Lavoro e Previdenza

Monday 09 October 2006

Circolare Ministero Lavoro e previdenza sociale 28.09.2006 n° 29: i chiarimenti sul lavoro irregolare e sulla sicurezza dopo il decreto Bersani.

Circolare Ministero Lavoro e previdenza
sociale 28.09.2006 n° 29: i chiarimenti sul lavoro irregolare e sulla sicurezza
dopo il decreto Bersani.

Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ
ISPETTIVA

DIVISIONE I

CIRCOLARE N. 29

Roma, 28 settembre 2006

Prot. n.
25/I/4192

Alle Direzioni regionali e
provinciali del Lavoro

All’INPS

Direzione Centrale Vigilanza
sulle Entrate ed Economia Sommersa

All’INAIL

Direzione Centrale Rischi

Al Comando Carabinieri per la
tutela del lavoro

e, p.c.

Alla Direzione Generale per la Tutela delle Condizioni di
Lavoro

All’ENPALS

Direzione Vigilanza

All’INPGI

Direzione contributi e vigilanza

All’IPSEMA

Direzione per la riscossione dei
contributi e vigilanza

All’ENASARCO

Unità Organizzativa Vigilanza e
Coordinamento Sedi

All’Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Accertamento

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza

Alla Provincia Autonoma di
Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All’Ispettorato regionale del
lavoro di Palermo

All’Ispettorato regionale del
lavoro di Catania

LORO SEDI

Oggetto: Art. 36 bis D.L. n.
223/2006 (conv. con L. n. 248/2006).

Come noto, il D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006
(in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006), ha introdotto all’art. 36 bis “Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza
nei luoghi di lavoro”.

La normativa, al fine di
assicurare una più efficace azione di prevenzione oltre che di repressione del
lavoro sommerso nonché di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di
lavoro, da un lato interviene a potenziare i poteri e le prerogative del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e,
dall’altro, introduce nuovi adempimenti volti a rendere più “trasparenti” le
modalità di assunzione e di impiego del personale dipendente, riformulando,
altresì, in senso conforme alle indicazioni della Corte Costituzionale, la c.d.
maxisanzione per il lavoro “nero” già prevista dall’art. 3, comma 3, D.L. n.
12/2002 (conv. da L. n. 73/2002).

Si ritiene utile fornire alcuni
chiarimenti operativi sulle predette novità, al fine di una corretta
interpretazione delle previsioni normative in fase di prima applicazione.

Provvedimento di sospensione dei
lavori nel cantiere

L’art. 36 bis del D.L. n.
223/2006 si caratterizza, anzitutto, per aver concentrato l’attenzione sulle
ricadute che l’utilizzo di manodopera irregolare può avere sulle problematiche
di sicurezza nei luoghi di lavoro. Già in passato, infatti, si era avuto modo
di constatare che le imprese che ricorrono a manodopera irregolare sono anche
quelle che presentano maggiori tassi infortunistici; invero, prima d’oggi
nessuna disposizione normativa aveva espressamente e direttamente collegato i
due fenomeni, operando la presunzione secondo cui il lavoro irregolare
determina automaticamente anche una condizione di criticità sul fronte della
sicurezza sul lavoro.

Tale collegamento emerge in
particolare dalla previsione di cui al comma 1 del predetto articolo il quale
prevede che “(…) il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione
dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni”.

La ratio della disposizione, come
accennato in premessa, individua una “presunzione” da parte dell’ordinamento
circa la situazione di pericolosità che si verifica in cantiere in conseguenza
del ricorso a manodopera “non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria” giacché la stessa, oltre a non essere regolare sotto il profilo
strettamente lavoristico, non ha verosimilmente ricevuto alcuna “formazione ed
informazione” sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta nel settore
edile.

In primo luogo va chiarito
l’ambito di applicazione della disposizione che – stante il riferimento a
“l’ambito dei cantieri edili” – sembra coincidere con le imprese che svolgono
le attività descritte dall’allegato I del D.Lgs. n.
494/1996, nel quale sono ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili
previdenzialmente come imprese edili sia imprese non edili che operano comunque
nell’ambito delle realtà di cantiere. Si tratta in particolare di imprese che
svolgono:

1) lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee
elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo
per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

2) scavi, montaggio e smontaggio
di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Per quanto concerne l’“oggetto”
del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada
riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i
presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non
riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente
le ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento
risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la
complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano
in condizioni di regolarità e alle quali sarebbe peraltro inibita la
prosecuzione dei lavori senza poter nemmeno incidere in alcun modo sulla
regolarizzazione delle violazioni riscontrate; regolarizzazione che viene posta dal legislatore quale condizione per la ripresa
dei lavori stessi.

