Imprese ed Aziende

Wednesday 19 January 2005

Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro. Queste sono le categorie professionali abilitati a svolgere le funzioni di membro del collegio sindacale. E’ quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustiz

Avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro. Queste sono le categorie professionali abilitati a svolgere le funzioni di membro del collegio sindacale. E quanto stabilito dal Decrto del Ministero della Giustizia 29.12.2004 (in G.U. 18.1.2005)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

  DECRETO 29 dicembre 2004, n.320 

  Individuazione delle professionalita’ abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2397, secondo comma, del codice civile. (GU n. 13 del 18-1-2005)  IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Visto  l’articolo  2397,  secondo  comma, del codice civile, come

introdotto dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

    Ritenuto  di  dover  procedere  alla  individuazione  degli  albi

professionali, vigilati dal Ministero della giustizia, nel cui ambito

possono  essere  scelti  i membri del collegio sindacale ai sensi del

secondo comma del citato articolo 2397 del codice civile;

                              Decreta:

                              «Art. 1.

    1.  I  membri  del collegio sindacale, previsti dal secondo comma

dell’articolo  2397  del codice civile, possono essere scelti fra gli

iscritti  negli  albi  professionali  tenuti  dai  seguenti  ordini e

collegi vigilati dal Ministero della giustizia:

      a) Avvocati;

      b) Dottori commercialisti;

      c) Ragionieri e periti commerciali;

      d) Consulenti del lavoro.».

    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara’

inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

      Roma, 29 dicembre 2004

                                                Il Ministro: Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2005

  Ministeri istituzionali, registro n. 1 Giustizia, foglio n. 39

          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

           valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alla premessa.

              – Si riporta il testo dell’art. 2397 del codice civile:

              «Art.  2397  (Composizione del collegio). – Il collegio

          sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci

          o  non  soci.  Devono  inoltre  essere nominati due sindaci

          supplenti.

              Almeno  un  membro  effettivo  ed  un  supplente devono

          essere  scelti  tra  gli iscritti nel registro dei revisori

          contabili  istituito presso il Ministero della giustizia. I

          restanti  membri,  se non iscritti in tale registro, devono

          essere  scelti  fra  gli  iscritti negli albi professionali

          individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra

          i professori universitari di ruolo, in materie economiche o

          giuridiche.».

              – Il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 reca:

          «Riforma   organica  della  disciplina  delle  societa’  di

          capitali  e societa’ cooperative, in attuazione della legge

          3 ottobre 2001, n. 366».

          Nota all’art. 1.

              –  Per  il  testo dell’art. 2397 del codice civile vedi

          note alla premessa.