Penale

Wednesday 24 January 2007

Caso TELECOM: le motivazioni per cui l’ ex capo della sicurezza deve restare in carcere.

Caso TELECOM: le motivazioni per cui l’ex capo della sicurezza deve restare in carcere.

Cassazione – Sezione quinta
penale (cc) – sentenza 12 dicembre 2006-23 gennaio 2007, n. 2269

Presidente Marini – Relatore
Vessichelli

Pg D’Ambrosio –
Ricorrente Tavaroli

Fatto e diritto

Tavaroli Giuliano propone ricorso
diretto per cassazione avverso l’ordinanza in data 19 settembre 2006 con la
quale il Cip del Tribunale di Milano gli ha applicato la misura cautelare della
custodia in carcere in relazione ai reati di promozione di associazione per
delinquere finalizzata alla perpetrazione di corruzioni, appropriazioni
indebite e rivelazioni di segreti di ufficio (capo A), corruzione continuata di
pubblici ufficiali (capo G) e utilizzazione di segreti di ufficio ex articolo
326. comma 3 Cpp (capo M), fatti commessi a partire
dal 2000.

Deduce:

1) la violazione dell’articolo
274 lettera c) in rif. articolo 606 lettera c) Cpp per
avere, il Gip, ravvisato il pericolo di reiterazione del reato svalutando la
circostanza che egli aveva abbandonato, sin dal maggio 2005, il ruolo di capo
della sicurezza della Telecom, grazie al quale, secondo l’accusa, aveva
perpetrato i reati in contestazione. Si era trasferito alle dipendenze della
Pirelli Spa, con funzioni meramente rappresentative e dal maggio 2006 aveva
interrotto anche quelle. In più il Gip, affermando che non poteva ritenersi
interrotto “ il rapporto con i sodali di ieri”, aveva fatto ricorso a mere
presunzioni e non al criterio della concretezza nella formulazione della prognosi,
cosi come richiesto dall’articolo 274 lettera c);

2) la errata
applicazione dell’articolo 275 Cpp in rel. articolo 606 lettera c), e la
manifesta illogicità della motivazione con la quale il Gip ha ritenuto
inadeguata la misura degli arresti domiciliari segnalando che l’indagato
avrebbe potuto continuare la propria illecita attività servendosi delle
comunicazioni telematiche telefoniche ma, contemporaneamente riconoscendo che
da oltre un anno il Tavaroli aveva interrotto ogni rapporto con il gruppo;

3) la errata
applicazione delle norme in tema di competenza territoriale, individuata dal
Gip non facendo uso del criterio di cui all’articolo 8 comma 3 Cpp che, in tema
di reati permanenti, radica la detta competenza nel luogo in cui ha avuto
inizio la consumazione. La affennazione del Gip,
secondo cui tale luogo non è noto, può essere agevolmente superata alla luce
della giurisprudenza di legittimità che indica come utile, in alternativa,
anche il luogo in cui la associazione si sia manifestata all’esterno o quello
di realizzazione del primo reato fine o del primo atto diretto a commettere i
delitti programmati.

Nella specie, essendo emerso che
il sodalizio si sarebbe avvalso della organizzazione aziendale della Polis di
Istinto Srl con sede a Firenze, tale dovrebbe essere il luogo significativo ai
fini de Ila competenza. Anche considerando il luogo di perpetrazione de 1 primo
reato fine la competenza dovrebbe essere ancora di Firenze, posto che le
corruzioni dei pubblici ufficiali si realizzò in tale
capoluogo, prima delle condotte di appropriazione indebita;

4) la erronea
applicazione e vizio di motivazione in relazione al reato ex articolo 416 Cp,
non essendo stati indicati gli elementi strutturali del reato associativo;

5) la totale assenza di
motivazione sulla partecipazione del Tavaroli al reato di corruzione, mai
essendo citata la sua condotta compartecipativa ;

6) la erronea
qualificazione giuridica del capo M) ai sensi del comma 3 dell’articolo 326 Cp
anziché ai sensi del comma primo della stessa norma, con effetti nella
prospettiva dell’articolo 280 Cpp.