Venendo invece alle condizioni
individuate dalla norma per l’adozione del provvedimento di sospensione si
ritiene opportuno chiarire quanto segue.

Con riferimento al personale “non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria” si precisa
che lo stesso va individuato nel personale totalmente sconosciuto alla P.A. in
quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria né
oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e
previdenziale. Ne consegue che, da tale formulazione, restano esclusi ad
esempio gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto (o altre forme di lavoro autonomo) che, seppur ritenuti fittizi,
risultano comunque iscritti sul libro matricola, così come previsto dal D.Lgs. n. 38/2000. Viceversa, eventuali forme di collaborazione
occasionale ritenute non genuine, in assenza di qualunque formalizzazione su
libri o documenti obbligatori, potranno, invece, contribuire alla
determinazione della percentuale di personale irregolare.

Relativamente al calcolo della
percentuale del personale “in nero” va in secondo luogo chiarito che detta
percentuale va rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa
operanti nel cantiere al momento dell’accesso ispettivo (e non già
complessivamente in forza all’azienda) risultanti dalle “scritture o da altra
documentazione obbligatoria” come sopra chiarito. A titolo esemplificativo si
consideri l’ipotesi di un’impresa con 30 dipendenti in forza che occupa in un
cantiere, al momento dell’accesso ispettivo, 10 lavoratori, di cui 3 non
iscritti sul libro matricola. Detta impresa potrà essere destinataria del
provvedimento di sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari – rapportati
ai 7 lavoratori regolarmente occupati (i 3 lavoratori irregolari vanno dunque
esclusi dalla base di calcolo) – rappresentano oltre il 40% della totalità
della manodopera.

Ancora con riferimento ai
presupposti di adozione del provvedimento di sospensione, un ulteriore
chiarimento attiene alla ipotesi “di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale”. In tal caso, in particolare, il termine “reiterate” va
interpretato come ripetizione di una o più delle diverse condotte illecite
contemplate nella norma in esame, riferita ad almeno un lavoratore, in un
determinato arco temporale (l’art. 8 bis della L. n. 689/1981, ad esempio,
prende in considerazione gli ultimi 5 anni), tale da non poter considerare la
condotta stessa meramente occasionale.

Altre osservazioni attengono al
carattere “discrezionale” del provvedimento cautelare in esame. In proposito va
ricordato che la ratio della disposizione è quella di garantire l’integrità
psicofisica dei lavoratori operanti nel settore edile e tale finalità deve
opportunamente guidare il personale ispettivo nell’esercizio del potere
discrezionale riconosciuto dalla disposizione. Proprio sulla base di tale
premessa, quindi, considerata l’oggettività e la determinatezza dei presupposti
normativi, si ritiene che il provvedimento di sospensione dei lavori nel
cantiere debba essere “di norma adottato”
ogniqualvolta si riscontri la sussistenza di uno o ambedue i presupposti sopra
indicati, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il
profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento in questione. In
particolare, un utile criterio volto ad orientare la valutazione dell’organo di
vigilanza va legato alla natura del rischio dell’attività svolta dai lavoratori
irregolari, tenendo conto che il provvedimento può non essere adottato:

1) quando il rischio per la
salute e sicurezza dei lavoratori risulta di lieve entità in relazione alla
specifica attività svolta nel cantiere (es. tinteggiatura interna, posa in
opera di rivestimenti ecc.);

2) quando l’interruzione
dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di
pericolo per l’incolumità dei lavoratori delle altre imprese che operano nel
cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di
uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande
traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la
stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di
ultimare eventuali lavori di rimozione di materiale nocivo quale l’amianto).

Tenendo conto di quanto sopra
evidenziato e rilevata la necessità che l’obbligo di motivazione comporta
sempre una adeguata valutazione dei presupposti del
provvedimento di sospensione, si richiama l’attenzione del personale ispettivo
sull’esigenza di specificare, oltre che nel provvedimento stesso, anche nel
verbale di accertamento, le specifiche fasi di lavorazione effettuate
dall’azienda al momento della verifica ispettiva.

La necessaria valutazione di tali
circostanze comporta, quale conseguente corollario, che nelle ipotesi in cui
gli ispettori di vigilanza degli istituti previdenziali e assicurativi
accertino la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del
provvedimento di sospensione, gli stessi ne diano immediata comunicazione,
mediante trasmissione del verbale anche in via telematica, alla Direzione
provinciale del lavoro, affinché quest’ultima mediante proprio personale attivi
le dovute valutazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione
dei lavori.

Si sottolinea, inoltre, che
l’informativa ai competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture relativa all’adozione del provvedimento di sospensione va
fatta a cura della Direzione provinciale del lavoro e non già da parte del
personale ispettivo che adotta il provvedimento medesimo.

L’art. 36 bis, al comma 2,
stabilisce inoltre che “è condizione per la revoca del provvedimento da parte
del personale ispettivo (…):

a) la regolarizzazione dei
lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;

b) l’accertamento del ripristino
delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e
amministrative vigenti”.

In proposito occorre chiarire che
per la regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione
degli stessi sui libri obbligatori, al pagamento delle sanzioni amministrative
e civili ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed
assicurativi, è necessaria anche l’ottemperanza agli obblighi più immediati di
natura prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 626/1994,
con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (visite mediche
preventive) e alla formazione ed informazione sui pericoli legati all’attività
svolta nel cantiere nonché alla fornitura dei dispositivi di protezione
individuale.

A tal proposito, si coglie
l’occasione per ricordare al personale ispettivo che, ogniqualvolta venga accertata la presenza di manodopera “in nero” nelle
attività edili, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione
degli obblighi, puniti penalmente, legati alla sicurezza dei lavoratori (almeno
in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria e alla mancata formazione ed
informazione), il predetto personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento
di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e
verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione impartita.

Per quanto invece concerne il
“ripristino delle regolari condizioni di lavoro” nelle ipotesi di violazioni in
materia di tempi di lavoro e di riposi, detto ripristino non può che aversi con
il solo pagamento delle relative sanzioni amministrative, stante
l’impossibilità sostanziale di una reintegrazione dell’ordine giuridico
violato, trattandosi di condotte di natura commissiva, come peraltro già
chiarito con circolare n. 8/2005 di questo Ministero.

L’inosservanza del provvedimento
di sospensione dei lavori configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p.
il quale punisce “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine
pubblico o d’igiene” con l’arresto sino a tre mesi e l’ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti,
si è in presenza di un provvedimento emanato per
ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente
tutelato, rientra nell’ambito della nozione di sicurezza pubblica (in tal senso
Cass. sez. III 17 novembre 1960 e Cass. sez. III 14 febbraio 1995 n. 3375).

Ultime osservazioni attengono
alla possibilità di impugnare il provvedimento cautelare in sede
amministrativa. Al riguardo, pur in assenza di una espressa
previsione normativa in tal senso – contrariamente a quanto avviene con
riferimento ad altri poteri ispettivi (ad es. diffida accertativa ex art. 12
del D.Lgs. n. 124/2004, impugnabile presso il Comitato
regionale per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 dello stesso decreto) –
sembra potersi ammettere un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni
regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto stabilito in
via generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971. Resta comunque inalterata la
possibilità, da parte della Direzione provinciale del lavoro, di revocare il
provvedimento di sospensione dei lavori in via di autotutela, ai sensi degli
artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. n. 241/1990.

Si allega, in calce alla presente
circolare, il modello da utilizzare per l’adozione del provvedimento di
sospensione dei lavori, già diramato con nota prot. n.
25/I/0002975 del 24 agosto 2006.

Lavoro nei cantieri: tessera di
riconoscimento o registro

Il comma 3 dell’art. 36 bis
introduce l’obbligo per i datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di
munire il personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre 2006, di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Anche in tal caso il campo di
applicazione della previsione va individuato con riferimento a tutte le imprese
che svolgono le attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. 494/1996.

Tenuto conto delle finalità della
disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del
personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in
chiara evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori
autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto (ad es. artigiani).

I dati contenuti nella tessera di
riconoscimento devono consentire l’inequivoco ed immediato riconoscimento del
lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato
in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera
inoltre deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di
lavoro.

La previsione normativa
stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano
meno di dieci dipendenti (cioè massimo nove) possono assolvere
all’obbligo di esporre la tessera “mediante annotazione, su apposito
registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori”.

Con riferimento all’ambito
applicativo della previsione si precisa che il suddetto limite numerico va
riferito al personale stabilmente in forza all’azienda, tenendo presente che
per il computo dello stesso “si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi”. Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da
interpretarsi nel senso di comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati
che intrattengono comunque un rapporto continuativo con l’impresa (ad es.
collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione).

Dalla formulazione della norma,
inoltre, si evince che l’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito
a ciascun cantiere, cosicché l’impresa interessata è tenuta ad istituire più
registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi
diversi. Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà
possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente
il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.

Tale registro non può mai essere
rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la
quale lo stesso è stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni
sullo stesso vanno effettuate necessariamente prima dell’inizio dell’attività
lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro “di presenza” in
cantiere.

Per quanto concerne le modalità
di vidimazione del registro da parte delle Direzioni provinciali del lavoro è
possibile rinviare in via analogica a quanto previsto dal T.U. n. 1124/1965 con
riferimento ai libri di paga e matricola.

Sotto il profilo sanzionatorio la
mancata tenuta sul luogo di lavoro del registro ovvero l’irregolare tenuta
dello stesso comporta in capo al datore di lavoro la medesima sanzione prevista
con riferimento alle tessere di riconoscimento (da €100 ad € 500 per ciascun
lavoratore), essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle
stesse.

Nei confronti di tali sanzioni si
ricorda da ultimo che non è ammessa la procedura di diffida di
cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004 per
espressa previsione normativa.

Edilizia: comunicazione
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro

Il comma 6 dell’art. 36 bis ha
previsto l’immediata operatività della previsione di cui all’art. 86, comma 10
bis, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilendo che “nei casi
di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro
sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno
antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa”.

Come noto, tale previsione era
precedentemente subordinata all’emanazione del decreto interministeriale, non
ancora adottato, di cui al comma 7 dell’art. 4 bis,
del D.Lgs. n. 181/2000 cui viene demandata la
definizione dei moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie.

In proposito va specificato che
le imprese tenute a tale adempimento sono le imprese edili in senso stretto,
non potendo trovare applicazione lo stesso criterio interpretativo adottato con
riferimento al comma 1 dell’art. 36 bis che, come già detto, fa riferimento
alle imprese rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.
494/1996. Ciò significa, in sostanza, che va tenuto presente l’inquadramento –
ovvero l’inquadrabilità – previdenziale delle imprese in questione ai fini
della applicazione della norma.

Quanto alla modalità di
comunicazione dell’assunzione, che deve risultare da documentazione “avente
data certa”, si deve ritenere che tale circostanza sia desumibile, oltre che
dalla tradizionale raccomandata a/r, anche da comunicazioni telematiche (fax
ovvero posta elettronica certificata). Occorre precisare che, in caso di
instaurazione di rapporti di lavoro in un giorno immediatamente successivo a
una giornata festiva, l’adempimento in questione potrà essere effettuato anche
nella stessa giornata festiva, stante il tenore letterale della previsione
normativa e considerata la possibilità di avvalersi di strumenti telematici
(fax e posta elettronica certificata).

Si ricorda, da ultimo, che la
violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.
276/2003, pari ad una somma da € 100 ad € 500.

Maxisanzione per il lavoro “nero”

L’art. 36 bis, comma 7, modifica
la c.d. maxisanzione per il lavoro nero, introdotta nel 2002 dal D.L. n.
12/2002 (conv. da L. n. 73/2002). La legge di
conversione del D.L. n. 223/2006 stabilisce che “ferma restando l’applicazione
delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è
altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente
non può essere inferiore a € 3.000, indipendentemente dalla durata della
prestazione lavorativa accertata”.

