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Wednesday 18 October 2006

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 2 agosto 2006 Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 2 agosto 2006 Approvazione delle linee-guida sul
contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004,
n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione. (Deliberazione n. 481/06/CONS).

L’AUTORITÀ

Nella riunione del consiglio del
2 agosto 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.
249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del
31 luglio 1997;

Vista la legge 3 maggio 2004, n.
112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI – Radio televisione italiana S.p.a., nonché delega
al governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie generale – n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l’art.
17;

Visto il decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 recante il "testo unico della radiotelevisione"
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – serie generale – n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare
l’art. 45;

Vista la propria delibera n.
136/05/CONS, recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della
legge 3 maggio 2004, n. 112", del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 marzo 2005, supplemento ordinario
n. 35;

Vista la propria delibera
163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante "Approvazione di un programma di
interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate
ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica
digitale";

Considerato che, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 31 luglio2005, n. 177, recante il testo
unico della radiotelevisione, di seguito denominato " testo unico",
l’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata,
costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei
principi di cui al titolo I, capo I dello stesso testo
unico, il quale individua, altresì, gli ulteriori e specifici compiti di
pubblico servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva
programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere
audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire
l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la
lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazionale e di
assicurare prestazioni di utilità sociale;

Considerato che ai sensi
dell’art. 45, comma 1, del testo unico, il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo
svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il
Ministero delle comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono
individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria e che ai
sensi dell’art. 49, comma 1, dello stesso testo unico[3] la concessione del
servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici
anni dalla entrata in vigore della legge stessa, alla RAI
– Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Rilevato che ai sensi dell’art. 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico
generale radiotelevisivo comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le
trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società
concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto
consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di
trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all’educazione,
all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare
riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche,
televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore è definito ogni tre
anni con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i
minori;

c) la diffusione delle
trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e
radiofonici;

d) l’accesso alla programmazione,
nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e
dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali,
delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati
nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni
nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali,
dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse
nazionale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società
per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi
radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione
della lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione
dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni nel panorama
audiovisivo nazionale;

f) la diffusione di trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma
di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua
francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei
messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate
informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari
appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto
delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi
storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli
stessi;

k) la realizzazione nei termini
previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva
su frequenze terrestri in tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi
interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di
affollamento pubblicitario previsti dall’art. 8, comma 6,
della legge 6 agosto 1990, n. 223;

n) l’articolazione della società
concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per
la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

o) l’adozione di idonee misure di
tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge;

p) la valorizzazione e il
potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le
finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e
degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività
di insegnamento a distanza;

Rilevato, altresì, che secondo
quanto previsto dall’art. 44, comma 5, deltesto unico,
a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore
al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee,
ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All’interno di tali
quote il contratto di servizio dovrà stabilire una riserva di produzione, o
acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato
appositamente prodotto per la formazione dell’infanzia e che, ai sensi del
successivo comma 8, la concessionaria riserva spazi diffusivi
nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei;

Considerato che
sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo
garantire la libertà, il pluralismo, l’obiettività, la completezza, l’imparzialità
e la correttezza dell’informazione; favorire l’accesso alla programmazione
fondato sul principio delle pari opportunità; rispettare la dignità della
persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale;
promuovere la cultura, l’istruzione e la lingua italiana; salvaguardare
l’identità nazionale e locale; garantire servizi di utilità sociale; favorire
la ricezione dell’offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili
sensoriali; assicurare la qualità del segnale e la massima copertura del
territorio; estendere alla collettività i vantaggi dei nuovi servizi
audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione
equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalità degli
utenti;

Considerato che la qualità
dell’offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di
servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a più ampia
diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior
ascolto e che, a tal fine, è opportuno istituire un sistema di valutazione
della qualità dell’offerta che si avvalga di appositi
indicatori e di indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di
servizio;

Rilevato che la scadenza del
contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI –
Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, è fissata al 31
dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va
stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di
"contratto nazionale di servizio", a cui si aggiungono i contratti di
servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
provinciali;

Considerato che ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112,
trasfuso nell’art. 45, comma 4, del testo unico, con deliberazione adottata
d’intesa dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero
delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di
servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali;

