Penale

Monday 27 November 2006

Chi è assolto per non aver commesso il fatto può testimoniare nel procedimento connesso o per reato collegato senza l’ assistenza del difensore. (Corte Costituzionale 21.11.2006 n. 381)

La Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente,
l’assistenza di un difensore e l’applicazione della disposizione di
cui all’art. 192, comma 3, del medesimo codice
di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del
medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” divenuta
irrevocabile.

Corte Costituzionale

Sentenza 21 novembre 2006, n.
381

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Franco BILE Presidente
– Giovanni Maria FLICK Giudice
– Francesco AMIRANTE "
– Ugo DE SIERVO "
– Romano VACCARELLA "
– Paolo MADDALENA "
– Alfio FINOCCHIARO "
– Alfonso QUARANTA "
– Franco GALLO "
– Luigi MAZZELLA "
– Gaetano SILVESTRI "
– Sabino CASSESE "
– Maria Rita SAULLE "
– Giuseppe TESAURO "
– Paolo Maria NAPOLITANO "

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’articolo 197-bis, commi 3 e 6 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza del 17 novembre 2004 dal Tribunale di Fermo, nel
procedimento penale a carico di C.P.P. ed altro, iscritta al n. 59 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,
prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006 il Giudice relatore
Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. − Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Fermo
ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata − in riferimento all’art. 3, primo comma, della
Costituzione − la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella
parte in cui, rispettivamente, prevedono l’obbligo di assistenza
difensiva e l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192,
comma 3, cod. proc. pen. anche alle dichiarazioni rese dalle persone
indicate al comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione.

Il giudice rimettente espone che, in relazione al fallimento di una
società commerciale, il pubblico ministero aveva esercitato, nei
confronti di tre soggetti, azione penale per il reato di bancarotta fraudolenta
documentale; all’udienza preliminare, uno dei tre imputati aveva chiesto
di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, all’esito del quale
era stato assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta
irrevocabile. In esito al rinvio a giudizio disposto per gli altri imputati,
l’organo dell’accusa aveva indicato, nella lista testimoniale ai
sensi dell’art. 468 cod. proc. pen., l’originario
coimputato assolto quale testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen.
ed il Tribunale, all’udienza fissata per la sua escussione, sollevava
d’ufficio la questione di legittimità costituzionale in oggetto.

Il rimettente osserva, in punto di rilevanza, come dall’accoglimento
della questione discenderebbe l’eliminazione dell’obbligo della
nomina del difensore per il testimone, prescritto dal comma 3 dell’art.
197-bis cod. proc. pen.; e come, per altro verso, le dichiarazioni
accusatorie provenienti dallo stesso potrebbero essere idonee, se
intrinsecamente credibili, a fondare l’affermazione di
responsabilità anche in assenza di ulteriori elementi di prova che ne
confermino l’attendibilità (art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen.),
nella specie carenti almeno in relazione ad uno dei due imputati.

Nel merito, il Tribunale richiama innanzitutto la pronuncia di questa Corte
(ordinanza n. 256 del 2004) con la quale è stata dichiarata
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen. sollevata, in relazione
all’art. 3 della Costituzione, con riferimento alle dichiarazioni rese,
quale testimone assistito, da persona originariamente coimputata nel medesimo
reato e nei cui confronti era stata pronunciata sentenza irrevocabile di
applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen..

Il giudice a quo rammenta come nell’argomentazione di tale pronuncia
questa Corte rilevasse, alla luce della normativa di attuazione del
“giusto processo” (legge 1° marzo 2001, n. 63), che
l’armoniosa coesistenza tra disciplina del diritto al silenzio ed obbligo
di dichiarazione nel processo è stata normativamente
realizzata con l’applicazione di un principio di graduazione: principio
– espresso dalla diversificazione delle figure di dichiaranti nel
processo, in ragione dei diversi “stati di relazione” rispetto ai
fatti oggetto del procedimento − che, partendo da una condizione di
assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma del
totale coinvolgimento propria del concorrente nel medesimo reato. Il rimettente
evidenzia poi come, secondo la citata pronuncia, ai vari stati di relazione corrispondano, oltre che diverse figure soggettive di
dichiaranti, anche diverse modalità di dichiarazione e diverse valenze
probatorie del dichiarato.

Proprio alla luce di tali principi teorici, ad avviso del Tribunale,
l’odierno dubbio di legittimità costituzionale si palesa fondato:
il fatto che sia intervenuta una sentenza di assoluzione piena “per non
aver commesso il fatto”, nei confronti del soggetto già
coimputato, è circostanza idonea ad eliminare qualsiasi “stato di
relazione” di quel dichiarante rispetto ai fatti oggetto del
procedimento; e poiché l’estraneità dell’imputato
è stata accertata in modo irrevocabile, tale situazione «deve
essere, almeno giuridicamente, assimilata alla situazione di indifferenza del
teste ordinario».

Stigmatizzata l’implicazione negativa del meccanismo normativo oggetto di
censura − che assegna all’esercizio di una azione penale, risultata
totalmente ingiusta, un «marchio indelebile» nei confronti di un
soggetto − il Tribunale rimettente assume che la disciplina censurata,
oltre a violare la ragionevolezza intrinseca, risulta in contrasto con il
principio di eguaglianza. Infatti, tale disciplina
parifica la posizione dell’imputato in procedimento connesso o di reato
collegato, assolto con sentenza irrevocabile, a quella della persona
dichiarante ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.; e, per converso, «la diversifica
profondamente da quella del testimone ordinario», tanto sotto il profilo
dell’obbligo di assistenza difensiva, quanto sotto quello della
limitazione probatoria delle dichiarazioni. Ma, ad avviso del
giudice a quo, se il dichiarante ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.
è fondatamente considerato suspectus −
non avendo definito ancora la propria posizione, e risultando in stretta
relazione con il reato per cui si procede – ciò non può
valere per la persona giudicata innocente in via definitiva, che del tutto
irragionevolmente si presume possa mentire, a dispetto della sentenza
assolutoria irrevocabile. Il legislatore − conclude
il rimettente − ha in tal modo sovrapposto e confuso «la sfera
della limitata capacità testimoniale con quella dell’attendibilità
in concreto, che attiene al principio del libero convincimento del
giudice»: anche la persona offesa dal reato o i prossimi congiunti
dell’imputato possono porre seri problemi di attendibilità e,
nondimeno, rispetto a costoro non esiste alcuna capitis
deminutio testimoniale, che invece persiste,
irragionevolmente, rispetto all’assolto.

2. − Nel giudizio di costituzionalità ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia
dichiarata infondata. La difesa erariale ha evidenziato come anche per il caso
dell’assolto già coimputato residui – rispetto alla regiudicanda – «un margine di
contiguità, atto a incidere sulla valenza
probatoria della dichiarazione»: e la scelta del «tasso di
rilevanza» da accordare a tale contiguità, nonché la
conseguente opzione di regolamentazione processuale, spettano alla
discrezionalità del legislatore, esercitata, nella specie, senza alcun
vulnus del principio di ragionevolezza.

Considerato in diritto

1. − Il Tribunale di Fermo dubita, in relazione
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, del
codice di procedura penale, nella parte in cui tali disposizioni richiedono,
rispettivamente, l’obbligo di assistenza difensiva e l’applicazione
della regola di valutazione della prova, prevista nel comma 3 dell’art.
192 del medesimo codice, anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate
al comma 1 dello stesso art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di assoluzione “per non aver commesso il
fatto”.

In particolare, il Tribunale rimettente assume che la normativa censurata
violerebbe il parametro costituzionale sotto un duplice aspetto: per un verso,
differenziando irragionevolmente, rispetto alla disciplina della prova
dichiarativa proveniente dal teste ordinario, le modalità di assunzione
e l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da un soggetto –
già coimputato o imputato di procedimento connesso o di reato collegato
ai sensi dell’art. 371, comma 1, lettera b) cod. proc.
pen. – nei cui
confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione con la
formula più ampia (“per non aver commesso il fatto”); per
altro verso – e simmetricamente – assimilando il regime giuridico
delle dichiarazioni in questione a quello sancito per le dichiarazioni rese dai
soggetti indicati nell’art. 210 cod. proc. pen., vale a dire le persone
imputate in procedimento connesso che non possono assumere l’ufficio di
testimone.

A parere del giudice a quo, in entrambi i profili considerati – nei quali
risalterebbero, rispettivamente, un ingiustificato trattamento differenziato
per situazioni processuali sostanzialmente identiche ed un trattamento
irragionevolmente parificato di condizioni processualmente
dissimili – sarebbe evidente l’assoluta irrilevanza del giudicato
di assoluzione: la ridotta valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal
soggetto già processato ed assolto e la necessità
dell’assistenza difensiva nel corso della sua deposizione si
rivelerebbero, in conseguenza, delle regole prive nella specie di ragionevole
giustificazione, prospettandosi, piuttosto, quale esito immotivato
dell’originaria azione penale erroneamente esercitata.

2. − La questione è fondata.

3. − Questa Corte – come rammentato anche dal Tribunale rimettente
– ha già esaminato, sotto diverso ma affine profilo, la
compatibilità dell’art. 197-bis cod. proc.
pen., con l’art. 3 Cost., dichiarando la relativa questione manifestamente
infondata (ordinanza n. 265 del 2004). Oggetto del precedente scrutinio era la
disposizione che, richiamando l’art. 192, comma 3, del codice di rito, rende applicabile la regola di giudizio ivi prevista –
in forza della quale le dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri
elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – anche
alle dichiarazioni rese, quale testimone “assistito”, dal soggetto,
già coimputato nel medesimo reato, nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen..

Con la pronuncia in discorso, questa Corte rilevò, tra l’altro,
come l’assetto normativo della prova dichiarativa, in esito alla novella
del 1° marzo 2001, n. 63, di attuazione del “giusto processo”,
evidenziasse una complessiva
“strategia di fondo” del legislatore: precisamente, quella di
«enucleare una serie di figure di dichiaranti nel processo penale in base
ai diversi “stati di relazione” rispetto ai fatti oggetto del
procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di
assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma
‘estrema’ di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del
dichiarante nel medesimo reato». Alla molteplicità di tali
“stati di relazione” corrisponde, evidentemente, una
«articolata scansione normativa», relativa non soltanto alla
varietà soggettiva dei dichiaranti, ma anche alle differenti
modalità di assunzione della dichiarazione e,
soprattutto, ai diversi effetti del dichiarato.

Sulla base di tale ermeneutica, questa Corte dedusse, quindi, come il soggetto,
già imputato in procedimento connesso o di reato collegato e
successivamente destinatario di sentenza irrevocabile ai sensi dell’art.
444 cod.
proc. pen.,
non fosse mai completamente terzo rispetto alla regiudicanda
oggetto del procedimento nel cui ambito è chiamato a dichiarare; e come,
dunque, l’originario coinvolgimento nel fatto non sia completamente
rimosso dalla sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen.,
ancorché divenuta definitiva. Con la conseguenza che il protrarsi
dell’originaria contiguità, rispetto al fatto oggetto del procedimento
− asseverata da un giudicato che determina pur sempre l’applicazione
della pena − giustificava, in punto di ragionevolezza, la scelta del
legislatore di attenuare la valenza probatoria della dichiarazione del soggetto
in questione, prevedendo, per essa, la
necessità della corroboration con riscontri
esterni.

4. − Proprio la ratio fondante della prospettiva appena illustrata
depone, logicamente ancor prima che giuridicamente, per l’accoglimento
dell’odierna questione di costituzionalità.

L’assoggettamento delle dichiarazioni della persona − che,
già coimputata o imputata di reato connesso o collegato, sia stata
assolta “per non aver commesso il fatto” – alla regola legale
di valutazione enunciata nell’art. 192, comma 3, cod. proc.
pen. vale, in realtà,
a rendere perenne una compromissione del valore
probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali, la quale si appalesa in sé priva di qualsiasi giustificazione
sul piano razionale: e ciò perché, nei confronti di tale persona,
l’ordinamento ha già acclarato, in via definitiva,
l’inesistenza di qualunque correlazione con il fatto oggetto della
verifica processuale, significativa agli effetti della responsabilità
penale.

Invero, la circostanza che nei confronti del soggetto, originariamente
coimputato o imputato di reato connesso o collegato, sia intervenuta sentenza
irrevocabile di assoluzione “per non aver commesso il fatto”
− attestando in modo incontrovertibile la sicura estraneità di
quel soggetto rispetto alla regiudicanda –
elide ogni possibile “stato di relazione” con la vicenda
processuale, nel cui ambito è resa la testimonianza. Se, infatti,
l’effetto preclusivo del giudicato assolutorio produce la conseguenza di
dissolvere, pro futuro, qualsiasi nesso giuridicamente rilevante tra la persona
ed il fatto oggetto della originaria imputazione
− tale essendo lo stesso etimo che contraddistingue la absolutio dalla istanza punitiva − è postulato
indefettibile di tale restituito in integrum per
l’innocente, riconosciuto formalmente tale, anche il totale ripristino
della sua terzietà rispetto a quel fatto.

In caso contrario, l’efficacia di un giudicato di assoluzione – che
pure espressamente esclude, per il dichiarante, qualsiasi legame con
l’oggetto del giudizio, consolidando tale esito al punto da renderlo
irreversibile – risulta sostanzialmente svilita proprio dalla perdurante
limitazione del valore probatorio delle sue dichiarazioni. Tale deminutio, dunque, si profila viziata da manifesta
irragionevolezza: sia perché appare carente di
ogni giustificazione l’applicazione della regola legale di valutazione
della necessaria corroboration con riscontri esterni,
ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., una volta intervenuto
l’irrevocabile accertamento di estraneità del soggetto rispetto
alla verifica processuale dell’accusa; sia perché tale
limitazione, resistendo persino all’effetto preclusivo del giudicato
assolutorio, appare insuscettibile di essere emendata
e, dunque, paradossalmente immutabile.

Ciò, non senza considerare che, nella normativa censurata,
all’irrilevanza del giudicato assolutorio sul recupero della piena
“capacità a testimoniare” del soggetto già
coimputato, corrisponde – accanto ad una significativa degradazione del
valore di garanzia proprio dell’assoluzione definitiva – anche
l’irragionevole perpetuazione degli effetti del processo in quanto tale,
prescindendo totalmente dal relativo epilogo.

Tale aprioristica valutazione negativa del contributo probatorio offerto da un
soggetto ormai immune − in forza del giudicato assolutorio – da
ogni interesse all’esito del giudizio appare, per un verso, irragionevole
e, per altro verso, in contrasto con il principio di eguaglianza, almeno sotto
due diversi e complementari profili.

Per un primo aspetto, infatti, la presunzione di minore attendibilità,
scaturente dalla regola di valutazione probatoria in questione, risulta
irragionevolmente discordante rispetto alle regulae iuris che presiedono, invece, alla valutazione giudiziale
delle dichiarazioni rese dal teste ordinario; e ciò nonostante le
tipologie di dichiaranti in comparazione risultino omogenee, in quanto
connotate dalla comune peculiarità della condizione di assoluta
indifferenza rispetto alla vicenda oggetto di giudizio: l’una sussistente
ab origine, l’altra necessariamente
sopravvenuta ed indotta dall’assoluzione divenuta irrevocabile.

Sotto altro profilo, invece, la normativa censurata assimila – quanto a
necessità di assistenza difensiva ed a regola di valutazione probatoria
del dichiarato – le dichiarazioni rese dai dichiaranti già
coimputati ed assolti per non aver commesso il fatto a quelle rese dai soggetti
dichiaranti ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.; dichiarazioni provenienti,
cioè, da una tipologia di dichiaranti assolutamente distinta e non
assimilabile: a tacer d’altro, perché essa contempla soggetti
ancora pienamente coinvolti nel fatto oggetto di giudizio, al punto da non
poter assumere l’ufficio di testimone e, soprattutto, di essere titolari
della facoltà di non rispondere.

5. − D’altra parte, l’irragionevolezza che contrassegna la
normativa censurata emerge anche sotto il diverso profilo − pure evocato
dal Tribunale rimettente – della necessità dell’assistenza
difensiva, che tale normativa statuisce anche per il dichiarante già
coimputato o imputato di reato connesso o di reato collegato, poi assolto
“per non aver commesso il fatto”.

La garanzia dell’assistenza difensiva – sancita indistintamente,
per le persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato
collegato, dal comma 3 dell’art. 197-bis cod. proc.
pen. – trova
giustificazione, anche storicamente, nelle possibili compromissioni
che la deposizione potrebbe indurre rispetto alla posizione dello stesso
dichiarante, rendendo effettivo il principio del nemo
tenetur se detegere.

Ma proprio l’esistenza di un giudicato assolutorio “per non aver
commesso il fatto” attesta l’impossibilità di evocare un
tale pericolo per il dichiarante, considerando altresì l’esistenza
della garanzia del ne bis in idem e dovendosi escludere ogni eventualità
di revisione del giudizio, in un’ipotesi – come nella specie
− di assoluzione. La presenza del difensore in funzione di assistenza del dichiarante, nella fase di acquisizione
della prova, postula, dunque, una ragione normativa che appare del tutto
incompatibile con la natura e gli effetti del giudicato di assoluzione, di cui
è stato già destinatario il soggetto dichiarante. Ne risulta evidente l’aporia, che, lungi dal prospettarsi
quale innocua garanzia aggiuntiva, segnala, in realtà, un ulteriore
profilo di disarmonia della normativa censurata. L’assistenza difensiva
necessaria, infatti, oltre a non essere presidiata da alcuna giustificazione
normativa apprezzabile – ed, anzi, apparendo in logico contrasto con la
neutralità del dichiarante rispetto al giudizio, già affermata
dal giudicato di assoluzione – configura un
indubbio vulnus al principio di eguaglianza sostanziale, atteso che, proprio in
forza della presenza del difensore, la categoria dei dichiaranti in esame
risulta soggetta, quanto alle modalità di assunzione della prova, ad un
trattamento irragionevolmente diverso rispetto alla generalità degli
altri testi.

6. − Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale,
per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, dei commi 3 e 6
dell’art. 197-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevedono, rispettivamente, l’assistenza di un difensore e
l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192, comma 3, del
medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate
al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di assoluzione “per non aver commesso il
fatto”, divenuta irrevocabile.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura
penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l’assistenza di un
difensore e l’applicazione della disposizione di cui all’art. 192,
comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle
persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc.
pen., nei cui confronti sia
stata pronunciata sentenza di assoluzione “per non aver commesso il
fatto” divenuta irrevocabile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l’8 novembre 2006.