Civile

Saturday 17 June 2006

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato – Procedimento PI5101 – LA 7-PUBBLICITA’ OCCULTE – Provvedimento n. 15497

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato Procedimento PI5101 – LA 7-PUBBLICITÀ OCCULTE – Provvedimento n. 15497

LAUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2006;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del

consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e

comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 ottobre 2005, integrata in data 10 novembre 2005 con copia del messaggio, un consumatore ha segnalato, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, linserimento di una presunta pubblicità non trasparente allinterno del servizio televisivo “Portamonete”, trasmesso nel corso del telegiornale del 18 ottobre 2005, delle ore 12.50 circa, sullemittente televisiva “La 7”, con particolare riguardo alle riprese del cartellone pubblicitario raffigurante il servizio “12.40 Pronto Pagine Bianche”, di Seat Pagine Gialle S.p.A.. Nella richiesta di intervento si lamenta che il servizio citato, nella parte in cui vengono trasmesse le riprese del cartellone pubblicitario del servizio “12.40 Pronto Pagine Bianche”, costituirebbe una fattispecie di pubblicità non trasparente in favore di Seat Pagine Gialle S.p.A..

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto di contestazione consiste nelle riprese del cartellone pubblicitario raffigurante il servizio “12.40 Pronto Pagine Bianche”, andate in onda durante la rubrica televisiva “Portamonete”, trasmessa nel corso del telegiornale sullemittente “La 7”, in data 18 ottobre 2005, alle ore 12.50 circa.

Nel servizio, realizzato interamente in esterni di fronte ad un centro di produzione TV e della durata di circa 3.30 minuti, il giornalista Claudio Pavoni affronta, durante una passeggiata in una via di Roma, il tema dei possibili tagli previsti dalla legge finanziaria 2006 nel settore dello spettacolo e la connessa questione della crisi occupazionale che investe la categoria degli attori, anche in conseguenza del proliferare dei “reality show” televisivi.

Nel corso del servizio, il giornalista si allontana dal Centro di produzione e, dopo alcune sequenze, interrompe la propria passeggiata posizionandosi per 20 secondi di fronte ad un cartellone pubblicitario su cui appare limmagine di uno scimpanzé che indossa una maglia bianca con la scritta “12.40” con il noto volume delle Pagine Bianche sotto il braccio. Con tale immagine sullo sfondo, il giornalista commenta il fatto che i “reality show” sono risultati il modo più facile e meno costoso per tenere il pubblico “appiccicato al televisore”.

Successivamente, il giornalista esce di scena e la ripresa si sofferma sullintero cartellone per 4 secondi. Più avanti, nelle ultime sequenze, vengono inquadrati per pochissimi istanti, il particolare di un cartellone non identificabile, che mostra un personaggio dei cartoni animati con gli occhi spalancati e luovo presente nellaffissione pubblicitaria di un telefono cellulare Samsung.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

A seguito di detta richiesta è stato avviato nei confronti della società La 7 Televisioni S.p.A., proprietaria del mezzo di diffusione, del giornalista autore del servizio, dott. Claudio Pavoni, e delle società Seat Pagine Gialle S.p.A. e Telegate Italia S.r.l., in qualità di presunti operatori pubblicitari, un procedimento ai sensi dellart. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05, nel corso del quale sarebbe stata valutata leventuale natura pubblicitaria delle immagini sopra indicate.

Ove ne fosse stata accertata la natura pubblicitaria, ne sarebbe stata valutata la riconoscibilità ai sensi dellart. 23, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 206/05.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alle parti di fornire informazioni e documentazione anche a diffusione interna.

In particolare, alla società La 7 Televisioni S.p.A., proprietaria del mezzo di diffusione, è stato richiesto di: chiarire lesistenza di eventuali accordi intercorsi con la società Seat Pagine Gialle S.p.A. e con la Telegate Italia S.r.l. in relazione ai contenuti e/o alle modalità di diffusione del servizio sopra indicato, producendo copia delleventuale contratto; indicare i criteri di predisposizione e selezione dei contenuti del servizio sopra indicato, con particolare riferimento alle riprese del cartellone pubblicitario del servizio “12.40 Pronto Pagine Bianche”; fornire copia/registrazione integrale del telegiornale durante il quale è stato trasmesso il servizio sopra indicato; fornire registrazione dei programmi andati in onda in data 18 ottobre nelle 24 ore precedenti e successive alla diffusione del telegiornale sopra indicato; elenco dettagliato degli spazi pubblicitari acquistati dalla Seat Pagine Gialle S.p.A. e dalla Telegate Italia S.r.l. su tutte le emittenti appartenenti alla società La 7 Televisioni S.p.A. dal 1°settembre 2005 (produrre copia dei relativi contratti).

Alla Seat Pagine Gialle S.p.A. ed alla Telegate Italia S.r.l. è stato richiesto di: chiarire lesistenza di eventuali accordi intercorsi con la società La 7 Televisioni S.p.A. in relazione ai contenuti e alle modalità di diffusione del servizio sopra indicato; fornire un elenco dettagliato degli spazi pubblicitari acquistati su tutte le emittenti appartenenti alla società La 7 Televisioni S.p.A. a partire dal 1°settembre 2005, producendo copia dei relativi contratti.

In data 30 dicembre 2005 sono pervenute le memorie difensive di La 7 Televisioni S.p.A., Telegate Italia S.r.l. e Seat Pagine Gialle S.p.A..

In particolare, La 7 Televisioni S.p.A. ha evidenziato, tra laltro, quanto segue: il servizio “Portamonete” è una rubrica quotidiana di approfondimento giornalistico redatto e condotto dal giornalista Claudio Pavoni e trasmesso allinterno del telegiornale realizzato e diffuso dallemittente televisiva “La 7”; nelledizione del servizio “Portamonete” trasmessa durante il TG “La 7” delle 12.30 del 18 ottobre 2005, il giornalista ha trattato per circa 3.30 minuti il tema dei possibili tagli previsti dalla legge finanziaria 2006 nel settore dello spettacolo e la connessa questione della crisi occupazionale che investe la categoria degli attori, in conseguenza del proliferare dei “reality show”; il servizio è stato realizzato interamente in esterni, e precisamente in Roma, in via Teulada, dove è facilmente riconoscibile il Centro di produzione RAI; una scenografia scelta per evocare, simbolicamente, considerato il tema trattato, il luogo di produzione dei reality show televisivi; durante le riprese il giornalista interrompe la propria passeggiata, e in unoccasione, per alcuni secondi, è parzialmente visibile alle sue spalle un cartellone pubblicitario raffigurante uno scimpanzé che indossa una maglia bianca con la scritta “12.40”. A fianco dello scimpanzè compaiono e sono leggibili le seguenti parole “non cè p&iama il &40”; le immagini oggetto di valutazione non costituiscono un messaggio pubblicitario, in quanto la particolare inquadratura che caratterizza la ripresa e la brevità della stessa non rendono riconoscibile nella sua interezza la campagna pubblicitaria rappresentata sul cartellone; lo slogan pubblicitario, infatti, non è leggibile per intero, in quanto la fotografia utilizzata è in parte coperta dal giornalista, mentre i dettagli dei loghi e dei marchi risultano indistinti e non visibili per la lontananza della ripresa. Non è pertanto possibile identificare né loggetto, né il committente della promozione; per quanto concerne i rapporti con Seat Pagine Gialle S.p.A. e con Telegate Italia S.r.l., si precisa che “La 7” non ha sottoscritto alcun accordo avente ad oggetto i contenuti del servizio ed in particolare linserimento di una pubblicità del servizio “12.40” allinterno della rubrica “

Portamonete”; alla memoria è allegato un elenco dettagliato degli spazi pubblicitari acquistati a partire dal 1° settembre 2005 da Seat Pagine Gialle S.p.A. su “La 7” rispettivamente tramite le società concessionarie Carat Italia S.p.A. e Cairo Comunication S.p.A.; infine, nessun rapporto di controllo o collegamento lega “La 7” a Seat Pagine Gialle S.p.A. che, anzi, è diretta concorrente della società controllante “La 7”.