In udienza, l’avv. Dinoia ha
depositato una memoria nella quale ha ribadito le precedenti osservazioni in
tema di competenza territoriale, ancora una volta chiedendo che fosse ravvisata
in Firenze, luogo ove la Polis
d’Istinto, ossia l’ossatura della associazione per delinquere, aveva operato
anche attraverso i pubblici ufficiali corrotti.

Ai sensi dell’articolo 16 Cpp
poi, la connessione diveniva criterio di determinazione della competenza
territoriale anche per i reati meno gravi.

In più, il difensore faceva
presente che quand’anche fosse stata corretta l’affermazione della
impossibilità di stabilire il locus commissi delicti riferito al reato
associativo, non avrebbe potuto, tout court, farsi luogo alla applicazione del
criterio suppletivo di cui all’articolo 9 comma 3 Cpp per la determinazione
della competenza territoriale. Citava al riguardo la
giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità di ricorrere a tale
criterio nella ipotesi ‑ corrispondente a quella di specie‑ di
reati connessi.

In ossequio a tale orientamento,
doveva reputarsi decisivo il luogo di commissione dei reati immediatamente meno
gravi, ossia ancora una volta Firenze, essendo stati perpetrati in tale città
sia i delitti di corruzione che quelli di rivelazione di segreto di ufficio.

In ulteriore subordine si sarebbe
dovuto fare ricorso al criterio del primo comma dell’articolo 9 Cpp, che rende
rilevante l’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della azione : Firenze per l’appunto in base a quanto desumibile da
pag., 14 della ordinanza.

Il ricorso deve essere rigettato.

In ordine ai motivi sub 1) e 2)
occorre premettere che la costante giurisprudenza, in linea con la lettera
dell’articolo 311 Cpp osserva che il ricorso diretto per cassazione avverso
l’ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione
di legge e n ori anche per vizio della motivazione. Tra le ipotesi di
violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione, il cui
obbligo è prescritto a pena di nullità dall’articolo 125 comma 3 Cpp e la
mancanza di uno degli elementi previsti, sempre a pena di nullità,
dall’articolo 292, comma 2, stesso codice. Ne consegue che, qualora il Gip
abbia esposto in modo specifico le esigenze cautelari, nonché gli indizi che
giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicando la loro
genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza, è improponibile in sede di
legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o
contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità
dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari
(Sezione prima, 2888/99 rv 213383).

Ne consegue che sono
inammissibili le censure sub 1) e 2) argomentate dallo stesso ricorrente alla
luce di una assunta “manifesta illogicità della
motivazione”.

D’altra parte, risultano
infondate anche le censure rappresentate come “mancanza” di una
effettiva motivazione sul pericolo di reiterazione di fatti analoghi e
sulla idoneità della misura in relazione alle esigenze da tutelare.

Una motivazione, al riguardo, il
Gip l’ha esibita e non si tratta di motivazione solo apparente dal momento che
è stata incentrata sul ruolo fondamentale avuto dal Tavaroli stesso addirittura
nella ideazione del sistema investigativo oggetto di indagine. Anche il
passaggio del Tavaroli in Romania per seguire il medesimo settore, dopo quindi
l’allontanamento formale dalla Telecom, è un argomento speso dal Gip per
corroborare la prognosi di pericolosità dell’indagato,
pericolosità non ancorabile strettamente alla formale sua dipendenza
dalla Telecom.

E opporre a tale argomento, come
fà la difesa, l’assunto che il Tavaroli avrebbe acquisito
una diversa collocazione lavorativa presso la Pirelli, significa
indicare elementi, semmai, di illogicità della motivazione e non di mancanza
totale, tenuto conto che la
Pirelli non risulta essere ‑‑‑altro”
rispetto alla Telecom, per quanto concerne il “dimensionamento” della attività
illecita posta in essere dal Tavaroli. Basta scorrere l’ordinanza ( a titolo di
esempio, si cita tutto il par A) 1 da pag 43 e segg, p. 123,pag.
280) per rendersi conto che l’intreccio anche amministrativo fra Telecom,
Pirelli e Polis di Istinto ai fini dell’inquadramento del personale, è una
realtà ancora tutta da decifrare e che la formalizzazione dei rapporti tra
Tavaroli e Telecom non escludeva la continuità dei rapporti dello stesso
Tavaroli anche con l’altro grande committente Pirelli, e viceversa.