Senza modificare il comma 4
dell’art. 3 del D.L. 12/2002 – secondo il quale “alla constatazione della
violazione procedono gli organi preposti ai controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro” – l’art. 36 bis sostituisce invece il comma 5 del
predetto articolo, stabilendo che alla contestazione della sanzione amministrativa
ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 provvede il personale ispettivo
della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, Direzione
che provvederà successivamente ad emettere l’eventuale ordinanza di ingiunzione
o di archiviazione. È infine stabilito che nei confronti della sanzione non è
ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

In proposito va anzitutto
sottolineato che la sanzione si aggiunge (“ferma restando l’applicazione delle
sanzioni già previste dalla normativa in vigore”) ad ogni ulteriore
provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di manodopera
irregolare (omessa comunicazione di assunzione, omessa consegna della relativa
dichiarazione, omessa denuncia all’INAIL del codice fiscale ecc.).

Va inoltre sottolineato che la
fattispecie in argomento si realizza attraverso “l’impiego” di qualunque
tipologia di lavoratore a qualunque titolo e per qualsiasi ragione non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, restando invece
fuori dall’applicazione della sanzione tutte le forme
di prestazione lavorativa che occultano rapporti di lavoro subordinato dietro
altre tipologie contrattuali (ad es. contratti di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto) sempre che risultino dalla documentazione aziendale o
da comunicazioni effettuate ad amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne l’importo
sanzionatorio, è prevista una sanzione amministrativa da “€ 1.500 a € 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro
effettivo” e una sanzione di natura civile connessa all’omesso versamento dei
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non inferiore a € 3.000,
“indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.

Al riguardo si sottolinea che
trattasi di una sanzione proporzionale che prevede un importo minimo e massimo
(€ 1.500 – € 12.000) ed un importo in misura fissa di € 150 per ciascuna
giornata di lavoro effettivo. Tale ultimo importo (€ 150 giornaliere)
costituisce una mera maggiorazione della sanzione edittale e perciò per esso non trova applicazione l’art. 16 della L. n. 689/1981.

Per quanto attiene ai profili
contributivi, la sanzione civile prevista dalla norma trova applicazione
evidentemente con esclusivo riferimento ai contributi evasi, trattandosi di
rapporti di lavoro totalmente in nero. La quantificazione della stessa in
misura comunque non inferiore ad € 3.000 per ciascun lavoratore, e
distintamente riferita alla contribuzione previdenziale e alla assicurazione
INAIL, costituisce una scelta del legislatore che interviene a stabilire una
soglia minima di tale misura afflittiva nelle ipotesi in cui la quantificazione
della stessa risulti inferiore a tale importo. Va peraltro precisato che la
sanzione trova evidentemente applicazione nelle ipotesi in cui sia scaduto il
termine per il versamento dei contributivi relativi al periodo di paga in corso
al momento dell’accertamento.

Occorre infine precisare il
regime sanzionatorio applicabile alle fattispecie di “impiego di lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”, nelle
ipotesi in cui la condotta sia iniziata anteriormente
all’entrata in vigore della L. n. 248/2006 (12 agosto 2006) e proseguita oltre
tale data. Trattasi, in altre parole, di un problema di successione di leggi
nel tempo che sanzionano condotte di natura permanente quale, per l’appunto,
quella in esame.

Va premesso, anzitutto, che nel
campo degli illeciti amministrativi trova applicazione il principio del tempus
regit actum, secondo il quale la disciplina applicabile è quella in vigore al
momento della commissione della violazione, senza che – come avviene invece in
campo penale – debba valutarsi il principio del favor rei alla luce delle
previsioni sanzionatorie sopravvenute (v. circ. n.
37/2003). Per quanto attiene alla consumazione dell’illecito di natura
permanente tuttavia – come sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza
maggioritaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7769) –
bisogna tenere presente che lo stesso si realizza, non con l’inizio
ma con la cessazione del comportamento lesivo che, di norma, coincide
con la data dell’accertamento da parte del personale ispettivo. Nel caso in
esame, pertanto, il rapporto di lavoro “in nero” iniziato prima del 12 agosto
2006 e proseguito oltre tale data rientra nel campo di applicazione della nuova
disciplina introdotta dall’art. 36 bis, comma 7 che prevede, quale organo
competente alla irrogazione della sanzione, la Direzione provinciale
del lavoro e non già l’Agenzia delle Entrate.

Facendo riserva di fornire
ulteriori e più approfonditi chiarimenti in ordine alle problematiche sopra
evidenziate, si invita il personale ispettivo di attenersi alle indicazioni
fornite con la presente circolare.

f.to IL
DIRETTORE GENERALE

(Dott.
Mario Notaro)