Penale

Tuesday 15 February 2005

Caccia abusiva. Per la configurazione del reato non è necessario il dolo

Caccia abusiva. Per la configurazione del reato non è necessario il dolo

Cassazione Sezione terza penale (up) sentenza 26 gennaio 2005, n. 5489

Presidente Savignano estensore Teresi

Pg Izzo ricorrente Sortino

Osserva

Con sentenza 8 gennaio 2003 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna alla pena dellarresto e dellammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Sortino Salvatore quale responsabile di aver esercitato attività venatoria allinterno di una riserva naturale, abbattendo due conigli selvatici.

Proponeva ricorso per cassazione limputato denunciando violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del reato non essendo la riserva di caccia segnalata da apposita tabellazione, come previsto dal decreto della Regione Sicilia 23 marzo 1999, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine allindividuazione del luogo dellaccertamento del fatto, mancando la prova cje fosse notorio lambito della riserva anche alla luce dellesame del teste Benintende il quale aveva affermato che limputato era stato trovato in agro di Mazzarone e non di Caltagirone come enunciato nella contestazione.

Chiedeva lannullamento della sentenza.

La sentenza impugnata non è censurabile perché fondata su logiche argomentazioni e corrette considerazioni giuridiche.

Correttamente i giudici di merito hanno escluso linvocata buona fede in ordine allesercizio della caccia nella riserva istituita con decreto della Regione Sicilia, ma non segnalata da apposite tabelle alla stregua del principio affermato da questa corte secondo cui «i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata lattività vessatoria» (Cassazione Sezione terza, 4756/98, Giacometti, Rv 210516).

Nella specieinfatti col decreto istitutivo della riserva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale regionale anche la relativa planimetria  donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, sicché lintroduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività venatoria lobbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio desumibili oltre che dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione calendario venatorio.

Ne consegue che labusivo esercizio della caccia è sanzionabile a titolo di colpa anche in assenza di tabellazione gravando su chi esercita la caccia lonere dellesatta individuazione dei confini dellarea protetta nella specie violati in profondità, donde lirrilevanza della doglianza relativa allesatta ubicazione del luogo dellaccertamento del fatto avendo specificato lappuntato Benintende che limputato si trovava nel bosco San Pietro e quindi, sicuramente allinterno della riserva naturale

Il rigetto del ricorso comporta lonere delle spese del procedimento

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.