La Seat Pagine Gialle S.p.A., nella propria memoria, ha rappresentato, tra laltro, quanto segue: Seat non ha né trattato né concluso alcun accordo con la società La 7 Televisioni S.p.A. né con altre società in merito al servizio televisivo in oggetto, e in particolare alla ripresa televisiva del cartellone pubblicitario del servizio “12.40”; lattività di acquisto degli spazi pubblicitari viene gestita per conto di Seat dalla società Carat Italia S.p.A. che nello specifico ha svolto lintera trattativa di acquisto e la formalizzazione dei relativi contratti con la Cairo Comunication S.p.A., concessionaria di pubblicità per lemittente “La 7”; la formalizzazione dei contratti per gli spazi andati in onda nel corso del mese di ottobre 2005 mese in cui è apparso il servizio giornalistico oggetto del procedimento è intervenuta fra le dette società nel mese di luglio 2005 ed ha riguardato la sola campagna pubblicitaria del servizio “12.40 Pronto pagine Bianche”, in quanto nello stesso mese non sono andate in onda pubblicità di altri prodotti o servizi della scrivente società. Al riguardo, si allega lelenco degli spazi pubblicitari, il calendario di emissione con lorario in cui i relativi spot sono andati in onda, nonché lelenco esaustivo degli spot pubblicitari di altri prodotti della società andati in onda sullemittente “La 7”, la cui trattativa commerciale da parte di Carat Italia S.p.A. è stata effettuata anche nel mese di settembre 2005; come si evince dallesame della documentazione allegata, nessuno degli spazi pubblicitari acquistati è relativo alla trasmissione in questione o è stato mandato in onda nellorario indicato; nellambito del servizio giornalistico, il cartellone che pubblicizza il servizio “12.40” non è lunico ad essere inquadrato, dal momento che la ripresa televisiva si sofferma anche su altri cartelloni pubblicitari, fra cui quelli delle società Vodafone e Samsung. il tema trattato dal giornalista, nulla ha a che vedere con un servizio di informazioni abbonati, quale è quello fornito dalla scrivente società.

Infine, la Telegate Italia S.p.A. precisa che gli acquisti degli spazi pubblicitari interessanti prodotti e servizi di Seat vengono effettuati dalla capogruppo, sicché, pur essendo loriginaria assegnataria dei diritti duso sulla numerazione geografica 12.40, si dichiara estranea alla vicenda. In data 8 marzo 2006, si è provveduto ad integrare soggettivamente il provvedimento di avvio nei confronti del Direttore del TG “La 7”, il dott. Giulio Giustiniani. Contestualmente allintegrazione della comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al dott. Giustiniani, in qualità di presunto operatore pubblicitario, ai sensi dellarticolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti: gli eventuali controlli effettuati sui contenuti della rubrica “Portamonete” trasmessa nel corso delledizione del TG “La 7” del 18 ottobre 2005 delle ore 12.30, durante la quale sono state trasmesse le immagini oggetto del presente procedimento; le indicazioni fornite al giornalista in merito alle modalità secondo le quali effettuare le riprese in esterno durante il servizio, nonché le eventuali richieste di modifica e/o integrazione del servizio stesso; gli eventuali accordi intercorsi con Seat Pagine Gialle S.p.A. producendo copia di qualsiasi comunicazione in merito.

Con memoria pervenuta in data 17 marzo 2006, il Direttore del TG “La 7”, ha affermato, tra laltro, che:

− il controllo editoriale del Direttore sulla produzione dei servizi trasmessi allinterno del TG “La 7” tende a svolgersi nel rispetto dellautonomia professionale dei giornalisti della stessa testata. Pertanto il Direttore impartisce occasionalmente limitate indicazioni di massima rispetto ai contenuti e alle riprese dei servizi trasmessi allinterno del TG “La 7”, mentre rimane al giornalista lideazione e la realizzazione del servizio, congiuntamente al personale tecnico del TG;

− in occasione del servizio oggetto di valutazione, il controllo informale svolto dalla direzione del TG “La 7” ha condotto a ritenere che le riprese parziali dei cartelloni pubblicitari fossero senzaltro necessitate da esigenze tecniche delle riprese, necessariamente collegate alle altre immagini riprese in esterni. Considerata la durata e gli angoli di ripresa, si è ritenuto che tali riprese in esterni non solo non consentivano il riconoscimento della campagna pubblicitaria rappresentata sul cartellone pubblicitario e dunque nel messaggio pubblicitario veicolato, ma lo riducevano a elemento del “quadro” urbano nel quale il servizio è stato girato;

− a motivo del carattere informale e non sistematico dei controlli, non esistono rapporti o note che documentino lattività di controllo svolta allinterno della redazione del TG “La 7”;

− in relazione agli eventuali accordi intercorsi con Seat Pagine Gialle S.p.A. si evidenzia che i rapporti con le società concessionarie di pubblicità e con le società committenti sono gestiti dalla società La 7 Televisioni S.p.A. e non dal Direttore del TG “La 7” che ha un ruolo e una responsabilità limitati agli aspetti editoriali del TG “La 7”. Non sussiste pertanto alcun rapporto di committenza tra la Direzione del TG “La 7” e la suindicata società avente ad oggetto linserimento di una pubblicità del servizio “12.40 Pronto Pagine Bianche” allinterno della rubrica quotidiana “Portamonete”.

In data 21 marzo 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dellarticolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.

V. PARERE DELLAUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso per via televisiva, in data 9 marzo 2006 è stato richiesto il parere allAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dellart. 26, comma 5, delDecreto Legislativo n. 206/05.

Con parere pervenuto in data 2 maggio 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che le riprese del cartellone pubblicitario del servizio “12.40 Pronto pagine bianche” in esame non sono idonee ad integrare una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dellarticolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:

− nellambito del servizio il tema trattato dal giornalista non ha nulla a che vedere con il servizio di informazione abbonati offerto dalla Seat, per cui la contestata inquadratura può essere riconducibile esclusivamente ad uniniziativa del regista della trasmissione;

− a motivo dellinquadratura che caratterizza la ripresa e della brevità della stessa, la campagna pubblicitaria rappresentata sul cartellone è riconoscibile solo a chi già la conosca, in quanto non è leggibile per intero lo slogan pubblicitario, i dettagli dei loghi e dei marchi, laddove non può essere evitata la riproduzione di manifesti e cartelloni, parziale o totale, che decorano in abbondanza le città italiane in un servizio realizzato in esterni in cui si ritrae un giornalista che cammina per la città;

− sussistono elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti per ricondurre la ripresa del cartellone alla utilizzazione, nellambito del servizio, dellimmagine dello scimpanzé che ne costituisce il visual, piuttosto che a finalità di promozione indiretta e non trasparente dei servizi offerti dalla committente del messaggio affissionale, anche in considerazione del suo carattere non esclusivo, essendo ripresi altri messaggi affissionali, né reiterato o insistito, ed essendo tale ripresa coerente con limpostazione generale e la strutturazione complessiva del servizio informativo.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che, ai fini del presente procedimento, sono da considerarsi operatori pubblicitari ai sensi dellarticolo 20, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 206/05: il proprietario del mezzo di diffusione, La 7 televisioni S.p.A., in qualità di autore del messaggio, e Seat Pagine Gialle S.p.A, in qualità di committente.

