Lavoro e Previdenza

Tuesday 12 September 2006

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (in G.U. n. 211 dell’ 11 settembre 2006)

Attuazione
della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai
rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. DECRETO
LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (in G.U. n. 211 dell’11 settembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n.
62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Vista la direttiva 2003/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la
direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con una esposizione all’amianto
durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE,
della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro e successive modificazioni;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10
novembre 2005;

Acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica, nonchè
delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera dei
deputati;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro per
le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e
delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali
e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;

E m a n a

il
seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al titolo del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro

1. Il titolo
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626 del 1994», è sostituito dal
seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro.».

Art. 2.

Recepimento della direttiva
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con una esposizione
all’amianto durante il lavoro

1. Dopo il titolo VI del decreto
legislativo n. 626 del 1994 è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO
I RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE AD AMIANTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 59-bis.

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto
dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente titolo si applicano
alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il
rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o
dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi
rifiuti, nonchè bonifica delle aree interessate.

Art. 59-ter.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo il
termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

a) l’actinolite d’amianto, n. CAS
77536-66-4;

b) la grunerite d’amianto
(amosite), n. CAS 12172-73-5;

c) l’antofillite d’amianto, n.
CAS 77536-67-5;

d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d’amianto, n. CAS
77536-68-6.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 59-quater.

Individuazione della presenza di
amianto

1. Prima di intraprendere lavori
di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad
individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.

2. Se vi è il minimo dubbio sulla
presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le
disposizioni previste dal presente titolo.

Art. 59-quinquies.

Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi
dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti
amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni
sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla
valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione
all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano
gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle
seguenti attività:

a) brevi attività non
continuative di manutenzione durante le quali il
lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento
di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad
una matrice;

c) incapsulamento e confinamento
di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo
dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla
polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensità, di cui al comma 2.

Art. 59-sexies.

Notifica

1. Prima dell’inizio dei lavori
di cui all’articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta una notifica
all’organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti
elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto
manipolati;

c) attività e procedimenti
applicati;

d) numero di lavoratori
interessati;

e) data di inizio dei lavori e
relativa durata;

f) misure adottate per limitare
l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

3. Il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta,
alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1
e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni
qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento
significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da
materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Art. 59-septies.

Misure di prevenzione e
protezione

1. In tutte le attività di
cui all’articolo 59-bis, l’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere
ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato
nell’articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da
materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso
possibile;

b) i processi lavorativi devono
essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò
non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria;

c) tutti i locali e le
attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter essere sottoposti a
regolare pulizia e manutenzione;

d) l’amianto o i materiali che
rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e
trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e) i rifiuti devono essere
raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono
amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della
vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Art. 59-octies.

Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo
59-bis, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinchè:

a) i luoghi in cui si svolgono
tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e
contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai
lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro
funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree
speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei
lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione
individuale;

d) detti indumenti di lavoro o
protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere trasportati
all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di
operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o
in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le
vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o
protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti
civili;

f) i lavoratori possano disporre
di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi;

g) l’equipaggiamento protettivo
sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato
e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o
sostituire l’equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.

Art. 59-nonies.

Controllo dell’esposizione

1. Al fine di garantire il
rispetto del valore limite fissato all’articolo 59-decies e in funzione dei
risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua
periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria
del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di
valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere
rappresentativo dell’esposizione personale del lavoratore alla polvere
proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono
effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve
essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito del
servizio di cui all’articolo 8. I campioni prelevati
sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità
in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti
deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per
un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati
nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di
amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase,
applicando il metodo raccomandato dall’OMS (Organizzazione mondiale della
sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra
risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione
dell’amianto nell’aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione
unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e
una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza
sia superiore a 3:1.

Art. 59-decies.

Valore limite

1. Il valore limite di
esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria,
misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di
lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione
di amianto nell’aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite
fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro
individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure
appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona
interessata solo se vengono prese misure adeguate per
la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l’efficacia
delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad
una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.

4. In ogni caso, se
l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore
limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie
respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente necessario.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione
con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo
necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Art. 59-undecies.

Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche
preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile
che l’esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui all’articolo 59-decies,
il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori
addetti, ed in particolare le seguenti:

a) fornisce ai lavoratori un
adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi
di protezione individuali e ne esige l’uso durante tali lavori;

b) provvede all’affissione di
cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di
esposizione;

c) adotta le misure necessarie
per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di
lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro
rappresentanti di cui all’articolo 18 sulle misure da adottare prima di
procedere a tali attività.

Art. 59-duodecies.

Lavori di demolizione o rimozione
dell’amianto

1. I lavori di demolizione o di
rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.

2. Il datore di lavoro, prima
dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai
mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

3. Il piano di
cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente
esterno.

4. Il piano, in particolare,
prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell’amianto o dei
materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione,
a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio
maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori dei
dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell’assenza di
rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei
lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;

d) adeguate misure per la protezione
e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la
protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia
previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 59-decies, delle
misure di cui all’articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze
del lavoro specifico;

g) natura dei lavori e loro
durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate
per la rimozione dell’amianto;

l) caratteristiche delle
attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto
previsto dalla lettera d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è
inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei
lavori.

6. L’invio della
documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti di cui all’articolo 59-sexies.

7. Il datore di lavoro provvede
affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.

Art. 59-terdecies.

Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 21, il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad
amianto, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti
all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali
contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche
da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

c) le modalità di pulitura e di
uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione
particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;

e) l’esistenza del valore limite
di cui all’articolo 59-decies e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al
comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di
amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato
dall’articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il più presto possibile i
lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause
dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, in caso d’urgenza, li
informa delle misure adottate.

Art. 59-quaterdecies.

Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 22, il datore di lavoro assicura che
tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti
amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione
deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e
di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell’amianto e i
suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali
che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono
comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi
per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure,
i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la
selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di
decontaminazione;

h) l’eliminazione dei rifiuti;

i) la necessità della sorveglianza
medica.

3. Possono essere addetti alla
rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i
lavoratori che abbiano frequentato i corsi di
formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge
27 marzo 1992, n. 257.

Art. 59-quinquiesdecies.

Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando l’articolo
59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore
alla mansione che comporta esposizione;

b) periodicamente, almeno una
volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

c) all’atto della cessazione
dell’attività comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno
dal medico competente;

d) all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro ove coincidente con la cessazione dell’esposizione
all’amianto. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore
le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed
all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.

3. Gli accertamenti sanitari
devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed
in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla
base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del
lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia
dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

Art. 59-sexiesdecies.

Registro di esposizione e
cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per
ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad
istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto
previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d). Il
datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione,
comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del
loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.

2. Oltre a quanto previsto al
comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui
all’articolo 70, comma 1.

3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ISPESL
copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, in caso
di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all’ISPESL la cartella sanitaria
e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 2.

5. L’ISPESL provvede a
conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla
cessazione dell’esposizione.

Art. 59-septiesdecies.

Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di
mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale presso
l’ISPESL.».

Art. 3.

Sanzioni

1. All’articolo
89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:
«49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le
seguenti: «59-quinquies, commi 1 e 3;»;

b) al comma 2, lettera a), dopo
le parole: «56, comma 2; 58;» sono inserite le
seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1;
59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies;
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1,
secondo periodo, e 2;»;

c) al comma 2, lettera b), dopo
le parole: «56, comma 1; 57;» sono inserite le
seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»;

d) al comma 2, dopo la lettera
b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda da euro 250 a
euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies,
commi 5 e 7.»;

e) al comma 3, dopo le parole:
«11;» sono inserite le seguenti: «59-nonies, comma 3;
59-sexiesdecies, commi 3 e 4;».

Art. 4.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto
disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del
titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive
modificazioni, introdotte dall’articolo 2, afferenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della
direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
medesimo titolo.

Art. 5.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui al
Capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 6.

Invarianza degli oneri

1. All’attuazione degli articoli
dal 59-bis al 59-septiesdecies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, come modificato dal presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2006.

NAPOLITANO

Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche
europee

Damiano, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale

D’Alema, Ministro degli affari
esteri

Mastella, Ministro della
giustizia

Padoa Schioppa, Ministro
dell’economia e delle finanze

Turco, Ministro della salute

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Lanzillotta, Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali

Nicolais, Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella