Ambiente

Tuesday 14 December 2004

Caccia. Condannata della Corte di Giustizia UE la Spagna: consentiva la caccia con il sistema dei vergelli

Caccia. Condannata della Corte di Giustizia UE la Spagna:
consentiva la caccia con il sistema dei “vergelli”

Corte di Giustizia SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 9
dicembre 2004

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE –
Conservazione degli uccelli selvatici – Caccia con i vergelli»

Nella causa C-79/03,avente ad
oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 21
febbraio 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig.
G. Valero Jordana, in
qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente,
con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di
Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris et J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del
procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato
generale, presentate all’udienza del 9 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee
chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, permettendo la caccia
con i vergelli nel territorio della Regione di
Valenza (Spagna) mediante il sistema noto con il nome di «parany»,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in
forza dell’ art. 8, n. 1, e dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2
aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
(GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2

Il «parany» è un impianto per la
cattura degli uccelli. Esso consiste in un insieme di vergelli
applicati su un albero verso cui gli uccelli vengono attirati
mediante zimbelli artificiali da richiamo. Quando tocca un vergello
l’uccello perde di solito la sua capacità di volare e può essere catturato e
ucciso dal cacciatore.

Il diritto comunitario

3

L’art. 8, n. 1, della direttiva prevede che, «per quanto
riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli […], gli Stati membri
vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di
uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente
all’estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell’allegato IV , lettera a )».

4

L’allegato IV, lett. a), della direttiva menziona, tra
l’altro, il vischio.

5

L’art. 9, n. 1, della direttiva prevede la possibilità di
derogare agli artt. 5, 6, 7 e 8 per le ragioni indicate alle lettere da a) a c), sempre che non vi siano altre soluzioni
soddisfacenti. In particolare, una simile deroga è possibile «per prevenire
gravi danni alle colture […]» [lett. a), terzo trattino, o «per consentire in
condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura , la detenzione o altri impieghi misurati di determinati
uccelli in piccole quantità» [lett.c)].

Il diritto nazionale

6

Il decreto 135/2000, adottato dal governo della regione di
Valenza il 12 settembre 2000, stabilisce un regime di concessione eccezionale
di autorizzazioni per la caccia ai tordi secondo il metodo del «parany» nella regione autonoma di Valenza (in prosieguo: il
«decreto 135/2000»). Esso prevede quanto segue:

le condizioni a cui deve soddisfare
il parany e, in particolare, la distanza tra i vergelli e le proprietà del vischio da usare;

le specie di uccelli di cui à
autorizzata la cattura: il tordo bottaccio (Turdus philomelos), la cesena (Turdus pilaris), il tordo
sassello (Turdus iliacus) e
la torela (Turdus viscivorus);

la stagione di caccia e lo ore del
giorno in cui la caccia è consentita;

il numero massimo di catture con il
«parany».

7

Tale decreto è stato annullato con sentenza 26 settembre
2001 dal Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana
(Spagna). Avverso questa decisione è stato proposto
ricorso dal governo della regione di Valenza dinanzi al Tribunal Supremo.

Il procedimento precontenzioso

8

Poiché la Commissione aveva ricevuto denunce relative alla
pratica della caccia con il «parany» nel territorio
della regione di Valenza, essa ha posto tale questione all’ordine del giorno di
una riunione relativa all’ambiente tenutasi a Madrid il 12 e 13 novembre 1998.
In occasione di tale riunione, le autorità spagnole ammettevano di aver
autorizzato una simile pratica nell’ambito delle deroghe previste all’art. 9,
n. 1, lett. a), della direttiva, in quanto non esistevano soluzioni più
soddisfacenti per prevenire i danni alle colture.

9

In considerazione del fatto che, tollerando la pratica della
caccia con il «parany» nel territorio della regione
di Valenza e non provando la mancanza di un’altra soluzione soddisfacente
nell’ambito delle deroghe concesse in tale regione, il Regno di Spagna era
venuto meno agli obblighi che ad esso incombevano in
forza dell’art. 9, n. 1, e dell’art. 8, n. 1, della direttiva, la Commissione,
il 25 ottobre 2000, ha indirizzato a quest’ultimo una
lettera di diffida.