Vista la propria delibera n.
55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con la quale l’Autorità ha approvato lo schema
di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 17, comma 4,
della legge 31 luglio 2004, n. 112, sottoposto all’intesa del Ministro delle
comunicazioni;

Tenuto conto dell’opportunità di
accogliere le osservazioni formulate dal Ministero delle comunicazioni sul
citato schema di provvedimento;

Considerato che il numero di ore
televisive e radiofoniche dedicato all’educazione, all’informazione, alla
formazione, alla promozione culturale, resta fissato nelle attuali ore di
programmazione televisiva e radiofonica trasmesse dalla RAI
e dedicate alle tipologie di cui sopra fino a nuova deliberazione dell’Autorità
da adottare ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera b), del testo unico;

Udita la relazione dei commissari
Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29
del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

Delibera:

Capo I

Principi generali

Articolo 1.

Oggetto

1. Fermi restando gli obblighi
che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a
garantire ai sensi della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel
rispetto del diritto comunitario e degli accordi internazionali, il presente
provvedimento definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi
del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze culturali, nazionali e
locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio
tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato
"Ministero" e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.,
di seguito denominata "RAI", per il triennio 2006-2008.

Capo II

Programmazione televisiva e
radiofonica

Articolo 2.

Qualità dell’offerta

1. La RAI
deve assicurare un’offerta di qualità improntando la propria complessiva
programmazione ai seguenti criteri:

a) assicurare una gamma di
programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche,
sociali e culturali della società e garantire il pluralismo;

b) rispettare i principi di
obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell’informazione, di apertura
alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle
diversità etniche;

c) promuovere la cultura e
sviluppare il senso critico dei telespettatori;

d) valorizzare il patrimonio
artistico e ambientale a livello nazionale e locale;

e) rispettare la dignità della
persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando
scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.

2. La programmazione, nel
rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, tiene prioritariamente
conto delle seguenti tipologie che devono essere diffuse in modo equilibrato,
in tutte le fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto, e in tutte le
reti televisive e radiofoniche:

a) informazione politica e di
attualità, compresa quella di approfondimento, informazione sportiva, eventi di
carattere nazionale e internazionale, informazione locale;

b) comunicazione sociale
attraverso trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della
collettività e delle fasce deboli, con particolare riguardo all’ambiente, alla
salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport
sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni
e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in
Italia e realizzando specifiche trasmissioni per l’informazione dei
consumatori.

c) educazione e formazione con
trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica,
alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla
formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l’educazione a
distanza;

d) promozione culturale, italiana
ed europea, con la crescente valorizzazione delle opere teatrali,
documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di alto livello
artistico, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori
indipendenti;

e) trasmissioni per i minori,
secondo i criteri indicati all’art. 4.

3. Il contratto di servizio
definisce, rispettivamente per l’offerta televisiva e quella radiofonica, i
generi della programmazione di servizio pubblico tenendo conto delle tipologie
di cui al comma 2. I generi sono definiti in maniera chiara e dettagliata,
evitando la commistione tra diverse tipologie di trasmissione e distinguendo,
anche ai fini della contabilità separata di cui all’art. 47 del testo unico,
tra la programmazione predeterminata per legge e quella che è rimessa alla
discrezionalità editoriale della RAI, comunque nel
rispetto dei vincoli teleologici e modali stabiliti dalla legge.

Articolo 3.

Sistema di valutazione della
qualità dell’offerta

1. La RAI è
tenuta ad adottare un sistema di valutazione che, avvalendosi di appositi
indicatori basati sui criteri di programmazione di cui all’art. 2 e sugli
indici di soddisfazione degli utenti, misuri il grado di qualità dell’offerta
televisiva e radiofonica. La Rai consulta, periodicamente, le
associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.

2. Il sistema di valutazione
della qualità dell’offerta di cui al comma 1, è sottoposto a controllo da parte
di un organismo esterno alla RAI composto di sette
esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni d’intesa con il Ministero e nominati dalla RAI,
entro tre mesi dall’entrata in vigore del contratto di servizio.

3. All’attività dell’organismo di
cui al comma 2 la
RAI fornisce supporto organizzativo e logistico
mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato.

4. Il sistema di valutazione
della qualità dell’offerta è avviato dalla RAI entro
tre mesi dall’entrata in vigore del contratto di servizio che determina gli
indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione di cui al comma 1. Gli
esiti delle verifiche sono trasmessi all’Autorità e al Ministero e resi pubblici
dalla RAI, anche attraverso il proprio sito web, con
cadenza quadrimestrale.

Articolo 4.

Programmazione per i minori

1. La programmazione della RAI è rigorosamente improntata al rispetto delle norme
comunitarie a tutela dei minori e a quanto previsto dall’art. 34 del testo
unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. La RAI
tiene nel massimo conto le raccomandazioni e le decisioni del comitato di
applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.

2. Nella fasce
orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le
ore 22,30, durante la quale deve essere trasmessa una programmazione che
rispetti la dignità dei minori evitando la messa in onda di programmi che
possano creare in loro turbamento, la
RAI è tenuta a realizzare una quota di programmazione
annuale, da fissare nel contratto di servizio, dedicata ai programmi di
intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l’infanzia e
l’adolescenza, che tenga conto dei criteri previsti dal codice di
autoregolamentazione Tv e minori, in particolare per quanto riguarda la fascia
compresa tra le ore 16 e le ore 20.

3. La RAI è
tenuta a dedicare appositi spazi ad informazioni sull’uso corretto ed
appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche
segnalando, attraverso sistemi di chiara evidenza visiva, i programmi adatti ai
minori e adolescenti, quelli adatti ad una visione congiunta e quelli adatti ad
un pubblico più adulto, dando esauriente e preventiva informazione di detta
programmazione e rispettando gli orari di trasmissione. La RAI
adotta il sistema di segnalazione visiva previa consultazione con l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e con il Comitato TV e minori.

Articolo 5.

Programmazione dedicata alle
persone con disabilità sensoriali

1. Al fine di favorire la
ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi
radiotelevisivi, la RAI è tenuta all’adozione di idonee
misure, da stabilire nel contratto di servizio, tali da garantire, comunque, un
congruo incremento del volume delle offerte attuali, sia in termini
quantitativi che di tipologie di generi di programmazione, con particolare
attenzione alle trasmissioni di informazione, ivi compresi i notiziari e i
telegiornali, culturali e di approfondimento, assicurando la copertura delle
varie fasce orarie, comprese quelle di maggior ascolto. In particolare la RAI è
tenuta a migliorare sul piano qualitativo e quantitativo le audio-descrizioni,
le sottotitolazioni e il linguaggio dei gesti e a sperimentare programmi con
partecipazione delle persone disabili.

2. La RAI è
tenuta a promuovere la ricerca tecnologia per favorire l’accesso della propria
offerta multimediale alle persone disabili e con ridotte capacità sensoriali
attraverso le nuove tecniche trasmissive. La RAI si impegna in
particolare a garantire l’accessibilità alla propria programmazione attraverso
le opportunità tecnologiche offerte dalle trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

Articolo 6.

Programmazione audiovisiva
europea

1. Il contratto di servizio
stabilisce, nel rispetto della quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui da destinare alla produzione di opere europee, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del testo unico, la percentuale da
riservare ai film, compresi quelli destinati all’utilizzo prioritario nelle
sale cinematografiche, nonché la riserva di produzione, o acquisto, da
produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente
prodotto per la formazione dell’infanzia. Tali percentuali tengono conto
dell’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione
audiovisiva europea, ivi inclusa quella realizzata dai produttori indipendenti
e di promuovere la lingua e la cultura italiana salvaguardando l’identità
nazionale.

2. La RAI
riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai
film europei, secondo le percentuali minime che saranno fissate nel contratto
di servizio, anche svolgendo rassegne cinematografiche accompagnate da
trasmissioni di approfondimento sui temi trattati dalle rassegne.

3. La RAI è
tenuta ad istituire sistemi di monitoraggio e verifica del rispetto delle quote
previste dal presente articolo, trasmettendo annualmente all’Autorità e al
Ministero la documentazione rilevante per la vigilanza sul rispetto del citato
obbligo.

Articolo 7.

Promozione delle minoranze
linguistiche

1. La RAI
assicura la programmazione in favore delle minoranze linguistiche, allo scopo
di favorire e promuovere l’identità culturale nell’ambito delle apposite
convenzioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. La RAI
assicura le condizioni per la tutela delle lingue minoritarie presenti sul
territorio, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo le linee di indirizzo
stabilite nel contratto di servizio, nell’ambito della compatibilità
finanziaria.

Articolo 8.