Nel merito, si osserva che la finalità dellarticolo 23, comma 1, delDecreto Legislativo n. 206/05 recante Codice del Consumo, risulta essenzialmente quella di garantire che i messaggi siano palesi, ovvero che essi siano riconoscibili in quanto tali e distinguibili da altre tipologie di comunicazione estranee alle finalità commerciali tipiche dei messaggi promozionali, in maniera tale da consentire ai consumatori di attivare le normali reazioni derivanti dalla consapevolezza che si tratta di comunicati di parte, con specifiche finalità pubblicitarie. Per valutare lapplicabilità dellarticolo 23, comma 1, in relazione allesistenza della richiesta “riconoscibilità” della pubblicità, occorre preliminarmente risolvere il problema della natura del messaggio, ossia lindividuazione di una specifica finalità pubblicitaria, non essendo sufficiente il semplice “effetto” pubblicitario, che può indirettamente e involontariamente verificarsi a favore di determinati prodotti e servizi esplicitamente citati in un servizio informativo.

Lassenza di prove dirette circa lesistenza di un rapporto di committenza tra le singole imprese e il proprietario del mezzo di diffusione, e quindi di una specifica finalità promozionale dei messaggi contestati, non vale, di per sé, a escludere la natura pubblicitaria della comunicazione, essendo possibile desumerne indirettamente lesistenza attraverso elementi presuntivi, purché essi si rivelino gravi, precisi e concordanti.

Nel caso di specie, si rileva, in difformità a quanto ritenuto dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, come sussistano elementi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere che il servizio summenzionato, con particolare riferimento alle riprese del cartellone pubblicitario, sia stato volto a promuovere presso i telespettatori il servizio di telefonia “12.40 Pronto Pagine Bianche” di Seat Pagine Gialle S.p.A..

In primo luogo si osserva, contrariamente a quanto rappresentato dalle parti e in difformità a quanto ritenuto dallAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la ripresa oggetto di contestazione comportando chiaramente la visualizzazione del numero 12.40, dello scimpanzé che contraddistingue lintera campagna pubblicitaria del medesimo servizio di telefonia, con il noto volume delle Pagine Bianche sotto il braccio, evocano, indubbiamente, nel consumatore la promozione diffusa da Seat Pagine Gialle S.p.A..

Inoltre, si rileva che le specifiche inquadrature del cartellone pubblicitario che caratterizzano la ripresa, oltre ad isolare artificiosamente il cartellone pubblicitario dal contesto nel quale è inserito, appaiono continuate, insistite, ravvicinate e risultano del tutto superflue e non funzionali rispetto al contesto ed ai contenuti della narrazione.

Tutto ciò a differenza delle altre riprese di cartelloni pubblicitari che non presentano le predette caratteristiche di artificiosità, legata alla prolungata e insistita permanenza in video.

Non sono, pertanto, da ritenersi accoglibili le osservazioni di La 7 Televisioni S.p.A., secondo cui la ripresa del manifesto non sarebbe in nessun modo considerabile come forma di pubblicità “non trasparente” in quanto giustificata da esigenze tecniche, dal carattere del reportage e dal tema del servizio, nonché, in ragione della circostanza che le riprese hanno ad oggetto un cartellone pubblicitario.

A questultimo riguardo, infatti, giova precisare che la ripresa di un cartellone pubblicitario nel corso di una trasmissione televisiva non è idonea ad integrare una fattispecie di pubblicità camuffata a condizione che linquadratura non sia continuata ed insistita e che non determini un isolamento artificioso dello stesso dal contesto globale nel quale è inserito.