È una motivazione ‑ la cui
eventuale illogicità o incompletezza non è ancora una volta deducibile in sede
di ricorso immediato per cassazione‑ quella esibita dal Gip per sostenere
che la complessità

del
sistema architettato, la pervicacia che deve avere mosso un personaggio in
precedenza appartenuto all’Arma dei carabinieri, la mancanza di un quadro
chiaro di tutte le finalità che hanno mosso i compartecipi al sodalizio sono
evenienze che fanno aggio anche sull’obiettivo allontanamento del Tavaroli
dalla struttura Telecom e Pirelli, dal momento che l’appartenenza del Tavaroli
alla struttura della sicurezza Telecom rappresenta uno dei momenti qualificanti
della sua azione ma non l’unico, apparendo, la sua attività illecita, andare
oltre tali confini e essere operativa anche al di là delle committenze e
dell’apparato della Telecom.

In terzo luogo, la motivazione
sulla adeguatezza della misura esiste ed è tutta imperniata su una valutazione
integrata tra la gravità dei fatti, la loro reiterazione, la loro lucrosità
nonché la loro complessità ancora da rivelare nei suoi esatti confini, da un
lato, e, dall’altro, sulla indispensabilità del ricorso alla più gravosa delle
misure che è ritenuta anche l’unica in grado di impedire la ripresa degli
illeciti contatti.

Si tratta di un argomentare che ‑
ove mai presentasse margini di incompletezza e/o
illogicità‑ non potrebbe comunque definirsi del tutto assente o
apparente, nei termini rilevanti per integrare il vizio di “violazione di
legge”.

Il motivo sub 3) è infondato.

1 principi
ricordati dal ricorrente, nella prima parte del suo argomentare,
costituiscono patrimonio consolidato della giurisprudenza di legittimità e va
ribadito, pertanto, che per individuare il luogo di consumazione del reato
associativo, in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi
del vincolo, può farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo riferimento al
luogo in cui il sodalizio si manifesti per la prima volta all’esterno ovvero a
quello in cui si concretino i primi segni della sua operativita, elementi
ragionevolmente utilizzabili in quanto sintomatici dell’origine della
associazione nello Spazio (Sezione sesta, 23 aprile 2004, rv 229972). È vero
anche, però, che numerose decisioni aggiungono che, ove non sia possibile
ancora determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi
descritte (luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a
commettere i delitti programmati), è decisivo il luogo ove fu eseguito
l’arresto, emesso un mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fu
compiuto il primo atto del procedimento (articolo 9 comma 3 Cpp) (Sezione
quarta, 7 giugno 2005, rv 232081; conf. Sezione prima, 7 dicembre 2005, rv
233359). Il Gip, affermando di fare applicazione di tali principi, si è risolto
per la regola dell’articolo 9 comma 3 sostenendo che nessuno degli altri
criteri è praticabile, mentre la difesa deduce, in principalità, che noto
sarebbe quantomeno il luogo in cui la associazione si
è manifestata avvalendosi degli apparati della soc. Polis di Firenze e quello
di perpetrazione dei delitti di corruzione, ancora Firenze.

Ritiene questa Corte che le
osservazioni del Gip siano quelle allo stato
riscontrate dagli atti dal momento che non risulta accertato, in primo luogo,
un unico centro operativo del sodalizio, ma svariate sedi operative, che sono
tante quanti i luoghi nel quali sono state appaltate le indagini a pubblici
ufficiali corrotti o ad altri intermediari che poi si sono serviti di questi
ultimi; in secondo luogo la manifestazione di vitalità della associazione che
il ricorrente sostiene essersi avuta a Firenze ove operava la società Polis di
Cipriani, in realtà si è avuta contemporaneamente anche in Milano ove il
Tavaroli aveva i propri uffici. E ciò senza contare che la organizzazione
di cui si è avvalsa la associazione per operare, secondo l’ipotesi accusatoria,
è anche quella della direzione del servizio security di Pirelli, Telecom e Tim,
aventi sede e/o uffici a Milano, nonché di altre società di Cipriani e
Bernardini, ivi compresa la
System Group che aveva uffici sia in Milano che in Firenze
(pag. 45, 286 ord.). Risulta anche che Cipriani teneva i contatti con i propri
informatori anche a Milano, negli alberghi ove alloggiava (pag. 179 ord.)