10

Con lettera 20 dicembre 2000 il governo spagnolo rispondeva
alla Commissione indicando che, tenuto conto, in particolare, della legge
40/97, che traspone nell’ordinamento giuridico
spagnolo l’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, il governo della regione di
Valenza si era sforzato di disciplinare la caccia ai tordi con il sistema del «parany» attraverso un quadro giuridico adeguato che
garantisse la sua pratica nel rispetto del principio di restrizione, di
selettività e di controllo effettivo. Di conseguenza, il governo di tale
regione avrebbe adottato il decreto 135/2000.

11

Nel maggio 2001, nel corso di una riunione con i
rappresentanti della Commissione, le autorità spagnole precisavano che la
caccia con i vergelli era una pratica molto diffusa
nella regione di Valenza e che se vi fosse stata vietata ciò avrebbe rischiato
di provocare un malessere sociale. Secondo tali autorità, non esistevano altri
metodi che permettessero di evitare i danni alle
colture.

12

Il 26 luglio 2001, la Commissione emetteva un parere
motivato che riprendeva, in sostanza, le censure esposte nella lettera di diffida
e assegnava al Regno di Spagna un termine di due mesi per adottare i
provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi
che ad esso incombevano in forza della direttiva.

13

Nella sua risposta in data 28 settembre 2001, il governo
spagnolo ribadiva e completato gli argomenti esposti in precedenza a sostegno
della pratica cinegetica contestata.

14

La Commissione, ritenendo che la violazione della direttiva
commessa dal governo spagnolo perdurasse, decideva di proporre il presente
ricorso.

Sul ricorso

15

La Commissione sostiene cha la cattura dei tordi con il
sistema del «parany» ha un carattere non selettivo e
non può essere giustificata né in base alla prevenzione dei gravi danni alle
colture prevista all’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva, né in quanto
cattura di determinati uccelli in piccole quantità.

Sul carattere non selettivo della caccia con il «parany»

Argomenti delle parti

16

La Commissione sostiene che, malgrado
i provvedimenti adottati dalla autorità spagnole, come quelli riguardanti, in
particolare, la dimensione del «parany»,
l’installazione dei vergelli, l’impiego di zimbelli
artificiali da richiamo nonché l’obbligo per i proprietari di «parany» di pulire e liberare gli uccelli intrappolati
diversi dai tordi, la caccia con i vergelli è un
metodo di cattura non selettivo proibito dall’art. 8 della direttiva. Infatti,
tali provvedimenti non avrebbero l’effetto di prevenire la cattura di uccelli
appartenenti a specie non rientranti nel regime delle deroghe.

17

Il governo spagnolo afferma che, secondo i considerando del
decreto 135/2000, il vergello costituisce, di per sé,
un elemento non selettivo, ma utilizzato in modo
appropriato, conformemente alle restrizioni e alle limitazioni introdotte da
tale decreto, diventa un metodo o un modo di cattura assolutamente selettivo.
Così, qualsiasi cattura di esemplari d’uccelli non appartenenti alle specie che
possono essere cacciate con i vergelli sarebbe solo
accidentale. L’obbligo che il decreto 135/2000 impone ai cacciatori di pulire
qualsiasi uccello catturato accidentalmente e di rimetterlo in libertà
garantirebbe il carattere selettivo della caccia con il «parany».

Giudizio della Corte

18

Occorre ricordare che, per quanto riguarda la caccia, la
cattura o l’uccisione di uccelli, l’art. 8, n. 1, della direttiva prevede che
gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di
cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente
all’estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell’allegato
IV, lettera a ), di tale direttiva tra cui i vergelli.

19

Orbene, è pacifico che la caccia ai tordi con i vergelli come organizzata nel territorio della regione di
Valenza non consente di evitare la cattura di uccelli diversi dai tordi. A tale
proposito dal terzo rapporto della società spagnola di ornitologia sulla
cattura con «parany» dei tordi nella regione di
Valenza (in prosieguo: il «rapporto SEO/BirdLife»), depositato nel settembre 2001 nell’ambito di un
contenzioso pendente dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana e allegato dalla Commissione al fascicolo della
presente controversia, risulta che, tra gli uccelli catturati con il detto
metodo, il rapporto tra tordi e uccelli di altre specie di colloca
in una forchetta che va da 1,24 a 4. Del resto, nel fascicolo della Corte non
compare alcun elemento di prova in senso contrario.

20

Ne consegue che la caccia con il «parany»
è fondata su un metodo di cattura non selettivo. La circostanza per cui, quando sono catturati dai vergelli
uccelli diversi da quelli previsti dal decreto 135/2000, i cacciatori sono
obbligati a pulirli e a liberarli non è idonea a rimettere in discussione il
carattere non selettivo di tale metodo di cattura.

21

Alla luce delle considerazione precedenti,
si deve constatare che la caccia con il «parany»
rientra nel divieto previsto all’art. 8, n. 1, della direttiva.

Sulla prevenzione di gravi danni alle colture, prevista
all’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva, come giustificazione della caccia
con il «parany»

Argomenti delle parti

22

Secondo la Commissione, le condizioni che possono
giustificare, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva, una deroga
al divieto previsto all’art. 8, n. 1, di tale direttiva di ricorrere alla cattura
di uccelli con i vergelli non sono soddisfatte nel
caso di specie. In primo luogo, esisterebbero altre soluzioni soddisfacenti per
prevenire gli asseriti gravi danni causati dai tordi alle colture di viti e di
olivi. Infatti, la caccia con il fucile o attraverso l’impiego di cannoncini
sonori sarebbero utilizzati con successo nel territorio di altre regioni
autonome spagnole. In secondo luogo, la Commissione contesta l’entità dei danni
fatti valere dal governo spagnolo. Sia le popolazioni di tordi interessate dal
regime di caccia derogatorio istituito dal decreto 135/2000,
sia l’assunzione di cibo vegetale da parte di questi uccelli sarebbero valutati
in eccesso. In terzo luogo, secondo la Commissione, la concentrazione
geografica delle autorizzazioni concesse per l’uso del «parany»
e quelle relative ai vigneti e agli uliveti non coincidono.

23

Il governo spagnolo afferma che le soluzioni alternative
indicate dalla Commissione per prevenire i danni alle colture non sono
soddisfacenti. Per quanto riguarda i cannoncini sonori il loro costo sarebbe
troppo elevato rispetto al valore dei danni subiti e il loro utilizzo
rischierebbe di provocare incendi. Quanto all’uso di fucili, esso comporterebbe
un aumento delle licenze di caccia e un ampliamento del periodo di caccia. Ciò
potrebbe ripercuotersi negativamente sull’equilibrio della selvaggina da penna
presente sul territorio considerato, tanto più che il comportamento del
cacciatore valenciano non è paragonabile a quello del
cacciatore di altre regioni autonome. Per quanto riguarda l’entità dei danni
alle colture di viti e di olivi, il governo spagnolo sostiene che le sue
affermazioni a tale proposito sono esatte e che la Commissione non ha
considerato tutti gli elementi pertinenti nelle sue valutazioni.

Giudizio della Corte

24

Occorre ricordare che una deroga all’art. 8 della direttiva
può, ai sensi dell’art. 9, n. 1, della medesima direttiva, essere concessa solo
se non esiste un’altra soluzione soddisfacente e per le ragioni elencate in
modo tassativo in questo stesso art. 9, n. 1, lett. a) c) (v., in particolare,
sentenza 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia, Racc.
pag. I‑3073, punto 7), tra cui la
prevenzione di gravi danni alle colture.

25

A tale proposito, occorre rilevare che, in altre regioni
della Spagna, come la Castiglia La-Mancha
e, in particolare, l’Andalusia, dove si coltivano su larga scala ulivi e
vigneti, e dove soggiornano anche rilevanti popolazioni di tordi, la caccia con
i vergelli non è autorizzata. I tordi possono esservi
cacciati con il fucile, che rappresenta un metodo di uccisione selettivo.
Orbene, non risulta che gli uliveti e i vigneti di tali regioni subiscano danni più rilevanti delle stesse colture situate
nella regione di Valenza.

26

Per quanto riguarda l’argomento del governo spagnolo secondo
cui la sostituzione della caccia ai tordi con il «parany»
con la caccia al fucile comporterebbe, a causa dell’aumento del numero di
fucili e dei giorni di caccia che ne conseguirebbe, una turbativa di altre
specie di selvaggina da penna tale da determinare una diminuzione delle loro
popolazioni, non è confermato da alcun altro elemento del fascicolo relativo al
presente procedimento. A tale proposito, occorre sottolineare che, come lo
stesso governo spagnolo ha riconosciuto, la pernice rossa, specie che può
costituire oggetto di azioni di caccia ai sensi dell’art. 7 e dell’allegato II,
parte 1, della direttiva, e i tordi sono cacciati, nel territorio della regione
di Valenza, contemporaneamente e senza alcun problema. Tale circostanza, in
mancanza di qualsiasi altro elemento di informazione pertinente in senso
contrario, non conferma affatto un preteso comportamento particolare dei
cacciatori valenciani.

27

Inoltre, dal preambolo del decreto 135/2000 risulta che la
mancanza di altre soluzioni più soddisfacenti della caccia ai tordi con i «vergelli» dipende dal fatto che quest’ultima
corrisponde a una tradizione fortemente radicata nella
regione di Valenza piuttosto che alla prevenzione di danni gravi alle colture.

28

D’altra parte non viene contestato
che l’80 % dei «parany» installati nel territorio
della regione di Valenza siano localizzati nella provincia di Castellón, di cui il 69,5 % in zone senza uliveti o
vigneti. Così, la giustificazione riguardante la prevenzione di danni gravi a
tali colture non sembra coerente con tale circostanza.

29

Pertanto non può considerarsi provato il fatto che non
esistono soluzioni soddisfacenti diverse dalla caccia con il «parany» per prevenire danni gravi alle colture e neppure il
fatto che tale tipo di caccia è giustificata da tale ragione.

30

Ne consegue che la caccia con il «parany»
non risulta giustificata ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva.

31

Il ricorso della Commissione deve quindi essere accolto per
quanto riguarda tale punto.

Sulla cattura di taluni uccelli in piccole quantità,
prevista all’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva, come giustificazione
della caccia con il «parany»

Argomenti delle parti

32

Secondo la Commissione, la caccia in discussione nella
fattispecie non soddisfa né la condizione che la cattura avvenga
in modo selettivo né la condizione che essa riguardi uccelli in piccole
quantità, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva.

33

Il governo spagnolo replica che la caccia con i vergelli come disciplinata dal decreto
135/2000 implica un sistema di cattura selettivo. Inoltre, tenuto conto
del rapporto tra il numero di tordi che possono essere cacciati con i vergelli e il numero totale di tordi presenti nel
territorio della regione di Valenza, si dovrebbe ritenere che tale caccia
corrisponda a impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Giudizio della Corte

34

E’ importante ricordare che, affinché una deroga al divieto
di impiego di vergelli per catturare degli uccelli,
attuato in uno Stato membro, sia conforme all’art. 9, n. 1, lett. c), della
direttiva, essa deve, comunque, essere applicata in modo selettivo e comportare
la cattura di uccelli solo in piccole quantità (v., in tal senso, sentenza 27
aprile 1988, causa 252/85, Commissione/Francia, Racc.
pag. 2243, punto 28).

35

Nella fattispecie è necessario verificare anzitutto se quest’ultima condizione effettivamente soddisfatta sia nel
caso specifico.

36

A tale proposito, la «Seconda relazione [della Commissione]
sull’esecuzione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici» [COM(93) 572 def, 24 novembre
1993] indica che, in conformità dei lavori del comitato ORNIS, occorre
considerare come «piccola quantità» qualsiasi prelievo inferiore all’1 % della mortalità annuale totale della popolazione
interessata (valore medio) per le specie che non possono essere cacciate e
dell’ordine dell’1 % per le specie che possono essere oggetto di azioni di
caccia, intendendo per «popolazione interessata», per quanto riguarda le specie
migratrici, la popolazione delle regioni che forniscono i principali
contingenti passando per la regione in cui si esercita la deroga durante il
periodo di applicazione di essa. Il comitato ORNIS è il comitato per
l’adattamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva, istituito in
conformità dell’art. 16 di essa. Esso è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un
rappresentante della Commissione.

37

Il rapporto SEO/BirdLife indica che nel compendio più completo di storia
naturale degli uccelli della regione paleartica
occidentale (The BIRDS of Western Paleartic: Cramp 1988, Snow e Perrins 1988), si afferma che il tasso annuale di mortalità
del tordo bottaccio può variare dal 40 al 54 %, mentre
quello del tordo sassello va dal 57 %al 58 %.

38

Orbene, è accertato che la popolazione di tordi delle
regioni che forniscono i principali contingenti migratori comprende circa 16
milioni di tordi bottaccio e 5,9 milioni di tordi sassello. Nel caso del tordo
bottaccio, un prelievo corrispondente all’1 % della
mortalità annuale totale di tale specie non supererebbe gli 86 400 esemplari e,
per il tordo sassello, non eccederebbe i 34 200 esemplari.

39

E’ altresì pacifico che, nel 2001, le autorizzazioni di
caccia con il «parany» rilasciate dalle autorità
competenti della regione di Valenza coprivano un numero di catture che si elevava
a 429 600 individui.

40

Appare quindi che, qualunque sia la proporzione tra le
quantità di tordi sasselli e di tordi catturati, il numero dei tordi di cui è
autorizzata la caccia con il «parany» supera
largamente la soglia delle piccole quantità come precisata dal comitato ORNIS e
accolta dalla Commissione.

41

Orbene, se è vero che il criterio delle piccole quantità
nella forma elaborata dal comitato ORNIS non è giuridicamente vincolante per
gli Stati membri, esso può, eventualmente, in ragione dell’autorità scientifica
di cui godono i pareri di tale comitato e dell’assenza di produzione di
qualsiasi elemento di prova scientifica contraria, essere utilizzata dalla
Corte come base di riferimento per valutare se la deroga concessa dallo Stato
membro convenuto in forza dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva rispetta
la condizione che la cattura degli uccelli interessati avvenga in piccole
quantità (v., in tal senso, sentenza 19 maggio 1998, causa C‑3/96, Commissione/Paesi Bassi, Racc.
pag. I‑3031, punti 69 e 70).

42

Da quanto precede e, in particolare, dal
punto 40 della presente sentenza, risulta che la caccia al «parany» come organizzata nella regione di Valenza non
rispetta tale condizione.

43

Pertanto, la censura della Commissione relativa al fatto che
la caccia al «parany» non è conforme ai requisiti
dell’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva deve anch’essa essere accolta.

44

Di conseguenza, e senza che occorra esaminare gli altri
argomenti esposti a sostegno della presente censura, si deve constatare che il
Regno di Spagna, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per
impedire la caccia con i vergelli nel territorio
della regione di Valenza, mediante il sistema noto con il nome di «parany», il Regno di Spagna è venuto
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 8, n. 1, e dell’art.
9, n. 1, della direttiva.

Sulle spese

45

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto
soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e
statuisce:

1)

Il Regno di Spagna, permettendo la caccia con i vergelli nel territorio della regione di Valenza, mediante
il sistema noto con il nome di «parany», è venuto
meno agli obblighi ad esso incombenti in forza
dell’art. 8, n. 1, e dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 2 aprile
1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Firme