In secondo luogo, secondo i dati forniti dalle parti e riportati nelle risultanze istruttorie, la Seat Pagine Gialle S.p.A. ha commissionato allemittente La 7 Televisioni S.p.A., rispettivamente tramite le società concessionarie Carat Italia S.p.A. e Cairo Comunication S.p.A., la diffusione di numerosi messaggi pubblicitari, di vari tagli, volti a promuovere il servizio di telefonia “12.40”, per il periodo compreso tra i mesi di settembre e dicembre 2005.

La comprovata esistenza di un rapporto di committenza tra Seat Pagine Gialle S.p.A. e il proprietario del mezzo di diffusione La 7 Televisioni S.p.A., concernente, peraltro, una promozione pubblicitaria avente ad oggetto il medesimo servizio di telefonia visualizzato nel corso del servizio, secondo il consolidato orientamento dellAutorità può essere apprezzata quale indice presuntivo della natura promozionale delle immagini oggetto di valutazione.

Il valore probante di tale indizio, peraltro, risulta ancor più significativo ove si consideri che, nella giornata del 18 ottobre 2005, sono stati trasmessi, così come risulta dalla documentazione allegata

dalla stessa Seat Pagine Gialle, una decina di spot televisivi relativi al servizio “12.40”, alcuni dei quali andati in onda nelle fasce orarie che precedono e seguono ledizione del TG “La 7”, durante il quale è stato trasmesso il servizio in contestazione.

In conclusione, si ritiene che gli elementi sopra evidenziati rivelino, in maniera concordante, la finalità promozionale delle immagini trasmesse durante il servizio “Portamonete” del 18 ottobre 2005, in quanto risultano volte a promuovere il servizio offerto dalla Seat Pagine Gialle del “12.40 Pronto pagine bianche”.

Ritenuta la natura pubblicitaria delle riprese in esame ai sensi dellarticolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, occorre valutare la riconoscibilità dello stesso come pubblicità ai sensi dellarticolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05.

Nel caso di specie, si ritiene che le immagini non siano riconoscibili come pubblicità, in quanto sono assenti elementi che rendano edotto il telespettatore della finalità pubblicitaria delle stesse.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dellarticolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, lAutorità dispone lapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05. In particolare, tali criteri appaiono ricollegabili alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché alle condizioni economiche dell’impresa stessa.

Più specificamente, nel caso in questione, per quanto concerne la gravità della violazione, si tiene conto della dimensione economica dei due operatori, “La 7” Televisioni S.p.A. e Seat Pagine Gialle S.p.A., nonché dellimpatto estremamente pervasivo della modalità di diffusione, adottata, trattandosi di un messaggio pubblicitario trasmesso su unemittente nazionale, e, quindi, suscettibile di aver raggiunto potenzialmente un ampio numero di consumatori.

Alla luce dei predetti criteri, le sanzioni da applicare possono essere determinate in misura pari a 13.600 ¬ a La 7 Televisioni S.p.A. ed a 21.600 ¬ a Seat Pagine Gialle S.p.A.

Va considerata, infine, la sussistenza, delle circostanze aggravanti legate alla recidiva, in quanto i due operatori pubblicitari risultano destinatari di altri provvedimenti di ingannevolezza.

Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati complessivamente considerati, si ritiene, quindi, di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 18.600 ¬ a La 7 Televisioni S.p.A. ed a 26.600 ¬ a Seat Pagine Gialle S.p.A..

RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio in esame costituisca una fattispecie di pubblicità ai sensi dellarticolo 20, comma 1 del Decreto Legislativo n. 206/05 e che, per le modalità di presentazione, detto messaggio pubblicitario non risulta riconoscibile come tale;

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi

degli artt. 19, 20, e 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta lulteriore diffusione;

b) che, per la violazione di cui al punto a), sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a complessivi 18.600 ¬ (diciottomilaseicento euro), a La 7 Televisione S.p.A. e ¬ 26.600 (ventiseimilaseicento euro), a Seat Pagine Gialle S.p.A.;

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nelladempimento, ai sensi dellarticolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dellavvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione allAutorità attraverso linvio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’art. 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà