del presente codice si applica alle invenzioni conseguite
successivamente alla data di entrata in vigore dell’articolo 24-bis del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383,
nonché a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore del
presente codice ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

SEZIONE V

Domande anteriori

Articolo 244

(Trattamento delle domande)

1. Le domande di brevetto o di
registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate
al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate
secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al Capo IV,
sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni
di ricevibilità.

SEZIONE VI

Norme di procedura

Articolo 245

(Disposizioni procedurali)

1. Le norme dei capi I e IV del
titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V
del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 si applicano ai procedimenti
giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con
deposito del ricorso sei mesi dopo l’entrata in vigore del codice.

2. Sono devolute alla cognizione
delle sezioni specializzate di cui all’articolo 134, comma 3, le controversie
in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se il
giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti
secondo le norme precedentemente in vigore.

3. Sono devolute alla cognizione
delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito
iniziate dopo l’entrata in vigore del codice anche se riguardano misure
cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore.

4. Le norme di procedura di cui
all’articolo 136 concernenti la funzione giurisdizionale della Commissione dei
Ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui
agli articoli 137, 146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con
l’entrata in vigore del codice.

SEZIONE VII

Abrogazioni

Articolo 246

(Disposizioni abrogative)

1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:

a) il regio decreto 29 giugno
1939, n. 1127;

b) il regio decreto 5 febbraio
1940, n. 244;

c) il regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411;

d) il regio decreto 31 ottobre
1941, n. 1354;

e) il regio decreto 21 giugno
1942, n. 929;

f) il decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795;

g) art. 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) il decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540;

i) il decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 15 marzo 1973;

l) il decreto del Presidente
della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l’articolo 18;

m) il decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;

n) il decreto del Presidente
della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32;

o) il decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338;

p) la legge 3 maggio 1985, n.
194;

q) la legge 14 ottobre 1985, n.
620;

r) il decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 febbraio 1986 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 7 maggio 1986;

s) la legge 14 febbraio 1987, n.
60;

t) la legge 21 febbraio 1989, n.
70;

u) il decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 luglio 1989, n. 320,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20
settembre 1989;

v) il decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 gennaio 1991, n. 122,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 dell’11
aprile 1991;

w) la legge 19 ottobre 1991, n.
349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993,
n. 302;

x) il decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595;

z) il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 360;

aa) il decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391;

bb) la legge 21 dicembre 1984, n.
890;

cc) il decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 maggio 1995, n. 342,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 18
agosto 1995;

dd) il decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto
legislativo 8 ottobre 1999, n. 447;

ee) il decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95;

ff) il decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 164;

gg) l’articolo 7 della legge 18
ottobre 2001, n. 383;

hh) il decreto legislativo 2
febbraio 2002, n. 26;

ii) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed
8-quater dell’articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63;

ll) il decreto del Ministro delle
attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253
del 28 ottobre 2002;

mm) l’articolo 17 della legge 12
dicembre 2002, n. 273;

nn) i commi 72, 73, 79, 80 e 81
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350