Promozione delle programmazioni
regionali e locali

1. La RAI
diffonde trasmissioni dedicate agli ambiti regionali e locali, operando in
collaborazione con le regioni e gli enti locali e valorizzando i centri di
produzione decentrati, in particolare per le esigenze di formazione,
informazione, promozione culturale e del patrimonio artistico ed ambientale.

2. Nell’ambito dei contratti di
servizio regionali e, per le province di Trento e Bolzano, provinciali, sono
definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che la concessionaria è
tenuta ad adempiere, comunque garantendo la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
la salvaguardia delle identità locali.

Articolo 9.

Iniziative europee ed
internazionali

1. La RAI
partecipa attivamente ai programmi e alle iniziative promosse dall’Unione
europea e dal Consiglio d’Europa e cura la collaborazione con gli altri
organismi radiotelevisivi pubblici europei, anche al fine della definizione di
comuni progetti di ricerca e sviluppo e della valorizzazione del patrimonio
culturale italiano ed europeo.

2. Nel contesto internazionale la RAI
promuove e valorizza la cultura e la lingua italiana, realizzando anche un
adeguato livello di informazione sugli sviluppi della società italiana per le
comunità italiane all’estero ed assicurando a queste ultime la comunicazione
politica ed informativa nei periodi interessati da campagne elettorali e
referendarie.

Articolo 10.

Servizi speciali per la mobilità

1. La RAI è
tenuta ad assicurare spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la
diffusione di informazioni riguardanti le condizioni del traffico e della
viabilità e la sicurezza stradale e quelle di pubblica utilità comunque
connesse con la sicurezza stradale.

2. I servizi radiofonici sulle
condizioni della viabilità e del traffico delle autostrade e zone limitrofe e i
consigli sulla sicurezza stradale sono trasmessi dal servizio Isoradio mediante
appositi notiziari nel corso dei programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti
programmi, senza pubblicità, sono trasmessi lungo il tracciato autostradale e
zone limitrofe.

3. La RAI è
tenuta ad estendere l’attuale copertura del servizio Isoradio secondo le
condizioni che verranno stabilite dal contratto di servizio e a rendere
disponibile tale servizio per tutte le esigenze di orientamento dell’utenza e
della protezione civile, anche in collaborazione con le emittenti radiofoniche
private.

4. Il servizio Isoradio
sperimenta la diffusione di informazioni sulla viabilità e sul traffico in
lingua straniera per la fruizione del servizio anche da parte di cittadini
esteri.

Capo III

Innovazione tecnologica

Articolo 11.

Realizzazione delle
infrastrutture per la televisione digitale

terrestre

1. La RAI è
tenuta alla realizzazione delle reti televisive digitali terrestri nel rispetto
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale e del piano di attuazione di cui all’art. 42, comma 11, del testo
unico e secondo le linee di indirizzo approvate dall’Autorità con delibera n.
163/05/CONS, volte a favorire l’utilizzazione razionale e pluralistica delle
frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della
conversione alla tecnica digitale.

Articolo 12.

Trasmissioni televisive digitali terrestri

1. La RAI è
tenuta a contribuire alla maggiore diffusione della tecnologia digitale
terrestre anche per il tramite di un nuovo programma generalista in chiaro
attrattivo in termini di audience e privo di pubblicità su reti digitali
terrestri in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 136/05/CONS e
successive modificazioni.

2. Il programma di cui al comma
1, che deve valorizzare la novità e la qualità della programmazione al fine di
incentivare la diffusione della tecnologia digitale terrestre, anche con
riguardo alla diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e delle
imprese italiane, è realizzato dalla RAI entro sei
mesi dall’entrata in vigore del contratto di servizio, previa approvazione da
parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del relativo piano
editoriale, sentito il Ministero.

Articolo 13.

Destinazione della capacità
trasmissiva delle reti digitali

terrestri

1. La RAI,
conformemente a quanto previsto dalle delibere n. 435/01/CONS e n. 136/05/CONS,
e loro successive modificazioni e integrazioni, destina a fornitori di
contenuti indipendenti almeno il 40% della capacità trasmissiva dei blocchi di
diffusione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre, ad esclusione
di quello di riserva pubblica.

Articolo 14.

Servizi di diffusione via
satellite e via cavo e accessibilità della

programmazione
diffusa in simulcast

1. Al fine di diffondere la
conoscenza della lingua, della cultura e dell’economia del Paese nel contesto
internazionale, e di promuovere l’innovazione tecnologica con particolare
riguardo ai processi di convergenza multimediale, la RAI
incrementa la realizzazione di programmi televisivi via satellite e via cavo.

