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Friday 15 December 2006

BANCA D’ITALIA PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006 Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante.

BANCA D’ITALIA PROVVEDIMENTO
29 novembre 2006 Disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia
di trattamento del contante.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA
D’ITALIA

Visto l’art. 146 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia);

Visto l’art. 16 dello statuto del
SEBC, che conferisce alla BCE e alle BCN dell’Eurosistema il diritto esclusivo
di emettere banconote in euro;

Visto l’art. 106, paragrafo 1,
trattato CE, che conferisce alla BCE e alle BCN dell’Eurosistema il diritto
esclusivo di emettere banconote in euro;

Visto l’art.
105, paragrafo 2, trattato CE;

Visto l’art. 6 del Regolamento
del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno2001 che definisce talune misure
necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione, secondo il quale
le banche e qualsiasi soggetto impegnato a titolo professionale in operazioni
di selezione ed erogazione al pubblico di banconote hanno l’obbligo di ritirare
dalla circolazione tutte le banconote ricevute che
hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano contraffatte,
nonché di trasmetterle immediatamente alle autorità nazionali competenti;

Visto l’art. 8 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in legge 23 novembre
2001, n. 409, in
materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia
delle banconote in euro sospette di falsità, che ha attuato la sopra menzionata
disciplina comunitaria in tema di banconote false;

Visto il Provvedimento del
Governatore della Banca d’Italia del 21 gennaio2002, modificato il 15 marzo 2006, in materia di ritiro
dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d’Italia delle banconote in
euro sospette di falsità;

Visto il documento della Banca
Centrale Europea del 16 dicembre 2004 "Ricircolo delle banconote in euro:
quadro di riferimento per l’identificazione dei falsi e la selezione dei
biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le
categorie professionali che operano con il contante";

Considerato che, complementare
alla funzione delle Banche Centrali dell’Eurosistema di emettere banconote in
euro, riveste primaria importanza il compito di assicurare l’integrità e il
buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione e di preservare
quindi la fiducia del pubblico nelle banconote in euro;

Considerato che, per conseguire
questi obiettivi gli esemplari devono mantenere un buon livello qualitativo,
affinché vengano accettati come mezzo di pagamento da
tutti gli utilizzatori e possano essere impiegati senza problemi nelle macchine
che accettano banconote;

Considerato che i controlli di
autenticità delle banconote in euro risultano facili e attendibili soltanto se
i biglietti sono in buone condizioni;

Considerato che per salvaguardare
l’integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento è necessario che i
falsi siano prontamente riconosciuti e consegnati alle autorità nazionali competenti,
a supporto dell’attività investigativa delle forze dell’ordine;

Considerato che la Banca d’Italia persegue il
regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale e promuove
l’affidabilità dei sistemi di pagamento in tutte le loro componenti;

Considerato che nell’esercizio
della funzione di vigilanza prevista dall’art. 146 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, la Banca
d’Italia può emanare disposizioni volte ad assicurare l’affidabilità dei
sistemi di pagamento;

Emana

le seguenti
disposizioni:

Articolo 1.

Definizioni

Nel presente provvedimento si
intende per:

1) banconote: banconote
denominate in euro;

2) intermediari: le banche e la Società p.a. Poste
italiane;

3) società di servizi: le società
che effettuano il trattamento del contante per conto di un intermediario;

4) trattamento del contante: le
operazioni di contazione e di autenticazione o di selezione
buono/logoro delle banconote;

5) operazione di autenticazione
delle banconote: operazione finalizzata ad individuare fra le banconote
trattate quelle che sono sospette di falsità;

6) operazione
di selezione buono/logoro delle banconote: operazione finalizzata a
separare, fra le banconote autentiche, quelle idonee da quelle non idonee alla
circolazione;

7) banconote buone: banconote
autentiche idonee ad essere rimesse in circolazione;

8) banconote logore: banconote
autentiche non più idonee alla circolazione;

9) apparecchiature di selezione:
apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la contazione, l’autenticazione e la selezione buono/logoro delle
banconote. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilati alle
apparecchiature di selezione gli apparati automatici di deposito in grado di
effettuare automaticamente la contazione, l’autenticazione e la selezione delle
banconote immesse dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote
buone, logore e sospette di falsità;

10) apparecchiature di
autenticazione: apparecchiature che consentono di effettuare automaticamente la
contazione e l’autenticazione delle banconote introdotte dagli intermediari e
di classificarle automaticamente in banconote buone e banconote sospette di
falsità. Ai fini delle presenti disposizioni sono assimilate alle
apparecchiature di autenticazione le apparecchiature di deposito in grado di
effettuare automaticamente la contazione e l’autenticazione delle banconote
introdotte dal pubblico e di classificarle separatamente in banconote buone e
sospette di falsità;

11) apparecchiature di ricircolo:
apparati utilizzabili autonomamente dalla clientela per il versamento e
prelevamento di banconote;

12) sportelli bancari automatici:
dispositivi automatici di erogazione di banconote al pubblico.

Articolo 2.

Principi

1. Gli intermediari devono
assicurare che le operazioni di autenticazione e di selezione
buono/logoro delle banconote erogate al pubblico attraverso operazioni
di sportello siano effettuate da personale esperto, con l’osservanza dei
criteri indicati all’art. 3, comma 4.

2. Le banconote sospette di
falsità e quelle logore non possono essere rimesse in circolazione e devono
essere consegnate alla Banca d’Italia.

3. Gli intermediari e le società
di servizi sono tenuti ad effettuare le operazioni di
autenticazione e di selezione buono/logoro delle banconote destinate ad
essere erogate al pubblico attraverso sportelli bancari automatici o
apparecchiature di ricircolo secondo le prescrizioni del presente
Provvedimento.

Articolo 3.

Condizioni da osservare per il
trattamento delle banconote

1. Le operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro delle
banconote di cui all’art. 2, comma 3, debbono avvenire meccanicamente
attraverso apparecchiature di autenticazione e di selezione che siano state
positivamente testate da una Banca Centrale Nazionale dell’Eurosistema nel
rispetto delle procedure comuni stabilite dalla Banca Centrale Europea.
L’elenco delle apparecchiature che hanno superato positivamente detti test è
pubblicato sul sito internet della Banca Centrale Europea e delle Banche
Centrali Nazionali dell’Eurosistema.

2. In deroga a quanto
stabilito al comma 1, gli intermediari, in caso di forza maggiore, possono, in
via eccezionale e temporanea, alimentare gli sportelli bancari automatici utilizzando
banconote per le quali le operazioni di autenticazione e di
selezione buono/logoro siano state effettuate manualmente da proprio
personale esperto ovvero da personale di una società di servizi; in tal caso
gli intermediari danno immediata e circostanziata comunicazione alla Filiale
territorialmente competente della Banca d’Italia, indicando la natura
dell’evento e la presumibile durata dello stato di forza maggiore.

3. Gli intermediari che abbiano sportelli ubicati in località remote e con volumi
molto modesti di operazioni in contanti in euro possono, in deroga a quanto
previsto al comma 1, alimentare gli sportelli automatici con banconote per le
quali le operazioni di autenticazione siano avvenute automaticamente tramite
una apparecchiatura di autenticazione e quelle di selezione buono/logoro siano
state effettuate manualmente da proprio personale esperto. Per ogni singolo
taglio, il volume di dette banconote non potrà superare il 5% del totale del
taglio stesso erogato mediante gli sportelli bancari automatici o le altre
apparecchiature di ricircolo gestite dallo stesso intermediario.

4. I criteri da osservare per le
operazioni di autenticazione e di selezione buono/logoro
delle banconote, siano esse manuali ovvero automatiche, sono definiti con
apposita comunicazione dalla Banca d’Italia, in conformità delle disposizioni
adottate dalla Banca Centrale Europea.

Articolo 4.

Obblighi informativi degli
intermediari

1. Per consentire il monitoraggio
dell’attività di ricircolo delle banconote e di valutare la qualità dei
biglietti in circolazione, gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla
Banca d’Italia le seguenti informazioni:

a) informazioni generali sul ricircolo
delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante;

b) dati statistici sul volume
delle operazioni in contanti in euro;

c) informazioni sugli sportelli
bancari automatici e sulle apparecchiature di ricircolo delle banconote;

d) dati sulle filiali ubicate in
località remota e con volumi molto modesti di operazioni in contanti in euro,
ove le operazioni di selezione buono/logoro delle banconote possono essere
effettuate manualmente.

2. La Banca d’Italia definisce,
con apposita comunicazione, il contenuto, le modalità e la periodicità di inoltro delle richiamate informazioni nel rispetto delle
disposizioni adottate dalla Banca Centrale Europea, nonchè di quelle ulteriori
eventualmente richieste da quest’ultima.

3. I dati forniti hanno carattere
riservato, vengono utilizzati esclusivamente per le
finalità sopra indicate e possono essere pubblicati dalla Banca d’Italia solo
in forma aggregata.

Articolo 5.

Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni
entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Il periodo transitorio, entro il
quale dovrà essere completato l’adeguamento delle procedure e delle
attrezzature, scade il 31 dicembre 2007. Eventuali proroghe saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 29 novembre 2006

Il Governatore: M. Draghi