Quanto alla significatività dei
reati‑fine per la presunzione del luogo di commissione del delitto
associativo, è da sottolineare che, in base al criterio in esame, non uno
qualsiasi dei reati fine è idoneo a radicare la competenza territoriale anche
del reato associativo, quale criterio sussidiario e presuntivo. Occorre che il
reato‑fine accertato o un atto idoneo a sostanziarlo costituiscano i
primi segni di vitalità del sodalizio perché la competenza è pur sempre da
mettere in relazione al luogo in cui si sia perfezionata (realmente o
presuntivamente) la condotta associativa.

In tale prospettiva, il rilievo
della difesa non aggiunge alcun elemento atto a scalfire la tesi
fatta propria dal Gip, posto che è del tutto arbitrario sostenere, come
fa il ricorrente, che le condotte di appropriazione indebita di denaro del
gruppo Telecom e P irelli‑ consumate in Milano‑ abbiano seguito
storicamente e logicamente e non preceduto le attività corruttive.

Infatti, il capo B) è formulato
in modo da far risalire i fatti rilevanti ai sensi dell’articolo 646 Cp, al
1997 e anni seguenti ossia a prima della data di consumazione del reato
associativo (2000) sicché, a prescindere dalla decorrenza della loro
riferibilità ad un vero e proprio contesto associativo, emerge comunque che
l’apprensione illecita del danaro era iniziata prima della dimostrata
ramificazione della organizzazione volta alla acquisizione di dati riservati
attraverso pubblici ufficiali corrotti.

In secondo luogo è pure
arbitrario affermare che i primi reati fine posti in
essere ed accertati furono le condotte di corruzione passiva dei pubblici
ufficiali di Firenze (capi H e segg), posto che la speculare condotta dei presunti
corruttori, contestata sub G), ha la stessa data di consumazione dei delitti di
corruzione passiva, risulta consumata in Milano e logicamente deve ritenersi ad
essi antecedente in quanto la proposta è difficile che segua l’accettazione.

Quanto al rilievo per cui, in tema di reati associativi, sarebbe precluso il
ricorso al criterio di cui all’articolo 9 cosi come affermato da talune
decisioni di questa Corte (v. ad es. rv 218684), non può non rilevarsi che si
tratta di un orientamento che non trova aggancio formale nelle norme del
codice, tanto che numerose altre decisioni di questa stessa Corte se ne sono
discostate.

Cosi è stato anche di recente
sottolineato che ai fini della determinazione della competenza territoriale in
procedimenti connessi, uno dei quali riguardi il delitto di associazione per
delinquere, reato di natura permanente, la competenza va di regola determinata
con riferimento al luogo in cui si è realizzata l’operatività della struttura
organizzativa, a, nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati
oggetto del “pactum sceleris”. Qualora, invece, non emerga con chiarezza il
luogo in cui l’associazione opera o abbia operato né è
possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati‑fine, trova
applicazione l’articolo 9, comma 3, Cpp (v.rv 233359;v. anche
218530; 213573;228183). ‑

E sulla idoneità dei reati ‑
fine , connessi al reato associativo, a determinare la
competenza in via subordinata nella prospettiva in esame, è appena il caso di
rilevare che, quantomeno nella fase investigativa in corso, il relativo luogo
di consumazione non risulta criterio univoco, dato che, ad esempio, i reati di
cui al capo M) sembrerebbero essere stati posti in essere a Firenze, ma anche a
Torino e a Novara.

Merita di essere aggiunto il richiamo
ad un significativo precedente di questa Corte secondo cui «al fine della
determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre
far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attivita” di
programmazione e di ideazione riguardanti l’associazione, essendo irrilevante
il luogo di commissione dei singoli reati riferibili al l’associazione.
Tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di
un’organizzazione criminale composta di vari gruppi operanti su di un vasto territorio
nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini
dell’associazione prescindono dal territorio, né sono collegati allo stesso per
la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio a conoscere
del reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i
quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l’accertamento della
responsabilità degli imputati, non sono particolarmente significativi ai fini
della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con
altri elementi ben più significativi i quali lasciano desumere che il luogo di
programmazione e di ideazione dell’attività riferibile all’associazione non
possa essere individuato con certezza» (rv 206261)

Infine, il criterio suppletivo di
cui all’articolo 9 comma 1, pure invocato dal ricorrente, non sembra dirimente
nel caso di specie dal momento che, essendo il reato più grave quello che, in
tema di procedimenti connessi, va tenuto in considerazione per la individuazione della competenza territoriale ed essendo
altresì quello che deve sopportare la applicazione dei criteri suppletivi di
cui all’articolo 9, risulta impossibile stabilire quale sia l’ultimo luogo in
cui è avvenuta una parte della” condotta associativa, dal momento che questa
rileva ai fini della competenza territoriale nel suo momento costitutivo e non
in quello successivamente operativo (articolo 8 comma 3).

Il motivo sub 4) è manifestamente
infondato.

Si sostiene che sia mancata la
motivazione sugli elementi strutturali del reato associativo
ma una simile affermazione non trae conferma dalla lettura della
ordinanza impugnata.

Da pag. 286 a pag. 293 il Gip
articola le sue osservazioni sulle linee portanti della struttura associativa
contestata al capo A).

E considerandosi che l’elemento
essenziale del reato ex articolo 416 Cp è l’accordo associativo il quale crea
un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far
parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla
realizzazione di un duraturo programma criminale (Sezione sesta, 10725/98, rv
211743); considerata altresì la speciale natura dell’accordo delinquenziale nel
reato associativo, accordo che deve essere teso in modo permanente
all’attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente dall’effettiva
commissione dei singoli reati programmati, non vi è possibilità di negare che
il giudice abbia assolto, anche in relazione a tale apparato, il proprio
compito argomentativo.

Il Gip ha f atto riferimento infatti ai più soggetti che hanno dato vita a Ila
organizzazione, agli apparati dei quali questi si sono serviti per operare, al
fine illecito prefisso che era quello di realizzare una attività di
intelligence che andava al di là a prescindeva dalle committenze dei due grandi
clienti Telecom e Pirelli, per dare luogo ad un archivio di notizie riservate
da utilizzare su future ed eventuali richieste di terzi, alla capacità di
interscambio dei partecipi all’interno e per la funzionalità del gruppo.

Infine il motivo sub 5) è anch’esso
inammissibile per le ragioni sopra indicate e legate al vizio deducibile col
ricorso immediato per cassazione.

La motivazione sulla
riconducibilità delle condotte di corruzione anche al Tavaroli non è mancante
come sostenuto dal ricorrente.

Essa è fornita dal Gip che la
illustra a pag. 277 con argomenti che contemplano anche un rinvio per
relationem a pagine precedenti della ordinanza, pagine nelle quali sono state
esaminate le condotte dei terminalisti o degli intermediari rifluite nei capi G)
ed M) ed analizzate le modalità attraverso le quali
l’attività di costoro veniva sollecitata e fatturata dal committente‑destinatario
del risultato.

In altre parole, il Gip ha
strutturato la compartecipazione del Tavaroli alle condotte di corruzione facendola
discendere dal rilievo che, nella qualità di dirigente del servizio di
sicurezza della Telecom e consulente al vertice di quello della Pirelli, ad esso debbono farsi risalire i rapporti con la società di
investigazione del Cipriani (PDI) relativi alle singole richieste di
informazioni illecite. Di queste è stata rinvenuta traccia presso gli archivi
della PD1 con numeri di codice che stavano ad indicare, appunto, il committente
Telecom o Pirelli ed è stato ritenuto altresì altamente
significativo il fatto che la richiesta di informazioni fosse inoltrata proprio
alla società investigativa del Cipriani che, come tutta la ordinanza tende a
dimostrare, non aveva i mezzi per far fronte alla mole di incarichi che le
venivano dati e che pertanto non poteva che essere stata individuata dal
committente su base illecita.

Si tratta di una motivazione che
presenta connotati di logicità tali da sottrarla sicuramente quantomeno alla
censura di violazione di legge di cui all’articolo 311 Cpp.

Il motivo sub 6) è infondato.

La qualificazione giuridica
proposta dal ricorrente in relazione al delitto ex articolo 326 Cp non potrebbe
trovare applicazione dal momento che la fattispecie contestata è connotata dal
dolo specifico, invece assente nella ipotesi di cui al comma I.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per
le comunicazioni di cui all’articolo 94 disp. att.
Cpp.