Lavoro e Previdenza

Monday 03 April 2006

Carabinieri. Adeguata, secondo il Tar Sicilia, la sanzione della destituzione per il brigadiere che ha patteggiato per un furto

Carabinieri. Adeguata, secondo il
Tar Sicilia, la sanzione della destituzione per il brigadiere che ha
patteggiato per un furto

Tar Sicilia – Sezione prima –
sentenza 27 gennaio-27 marzo 2006, n. 563

Presidente Giallombardo –
Estensore Barone

Ricorrente Zuccarello

Fatto

Con il ricorso in epigrafe,
ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, brigadiere dell’Arma dei
Carabinieri, espone quanto segue:

di
essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di furto aggravato,
poiché, essendo intervenuto sul luogo di un sinistro stradale in qualità di
capo equipaggio, si era impossessato di un telefono cellulare sottraendolo ad
un utente ferito coinvolto nell’incidente;

di
essere stato condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione e al
pagamento della multa di euro 300.00
a seguito di patteggiamento ex articolo 444 Cpp, con
sentenza del 16/2004, divenuta irrevocabile il 26
febbraio 2004;

di
essere stato sottoposto, per i medesimi fatti, a procedimento disciplinare, con
formale atto di contestazione degli addebiti notificato in data 19 luglio 2004;

di avere
avuto irrogata, in esito a detto procedimento, la sanzione disciplinare della
perdita del grado, giusto decreto del Direttore Generale per il personale
militare n. 346/III/2004 del 16 ottobre 2004, notificato il 20 dicembre 2004.

Con il presente ricorso chiede
l’annullamento di tale
provvedimento, deducendo
le seguenti censure:

1) Violazione dell’articolo 55
del D.Lgs 106/01; (l’Amministrazione non avrebbe
esercitato il potere disciplinare tempestivamente).

2) Eccesso di potere per
sviamento, per eccessiva sproporzione della sanzione, per disparità di
trattamento e per travisamento dei fatti; ( la sanzione disciplinare sarebbe
stata irrogata sul solo presupposto fattuale della intervenuta
sentenza penale di condanna, senza tenere in alcun conto altri elementi).

3) Eccesso di potere per carenza ed erroneità di motivazione del provvedimento
impugnato; (il provvedimento disciplinare risulterebbe sproporzionato tenuto
conto dell’entità dei fatti commessi e sarebbe comunque privo di motivazione in
ordine ad alcuni indici di valutazione nell’irrogazione della sanzione
disciplinare, quali i precedenti disciplinari e di servizio del dipendente).

Fissata la camera di consiglio
del 22 febbraio 2005 per la trattazione della domanda cautelare, l’istanze di sospensione è state respinta.

Si è costituita l’Avvocatura
dello Stato che, con
successiva memoria ritualmente depositata, ha affermato la legittimità del
provvedimento impugnato, chiedendo pertanto il rigetto del gravame, col favore
delle spese.

Parte ricorrente ha
controdedotto, con memoria nei termini, insistendo per l’accoglimento del
ricorso.

Alla pubblica udienza del 27
gennaio 2006, su richiesta delle parti, il ricorso è
stato posto in decisione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di gravame con il
quale il ricorrente lamenta una generica tardività dell’esercizio del potere
disciplinare da parte dell’Amministrazione resistente
è infondato, atteso che il procedimento è stato correttamente concluso nei termini indicati dalla legge 19/1990,
applicabile al caso in esame; le norme ivi contenute – secondo l’orientamento
consolidato della giurisprudenza amministrativa – sono interpretate nel senso
di riconoscere all’Amministrazione procedente due diversi termini: uno di
centottanta giorni, per l’inizio del procedimento disciplinare, decorrente dal
momento della conoscenza della intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;
ed un secondo di novanta giorni, per la conclusione definitiva del
procedimento, decorrente dallo scadere del primo. In altre parole,
all’Amministrazione è attribuito, per l’irrogazione della sanzione disciplinare
della destituzione a seguito di sentenza penale di
condanna, un arco temporale di complessivi 270 giorni per l’inizio e la
conclusione del procedimento disciplinare (cfr. Consiglio
Stato Ap, 14 gennaio 2004, Tar Palermo, Sezione prima, 366/05).

Nel caso in
esame l’Amministrazione intimata – come da documentazione in atti – ha avuto
conoscenza della sentenza penale di condanna in data 11 marzo 2004; il
procedimento disciplinare è stato avviato il 19 luglio 2004 con la formale
contestazione degli addebiti; a conclusione dell’istruttoria, in data 16
ottobre 2004 è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione
per motivi disciplinari, notificata il successivo 20 dicembre 2004.
Conseguentemente, il procedimento disciplinare è iniziato e si è successivamente concluso entro il periodo complessivo
attribuito all’Amministrazione di 270 giorni.

Anche
gli altri due motivi di ricorso sono infondati. Dagli di
causa si rileva che l’Amministrazione,
dopo aver richiamato la sentenza del Gip presso il Tribunale di Marsala,
e con essa i fatti cui la pronuncia si riferisce, ha provveduto alla loro
autonoma valutazione in sede disciplinare in esito alla quale è pervenuta alla
determinazione della irrogazione della sanzione in oggetto, in ragione della
gravità del fatto compiuto dal ricorrente, che – oltre ad essere incompatibile
con lo status di appartenente all’Arma dei Carabinieri, ed in contrasto con i
doveri assunti con il giuramento prestato all’atto dell’arruolamento – manifesta, sicuramente, una scarsa presenza
di valori morali ed una totale assenza di lealtà nei rapporti con il cittadino,
che recide il rapporto di fiducia con l’Istituzione.

Sulla base delle precedenti
considerazioni, il provvedimento disciplinare resiste alle censure mosse da
parte ricorrente, poiché esso risulta adeguatamente motivato e proporzionato in relazione alla gravità dei fatti commessi degli addebiti
contestati. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti
motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

Il Tar per la Sicilia, Sezione prima, respinge il
ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.