2. La RAI
assicura agli utenti, in regola con il pagamento del canone di abbonamento di
cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, l’accesso all’intera
programmazione RAI diffusa sulle reti analogiche in forma non codificata e
trasmessa in simulcast via satellite e via cavo.

3. Le modalità attuative per
l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 sono
stabilite nel contratto di servizio.

Articolo 15.

Trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale

1. La RAI è
tenuta ad accelerare lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica
digitale, anche mediante la realizzazione di una adeguata copertura della
popolazione nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 149/05/CONS e
successive modificazioni.

2. Il contratto di servizio, nel
rispetto del principio di neutralità tecnologica e tenendo conto del ruolo
strategico della RAI per accelerare lo sviluppo della
radiofonia digitale, definisce le fasi di realizzazione delle reti di
trasmissione, la percentuale di copertura della popolazione e i tempi di
attuazione.

Articolo 16.

Sperimentazione di nuove
tecnologie trasmissive

1. Al fine di promuovere
l’evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la RAI
sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l’uso di nuove
tecnologie trasmissive quali il DVB-H, l’Alta definizione, l’IP Television, il
Wi-Max e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei
principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in
materia di accesso alla capacità trasmissiva digitale terrestre di cui all’art.
13 del presente provvedimento.

2. Nelle sperimentazioni di cui
al comma 1, la
RAI è tenuta all’osservanza della regolamentazione
stabilita dall’Autorità e dal Ministero per la diffusione di contenuti
televisivi in modalità evolutive.

Articolo 17.

Esercizio dei blocchi di
diffusione per la tecnologia digitale

terrestre

1. Ferma restando la riserva alla RAI di un blocco di diffusione per palinsesti
radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro
sui quali non possono essere trasmessi programmi di altri fornitori di
contenuti, per l’esercizio di ulteriori blocchi di diffusione la medesima è
tenuta al rispetto dell’obbligo di separazione societaria previsto dall’art. 5,
comma 1, lettera g), n. 2, del testo unico.

2. Ai fini di quanto previsto dal
comma 1, la RAI
può chiedere il rilascio della licenza di operatore di rete, anche a favore di
altra società da essa controllata, ad essa collegata o controllante il
soggetto, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, a condizione che tale
società soddisfi, all’atto della richiesta, i requisiti previsti dalla
normativa vigente.

Capo IV

Sviluppo dei mercati

Articolo 18.

Finanziamento e gestione economico-finanziaria

1. Nella gestione
economico-finanziaria la RAI è tenuta al rispetto di quanto
previsto dall’art. 7, comma 5 e dall’art. 47 del testo unico in materia di
finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle
conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall’Autorità.

2. La RAI è
tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a
consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di
razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell’ottica di una
gestione ispirata a criteri di efficienza la RAI persegue altresì
l’obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti e può
svolgere attività collaterali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 45,
comma 5, del testo unico.

Capo V

Vigilanza

Articolo 19.

Verifica dell’adempimento dei
compiti di servizio pubblico

1. L’Autorità verifica che il
servizio pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato dalla RAI ai sensi delle disposizioni di cui al testo
unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti conclusi
con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto
anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione
degli utenti definiti nel contratto stesso.

2. L’Autorità vigila sul
rispetto, da parte della RAI, degli indirizzi impartiti
dalla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.

3. La RAI
trasmette, con cadenza semestrale, all’Autorità e al Ministero una relazione
contenente una dettagliata informativa relativa alla programmazione trasmessa e
a tutti gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui
al comma 1.

4. Il contratto di servizio
stabilisce le modalità di ricostituzione della sede permanente di confronto
sulla programmazione sociale prevista dal contratto di servizio per il triennio
2003-2005. Il predetto organismo riferisce con cadenza semestrale all’Autorità,
al Ministero e alla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle risultanze delle verifiche svolte.

5. L’Autorità dà conto dei
risultati del controllo sull’adempimento dei compiti del servizio pubblico
generale radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento.

La presente delibera è trasmessa
al Ministero delle comunicazioni ai fini dell’intesa di cui all’art.
17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, e dell’art. 45, comma
4, del testo unico della radiotelevisione.

Roma, 2 agosto 2006

Il presidente

Calabrò

I commissari relatori

Innocenzi Botti – Lauria

Il segretario generale

Viola