Penale

Tuesday 21 November 2006

Augurare disgrazie non è minaccia.

Augurare disgrazie non è
minaccia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. FOSCARINI Bruno –
Presidente

Dott. MARINI Pierfrancesco –
Consigliere

Dott. AMATO Alfonso – Consigliere

Dott. FUMO Maurozio – Consigliere

Dott. DUBOLINO Pietro –
Consigliere

ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul
ricorso proposto da R.A. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genzano del
10 marzo 2005;

Visti gli atti, la sentenza ed il
procedimento;

Udita, in udienza pubblica, la relazione fatta
dal Consigliere, Dott. Pierfrancesco Marini;

Udito il Procuratore Generale, in
persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

La Corte osserva:

Il Giudice di Pace di Genzano,
con sentenza 24.03.2005, ha condannato R.A. alla pena di Euro 350,00 di multa
quale responsabile di ingiurie e minacce (reati ritenuti in continuazione)
rivolte a C.L. attraverso messaggi sms a mezzo di
telefono cellulare; fatti accertati fra il luglio e l’agosto 2003.

L’imputato ricorre per cassazione
deducendo:

1) Mancanza o manifesta
illogicità della motivazione; non solo non risulterebbe accertato il testo dei
messaggi sms asseritamente offensivi, ma la stessa riconducibilità della scheda
telefonica all’imputato trarrebbe da una dichiarazione interessata della
effettiva intestataria B.K. e da dichiarazioni testimoniali non convincenti
(M.llo F. in punto di riconoscimento della voce
dell’imputato chiamato al telefono cellulare indicato dalla persona offesa);

2) Inosservanza o erronea
applicazione della legge penale quanto al ritenuto reato di minaccia.

Il primo motivo di gravame è
manifestatamente destituito di ogni fondatezza.

L’impugnata sentenza, invero, ha
con tutta evidenza esaustivamente esposto gli elementi di prova a carico
dell’imputato, coniugando coerentemente in senso univocamente accusatorio:

a) l’interruzione, nel luglio
2003, del rapporto sentimentale tra persona offesa e imputato;

b) le dichiarazioni accusatorie
della persona offesa con riferimento ai messaggi sms ingiuriosi e intimidatori;

c) la disponibilità in capo
all’imputato della scheda telefonica utilizzata nell’occorso, così come
dichiarato dalla B.

Ha poi del tutto logicamente
ritenuto attendibile la B.
laddove costei ha riferito che fu l’imputato, con il quale ella aveva
intrattenuto in precedenza una relazione sentimentale, a chiederle di
intestarsi la scheda …, trovando tale dichiarazione
puntuale conferma nella circostanza che fu proprio l’imputato a rispondere al
corrispondente numero telefonico digitato dal M.llo F. in
sede di prime indagini; e, d’altra parte, poichè lo stesso M.llo F. aveva chiesto al R. di recarsi in caserma per ritirare gli
effetti personali e l’interlocutore non si qualificò per persona diversa e non
interessata, è incensurabile che il giudice di merito abbia ulteriormente
valorizzato il deposto del pubblico uffuciale anche laddove il teste ha
dichiarato "sembrargli" all’apparecchio la voce dell’imputato.

A fronte di tale motivazione, il
ricorso si risolve, quanto al primo motivo, nella pretesa di diverso e più
favorevole apprezzamento degli elementi di prova veicolandone una lettura
riduttiva e domestica della intera vicenda.

Fondato, viceversa, è il secondo
motivo di gravame.

La sentenza impugnata, invero,
non spende alcuna parola in punto alla valenza intimidatoria delle frasi
contestate nel relativo capo imputazione (capo B) e deve dirsi, in effetti, che
le stesse, consistendo nelle frasi "ignorante, farai la fine di tuo padre
…, tanto non vai avanti al tuo baretto …, perderai
tutto, illusa", non integrano il reato di minaccia; non può parlarsi di
minaccia, infatti, quando il male non sia prospettato come dipendente dalla
volontà dell’agente, come è nella
fattispecie, rappresentando le frasi niente più che un "auspicio" o
una "previsione" dell’imputato che l’attività della persona offesa
(la gestione di un "baretto") non sarebbe andata a buon fine
("perderai tutto, illusa"), così come avvenuto in altra occasione per
il di lei genitore ("farai la fine di tuo padre").

Consegue che la
sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di minaccia
contestato al capo B) perchè il fatto non sussiste; il relativo aumento di pena
per continuazione, pari a Euro 13,00 di multa, deve essere eliminato (sicchè la
pena resta determinata in Euro 337,00 di multa); dichiara inamissibile il
ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente al reato al capo B) (art.612 c.p.) perchè il fatto non
sussiste ed elimina il relativo aumento di pena per continuazione di Euro 13,00
di multa; dichiara inamissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20
settembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 25
ottobre 2006.